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351.93

Legge federale
relativa al Trattato conchiuso
con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria
in materia penale

del 3 ottobre 1975 (Stato 1° marzo 2019)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il Trattato conchiuso il 25 maggio 19731 con gli Stati Uniti d'America;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 19742,

decreta:

Capitolo I: Esecuzione del Trattato in generale

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente legge si intende per:

1.
Trattato, il Trattato fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale, firmato a Berna il 25 maggio 19733;
2.
Dipartimento, il Dipartimento federale di giustizia e polizia;
3.4
Ufficio centrale, l'Ufficio federale di giustizia5 (in precedenza Divisione di polizia ai sensi del Trattato) di questo Dipartimento, in quanto Ufficio centrale svizzero (art. 28 cpv. 1 del Trattato);
4.
Autorità d'esecuzione, l'autorità incaricata dalla legge o dall'ufficio centrale di eseguire gli atti di assistenza giudiziaria.

3 RS 0.351.933.6

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

5 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

Sezione 2: Autorità e loro compiti

Art. 2 Accordi complementari

Gli accordi sulla concessione dell'assistenza giudiziaria in procedure amministrative complementari (art. 1 cpv. 3 del Trattato) sono conchiusi dal Consiglio federale.

Art. 3 Autorità d'esecuzione

1 I Cantoni eseguono gli atti d'assistenza giudiziaria sotto vigilanza della Confederazione. Il diritto cantonale determina la competenza, l'organizzazione e la gestione delle autorità cantonali d'esecuzione, salvo che il Trattato la legge o il diritto federale in genere non disponga altrimenti.

2 L'ufficio centrale trasmette la domanda al Cantone nel quale devono essere eseguiti gli atti d'assistenza. Ove siano necessarie investigazioni in più di un Cantone, oppure l'esecuzione concerna anche un'autorità federale, l'Ufficio centrale può affidarla a un'unica autorità.6 Gli articoli 352-355 del Codice penale7 si applicano per analogia.

3 L'Ufficio centrale può deferire l'esecuzione totale o parziale di una domanda all'autorità che sarebbe competente se il reato fosse stato commesso in Svizzera.8

4 L'Ufficio centrale può deferire inoltre all'autorità incaricata anche l'esecuzione di domande complementari.9

5 L'esecuzione parziale o totale non può mai essere affidata in Svizzera a una persona privata. Le autorità fiscali possono essere chiamate a collaborare soltanto quando si tratti di controllare i libri contabili o di dare un parere su problemi fiscali.10

6 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

7 RS 311.0

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

10 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

Autorità federali di vigilanza

Art. 411 Dipartimento

Fatto salvo il ricorso al Consiglio federale, il Dipartimento decide se l'esecuzione di una domanda è tale da compromettere la sovranità, la sicurezza o simili importanti interessi della Svizzera (art. 3 cpv. 1 lett. a del Trattato) e determina le condizioni cui dev'essere subordinata l'autorizzazione di concedere l'assistenza giudiziaria in tal caso (art. 3 cpv. 2 del Trattato). La decisione del Dipartimento può essere chiesta nei 30 giorni che seguono la comunicazione scritta della decisione finale.12

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

12 Per. introdotto dal n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 5 Ufficio centrale

1 L'Ufficio centrale emana le istruzioni necessarie all'applicazione del Trattato e prende le decisioni che gli incombono in virtù della legge o del Trattato.13

2 Nel singolo caso, all'Ufficio centrale incombono segnatamente i compiti seguenti:

a.14
esaminare se i reati per il cui perseguimento è richiesta l'assistenza giudiziaria sono punibili secondo il diritto svizzero;
b.
decidere se, e eventualmente a quali condizioni, sarà accordata l'assistenza giudiziaria, in quanto non ne sia competente il Dipartimento;
c.
decidere, d'intesa con le autorità americane, se una deposizione debba essere convalidata con giuramento o affermazione solenne;
d.
autorizzare la presenza di un rappresentante delle autorità americane all'esecuzione della domanda (art. 12 cpv. 3 o art. 18 cpv. 5 del Trattato);
e.
ordinare se del caso la soppressione di informazioni segrete nei documenti da consegnare;
f.
designare il rappresentante svizzero nella procedura di autenticazione (art. 18 cpv. 5 e art. 20 cpv. 2 del Trattato);
g.
decidere se debbano essere applicate forme speciali di notificazione previste dal diritto americano;
h.
decidere se sia ammesso un ulteriore impiego delle informazioni in virtù dell'articolo 5 capoverso 2 del Trattato e dare avvio se del caso a uno scambio di opinioni giusta l'articolo 39 del Trattato.

13 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

Sezione 3: Procedura

I. Norme generali

Art. 7 Diritto applicabile

1 La procedura davanti le autorità amministrative federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa.

2 Le autorità che eseguono un atto d'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1-4) applicano le norme procedurali cui devono attenersi in materia penale.17

3 Sono riservate le disposizioni derogatorie della presente legge o del Trattato. Le norme determinanti giusta i capoversi 1 e 2 devono essere applicate in modo da non contraddire agli obblighi derivanti dal Trattato, né da compromettere lo scopo dell'assistenza o della procedura d'inchiesta che ha dato origine alla domanda.

16 RS 172.021

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 8 Misure provvisionali18

1 Se l'esecuzione della domanda non sembra manifestamente inammissibile o inopportuna, l'Ufficio centrale e, dopo esserne stata investita, anche l'autorità d'esecuzione possono ordinare, sia d'ufficio, sia a richiesta di una parte o dell'Ufficio centrale americano, misure provvisionali onde conservare la situazione esistente, proteggere interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova in pericolo.19

2 Chiunque viene a conoscenza della domanda può essere obbligato, sotto comminatoria delle pene previste nell'articolo 292 del Codice penale20, a serbare il segreto sull'esistenza di una domanda e su tutti i fatti in rapporto con essa, ove l'importanza dell'inchiesta straniera lo giustifichi e lo scopo della medesima appaia compromesso in assenza di tali misure. Questa misura dev'essere limitata nel tempo.21

3 Appena annunciata una domanda, l'Ufficio centrale può parimente ordinare tali misure se dispone delle indicazioni necessarie per giudicare se le condizioni sono adempiute.

4 Il ricorso contro decisioni giusta il presente articolo non ha effetto sospensivo.22

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

20 RS 311.0

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

22 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 923 Partecipazione alla procedura e all'esame degli atti

1 Gli aventi diritto (art. 16 cpv. 1) possono partecipare al procedimento e esaminare gli atti per quanto ciò sia necessario alla tutela dei propri interessi.

2 I diritti di cui al capoverso 1 possono essere limitati soltanto nei seguenti casi:

a.
nell'interesse del procedimento negli Stati Uniti;
b.
per la protezione di un interesse giuridico essenziale su domanda degli Stati Uniti;
c.
per la natura o il carattere urgente della misura da prendere;
d.
per la protezione di interessi privati essenziali;
e.
nell'interesse di un procedimento svizzero.

3 Il diniego d'esame dei documenti o di partecipazione al procedimento dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135 ; FF 1995 III 1).

Art. 9a24 Protezione dei dati personali

Salvo disposizioni contrarie del Trattato, il trattamento di dati personali è retto dagli articoli 11b-11d e 11f-11h della legge federale del 20 marzo 198125 sull'assistenza in materia penale.

24 Introdotto dal n. II 6 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

25 RS 351.1

II. Competenza

a. Ufficio centrale

Art. 1026 Entrata in materia

1 L'Ufficio centrale esamina:

a.
se la domanda corrisponde alle esigenze formali del Trattato e non sembra manifestamente inammissibile;
b.
se i fatti esposti nella domanda o negli allegati sono punibili secondo il diritto svizzero.

2 Senza sentire gli interessati, l'Ufficio centrale prende le disposizioni per l'esecuzione della domanda secondo l'articolo 5 e all'occorrenza le misure provvisionali secondo l'articolo 8.

3 L'Ufficio centrale designa l'autorità d'esecuzione cantonale o federale e le trasmette l'inserto.

4 ...27

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

27 Abrogato dal n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 11 Decisioni incidentali

1 L'Ufficio centrale prende senza indugio una decisione incidentale qualora:28

a.29
sia verosimile che
1.30
un atto d'assistenza giudiziaria produca un pregiudizio immediato e irreparabile, o
2.
il rifiuto di una richiesta fondata sul Trattato o sulla presente legge rischi di causare al richiedente un pregiudizio irreparabile o un danno eccessivo;
b.31
l'assistenza giudiziaria debba essere accordata in applicazione delle disposizioni particolari previste dal Trattato per la lotta contro la criminalità organizzata; o
c.
si tratti di decidere circa l'applicazione del diritto americano nei casi previsti nell'articolo 21 capoverso 2 o circa la presenza di un rappresentante delle autorità americane, in virtù dell'articolo 12 capoverso 3 del Trattato.

2 L'obbligo di serbare il segreto (art. 8) dev'essere in ogni caso imposto con una decisione.

3 Le decisioni previste dal presente articolo sono impugnabili separatamente con ricorso, secondo l'articolo 17.

28 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

30 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

b. Autorità d'esecuzione

Art. 12 Esecuzione della domanda32

1 L'autorità federale o cantonale incaricata dell'esecuzione determina il genere e l'ordine dei provvedimenti istruttori.33

1bis Se, conformemente al Trattato o alla presente legge (art. 4, 5 o 11), spetta a un'autorità federale decidere su un dato problema, le è indirizzata richiesta in tal senso.34

2 Se un atto d'assistenza giudiziaria coinvolge un segreto di fabbricazione o d'affari di un terzo secondo l'articolo 10 capoverso 2 del Trattato, l'autorità che esegue la domanda informa per scritto le persone presenti a tale atto della possibilità di ricorrere, entro 30 giorni, contro la trasmissione alle autorità americane di informazioni riguardanti un segreto di tal genere (art. 17).35

3 I periti eventualmente necessari all'esecuzione possono essere designati soltanto dopo che sia pervenuta garanzia delle spese da parte dell'ufficio centrale americano. Sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 57 a 61 della legge del 4 dicembre 194736 di procedura civile federale.

4 L'autorità d'esecuzione comunica all'Ufficio centrale le decisioni prese.37

5 L'autorità d'esecuzione, se considera conclusi gli atti d'assistenza giudiziaria, trasmette l'inserto all'Ufficio centrale.38

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

34 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

35 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

36 RS 273

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

38 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 12a39 Esecuzione semplificata

1 Gli aventi diritto, in particolare i detentori di documenti, informazioni o beni, possono consentirne la consegna senza formalità fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.

2 Se tutti gli aventi diritto acconsentono, l'Ufficio centrale registra l'approvazione per scritto e chiude la procedura.

3 Se la consegna senza formalità concerne soltanto una parte dei documenti, delle informazioni o dei beni richiesti, la procedura ordinaria si applica per la parte restante.

39 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

III. Disposizioni speciali

Art. 1441 Legittimità della rivelazione di un segreto

1 Chiunque, in adempimento degli obblighi impostigli dal diritto procedurale, testimonia o produce atti o mezzi di prova (art. 10 cpv. 2, 16, 25 cpv. 2 o 32 del Trattato), permettendo con ciò a un organo ufficiale americano o a una persona altrimenti partecipe della procedura americana di venire a conoscenza di un segreto protetto dalla legge, agisce in modo lecito giusta l'articolo 32 del Codice penale42.

2 Lo stesso vale per l'autorità che trasmette alle autorità americane, alle condizioni previste dal Trattato, un processo verbale d'interrogatorio o altro atto o mezzo di prova che rivela un tale segreto.

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

42 RS 311.0

Art. 15 Informazioni contenute nel procedimento penale

Se gli Stati Uniti d'America partecipano in qualità di danneggiato a un procedimento penale svizzero, l'impiego di informazioni, delle quali i loro rappresentanti vengono a conoscenza in virtù del diritto d'esame degli atti e che gli stessi non avrebbero potuto ottenere tramite l'assistenza giudiziaria, è retto dall'articolo 5 del Trattato e dall'articolo 5 capoverso 2 lettera h della presente legge, applicabili per analogia.

Sezione 4:
Chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria; rimedi giuridici
43

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 15a44 Chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria

1 L'Ufficio centrale esamina se la domanda è stata eseguita in modo regolare e completo e, se necessario, rinvia l'inserto all'autorità d'esecuzione perché lo completi.

2 Se le prove assunte coinvolgono segreti di terzi (art. 10 cpv. 2 del Trattato), l'Ufficio centrale li informa che essi sono legittimati a ricorrere secondo l'articolo 17.45

3 L'Ufficio centrale trasmette alle autorità americane l'inserto d'esecuzione se entro il termine fissato non è stato interposto ricorso o se tutti i ricorsi sono stati liquidati definitivamente.46

44 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

45 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

46 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 17 Ricorso al Tribunale penale federale49

1 La decisione dell'Ufficio centrale relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori dell'autorità d'esecuzione, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196850 sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile.51

1bis Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura prese in applicazione dell'articolo 11 possono essere impugnate separatamente.52

2 Contro la presentazione di una domanda agli Stati Uniti non v'è possibilità di ricorso; l'autorità cantonale può tuttavia ricorrere se l'Ufficio centrale rifiuta di presentare una domanda.

3 e 4 ...53

5 ...54

49 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

50 RS 172.021

51 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

52 Introdotto dal n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

53 Abrogati dal n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

54 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 17a55 Diritto di ricorrere

Ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

55 Introdotto dal n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 17b56 Motivi di ricorso

1 Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (art. 49 lett. a della LF del 20 dic. 196857 sulla procedura amministrativa) e l'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto degli Stati Uniti (art. 9 cpv. 2 del Trattato).

2 Il ricorso contro il trattamento confidenziale delle informazioni contenute nella domanda (art. 8 cpv. 1 del Trattato) può vertere soltanto sul pregiudizio irreparabile di cui è minacciato il ricorrente a causa del segreto. Il Tribunale penale federale e il Tribunale federale prendono conoscenza delle informazioni confidenziali in assenza del ricorrente.

56 Introdotto dal n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

57 RS 172.021

Art. 17c58 Termine di ricorso

Il termine di ricorso contro la decisione di chiusura è di 30 giorni e, per il ricorso contro una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione.

58 Introdotto dal n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 19 Ricorso dell'Ufficio centrale

1 L'Ufficio centrale può ricorrere contro le decisioni dell'autorità cantonale d'esecuzione e contro le decisioni del Tribunale penale federale.60 Esso può anche invocare l'inadeguatezza nonché l'incompatibilità della decisione con le esigenze dell'assis-tenza giudiziaria.

2 L'autorità superiore comune decide le divergenze fra l'Ufficio centrale e altre autorità amministrative della Confederazione. Lo stesso vale per le divergenze con organismi con compiti federali di diritto pubblico, nella misura in cui questi agiscono giusta l'articolo 3 capoverso 3.

60 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 19a61 Effetto sospensivo

1 Il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura o contro ogni altra decisione che autorizzi la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero ha effetto sospensivo.

2 Ogni decisione incidentale anteriore alla decisione di chiusura della procedura è immediatamente esecutiva.

3 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l'effetto sospensivo al ricorso contro una decisione incidentale secondo il capoverso 2 se l'avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile.

61 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 135; FF 1995 III 1). Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Capitolo II: Esecuzione di singole disposizioni

Art. 20 Violazione di interessi svizzeri importanti, condizioni

1 La rilevazione di un segreto di fabbricazione o d'affari giusta l'articolo 273 del Codice penale svizzero62 o di fatti che una banca deve abitualmente tenere segreti viola «simili importanti interessi» della Svizzera giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera a del Trattato anche quando facesse temere un notevole pregiudizio per l'economia svizzera e questo non potesse essere ragionevolmente preteso in considerazione dell'importanza del fatto.

2 Una sentenza emanata in Svizzera concerne, giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera b del Trattato, «un reato sostanzialmente simile» se la procedura americana ha lo scopo di reprimere la violazione dello stesso bene giuridico.

3 Un'assistenza giudiziaria che violerebbe «simili importanti interessi» della Svizzera (art. 3 cpv. 1 lett. a del Trattato) può essere autorizzata (art. 4) soltanto se:63

a.
l'autorità richiedente è obbligata, in applicazione dell'articolo 15 del Trattato, a domandare una decisione giudiziaria (protective order) per proteggere i mezzi di prova e gli atti contenenti segreti ricadenti sotto il capoverso 1;
b.
le informazioni fornite dalle autorità americane permettono di presumere che nessun motivo d'ordine giuridico si oppone a tale decisione; e
c.
questa misura non causerà presumibilmente alcun pregiudizio grave al detentore del segreto o alla persona alla quale esso è stato confidato.

62 RS 311.0

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

Interrogatorio secondo il diritto americano

Art. 21 a. Premesse

1 Nell'interrogatorio può essere applicato il diritto procedurale americano (art. 9 cpv. 2 del Trattato) se:

a.
la persona interrogata è di nazionalità americana e non è simultaneamente cittadino svizzero; oppure
b.
tutti i partecipanti vi consentono per scritto e non vi siano da temere pregiudizi essenziali per loro.

2 In altri casi l'applicazione può essere autorizzata soltanto se:

a.
l'oggetto dell'interrogatorio sembra essenziale per l'esito della procedura americana; e
b.
si deve ammettere, in considerazione della prassi dei tribunali americani, che il processo verbale dell'interrogatorio, effettuato conformemente al diritto svizzero, potrebbe non essere ammesso come mezzo di prova davanti al tribunale americano competente.

3 Nei casi previsti nel capoverso 1 lettera b e nel capoverso 2 l'Ufficio centrale deve informare le persone che saranno interrogate del tenore delle disposizioni procedurali americane applicabili.

4 Sono riservati i casi nei quali l'applicazione del diritto americano è regolata specialmente da altre disposizioni del Trattato.

Art. 22 b. Esecuzione

1 L'Ufficio centrale fa sorvegliare l'interrogatorio se le persone interrogate non sono cittadini americani o se una persona da interrogare lo chiede.

2 La sorveglianza è affidata a un funzionario di un'autorità preposta al procedimento penale. Questi decide in base al diritto svizzero circa l'ammissibilità delle domande.

Art. 23 Attestazioni dell'Ufficio centrale

L'attestazione del diritto di non deporre dei testimoni giusta il diritto svizzero (art. 10 cpv. 1 del Trattato) è rilasciata dall'Ufficio centrale d'intesa con il ministero pubblico del Cantone interessato.

Art. 24 Deposizione in qualità di testimonio

L'imputato in una procedura americana (art. 40 cpv. 8 del Trattato) non può essere esaminato in qualità di testimonio anche ove ciò fosse ammissibile in base al diritto americano.

Art. 25 Giuramento e promessa di dire la verità (affermazione solenne)

1 Il giuramento è ugualmente incompatibile con la legislazione in vigore, giusta l'articolo 12 capoverso 1 del Trattato, quando la legge permette al testimonio o al perito di scegliere fra il giuramento e l'affermazione solenne ed esso rifiuti di prestare giuramento.

2 Se il diritto svizzero determinante non contiene prescrizioni in merito alla conferma della deposizione con giuramento o affermazione solenne, contro il testimonio o il perito che si rifiuta di confermare la deposizione non può essere esercitata alcuna costrizione né inflitta alcuna sanzione; questi deve tuttavia essere avvertito che può essere costretto a prestare giuramento qualora compaia negli Stati Uniti (art. 23, 25 e 26 del Trattato).

3 Davanti alle autorità svizzere, la promessa di dire la verità, menzionata nel Trattato o nella presente legge, avviene nella forma dell'affermazione solenne.

Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane

1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c).

2 Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65

3 Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66

64 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

65 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

66 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 27 Produzione degli inserti67

Un affare è liquidato giusta l'articolo 16 capoverso 2 del Trattato se la procedura non è stata aperta formalmente per mancanza di denuncia o di autorizzazione a procedere o è stata abbandonata per mancanza di fattispecie ovvero se il procedimento penale era prescritto.

67 Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 28 Contenuto degli atti

1 L'atto che, oltre alle indicazioni che la Svizzera deve fornire in base al Trattato, contiene informazioni inammissibili in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 o 10 capoverso 2 del Trattato è consegnato in forma di copia o di fotocopia in cui sono omesse o altrimenti soppresse le parole o le frasi da tenere segrete. Il funzionario che esegue la domanda menziona nell'atto il fatto, il luogo e il motivo dell'omissione e certifica per tutto il resto la conformità con l'originale. Del rimanente è determinante la procedura prevista per l'autenticazione di documenti ufficiali (art. 19 cpv. 1 del Trattato).

2 L'Ufficio centrale riceve due esemplari della copia o della fotocopia destinata a essere consegnata e inoltre, per informazione, una versione completa e non modificata (copia, fotocopia) dell'atto.

Art. 29 Autenticazione tramite testimoni

1 Una citazione giusta l'articolo 20 capoverso 1 del Trattato è ammissibile soltanto ove l'Ufficio centrale abbia potuto esaminare precedentemente se tutte le domande da porre ai testimoni si attengono all'articolo 18 capoverso 1 del Trattato in materia d'interrogatorio e sono ammissibili secondo il diritto svizzero. La citazione è subordinata all'accordo del testimonio.

2 L'Ufficio centrale, d'intesa con il ministero pubblico cantonale, può affidare la sorveglianza della procedura di autenticazione prevista nell'articolo 20 capoverso 2 del Trattato a un funzionario istruttore cantonale.

Art. 30 Salvaguardia dei diritti di terzi

1 Quando la Svizzera consegna oggetti, sui quali un'autorità svizzera o una persona domiciliata o dimorante abitualmente in Svizzera fa valere un diritto di proprietà o un altro diritto, l'Ufficio centrale esige che la loro restituzione avvenga il più presto possibile, se in base alle informazioni trasmesse sembri verosimile che questi diritti sono stati acquisiti in Svizzera e le pretese che ne derivano non sono garantite in Svizzera.

2 L'Ufficio centrale propone alle autorità americane di rinunciare alla restituzione se si tratta di oggetti da restituire a un danneggiato domiciliato o residente abitualmente in Svizzera o se una persona estranea al reato rende verosimile di avere acquisito in buona fede in Svizzera diritti sugli oggetti e non può essere ottenuta garanzia delle pretese che ne derivano.

3 Se i diritti menzionati nei capoversi 1 e 2 sono contestati, non si può disporre degli oggetti in Svizzera prima che l'autorità competente si sia pronunciata o l'autorità americana richiesta abbia acconsentito alla consegna.

Comparizione personale negli Stati Uniti

Art. 31 a. Testimoni, informazioni giuridiche

1 L'autorità d'esecuzione deve informare il destinatario della citazione (art. 23 cpv. 2 del Trattato) delle condizioni alle quali la legislazione dei due Stati subordina il diritto di non deporre dei testimoni (art. 10 cpv. 1 e art. 25 del Trattato). Se il destinatario invoca un tale diritto, l'Ufficio centrale ne comunica i motivi alle autorità americane ed accerta se queste insistono sulla comparizione personale; il diritto del destinatario a non comparire è riservato anche in questo caso.

2 Se il destinatario dichiara di voler ottemperare alla citazione, l'autorità d'esecuzione gli dà conoscenza dell'articolo 25 del Trattato, con le relative spiegazioni.

Art. 32 b. Anticipazione delle spese

1 La persona domiciliata o dimorante abitualmente in Svizzera, se citata a comparire personalmente davanti un'autorità americana, sarà avvertita che beneficia della protezione prevista negli articoli 24, 25 e 27 del Trattato e che può esigere un anticipo (art. 23 cpv. 3 del Trattato). La domanda d'anticipo dev'essere motivata ed è trasmessa dall'Ufficio centrale alle autorità americane. A loro richiesta, la somma accordata è anticipata dall'autorità cantonale.

2 L'Ufficio centrale indica alle autorità americane la somma pagata e ne occasiona il rimborso.

Art. 33 c. Detenuti; mantenimento della detenzione

1 Nessuna pressione è ammessa per ottenere il consenso del detenuto di cui le autorità americane hanno chiesto la consegna. il detenuto sarà informato delle condizioni della consegna, del diritto di non deporre e della protezione assicuratagli dall'articolo 27 capoversi 2 e 3 del Trattato.

2 La domanda d'estradizione di un detenuto a causa di un reato grave presentata da uno Stato terzo in base a una convenzione costituisce un motivo importante ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 del Trattato, ove l'estradizione appaia ammissibile oppure sia già stata accordata.

3 Il mandato di cattura emanato da un'autorità americana contro un detenuto consegnato alla Svizzera è efficace in Svizzera fintanto che il detenuto vi si trovi in seguito alla domanda.

Art. 34 Salvacondotto

Se un salvacondotto è accordato a un imputato, il reato meno grave giusta l'articolo 27 capoverso 2 del Trattato è incluso nel reato menzionato nella citazione se viola lo stesso bene giuridico o un bene giuridico che la legislazione penale classifica nella stessa categoria ed è caratterizzato da un grado inferiore de illiceità o colpevolezza.

Art. 35 Spese

1 Le spese da rimborsare alle autorità americane in base all'articolo 34 del Trattato sono aggiunte alle spese della procedura che ha occasionato l'assistenza giudiziaria. Le autorità federali assumono le proprie spese.

2 Il trasferimento dell'esecuzione di una domanda svizzera a una persona privata negli Stati Uniti è subordinato al consenso dell'autorità che dirige la procedura in Svizzera. Con il consenso questa autorità si fa garante delle spese particolari sorte da tale genere d'esecuzione. In base alle informazioni fornite dalle autorità americane si deciderà se le circostanze esigono il trasferimento (art. 31 cpv. 4 del Trattato).

Art. 36a69 Efficacia per altre leggi

La procedura prevista dal Trattato si applica alle domande d'assistenza giudiziaria presentate dagli Stati Uniti d'America che possono essere in parte eseguite in virtù della legge federale del 20 marzo 198170 sull'assistenza internazionale in materia penale (art. 38 cpv. 1 del Trattato).

69 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 135; FF 1995 III 1).

70 RS 351.1

Capitolo III: Disposizioni finali

Art. 37 Disposizione transitoria

1 La presente legge si applica ugualmente alle domande americane d'assistenza giudiziaria in materia penale al momento dell'entrata in vigore, a condizioni che nessun rimedio giuridico sia stato proposto contro una decisione presa anteriormente.

2 Le disposizioni anteriori che regolano la procedura e le competenze restano applicabili alle domande oggetto di un ricorso o di un'opposizione al momento dell'entrata in vigore.

Art. 38 Entrata in vigore e referendum

1 La presenta legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 23 gennaio 197773

73 DCF del 22 dic. 1976