01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.03.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 28.02.2018
01.01.2016 - 31.12.2016
28.12.2012 - 31.12.2015
01.03.2012 - 27.12.2012
01.07.2010 - 29.02.2012
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
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1

Legge federale sulle tasse di bollo (LTB) del 27 giugno 1973 (Stato 1° giugno 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 41bis capoversi 1 lettera a, 2 e 3 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 19723, decreta: Introduzione I. Oggetto della legge

Art. 1

1 La Confederazione riscuote tasse di bollo su: a.4 l'emissione dei seguenti titoli svizzeri: 1. azioni, 2. quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, 2bis. buoni di partecipazione5, 3. buoni di godimento, 4. obbligazioni, 5. titoli del mercato monetario; b.6 la negoziazione dei seguenti titoli svizzeri e esteri: 1. obbligazioni, 2. azioni, 3. quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, RU 1974 11

1 [

CS

1 3; RU 1985 1026]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 132 cpv. 1 e 134 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. VI 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

3

FF 1972 II 1068 4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

5

Introdotto dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale in seguito alla modifica del 4 ott. 1991 del diritto della società anonima (CO - RS 220) e [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

641.10

Imposte

2

641.10

3bis. buoni di partecipazione7, 4. buoni di godimento, 5. quote di fondi di investimento, 6. documenti che giusta la presente legge sono assimilati ai titoli designati ai numeri da 1 a 5.

c. il pagamento contro quietanza di premi di assicurazione.

2

Se non vengono emessi o consegnati titoli per gli atti giuridici di cui al capoverso 1, i libri di commercio o gli altri documenti che servono ad accertarli tengono luogo dei titoli.

II. Quote dei Cantoni

Art. 2


8

III. Rapporto con il diritto cantonale

Art. 3

1 I documenti che la presente legge assoggetta a una tassa di bollo o dichiara esenti non possono essere gravati dai Cantoni con contribuzioni o tasse di registro dello stesso genere. Il Tribunale federale giudica come istanza unica le contestazioni derivanti dalla presente disposizione (art. 116 OG9).

2

I documenti esenti comprendono anche i documenti in uso per il trasporto di bagagli, animali e merci da parte delle Ferrovie federali svizzere e delle imprese di trasporto titolari di una concessione rilasciata dalla Confederazione.10

IV. Definizioni

Art. 4

1 Si considera svizzero o domiciliato in Svizzera chiunque ha il domicilio in Svizzera, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o legale o è iscritto come impresa nel registro svizzero di commercio.

7

Introdotto dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale in seguito alla modifica del 4 ott. 1991 del diritto della società anonima (CO - RS 220) e [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

8

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 1963; FF 1981 III 677).

9

RS 173.110

10 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 322 323; FF 1999 6784).

LTB

3

641.10

2

...11

3

Sono obbligazioni i riconoscimenti di debito scritti, concernenti importi fissi e emessi in più esemplari, per raccogliere collettivamente capitale o offrire possibilità collettive di investimento oppure in vista del consolidamento di impegni. Sono considerate obbligazioni in questo senso segnatamente le obbligazioni di prestiti, compresi i titoli di prestito garantiti da un pegno immobiliare giusta l'articolo 875 del Codice civile12, i titoli di rendita, le cartelle ipotecarie, le obbligazioni di cassa, i certificati di cassa e di deposito, nonché i crediti iscritti nel libro dei debiti.13 4 Sono parimenti considerati obbligazioni: a. gli effetti cambiari, i riconoscimenti di debito analoghi agli effetti cambiari e gli altri effetti scontabili emessi in più esemplari destinati ad essere offerti al pubblico; b. i certificati concernenti sottopartecipazioni a crediti da mutui; c. i crediti contabili emessi in più esemplari per procacciarsi collettivamente capitale.14

5

Sono titoli del mercato monetario le obbligazioni con una durata contrattuale fissa che non supera dodici mesi.15 Capo primo: Tassa d'emissione I. Oggetto della tassa

Art. 5

Diritti di partecipazione16 1

Soggiacciono alla tassa: a. la costituzione e l'aumento del valore nominale a titolo oneroso o gratuito di diritti di partecipazione in forma di:azioni di società anonime e di società in accomandita per azioni, svizzere;

quote sociali di società a garanzia limitata svizzere;

quote sociali di società cooperative svizzere;

11 Abrogato dal n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dic. 2002 (RU 2000 2991; FF 2000 5098), prorogato dal n. I dalla LF del 21 giu. 2002 con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2005 (RU 2002 3646; FF 2002 3235).

12

RS 210

13

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

14

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

15

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

Imposte

4

641.10

buoni di godimento di società svizzere. Si considerano buoni di godimento i documenti attestanti il diritto di partecipare ad una quota dell'utile netto o del ricavo di liquidazione;

- buoni di partecipazione di società o imprese commerciali svizzere di diritto pubblico;17

b. ...18

2

Alla costituzione di diritti di partecipazione giusta il capoverso 1 lettera a sono equiparati:

a. i versamenti suppletivi che i soci fanno alla società, senza una corrispondente controprestazione e senza aumento del capitale sociale iscritto nel registro di commercio o dell'ammontare versato sulle quote sociali della società cooperativa;

b.19 il trasferimento della maggioranza delle azioni e, ove trattasi di società a garanzia limitata e di società cooperative, delle quote sociali di una società svizzera economicamente liquidata o i cui attivi sono stati convertiti in mezzi liquidi; c. ...20

a21 Obbligazioni e titoli del mercato monetario 1

La tassa di emissione sulle obbligazioni e i titoli del mercato monetario ha per oggetto:

a. l'emissione, da parte di persone domiciliate in Svizzera, di obbligazioni (art. 4 cpv. 3 e 4) e di certificati concernenti sottopartecipazioni a crediti da mutui nei confronti di debitori svizzeri; b. l'emissione di titoli del mercato monetario (art. 4 cpv. 5) da parte di persone domiciliate in Svizzera.

2

Il rinnovo di obbligazioni e di titoli del mercato monetario è assimilato all'emissione. Si considerano rinnovo l'aumento del valore nominale, la proroga della durata contrattuale e, per i titoli rimborsabili unicamente su disdetta, la modifica delle condizioni di interesse.

17

Ultimo trattino introdotto dall'art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RS 220 in fine).

18

Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

19

Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RS 220 in fine).

20

Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

21

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

LTB

5

641.10


Art. 6

Eccezioni

1

Non soggiacciono alla tassa: a. i diritti di partecipazione a società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative che, escluso ogni fine di lucro, si dedicano all'assistenza degli indigenti e dei malati, favoriscono il culto, l'istruzione o altre opere di pubblica utilità oppure procurano abitazioni a pigione moderata o concedono fideiussioni, purché, a norma degli statuti: -

i dividendi siano limitati al 6 per cento, al massimo, del capitale sociale versato; l'assegnazione di tantièmes sia esclusa;

la parte del patrimonio rimanente dopo il rimborso del capitale sociale versato sia destinata, in caso di scioglimento della società, ad uno degli scopi summenzionati;

a.bis22 i diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni o riunioni aventi economicamente carattere di fusione, a trasformazioni e scissioni di società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative; b. i diritti di partecipazione a società cooperative, fintanto che le prestazioni dei soci giusta l'articolo 5 non raggiungano, complessivamente, 50 000 franchi; c.23 i diritti di partecipazione a imprese di trasporto, se costituiti o aumentati in dipendenza dei provvedimenti di cui agli articoli 56 e 57 della legge federale del 20 dicembre 195724 sulle ferrovie o all'articolo 20 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 199825 sulle Ferrovie federali svizzere; d. i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante aggi e anticipazioni dei soci, per quanto la società provi di aver pagato la tassa di bollo su dette prestazioni; e. ...26 f.27 i versamenti suppletivi eseguiti dagli azionisti o dai soci mediante il trasferimento di riserve di crisi secondo l'articolo 12 della legge federale del 20 dicembre 198528 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali.

22

Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

23 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF sulle ferrovie federali svizzere del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 742.31).

24 RS

742.101

25 RS

742.31

26

Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

27

Introdotta dall'art. 24 della LF del 20 dic. 1985 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali, in vigore dal 1° ott. 1988 (RS 823.33).

28

RS 823.33

Imposte

6

641.10

g.29 i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante l'impiego di un capitale di partecipazione, per quanto la società provi di aver pagato la tassa su tale capitale; h.30 i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della fondazione o dell'aumento di capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a responsabilità limitata, per quanto le prestazioni dei soci non superino complessivamente 250 000 franchi.

2

Caduti i presupposti di esenzione, la tassa deve essere pagata su i diritti di partecipazione ancora esistenti.31

II. Nascita del credito fiscale

Art. 7

1 Il credito fiscale sorge: a.32 quanto alle azioni, buoni di partecipazione e quote sociali di società a garanzia limitata: con l'iscrizione nel registro di commercio della costituzione o dell'aumento dei diritti di partecipazione;

a.bis33 quanto ai diritti di partecipazione costituiti nella procedura d'aumento condizionale del capitale: all'atto dell'emissione;

b. ...34 c. quanto alle quote sociali di società cooperative: all'atto della costituzione o dell'aumento;

d. quanto ai buoni di godimento: all'atto dell'emissione o dell'aumento; e. quanto ai versamenti supplettivi e ai trasferimenti della maggioranza dei diritti di partecipazione: all'atto del versamento o del trasferimento.

29

Introdotta dall'art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RS 220 in fine).

30

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 4259; FF 1995 I 65). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

31

Modifica introdotta dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

32

Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RS 220 in fine).

33

Introdotta dall'art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RS 220 in fine).

34 Abrogata dal n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

LTB

7

641.10

f.35 quanto alle obbligazioni e ai titoli del mercato monetario: all'atto dell'emissione.

2

...36

III. Aliquote e calcolo della tassa

Art. 8

Diritti di partecipazione37 1

La tassa sui diritti di partecipazione è dell'1 per cento ed è calcolata:38 a. quanto alla costituzione e all'aumento di diritti di partecipazione: su l'ammontare percepito dalla società a titolo di controprestazione dei diritti di partecipazione, ma almeno sul valore nominale;

b. quanto ai versamenti: sul loro ammontare; c. quanto al trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione: su la sostanza netta di cui dispone la società, all'atto del trasferimento, ma almeno sul valore nominale di tutti i diritti di partecipazione esistenti.

2

...39

3

Cose e diritti sono valutati al valore venale all'atto del conferimento.


Art. 9

Casi speciali

1

La tassa è:

a. ...40 b. ...41 c. ...42 d.43 quanto ai buoni di godimento emessi gratuitamente: di 3 franchi per buono di godimento;

35

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

36

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

38

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

39

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

40

Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

41 Abrogata dal n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

42

Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

43

Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RS 220 in fine).

Imposte

8

641.10

e.44 quanto ai diritti di partecipazione costituiti o aumentati conformemente a decisioni di fusione, scissione o trasformazione di ditte individuali, società commerciali senza personalità giuridica, associazioni, fondazioni o imprese di diritto pubblico, se il soggetto giuridico interessato esisteva da almeno cinque anni: dell'1 per cento del valore nominale, fatta salva l'eccezione di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera h. Il plusvalore è conteggiato a posteriori in quanto i diritti di partecipazione siano alienati nei cinque anni seguenti la ristrutturazione.

2

I versamenti eseguiti nel corso di un esercizio sul capitale sociale di una società cooperativa soggiacciono alla tassa soltanto nella misura in cui superano i rimborsi di capitale sociale durante lo stesso esercizio.

a45 Obbligazioni e titoli del mercato monetario La tassa sulle obbligazioni e sui titoli del mercato monetario (art. 4 cpv. 3-5) è calcolata sul valore nominale e ammonta: a. per le obbligazioni di prestiti, i titoli di rendita, le cartelle ipotecarie e i crediti iscritti nel libro dei debiti: all'1,2 per mille per ogni anno intero o iniziato della durata massima;

b. per le obbligazioni di cassa, i certificati di cassa e di deposito: allo 0,6 per mille per ogni anno intero o iniziato della durata massima; c. per i titoli del mercato monetario: allo 0,6 per mille, calcolato in ragione di 1

/360 di questa aliquota per ogni giorno della durata contrattuale.

IV. Obbligo fiscale

Art. 10

1 Per i diritti di partecipazione l'obbligo fiscale incombe alla società.46 In caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione (art. 5 cpv. 2 lett. b) l'alienante è responsabile solidalmente.

2

...47

3

Per le obbligazioni e i titoli del mercato monetario l'obbligo fiscale incombe al debitore svizzero che li emette. Le banche che collaborano all'emissione sono solidalmente responsabili del pagamento della tassa.48 44 Introdotta dal n. 6 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

45

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

47

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).

48

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

LTB

9

641.10

4

Per i certificati concernenti sottopartecipazioni a crediti da mutui nei confronti di debitori svizzeri l'obbligo fiscale incombe alla persona domiciliata in Svizzera che li emette.49

V. Esigibilità del credito fiscale

Art. 11

La tassa è esigibile: a. sulle quote in società cooperative: 30 giorni dopo la tassazione ufficiale; b.50 sui diritti di partecipazione, le obbligazioni di cassa e i titoli del mercato monetario emessi correntemente: 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 7)51; c. in tutti gli altri casi: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 7).


VI. Dilazione e condono del credito fiscale Art. 12
Se, in occasione del risanamento aperto o tacito di società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperativa, la riscossione della tassa di bollo d'emissione dovesse avere conseguenze particolarmente gravose, la riscossione va prorogata o la tassa condonata.

Capo secondo: Tassa di negoziazione I. Oggetto della tassa

Art. 13

Norma

1

La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti di cui al capoverso 2, se uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo il capoverso 3.52

49

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

51

Adattato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale alla modifica del 4 ottobre 1991 del diritto della società anonima [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

52 Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 19 mar. 1999 concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dic. 2002 (RU 1999 1287; FF 1999 853), prorogato dal n. I dalla LF del 21 giu. 2002 con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2005 (RU 2002 3645; FF 2002 3235).

Imposte

10

641.10

2

Sono documenti imponibili: a. i titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera: 1. obbligazioni (art. 4 cpv. 3 e 4); 2. le azioni, le quote sociali di società a garanzia limitata e di cooperative, i buoni di partecipazione, i buoni di godimento53; 3. le quote di fondi di investimento; b. i titoli emessi da persona domiciliata all'estero, equiparabili nella loro funzione economica a quelli di cui alla lettera a. Il Consiglio federale deve esentare dalla tassa l'emissione di titoli esteri ove l'evoluzione monetaria o del mercato dei capitali lo esiga;

c. i certificati concernenti sottopartecipazioni a titoli del genere indicato alle lettere a e b.54

3

Sono negoziatori di titoli: a. le banche e le società finanziarie affini alle banche ai sensi della legge federale dell'8 novembre 193455 sulle banche e le casse di risparmio, nonché la Banca nazionale svizzera;

b. le persone fisiche e giuridiche e le società di persone svizzere, gli stabilimenti e succursali svizzeri di imprese straniere che non rientrano nella definizione della lettera a e la cui attività consiste esclusivamente o essenzialmente:

1. nell'esercizio del commercio di documenti imponibili per il conto di terzi (negoziatori), oppure 2. nella mediazione della compravendita di documenti imponibili come consulenti in investimenti o gerenti di patrimoni (mediatori);

c. ...56 d.57 le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative svizzere nonché gli istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata che non rientrano nella definizione delle lettere a e b e i cui attivi, conformemente all'ultimo bilancio, sono composti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il capoverso 2; 53

Adattato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale alla modifica del 4 ottobre 1991 del diritto della società anonima [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

55

RS 952.0

56 Abrogata dal n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dic. 2002 (RU 2000 2991; FF 2000 5098), prorogata dal n. I della LF del 21 giu. 2002 con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2005 (RU 2002 3646; FF 2002 3235).

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, in vigore dal 1° lug. 2001, con effetto al più tardi sino al 31 dic. 2002 (RU 2000 2991 2993; FF 2000 5098), prorogata dal n. I della LF del 21 giu. 2002 con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2005 (RU 2002 3646; FF 2002 3235).

LTB

11

641.10

e.58 i membri stranieri di una borsa svizzera per i titoli svizzeri trattati a tale borsa;

f.59 la Confederazione, i Cantoni e i Comuni politici nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali. 60 4

Sono considerati istituti di previdenza professionale e di previdenza vincolata ai sensi del capoverso 3 lettera d: a. gli istituti di cui all'articolo 48 della legge federale del 25 giugno 198261 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e all'articolo 331 del Codice delle obbligazioni62, il fondo di garanzia nonché l'istituto collettore di cui agli articoli 56 e 60 LPP;

b. le fondazioni di libero passaggio di cui agli articoli 10 capoverso 3 e 19 dell'ordinanza del 3 ottobre 199463 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; c. gli istituti che concludono assicurazioni e convenzioni di previdenza vincolata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 13 novembre 198564 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute;

d. le fondazioni d'investimento che si occupano dell'investimento e della gestione dei fondi degli istituti di previdenza di cui ai capoversi a-c e che sono soggette alla sorveglianza della Confederazione o dei Cantoni.65 5

Sono considerati istituti svizzeri delle assicurazioni sociali ai sensi del capoverso 3 lettera f:

a. il fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché il fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione; b. le casse di compensazione ai sensi degli articoli 53-62 della legge federale del 20 dicembre 194666 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché le casse di disoccupazione di cui agli articoli 76-78 della legge federale 58 Introdotta dal n. I del DAF del 19 mar. 1999 concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dic. 2002 (RU 1999 1287; FF 1999 853), prorogata dal n. I della LF del 21 giu. 2002 con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2005 (RU 2002 3645; FF 2002 3235).

59 Introdotta dal n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dic. 2002 (RU 2000 2991; FF 2000 5098), prorogata dal n. I della LF del 21 giu. 2002 con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2005 (RU 2002 3646; FF 2002 3235).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

61 RS

831.40

62 RS

220

63 RS

831.425

64 RS

831.461.3

65 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dic. 2002 (RU 2000 2991; FF 2000 5098), prorogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002 con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2005 (RU 2002 3646; FF 2002 3235).

66 RS

831.10

Imposte

12

641.10

del 25 giugno 198267 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.68

Art. 14

Eccezioni

1

Non soggiacciono alla tassa: a.69 l'emissione di azioni, quote di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione70, buoni di godimento, quote di fondi di investimento, obbligazioni e titoli del mercato monetario svizzeri, comprese l'assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l'assegnazione di titoli in occasione di un'emissione successiva;

b.71 il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione e quote di fondi di investimento svizzeri o stranieri; c. ...72 d. il commercio di diritti d'opzione; e. la restituzione di documenti per la loro estinzione; f.73 l'emissione di obbligazioni di debitori stranieri in valuta estera (euro-obbligazioni), nonché di diritti di partecipazione a società straniere. Si considerano euro-obbligazioni esclusivamente i titoli i cui versamenti di interessi e il cui rimborso di capitale vengono effettuati in valuta estera;

g.74 il commercio di titoli del mercato monetario svizzeri ed esteri; h.75 la mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere, se il compratore o il venditore sono parti contraenti straniere;

67 RS

837.0

68 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dic. 2002 (RU 2000 2991; FF 2000 5098), prorogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002 con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2005 (RU 2002 3646; FF 2002 3235).

69

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

70

Introdotto dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale in seguito alla modifica del 4 ottobre 1991 del diritto della società anonima [art. 33 LRCRU 1974 1051].

71

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

72

Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1933 222; FF 1991 IV 425 434).

73

Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

74

Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

75

Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434). Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 19 mar. 1999 concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dicembre 2002 (RU 1999 1287; FF 1999 853), prorogata dalla LF del 21 giu. 2002 con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2005 (RU 2002 3645; FF 2002 3235).

LTB

13

641.10

i.76 il trasferimento di documenti imponibili, connesso a una ristrutturazione, segnatamente a una fusione, scissione o trasformazione, effettuato dall'impresa assunta od oggetto della scissione o della trasformazione all'impresa assuntrice o trasformata; j.77 l'acquisto o l'alienazione di documenti imponibili nell'ambito di ristrutturazioni secondo gli articoli 61 capoverso 3 e 64 capoverso 1bis della legge federale del 14 dicembre 199078 sull'imposta federale diretta, nonché nel caso in cui partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di altre società vengano trasferite a una società svizzera o estera del gruppo.

2

...79

3

Il negoziatore professionale di titoli giusta l'articolo 13 capoverso 3 lettere a e b numero 1 è esentato dalla quota di tassa che lo concerne quando aliena titoli facenti parte del suo stock commerciale o ne acquista per aumentarlo. Si considera stock commerciale lo stock di documenti imponibili che risulta dall'attività commerciale del negoziatore professionale, non però le partecipazioni e gli stock aventi il carattere di investimento.80 II. Nascita del credito fiscale

Art. 15

1 Il credito fiscale sorge al momento della stipulazione del negozio giuridico.

2

Per i negozi soggetti a condizione o concedenti un diritto d'opzione, il credito fiscale sorge al momento dell'adempimento del negozio.

76 Introdotta dal n. 6 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

77 Introdotta dal n. 6 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

78 RS

642.11

79

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1933 222; FF 1991 IV 425 434).

80

Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

Imposte

14

641.10

III. Aliquote e calcolo della tassa

Art. 16

Norma81

1

La tassa è calcolata sul controvalore ed è: a. dell'1,5 per mille82 per i documenti emessi da persone domiciliate in Svizzera;

b. del 3 per mille83 per i documenti emessi da persone domiciliate all'estero.

2

Se il controvalore non è costituito da una somma in denaro è determinante il valore venale della controprestazione concordata.

IV. Obbligo fiscale

Art. 17

Norma

1

L'obbligo fiscale incombe al negoziatore di titoli.

2

Egli deve la metà della tassa: a. se è mediatore: per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato; b. se è contraente: per se stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.84 3

Il negoziatore di titoli è considerato quale mediatore: a. se regola i suoi conti con il committente alle condizioni originali del negozio concluso con la controparte; b. se si limita a segnalare alle parti la possibilità di concludere un negozio; c. se aliena i documenti il giorno stesso in cui li ha acquistati.

4

La tassa dovuta dai negoziatori di titoli di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera e è versata dalla borsa svizzera implicata.85 81

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1977, in vigore dal 1° apr. 1978 (RU 1978 201 202; FF 1977 II 1303).

82

Nuova aliquota giusta il n. I della LF del 7 ott. 1977, in vigore dal 1° apr. 1978 (RU 1978 201 202; FF 1977 II 1303).

83

Nuova aliquota giusta il n. I della LF del 7 ott. 1977, in vigore dal 1° apr. 1978 (RU 1978 201 202; FF 1977 II 1303).

84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dic. 2002 (RU 2000 2991; FF 2000 5098), prorogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002 con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2005 (RU 2002 3646; FF 2002 3235).

85 Introdotto dal n. I del DAF del 19 mar. 1999 concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dicembre 2002 (RU 1999 1287; FF 1999 853), prorogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002 con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2005 (RU 2002 3645; FF 2002 3235).

LTB

15

641.10

a86 Investitori esentati

1

Sono considerati investitori esentati ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2: a. gli Stati esteri e le banche centrali; b. i fondi d'investimento svizzeri ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 18 marzo 199487 sui fondi d'investimento; c. i fondi d'investimento esteri ai sensi dell'articolo 44 della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d'investimento; d. gli istituti esteri delle assicurazioni sociali; e. gli istituti esteri di previdenza professionale; f. le società d'assicurazione sulla vita estere soggette a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione.

2

Sono considerati istituti esteri delle assicurazioni sociali gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nell'articolo 13 capoverso 5 e che soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.

3

Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti che: a. si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

b. le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale; e

c. soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.


Art. 18

Operazioni d'emissione 1

Il negoziatore di titoli è considerato contraente se assume definitivamente i documenti all'atto dell'emissione.

2

Il negoziatore di titoli che, in qualità di sottopartecipante, acquista documenti da un altro negoziatore e li ricolloca durante l'emissione è esonerato dalla parte di tassa che lo concerne.

3

Il negoziatore di titoli è inoltre considerato parte contraente se emette certificati concernenti la sottopartecipazione a crediti da mutui.88 86 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dic. 2002 (RU 2000 2991; FF 2000 5098), prorogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002 con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2005 (RU 2002 3646; FF 2002 3235).

87 RS

951.31

88

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222 227; FF 1991 IV 425 434).

Imposte

16

641.10


Art. 19


89

Negozi conclusi con banche o agenti di borsa stranieri 1

Se al momento della conclusione di un negozio con titoli esteri una delle parti contraenti è una banca straniera o un agente di borsa straniero la mezza tassa dovuta da detta parte contraente decade. Lo stesso vale per i titoli svizzeri ed esteri ripresi o forniti nell'ambito dell'esercizio di prodotti derivati standardizzati da una borsa che agisce in qualità di controparte.

2

La mezza tassa decade anche per i membri stranieri di una borsa svizzera che trattano titoli svizzeri per conto proprio.

3

Se un negoziatore svizzero di titoli è membro di una borsa estera, la mezza tassa concernente la controparte decade per i titoli negoziati a tale borsa.90 V. Esigibilità del credito fiscale

Art. 20

La tassa è esigibile 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il
credito fiscale (art. 15).

Capo terzo: Tassa sui premi di assicurazione I. Oggetto della tassa

Art. 21

Norma

La tassa ha per oggetto i pagamenti di premi per assicurazioni: a. che fanno parte del portafoglio svizzero di un assicuratore sottoposto a vigilanza della Confederazione o di un assicuratore svizzero con statuto di diritto pubblico;

b. conchiuse da un contraente svizzero con un assicuratore estero non sottoposto alla vigilanza della Confederazione.


Art. 22

Eccezioni

Non soggiacciono alla tassa i pagamenti di premi per l'assicurazione: a.91 sulla vita, non riscattabile o riscattabile con pagamento periodico dei premi; il Consiglio federale stabilisce per ordinanza le necessarie delimitazioni; 89

Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 19 mar. 1999 concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dicembre 2002 (RU 1999 1287; FF 1999 853), prorogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002 con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2005 (RU 2002 3645; FF 2002 3235).

90 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, con effetto al più tardi sino al 31 dic. 2002 (RU 2000 2991 2993; FF 2000 5098), prorogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002 con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2005 (RU 2002 3646; FF 2002 3235).

LTB

17

641.10

abis92 sulla vita, nella misura in cui tale assicurazione serve alla previdenza professionale ai sensi della LPP93;

ater94 sulla vita, conclusa da uno stipulante domiciliato all'estero.

b. contro le malattie e l'invalidità; c. contro gli infortuni; d. di merci trasportate; e. contro i danni cagionati a terreni agricoli e colture dalla forze della natura; f.

contro la disoccupazione; g. contro i danni della grandine; h. del bestiame;

i.

di rischi già assicurati (riassicurazione); k. di aeromobili e di navi definiti nell'ordinanza95, adibiti essenzialmente all'estero al trasporto professionale di persone e cose (assicurazione casco); l.

contro l'incendio, il furto, la rottura vetri, i danni dalle acque, per il credito, le macchine e i gioielli, se il contribuente dimostra che la cosa assicurata si trova all'estero.

II. Nascita del credito fiscale

Art. 23

Il credito fiscale sorge al momento del pagamento del premio.

III. Aliquote e calcolo della tassa

Art. 24

1 La tassa è calcolata sul premio netto a contanti ed è del 5 per cento; per l'assicurazione sulla vita essa è del 2,5 per cento.96 2

Nella loro contabilità, i contribuenti devono indicare separatamente per ogni ramo assicurativo, i premi di assicurazione imponibili e quelli esenti dall'imposta.

91 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

92 Introdotta dal n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

93 RS

831.40

94 Introdotta dal n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

95

RS 641.101

96

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 669 677; FF 1997 II 963).

Imposte

18

641.10

IV. Obbligo fiscale

Art. 25

L'obbligo fiscale incombe all'assicuratore. Se l'assicurazione è stata conchiusa con
un assicuratore estero (art. 21 lett. b), la tassa è pagata dal contraente svizzero.

V. Esigibilità del credito fiscale

Art. 26

La tassa è esigibile 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il
credito fiscale (art. 23).

Capo quarto: Disposizioni generali per tutte le tasse di bollo I. Determinazione

Art. 27

1 Per la determinazione delle tasse di bollo fa stato il contenuto reale dei documenti o degli atti giuridici; non si tiene conto delle denominazioni o espressioni inesatte adoperate dagli interessati.

2

Se non sia accertabile in modo univoco, la fattispecie determinante per l'obbligo fiscale o per il calcolo della tassa deve essere desunta dall'apprezzamento di tutte le circostanze diligentemente costatate.

II. Conversione di valute estere

Art. 28

1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23).

2

Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all'ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale.

LTB

19

641.10


III.97 Interessi di mora98 Art. 29
Sulle tasse di bollo non ancora pagate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 11, 20 e 26 è riscosso, senza diffida, un interesse di mora. Il tasso d'interesse è stabilito dal Dipartimento federale delle finanze.

IV. Prescrizioni

Art. 30

1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto (art. 7, 15, 23).

2

La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che il credito fiscale è garantito o ne è prorogata la riscossione o nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.

3

La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato a una detta persona; da ogni interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

4

La sospensione e l'interruzione hanno effetto per tutte le persone tenute al pagamento.

Capo quinto: Autorità e procedura A. Autorità I. Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 31

L'Amministrazione federale delle contribuzioni emana tutte le istruzioni e prende
tutte le decisioni in materia di riscossione della tassa di bollo che non sono espressamente riservate ad altra autorità.

97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4259 4260; FF 1995 I 65).

98

Rettificato dalla Commissione dell'Ass. fed. [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

Imposte

20

641.10

II. Assistenza fra le autorità

Art. 32

1 Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l'Amministrazione federale delle contribuzioni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.

2

Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, diverse da quelle menzionate al capoverso 1, hanno l'obbligo di fornire informazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni, qualora le informazioni domandate possano essere di qualche momento nell'applicazione della presente legge. Un'informazione può essere ricusata soltanto se vi ostano interessi pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna od esterna della Confederazione o dei Cantoni, oppure se l'informazione intralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell'autorità sollecitata. Il segreto postale, telefonico o telegrafico deve essere rispettato.

3

Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il Governo cantonale ha respinto la domanda d'informazioni (art. 116 e segg.

OG99).

4

Gli organismi cui sono affidati compiti di diritto pubblico sono, nei limiti di questi compiti, tenuti a fornire informazioni come le autorità. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.

IIa.100 Trattamento dei dati
a 1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 32 capoverso 1 si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all'articolo 32 capoversi 2 e 4 trasmettono all'Amministrazione federale delle contribuzioni i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

99

RS 173.110

100 Introdotto dal n. VI 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

LTB

21

641.10

3

I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.

Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

4

I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica o distruzione non autorizzata nonché dal furto.

5

Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione, concernenti in particolare l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, le categorie di dati da rilevare, il diritto d'accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

III. Obbligo del segreto

Art. 33

1 Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali.

2

Non vi è obbligo di osservare il segreto d'ufficio: a. nel caso di assistenza fra le autorità conformemente all'articolo 32 capoverso 1 di denuncia obbligatoria di reati; b. nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consiglio federale, in genere, o dal Dipartimento federale delle finanze, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge.

B. Procedura I. Riscossione della tassa

Art. 34

Iscrizione come contribuente; autoaccertamento 1

Chiunque diviene soggetto alla tassa di bollo in base alla presente legge ha l'obbligo di annunciarsi come contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato.

2

Il contribuente, alla scadenza della tassa (art. 11, 20 e 26), è tenuto a presentare all'Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato, il rendiconto prescritto, corredato dei documenti giustificativi, e a pagare in pari tempo la tassa.

Imposte

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3

Nelle società cooperative, la tassa sulle quote e sui pagamenti suppletivi è accertata e riscossa dall'Amministrazione federale delle contribuzioni; l'ordinanza101 disciplina la procedura.


Art. 35

Informazioni del contribuente 1

Il contribuente deve indicare coscienziosamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i fatti che possono essere rilevanti per l'accertamento dell'obbligo fiscale e il calcolo della tassa; egli è tenuto in particolare a: a. compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d'imposta e dei questionari; b. tenere regolarmente i libri di commercio e, su richiesta dell'autorità, presentarli corredati dei giustificativi e di altri documenti.

2

La contestazione dell'obbligo di pagare la tassa non dispensa dall'obbligo di fornire informazioni.

3

Se l'obbligo di fornire informazioni è contestato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione, la quale può essere impugnata con reclamo e ricorso di diritto amministrativo (art. 39 e 40).


Art. 36

Informazioni di terzi 1

Le persone (in particolare le banche, i notai e i fiduciari) che concorrono alla costituzione o all'aumento di capitale di una società devono indicare coscienziosamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, a sua richiesta, tutti i fatti che possono essere rilevanti per l'accertamento dell'obbligo fiscale e il calcolo delle tassa d'emissione.

2

Se l'obbligo di fornire informazioni è contestato, l'articolo 35 capoverso 3 si applica per analogia.


Art. 37

Verifica

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni controlla se viene soddisfatto l'obbligo di annunciarsi come contribuente e verifica i rendiconti e i versamenti della tassa.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, per chiarire la fattispecie, può verificare sul posto i libri di commercio, i giustificativi e gli altri documenti del contribuente.

3

Se risulta che il contribuente non ha soddisfatto agli obblighi di legge, deve essergli data la possibilità di spiegarsi in merito ai fatti contestatigli.

4

Se la controversia non può essere composta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione.

101 RS 641.101

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5

Le constatazioni fatte in occasione di un controllo secondo il capoverso 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge federale dell'8 novembre 1934102 su le banche e le casse di risparmio, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie possono essere utilizzate soltanto per l'applicazione delle tasse di bollo. Il segreto bancario va rispettato.

II. Decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 38

L'Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie
per la riscossione della tassa, in particolare quando: a. il credito fiscale o la responsabilità solidale sono contestati; b. in un caso determinato, essa è richiesta di stabilire d'ufficio, a titolo preventivo, l'obbligo fiscale, le basi di calcolo della tassa o la responsabilità solidale;

c. il contribuente o la persona responsabile in solido non paga la tassa dovuta secondo il rendiconto.

III. Rimedi giuridici

Art. 39

Reclamo

1

Le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

2

Il reclamo deve essere presentato per scritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni; esso deve contenere conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.

3

Se il reclamo è ammissibile, l'Amministrazione federale delle contribuzioni riesamina la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni presentate.

4

La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è ritirato, quando vi sono indizi che la decisione impugnata non è conforme alla legge.

5

La decisione su reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

a103 Commissione di ricorso Le decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili conformemente agli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicem102 RS 952.0

103 Introdotto dal n. 26 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Imposte

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bre 1968104 sulla procedura amministrativa dinanzi alla commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, entro 30 giorni dalla notifica. Sono eccettuate le decisioni su reclamo concernenti la proroga della riscossione e il condono di tasse di bollo.


Art. 40


105

Ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale 1

Le decisioni della commissione di ricorso sono impugnabili, giusta gli articoli 97 segg. della legge federale del 16 dicembre 1943106 sull'organizzazione giudiziaria, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, entro 30 giorni dalla notificazione.

2

Anche l'Amministrazione federale delle contribuzione ha facoltà di ricorrere.

IV. Spese


Art. 41

1 Le procedure di riscossione e di reclamo sono, di regola, gratuite.

2

Qualunque sia il risultato della procedura, le spese delle indagini possono essere addossate a chi le abbia cagionate per colpa propria.

V. Esecuzione forzata

Art. 42

Esecuzione

1

L'esecuzione è promossa se, dopo diffida, il debitore non paga la tassa, gli interessi e le spese; è riservata l'insinuazione del credito nel fallimento.

2

Se il credito fiscale non è ancora accertato con una decisione passata in giudicato, ed è contestato, la sua collocazione definitiva non si opera sino a quando non esista una decisione passata in giudicato.


Art. 43

Garanzie

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere garanzie per le tasse, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora accertati con decisione passata in giudicato, né scaduti, quando: 104 RS 172.021 105 Nuovo testo giusta il n. 26 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

106 RS 173.110

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a. l'esazione appare in pericolo; b. il debitore della tassa non ha domicilio in Svizzera o si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per farsi radiare dal registro di commercio;

c. il debitore è in mora con il pagamento della tassa o lo è stato a più riprese.

2

La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l'ammontare da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di garanzie si fonda sul capoverso 1 lettere a o b, essa vale come decreto di sequestro, di cui all'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 1889107 sulla esecuzione e sul fallimento. L'opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.108 3 Le richieste di garanzie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili, giusta gli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968109 sulla procedura amministrativa, dinanzi alla commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione.110 4 Le decisioni della commissione sono impugnabili, giusta gli articoli 97 segg. della legge federale111 del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione.112 5 Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere.113 C. Revisione e interpretazione delle decisioni

Art. 44

1 Gli articoli 66 a 69 della legge federale del 20 dicembre 1968114 sulla procedura amministrativa sono applicabili per analogia alla revisione e all'interpretazione delle decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2

La revisione e l'interpretazione delle decisioni del Tribunale federale sono disciplinate dalla legge federale del 16 dicembre 1943115 sull'organizzazione giudiziaria (art. 136 e segg.)

107 RS 281.1 108 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

109 RS 172.021 110 Nuovo testo giusta il n. 26 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

111 RS 173.110 112 Introdotto dal n. 26 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

113 Introdotto dal n. 26 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

114 RS 172.021 115 RS 173.110

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Capo sesto: Disposizioni penali A. Infrazioni I. Sottrazione d'imposta116

Art. 45

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, sottrae le tasse di bollo alla Confederazione od ottiene in altro modo, per sé o per un terzo, un profitto fiscale illecito, è, in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1974117 sul diritto penale amministrativo, punito a titolo di sottrazione d'imposta con la multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo della tassa sottratta o del profitto illecito, se tale triplo supera 30 000 franchi.118 2 a 4 ...119

II. Messa in pericolo della tassa

Art. 46

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette la riscossione legale delle tasse di bollo in quanto: a. non assolve l'obbligo di annunciarsi come contribuente, di presentare le notifiche, le distinte e i rendiconti, di fornire le informazioni, di presentare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; b. fornisce dati falsi o tace fatti rilevanti in una notifica, in una distinta o in rendiconto, in un'istanza di esenzione, di rimborso, di proroga della riscossione o di condono di tasse, o presenta a tale occasione documenti inesatti su fatti rilevanti; c.120 fornisce informazioni inesatte come contribuente o terza persona tenuta a dare informazioni;

d. contravviene all'obbligo di tenere regolarmente e di conservate i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; e. intralcia, impedisce o rende impossibile l'esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali; f. si dichiara, contrariamente alla verità, negoziatore di titoli o omette di revocare la notifica dopo essere stato cancellato dal registro dei negoziatori di titoli

116 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

117 RS 313.0 118 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

119 Abrogati dal n. 8 dell'all. al DPA (RS 313.0).

120 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

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è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale degli articoli 14 a 16 della legge federale del 22 marzo 1974121 sul diritto penale amministrativo, con la multa fino a 20 000 franchi.122 2 È riservata l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale svizzero123, quando trattasi di un'infrazione nel senso del capoverso 1 lettera e.

III. Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Art. 47

1 Chiunque non adempie una condizione cui fu subordinata un'autorizzazione speciale, chiunque contravviene a una prescrizione della presente legge o di un'ordinanza, alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o a una decisione notificatagli con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo, è punito con una multa fino a 5000 franchi.

2

È punito anche chi agisce per negligenza.

IV. Disposizioni generali

Art. 48

e 49124 B. Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo125

Art. 50

1 La legge federale sul diritto penale amministrativo126 è applicabile; l'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a tenore di quella legge è l'Amministrazione federale delle contribuzioni.127 2 ...128

121 RS 313.0 122 Nuovo testo dell'ultimo comma giusta il n. 8 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

123 RS 311.0 124 Abrogati dal n. 8 dell'all. al DPA (RS 313.0).

125 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

126 RS 313.0 127 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

128 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 1963; FF 1981 III 677).

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Capo settimo: Disposizioni finali e transitorie I. Computo delle tasse d'emissione pagate

Art. 51


129

II. Modificazione della legge federale su l'imposta preventiva

Art. 52

La legge federale del 13 ottobre 1965130 su l'imposta preventiva è modificata come
segue:

Art. 59

...


Art. 60
tit. marg. e cpv. 1
...

III. Abrogazione del diritto anteriore

Art. 53

1 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate: a. la legge federale del 4 ottobre 1917131 sulle tasse di bollo; b. la legge federale del 15 febbraio 1921132 concernente il condono della tassa di bollo e la proroga alla riscossione della tassa; c. la legge federale del 24 giugno 1937133 che completa e modifica la legislazione federale sulle tassa di bollo.

2

Le disposizioni abrogate rimangono applicabili, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai crediti fiscali, fatti e rapporti giuridici insorti anteriormente.

129 Abrogato dal n. I 3 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

130 RS 642.21. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

131 [CS 6 105; RU 1966 384 art. 68 n. I] 132 [CS 6 130] 133 [CS 6 170; RU 1966 384 art. 68 n. II]

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IV. Esecuzione

Art. 54

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

V. Entrata in vigore

Art. 55

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1974134 Art. 21 a 26: 1° gennaio 1975135 134 DCF del 30 ott. 1973 (RU 1974 32).

135 DCF del 30 ott. 1973 (RU 1974 32).

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