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173.32

Legge
sul Tribunale amministrativo federale

(LTAF)

del 17 giugno 2005 (Stato 1° marzo 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 191a della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012,

decreta:

Capitolo 1: Statuto e organizzazione

Sezione 1: Statuto

Art. 1 Principio

1 Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.

2 In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale giudica quale autorità di grado precedente.

3 È dotato di 50-70 posti di giudice.

4 L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.

5 Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può di volta in volta autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.

Art. 2 Indipendenza

Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale amministrativo federale è indipendente e sottostà al solo diritto.

Art. 3 Vigilanza

1 Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale amministrativo federale.

2 L'alta vigilanza è esercitata dall'Assemblea federale.

3 Il Tribunale amministrativo federale sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destinazione dell'Assemblea federale, il suo progetto di preventivo, nonché il suo consuntivo e il suo rapporto di gestione.

Art. 43 Sede

1 La sede del Tribunale amministrativo federale è San Gallo.

2 Fino al suo insediamento a San Gallo, il Tribunale amministrativo federale svolge la sua attività nella regione di Berna.

3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con il Cantone di San Gallo una convenzione sulla partecipazione finanziaria di quest'ultimo alle spese per l'istituzione del Tribunale amministrativo federale.4

3 Nuovo testo giusta l'art. 2 dell'O del 1° mar. 2006 sull'entrata in vigore della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale nonché sull'entrata in vigore integrale della legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1069).

4 Introdotto dall'all. n. II 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

Sezione 2: Giudici

Art. 5 Elezione

1 I giudici sono eletti dall'Assemblea federale.

2 È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

Art. 6 Incompatibilità

1 I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun'altra funzione al servizio della Confederazione.

2 Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'adempimento della loro funzione, l'indipendenza del Tribunale o la sua dignità, né esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio.

3 I giudici non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero. né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.

4 I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale.

Art. 7 Altre attività

I giudici possono esercitare attività al di fuori del Tribunale amministrativo federale soltanto con l'autorizzazione di quest'ultimo.

Art. 8 Incompatibilità personale

1 Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale amministrativo federale:

a.
i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente;
b.
i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle, nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle;
c.
i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale;
d.
gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.

2 La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.

Art. 9 Durata della carica

1 I giudici stanno in carica sei anni.

2 I giudici che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell'anno civile.5

3 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

5 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2012 (Innalzamento dell'età massima dei giudici), in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5647; FF 2011 7975, 7993).

Art. 10 Destituzione

L'Assemblea federale può destituire un giudice prima della scadenza del suo mandato se:

a.
intenzionalmente o per negligenza grave ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o
b.
ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.
Art. 11 Giuramento

1 Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere.

2 Il giuramento è prestato dinanzi alla rispettiva corte sotto la presidenza del presidente del Tribunale.

3 Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

Art. 13 Grado d'occupazione e statuto giuridico

1 I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.

2 Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata.

3 L'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.

Sezione 3: Organizzazione e amministrazione

Art. 14 Principio

Il Tribunale amministrativo federale determina la sua organizzazione e amministrazione.

Art. 15 Presidenza

1 L'Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici:

a.
il presidente del Tribunale;
b.
il vicepresidente del Tribunale.

2 Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.

3 Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 18). Rappresenta il Tribunale verso l'esterno.

4 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

Art. 16 Corte plenaria

1 Alla Corte plenaria competono:

a.
l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;
b.
le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;
c.
le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo amministrativo;
d.
l'adozione del rapporto di gestione;
e.
la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa;
f.
la proposta all'Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
g.
l'assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
h.
le decisioni concernenti l'adesione ad associazioni internazionali;
i.
altri compiti attribuitile per legge.

2 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

3 Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale.

Art. 17 Conferenza dei presidenti

1 La Conferenza dei presidenti consta dei presidenti delle corti. Si costituisce autonomamente.

2 La Conferenza dei presidenti è competente per:

a.
emanare istruzioni e regole uniformi per la stesura delle sentenze;
b.
coordinare la giurisprudenza delle corti; rimane salvo l'articolo 25;
c.
esprimersi sui progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consultazione.
Art. 18 Commissione amministrativa

1 La Commissione amministrativa è composta:

a.
del presidente del Tribunale;
b.
del vicepresidente del Tribunale;
c.
di altri tre giudici al massimo.

2 Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa.

3 I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola.

4 La Commissione amministrativa è responsabile dell'amministrazione del Tribunale. È competente per:

a.
adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell'Assemblea federale;
b.
decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, in quanto la legge non dichiari competente un'altra autorità;
c.
assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle proposte delle corti medesime;
d.
approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi;
e.7
assicurare un'adeguata formazione continua del personale;
f.
autorizzare i giudici a svolgere attività fuori del Tribunale;
g.
svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella competenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti.

7 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Art. 19 Corti

1 Le corti sono costituite per due anni. La loro composizione è resa pubblica.

2 Per costituire le corti si tiene adeguatamente conto delle conoscenze specifiche dei giudici e delle lingue ufficiali.

3 Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua.

Art. 20 Presidenza delle corti

1 I presidenti delle corti sono eletti per due anni.

2 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

3 La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.

Art. 21 Composizione

1 Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante).

2 Giudicano nella composizione di cinque giudici se il presidente lo ordina ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o dell'uniformità della giurisprudenza.

Art. 22 Votazione

1 Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Conferenza dei presidenti, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.

2 In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.

3 L'astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli articoli 31-36 o 45-48.

Art. 23 Giudice unico

1 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa:

a.
lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto;
b.
la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili.

2 Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo:

a.
l'articolo 111 capoverso 2 lettera c della legge del 26 giugno 19988 sull'asilo;
b.
gli articoli 29, 31 e 41 della legge federale del 25 settembre 20159 sulle attività informative (LAIn);
c.
le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.10

8 RS 142.31

9 RS 121

10 Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

Art. 24 Ripartizione delle cause

Il Tribunale amministrativo federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti in funzione della materia e la composizione dei collegi giudicanti.

Art. 25 Modifica della giurisprudenza e precedenti

1 Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite.

2 Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte giudicante, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite.

3 Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento ed è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.

Art. 26 Cancellieri

1 I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.

2 Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale amministrativo federale.

3 Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.

Art. 27 Amministrazione

1 Il Tribunale amministrativo federale gode di autonomia amministrativa.

2 Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.

3 Tiene una contabilità propria.

Art. 27a11 Infrastruttura

1 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale amministrativo federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale amministrativo federale.

2 Il Tribunale amministrativo federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica.

3 I dettagli della collaborazione tra il Tribunale amministrativo federale e il Dipartimento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all'articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale federale; è fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Tribunale amministrativo federale e il Consiglio federale.

11 Introdotto dal n. I 3 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).

12 RS 173.110

Art. 27b13 Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

1 Per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica del Tribunale amministrativo federale, nell'ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i-57q della legge del 21 marzo 199714 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2 Il Tribunale amministrativo federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

13 Introdotto dal n. II 2 della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF 2009 7407).

14 RS 172.010

Art. 28 Segretariato generale

Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici e le segreterie permanenti delle commissioni federali di stima.15 Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa.

15 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

Art. 29 Informazione

1 Il Tribunale amministrativo federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza.

2 La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata.

3 Il Tribunale disciplina in un regolamento i principi dell'informazione.

4 Per la cronaca giudiziaria, il Tribunale può prevedere un accreditamento.

Art. 30 Principio di trasparenza

1 La legge del 17 dicembre 200416 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale amministrativo federale laddove esso svolga compiti amministrativi o mansioni connesse alla vigilanza sulle commissioni federali di stima secondo la legge federale del 20 giugno 193017 sull'espropriazione.

2 Il Tribunale amministrativo federale può prevedere che non venga svolta una procedura di conciliazione; in tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pronuncia con decisione ricorribile.

Capitolo 2: Competenze

Sezione 1: Ricorso18

18 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 31 Principio

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 32 Eccezioni

1 Il ricorso è inammissibile contro:

a.
le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b.
le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c.
le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d.20
...
e.
le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
1.
le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
2.
l'approvazione del programma di smaltimento,
3.
la chiusura di depositi geologici in profondità,
4.
la prova dello smaltimento;
f.21
le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g.
le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h.
le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i.22
le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j.23
le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.

2 Il ricorso è inoltre inammissibile contro:

a.
le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b.
le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.

20 Abrogata dall'all. n. II 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925).

21 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

22 Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131).

23 Introdotta dal n. II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235).

Art. 33 Autorità inferiori

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

a.
del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b.24
del Consiglio federale concernenti:
1.
la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
2.
la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
3.27
il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
4.29
il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
4bis.31
il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
5.32
la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
6.34
la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
7.36
la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
8.38
la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
9.40
la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
10.42
la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
c.
del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis.44
del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cter.45 dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
cquater.46 del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies.47 dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
d.
della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e.
degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f.
delle commissioni federali;
g.
dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h.
delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i.
delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

24 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

25 RS 951.11

26 RS 956.1

27 Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555).

28 RS 196.1

29 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

30 RS 121

31 Introdotto dall'all. n. II 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

32 Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073).

33 RS 941.27

34 Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

35 RS 221.302

36 Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

37 RS 812.21

38 Introdotto dall'all. n. II 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).

39 RS 830.2

40 Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771).

41 RS 425.1

42 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).

43 RS 742.101

44 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).

45 Introdotta dall'all. n. II 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267; FF 2008 7093). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 1861 1885).

46 Introdotta dall'all. n. II 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

47 Introdotta dall'all. n. II 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

Sezione 2: Azione49

49 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 35 Principio

Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza:

a.
le controversie derivanti da contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti, dalle sue aziende o dalle organizzazioni ai sensi dell'articolo 33 lettera h;
b.
le controversie concernenti raccomandazioni nel settore del diritto privato formulate dall'Incaricato della protezione dei dati (art. 29 cpv. 4 della LF del 19 giu. 199250 sulla protezione dei dati);
c.
le controversie tra la Confederazione e la Banca nazionale concernenti le convenzioni sui servizi bancari e sulla distribuzione dell'utile;
d. 51
le domande di confisca di valori patrimoniali conformemente alla legge del 18 dicembre 201552 sui valori patrimoniali di provenienza illecita.

50 RS 235.1

51 Introdotta dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555).

52 RS 196.1

Art. 36 Eccezione

L'azione è inammissibile se un'altra legge federale deferisce la controversia a una delle autorità menzionate nell'articolo 33.

Sezione 3:53 Divergenze di opinione in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria a livello nazionale

53 Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 36a

1 Sempreché una legge federale lo preveda, il Tribunale amministrativo federale giudica le divergenze di opinione in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria tra autorità federali e tra autorità della Confederazione e dei Cantoni.

2 I terzi non possono partecipare alla procedura.

Sezione 4:54 Autorizzazione di misure di acquisizione del Servizio delle attività informative

54 Introdotta dall'all. n. II 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

Art. 36b

Il Tribunale amministrativo federale decide in merito all'autorizzazione di misure di acquisizione secondo la LAIn55.

Capitolo 3: Procedura

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 37 Principio

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.

Art. 38 Ricusazione

Le disposizioni della legge del 17 giugno 200557 sul Tribunale federale concernenti la ricusazione si applicano per analogia alla procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Art. 39 Giudice dell'istruzione

1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.

2 Procede all'audizione di testimoni, alle ispezioni oculari e all'interrogatorio delle parti insieme con un secondo giudice.

3 Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Art. 40 Dibattimento

1 Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 195058 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento pubblico:

a.
ad istanza di parte; o
b.
qualora importanti interessi pubblici lo giustifichino.59

2 Il presidente della corte o il giudice unico può ordinare un dibattimento pubblico anche in altri casi.

3 Qualora vi sia da temere un pericolo per la sicurezza, l'ordine pubblico o i buoni costumi o qualora l'interesse di una persona in causa lo giustifichi, il dibattimento può svolgersi in tutto o in parte a porte chiuse.

58 RS 0.101

59 Nella versione francese della L, il cpv. 1 non comporta nessuna struttura.

Art. 41 Deliberazione

1 Di regola, il Tribunale amministrativo federale giudica mediante circolazione degli atti.

2 Delibera oralmente se:

a.
il presidente della corte lo ordina o un giudice lo chiede;
b.
una corte pronuncia nella composizione di cinque membri e non è raggiunta l'unanimità.

3 Nei casi di cui al capoverso 2 lettera b, la deliberazione orale è pubblica se il presidente della corte lo ordina o se un giudice lo chiede.

Art. 42 Pronuncia della sentenza

Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione del pubblico il dispositivo delle sue sentenze per 30 giorni dopo la loro notificazione.

Art. 43 Esecuzione viziata

In caso di esecuzione viziata di sentenze del Tribunale amministrativo federale che non impongono il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di una garanzia pecuniaria può essere interposto ricorso dinanzi al Consiglio federale. Quest'ultimo adotta le misure necessarie.

Sezione 2: Disposizioni particolari per i procedimenti promossi mediante azione

Art. 44

1 Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale.

2 Il Tribunale amministrativo federale accerta d'ufficio i fatti.

3 Le tasse di giustizia e le spese ripetibili sono rette dagli articoli 63-65 PA61.62

60 RS 273

61 RS 172.021

62 Introdotto dall'all. n. 2 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 275; FF 2010 2871).

Capitolo 4: Revisione, interpretazione e rettifica

Sezione 1: Revisione

Art. 45 Principio

Gli articoli 121-128 della legge del 17 giugno 200563 sul Tribunale federale si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale.

Art. 46 Rapporto con il ricorso

Le censure che avrebbero potuto essere sollevate in un ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale non possono essere fatte valere in una domanda di revisione.

Sezione 2: Interpretazione e rettifica

Art. 48

1 L'articolo 129 della legge del 17 giugno 200565 sul Tribunale federale si applica per analogia all'interpretazione e alla rettifica delle sentenze del Tribunale amministrativo federale.

2 Dall'interpretazione o dalla rettifica decorre nuovamente un eventuale termine di ricorso.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 49 Modifica del diritto vigente

1 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

2 L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.

Art. 53 Disposizioni transitorie

1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.

2 Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale.

Allegato

(art. 49 cpv. 1)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

...74

74 Le mod. possono essere consultate alla RU 2006 2197.