01.12.2019 - * / In vigore
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01.12.2003 - 31.08.2009
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Legge sul transito alpino, LTAlp)1 del 4 ottobre 1991 (Stato 1° settembre 2009) (Stato 1° settembre 2009) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale2;3
visti i messaggi del Consiglio federale del 23 maggio 19904 e del 26 giugno 19915, decreta: Sezione 1: Principio

Art. 1

Scopi La Confederazione realizza un progetto di grande portata per tutelare la sua posizione in Europa nell'ambito della politica dei trasporti e per proteggere le Alpi da nuove immissioni dannose all'ecologia. Il progetto deve garantire la costruzione di un corridoio ferroviario efficace, che alleggerisca le strade dal traffico merci su grande distanza, serva al trasporto di viaggiatori e riduca gli eccessivi carichi ambientali preesistenti.


Art. 2


6

Provvedimenti promozionali Per promuovere la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 e conseguire un esercizio ottimale della nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA), si adotteranno adeguate misure collaterali affinché il transito delle merci attraverso le Alpi avvenga per principio su rotaia.

RU 1993 47

1

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RS 742.140.2).

2

RS 101

3

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RS 742.140.2).

4 FF

1990 II 812

5 FF

1991 III 935 6

Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 744; FF 1996 IV 551).

742.104

Ferrovie

2

742.104

Sezione 2: Concezione

Art. 3


7


bis 8 Programma NFTA

1

Il programma NFTA si prefigge di fare in modo che la Svizzera diventi una piattaforma del traffico viaggiatori europeo ad alta velocità. A tale fine vanno applicati in permanenza gli sviluppi tecnologici in campo ferroviario. Nel traffico merci occorre in particolare integrare in modo ottimale il trasporto combinato non accompagnato (TC NA) nei corridoi ferroviari europei.

2

Il programma NFTA include gli assi di transito del San Gottardo e del LötschbergSempione come sistema globale nonché un miglior raccordo della Svizzera orientale all'asse di transito del San Gottardo.


Art. 4

Aspettative dei Cantoni Nell'ambito della pianificazione e realizzazione delle opere devono essere soddisfatte adeguatamente le aspettative dei Cantoni interessati circa un tracciato conforme alle esigenze ambientali.


Art. 5


9


bis 10 Investimenti della NFTA finanziati Il finanziamento previsto dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale include i seguenti progetti della NFTA:11 a.12 San Gottardo: la rete delle Ferrovie federali svizzere (FFS) è completata con una galleria di base del San Gottardo tra l'area di Altdorf/Erstfeld e quella di Bodio/Biasca, con una nuova linea fino alla regione della Giustizia e con una galleria di base del Ceneri tra le aree di S. Antonino/Cadenazzo e Lugano (Massagno)/Vezia, compresi i raccordi alle linee esistenti. L'approvvigionamento energetico delle ferrovie e i lavori di messa in esercizio di queste opere sono inclusi. Il raccordo con i cantieri della Surselva avviene mediante la rete ferroviaria esistente, che va potenziata in funzione dei relativi bisogni.

7

Abrogato dal n. I del DF del 20 mar. 1998 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).

8

Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 774; FF 1996 IV 551).

9

Abrogato dal n. I del DF del 20 mar. 1998 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).

10 Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 774; FF 1996 IV 551).

11 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RS 742.140.2).

12 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RS 742.140.2).

Transito alpino

3

742.104

b. Lötschberg: la rete della BLS Lötschbergbahn AG è completata con una nuova galleria di base del Lötschberg, in parte a binario unico, che allaccia l'area di Frutigen a quella di Steg/Baltschieder, compresi i raccordi alle linee esistenti. La nuova linea deve essere concepita in modo tale da garantire il raccordo alla linea del Sempione e rendere possibile il carico degli autoveicoli.

c.13 Svizzera orientale: la Confederazione migliora il collegamento della Svizzera orientale alla linea del San Gottardo; a tale scopo la tratta tra San Gallo e Arth-Goldau viene in parte potenziata.


Art. 6-814


Art. 8

bis 15 Piano settoriale

1

La Confederazione coordina i progetti per farne un insieme coerente. A tale scopo il Consiglio federale emana un piano settoriale conformemente all'articolo 13 della legge del 22 giugno 197916 sulla pianificazione del territorio. Nel piano dovranno figurare almeno: a.17 i collegamenti tra le gallerie di base del San Gottardo e del Ceneri e la galleria di Thalwil (Nidelbad);

b. gli impianti di carico degli autoveicoli nelle valli della Kander e del Rodano, nonché il loro raccordo alla linea di base del Lötschberg; c. il collegamento diretto tra il Vallese centrale e la linea di base del Lötschberg e il suo raccordo alla linea del Sempione.

2

La realizzazione e il finanziamento dei progetti non menzionati nell'articolo 5bis sono disciplinati da singoli decreti federali di obbligatorietà generale.


Art. 9


18

Adattamento alla rete ferroviaria esistente La Confederazione assicura in tempo utile il potenziamento delle vie d'accesso alle trasversali alpine nell'Altipiano centrale e nelle parti meridionali del Paese e ne regola il finanziamento; provvede al coordinamento con le ferrovie private. Le FFS e le ferrovie private interessate adattano le proprie reti alle condizioni risultanti dalle nuove linee entro la messa in servizio di quest'ultime.

13 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RS 742.140.2).

14 Abrogati dal n. I del DF del 20 mar. 1998 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).

15 Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 774; FF 1996 IV 551).

16 RS

700

17 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RS 742.140.2).

18 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 744; FF 1996 IV 551).

Ferrovie

4

742.104


Art. 10


19


bis 20 Scadenze della NFTA

1

La NFTA di cui agli articoli 3-9 è realizzata in due fasi: a. la prima fase comprende la costruzione delle gallerie di base del San Gottardo e del Lötschberg;

b.21 la seconda fase comprende la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5bis.

2

Il Consiglio federale stabilisce la data di inizio dei lavori della seconda fase.

3

Il programma di esercizio va ottimizzato, tenendo conto dei progressi tecnologici in campo ferroviario.

ter 22 Altri grandi progetti ferroviari previsti dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale23 Per mezzo di singole legge federali sono definite le modalità di realizzazione dei seguenti grandi progetti ferroviari previsti dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale:24 a. Ferrovia

2000;

b. il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità;

c. il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l'inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.

Sezione 3: Progetti

Art. 11

Progetti preliminari

1

I progetti preliminari delle nuove linee del programma NFTA ragguagliano in particolare in merito al tracciato, ai punti di raccordo, alle dimensioni delle aree delle stazioni e dei terminali nonché alle opere di incrocio.25

19 Abrogato dal n. I del DF del 20 mar. 1998 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).

20 Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 774; FF 1996 IV 551).

21 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RS 742.140.2).

22 Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 774; FF 1996 IV 551).

23 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RS 742.140.2).

24 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RS 742.140.2).

25 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 744; FF 1996 IV 551).

Transito alpino

5

742.104

2

Tengono conto delle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio nonché della difesa nazionale.

3

Essi sono presentati all'Ufficio federale dei trasporti.

4

L'Ufficio federale dei trasporti sente le autorità federali, i Cantoni e le aziende ferroviarie interessati. I Comuni sono consultati dai Cantoni.

5

I progetti preliminari devono essere approvati dal Consiglio federale. Esso determina il tracciato.26 6

In applicazione della legislazione sulla protezione dell'ambiente, la procedura d'esame e d'approvazione dei progetti preliminari include parimenti lo studio d'impatto sull'ambiente.

7

Sono ammesse misure preparatorie per la messa a punto dei progetti o per la verifica delle basi decisionali. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni27 decide sulle obiezioni di terzi. I proprietari sono avvertiti preliminarmente conformemente alla legge federale del 20 giugno 193028 sull'espropriazione. Le conseguenze giuridiche a livello d'indennizzo sono rette dalla legislazione federale in materia di espropriazione.


Art. 12

Progetti messi in consultazione 1

I progetti messi in consultazione concernenti le nuove linee del progetto NFTA, comprese le opere annesse, sottostanno al decreto federale del 21 giugno 199129 concernente la procedura d'approvazione dei piani per i grandi progetti ferroviari.30 2 Per evitare doppioni con la procedura d'approvazione dei progetti preliminari giusta l'articolo 11, il Consiglio federale può ordinare che si rinunci alla procedura d'esame preliminare all'interno dell'amministrazione secondo gli articoli 3 a 9 del decreto federale del 21 giugno 1991 sulla procedura d'approvazione dei piani per i grandi progetti ferroviari.

3

I progetti messi in consultazione devono recare un rapporto particolareggiato, incentrato sul tracciato definitivo, concernente l'impatto sull'ambiente.


Art. 13

Libera concorrenza

1

Nell'ambito della normativa federale in materia di appalti, la Confederazione assicura, per ogni tronco di linea, la libera concorrenza per i lavori di pianificazione, progettazione e costruzione.

2

Per i candidati svizzeri e stranieri si esigeranno pari condizioni di concorrenza.

26 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 744; FF 1996 IV 551).

27 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

28

RS 711

29 [RU

1991 1319. RU 1999 3071 disp. fin. mod. 18.6.1999 cpv. 1]. Vedi ora la LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie (RS 742.101).

30 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 744; FF 1996 IV 551).

Ferrovie

6

742.104

Sezione 4: Finanziamento

Art. 14


31

Condizioni di finanziamento 1

La Confederazione mette a disposizione delle ferrovie interessate i mezzi necessari sotto forma di mutui soggetti a interessi di mercato o a tasso variabile e rimborso condizionato, nonché sotto forma di contributi a fondo perso.

2

I mutui soggetti a interessi di mercato possono essere concessi al massimo fino al 25 per cento dei costi del progetto (compresi i costi del capitale). Detti mutui sono contabilizzati nel bilancio. I loro interessi sono capitalizzati e remunerati fino all'entrata in servizio delle tratte.

3

Il Consiglio federale e le ferrovie disciplinano nel quadro di un accordo i dettagli della concessione dei mutui e dei contributi a fondo perso.

4

I fondi provenienti dal prodotto dei dazi sui carburanti di cui all'articolo 36ter capoverso 1 lettera c della Costituzione federale sono concessi a fondo perso alle ferrovie. Il Consiglio federale li ripartisce tra le linee di base.


Art. 15


32



Art. 16


33
Crediti d'impegno

L'Assemblea federale stanzia per tappe, con decreti federali semplici, i crediti d'impegno necessari per la realizzazione delle linee di base del San Gottardo e del Lötschberg nonché per l'integrazione della Svizzera orientale.


Art. 17

Conto speciale

1

Le FFS e la BLS tengono contabilità separata per l'allestimento dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle linee del San Gottardo e del Lötschberg.34 2 Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.

31 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 744; FF 1996 IV 551).

32 Abrogato dal n. I del DF del 20 mar. 1998 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).

33 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 744; FF 1996 IV 551).

34 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RS 742.140.2).

Transito alpino

7

742.104

Sezione 5: Coordinamento, controllo, rendiconto

Art. 18


35



Art. 19


36
Sorveglianza e controllo 1

Il Consiglio federale assicura la sorveglianza e il controllo del progetto NFTA.

2

Può insediare un organo consultivo incaricato della valutazione di questioni centrali del progetto.


Art. 20

Rendiconto e alta vigilanza37 1

Annualmente, la prima volta nel 1992, il Consiglio federale informa le Camere federali circa:

a. lo stato di realizzazione del progetto; b. le spese effettive in base ai crediti d'impegno stanziati; c. l'onere che ne deriva per la Confederazione e i costi che questa dovrà probabilmente sopportare durante il quinquennio successivo.

2

Ogni volta che sollecita un nuovo credito, il Consiglio federale informa inoltre le Camere federali in merito: a. ai costi globali previsti per la realizzazione del progetto; b. al calcolo aggiornato della redditività.

3

L'alta vigilanza dell'Assemblea federale è esercitata dalla delegazione di vigilanza della NFTA. Questa è composta di membri delle Commissioni delle finanze, delle Commissioni della gestione e delle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni delle due Camere. Nel quadro del presente decreto la delegazione di vigilanza della NFTA esercita i diritti e osserva i doveri stabiliti dagli articoli 51, 154 e 155 della legge del 13 dicembre 200238 sul Parlamento39.40 4 Le Commissioni delle finanze, le Commissioni della gestione e le Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni delle due Camere nominano ognuna due loro membri nella delegazione di vigilanza della NFTA. La presidenza è esercitata per un anno, a turno, da un deputato del Consiglio nazionale e da un deputato del Consiglio degli Stati. Per il resto, la delegazione si costituisce autonomamente.41 35 Abrogato dal n. I del DF del 20 mar. 1998 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).

36 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 744; FF 1996 IV 551).

37 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 744; FF 1996 IV 551).

38 RS

171.10

39 Nuovo testo del per. giusta il n. II 9 dell'all. alla L sul Parlamento del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RS 171.10).

40 Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 774; FF 1996 IV 551).

41 Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 774; FF 1996 IV 551).

Ferrovie

8

742.104

5

La delegazione di vigilanza della NFTA presenta ogni anno un rapporto sulla sua attività di vigilanza alle Commissioni delle finanze, alle Commissioni della gestione e alle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni delle due Camere.42 Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 21

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Esso emana le necessarie disposizioni.


Art. 22

Referendum, entrata in vigore e validità 1

Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

…43

Data dell'entrata in vigore: 1° dicembre 199244 42 Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 774; FF 1996 IV 551).

43 Abrogato dal n. I del DF del 20 mar. 1998 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).

44

DCF del 30 nov. 1992 (RU 1993 53).