01.01.2023 - * / In vigore
01.02.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.01.2021
01.11.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.10.2019
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2010 - 30.06.2015
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01.10.2009 - 31.12.2009
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo) del 3 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2010) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 98 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 20062, decreta: Capitolo 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

Oggetto e scopo

1

La presente legge disciplina la custodia di titoli di credito (cartevalori) e di diritti valori da parte di enti di custodia di titoli (enti di custodia), nonché il loro trasferimento.

2

La presente legge garantisce la protezione dei diritti di proprietà degli investitori.

Essa contribuisce alla certezza del diritto nelle relazioni internazionali, alla liquidazione efficiente delle operazioni su titoli e alla stabilità del sistema finanziario.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica ai titoli contabili che un ente di custodia ha accreditato su un conto titoli.

2

La presente legge lascia impregiudicate le disposizioni concernenti l'iscrizione di azioni nominative nel registro delle azioni.


Art. 3

Titoli contabili

1

Sono titoli contabili ai sensi della presente legge i diritti fungibili di credito o inerenti alla qualità di membro nei confronti dell'emittente: a. accreditati su un conto titoli; e b. dei quali i titolari dei conti possono disporre secondo le disposizioni della presente legge.

2

Il titolo contabile ha effetto nei confronti dell'ente di custodia e di qualsiasi terzo; esso non è accessibile agli altri creditori dell'ente di custodia.

RU 2009 3577 1 RS

101

2 FF

2006 8533

957.1

Titoli contabili

2

957.1


Art. 4

Enti di custodia

1

Un ente di custodia ai sensi della presente legge gestisce conti titoli intestati a persone o comunità di persone.

2

Sono considerati enti di custodia: a. le banche secondo la legge dell'8 novembre 19343 sulle banche; b. i commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 19954 sulle borse;

c. le direzioni dei fondi secondo la legge del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi, sempre che gestiscano conti di quote;

d. i gestori di un sistema di conteggio e di gestione delle operazioni su titoli ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 20036 sulla Banca nazionale, il quale sia importante per la stabilità del sistema finanziario; e. la Banca nazionale svizzera secondo la legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale; e

f. la Posta svizzera secondo la legge del 30 aprile 19977 sull'organizzazione delle poste.

3

Sono considerati enti di custodia anche le banche, i commercianti di valori mobiliari, gli enti di custodia centrali e altri intermediari finanziari esteri che gestiscono conti titoli nel quadro della loro attività.


Art. 5

Definizioni Nella presente legge sono considerati: a. ente di subcustodia: un ente di custodia che gestisce conti titoli per altri enti di custodia;

b. titolare del conto: una persona o una comunità di persone a cui è intestato un conto titoli gestito da un ente di custodia; c. investitore: un titolare del conto che non sia ente di custodia; oppure un ente di custodia che gestisce titoli contabili per conto proprio; d. investitore qualificato: un ente di custodia; un'impresa di assicurazione sottoposta a vigilanza; un ente di diritto pubblico, un istituto di previdenza o un'impresa con tesoreria professionale;

e. titoli di credito custoditi collettivamente: titoli di credito ai sensi dell'articolo 973a del Codice delle obbligazioni8;

3 RS

952.0

4 RS

954.1

5 RS

951.31

6 RS

951.11

7 RS

783.1

8 RS

220

LF

3

957.1

f.

certificato globale: un titolo di credito ai sensi dell'articolo 973b del Codice delle obbligazioni; g. diritti valori: diritti ai sensi dell'articolo 973c del Codice delle obbligazioni.

Capitolo 2: Costituzione, conversione ed estinzione dei titoli contabili

Art. 6

Costituzione 1

I titoli contabili si costituiscono: a. depositando titoli di credito in custodia collettiva presso un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli; b. depositando certificati globali presso un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli; o c. iscrivendo diritti valori nel registro principale di un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli.

2

Per ogni emissione di diritti valori, il registro principale è tenuto da un solo ente di custodia. Il registro contiene indicazioni sull'emissione, il quantitativo e il taglio dei diritti valori emessi; esso è pubblico.


Art. 7

Conversione 1

Sempre che le condizioni d'emissione o gli statuti societari non dispongano diversamente, l'emittente può, in qualsiasi momento e senza il consenso del titolare del conto, convertire rispettivamente in una delle altre due forme i titoli di credito, certificati globali o diritti valori custoditi collettivamente e depositati o registrati come base di titoli contabili. Esso se ne assume le spese.

2

I titolari dei conti possono esigere in qualsiasi momento che l'emittente rilasci, per i titoli contabili costituiti mediante deposito di un certificato globale o iscrizione di diritti valori in un registro principale, lo stesso numero di titoli di credito della stessa categoria, sempre che le condizioni d'emissione o gli statuti societari lo prevedano.

Essi se ne assumono le spese, salvo che le condizioni d'emissione o gli statuti societari dispongano diversamente.

3

L'ente di custodia assicura che la conversione non comporti un mutamento del numero complessivo dei diritti di credito o inerenti alla qualità di membro emessi.


Art. 8

Fornitura ed estinzione 1

I titolari dei conti possono esigere in qualsiasi momento che l'ente di custodia fornisca loro o faccia fornire loro lo stesso numero di titoli di credito della stessa categoria dei titoli contabili accreditati sul loro conto titoli, sempre che: a. presso l'ente di custodia o un ente di subcustodia siano depositati titoli di credito; o

Titoli contabili

4

957.1

b. il titolare del conto abbia diritto, secondo l'articolo 7 capoverso 2, al rilascio di titoli di credito.

2

Il titolare del conto ha diritto alla fornitura di titoli di credito corrispondenti agli usi del mercato sul quale tali titoli sono negoziati.

3

L'ente di custodia assicura che i titoli di credito vengano forniti unicamente se sul corrispondente conto titoli è stato addebitato lo stesso numero di titoli contabili della stessa categoria.

Capitolo 3: Subcustodia e disponibilità di titoli contabili

Art. 9

Autorizzazione alla

subcustodia

1

Un ente di custodia può far custodire titoli contabili, titoli di credito e diritti valori da un ente di subcustodia in Svizzera o all'estero. Il consenso del titolare del conto non è necessario.

2

La subcustodia all'estero necessita tuttavia del consenso esplicito del titolare del conto se l'ente di custodia estero non sottostà a una vigilanza adeguata alla sua attività.


Art. 10

Effetti 1 L'ente di custodia accredita sul conto titoli del titolare del conto i titoli contabili che l'ente di subcustodia ha accreditato sul suo conto titoli.

2

Se la subcustodia non sottostà alla presente legge, con l'accredito il titolare del conto acquisisce diritti corrispondenti almeno ai diritti che l'ente di custodia ottiene in virtù della subcustodia.


Art. 11

Titoli contabili

disponibili

1

Ogni ente di custodia tiene a disposizione, presso se stesso o presso un ente di subcustodia, titoli contabili che per numero e categoria corrispondono almeno alla somma dei titoli contabili documentati come averi nei conti titoli dei suoi titolari dei conti (averi in titoli).

2

Se il quantitativo dei titoli contabili disponibili è inferiore alla somma degli averi in titoli, l'ente di custodia acquista senza indugio titoli contabili in misura corrispondente alla sottodotazione.

3

Sono considerati disponibili: a. i titoli contabili accreditati su un conto titoli dell'ente di custodia presso un ente di subcustodia;

b. i titoli di credito, i certificati globali o i diritti valori custoditi collettivamente presso l'ente di custodia e iscritti nel suo registro principale; e

LF

5

957.1

c. le pretese, di cui l'ente di custodia può disporre liberamente, tendenti alla fornitura di titoli contabili da parte di altri enti di custodia durante il periodo prescritto o usuale sul mercato corrispondente per un'operazione ordinaria, ma al massimo durante otto giorni.


Art. 12

Portafogli propri e di terzi 1

Se l'ente di custodia detiene su diversi conti titoli portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, i titoli contabili dei titolari dei conti e le loro pretese di fornitura non sono pregiudicati da: a. un accordo di compensazione tra l'ente di custodia e un ente di subcustodia al quale il titolare del conto non ha aderito in qualità di parte; b. diritti di pegno, di ritenzione e di realizzazione dell'ente di subcustodia o di terzi per i quali il titolare del conto non ha dato il consenso.

2

L'ente di custodia può disporre dei titoli contabili di un titolare del conto soltanto dopo averli trasferiti, esercitando il suo diritto di godimento, sul proprio conto titoli.

3

Le intese contrarie sono nulle.

Capitolo 4: Diritti derivanti dalla custodia di titoli contabili Sezione 1: Diritti generali dei titolari dei conti

Art. 13

Principio 1 La costituzione di titoli contabili non pregiudica i diritti degli investitori nei confronti dell'emittente.

2

I titolari dei conti possono esercitare i loro diritti sui titoli contabili soltanto per mezzo del loro ente di custodia, salvo che la presente legge disponga diversamente.


Art. 14

Pignoramento e sequestro 1

Se nei confronti di un titolare del conto è stato decretato il pignoramento, il sequestro o un altro provvedimento cautelare avente per oggetto titoli contabili, tale provvedimento deve essere eseguito esclusivamente presso l'ente di custodia che gestisce il conto su cui i titoli contabili sono accreditati. 2

Se sono eseguiti presso un ente di subcustodia, i pignoramenti, i sequestri e altri provvedimenti cautelari nei confronti di un titolare del conto sono nulli.


Art. 15

Istruzioni 1 L'ente di custodia è obbligato, in conformità del contratto con il titolare del conto, a eseguire le istruzioni di quest'ultimo concernenti la facoltà di disporre dei titoli contabili.

2

L'ente di custodia non ha né il diritto né l'obbligo di verificare il motivo giuridico delle istruzioni.

Titoli contabili

6

957.1

3

Il titolare del conto può revocare le istruzioni fino al momento fissato nel contratto con l'ente di custodia o nelle regole applicabili di un sistema di conteggio e di gestione delle operazioni su titoli. Non appena l'ente di custodia ha operato l'addebito sul conto titoli, la relativa istruzione è in ogni caso irrevocabile.


Art. 16

Attestato Il titolare del conto può chiedere in qualsiasi momento all'ente di custodia un attestato circa i titoli contabili accreditati sul suo conto titoli. L'attestato non ha valore di titolo di credito.

Sezione 2:

Diritti dei titolari dei conti nella liquidazione di un ente di custodia

Art. 17

Separazione dalla massa 1

Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, il liquidatore separa d'ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell'ente di custodia: a. i titoli contabili accreditati su un conto titoli dell'ente di custodia presso un ente di subcustodia;

b. i titoli di credito, certificati globali o diritti valori custoditi collettivamente presso l'ente di custodia e iscritti nel suo registro principale; e c. le pretese, di cui l'ente di custodia può disporre liberamente, tendenti alla fornitura di titoli contabili da parte di terzi e derivanti da operazioni di cassa, operazioni a termine scadute, operazioni di copertura o emissioni per conto dei titolari dei conti.

2

Se l'ente di custodia detiene su un solo conto titoli portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, si presume che si tratti di titoli contabili dei suoi titolari dei conti. 3 Chi liquida un ente di custodia ne deve adempiere gli impegni nei confronti dell'ente di subcustodia che gli sono risultati dalla subcustodia di titoli contabili o dalla prestazione anticipata dell'ente di subcustodia per l'acquisto di titoli contabili.

4

I titoli contabili e le pretese della loro fornitura, separati dalla massa, sono: a. trasferiti all'ente di custodia indicato dal titolare del conto; o b. forniti al titolare del conto sotto forma di titoli di credito.

5

Sono salve le pretese dell'ente di custodia secondo l'articolo 21.

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7

957.1


Art. 18

Separazione dalla massa in caso di liquidazione di un ente di subcustodia Se nei confronti di un ente di subcustodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all'esecuzione generale, l'ente di custodia fa valere presso l'ente di subcustodia la separazione dei titoli contabili dei suoi titolari di conti dalla massa.


Art. 19

Sottodotazione 1 Se i titoli contabili separati dalla massa non sono sufficienti per soddisfare completamente le pretese dei titolari dei conti, nella misura corrispondente alla sottodotazione si separano a loro favore titoli contabili della stessa categoria che l'ente di custodia detiene per conto proprio, anche se sono custoditi separatamente dai titoli contabili dei suoi titolari di conti.

2

Se le loro pretese non risultano ancora soddisfatte completamente, i titolari dei conti si assumono la sottodotazione proporzionalmente ai loro averi in titoli della categoria corrispondente. A ogni titolare di un conto spetta una pretesa di risarcimento di tale entità nei confronti dell'ente di custodia.


Art. 20

Carattere definitivo delle istruzioni Le istruzioni di un ente di custodia che partecipa a un sistema di conteggio e di gestione delle operazioni su titoli sono giuridicamente vincolanti e hanno effetto nei confronti di terzi anche nel caso di una procedura di esecuzione forzata nei confronti dello stesso ente di custodia, se sono state introdotte nel sistema: a. prima dell'avvio della procedura; o b. dopo l'avvio della procedura ma sono state eseguite il giorno stesso, a condizione che il gestore del sistema dimostri che non era a conoscenza dell'avvio della procedura, né era tenuto a esserlo.

Sezione 3: Diritti dell'ente di custodia sui titoli contabili

Art. 21

Diritto di ritenzione e di realizzazione 1

L'ente di custodia può ritenere o realizzare titoli contabili accreditati su un conto titoli se nei confronti del titolare di tale conto è esigibile un credito risultante dalla custodia di titoli contabili o da prestazioni anticipate dell'ente di custodia per l'acquisto di titoli contabili.

2

Il diritto di ritenzione e di realizzazione dell'ente di custodia si estingue non appena i titoli contabili sono accreditati sul conto titoli di un altro titolare.


Art. 22

Diritto di

godimento

1

I titolari dei conti possono concedere all'ente di custodia il diritto di disporre dei loro titoli di custodia a proprio nome e per conto proprio, segnatamente di riutilizzare i titoli di custodia come garanzia.

Titoli contabili

8

957.1

2

Se il titolare del conto non è un investitore qualificato, l'autorizzazione è rilasciata per scritto. Essa non può figurare nelle condizioni generali.


Art. 23

Restituzione di

garanzie

1

Se il titolare del conto ha trasferito all'ente di custodia titoli contabili come garanzia e l'ente di custodia li utilizza a sua volta come garanzia, quest'ultimo deve restituire al titolare del conto, al più tardi alla scadenza del credito garantito, lo stesso numero di titoli contabili della stessa categoria.

2

Tali titoli contabili sottostanno al medesimo diritto di garanzia come quelli originari e sono trattati come se fossero stati costituiti allo stesso momento del diritto di garanzia originario.

3

Se lo prevede il contratto di garanzia concluso con il titolare del conto, l'ente di custodia, anziché restituirli, può realizzare i titoli contabili conformemente all'articolo 31.

Capitolo 5:

Facoltà di disporre dei titoli contabili ed effetti nei confronti di terzi Sezione 1: Facoltà di disporre dei titoli contabili

Art. 24

Accredito 1 Dei titoli contabili si dispone mediante: a. trasferimento, su istruzioni del titolare del conto all'ente di custodia; e b. accredito sul conto titoli dell'acquirente.

2

L'ordine di disporre è considerato eseguito con la conclusione dell'accredito necessario. Nel contempo il titolare del conto disponente perde il suo diritto sui titoli contabili.

3

Sono salve le norme concernenti l'acquisto mediante successione a titolo universale o esecuzione forzata.

4

Sono altresì salve le limitazioni della trasferibilità delle azioni nominative. Altre limitazioni della trasferibilità non hanno alcun effetto nei confronti dell'acquirente o di terzi.


Art. 25

Garanzie a favore di terzi 1

Oltre che secondo l'articolo 24, una garanzia sui titoli contabili può essere costituita con effetto nei confronti di terzi anche mediante un accordo irrevocabile tra il titolare del conto e l'ente di custodia, secondo cui quest'ultimo deve eseguire le istruzioni del beneficiario della garanzia senza ulteriore consenso o partecipazione del titolare del conto.

LF

9

957.1

2

La garanzia può riferirsi a: a. determinati titoli contabili; b. tutti i titoli contabili accreditati su un conto titoli; o c. una quota dei titoli contabili accreditati su un conto titoli, determinata in funzione del valore.

3

Il capoverso 1 si applica per analogia alla costituzione di un usufrutto sui titoli contabili.


Art. 26

Garanzie a favore dell'ente di custodia 1

Una garanzia a favore dell'ente di custodia sui titoli contabili di un titolare di un conto è costituita e ha effetto nei confronti di terzi con la conclusione di un accordo.

2

La garanzia si estingue con l'accredito dei titoli contabili sul conto titoli di un altro titolare.

Sezione 2: Storno

Art. 27

Storno di un addebito 1

L'addebito di titoli contabili su un conto titoli deve essere stornato se: a. è avvenuto senza istruzioni; b. è avvenuto sulla base di istruzioni: 1. nulle, 2. che non provengono dal titolare del conto o dal suo rappresentante, 3. revocate tempestivamente dal titolare del conto, o 4. contestate a causa di un errore nella dichiarazione o nella trasmissione, dolo o timore ragionevole; è fatto salvo l'articolo 26 del Codice delle obbligazioni9; c. l'accredito sul conto titoli dell'acquirente non è conforme alle istruzioni o non è avvenuto entro il termine usuale per l'esecuzione.

2

Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, il titolare del conto deve dimostrare che le istruzioni erano viziate. Il diritto allo storno non sussiste se l'ente di custodia dimostra che non conosceva il vizio delle istruzioni e che, pur avendo adottato provvedimenti e procedure che si potevano ragionevolmente esigere da lui, non era tenuto a conoscerlo.

3

Per il titolare del conto, lo storno ripristina la situazione anteriore all'addebito.

Sono salve le pretese di risarcimento secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni.

9 RS

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Titoli contabili

10

957.1

4

Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono in un anno dopo la scoperta del vizio, ma in ogni caso in cinque anni dopo il giorno dell'addebito.

5

I titolari dei conti che hanno la qualità di investitori qualificati possono prendere accordi contrari con il proprio ente di custodia.


Art. 28

Storno di un accredito 1

L'ente di custodia può stornare l'accredito di titoli contabili su un conto titoli se: a. l'addebito corrispondente è stato stornato; o b. l'accredito non è conforme alle istruzioni.

2

Lo storno deve essere comunicato al titolare del conto.

3

Lo storno è escluso se il conto titoli non comprende più titoli contabili di questa categoria o se terzi hanno acquisito in buona fede diritti su di essi. In tal caso l'ente di custodia ha diritto a un risarcimento, salvo che il titolare del conto abbia alienato i titoli contabili in buona fede o non dovesse attendersi la restituzione.

4

Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono in un anno dopo la scoperta del vizio, ma in ogni caso in cinque anni dopo il giorno dell'accredito.

5

I titolari dei conti che hanno la qualità di investitori qualificati possono prendere accordi contrari con il proprio ente di custodia.

Sezione 3: Effetti nei confronti di terzi

Art. 29

Protezione dell'acquisto in buona fede 1

Chi acquista in buona fede, a titolo oneroso, titoli contabili o diritti su titoli contabili conformemente agli articoli 24, 25 o 26 è protetto nel suo acquisto anche se:

a. l'alienante non era autorizzato a disporre dei titoli contabili; o b. l'accredito dei titoli contabili sul conto titoli dell'alienante è stato stornato.

2

Se l'acquisto non è protetto, l'acquirente è tenuto, secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni10 concernenti l'indebito arricchimento, a restituire lo stesso numero di titoli contabili della stessa categoria. I diritti di terzi non ne sono pregiudicati. Restano salve altre pretese secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni.

3

Se nei confronti dell'acquirente tenuto alla restituzione è avviata una procedura di esecuzione forzata finalizzata all'esecuzione generale, l'avente diritto può separare dalla massa lo stesso numero di titoli contabili della stessa categoria, se simili titoli contabili si trovano nella massa.

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4

Le pretese di cui al capoverso 2 si prescrivono in un anno dopo che l'avente diritto ha avuto conoscenza della sua pretesa e della persona del suo debitore, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dopo il giorno dell'addebito. È fatto salvo l'articolo 60 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni.

5

Se le condizioni per lo storno secondo l'articolo 28 sono adempiute, l'acquirente non ha il diritto di sollevare obiezioni contro lo storno di un accredito in virtù del presente articolo.


Art. 30

Priorità 1 Se sono state prese più disposizioni in merito a titoli contabili o a diritti su titoli contabili conformemente alle norme della presente legge, la disposizione anteriore è prioritaria rispetto a quella posteriore. 2 Se l'ente di custodia conclude con il titolare del conto un accordo secondo l'articolo 25 capoverso 1 senza indicare espressamente al beneficiario della garanzia le garanzie anteriori che gli spettano, la garanzia a suo favore è considerata secondaria rispetto a quella del beneficiario. 3 In caso di cessione di titoli contabili o di diritti su titoli contabili, i diritti delle persone che li hanno acquistati conformemente alle norme della presente legge sono prioritari rispetto ai diritti del cessionario, indipendentemente dal momento della cessione.

4

Le intese contrarie circa la priorità rimangono salve, ma hanno effetto soltanto tra le parti all'intesa.

Capitolo 6: Realizzazione di garanzie

Art. 31

Facoltà di

realizzazione

1

Se per i titoli contabili negoziati su un mercato rappresentativo è stata costituita una garanzia, il suo beneficiario può realizzarla alle condizioni definite nel contratto di garanzia: a. vendendo i titoli contabili e computandone il prezzo nel credito garantito; o b. appropriandosi dei titoli contabili e computandone il valore nel credito garantito.

2

Questa facoltà sussiste anche in una procedura di esecuzione forzata nei confronti del garante e se sono state ordinate misure di risanamento o di protezione di qualsiasi tipo.

3

L'ente di custodia non ha né il diritto né l'obbligo di verificare se le condizioni per la realizzazione dei titoli contabili sono adempiute.

4

Il beneficiario della garanzia che procede alla realizzazione di titoli contabili senza che le condizioni pertinenti siano adempiute risponde del danno nei confronti del garante.

Titoli contabili

12

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Art. 32

Avviso e conteggio

1

Il garante deve essere avvisato della realizzazione. Può rinunciare all'avviso se è un investitore qualificato.

2

Il beneficiario della garanzia è tenuto a effettuare il conteggio e deve consegnare al garante l'eventuale eccedenza.

Capitolo 7: Disposizioni sulla responsabilità

Art. 33

1 Sempre che il presente articolo non disponga diversamente, l'ente di custodia risponde dei danni derivanti dalla custodia o dal trasferimento di titoli contabili nei confronti del titolare del conto secondo le norme del Codice delle obbligazioni11.

2

L'ente di custodia che fa custodire lecitamente titoli contabili presso un ente di subcustodia risponde della debita diligenza nello scegliere e nell'istruire l'ente di subcustodia e nel sorvegliare il rispetto costante dei criteri di selezione.

3

L'ente di custodia può escludere la responsabilità di cui al capoverso 2 se i titoli contabili, su esplicita istruzione del titolare del conto, sono custoditi presso un ente di subcustodia che l'ente di custodia non ha raccomandato a tale scopo.

4

L'ente di custodia risponde della colpa dell'ente di subcustodia come della propria, se quest'ultimo:

a. effettua per conto dell'ente di custodia, in modo autonomo e permanente, l'intera gestione dei titoli e la liquidazione di operazioni su titoli; o b. costituisce un'unità economica con l'ente di custodia.

5

Le intese contrarie hanno effetto soltanto tra enti di custodia o se favoriscono l'investitore.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 34

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 35

Disposizioni transitorie

1

Gli emittenti di diritti valori accreditati su un conto titoli gestito da un ente di custodia devono fare allestire il registro principale presso un ente di custodia e farvi iscrivere i diritti valori entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

11 RS

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2

Se prima dell'entrata in vigore della presente legge si sono prese disposizioni in merito a titoli di credito, certificati globali o diritti valori custoditi collettivamente e tali disposizioni non sono conformi alle norme della presente legge, il diritto acquisito in base a tali disposizioni è prioritario rispetto al diritto costituito dopo l'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'acquirente proceda o faccia procedere alle registrazioni necessarie secondo la presente legge entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.


Art. 36

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:12 1° gennaio 2010 Art. 470 cpv. 2bis del codice delle obbligazioni (n. 3 dell'all.): 1° ottobre 2009 12 DCF del 6 mag. 2009 (RU 2009 3589)

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Allegato

(art. 34)


Art. 622
cpv. 1
Art. 627 n. 14 … 13 RS

210. La modifica qui appresso é inserita nel codice menzionato.

14 RS

211.423.4. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

15 RS

220. Le modifiche qui appresso sono inserite nel codice menzionato.

LF

15

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Art. 973a

Art. 973bArt. 973c4. Legge federale dell'11 aprile 188916 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 287 cpv. 35. Legge dell'8 novembre 193417 sulle banche Capo ottavo (art. 17) Abrogato Art. 37d … 16 RS

281.1. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

17 RS

952.0. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

Titoli contabili

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