01.09.2023 - * / In vigore
01.07.2021 - 31.08.2023
01.01.2021 - 30.06.2021
01.03.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 28.02.2018
01.12.2017 - 31.12.2017
01.09.2017 - 30.11.2017
01.07.2010 - 31.08.2017
01.08.2008 - 30.06.2010
01.04.2007 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.03.2007
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1

Legge
sulle telecomunicazioni
(LTC)

del 30 aprile 1997 (Stato 18 dicembre 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 36 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 19963, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

1

La presente legge ha lo scopo di offrire alla popolazione e all'economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e
internazionale, a prezzi convenienti.

2

La presente legge intende in particolare: a.

garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un
servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili; b.

assicurare un traffico delle telecomunicazioni esente da interferenze e rispettoso dei diritti della personalità e della proprietà immateriale; c.

rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione.


Art. 2

Oggetto

La presente legge disciplina la trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni che non sono diffuse o ridiffuse come programmi ai sensi della legge federale
del 21 giugno 19914 sulla radiotelevisione.

RU 1997 2187 1 [CS

1 3]. Questa disposizione corrisponde all'art. 92 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'allegato alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002
(RS 780.1).

3 FF

1996 III 1297 4 RS

784.40

784.10

Telecomunicazioni

2

784.10


Art. 3

Definizioni

Nella presente legge si intendono per: a.

informazioni: segni, segnali, caratteri, immagini, suoni e rappresentazioni di
qualunque altro genere destinati all'uomo, ad altri esseri viventi o a macchine; b.

servizio di telecomunicazione: trasmissione mediante telecomunicazione di
informazioni per terzi; c.

trasmissione mediante telecomunicazione: emissione o ricezione elettrica,
magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde; d.

impianti di telecomunicazione: apparecchi, linee o altri dispositivi previsti o
impiegati per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione; e.

interconnessione: connessione tra impianti e servizi di telecomunicazione
che permette, mediante un'interazione logica, la telecomunicazione degli
elementi e dei servizi nonché l'accesso a servizi di terzi; f.

elementi di indirizzo: parametri di comunicazione ed elementi di numerazione quali indicativi, numeri di chiamata e numeri brevi; g.

parametri di comunicazione: elementi per l'identificazione di persone, processi informatici, macchine, apparecchi o impianti di telecomunicazione che
partecipano a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione.

Capitolo 2: Servizi di telecomunicazione Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 4

Obbligo di concessione e obbligo di notifica 1

Chiunque, fornendo un servizio di telecomunicazione, esercita in modo indipendente parti importanti di impianti di telecomunicazione utilizzati per la trasmissione,
deve disporre di una concessione.

2

Chiunque fornisce in altro modo un servizio di telecomunicazione è tenuto a notificarlo all'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale).

3

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i servizi di telecomunicazione di importanza tecnica ed economica trascurabile.


Art. 5

Autorità concedente

1

L'autorità concedente è la Commissione federale delle comunicazioni (Commissione; art. 56 e 57).

2

Può delegare singoli compiti all'Ufficio federale.

Legge

3

784.10


Art. 6

Condizioni per il rilascio della concessione 1

Chiunque vuole ottenere una concessione deve: a.

disporre delle necessarie capacità tecniche; b.

garantire di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, le
sue disposizioni d'esecuzione nonché la concessione; c.

osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizioni di lavoro abituali del settore.

2

Qualora non vi si oppongano obblighi internazionali, l'autorità concedente può rifiutarsi di rilasciare una concessione a imprese organizzate secondo la legislazione
di un altro Paese se non è garantita la reciprocità.

3

Se le condizioni applicabili alla domanda sono adempite, sussiste un diritto alla concessione, che è generalmente rilasciata entro sei mesi dall'inoltro della domanda.


Art. 7

Prescrizioni speciali sulle concessioni Se, per una determinata fattispecie che soggiace all'obbligo di concessione, non vi
sono prescrizioni pertinenti, l'autorità concedente le stabilisce di caso in caso.


Art. 8

Durata della concessione Le concessioni sono rilasciate per un periodo determinato. L'autorità concedente
stabilisce la durata secondo il genere e l'importanza della concessione.


Art. 9

Trasferimento della concessione La concessione può essere trasferita parzialmente o integralmente solo con il consenso dell'autorità concedente.


Art. 10

Modifica della concessione 1

L'autorità concedente può adattare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza a mutate condizioni di fatto o di diritto, se la modifica è necessaria per la salvaguardia di importanti interessi pubblici.

2

Il concessionario è indennizzato in modo adeguato se la modifica della concessione provoca una sostanziale menomazione dei diritti a lui trasferiti.


Art. 11

Interconnessione

1

Sulla base di una politica dei prezzi trasparente e orientata ai costi, i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato
devono garantire un'interconnessione non discriminatoria agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione. Sono tenuti a presentare separatamente le condizioni e i
prezzi delle singole prestazioni di interconnessione. Il Consiglio federale specifica i
principi che reggono l'interconnessione.

Telecomunicazioni

4

784.10

2

Il fornitore di prestazioni del servizio universale secondo l'articolo 16 deve garantire la capacità di comunicazione tra tutti gli utilizzatori di tali servizi; è tenuto a offrire l'interconnessione anche se non occupa una posizione dominante sul mercato e
non è concessionario del servizio universale. Il Consiglio federale può prescrivere le
interfaccia per accedere a tali servizi secondo le normative internazionali. L'Ufficio
federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

3

Qualora il fornitore tenuto a concedere l'interconnessione e il richiedente non giungono a un accordo entro tre mesi, la Commissione, su proposta dell'Ufficio federale, stabilisce le condizioni contrattuali secondo i principi usuali di mercato e del
settore. Su richiesta di una delle parti, la Commissione può concedere la protezione
giuridica a titolo provvisorio. Se occorre esaminare la questione della posizione dominante sul mercato, l'Ufficio federale consulta la Commissione della concorrenza.
La Commissione può pubblicare il suo parere.

4

Le decisioni della Commissione di cui al capoverso 3 possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale. Le controversie su accordi e decisioni di interconnessione sottostanno alla giurisdizione dei
tribunali civili.

5

Dopo la conclusione del contratto, le parti inviano all'Ufficio federale una copia del loro accordo di interconnessione. L'Ufficio federale permette la consultazione
degli accordi di cui ai capoversi 1-4, in quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.


Art. 12

Linee affittate

L'autorità concedente può obbligare i concessionari di cui all'articolo 4 capoverso 1
a offrire nella loro zona di concessione linee affittate, conformemente alle norme
internazionali e a prezzi stabiliti in funzione dei costi.


Art. 13

Obbligo d'informazione dell'Ufficio federale 1

In quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'Ufficio federale fornisce informazioni sul nome e l'indirizzo del concessionario,
sull'oggetto della concessione nonché sui diritti e sugli obblighi risultanti dalla concessione.

2

Può pubblicare tali informazioni se sussiste un interesse pubblico.

Sezione 2: Servizio universale

Art. 14

Concessione

1

La concessione relativa al servizio universale è legata all'obbligo di fornire le prestazioni previste all'insieme della popolazione della zona di concessione.

Legge

5

784.10

2

Per il rilascio della concessione per il servizio universale è bandita periodicamente una pubblica gara. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza.

3

Le concessioni hanno, di regola, la stessa durata di validità.


Art. 15

Condizioni per il rilascio della concessione Chiunque vuole ottenere una concessione per il servizio universale deve: a.

disporre delle necessarie capacità tecniche; b.

rendere verosimile che è in grado di assicurare l'offerta di prestazioni nonché il finanziamento degli investimenti necessari e l'esercizio per tutta la durata della concessione e dimostrare quale contributo d'investimento secondo
l'articolo 19 dovrà sollecitare a tal fine; c.

garantire di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, le
sue disposizioni d'esecuzione nonché la concessione; d.

osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizioni di lavoro abituali del settore.


Art. 16

Portata

1

I concessionari del servizio universale forniscono nella zona di concessione, tenendo conto dell'attuale stato della tecnica e delle esigenze del mercato, le seguenti
prestazioni:

a.

il servizio pubblico di telefonia vocale, cioè la trasmissione mediante telecomunicazione della voce in tempo reale, compresa la trasmissione mediante
telecomunicazione di dati a velocità adeguate per le vie di trasmissione della
voce;

b.

l'accesso ai servizi d'emergenza; c.

un numero sufficiente di telefoni pubblici; d.

l'accesso agli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio pubblico di telefonia
vocale;

e.

un servizio di trascrizione che permetta agli audiolesi di utilizzare i servizi di
telefonia e i numeri d'emergenza a condizioni analoghe a quelle degli altri
abbonati.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere speciali disposizioni per i collegamenti fuori delle località. Può delegare queste mansioni al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni5 (Dipartimento).

3

Il Consiglio federale adegua periodicamente le prestazioni del servizio universale alle esigenze sociali ed economiche e allo stato della tecnica.

5

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Telecomunicazioni

6

784.10


Art. 17

Qualità e prezzi

1

Le prestazioni del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un determinato livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi.

2

Il Consiglio federale fa in modo che le tariffe siano stabilite indipendentemente dalle distanze. Esso fissa periodicamente, per le prestazioni rilevanti del servizio
universale, il limite massimo dei prezzi. Questo limite è uniformato per tutta la zona
ed è fissato in base all'evoluzione del mercato.


Art. 18

Garanzia del servizio universale 1

L'Ufficio federale e, se del caso, la Commissione garantiscono che il servizio universale sia offerto a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese.

2

Qualora la pubblica gara non raccolga candidature idonee, la Commissione può affidare il servizio universale a un concessionario secondo l'articolo 4 capoverso 1.
In questo caso, il concessionario ha diritto a un contributo d'investimento secondo
l'articolo 19.

3

Il Consiglio federale disciplina la procedura.


Art. 19

Finanziamento del servizio universale 1

Qualora sia dimostrato nell'ambito della pubblica gara che, malgrado una gestione economica, gli investimenti necessari al servizio universale in una determinata zona
non possono essere ammortati nei termini abituali in affari, il concorrente con l'offerta migliore riceve con l'aggiudicazione un contributo d'investimento.

2

Il concessionario che riceve contributi d'investimento deve comunicare ogni anno all'Ufficio federale, per conoscenza, il preventivo, i conti e il piano finanziario.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 20

Servizi d'emergenza

I fornitori di servizi di telecomunicazioni del servizio universale devono organizzare
l'accesso ai servizi d'emergenza in modo tale che l'ubicazione di chi chiama possa
essere identificata.


Art. 21

Elenchi

1

Gli elenchi dei clienti dei servizi di telecomunicazione possono essere pubblicati.

2

I fornitori di servizi di telecomunicazione del servizio universale permettono ad altri fornitori o a terzi l'accesso agli elenchi di abbonati secondo le norme internazionali; ne concedono l'accesso elettronico anche se gli elenchi non sono stati pubblicati.

3

In ogni caso, i clienti sono liberi di farsi iscrivere negli elenchi o meno. Possono decidere quali dati farvi figurare.

Capitolo 3: Radiocomunicazioni

Legge

7

784.10


Art. 22

Obbligo di concessione 1

Chiunque intende utilizzare lo spettro delle radiofrequenze deve disporre di una concessione di radiocomunicazione.

2

L'obbligo di concessione non riguarda l'esercito e la protezione civile per l'utilizzazione dello spettro delle frequenze loro attribuito nell'ambito delle loro attività di
servizio.

3

Il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni per le utilizzazioni di frequenze di importanza tecnica trascurabile.


Art. 23

Condizioni per il rilascio della concessione 1

Chiunque vuole ottenere una concessione deve: a.

disporre delle necessarie capacità tecniche; b.

garantire di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, le
sue disposizioni d'esecuzione nonché la concessione.

2

In quanto non vi si oppongano obblighi internazionali, l'autorità concedente può rifiutarsi di rilasciare una concessione a imprese organizzate secondo la legislazione
di un altro Paese se non è garantita la reciprocità.

3

Una concessione di radiocomunicazione è rilasciata soltanto se, in base al piano nazionale di attribuzione delle frequenze, le frequenze disponibili sono sufficienti.

4

Il rilascio di una concessione di radiocomunicazione non deve né sopprimere né pregiudicare considerevolmente una concorrenza efficace, tranne nel caso in cui ragioni di efficienza economica giustifichino un'eccezione. Nei casi dubbi l'autorità
concedente consulta la Commissione della concorrenza.


Art. 24

Rilascio della concessione 1

La concessione di radiocomunicazione è rilasciata, di regola, mediante pubblica gara se l'utilizzazione delle frequenze richiesta serve alla fornitura di servizi di telecomunicazione e se le frequenze disponibili non sono sufficienti per tutti gli attuali o
potenziali interessati.

2

Il Consiglio federale disciplina la procedura. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza.


Art. 25

Gestione delle frequenze 1

L'Ufficio federale gestisce nel rispetto degli accordi internazionali lo spettro delle frequenze nonché i diritti d'utilizzazione e le posizioni orbitali dei satelliti assegnati
alla Svizzera. Adotta le misure atte a garantire un'utilizzazione efficiente ed esente
da interferenza nonché ad assicurare un accesso equo a questi beni sulla base del
piano nazionale d'attribuzione delle frequenze.

2

La Commissione approva il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze.

Telecomunicazioni

8

784.10


Art. 26

Controllo tecnico

1

L'Ufficio federale controlla lo spettro delle frequenze ai fini della pianificazione e nell'ambito della vigilanza sull'utilizzazione delle frequenze.

2

Esegue tali controlli da solo oppure in collaborazione con altre autorità. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

3

L'Ufficio federale è autorizzato ad ascoltare o a registrare il traffico delle radiocomunicazioni, nella misura necessaria per garantire una radiodiffusione e una telecomunicazione esente da interferenze, sempreché altri provvedimenti si siano rivelati
inefficaci o comportino un dispendio sproporzionato.

4

Le informazioni registrate possono essere utilizzate solamente per determinare le interferenze e le fonti di interferenze.

5

In caso di sospetto fondato di reato secondo la presente legge, le registrazioni che possono fungere da prova sono trasmesse all'autorità competente. Ogni altra registrazione deve essere immediatamente distrutta.


Art. 27

Altre disposizioni

Gli articoli 5, 7-10 e 13 sono applicabili in materia di competenza per il rilascio
della concessione, di prescrizioni speciali sulle concessioni, di durata, di trasferimento e di modifica della concessione nonché di obbligo d'informazione
dell'Ufficio federale.

Capitolo 4: Elementi di indirizzo

Art. 28

Gestione e attribuzione 1

L'Ufficio federale gestisce gli elementi d'indirizzo nel rispetto delle norme internazionali. Adotta le misure atte a garantire un numero sufficiente di elementi di numerazione e di parametri di comunicazione. Può accordare ai titolari di elementi di base
il diritto di attribuire elementi d'indirizzo subordinati.

2

In casi particolari l'Ufficio federale può delegare a terzi la gestione e l'attribuzione di determinati elementi di indirizzo. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente la vigilanza da parte dell'Ufficio federale.

3

La Commissione approva i piani nazionali di numerazione.

4

I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano che i numeri possono essere trasferiti e garantiscono la libera scelta del fornitore dei collegamenti nazionali e internazionali. La Commissione disciplina i dettagli tenendo conto dell'evoluzione
tecnica e dell'armonizzazione internazionale.


Art. 29

Obbligo d'informazione Il titolare di elementi di indirizzo è tenuto a fornire all'autorità competente le informazioni necessarie per la gestione degli elementi di indirizzo attribuiti.

Legge

9

784.10


Art. 30

Indennizzo

La modifica integrale o parziale dei piani di numerazione o delle prescrizioni sulla
gestione dei parametri di comunicazione da parte delle autorità non dà alcun diritto a
un indennizzo.

Capitolo 5: Impianti di telecomunicazione

Art. 31

Offerta, immissione in commercio e messa in servizio 1

Il Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull'offerta, sull'immissione in commercio e sulla messa in servizio d'impianti di telecomunicazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione, il certificato e la dichiarazione di conformità, il contrassegno, la registrazione, l'obbligo di certificazione e
l'omologazione (art. 3 della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici
al commercio).

2

Se il Consiglio federale ha stabilito, in prescrizioni secondo il capoverso 1, esigenze tecniche fondamentali per le telecomunicazioni, l'Ufficio federale le concretizza:

a.

definendo norme tecniche, dal cui rispetto si presume che siano adempite
anche le esigenze fondamentali; oppure b.

dichiarando vincolanti norme tecniche o altre disposizioni.

3

Nell'ambito dell'attuazione del capoverso 2, l'Ufficio federale tiene conto delle corrispondenti norme internazionali; per le deroghe occorre il consenso dell'Ufficio
federale dell'economia esterna.

4

Se il Consiglio federale non ha adottato alcuna prescrizione secondo il capoverso 1, la persona che offre, immette in commercio o mette in servizio un impianto di telecomunicazione provvede affinché quest'ultimo corrisponda alle regole riconosciute della tecnica delle telecomunicazioni. Regole di questo tipo sono, in primo
luogo, le norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. In mancanza di queste ultime, devono essere rispettate le specifiche tecniche dell'Ufficio federale e, se
anche queste mancano, le norme nazionali.

5

Per motivi di sicurezza tecnica delle telecomunicazioni, l'Ufficio federale può prescrivere che gli impianti di telecomunicazione possono essere ceduti solamente a
persone particolarmente qualificate.


Art. 32

Installazione ed esercizio Un impianto di telecomunicazione può essere installato ed esercitato solamente se,
al momento della sua prima immissione in commercio, messa in servizio o installazione, corrispondeva alle prescrizioni vigenti e tale è stato mantenuto.

6 RS

946.51

Telecomunicazioni

10

784.10


Art. 33

Controllo

1

Al fine di controllare se sono rispettate le prescrizioni sull'offerta, sull'immissione in commercio, sulla messa in servizio, sull'installazione oppure sull'esercizio di impianti di telecomunicazione, l'Ufficio federale può accedere ai locali degli impianti
durante il normale orario di lavoro.

2

Il Consiglio federale disciplina il diritto d'accesso agli impianti di telecomunicazione che soggiacciono alle prescrizioni militari sull'obbligo del segreto.

3

Se un impianto di telecomunicazione non è conforme alle prescrizioni, l'Ufficio federale adotta le misure necessarie. Può in particolare limitare o proibire l'installazione e l'esercizio nonché l'offerta e l'immissione in commercio, ordinare il ripristino di uno stato conforme alle prescrizioni o il ritiro oppure sequestrare l'impianto
senza indennizzo.


Art. 34

Interferenze

1

Se un impianto di telecomunicazione interferisce con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, l'Ufficio federale può obbligare l'esercente a modificarlo a proprie spese o a sospenderne l'esercizio, anche se l'impianto è conforme
alle disposizioni relative all'offerta, all'immissione in commercio, alla messa in servizio, all'installazione o all'esercizio.

2

L'Ufficio federale ha accesso a tutti gli impianti di telecomunicazione per determinare la fonte delle interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e con la radiodiffusione.


Art. 35

Utilizzazione di fondi privati 1

Il proprietario di un fondo nell'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i concessionari di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale fondo per la costruzione e l'esercizio di linee e telefoni
pubblici in quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.

2

I concessionari di servizi di telecomunicazione tengono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del fondo occupato e sopportano le spese di ripristino dello
stato originario. Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente l'obbligo di coordinazione dei concessionari nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni
pubblici.

4

L'autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di
un fondo privato, a meno che ne sia pregiudicato l'uso comune.

Legge

11

784.10


Art. 36

Diritto d'espropriazione e diritto di coutenza 1

Qualora l'allestimento di un impianto di telecomunicazione sia di pubblico interesse, il Dipartimento conferisce il diritto d'espropriazione. La procedura si svolge
conformemente alla legge federale sull'espropriazione7.

2

Per ragioni di pubblico interesse, segnatamente per tener conto degli imperativi della pianificazione del territorio, della protezione della natura, del paesaggio e degli
animali o di difficoltà tecniche, i concessionari di servizi di telecomunicazione possono essere obbligati dall'Ufficio federale a consentire a terzi, dietro adeguata retribuzione, la coutenza dei loro impianti di telecomunicazione e delle loro stazioni
emittenti, a condizione che gli impianti dispongano di capacità sufficienti. Le prescrizioni sull'interconnessione (art. 11) sono applicabili per analogia.


Art. 37

Proprietà di linee

1

Le linee per la trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni sono di proprietà dei concessionari che le hanno installate o acquisite da terzi.

2

Il proprietario che sul suo fondo danneggia la linea di un concessionario è responsabile del danno che ha causato intenzionalmente o per negligenza grave.

Capitolo 6: Tasse

Art. 38

Tasse di concessione per i servizi di telecomunicazione 1

L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di servizi di telecomunicazione.

2

Il ricavo della tassa di concessione è utilizzato esclusivamente per il finanziamento dei costi non coperti del servizio universale di cui all'articolo 16. L'importo complessivo delle tasse è in funzione del fabbisogno finanziario accertato per la copertura dei contributi d'investimento secondo l'articolo 19 ed è stabilito proporzionalmente alle cifre d'affari dei servizi dati in concessione assoggettate all'imposta sul
valore aggiunto.

3

Se per i servizi dati in concessione non è dovuta l'imposta sul valore aggiunto, il calcolo della tassa si effettua mediante criteri analoghi a quelli che sarebbero applicati al calcolo della cifra d'affari assoggettata a tale imposta

Art. 39

Tasse della concessione di radiocomunicazione 1

L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di servizi di telecomunicazione.

2

L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo: a.

la gamma e la classe di frequenze attribuite; b.

la larghezza di banda attribuita; 7 RS

711

Telecomunicazioni

12

784.10

c.

la copertura territoriale e d.

l'utilizzazione temporale.

3

Se le concessioni per i servizi di radiocomunicazione sono aggiudicate mediante una procedura di vendita all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa. L'autorità concedente può stabilire un'offerta
minima.

4

A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla
tassa per le concessioni di radiocomunicazione: a.

le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere; b.

le imprese pubbliche di trasporto; c.

le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti, le sedi consolari e le
organizzazioni intergovernative; d.

enti privati, purché salvaguardino gli interessi pubblici su mandato della
Confederazione, di un Cantone o di un Comune.


Art. 40

Tasse amministrative

1

L'autorità competente riscuote tasse amministrative a copertura dei costi, segnatamente per:

a.

il rilascio, la sorveglianza, la modifica e la soppressione delle concessioni; b.

l'amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle
posizioni orbitali dei satelliti; c.

l'amministrazione e l'attribuzione di elementi di indirizzo; d.

la registrazione, l'omologazione e il controllo degli impianti di telecomunicazione.

2

Se una delle attività enumerate nel capoverso 1 è delegata a un terzo, quest'ultimo riscuote le tasse amministrative.


Art. 41

Determinazione e riscossione delle tasse 1

Il Consiglio federale fissa le tasse di concessione e ne disciplina la riscossione.

2

Il Dipartimento fissa le tasse amministrative. La determinazione delle tasse di importanza secondaria può essere delegata all'Ufficio federale.


Art. 42

Garanzia

L'autorità competente per la riscossione delle tasse può esigere un'adeguata garanzia dalla persona assoggettata.

Legge

13

784.10

Capitolo 7: Segreto delle telecomunicazioni

Art. 43

Obbligo del segreto

Le persone che sono o erano incaricate di svolgere compiti di servizio nell'ambito
delle telecomunicazioni non possono fornire a terzi indicazioni sul traffico delle telecomunicazioni di utenti e non devono offrire a nessuno l'occasione di fornire indicazioni di questo genere.


Art. 44


8

Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni Alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni si applica la legge federale del
6 ottobre 20009 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni.


Art. 45

Informazioni

1

L'utente può richiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione informazioni sui dati impiegati per l'allestimento della fattura, in particolare sugli elementi di indirizzo, sull'ora della comunicazione e sulla retribuzione dovuta.

2

Chiunque renda verosimile che questi dati gli occorrono per l'identificazione di comunicazioni stabilite abusivamente può richiedere al fornitore del servizio di telecomunicazione informazioni sul nome e l'indirizzo degli utenti mediante il cui collegamento sono state stabilite le comunicazioni.


Art. 46

Protezione della personalità Il Consiglio federale disciplina in particolare l'identificazione del collegamento che
ha stabilito la chiamata, la deviazione della stessa, l'impiego di dati relativi al traffico delle telecomunicazioni nonché la sicurezza dei servizi di telecomunicazione
contro le intercettazioni e le ingerenze non autorizzate. In tale contesto, tiene conto
della protezione della personalità degli utenti e degli interessi pubblici preponderanti.

Capitolo 8: Interessi nazionali importanti

Art. 47

Comunicazione in situazioni straordinarie 1

Il Consiglio federale determina le prestazioni che i fornitori di servizi di telecomunicazioni devono assicurare in situazioni straordinarie, in particolare per le esigenze
di comunicazione dell'esercito, della protezione civile, della polizia, dei servizi di
protezione e di salvataggio nonché degli stati maggiori di comando civili. Il Consi8

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'allegato alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della
corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002
(RS 780.1).

9

RS 780.1

Telecomunicazioni

14

784.10

glio federale disciplina l'indennizzo per tali compiti tenendo in debito conto gli interessi del fornitore di servizi.

2

Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può obbligare il personale necessario a prestare servizio. Per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 3 aprile 1968 concernente la requisizione.

3

Sono fatte salve le disposizioni sulla facoltà del generale di disporre secondo l'articolo 91 della legge militare10.


Art. 48

Limitazione del traffico delle telecomunicazioni 1

Il Consiglio federale può ordinare la sorveglianza, la restrizione o l'interruzione del traffico delle telecomunicazioni qualora una situazione straordinaria o altri importanti interessi nazionali lo esigano. Disciplina l'indennizzo per tali compiti tenendo in debito conto gli interessi delle persone incaricate.

2

Le misure di cui al capoverso 1 non danno diritto né al risarcimento dei danni né al rimborso di tasse.

Capitolo 9: Disposizioni penali

Art. 49

Contraffazione o dissimulazione di informazioni 1

È punito con la detenzione o con la multa chiunque, incaricato di compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni:

a.

contraffà o dissimula informazioni; b.

dà occasione ad altri di contraffare o dissimulare informazioni.

2

Chiunque, per dolo, induce una persona incaricata di compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni a contraffare o a dissimulare informazioni, è punito con
la detenzione o con la multa.


Art. 50

Utilizzazione non autorizzata di informazioni Chiunque riceve, mediante un impianto di telecomunicazione, informazioni non
pubbliche che non gli sono destinate e le utilizza abusivamente o le comunica a terzi, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa.


Art. 51

Interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e la radiodiffusione Chiunque installa o esercita impianti di telecomunicazione nell'intento di interferire
nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa.

10 RS

510.10

Legge

15

784.10


Art. 52

Contravvenzioni

1

È punito con l'arresto o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque: a.

fornisce un servizio di telecomunicazione senza la necessaria concessione o
violandone le disposizioni; b.

utilizza lo spettro delle frequenze senza la necessaria concessione o violandone le disposizioni; c.

senza attribuzione utilizza elementi di indirizzo; d.

offre, immette in commercio o mette in servizio impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni; e.

installa o esercita impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni; f.

cede impianti di telecomunicazione a persone non autorizzate.

2

Se l'atto avviene per negligenza, la multa può ammontare fino a 50 000 franchi.


Art. 53

Inosservanza di prescrizioni d'ordine È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque viola, intenzionalmente o per
negligenza, un'altra disposizione del diritto delle telecomunicazioni, un trattato o un
accordo internazionale in materia di telecomunicazioni oppure una decisione presa
sulla scorta di una di queste disposizioni e provvista della comminatoria della pena
prevista nel presente articolo.


Art. 54

Altre disposizioni penali Sono applicabili gli articoli 14-18 della legge federale sul diritto penale amministrativo11.


Art. 55

Competenza

1

Le infrazioni di cui agli articoli 52-54 sono perseguite e giudicate dal Dipartimento secondo le prescrizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo12.

2

Il Dipartimento può delegare all'Ufficio federale il perseguimento e il giudizio delle infrazioni come pure l'esecuzione della decisione.

Capitolo 10: Commissione delle comunicazioni

Art. 56

Commissione delle comunicazioni 1

Il Consiglio federale nomina una Commissione federale delle comunicazioni composta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri
devono essere esperti indipendenti.

11 RS

313.0

12 RS

313.0

Telecomunicazioni

16

784.10

2

Nelle sue decisioni, la Commissione non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento. Essa è indipendente dalle autorità amministrative. Dispone di un suo segretariato.

3

La Commissione adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, che deve essere approvato dal Consiglio federale.

4

Le spese della Commissione sono coperte con tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 57

Compiti della Commissione 1

La Commissione prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. Informa il pubblico sulle proprie attività e presenta un rapporto annuale d'attività al Consiglio federale.

2

Per quanto concerne l'esecuzione del diritto delle telecomunicazioni, la Commissione può interpellare l'Ufficio federale e impartirgli istruzioni.

Capitolo 11: Vigilanza e rimedi giuridici

Art. 58

Vigilanza

1

L'Ufficio federale vigila affinché i concessionari rispettino il diritto internazionale delle telecomunicazioni, la presente legge e le prescrizioni d'esecuzione nonché la
concessione. Può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto
privato e collaborare con tali organizzazioni.

2

Se accerta una violazione del diritto applicabile, l'Ufficio federale può proporre alla Commissione i seguenti provvedimenti: a.

intimare al concessionario di sanare il vizio o di adottare misure per impedire la ripetizione della violazione; il concessionario deve comunicare
all'autorità quanto ha messo in atto; b.

obbligare il concessionario a consegnare alla Confederazione gli introiti
conseguiti illecitamente; c.

prevedere oneri nella concessione; d.

limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione.

3

La Commissione ritira la concessione su richiesta dell'Ufficio federale, se le condizioni essenziali per il suo rilascio non sono più adempite.

4

Se la competenza di rilasciare una concessione è stata delegata all'Ufficio federale, quest'ultimo può prendere autonomamente misure secondo i capoversi 2 e 3.


Art. 59

Obbligo d'informazione 1

Il concessionario deve fornire all'autorità concedente le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

2

I fornitori di servizi di telecomunicazione che soggiacciono agli obblighi di concessione e di notifica secondo l'articolo 4 sono tenuti a presentare regolarmente

Legge

17

784.10

all'Ufficio federale i dati necessari all'allestimento di una statistica ufficiale delle
telecomunicazioni.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 60

Violazione della concessione o di una decisione 1

Se un fornitore di servizi di telecomunicazione viola a proprio vantaggio la concessione o una decisione passata in giudicato, gli è addebitato un importo che può
raggiungere il triplo dell'utile conseguito mediante la violazione. Se l'utile non può
essere né stabilito né valutato, l'importo addebitato ammonta al massimo al 10 per
cento dell'ultima cifra d'affari annuale realizzata in Svizzera.

2

In caso di violazione, l'Ufficio federale conduce le indagini e la Commissione decide nel merito.


Art. 61

Rimedi giuridici

1

Le decisioni della Commissione sono impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale.

2

Le decisioni dell'Ufficio federale sono impugnabili mediante ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso.

3

La procedura è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa13 e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria14, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

Capitolo 12: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione; diritto previgente: abrogazione

Art. 62

Esecuzione

1

Il Consiglio federale provvede all'esecuzione della presente legge. Sono fatte salve le competenze della Commissione.

2

Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale l'adozione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.


Art. 63

Commissione di ricorso 1

Il Consiglio federale istituisce una Commissione di ricorso in conformità degli articoli 71a-71c della legge federale sulla procedura amministrativa15.

2

La Commissione di ricorso può pubblicare le sue decisioni.

13 RS

172.021

14 RS

173.110

15 RS

172.021

Telecomunicazioni

18

784.10


Art. 64

Accordi internazionali 1

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

2

In materia di accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo, può delegare questa competenza all'Ufficio federale.


Art. 65

Diritto previgente: abrogazione La legge sulle telecomunicazioni del 21 giugno 199116 è abrogata.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 66

Garanzia del servizio universale 1

Durante cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'azienda di telecomunicazione della Confederazione (Telecom PTT) garantisce un servizio
universale secondo l'articolo 16 capoverso 1 in tutto il territorio nazionale.
L'autorità concedente le rilascia una concessione corrispondente. Durante questo periodo Telecom PTT non ha diritto ad alcun contributo d'investimento ai sensi
dell'articolo 19.

2

A partire dall'entrata in vigore della presente legge e per dieci anni, Telecom PTT riceve una concessione di radiocomunicazione per l'esercizio di una rete nazionale
di telefonia mobile compresi i ponti radio necessari a tal fine.

3

Per cinque anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, Telecom PTT riceve una concessione di radiocomunicazione per garantire il servizio universale.


Art. 67

Trasposizione delle attività dell'Azienda delle PTT nel nuovo diritto 1

All'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale stabilisce quali delle precedenti attività dell'Azienda delle PTT, oltre a quelle che garantiscono il servizio
universale, sono oggetto di una concessione secondo gli articoli 4, 14 e 22. Telecom
PTT può proseguire tali attività fino al rilascio di una concessione secondo il nuovo
diritto, ma non oltre cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

2

Per dieci anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, Telecom PTT riceve una concessione di radiocomunicazione per l'esercizio di due reti di radiochiamata nazionale (Paging) e della rete Speedcom, secondo lo stato di sviluppo
delle reti al momento dell'entrata in vigore della legge.

3

L'Azienda delle PTT fa pervenire all'Ufficio federale, al più tardi all'entrata in vigore della presente legge, un compendio degli oggetti in regime di concessioni secondo gli articoli 4, 14 e 22.

4

L'Azienda delle PTT non può pretendere indennizzo alcuno sulla base della presente disposizione transitoria.

16

[RU 1992 581, 1993 901 all. n. 18]

Legge

19

784.10


Art. 68

Concessioni e autorizzazioni secondo il diritto anteriore 1

Fino al rilascio di una concessione secondo il nuovo diritto, le concessioni e le autorizzazioni secondo il diritto anteriore conservano la loro validità, in conformità
con le disposizioni previgenti, al massimo tuttavia fino a cinque anni dopo l'entrata
in vigore della presente legge.

2

L'Azienda delle PTT fa pervenire all'Ufficio federale, al più tardi all'entrata in vigore della presente legge, un compendio delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate.

3

L'Ufficio federale evita, nel limite del possibile, i costi di modifica legati alla trasposizione di concessioni o di autorizzazioni secondo il diritto anteriore nel nuovo
diritto. I costi che dovessero nondimeno risultare vengono indennizzati nella misura
in cui le modifiche non servano alla salvaguardia di importanti interessi pubblici.


Art. 69

Disciplinamento dei dettagli Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle disposizioni transitorie.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 70

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La modifica dell'articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge federale del 21 giugno 199117 sulla radiotelevisione (Allegato n. 4) entra in vigore solo in caso di partecipazione della Svizzera a MEDIA 95.

Data dell'entrata in vigore 1° gennaio 1998:18
Art. 56, 57, 64, 67, 68: 20 ottobre 1997 17 RS

784.40

18

DCF del 6 Ott. 1997 (RU 1997 2206).

Telecomunicazioni

20

784.10

Allegato

Modifica del diritto vigente 1.19


Art. 58
cpv. 1 lett. b
Concerne soltanto il testo tedesco 2. Codice penale svizzero20 Art. 150bis

...


Art. 179qui
nquies
...


Art. 179sep
ties
...


Art. 321ter

...

3. Legge del 24 giugno 190221 concernente gli impianti elettrici a corrente forte

Abrogati

Concerne soltanto il testo francese 2

...

19

Nota priva di oggetto 20 RS

311.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

21 RS

734.0

22 RS

784.40. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Legge

21

784.10

1

Concerne soltanto il testo francese 2

...

3

...


Art. 20b

...

Telecomunicazioni

22

784.10

Abrogato

Sezione 3 (art. 32) Abrogato

Titolo prima dell'art. 39 ...

...

...

Legge

23

784.10

...

Titolo prima dell'art. 43 ...

...

...

Abrogato

Abrogato

...

Telecomunicazioni

24

784.10

...


Art. 72
titolo e cpv. 1 frase introduttiva
Concerne soltanto il testo francese Art. 74 cpv. 2 e 2bis ...


Art. 76
cpv. 5 e 6
...