13.02.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 12.02.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2019
01.01.2008 - 31.12.2015
01.01.2007 - 31.12.2007
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1

Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi [LSu]) del 5 ottobre 1990 (Stato 13 giugno 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, viste le competenze costituzionali per la concessione di aiuti finanziari
e di indennità; visto l'articolo 64bis della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 19862, decreta: Capitolo 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

Scopo 1 La presente legge prescrive che gli aiuti finanziari e le indennità in ambito federale:

a. siano

sufficientemente

motivati;

b. conseguano lo scopo in modo economico ed efficace; c. siano concessi uniformemente ed equamente; d. siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria; e. consentano una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri tra la Confederazione ed i Cantoni, come anche la perequazione finanziaria federale.

2

La presente legge istituisce i principi per legiferare e contiene disposizioni generali sui singoli ordinamenti di aiuti finanziari e indennità.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale.

2

Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale.

3

Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili.

RU 1991 857

1 [CS

1 3]

2

FF 1987 I 297 616.1

Concessione di sussidi 2

616.1

4

Il capitolo 3 non si applica tuttavia: a. alle prestazioni fornite da Stati esteri o da organizzazioni internazionali; b. alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero.


Art. 3

Definizioni 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore.

2

Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: a. di compiti prescritti dal diritto federale; b. di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario.

Capitolo 2: Disciplina degli aiuti finanziari e delle indennità Sezione 1: In generale

Art. 4

Principi Nell'elaborazione, nell'emanazione e nella modifica delle norme di diritto concernenti gli aiuti finanziari e le indennità, il Consiglio federale e l'amministrazione federale si attengono ai principi del presente capitolo.


Art. 5

Riesame periodico

1

Il Consiglio federale riesamina periodicamente, almeno ogni sei anni, la conformità delle norme concernenti gli aiuti finanziari e le indennità ai principi del presente capitolo.

2

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul risultato del riesame. Se necessario, propone la modifica o l'abrogazione di atti legislativi federali e provvede per la modifica o l'abrogazione di ordinanze o regolamenti. Tiene conto dell'interesse dei beneficiari di aiuti finanziari e di indennità all'evoluzione continuativa del diritto.

3

Il Dipartimento federale delle finanze elabora con i dipartimenti competenti i progetti e i rapporti necessari e presenta proposte al Consiglio federale.

Legge federale

3

616.1

Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 6

Presupposti Possono essere emanate norme che prevedono aiuti finanziari se: a. la Confederazione ha interesse all'adempimento di un compito; b. secondo una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri, il compito non deve essere adempiuto o promosso autonomamente dai Cantoni, oppure se l'adempimento o il promovimento del compito provoca un onere particolarmente grave per singoli Cantoni e non è possibile una perequazione intercantonale sufficiente; c. il compito non può essere debitamente adempiuto senza l'aiuto finanziario della Confederazione; d. si è già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle altre possibilità di finanziamento, e

e. il compito non può essere adempiuto in un altro modo più semplice, più efficace o più razionale.


Art. 7

Principi particolari

La disciplina degli aiuti finanziari deve attenersi ai principi seguenti: a. il compito deve poter essere adempiuto appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi; b. il volume dell'aiuto finanziario deve essere determinato in base all'interesse della Confederazione, come anche all'interesse dei beneficiari all'adempimento del compito; c. il beneficiario deve fornire la prestazione autonoma che si può ragionevolmente pretendere da lui in base alla sua capacità economica; ove si tratti di aiuti finanziari a Cantoni e a loro enti locali di diritto pubblico, la capacità economica equivale alla capacità finanziaria del Cantone;

d. il beneficiario deve far capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da lui e alle altre possibilità di finanziamento;

e. gli aiuti finanziari devono essere stabiliti globalmente o forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un'esecuzione parsimoniosa del compito; f. devono possibilmente essere previsti aiuti d'avvio, di adeguamento o di superamento limitati nel tempo; g. di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali; h. deve essere per quanto possibile tenuto conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando la prestazione alle disponibilità creditizie e stabilendo aliquote massime.

Concessione di sussidi 4

616.1


Art. 8

Aiuti finanziari dei Cantoni 1

In vista di una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri tra Confederazione e Cantoni, deve essere di regola previsto che gli aiuti finanziari saranno pagati soltanto a condizione che i Cantoni, inclusi i loro enti locali di diritto pubblico, assegnino un aiuto corrispondente alla loro capacità finanziaria.

2

I Cantoni che completano le prestazioni federali partecipano di regola all'esecuzione. Per il loro tramite devono essere presentate le domande e pagati gli aiuti finanziari. L'attività delle autorità interessate deve essere coordinata anche in modo da evitare oneri amministrativi multipli.

Sezione 3: Indennità

Art. 9

Presupposti 1 Possono essere emanate norme che prevedono indennità se: a. i beneficiari non hanno un interesse personale preponderante all'esecuzione del compito;

b. al beneficiario non può essere ragionevolmente chiesto che sopporti l'onere finanziario, e

c. i vantaggi risultanti dal compito non compensano l'onere finanziario.

2

Possono essere emanate norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico se: a. nel caso di delega di compiti, il diritto federale esula dalla legislazione quadro;

b. i Cantoni devono adempiere compiti che esulano dalla semplice esecuzione amministrativa di disposizioni federali; c. il costo dell'esecuzione dei compiti non può essere ampiamente addossato ai beneficiari o a chi ne è causa, oppure d. singoli Cantoni sono gravati da oneri particolarmente gravi e non è possibile una perequazione intercantonale.


Art. 10

Principi particolari

1

La disciplina delle indennità deve attenersi ai principi seguenti: a. il compito deve poter essere adempiuto appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi; b. il volume dell'indennità dev'essere determinato in base all'interesse del beneficiario e ai vantaggi risultanti dall'adempimento del compito; c. le indennità devono essere stabilite globalmente o forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un'esecuzione parsimoniosa del compito;

Legge federale

5

616.1

d. deve essere per quanto possibile tenuto conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando la prestazione alle disponibilità creditizie e stabilendo aliquote massime; e. devono essere disciplinate le conseguenze: 1. dell'inadempienza totale o parziale del compito; 2. della sottrazione allo scopo e dell'alienazione di beni in favore dei quali sono state pagate indennità per un uso determinato.

2

Nell'emanazione di norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico vanno inoltre considerati: a. per il calcolo dell'indennità, il margine di azione del Cantone a livello dell'elaborazione e della decisione, nonché la possibilità di partecipazione dei beneficiari e di chi è causa del provvedimento; b. di regola, la graduazione secondo la capacità finanziaria del Cantone; c. il pagamento dell'indennità al Cantone, anche se il compito è affidato a terzi.

Capitolo 3: Disposizioni generali per gli aiuti finanziari e le indennità Sezione 1: Calcolo degli aiuti finanziari e delle indennità

Art. 11

Domanda; obbligo di informare 1

Gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto su domanda.

2

Il richiedente deve fornire all'autorità competente tutte le informazioni necessarie.

Deve autorizzarla ad esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi.

3

Gli obblighi definiti nel capoverso 2 sussistono anche dopo la concessione dell'aiuto finanziario o dell'indennità, affinché l'autorità competente possa svolgere i controlli necessari e chiarire i diritti alla restituzione.

4

Il Consiglio federale regola la protezione dei dati.


Art. 12

Prestazioni multiple

1

Se un progetto soddisfa, per quanto concerne il diritto alle prestazioni, i presupposti di diversi atti normativi, la spesa globale è ripartita secondo i singoli interessi in causa; gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi in proporzione alle quote corrispondenti. Se una tale ripartizione non è possibile oppure è inappropriata, è concessa la prestazione che corrisponde meglio al compito.

2

Se parecchie autorità accordano prestazioni per uno stesso progetto, il coordinamento procedurale incombe di regola all'autorità che dovrà presumibilmente concedere l'indennità o l'aiuto finanziario più cospicuo. Essa cura segnatamente il rispetto delle disposizioni del capoverso 1.

3

Chi, per un unico progetto, domanda le prestazioni in base a diversi atti normativi deve informarne le autorità interessate. Se lo omette, potrà essere chiesta la restituzione degli aiuti finanziari o delle indennità indebitamente riscossi.

Concessione di sussidi 6

616.1


Art. 13

Ordine di priorità

1

Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario.

2

Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, i dipartimenti competenti istituiscono un ordine di priorità per la valutazione delle domande. Il Consiglio federale può disporre che determinati ordini di priorità gli siano sottoposti per approvazione.

3

I Cantoni devono essere sentiti prima della determinazione dell'ordine di priorità, qualora trattisi di aiuti finanziari o di indennità che sono accordati esclusivamente ai Cantoni o per i quali essi versano prestazioni complementari.

4

Gli ordini di priorità devono essere comunicati alle cerchie interessate.

5

L'autorità competente respinge mediante decisione formale le domande d'aiuto finanziario di cui non può essere tenuto conto entro un congruo termine a causa dell'ordine di priorità.

6

Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell'ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente dall'autorità competente. Se i presupposti sono adempiuti, l'autorità competente assegna una prestazione di massima e fissa il termine per la decisione definitiva.


Art. 14

Computo delle spese

1

Sono computabili soltanto le spese effettivamente sopportate ed assolutamente necessarie per l'adempimento appropriato del compito.

2

Non sono computabili gli interessi di capitale nel caso di costruzioni.

3

Riguardo agli aiuti finanziari e alle indennità destinati alla copertura di disavanzi, per il calcolo del risultato determinante dell'esercizio valgono i principi seguenti: a. è tenuto conto degli ammortamenti soltanto nella misura in cui non superino i tassi usuali nel ramo; b. non è tenuto conto degli ammortamenti sugli investimenti nella misura in cui siano stati cofinanziati con aiuti finanziari e indennità non rimborsabili.


Art. 15

Spese supplementari

L'autorità competente può superare il limite stabilito mediante decisione o contratto (art. 17 cpv. 1 secondo periodo; art. 20 cpv. 1) soltanto se le spese supplementari sono dovute a modifiche autorizzate del progetto, al rincaro comprovato o ad altri fattori non influenzabili.

Legge federale

7

616.1

Sezione 2: Concessione di aiuti finanziari e indennità

Art. 16

Forma giuridica

1

Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.

2

Possono essere concessi in virtù di un contratto di diritto pubblico qualora l'autorità competente disponga di un ampio margine di valutazione nonché, nel caso di aiuti finanziari, qualora si tratti di escludere che il beneficiario possa rinunciare unilateralmente all'esecuzione del suo compito.

3

Le prestazioni destinate a una pluralità di beneficiari possono essere concesse senza decisione formale o contratto scritto.

4

Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.


Art. 17

Decisioni: a. Principio 1

L'autorità competente indica nella decisione la base giuridica, la natura e l'importo dell'aiuto finanziario o dell'indennità. Se l'importo non può essere stabilito definitivamente, l'autorità determina, in base ai documenti presentati, i costi computabili, l'aliquota percentuale e l'importo massimo della prestazione.

2

Se non vi sono norme in materia, l'autorità stabilisce inoltre: a. il termine di scadenza per il versamento dell'aiuto finanziario o dell'indennità, fatto salvo l'articolo 23;

b. il periodo durante il quale un bene è vincolato allo scopo per il quale è versato l'aiuto finanziario o l'indennità.

3

Se prende una decisione prima che il beneficiario abbia adempiuto il suo compito, l'autorità stabilisce inoltre: a. le modalità del compito da svolgere; b. il periodo di tempo entro cui il compito dev'essere eseguito; c. tutti gli oneri per assicurare un impiego appropriato della prestazione e un adempimento adeguato e parsimonioso del compito, nel rispetto dei termini e conformemente allo scopo.


Art. 18

b. Determinazione ulteriore dell'importo definitivo 1

Se l'importo definitivo della prestazione non è stabilito nella decisione d'aiuto finanziario o di indennità, l'autorità competente lo fissa senza nuova decisione non appena ha conoscenza del conteggio.

2

Se la decisione di aiuto finanziario o di indennità non reca tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo definitivo, l'autorità stabilisce in una nuova decisione gli elementi mancanti o i nuovi elementi che devono essere considerati. Lo stesso vale per gli aiuti finanziari o le indennità in materia di spese supplementari di cui all'articolo 15.

Concessione di sussidi 8

616.1


Art. 19

Contratti: a. Principio 1

Per essere valido, il contratto richiede la forma scritta; è fatto salvo l'articolo 16 capoverso 3.

2

Dopo le trattative, l'autorità trasmette al richiedente una proposta con un termine per accettarla.

3

La proposta è notificata anche ai terzi legittimati a ricorrere. Questi nonché il richiedente possono chiedere entro trenta giorni una decisione impugnabile.


Art. 20

b. Contenuto della proposta e determinazione ulteriore dell'importo definitivo 1

Al contenuto della proposta è applicabile l'articolo 17.

2

Alla determinazione ulteriore dell'importo definitivo è applicabile l'articolo 18.

Invece della decisione prevista nell'articolo 18 capoverso 2, l'autorità modifica o completa il contratto secondo la procedura stabilita nell'articolo 19.


Art. 21

Direttive per i conteggi L'autorità competente emana le direttive per i conteggi. Al riguardo, tiene conto degli usi del ramo.


Art. 22

Concessione da parte dei Cantoni di prestazioni di diritto federale 1

Se i Cantoni concedono aiuti finanziari o indennità di diritto federale in virtù della legislazione speciale, le autorità federali possono emanare direttive per assicurare una prassi uniforme e l'eguaglianza di trattamento.

2

Sentiti i Cantoni, le autorità federali stabiliscono i contingenti delle prestazioni, concesse soltanto nei limiti dei crediti stanziati o quelle per cui il richiedente non può far valere diritto alcuno (art. 13). I Cantoni stabiliscono gli ordini di priorità.

Sezione 3: Pagamento e restituzione di aiuti finanziari e indennità

Art. 23

Pagamenti 1 Gli aiuti finanziari e le indennità possono essere versati il più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti.

2

Prima della determinazione dell'importo definitivo può essere versato, di regola, l'80 per cento al massimo dell'aiuto finanziario o dell'indennità.


Art. 24

Interesse di mora

L'autorità competente, se non ha pagato l'aiuto finanziario o l'indennità al beneficiario entro sessanta giorni dalla scadenza, gli deve un interesse annuo del 5 per cento a contare da tale momento.

Legge federale

9

616.1


Art. 25

Controllo dell'esecuzione del compito 1

L'autorità competente controlla se il beneficiario adempie il compito secondo le disposizioni in materia e se sono soddisfatte le condizioni.

2

Essa può limitarsi a controlli sommari o a prove a caso se: a. altre istanze, in particolare autorità cantonali, verificano elementi determinanti oppure

b. si tratta di prestazioni periodiche, globali o di importo modesto.


Art. 26

Inizio dei lavori e acquisti 1

Il richiedente può iniziare i lavori o procedere ad acquisti di una certa importanza soltanto se l'aiuto finanziario o l'indennità gli è stato assegnato con decisione definitiva o di massima o in virtù di un contratto, oppure se l'autorità competente l'ha autorizzato.

2

L'autorità competente può rilasciare l'autorizzazione se l'attendere il risultato dell'esame della domanda dovesse comportare gravi inconvenienti. L'autorizzazione non dà diritto all'aiuto finanziario né all'indennità.

3

Nessuna prestazione è concessa se i lavori sono già iniziati o gli acquisti effettuati senza autorizzazione. Nel caso di indennità, l'autorità competente può tuttavia concedere una prestazione al richiedente se le circostanze lo giustificano.


Art. 27

Modifica di progetti

Il beneficiario può procedere a modifiche importanti o comportanti spese supplementari soltanto con l'accordo dell'autorità competente.


Art. 28

Inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari 1

Se, nonostante diffida, il richiedente non adempie il suo compito, l'autorità competente non versa l'aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

2

Se, nonostante diffida, il richiedente adempie insufficientemente il suo compito, l'autorità competente riduce adeguatamente l'aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione parziale, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

3

Nei casi di rigore, si può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione.

4

Nel caso di aiuti finanziari contrattuali, rimane salvo l'obbligo di adempiere il contratto.


Art. 29

Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari 1

Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto.

Concessione di sussidi 10

616.1

2

Nel caso di alienazione, l'autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario.

3

Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione.


Art. 30

Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità 1

L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti.

2

Essa rinuncia alla revoca se: a. il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; b. la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; c. un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario.

3

Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

4

Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.


Art. 31

Recesso da un contratto di aiuto finanziario o di indennità L'articolo 30 si applica per analogia ai contratti di aiuto finanziario o di indennità.

Invece della revoca, l'autorità competente recede dal contratto.

Sezione 4: Prescrizione di diritti e contenzioso

Art. 32

Termini di prescrizione 1

I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni.

2

Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.

3

Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto.

3

RS 313.0

Legge federale

11

616.1

4

Se la pretesa dipende da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.


Art. 33

Interruzione della prescrizione La prescrizione è interrotta da qualsiasi diffida scritta di pagamento. È sospesa fintanto che il debitore non può essere escusso in Svizzera.


Art. 34


4



Art. 35

5 Protezione giuridica

1

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2

Se l'autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione.

Sezione 5: Diritto applicabile

Art. 36

Le domande d'aiuti finanziari o di indennità sono giudicate: a. secondo il diritto vigente al momento della presentazione, se la prestazione è decisa prima dell'adempimento del compito; b. secondo il diritto vigente all'inizio dell'adempimento del compito, se la prestazione è assegnata dopo.

Sezione 6: Disposizioni penali e sanzioni di diritto amministrativo

Art. 37

Delitti Gli articoli da 14 a 18 della legge del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo sono applicabili alla truffa in materia di prestazioni e di tasse, alla falsità in documenti, al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, alla soppressione di documenti e al favoreggiamento.

4

Abrogato dal n. 49 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

5

Nuovo testo giusta il n. 49 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

6

RS 313.0

Concessione di sussidi 12

616.1


Art. 38

Conseguimento fraudolento di un profitto Chiunque, in una procedura inerente a un aiuto finanziario o a un'indennità, fornisce intenzionalmente indicazioni inesatte o incomplete per procacciarsi un indebito profitto, è punito con la multa.


Art. 39

Procedimento penale

1

Le infrazioni di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite e giudicate, in virtù della legge del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo, dall'ufficio federale competente per materia. Il Consiglio federale può dichiarare competente un'altra unità amministrativa della Confederazione.

2

Gli organismi e i servizi cantonali che eseguono atti normativi federali in materia d'aiuti finanziari e di indennità devono informare immediatamente l'autorità federale competente se vengono a conoscenza di infrazioni giusta gli articoli 37 o 38.


Art. 40

Sanzioni di diritto amministrativo applicabili in caso d'aiuti finanziari 1

Se il richiedente o il beneficiario viola l'obbligo di informare di cui all'articolo 11 capoversi 2 e 3, l'autorità competente può negargli l'assegnazione o il versamento di aiuti finanziari oppure esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.

2

Se una fattispecie penale della presente sezione risulta adempiuta, oppure se è violato l'obbligo di informare secondo l'articolo 11 capoverso 3, l'autorità competente può escludere temporaneamente dall'aiuto finanziario le persone fisiche colpevoli o le persone giuridiche da esse rappresentate.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 41

Modificazioni del diritto federale Le modificazioni del diritto federale vigente sono riprodotte nell'allegato, parte integrante della presente legge.


Art. 42

Disposizioni transitorie

1

Il capitolo 3 della presente legge s'applica parimenti a precedenti decisioni e contratti in materia d'aiuto finanziario o di indennità, nella misura in cui esplichino effetti oltre l'entrata in vigore della presente legge e, per i beneficiari, essa non sia più sfavorevole del diritto previgente.

2

Le ordinanze non conformi alle disposizioni del capitolo 3 devono essere adeguate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura in cui non si fondino su leggi o decreti federali di obbligatorietà generale che vi deroghino.

7

RS 313.0

Legge federale

13

616.1


Art. 43

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 19918.

8

DCF del 28 mar. 1991 (RU 1991 869)

Concessione di sussidi 14

616.1

Allegato


Art. 7a

...

9

RS 171.11. Ad accezione dell'art. 8septies la L é abrogata.

10

[RU 1978 581, 1984 1504. RU 1994 2461 art. 11]

Legge federale

15

616.1


Art. 12
cpv. 3 Abrogato
4. Legge federale del 19 aprile 197812 sulla formazione professionale Art. 64a
...

11

RS 341. La modifica qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

12

[RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 cpv. 3, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2, all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1] 13

[RU 1968 1553, 1972 711, 1985 660 n. I 24. RU 1992 1027 art. 20] 14

RS 442.2. La modifica qui appresso é stata inserita nel DF menzionato.

Concessione di sussidi 16

616.1

9. Legge federale del 1° luglio 196617 sulla protezione della natura e del paesaggio


Art. 16a

...


10. Organizzazione militare del 12 aprile 190718 Art. 74

...

15

[RU 1962 1789, 1969 784 n. II cpv. 1 n. 6, 1970 509, 1974 1857 all. n. 4, 1975 1801, 1987 1579, 1992 288 all. n. 18. RU 2002 1904 art. 35] 16

[RO 1958 396, 1985 660 n. I 31, 1991 857 all. n. 8. RU 1996 214 n. II 1] 17

RS 451. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

18

[RS 5 3; RU 1948 386, 1949 1537 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 346 art. 2, 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. d, 1961 251, 1968 1231 n. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 n. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 lett. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice n. 10, 1992 288 all. n. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 n. 3, 1993 901 all. n. 5 3043 all. n. 2, 1994 1622 art. 22 cpv. 2. RU 1995 4093 all. ch. 7].

Legge federale

17

616.1


Art. 125
cpv. 1
...


Art. 126

...

19

RS 520.3. La modifica qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

20

RS 613.1

21

RS 680. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

22

RS 700. La modifica qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

Concessione di sussidi 18

616.1

2

Abrogato


16. Legge federale del 20 dicembre 195724 sulle ferrovie Art. 60a

...


Art. 61
titolo marg.
...



18. Legge federale del 7 ottobre 198326 sulla protezione dell'ambiente Art. 49
cpv. 1
...


Art. 52
cpv. 2
...

23

RS 721.10

24

RS 742.101. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

25

RS 747.30. La modifica qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

26

RS 814.01. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

Legge federale

19

616.1


Art. 53
Abrogato
19. Legge federale dell'8 ottobre 197127 contro l'inquinamento delle acque

27

[RU 1972 1120, 1980 1796, 1982 1961, 1991 362 n. II 402, 1992 288 all. n. 32, 1985 660 n. I 51, 700 art. 38, 1984 1122 art. 66 n. 3. RU 1992 1860 art. 74] 28

RS 818.21. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

29

RS 823.31. La modifica qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

Concessione di sussidi 20

616.1


Art. 47
cpv. 1
...


23. Legge federale del 20 marzo 197031 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna Art. 3a

...

30

RS 843. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

31

RS 844. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

Legge federale

21

616.1


24. Legge federale del 28 giugno 197432 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane Capo VI (art. 31-33) Abrogato 25. Legge del 3 ottobre 195133 sull'agricoltura Art. 15d
cpv. 2
...


Art. 91

...


Art. 92
, frase introduttiva
...


Art. 94
cpv. 1
...


Art. 95

...


Art. 101
, 103 cpv. 2 e 105 Abrogati
32

[RU 1975 392, 1980 1798, 1985 387, 1991 857 all. n. 24, 1992 288 all. n. 43.

RU 1997 2995 art. 25] 33

[RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1971 1549 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 n. 7, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 n. I 921 931 942, 1979 2060, 1982 1676 all. n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 n. II 51 857 all. n. 25 2611, 1992 1860 art. 75 n.5 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 n. I 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RU 1998 3033 all. lett. c]

Concessione di sussidi 22

616.1


Art. 112
cpv. 1
...

26. Legge federale del 14 dicembre 197934 istituente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili Titolo intermedio prima dell'art. 8 ...


27. Legge federale del 23 marzo 196235 sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti alla conduzione aziendale agricola Capitolo II del Titolo terzo (Art. 50-53) Abrogato 28. Legge federale del 20 marzo 195936 sui cereali Art. 55
Abrogato
Art. 57 cpv. 1 primo periodo ...

34

[RU 1980 679, 1992 2104 n. II 1, 1991 857 all. n. 26, 1997 1190 n. II 1. RU 1998 3033 all. lett. d].

35

[RU 1962 1323, 1967 806, 1972 2532, 1977 2249 n. I 961, 1991 362 n. II 52 857 all. n. 27, 1992 288 all. n. 47 2104. RU 1998 3033 all. lett. f] 36

[RU 1959 1021, 1965 455, 1968 817, 1974 1676 1857 all. n. 19, 1976 1484, 1981 1499, 1985 660 n. I 71, 1991 2629, 1992 288 all. n. 48, 1993 325 n. I 11, 1995 1940 3470, 1996 2736, 1997 1190 n. II 2. RU 2001 1539 n. I 1].

Legge federale

23

616.1

[RU 1962 1191, 1977 2249 n. I 941, 1978 1407, 1991 857 all. n. 29, 1992 288 all. n. 52, 1993 325 n. 13. RU 1998 3033 all. lett. i] 38

[RU 1974 2063, 1980 679 art. 12, 1983 488, 1991 857 all. n. 30, 1992 2104 n. II 2, 1997 1190 n. II 3. RU 1998 3033 all. lett. k] 39

[RU 1979 257 453, 1986 276, 1987 1071]. Si tratta ora dell'art. 23 cpv. 1 lett. a del DF del 16 dic. 1988 sull'economia lattiera 1988 (RS 916.350.1).

40

[RU 1969 1067, 1991 857 all. n. 32, 1993 901 all. n. 28. RU 1998 3033 all. lett. n]

Concessione di sussidi 24

616.1

[RU 1948 1111, 1971 1672 art. 9, 1992 288 all. n. 59, 1991 857 appendice n. 33.

RU 1996 2521 art. 2 lett. b] 42

[RU 1979 240, 1985 400, 1992 288 all. n. 65]