01.04.2025 - *
01.01.2025 - 31.03.2025
01.07.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.06.2024 - 30.06.2024
15.10.2023 - 31.05.2024
01.09.2023 - 14.10.2023
01.07.2023 - 31.08.2023
01.04.2023 - 30.06.2023
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01.03.2019 - 31.05.2019
01.01.2019 - 28.02.2019
15.09.2018 - 31.12.2018
01.07.2018 - 14.09.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.10.2015 - 30.09.2016
29.09.2015 - 30.09.2015
20.07.2015 - 28.09.2015
01.07.2015 - 19.07.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
01.02.2014 - 28.02.2015
20.01.2014 - 31.01.2014
01.01.2014 - 19.01.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
29.09.2012 - 31.12.2012
11.10.2011 - 28.09.2012
01.10.2011 - 10.10.2011
24.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 23.01.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
15.05.2010 - 30.11.2010
01.01.2010 - 14.05.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
05.12.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
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142.20

Legge federale
sugli stranieri e la loro integrazione

(LStrI)1

del 16 dicembre 2005 (Stato 1° giugno 2022)

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20023,

decreta:

Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'entrata, la partenza, il soggiorno e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera. Essa disciplina inoltre la promozione della loro integrazione.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera.

2 Ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l'Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

3 Ai cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l'Accordo del 21 giugno 20015 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

4 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni divergenti.6

5 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 1 numero 1.7

4 RS 0.142.112.681

5 RS 0.632.31. Per i rapporti Svizzera-Liechtenstein si applica il Prot. del 21 giu. 2001, il quale è parte integrante dell'Acc.

6 Introdotto dall'art. 127 qui avanti. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

7 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

Capitolo 2: Principi dell'ammissione e dell'integrazione

Art. 3 Ammissione

1 L'ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un'attività lucrativa è subordinata all'interesse dell'economia svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera.

2 Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell'unione familiare lo esigono.

3 Nell'ammissione di stranieri è tenuto conto dell'evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera.

Art. 4 Integrazione

1 L'integrazione mira alla convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza.

2 L'integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

3 L'integrazione presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera.

4 Occorre che gli stranieri si familiarizzino con la realtà sociale e le condizioni di vita in Svizzera, segnatamente imparando una lingua nazionale.

Capitolo 3: Entrata e partenza

Art. 5 Condizioni d'entrata

1 Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

a.
dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto;
b.
deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno;
c.
non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera; e
d.8
non dev'essere oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)9 o dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192710 (CPM).

2 Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente.

3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle condizioni d'entrata di cui al capoverso 1 per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali.11

4 Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine.12

8 Nuovo testo giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

9 RS 311.0

10 RS 321.0

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3539, FF 2019 171).

12 Nuovo testo giusta l'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

Art. 6 Rilascio del visto

1 Il visto è rilasciato, su incarico della competente autorità federale o cantonale, dalla rappresentanza svizzera all'estero o da un'altra autorità designata dal Consiglio federale.

2 In caso di rifiuto del visto per un soggiorno non sottostante a permesso (art. 10), la competente rappresentanza all'estero emana, mediante un modulo, una decisione a nome della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)13 o del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), a seconda della sfera di competenze. Il Consiglio federale può prevedere che anche altri servizi del DFAE siano abilitati a emanare decisioni a nome del DFAE.14

2bis Contro una decisione secondo il capoverso 2 può essere fatta opposizione scritta entro 30 giorni all'autorità che ha emanato la decisione (SEM o DFAE). L'articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa si applica per analogia.16

3 Per la copertura di eventuali spese di soggiorno, assistenza o connesse al viaggio di ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia temporanea, una cauzione o altre garanzie.17

13 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

15 RS 172.021

16 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS) (RU 2010 2063; FF 2009 3629). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023, FF 2013 2195).

17 Nuovo testo giusta l'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

Art. 718 Passaggio di confine e controlli al confine

1 L'entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l'associazione alla normativa di Schengen.

2 Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformità degli Accordi suddetti. Se l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione di allontanamento secondo l'articolo 64.19

3 Se, conformemente al codice frontiere Schengen20, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen.21 Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.22

18 Nuovo testo giusta l'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

19 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

20 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2225, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1.

21 Nuovo testo giusta l'all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).

22 Introdotto dall'all. del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).

Art. 9 Competenza in materia di controllo al confine

1 I Cantoni eseguono il controllo delle persone sul loro territorio sovrano.

2 D'intesa con i Cantoni di confine, il Consiglio federale disciplina il controllo delle persone da parte della Confederazione nell'area di confine.

Capitolo 4: Obbligo del permesso e di notificazione

Art. 10 Soggiorno senza attività lucrativa

1 Per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso; se nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore, vale questa durata.

2 Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va chiesto prima dell'entrata in Svizzera all'autorità competente per il luogo di residenza previsto. Rimane salvo l'articolo 17 capoverso 2.

Art. 11 Soggiorno con attività lucrativa

1 Lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all'autorità competente per il luogo di lavoro previsto.

2 È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso.

3 Se si tratta di attività lucrativa dipendente, il permesso dev'essere chiesto dal datore di lavoro.

Art. 12 Notificazione

1 Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l'autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un'attività lucrativa.

2 Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi presso l'autorità competente per il nuovo luogo di residenza.

3 Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione.

Art. 13 Procedura di permesso e procedura di notificazione

1 All'atto della notificazione, lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti.

2 L'autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d'origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura.

3 La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'autorità competente.

Art. 15 Notificazione della partenza

Lo straniero titolare di un permesso deve notificare all'autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro Comune o Cantone oppure per l'estero.

Art. 17 Regolamentazione del soggiorno fino alla decisione relativa al permesso

1 Lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all'estero.

2 Se è manifesto che le condizioni d'ammissione saranno adempite, l'autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura.

Capitolo 5: Condizioni d'ammissione

Sezione 1: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa

Art. 18 Esercizio di un'attività lucrativa dipendente

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente se:

a.
l'ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera;
b.
un datore di lavoro ne ha fatto domanda; e
c.
sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20-25.
Art. 19 Esercizio di un'attività lucrativa indipendente

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente se:

a.
l'ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera;
b.
sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività;
c 24
dispone di una base esistenziale sufficiente e autonoma; e
d.25
sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 e 23-25.

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

25 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

Art. 20 Misure limitative

1 Il Consiglio federale può limitare il numero dei primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora (art. 32 e 33) per l'esercizio di un'attività lucrativa. Esso consulta preventivamente i Cantoni e le parti sociali.

2 Il Consiglio federale può stabilire contingenti massimi per la Confederazione e i Cantoni.

3 La SEM può emanare decisioni per primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora computandoli sui contingenti federali oppure aumentare i contingenti cantonali. Essa tiene conto dei bisogni dei Cantoni e dell'interesse dell'economia svizzera.

Art. 21 Priorità

1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto.

2 Sono considerati lavoratori indigeni:

a.
i cittadini svizzeri;
b.
i titolari di un permesso di domicilio;
c.
i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un'attività lucrativa;
d.26
le persone ammesse provvisoriamente;
e.27
le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria e che sono titolari di un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa.

3 In deroga al capoverso 1, lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico. È ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o della sua formazione continua in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa.28 29

26 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

27 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

28 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

29 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351 367).

Art. 21a30 Misure riguardanti le persone in cerca d'impiego

1 Il Consiglio federale adotta misure per sfruttare integralmente il potenziale della forza lavoro indigena. Consulta previamente i Cantoni e le parti sociali.

2 Se in determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche si registra un tasso di disoccupazione superiore alla media, vanno adottate misure temporanee per favorire le persone in cerca d'impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento. Le misure possono essere circoscritte a singole regioni economiche.

3 Nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media, i datori di lavoro annunciano al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti. L'accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati è riservato, per un periodo di tempo limitato, alle persone che sono registrate presso il servizio pubblico di collocamento in Svizzera.

4 Il servizio pubblico di collocamento trasmette al datore di lavoro, entro breve termine, i dossier delle persone in cerca d'impiego che sono registrate e che ritiene adeguate. Il datore di lavoro invita i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. I risultati sono comunicati al servizio pubblico di collocamento.

5 I posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3 che vengono occupati da persone in cerca d'impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento non devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento.

6 Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni all'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3, in particolare per tenere conto della specifica situazione di aziende familiari o nel caso di persone che hanno già lavorato per lo stesso datore di lavoro; prima di emanare le disposizioni d'esecuzione consulta i Cantoni e le parti sociali. Periodicamente stila inoltre elenchi dei gruppi professionali e dei settori di attività con un tasso di disoccupazione superiore alla media nei quali vige l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti.

7 Se le condizioni di cui al capoverso 2 sono soddisfatte, il Cantone può chiedere al Consiglio federale l'introduzione dell'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti.

8 Se le misure di cui ai capoversi 1-5 non producono gli effetti auspicati o emergono nuovi problemi, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale misure addizionali, dopo aver consultato i Cantoni e le parti sociali. In caso di problemi gravi, in particolare legati ai frontalieri, il Cantone può chiedere al Consiglio federale di adottare ulteriori misure.

30 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

Art. 2231 Condizioni di salario e di lavoro nonché rimborso delle spese dei lavoratori distaccati

1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se:

a.
sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore; e se
b.
i rimborsi di cui al capoverso 2 corrispondono a quelli usuali nella località, nella professione e nel settore.

2 Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato sostenute nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali, come quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio. Tali rimborsi non sono considerati componente del salario.

3 In caso di lavoro distaccato di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell'obbligo di rimborso di cui al capoverso 2.

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).

Art. 23 Condizioni personali

1 Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un'attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati.

2 All'atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l'età dell'interessato ne lascino presagire un'integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico.

3 In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera:

a.
investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano di nuovi;
b.
persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo;
c.
persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno;
d.
persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale;
e.
persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d'affari internazionali importanti dal punto di vista economico.
Art. 24 Abitazione

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni.

Art. 25 Ammissione di frontalieri

1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa come frontaliero unicamente se:

a.
fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera; e
b.
lavora in Svizzera entro la zona di frontiera.

2 Gli articoli 20, 23 e 24 non sono applicabili.

Art. 26 Ammissione di servizi transfrontalieri

1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente se la sua attività è nell'interesse dell'economia svizzera.

2 Si applicano per analogia le condizioni di cui agli articoli 20, 22 e 23.

Art. 26a32 Ammissione di consulenti e insegnanti

1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa come consulente o insegnante religioso oppure come insegnante di lingua e cultura del Paese d'origine se, oltre ad adempiere le condizioni di cui agli articoli 18-24:

a.
ha dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera ed è in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offre consulenza; e
b.
è in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro.

2 Per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera b.

32 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Sezione 2: Ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa

Art. 27 Formazione e formazione continua33

1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o una formazione continua se:34

a.35
la direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o la formazione continua può essere intrapresa;
b.
vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni;
c.
dispone dei mezzi finanziari necessari; e
d.36
possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o la formazione continua previste.

2 Per i minorenni, dev'essere garantito che qualcuno li assista adeguatamente.

3 La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l'interruzione della formazione o della formazione continua è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge.37

33 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

34 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

35 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

36 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

37 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero (RU 2010 5957; FF 2010 351 367). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Art. 28 Redditieri

Lo straniero che non esercita più un'attività lucrativa può essere ammesso in Svizzera se:

a.
ha raggiunto l'età minima fissata dal Consiglio federale;
b.
possiede legami personali particolari con la Svizzera; e
c.
dispone dei mezzi finanziari necessari.
Art. 29 Cure mediche

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per ricevere cure mediche. Il finanziamento e la partenza dalla Svizzera devono essere garantiti.

Art. 29a38 Ricerca di un impiego

Lo straniero che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego e i suoi familiari non hanno diritto all'aiuto sociale.

38 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

Sezione 3: Deroghe alle condizioni d'ammissione

Art. 30

1 È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18-29) al fine di:

a.
disciplinare l'attività lucrativa degli stranieri ammessi in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, purché non sussista un diritto ad esercitare un'attività lucrativa (art. 46);
b.
tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici;
c.
disciplinare il soggiorno dei minori affiliati;
d.
proteggere le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attività lucrativa;
e.39
disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, nonché delle persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale nell'ambito di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale;
f.
consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica;
g.40
agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale, nonché la formazione professionale e la formazione professionale continua;
h.
semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale;
i.41
j.42
consentire soggiorni di formazione continua in Svizzera a impiegati alla pari collocati da un'organizzazione riconosciuta;
k.
agevolare la riammissione degli stranieri ex titolari di un permesso di dimora o di domicilio;
l.
disciplinare l'attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 della L del 26 giu. 199843 sull'asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura.

39 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).

40 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

41 Abrogata dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351 367).

42 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

43 RS 142.31

Sezione 4: Apolidi

Art. 31

1 Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente.

2 Agli apolidi che adempiono le fattispecie di cui all'articolo 83 capoverso 7 si applicano le disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente secondo l'articolo 83 capoverso 8.

3 Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP44, dell'articolo 49a o 49abis CPM45 o, con decisione passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 68 della presente legge, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera.46 L'articolo 61 LAsi47 si applica per analogia.48

44 RS 311.0

45 RS 321.0

46 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

47 RS 142.31

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Capitolo 6: Regolamentazione del soggiorno

Art. 32 Permesso di soggiorno di breve durata

1 Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso di breve durata.

2 Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

3 Può essere prorogato fino a due anni. Il cambiamento d'impiego è possibile solo per motivi gravi.

4 Un nuovo permesso di breve durata può essere rilasciato solo dopo un'adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera.

Art. 33 Permesso di dimora

1 Per soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora.

2 Il permesso di dimora è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

3 È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 149.

4 In caso di rilascio e di proroga del permesso di dimora, la durata di validità del permesso è determinata prendendo in considerazione l'integrazione dello straniero.50

5 Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.51

49 Nuovo rimando giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

50 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

51 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 34 Permesso di domicilio

1 Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

2 Il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero se:

a.
ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora;
b.
non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 o 63 capoverso 2; e
c.
è integrato.52

3 Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno più breve se motivi gravi lo giustificano.

4 Il permesso di domicilio può essere rilasciato già dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora, se lo straniero adempie le condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c ed è in grado di comunicare bene nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza.53

5 I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi 2 lettera a e 4.54 I soggiorni in vista di una formazione o di una formazione continua (art. 27) sono presi in considerazione se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni.55

6 Il permesso di domicilio revocato conformemente all'articolo 63 capoverso 2 e rimpiazzato da un permesso di dimora può essere rilasciato nuovamente al più presto cinque anni dopo la revoca, sempre che lo straniero sia ben integrato.56

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351 367).

55 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

56 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 35 Permesso per frontalieri

1 Il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera (art. 25).

2 Il titolare del permesso per frontalieri deve recarsi almeno una volta alla settimana al suo luogo di residenza all'estero; il permesso può essere vincolato ad altre condizioni.

3 Il permesso per frontalieri è di durata limitata e può essere prorogato.

4 Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1.

Art. 36 Luogo di residenza

Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio può scegliere liberamente il luogo di residenza entro il Cantone che ha rilasciato il permesso.

Art. 37 Trasferimento della residenza in un altro Cantone

1 Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone.

2 Il titolare di un permesso di dimora ha diritto di cambiare Cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1.

3 Il titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone se non sussistano motivi di revoca secondo l'articolo 63.

4 Per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone non è necessario alcun permesso.

Art. 38 Attività lucrativa

1 Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Il cambiamento d'impiego può essere autorizzato se sussistono motivi gravi e sono adempite le condizioni di cui agli articoli 22 e 23.

2 Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Egli non necessita di un'autorizzazione per cambiare impiego.

3 Il titolare di un permesso di dimora può essere autorizzato a passare da un'attività dipendente a un'attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 lettere a e b.

4 Il titolare di un permesso di domicilio può esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

Art. 39 Attività lucrativa dei frontalieri

1 Il titolare di un permesso per frontalieri può esercitare temporaneamente la sua attività lucrativa fuori della zona di frontiera. Se intende trasferire il centro della sua attività nella zona di frontiera di un altro Cantone, deve richiedere un permesso del nuovo Cantone. Dopo un'attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento di Cantone.

2 Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 21 e 22. Dopo un'attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento d'impiego.

3 Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a passare da un'attività dipendente a un'attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 lettere a e b.

Art. 40 Autorità competenti per il rilascio dei permessi e decisione preliminare delle autorità preposte al mercato del lavoro

1 I permessi di cui agli articoli 32-35 e 37-39 sono rilasciati dai Cantoni. È fatta salva la competenza dell'autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20) e di deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30) e alla procedura d'approvazione (art. 99).

2 Se non sussiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di un'attività lucrativa, il cambiamento d'impiego o il passaggio a un'attività indipendente.

3 Se un Cantone chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora computato sui contingenti della Confederazione, la decisione preliminare è emanata dalla SEM.

Art. 41 Carte di soggiorno

1 Con il permesso, lo straniero riceve di norma una carta di soggiorno.

2 Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 83) riceve una carta di soggiorno che ne indica la condizione giuridica.

3 La carta di soggiorno per i titolari del permesso di domicilio è rilasciata a fini di controllo per una durata di cinque anni.

4 La carta di soggiorno può essere provvista di un microchip. Questo contiene l'immagine del viso e le impronte digitali del titolare, nonché i dati iscritti nella zona a lettura ottica.57

5 Il Consiglio federale stabilisce quali persone dispongono di una carta di soggiorno provvista di microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.58

6 La SEM determina forma e contenuto delle carte di soggiorno. Può affidarne parzialmente o interamente l'allestimento a terzi.59

57 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).

58 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).

59 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).

Art. 41a60 Sicurezza e lettura del microchip

1 Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici.

2 Il Consiglio federale può concludere con gli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen e con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

60 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).

Art. 41b61 Servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno biometriche

1 Il servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno biometriche e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di:

a.
possedere le conoscenze specialistiche e le qualifiche necessarie;
b.
garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle pertinenti specifiche;
c.
garantire il rispetto della protezione dei dati; e
d.
disporre di sufficienti risorse finanziarie.

2 Gli aventi economicamente diritto, i titolari di quote, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione e le altre persone che hanno o possono avere un'influenza determinante sull'impresa o sulla produzione delle carte di soggiorno biometriche devono godere di buona reputazione. Possono essere eseguiti controlli di sicurezza ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 200162 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

3 La SEM può esigere in ogni tempo i documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Se il servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno biometriche fa parte di un gruppo di imprese, tali requisiti si applicano all'intero gruppo.

4 Le disposizioni di cui ai capoversi 1-3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le loro prestazioni rivestono un'importanza determinante per la produzione delle carte di soggiorno biometriche.

5 Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno biometriche, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori.

61 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).

62 [RU 2002 377, 2005 4571, 2006 4177 art. 13 4705 n. II 1, 2008 4943 n. I 3 5747 all. n. 2, 2009 6937 all. 4 n. II 2. RU 2011 1031 art. 31 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 4 mar. 2011 (RS 120.4).

Capitolo 7: Ricongiungimento familiare

Art. 42 Familiari di cittadini svizzeri

1 I coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.

2 I familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione delle persone. Sono considerati familiari:

a.
il coniuge e i parenti in linea discendente, se minori di 21 anni o a carico;
b.
i parenti e gli affini in linea ascendente, se a carico.

3 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a.63

4 I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 4364 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio

1 Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

a.
coabitano con lui;
b.
dispongono di un'abitazione conforme ai loro bisogni;
c.
non dipendono dall'aiuto sociale;
d.
sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
e.
lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della legge federale del 6 ottobre 200665 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

2 Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

3 La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.

4 Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.

5 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a.

6 I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

65 RS 831.30

Art. 4466 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora

1 Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se:

a.
coabitano con lui;
b.
dispongono di un'abitazione conforme ai loro bisogni;
c.
non dipendono dall'aiuto sociale;
d.
sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
e.
lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC67 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

2 Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

3 La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.

4 Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

67 RS 831.30

Art. 45 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se:

a.
coabitano con lui;
b.
vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni; e
c.
non dipendono dall'aiuto sociale;
d.68
lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC69 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

68 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

69 RS 831.30

Art. 45a70 Nullità del matrimonio

Se nell'ambito della verifica dell'adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare con il coniuge secondo gli articoli 42-45 le autorità competenti rilevano indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile71 (CC), ne informano l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare con il coniuge è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

70 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

71 RS 210

Art. 46 Attività lucrativa del coniuge e dei figli

Il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42-44) possono esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

Art. 47 Termine per il ricongiungimento familiare

1 Il diritto al ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro cinque anni. Per i figli con più di 12 anni il termine si riduce a 12 mesi.

2 Questi termini non si applicano per il ricongiungimento familiare secondo l'articolo 42 capoverso 2.

3 Il termine decorre:

a.
dal momento dell'entrata in Svizzera o dell'insorgere del legame familiare, per i familiari di un cittadino svizzero secondo l'articolo 42 capoverso 1;
b.
con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l'insorgere del legame familiare, per i familiari di uno straniero.

4 Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni vengono sentiti in merito al ricongiungimento.

Art. 48 Affiliati in vista d'adozione

1 L'affiliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

a.
ne è prevista l'adozione in Svizzera;
b.
sono adempite le disposizioni di diritto civile sul collocamento in vista d'adozione; e
c.
l'entrata in Svizzera a scopo di adozione è avvenuto legalmente.

2 Se l'adozione prevista non ha luogo, sussiste un diritto alla proroga del permesso di dimora e, dopo cinque anni a decorrere dall'entrata in Svizzera, al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 49 Deroghe all'esigenza della coabitazione

L'esigenza della coabitazione secondo gli articoli 42-44 non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.

Art. 49a72 Deroga al requisito delle competenze linguistiche

1 È possibile derogare al requisito di cui agli articoli 43 capoverso 1 lettera d e 44 capoverso 1 lettera d se sussistono motivi gravi.

2 Sono considerati motivi gravi segnatamente una disabilità, una malattia o un'altra incapacità che pregiudichi ampiamente l'apprendimento di una lingua.

72 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 50 Scioglimento della comunità familiare

1 Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se:

a.73
l'unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a; o
b.
gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

2 Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa.74

3 Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34.

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

74 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

Art. 51 Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare

1 I diritti giusta l'articolo 42 si estinguono se:

a.
sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno;
b.
sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 63.

2 I diritti giusta gli articoli 43, 48 e 50 si estinguono se:

a.
sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno;
b.75
sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 o 63 capoverso 2.

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 52 Unione domestica registrata

Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Capitolo 8: Integrazione

Sezione 1: Promozione dell'integrazione degli stranieri76

76 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 5377 Principi

1 Nell'adempiere i loro compiti rispettivi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell'integrazione degli stranieri e della protezione contro la discriminazione.

2 Creano condizioni quadro favorevoli alle pari opportunità e alla partecipazione della popolazione straniera alla vita pubblica. Valorizzano il potenziale della popolazione straniera, tengono conto della sua eterogeneità ed esigono senso di responsabilità da ognuno.

3 Incoraggiano gli stranieri in particolare nell'acquisizione di competenze linguistiche e di altre competenze di base, nell'avanzamento professionale e nella previdenza per la salute; sostengono inoltre tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza.

4 Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni degli stranieri cooperano nella promozione dell'integrazione.

5 Le autorità cantonali di aiuto sociale annunciano al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente che non hanno un impiego.

77 Nuovo testo giusta il n. III 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 53a78 Categorie interessate

1 Il Consiglio federale definisce le categorie interessate dalla promozione dell'integrazione. Consulta preventivamente i Cantoni e le associazioni mantello di Comuni e città.

2 Nel promuovere l'integrazione si tiene conto delle esigenze particolari delle donne, dei bambini e dei giovani.

78 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 5479 Promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie

L'integrazione è incoraggiata in primo luogo nelle strutture esistenti a livello federale, cantonale e comunale, segnatamente:

a.
nelle offerte di assistenza e di formazione prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche;
b.
nel mondo del lavoro;
c.
nelle strutture della sicurezza sociale;
d.
nelle strutture della sanità pubblica;
e.
nella pianificazione del territorio nonché nello sviluppo delle città e dei quartieri;
f.
nello sport, nei media e nella cultura.

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 5682 Ripartizione dei compiti

1 Il Consiglio federale definisce la politica d'integrazione nei settori di competenza della Confederazione. Provvede affinché i servizi federali adottino, insieme alle autorità cantonali competenti, provvedimenti miranti a promuovere l'integrazione e a proteggere contro la discriminazione.

2 La SEM coordina i provvedimenti dei servizi federali miranti a promuovere l'integrazione e a proteggere contro la discriminazione, in particolare nei settori della sicurezza sociale, della formazione professionale, della formazione continua e della sanità. I servizi federali coinvolgono la SEM nelle attività con potenziali ripercussioni sull'integrazione.

3 La SEM assicura lo scambio d'informazioni e di esperienze con i Cantoni, i Comuni e gli altri soggetti coinvolti.

4 I Cantoni definiscono la politica d'integrazione nei settori di loro competenza. Provvedono affinché le autorità cantonali adottino, insieme alle autorità comunali competenti, provvedimenti miranti a promuovere l'integrazione e a proteggere contro la discriminazione. Designano un servizio che funga da interlocutore della SEM per le questioni inerenti all'integrazione e assicurano lo scambio d'informazioni e di esperienze con i Comuni.

5 In collaborazione con i Cantoni, la SEM verifica periodicamente l'integrazione della popolazione straniera e assicura la garanzia della qualità in materia di promozione dell'integrazione.

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 5783 Informazione e consulenza

1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano e prestano consulenza agli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, in particolare sui loro diritti e doveri.

2 Le autorità competenti informano gli stranieri sulle offerte in materia di promozione dell'integrazione.

3 I Cantoni provvedono a fornire le prime informazioni ai nuovi arrivati in Svizzera. La Confederazione li sostiene in tale compito.

4 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano la popolazione sulla politica d'integrazione e sulla situazione particolare degli stranieri.

5 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono affidare a terzi i compiti di cui ai capoversi 1-4.

83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 5884 Contributi finanziari

1 La Confederazione contribuisce finanziariamente all'integrazione conformemente ai capoversi 2 e 3. Tali contributi completano le spese sostenute dai Cantoni a favore dell'integrazione.

2 I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d'aiuto sociale secondo l'articolo 87 della presente legge e gli articoli 88 e 89 LAsi85, sono versati sotto forma di somme forfettarie per l'integrazione o di finanziamenti destinati a programmi cantonali d'integrazione. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopolitici e limitati a determinati gruppi di persone.

3 Gli altri contributi sono versati per il finanziamento di programmi cantonali di integrazione nonché per programmi e progetti di portata nazionale volti a promuovere l'integrazione degli stranieri a prescindere dal loro statuto. Il coordinamento e lo svolgimento delle attività nell'ambito dei programmi e progetti possono essere affidati a terzi.

4 Il Consiglio federale fissa l'importo dei contributi della Confederazione secondo i capoversi 2 e 3.

5 D'intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina i dettagli della procedura di cui ai capoversi 2 e 3.

84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

85 RS 142.31

Sezione 2:86 Requisiti d'integrazione

86 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 58a Criteri d'integrazione

1 Nel valutare l'integrazione l'autorità competente si basa sui criteri seguenti:

a.
il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
b.
il rispetto dei valori della Costituzione federale;
c.
le competenze linguistiche; e
d.
la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione.

2 Si tiene in debito conto la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti.

3 Il Consiglio federale definisce le competenze linguistiche necessarie al rilascio o alla proroga di un permesso.

Art. 58b Accordi d'integrazione e raccomandazioni per l'integrazione

1 L'accordo d'integrazione è stipulato con l'interessato e fissa gli obiettivi, le misure e lo scadenzario della promozione dell'integrazione. Ne disciplina inoltre il finanziamento.

2 Può prevedere in particolare obiettivi concernenti l'acquisizione di competenze linguistiche, l'integrazione scolastica o professionale ed economica, nonché l'acquisizione di conoscenze sulle condizioni di vita, sul sistema economico e sull'ordinamento giuridico svizzeri.

3 Se le autorità competenti esigono la conclusione di un accordo d'integrazione, il permesso di dimora è rilasciato o prorogato soltanto dopo la conclusione di tale accordo.

4 Le autorità competenti possono rivolgere raccomandazioni per l'integrazione alle persone di cui agli articoli 2 capoversi 2 e 3 e 42.

Capitolo 9: Documenti di viaggio e divieto di viaggiare87

87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 59 Rilascio di documenti di viaggio88

1 La SEM può rilasciare un documento di viaggio allo straniero privo di documenti.

2 Ha diritto a un documento di viaggio lo straniero che:

a.
è considerato rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 195189 sullo statuto dei rifugiati;
b.
è riconosciuto apolide dalla Svizzera ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195490 sullo statuto degli apolidi;
c.
è privo di documenti ed è titolare di un permesso di domicilio.

3 Non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio lo straniero che ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera o è stato condannato con sentenza passata in giudicato all'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP91 o dell'articolo 49a o 49abis CPM92.93

4 ...94

5 e 6 ...95

88 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

89 RS 0.142.30

90 RS 0.142.40

91 RS 311.0

92 RS 321.0

93 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

94 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

95 Introdotti dall'art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731). Abrogati dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 59a96 Microchip

1 I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip. Il microchip può contenere un'immagine digitalizzata del viso, le impronte digitali, altri dati personali del titolare del documento e i dati relativi al documento di viaggio. Possono esservi registrati anche i dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera g della legge federale del 20 giugno 200397 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo. L'articolo 2a della legge del 22 giugno 200198 sui documenti d'identità (LDI) si applica per analogia.

2 Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti di viaggio per stranieri sono provvisti di un microchip e quali dati vi devono essere registrati.

96 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

97 RS 142.51

98 RS 143.1

Art. 59b99 Dati biometrici

1 La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati del documento di viaggio al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. L'articolo 6a LDI100 si applica per analogia.

2 Per il rilascio o il rinnovo di un documento di viaggio, la SEM e le autorità cantonali incaricate di ricevere le domande di rilascio di documenti di viaggio possono trattare i dati biometrici già registrati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

3 I dati biometrici necessari per il rilascio di un documento di viaggio sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l'evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell'interessato lo esiga.

99 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

100 RS 143.1

Art. 59c101 Divieto di viaggiare per rifugiati

1 I rifugiati non sono autorizzati a recarsi nel loro Stato d'origine o di provenienza. Se vi è il fondato sospetto che il divieto di viaggiare non sia rispettato, la SEM può disporre nei confronti di tutti i rifugiati originari o provenienti da un determinato Stato d'origine o di provenienza un divieto di recarsi in altri Stati, in particolare negli Stati limitrofi al loro Stato d'origine o di provenienza.

2 Se motivi gravi lo giustificano, la SEM può autorizzare una persona a recarsi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggiare secondo il capoverso 1 secondo periodo.

101 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).

Capitolo 10: Fine del soggiorno

Sezione 1: Aiuto al ritorno e alla reintegrazione

Art. 60

1 La Confederazione può fornire un aiuto al ritorno e alla reintegrazione allo straniero che lascia la Svizzera di propria iniziativa o perché tenuto a farlo.

2 Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:

a.
le persone che hanno lasciato lo Stato d'origine o di provenienza a causa di un grave pericolo generale, segnatamente un conflitto armato, una guerra civile o una situazione di violenza generalizzata, o che non potevano rientrare in tale Stato durante il perdurare della minaccia, sempreché il loro soggiorno sia stato conforme alla presente legge ed esse siano tenute a lasciare la Svizzera;
b.
le persone di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettere d ed e;
c.102
le persone ammesse provvisoriamente che lasciano la Svizzera spontaneamente oppure quelle la cui ammissione provvisoria è stata revocata conformemente all'articolo 84 capoverso 2.

3 L'aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende:

a.
la consulenza per il ritorno secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera a LAsi103;
abis.
l'accesso ai progetti in corso in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera b LAsi;
b.
la partecipazione a progetti nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAsi;
c.
un sostegno finanziario nel singolo caso per facilitare l'integrazione o per assicurare l'assistenza sanitaria nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera d LAsi.104

4 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il versamento e il computo dei contributi.

102 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

103 RS 142.31

104 Nuovo testo giusta il n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Sezione 2: Decadenza e revoca dei permessi ed estinzione del diritto di soggiorno105

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

Art. 61 Decadenza dei permessi

1 Un permesso decade:

a.
al momento della notificazione della partenza dalla Svizzera;
b.
con il rilascio di un permesso in un altro Cantone;
c.
alla scadenza della durata di validità;
d.
in seguito ad espulsione ai sensi dell'articolo 68.
e.106
con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a CP107 o dell'articolo 49a CPM108;
f.109
con l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66abis CP o dell'articolo 49abis CPM.

2 Se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni.

106 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati (RU 2016 2329; FF 2013 5163). Nuovo testo giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

107 RS 311.0

108 RS 321.0

109 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

Art. 61a110 Estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS

1 Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi dodici mesi di soggiorno.

2 Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi di cui al capoverso 1, il diritto di soggiorno si estingue al termine del versamento dell'indennità.

3 Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'estinzione del diritto di soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2 non sussiste alcun diritto all'aiuto sociale.

4 In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità.

5 I capoversi 1-4 non si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente all'Accordo del 21 giugno 1999111 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960112 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS).

110 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

111 RS 0.142.112.681

112 RS 0.632.31

Art. 62113 Revoca di permessi e di altre decisioni

1 L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:

a.
lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;
b.
lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP114;
c.
lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
d.
lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione;
e.
lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale;
f.115
lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge del 20 giugno 2014116 sulla cittadinanza;
g.117
lo straniero non rispetta un accordo d'integrazione senza validi motivi.

2 Un permesso o un'altra decisione giusta la presente legge non possono essere revocati per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all'espulsione.

113 Nuovo testo giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

114 RS 311.0

115 Introdotta dall'all. n. II 1 della L del 20 giu. 2014 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2561; FF 2011 2567).

116 RS 141.0

117 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 10 ago. 2018, pubblicata il 18 set. 2018 (RU 2018 3213).

Art. 63 Revoca del permesso di domicilio

1 Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:

a.118
sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettere a o b;
b.
lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
c.
lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole;
d.119
lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge del 20 giugno 2014120 sulla cittadinanza;
e.121
...

2 Il permesso di domicilio può essere revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora se non sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a.122

3 Il permesso di domicilio non può essere revocato per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all'espulsione123.124

118 Nuovo testo giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

119 Introdotta dall'all. n. II 1 della L del 20 giu. 2014 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2561; FF 2011 2567).

120 RS 141.0

121 Originaria lett. d. Abrogata dal n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

123 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

124 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

Sezione 3: Misure di allontanamento e di respingimento

Art. 64125 Decisione di allontanamento

1 Le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero:

a.
che non è in possesso del permesso necessario;
b.
che non adempie o non adempie più le condizioni d'entrata (art. 5);
c.
cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato.

2 Lo straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera e che è in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen126 (Stato Schengen) è invitato senza formalità a recarsi immediatamente in tale Stato. Se lo straniero non dà seguito a questo invito, è emanata una decisione secondo il capoverso 1. Qualora motivi di sicurezza e ordine pubblici o di sicurezza interna o esterna della Svizzera rendano opportuna la sua immediata partenza, è emanata una decisione senza previo invito.

3 Il ricorso contro le decisioni secondo il capoverso 1 lettere a e b deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.

4 Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante la procedura di allontanamento gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato.

5 Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia secondo il capoverso 4.127

125 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

126 Tali Accordi sono elencati nell'all. 1 n. 1.

127 Introdotto dall'all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

Art. 64a128 Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino

1 Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013129 un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) (Stato Dublino) è competente per lo svolgimento di una procedura d'asilo e d'allontanamento, la SEM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera.130

2 Il ricorso contro la decisione di allontanamento deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. Lo straniero può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta. Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito.

3 Il Cantone di soggiorno dell'interessato è competente per l'esecuzione dell'allontanamento e, se necessario, per il versamento e il finanziamento delle prestazioni di aiuto sociale o del soccorso d'emergenza.

3bis L'articolo 64 capoverso 4 è applicabile ai minorenni non accompagnati.131

4 Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell'allegato 1 numero 2.

128 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino) (RU 2008 5407; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

129 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

130 Nuovo testo giusta l'all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

131 Introdotto dall'all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

Art. 64c133 Allontanamento senza formalità

1 Lo straniero è allontanato senza formalità se:

a.
è riammesso in Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, nei Paesi Bassi, in Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia o Ungheria in virtù di un accordo di riammissione;
b.134
l'entrata gli è stata precedentemente negata in conformità dell'articolo 14 del codice frontiere Schengen135.

2 Se lo straniero ne fa richiesta senza indugio, è emanata una decisione mediante un modulo standard (art. 64b).

133 Introdotto dall'all. del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

134 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).

135 Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 7 cpv. 3.

Art. 64d136 Termine di partenza ed esecuzione immediata

1 Con la decisione di allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.

2 L'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:

a.
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
b.
indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto;
c.
la domanda di rilascio di un permesso è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d.
lo straniero è riammesso in uno degli Stati di cui all'articolo 64c capoverso 1 lettera a in virtù di un accordo di riammissione;
e.137
allo straniero è stata precedentemente negata l'entrata in conformità dell'articolo 14 del codice frontiere Schengen138 (art. 64c cpv. 1 lett. b);
f.
lo straniero è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino (art. 64a).

3 I seguenti indizi concreti fanno temere in particolare che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto:

a.
lo straniero viola l'obbligo di collaborare di cui all'articolo 90;
b.
il suo comportamento precedente indica che egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
c.
nonostante il divieto d'entrata, lo straniero accede al territorio svizzero.139

136 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

137 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).

138 Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 7 cpv. 3.

139 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 64e140 Obblighi dopo la notificazione della decisione di allontanamento

Dopo la notificazione della decisione di allontanamento, l'autorità competente può obbligare lo straniero a:

a.
presentarsi regolarmente a un'autorità;
b.
prestare adeguate garanzie finanziarie;
c.
depositare documenti di viaggio.

140 Introdotto dall'all. del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

Art. 64f141 Traduzione della decisione di allontanamento

1 L'autorità competente provvede affinché, su richiesta, la decisione di allontanamento venga tradotta per scritto od oralmente in una lingua che sia o che si possa supporre comprensibile allo straniero.

2 La decisione di allontanamento notificata mediante un modulo standard secondo l'articolo 64b non è tradotta. Allo straniero è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento.

141 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

Art. 65142 Rifiuto d'entrata e allontanamento all'aeroporto

1 Se l'entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all'aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.

2 L'autorità competente per il controllo al confine emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen143 una decisione motivata a nome della SEM. Contro questa decisione può essere presentata opposizione scritta alla SEM entro 48 ore dalla notificazione. Essa non ha effetto sospensivo. La SEM decide sull'opposizione entro 48 ore.144

2bis Contro la decisione della SEM sull'opposizione può essere presentato ricorso entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.145

3 La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro le zone di transito internazionali degli aeroporti per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76-78). Sono fatte salve le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d'asilo (art. 22 LAsi146).147

142 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149).

143 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

145 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

146 RS 142.31

147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Art. 66148

148 Abrogato dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

Art. 67149 Divieto d'entrare in Svizzera

1 Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:

a.
l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c;
b.
lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli.

2 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che:

a.
ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero;
b.
ha causato spese d'aiuto sociale;
c.
si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75-78).

3 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici.

4 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Fedpol può pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata.

5 L'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente. A tal proposito occorre considerare segnatamente i motivi che hanno portato al divieto d'entrata nonché la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici e la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell'interessato a una decisione di sospensione.150

149 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

150 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

Art. 68 Espulsione

1 Fedpol può disporre, previa consultazione del SIC, l'espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.151

2 Con l'espulsione è impartito un termine di partenza adeguato.

3 L'espulsione è accompagnata da un divieto d'entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata. Fedpol può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto.

4 Se l'interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo.

151 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

Art. 68a152 Segnalazione nel sistema d'informazione Schengen

1 e 2 ...

3 La SEM può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) di cui all'articolo 354 CP o nel SIMIC. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato.

4 ...

5 In caso di segnalazioni da parte di fedpol, quest'ultimo può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili in AFIS. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato. Se non sono disponibili dati biometrici, fedpol può ordinare alle autorità che constatano un riscontro su queste segnalazioni di rilevarli ulteriormente.

6 ...

152 Introdotto dall'all. 1 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS), in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 365; FF 2020 3117). Cpv. 1, 2, 4 e 6 entrano in vigore posteriormente (RU 2021 365).

Sezione 4: Rinvio coatto e operazioni internazionali di rimpatrio153

153 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).

Art. 69 Decisione di rinvio coatto

1 L'autorità cantonale competente dispone il rinvio coatto se:

a.
lo straniero lascia scadere il termine impartitogli per la partenza;
b.
l'allontanamento o l'espulsione sono immediatamente esecutivi;
c.154
lo straniero è in carcere in base agli articoli 76 e 77 ed è passata in giudicato la decisione di espulsione o d'allontanamento secondo la presente legge o di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP155 o dell'articolo 49a o 49abis CPM156.

2 L'autorità competente può rinviare nel Paese di sua scelta lo straniero che ha la possibilità di recarsi legalmente in più di uno Stato.

3 L'autorità competente può differire il rinvio coatto per un congruo periodo se circostanze particolari quali problemi di salute dell'interessato o la mancanza di possibilità di trasporto lo esigono. Essa conferma per scritto all'interessato il differimento del rinvio coatto.157

4 Prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, l'autorità competente si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione.158

154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

155 RS 311.0

156 RS 321.0

157 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

158 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

Art. 70 Perquisizione

1 Durante la procedura di allontanamento o di espulsione, la competente autorità cantonale può far perquisire lo straniero e le cose che ha con sé al fine di mettere al sicuro i documenti di viaggio o d'identità. La perquisizione è effettuata da una persona dello stesso sesso.

2 Se è stata emanata una decisione di prima istanza di allontanamento o di espulsione, l'autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un'abitazione o di altri locali se vi è il sospetto che lo straniero vi si nasconda o che i documenti di viaggio e d'identità necessari per la procedura e l'esecuzione vi siano nascosti.159

159 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 71 Assistenza della Confederazione alle autorità d'esecuzione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) assiste i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione secondo la presente legge oppure dell'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP160 o dell'articolo 49a o 49abis CPM161, in particolare:162

a.
collaborando all'ottenimento dei documenti di viaggio;
b.
organizzando il viaggio;
c.163
assicurando la collaborazione tra i Cantoni interessati e il DFAE.

160 RS 311.0

161 RS 321.0

162 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).

163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Art. 71a164 Operazioni internazionali di rimpatrio

1 La SEM e i Cantoni partecipano alle operazioni internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2016/1624165.

2 Il DFGP può concludere con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen accordi sull'impiego di personale della SEM e dei Cantoni per le operazioni internazionali di rimpatrio nonché sull'impiego di terzi per il monitoraggio di tali operazioni.

3 Il DFGP e i Cantoni stipulano una convenzione concernente le modalità di tali impieghi.

164 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU 2010 5925; FF 2009 7737). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).

165 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, versione della GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

Art. 71abis166 Monitoraggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio

1 Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze in materia di monitoraggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio.

2 Può affidare a terzi compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio.

166 Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).

Art. 71b167 Trasmissione di dati medici per valutare l'idoneità al trasporto

1 Lo specialista competente per l'esame medico trasmette, su richiesta, i dati medici necessari per valutare l'idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione alle seguenti autorità, in quanto ne necessitino per l'adempimento dei loro compiti legali:

a.
le autorità cantonali cui compete l'allontanamento o l'espulsione;
b.
i collaboratori della SEM responsabili per l'organizzazione centrale e il coordinamento dell'esecuzione coattiva dell'allontanamento o dell'espulsione;
c.
il personale medico specializzato che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione al momento della partenza.

2 Il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati.

167 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917).

Art. 72168 Test COVID-19 in caso di rinvio coatto

1 Al fine di garantire l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione secondo la presente legge oppure l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP169 o dell'articolo 49a o 49abis CPM170, gli stranieri sono tenuti a sottoporsi a un test COVID-19 se questo rientra fra le condizioni d'entrata dello Stato d'origine o di provenienza o dello Stato Dublino competente oppure fra i requisiti previsti dalla compagnia aerea che effettua il trasporto.

2 Le autorità competenti informano previamente l'interessato in merito a tale obbligo e alla possibilità dell'esecuzione coattiva secondo il capoverso 3.

3 Se non è possibile garantire l'esecuzione del rinvio coatto con mezzi meno coercitivi, le autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione possono sottoporre contro la sua volontà a un test COVID-19 lo straniero che non vi si sia sottoposto spontaneamente. Durante l'esecuzione del test non può essere esercitata alcuna coercizione che potrebbe comportare un pericolo per la salute dell'interessato. È esclusa l'esecuzione coattiva del test COVID-19 sui fanciulli e gli adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

4 I test COVID-19 sono eseguiti da personale medico appositamente formato. Il personale medico utilizza il tipo di test meno gravoso per l'interessato. Non esegue il test se ritiene che questo potrebbe mettere in pericolo la salute dell'interessato.

168 Nuovo testo giusta il n. I del LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 2 ott. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 587; FF 2021 1901).

169 RS 311.0

170 RS 321.0

Sezione 5: Misure coercitive

Art. 73 Fermo

1 La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:

a.
notificar loro una decisione relativa al loro statuto di soggiorno in Svizzera;
b.
accertarne l'identità o la cittadinanza, se a tal fine sia necessaria la loro cooperazione.

2 Il fermo non può protrarsi oltre la durata della cooperazione, dell'interrogatorio o dell'eventuale trasporto necessari e in ogni caso non oltre i tre giorni.

3 La persona fermata deve:

a.
venire informata del motivo del fermo;
b.
avere la possibilità di mettersi in contatto con la persona preposta alla sua sorveglianza, se necessita di aiuto.

4 Se la durata prevedibile del fermo è superiore a 24 ore, alla persona fermata va dapprima data la possibilità di sbrigare o far sbrigare le questioni personali urgenti.

5 Su richiesta, l'autorità giudiziaria competente deve successivamente esaminare la legittimità del fermo.

6 La durata del fermo non viene computata nella durata di un'eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto, di un'eventuale carcerazione preliminare o di un'eventuale carcerazione cautelativa.

Art. 74 Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio

1 L'autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se:

a.
lo straniero non è in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio e perturba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici, segnatamente mediante traffico illecito di stupefacenti; o
b.171
è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e indizi concreti fanno temere che lo straniero non lasci la Svizzera entro il termine di partenza o lo straniero non ha rispettato il termine di partenza impartitogli;
c.172
il rinvio coatto è stato differito (art. 69 cpv. 3).

1bis L'autorità cantonale competente impone a uno straniero collocato in un centro speciale di cui all'articolo 24a LAsi173 di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio.174

2 Queste misure sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, è competente il Cantone in cui è ubicato il centro. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.175

3 Contro queste misure è ammissibile il ricorso a un'autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

171 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

172 Introdotta dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

173 RS 142.31

174 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

175 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 75 Carcerazione preliminare

1 Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento o d'espulsione o di un procedimento penale in cui può essere pronunciata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP176 o dell'articolo 49a o 49abis CPM177, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che:178

a.179
nella procedura d'asilo, d'allontanamento o d'espulsione oppure nel procedimento penale in cui può essere pronunciata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto diverse identità o non dà seguito ripetutamente a una citazione, senza sufficiente motivo, o, nella procedura d'asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall'autorità;
b.
abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l'articolo 74;
c.
nonostante il divieto d'entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;
d.
presenta domanda d'asilo dopo essere stato allontanato in seguito alla revoca, passata in giudicato, del permesso (art. 62 e 63) o alla mancata proroga dello stesso per violazione o esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici o per minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera;
e.
presenta domanda d'asilo dopo essere stato espulso (art. 68);
f.
soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d'asilo allo scopo evidente di eludere l'imminente esecuzione di un allontanamento o di un'espulsione; tale scopo è presunto allorché sarebbe stato possibile e ragionevolmente esigibile presentare prima la domanda d'asilo e quest'ultima è presentata in prossimità di una carcerazione, di un procedimento penale, dell'esecuzione di una pena o dell'emanazione di una decisione di allontanamento;
g.
minaccia in modo grave o espone a serio pericolo la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;
h.
è stato condannato per un crimine;
i.180
secondo informazioni di fedpol o del SIC, costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

1bis ...181

2 L'autorità competente decide senza indugio in merito al diritto di soggiorno dello straniero incarcerato.

176 RS 311.0

177 RS 321.0

178 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

179 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

180 Introdotta dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

181 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU 2010 5925; FF 2009 7737). Abrogato dall'all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

Art. 76 Carcerazione in vista di rinvio coatto

1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, o pronunciata una decisione di prima istanza di espulsione secondo l'articolo 66a o 66abis CP182 o l'articolo 49a o 49abis CPM183, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:184

a.
mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell'articolo 75;
b.
incarcerare lo straniero se:
1.185
sono dati i motivi secondo l'articolo 75 capoverso 1 lettera a, b, c, f, g, h od i,
2.186
...
3.187
indizi concreti fanno temere ch'egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'articolo 90 della presente legge e l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o capoverso 4 LAsi188,
4.
il suo comportamento precedente indica ch'egli non si attiene alle disposizioni delle autorità,
5.189
la decisione d'allontanamento è notificata in un centro della Confederazione e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile.
6.190
...

1bis Nei casi Dublino l'ordine di carcerazione è retto dall'articolo 76a.191

2 La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 5 può durare 30 giorni al massimo.192

3 I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all'articolo 79.193

4 I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione secondo la presente legge oppure per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM sono intrapresi senza indugio.194

182 RS 311.0

183 RS 321.0

184 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

185 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565;, 2022 300; FF 2019 3935).

186 Abrogato dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

187 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

188 RS 142.31

189 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

190 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU 2010 5925; FF 2009 7737). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Abrogato dall'all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

191 Introdotto dall'all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

192 Nuovo testo giusta l'all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

193 Nuovo testo giusta l'all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

194 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

Art. 76a195 Carcerazione nell'ambito della procedura Dublino

1 L'autorità competente può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d'asilo, se nella fattispecie:

a.
indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento;
b.
la carcerazione è proporzionata; e
c.
non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive (art. 28 par. 2 del regolamento [UE] n. 604/2013196).

2 I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento:

a.
nella procedura d'asilo o d'allontanamento lo straniero non ottempera a ordini impartitigli dall'autorità, segnatamente rifiuta di dichiarare la propria identità in violazione dell'obbligo di collaborare secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a LAsi197 o non dà seguito a una citazione ripetutamente e senza sufficiente motivo;
b.
il suo comportamento precedente in Svizzera o all'estero indica ch'egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
c.
presenta più domande d'asilo sotto diverse identità;
d.
abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l'articolo 74;
e.
nonostante il divieto d'entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;
f.
soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d'asilo allo scopo evidente di eludere l'imminente esecuzione di un allontanamento;
g.
espone a serio pericolo o minaccia in modo grave la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;
h.
è stato condannato per un crimine;
i.
nega all'autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato Dublino o di aver presentato una domanda d'asilo in tale Stato;
j.198
secondo informazioni di fedpol o del SIC, costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

3 Dall'ordine di carcerazione lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo:

a.
sette settimane durante la preparazione della decisione inerente alla competenza per la domanda d'asilo; ciò comprende la presentazione all'altro Stato Dublino della richiesta di presa in carico, il termine entro il quale è attesa la risposta o l'accettazione implicita della richiesta, nonché l'allestimento della decisione e la sua notifica;
b.
cinque settimane durante la procedura prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1560/2003199;
c.
sei settimane tra la notifica della decisione d'allontanamento o d'espulsione, o la fine dell'effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l'impugnazione di una decisione di prima istanza d'allontanamento o d'espulsione, e il trasferimento dello straniero nello Stato Dublino competente, al fine di garantire l'esecuzione della decisione.

4 Se lo straniero si rifiuta di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista dell'esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente, o se con il proprio comportamento impedisce in altro modo il trasferimento, può essere incarcerato allo scopo di garantire il trasferimento laddove non sia possibile ordinare la carcerazione conformemente al capoverso 3 lettera c e risulti vana una misura più mite. La carcerazione può durare soltanto fino a che il trasferimento sia nuovamente possibile, ma al massimo sei settimane. Con il consenso dell'autorità giudiziaria, può essere prorogata fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento. La durata massima di questa carcerazione è di tre mesi.

5 I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all'articolo 79.

195 Introdotto dall'all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

196 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

197 RS 142.31

198 Introdotta dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

199 Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

Art. 77 Carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio

1 La competente autorità cantonale può incarcerare lo straniero, allo scopo di garantire l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, se:

a.
è stata pronunciata una decisione esecutiva;
b.
l'interessato non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli; e
c.
l'autorità ha dovuto procurare i documenti di viaggio per l'interessato.

2 La carcerazione può durare 60 giorni al massimo.

3 I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sono intrapresi senza indugio.

Art. 78 Carcerazione cautelativa

1 Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l'esecuzione della decisione, passata in giudicato, d'allontanamento o d'espulsione secondo la presente legge oppure d'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP200 o dell'articolo 49a o 49abis CPM201, può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di lasciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto e risulti vana una misura più mite.202

2 La carcerazione può essere ordinata per un mese. Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, può essere prorogata di volta in volta di due mesi fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento e a lasciare la Svizzera. È fatto salvo l'articolo 79.203

3 La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Lo straniero che si trovi già in carcere in applicazione dell'articolo 75, 76 o 77 può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.204

4 Il primo ordine di carcerazione è esaminato entro 96 ore da un'autorità giudiziaria in base a un'udienza in procedura orale. Su richiesta dello straniero incarcerato, la proroga della carcerazione è esaminata entro otto giorni lavorativi dall'autorità giudiziaria in base a un'udienza in procedura orale. Il potere d'esame è retto dall'articolo 80 capoversi 2 e 4.

5 Le condizioni della carcerazione sono rette dall'articolo 81.

6 La carcerazione termina se:

a.
la partenza volontaria e regolare non è possibile benché lo straniero abbia ottemperato agli obblighi di collaborare con l'autorità;
b.
la partenza avviene conformemente alle istruzioni;
c.
viene ordinata la carcerazione in vista di rinvio coatto;
d.
viene accolta una domanda di scarcerazione.

200 RS 311.0

201 RS 321.0

202 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

203 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

204 Nuovo testo giusta l'all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

Art. 79205 Durata massima della carcerazione

1 La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75-77 e la carcerazione cautelativa secondo l'articolo 78 non possono, assieme, durare più di sei mesi.

2 Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, la durata massima della carcerazione può essere prorogata di un periodo determinato non superiore a 12 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, non superiore a sei mesi se:

a.
l'interessato non coopera con l'autorità competente;
b.
si verificano ritardi nella trasmissione dei documenti necessari alla partenza da parte di uno Stato che non è uno Stato Schengen.

205 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

Art. 80 Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione

1 La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro.206

1bis Nei casi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dal Cantone d'ubicazione del centro della Confederazione; se in virtù dell'articolo 46 capoverso 1bis terzo periodo LAsi207 il Cantone designato per eseguire l'allontanamento non è quello in cui è ubicato il centro, detto Cantone è competente anche per ordinare la carcerazione.208

2 La legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria entro 96 ore nell'ambito di un'udienza in procedura orale. Se la carcerazione è stata disposta secondo l'articolo 77, la procedura di esame si svolge per scritto.209

2bis Su richiesta dello straniero incarcerato, la legalità e l'adeguatezza della carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 sono esaminate da un'autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.210

3 L'autorità giudiziaria può rinunciare all'udienza in procedura orale se il rinvio coatto sarà eseguito presumibilmente entro otto giorni a decorrere dall'ordine di carcerazione e l'interessato vi ha acconsentito per scritto. Se il rinvio coatto non può essere eseguito entro tale termine, l'udienza dev'essere tenuta il più tardi 12 giorni dopo l'ordine di carcerazione.

4 Nell'esaminare l'ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita. Sono escluse la carcerazione preliminare, la carcerazione in vista di rinvio coatto e la carcerazione cautelativa di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.211

5 Lo straniero incarcerato può, dopo un mese dall'esame della carcerazione, presentare istanza di scarcerazione. L'autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali, nell'ambito di un'udienza in procedura orale. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo un mese nel caso di carcerazione secondo l'articolo 75 e dopo due mesi nel caso di carcerazione secondo l'articolo 76.

6 La carcerazione ha termine se:

a.
il motivo è venuto a mancare o si rivela che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;
b.
è stata accolta un'istanza di scarcerazione;
c.
la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

206 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

207 RS 142.31

208 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

209 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

210 Introdotto dall'all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale) (RU 2015 1841; FF 2014 2411). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

211 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 533; FF 2014 2935).

Art. 80a212 Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione nell'ambito della procedura Dublino

1 La competenza di ordinare la carcerazione secondo l'articolo 76a spetta:

a.213
nei riguardi di uno straniero che soggiorna in un centro della Confederazione: al Cantone designato come competente per l'esecuzione dell'allontanamento secondo l'articolo 46 capoverso 1bis terzo periodo LAsi214 e, negli altri casi, al Cantone in cui è ubicato il centro della Confederazione;
b.
nei riguardi di uno straniero che è stato assegnato a un Cantone o soggiorna in un Cantone senza aver presentato una domanda d'asilo (art. 64a): a tale Cantone.

2 ...215

3 Su richiesta dello straniero incarcerato la legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.216

4 Lo straniero incarcerato può presentare istanza di scarcerazione in ogni tempo. L'autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali in procedura scritta.

5 È esclusa la carcerazione di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

6 La persona di fiducia di cui all'articolo 64a capoverso 3bis della presente legge o all'articolo 17 capoverso 3 LAsi è informata preliminarmente dell'incarcerazione di un minore non accompagnato.

7 La carcerazione ha termine se:

a.
il motivo è venuto a mancare o si rivela che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;
b.
è stata accolta un'istanza di scarcerazione;
c.
lo straniero incarcerato comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

8 Nell'esaminare l'ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dello straniero e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita.

212 Introdotto dall'all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

213 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

214 RS 142.31

215 Abrogato dall'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

216 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

Art. 81217 Condizioni di carcerazione

1 I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera, designata dallo straniero incarcerato, sia informata. Lo straniero incarcerato può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale, i familiari e le autorità consolari.

2 La carcerazione è eseguita in stabilimenti carcerari destinati all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto o della carcerazione cautelativa. Se in casi eccezionali, in particolare per motivi di capienza, ciò non fosse possibile, gli stranieri incarcerati sono alloggiati separatamente dalle persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena.218

3 Nell'organizzare la carcerazione va tenuto conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori.219

4 Le condizioni di carcerazione sono inoltre rette:

a.
in caso di allontanamento verso un Paese terzo: dagli articoli 16 paragrafo 3 e 17 della direttiva 2008/115/CE220;
b.
nei casi connessi a un trasferimento Dublino: dall'articolo 28 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 604/2013221;
c.222
dall'articolo 37 della Convenzione del 20 novembre 1989223 sui diritti del fanciullo.224

5 L'autorità competente può limitare le possibilità di uno straniero incarcerato di avere contatti diretti o tramite terzi con determinate persone o gruppi di persone se:

a.
l'interessato, secondo informazioni delle autorità di polizia o di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni, costituisce una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; e
b.
altre misure non hanno dato esito positivo o non sono disponibili.225

6 Se la restrizione di cui al capoverso 5 non risulta sufficiente a contrastare efficacemente la minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'autorità competente può ordinare la segregazione cellulare.226

217 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

218 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

219 Nuovo testo giusta l'all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

220 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

221 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

222 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

223 RS 0.107

224 Introdotto dall'all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

225 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

226 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Art. 82227 Finanziamento da parte della Confederazione

1 La Confederazione può finanziare integralmente o parzialmente la costruzione e l'equipaggiamento degli stabilimenti carcerari cantonali di una determinata dimensione destinati esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo di breve durata. Al calcolo dei contributi e alla procedura si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni 2 e 6 della legge federale del 5 ottobre 1984228 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure.

2 La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio dei Cantoni per l'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo di breve durata. Questa somma è versata per:

a.
richiedenti l'asilo;
b.
rifugiati e altri stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un'ammissione provvisoria;
c.
stranieri la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d'allontanamento della SEM;
d.
rifugiati espulsi secondo l'articolo 65 LAsi229.

227 Nuovo testo giusta dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

228 RS 341

229 RS 142.31

Capitolo 11: Ammissione provvisoria

Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria

1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.230

2 L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.

3 L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

4 L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

5 Il Consiglio federale designa gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile.231 Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.232

5bis Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.233

6 L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.

7 L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:234

a.235
è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP236;
b.
ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
c.237
ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento.

8 I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi238 sono ammessi provvisoriamente.

9 L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis CPM239 o dell'articolo 68 della presente legge.240

10 Le autorità cantonali possono concludere accordi d'integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.241

230 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

231 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

232 Nuovo testo del per. giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

233 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

234 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

235 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

236 RS 311.0

237 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

238 RS 142.31

239 RS 321.0

240 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) (RU 2016 2329; FF 2013 5163). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

241 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 84 Fine dell'ammissione provvisoria

1 La SEM verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte.

2 Se le condizioni non sono più soddisfatte, la SEM revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento.242

3 Su richiesta delle autorità cantonali, di fedpol o del SIC, la SEM può revocare l'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento se sussistono motivi di cui all'articolo 83 capoverso 7.243

4 L'ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza definitiva, in caso di soggiorno all'estero di oltre due mesi senza autorizzazione o al momento dell'ottenimento di un permesso di dimora.244

5 Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza.

242 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

243 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

244 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 85 Regolamentazione dell'ammissione provvisoria

1 La carta di soggiorno per lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera (art. 41 cpv. 2) è rilasciata a fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo, dal Cantone di soggiorno ed è, se del caso, da questo prorogata fatto salvo l'articolo 84.

2 Per la ripartizione delle persone ammesse provvisoriamente si applica per analogia l'articolo 27 LAsi245.

3 Lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera che intende cambiare Cantone deve farne domanda alla SEM. Dopo aver sentito i Cantoni interessati, quest'ultima decide definitivamente, fatto salvo il capoverso 4.

4 La decisione relativa al cambiamento di Cantone può essere impugnata unicamente per violazione del principio dell'unità familiare.

5 Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di residenza nell'attuale Cantone di soggiorno o nel Cantone attribuitogli. Le autorità cantonali possono assegnare un luogo di residenza o un alloggio nel Cantone allo straniero ammesso provvisoriamente che non è stato riconosciuto quale rifugiato e percepisce l'aiuto sociale.246

6 ... 247

7 I coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

a.
coabitano con esse;
b.
è disponibile un'abitazione conforme ai loro bisogni; e
c.
la famiglia non dipende dall'aiuto sociale;
d.248
sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
e.249
lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC250 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

7bis Ai fini della concessione dell'ammissione provvisoria, in luogo della condizione di cui al capoverso 7 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.251

7ter La condizione di cui al capoverso 7 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni. È inoltre possibile derogare a detta condizione se sussistono motivi gravi ai sensi dell'articolo 49a capoverso 2.252

8 Se nell'ambito della verifica dell'adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare secondo il capoverso 7 rileva indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 CC253, la SEM ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.254

245 RS 142.31

246 Per. introdotto dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

247 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

248 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

249 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

250 RS 831.30

251 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

252 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

253 RS 210

254 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

Art. 85a255 Attività lucrativa

1 Lo straniero ammesso provvisoriamente può esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22).

2 Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l'inizio e la fine dell'attività lucrativa come pure il cambiamento d'impiego. La notifica deve indicare in particolare:

a.
l'identità e il salario della persona esercitante l'attività lucrativa;
b.
l'attività lucrativa esercitata;
c.
il luogo di lavoro.

3 Il datore di lavoro deve allegare alla notifica una dichiarazione in cui conferma di conoscere le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore e che si impegna a osservarle.

4 L'autorità di cui al capoverso 2 trasmette senza indugio una copia della notifica agli organi di controllo cui compete la verifica del rispetto delle condizioni di salario e di lavoro.

5 Il Consiglio federale designa gli organi di controllo competenti.

6 Disciplina la procedura di notifica.

255 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 86 Aiuto sociale e assicurazione malattie

1 I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso di emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a-84 LAsi256 concernenti i richiedenti l'asilo. Il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, di norma, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.257

1bis Le disposizioni sulla concessione di prestazioni di aiuto sociale ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso l'asilo si applicano anche:

a.
ai rifugiati ammessi provvisoriamente;
b.258
ai rifugiati contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP259, dell'articolo 49a o 49abis CPM260 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 della presente legge;
c.
agli apolidi ai sensi dell'articolo 31 capoversi 1 e 2; e
d.261
agli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis CPM o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 della presente legge.262

2 Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l'asilo della LAsi e della legge federale del 18 marzo 1994263 sull'assicurazione malattie.

256 RS 142.31

257 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

258 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

259 RS 311.0

260 RS 321.0

261 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

262 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

263 RS 832.10

Art. 87 Contributi federali

1 La Confederazione versa ai Cantoni:

a.264
per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi265;
b.266
per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente e per ogni apolide secondo l'articolo 31 capoverso 2, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi;
c.267
per le persone la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato, la somma forfettaria di cui all'articolo 88 capoverso 4 LAsi, sempre che la stessa non sia già stata versata precedentemente;
d.268
per ogni apolide ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 e ogni apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP269 o dell'articolo 49a o 49abis CPM270 o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 della presente legge, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.

2 L'assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno sono retti dagli articoli 92 e 93 LAsi.

3 Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l'entrata in Svizzera.271

4 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 lettera d è versata per un periodo massimo di cinque anni dopo il riconoscimento dell'apolidia.272

264 Nuovo testo giusta dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889 6503).

265 RS 142.31

266 Nuovo testo giusta dall'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917).

267 Introdotta dal n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

268 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

269 RS 311.0

270 RS 321.0

271 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917).

272 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917).

Art. 88273 Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

1 Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono soggetti al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali secondo l'articolo 86 LAsi274. Sono applicabili le disposizioni del capitoli 5 sezione 2 e 10 LAsi nonché l'articolo 112a LAsi.

2 L'obbligo di pagare il contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dall'entrata in Svizzera.

273 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6521; FF 2013 2045, 2016 2471).

274 RS 142.31

Art. 88a275 Unione domestica registrata

Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.

275 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

Capitolo 12: Obblighi

Sezione 1: Obblighi degli stranieri, dei datori di lavoro e dei destinatari di servizi

Art. 90 Obbligo di collaborare

Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura secondo la presente legge sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della presente legge. In particolare devono:

a.
fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno;
b.
fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine;
c.
procurarsi documenti di legittimazione (art. 89) o collaborare a tal fine con le autorità.
Art. 91 Obbligo di diligenza del datore di lavoro e del destinatario di servizi

1 Prima che lo straniero assuma un impiego, il datore di lavoro, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, deve accertarsi che l'interessato è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.

2 Chi fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri deve accertarsi, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, che il prestatore dei servizi è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.

Sezione 2: Obblighi delle imprese di trasporto

Art. 92276 Obbligo di diligenza

1 Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.

2 Il Consiglio federale disciplina la portata dell'obbligo di diligenza.

276 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Art. 93277 Obbligo di assistenza e copertura dei costi

1 Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, le imprese di trasporto aereo assistono senza indugio le persone trasportate cui è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.278

2 L'obbligo di assistenza comprende:

a.
il trasporto immediato della persona in questione dalla Svizzera al Paese di provenienza, allo Stato che ha rilasciato i documenti di viaggio o a un altro Stato che ne garantisce l'ammissione;
b.
l'assunzione delle spese scoperte di accompagnamento e delle altre spese usuali di mantenimento e d'assistenza, fino al momento in cui la persona in questione parte o entra in Svizzera.

3 L'impresa di trasporto aereo che non è in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:279

a.
per un periodo massimo di sei mesi, le spese scoperte di mantenimento e d'assistenza occasionate alle autorità federali o cantonali, compresi i costi di carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri;
b.
i costi dell'accompagnamento;
c.
i costi del rinvio coatto.

4 Il capoverso 3 non si applica nel caso in cui la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 22 LAsi280. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.281

5 Il Consiglio federale può stabilire una somma forfetaria basata sulle spese prevedibili.

6 Si possono chiedere garanzie.

277 Nuovo testo giusta l'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

278 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

279 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

280 RS 142.31

281 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

Art. 94282 Cooperazione con le autorità

1 Le imprese di trasporto aereo cooperano con le autorità federali e cantonali competenti. Le modalità della cooperazione sono disciplinate nell'autorizzazione d'esercizio o nell'ambito di una convenzione tra la SEM e l'impresa.

2 Inoltre l'autorizzazione d'esercizio o la convenzione può in particolare stabilire:

a.
misure particolari che l'impresa di trasporto aereo si impegna ad adottare per rispettare l'obbligo di diligenza secondo l'articolo 92;
b.
l'introduzione di somme forfettarie in sostituzione delle spese di mantenimento e d'assistenza secondo l'articolo 93.

3 Se stabilisce misure particolari ai sensi del capoverso 2 lettera a, l'autorizzazione d'esercizio o la convenzione può prevedere che un eventuale importo a carico dell'impresa di trasporto aereo secondo l'articolo 122a capoverso 1 sia ridotto al massimo della metà.

282 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Art. 95283 Altre imprese di trasporto

Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto alle disposizioni degli articoli 92-94, 122a e 122c qualora una parte della frontiera terrestre svizzera diventi una parte delle frontiere esterne Schengen. A tal fine tiene conto delle condizioni di cui all'articolo 26 della Convenzione del 19 giugno 1990284 di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS).

283 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

284 Convenzione del 19 giu. 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giu. 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

Sezione 3:285 Obblighi dei gestori di aeroporti

285 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 95a Alloggi messi a disposizione dai gestori di aeroporti

I gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione, sul territorio dell'aeroporto e fino all'esecuzione dell'allontanamento o fino all'entrata in Svizzera, alloggi adeguati ed economici a favore degli stranieri che all'aeroporto si vedono rifiutare l'entrata o il prosieguo del viaggio.

Capitolo 13: Compiti e competenze delle autorità

Art. 96 Esercizio del potere discrezionale

1 Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione dello straniero.286

2 Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento.

286 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 97 Assistenza amministrativa e comunicazione di dati287

1 Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge collaborano nell'adempimento dei compiti loro assegnati. Esse forniscono le informazioni necessarie e, su richiesta, consentono la consultazione degli atti ufficiali.

2 Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, su richiesta, a fornire alle autorità menzionate nel capoverso 1 i dati e le informazioni necessari per l'applicazione della presente legge.

3 Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

a.
l'avvio di inchieste penali;
b.
le sentenze di diritto civile e penale;
c.
le modifiche legate allo stato civile e il diniego di contrarre matrimonio;
d.
il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale;
dbis.288il versamento di indennità di disoccupazione;
dter.289
il versamento di prestazioni complementari ai sensi della LPC290;
dquater.
291i provvedimenti disciplinari disposti da autorità scolastiche;
dquinquies.292 i provvedimenti disposti da autorità di protezione dei minori e degli adulti;
e.293
altre decisioni che lasciano supporre un bisogno d'integrazione particolare alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a;
f.294
...

4 Se, in applicazione dell'articolo 26a LPC, una delle autorità menzionate nel capoverso 1 riceve dati riguardanti il versamento di una prestazione complementare, essa comunica spontaneamente l'eventuale mancata proroga o l'eventuale revoca del permesso di dimora all'organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare.295

287 Per i dati relativi al lavoro nero fanno stato gli art. 11 e 12 della LF del 17 giu. 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

288 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

289 Introdotta dal n. III 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

290 RS 831.30

291 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

292 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

293 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

294 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) (RU 2018 733; FF 2016 2621). Abrogata dal. III 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

295 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

Art. 98 Ripartizione dei compiti

1 La SEM è competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente riservati ad altre autorità federali o alle autorità cantonali.

2 Il Consiglio federale disciplina l'entrata, la partenza, l'ammissione e il soggiorno delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007296 sullo Stato ospite.297

3 I Cantoni designano le autorità competenti per svolgere i compiti loro attribuiti.

296 RS 192.12

297 Nuovo testo giusta l'art. 35 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).

Art. 98a298 Coercizione di polizia e misure di polizia da parte delle autorità d'esecuzione

Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 2008299 sulla coercizione è applicabile.

298 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327).

299 RS 364

Art. 98b300 Delega a terzi di compiti inerenti al rilascio dei visti

1 D'intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:

a.
fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti;
b.
ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, passaporto, giustificativi);
c.
riscuotere gli emolumenti;
d.
rilevare i dati biometrici nell'ambito del sistema centrale d'informazione visti;
e.
restituire il passaporto al titolare una volta conclusa la procedura.

2 Il DFAE e la SEM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.

3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1.

300 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2063 5761; FF 2009 3629).

Art. 98c301 Collaborazione e coordinamento con fedpol

1 La SEM collabora con fedpol nell'ambito dei suoi compiti legali nella lotta al terrorismo.

2 Coordina le misure di sua competenza con le misure preventive di polizia e le misure amministrative di fedpol.

301 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Art. 99302 Procedura d'approvazione

1 Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM.

2 La SEM può rifiutare di approvare la decisione di un'autorità amministrativa cantonale o di un'autorità cantonale di ricorso, limitarne la durata di validità oppure vincolarla a condizioni e oneri.

302 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 100 Trattati internazionali303

1 Il Consiglio federale promuove partenariati bilaterali e multilaterali con altri Stati in materia di migrazioni. Può concludere accordi per rafforzare la cooperazione nel settore delle migrazioni nonché per ridurre le migrazioni illegali e le loro conseguenze negative.

2 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali accordi su:304

a.
l'obbligo del visto e l'esecuzione del controllo al confine;
b.
la riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera;
c.
il transito di persone sotto scorta di polizia, nel quadro degli accordi di transito e di riammissione, inclusa la condizione giuridica del personale di scorta appartenente alle parti contraenti;
d.
il termine per il rilascio del permesso di domicilio;
e.305
la formazione professionale e la formazione professionale continua;
f.
il reclutamento di lavoratori;
g.
i servizi transfrontalieri;
h.
la condizione giuridica delle persone di cui all'articolo 98 capoverso 2.

3 Negli accordi di riammissione e transito, il Consiglio federale può, nei limiti delle sue competenze, concedere o denegare prestazioni e vantaggi. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con lo Stato estero interessato.

4 I dipartimenti competenti possono concludere con autorità estere o con organizzazioni internazionali convenzioni sull'applicazione tecnica di accordi di cui al capoverso 2.306

5 Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi del capoverso 2 lettera b, il DFGP può, d'intesa con il DFAE, concludere con le autorità estere competenti convenzioni che disciplinano questioni organizzative riguardanti il ritorno degli stranieri nel loro Paese d'origine nonché l'aiuto al ritorno e la reintegrazione.307

303 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

304 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

305 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

306 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

307 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).

Art. 100a308 Impiego di consulenti in materia di documenti

1 Per lottare contro la migrazione illegale si può far capo a consulenti in materia di documenti.

2 I consulenti in materia di documenti assistono segnatamente le autorità competenti per il controllo al confine, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze svizzere all'estero in occasione del controllo dei documenti. Svolgono esclusivamente un'attività consultiva e non esercitano funzioni sovrane.

3 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi concernenti l'impiego di consulenti in materia di documenti.

308 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).

Art. 100b309 Commissione federale della migrazione310

1 Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e Svizzeri.

2 La commissione si occupa delle questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dall'entrata, dalla dimora e dal ritorno di tutti gli stranieri, comprese le persone del settore dell'asilo.

3 La commissione collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali nonché con le organizzazioni non governative attive nella migrazione, segnatamente con le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri attive nel settore dell'integrazione. Essa prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze a livello internazionale.

4 La commissione può essere sentita su questioni di principio inerenti alla promozione dell'integrazione. È autorizzata a chiedere alla SEM il versamento di contributi finanziari per svolgere progetti d'integrazione di portata nazionale.

5 Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione.

309 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

310 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

Capitolo 14: Trattamento e protezione dei dati311

311 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Sezione 1: In generale312

312 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 101313 Trattamento dei dati

La SEM, le competenti autorità cantonali in materia di immigrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

313 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Art. 102 Rilevamento di dati per stabilire l'identità e l'età314

1 Nel contesto dell'esame delle condizioni di entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, l'autorità competente può rilevare e registrare, caso per caso, i dati biometrici dello straniero a fini identificativi. Il rilevamento e la registrazione possono essere sistematici per determinati gruppi di persone.315

1bis Se sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, le autorità competenti possono disporre una perizia volta ad accertarne l'effettiva età.316

2 Il Consiglio federale stabilisce i gruppi di persone sottoposti a un rilevamento sistematico nonché i dati biometrici da rilevare ai sensi del capoverso 1 e disciplina l'accesso a questi ultimi.317

314 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

315 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).

316 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

317 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).

Art. 102a318 Dati biometrici per carte di soggiorno

1 L'autorità competente può registrare e conservare i dati biometrici necessari per il rilascio delle carte di soggiorno.

2 Il rilevamento dei dati biometrici e la trasmissione dei dati della carta di soggiorno al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o integralmente affidati a terzi.319

3 Per rilasciare o rinnovare una carta di soggiorno, l'autorità competente può trattare i dati biometrici già registrati nel SIMIC.320

4 I dati biometrici necessari per il rilascio di una carta di soggiorno sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l'evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell'interessato lo esiga.321

318 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).

319 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

320 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

321 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 102b322 Controllo dell'identità del titolare di una carta di soggiorno biometrica

1 Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip della carta di soggiorno per verificare l'identità del titolare o l'autenticità del documento:

a.
il Corpo delle guardie di confine;
b.
le autorità cantonali e comunali di polizia;
c.
le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione.

2 Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto aereo, i gestori di aeroporti e altri servizi tenuti a verificare l'identità di persone a leggere a tal fine le impronte digitali registrate nel microchip.

322 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).

Sezione 2: Dati dei passeggeri, sorveglianza e controlli agli aeroporti e obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo323

323 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 103 Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto

1 L'arrivo di passeggeri all'aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per il controllo al confine (art. 7 e 9) utilizzano i dati così ottenuti al fine di:324

a.
risalire all'impresa di trasporto aereo e al luogo del decollo per le persone che non adempiono le condizioni d'entrata in Svizzera;
b.
procedere al confronto con i dati contenuti nei sistemi di ricerca di persone per tutti coloro che entrano in Svizzera.

2 Le autorità competenti comunicano al SIC le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza. Esse possono trasmettere, oltre alla notificazione, anche i pertinenti dati.325

3 I dati rilevati devono essere cancellati entro 30 giorni. Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano conservati più a lungo se necessari per una procedura pendente di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri.

4 La Confederazione può versare ai Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali contributi ai costi di sorveglianza secondo il capoverso 1.

5 Il Consiglio federale disciplina le specificazioni che i sistemi di riconoscimento dei tratti del viso devono soddisfare, nonché i dettagli della procedura di sorveglianza e la comunicazione di informazioni al SIC.326

324 Nuovo testo del secondo per. giusta l'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

325 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

326 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

Art. 103a327 Sistema d'informazione sulle entrate rifiutate

1 La SEM gestisce un sistema d'informazione interno sulle entrate rifiutate secondo l'articolo 65 (sistema INAD). Tale sistema serve ad applicare le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di diligenza secondo l'articolo 122a e ad allestire statistiche.

2 Il sistema INAD contiene i seguenti dati sulle persone cui è stata rifiutata l'entrata nello spazio Schengen:

a.
cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza;
b.
dati sul volo;
c.
dati sul motivo per cui è stata rifiutata l'entrata;
d.
dati sulle procedure per violazione dell'obbligo di diligenza secondo l'articolo 122a in relazione alla persona interessata.

3 I dati rilevati nel sistema INAD sono anonimizzati dopo due anni.

327 Originale art 103b. Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Art. 103b328 Sistema di ingressi e uscite

1 Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226329, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

2 Le seguenti categorie di dati sono trasmesse all'EES mediante l'interfaccia nazionale:

a.
i dati alfanumerici dei cittadini di Stati terzi interessati, nonché i dati riguardanti i visti accordati, se è necessario rilasciarne;
b.
l'immagine del volto;
c.
il momento dell'entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso, nonché il valico di frontiera e l'autorità competente per il controllo alla frontiera;
d.
le entrate rifiutate.

3 Se i cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen non sono soggetti all'obbligo del visto, oltre ai dati di cui al capoverso 2 l'autorità competente ne registra le impronte digitali e le trasmette all'EES.

328 Introdotto dall'all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).

329 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, versione della GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

Art. 103c330 Inserimento, consultazione e trattamento dei dati nell'EES

1 Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell'EES conformemente al regolamento (UE) 2017/2226331:

a.
il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell'ambito del controllo alle frontiere;
b.
la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: nell'ambito della revoca, dell'annullamento o della proroga di un visto o di un soggiorno autorizzato non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
c.
il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: per l'esame della legalità del soggiorno in Svizzera e per l'allestimento e l'aggiornamento del fascicolo EES.

2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:

a.
il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne Schengen e sul territorio svizzero;
b.
la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) (art. 109a);
c.
il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone, la SEM e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: al fine di esaminare le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero o di identificare gli stranieri eventualmente registrati nell'EES con un'altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

3 Le autorità di cui al capoverso 2 hanno accesso online ai dati forniti dal calcolatore automatico di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226.

4 Le autorità seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

a.
fedpol;
b.
il SIC;
c.
il Ministero pubblico della Confederazione;
d.
le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

5 La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226.

330 Introdotto dall'all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).

331 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 103b cpv. 1.

Art. 103d332 Comunicazione di dati dell'EES

1 Di norma, i dati provenienti dall'EES non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

2 La SEM può tuttavia comunicare dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen o a un'organizzazione internazionale figurante nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/2226333, se necessario per provare l'identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226.

332 Introdotto dall'all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).

333 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 103b cpv. 1.

Art. 103e334 Scambio d'informazioni con Stati membri dell'UE che non applicano il regolamento (UE) 2017/2226

Gli Stati membri dell'UE per i quali il regolamento (UE) 2017/2226335 non è ancora entrato in vigore o non è applicabile possono chiedere informazioni alle autorità di cui all'articolo 103c capoverso 4.

334 Introdotto dall'all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).

335 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 103b cpv. 1.

Art. 103f336 Disposizioni esecutive relative all'EES

Il Consiglio federale disciplina:

a.
a quali unità delle autorità di cui all'articolo 103c capoversi 1 e 2 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
b.
la procedura di acquisizione dei dati dell'EES da parte delle autorità di cui all'articolo 103c capoverso 4;
c.
l'elenco dei dati registrati nell'EES e i diritti d'accesso delle autorità di cui all'articolo 103c capoversi 1 e 2;
d.
la conservazione e la cancellazione dei dati;
e.
le modalità relative alla sicurezza dei dati;
f.
la collaborazione con i Cantoni;
g.
la responsabilità del trattamento dei dati;
h.
l'elenco dei reati secondo l'articolo 103c capoverso 4;
i.
la procedura per lo scambio d'informazioni secondo l'articolo 103e;
j.
quali autorità possono accedere all'elenco generato dal meccanismo di informazione riportante le persone il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima consentita.

336 Introdotto dall'all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).

Art. 103g337 Controllo di confine automatizzato all'aeroporto

1 Le autorità competenti per il controllo di confine negli aeroporti possono applicare una procedura di controllo automatizzata.

2 Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare le persone a partire dai 12 anni di età che, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono in possesso di un documento di viaggio provvisto di un microchip. Il microchip contiene un'immagine del volto del titolare, la cui autenticità e integrità possono essere verificate.

3 Il Consiglio federale disciplina le modalità del controllo di confine automatizzato.

4 Nel quadro del controllo di confine automatizzato le impronte digitali e l'immagine del volto della persona possono essere confrontate con i dati del documento di viaggio provvisto di un microchip.

337 Introdotto dall'all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).

Art. 104338 Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

1 Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell'autorità competente per il controllo al confine, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all'autorità competente per il controllo al confine, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.339

1bis La SEM può estendere l'obbligo di comunicazione dei dati ad altri voli:

a.
su richiesta di fedpol, per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo;
b.
su richiesta del SIC, per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dallo spionaggio e dai preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.340

1ter I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.341

2 La decisione che dispone l'obbligo di comunicazione indica:

a.
gli aeroporti o gli Stati di partenza;
b.
le categorie di dati secondo il capoverso 3;
c.
gli aspetti tecnici relativi alla trasmissione dei dati.

3 L'obbligo di comunicazione vale per le seguenti categorie di dati:

a.
generalità delle persone trasportate (cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza);
b.
numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;
c.
numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, nella misura in cui l'impresa di trasporto aereo disponga di questi dati;
d.
aeroporto di partenza, aeroporti di scalo in Svizzera o aeroporto di destinazione in Svizzera, nonché dati sull'itinerario di volo prenotato dalle persone trasportate, nella misura in cui tali informazioni siano note all'impresa di trasporto aereo;
e.
numero del trasporto;
f.
numero complessivo delle persone trasportate sul volo in questione;
g.
data e ora previste del decollo e dell'atterraggio.

4 Le imprese di trasporto aereo informano le persone interessate conformemente all'articolo 18a della legge federale del 19 giugno 1992342 sulla protezione dei dati.

5 La decisione che dispone o revoca l'obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro tali decisioni non hanno effetto sospensivo.

6 Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati di cui al capoverso 3 esclusivamente a fini probatori. Devono cancellare i dati:

a.
se è accertato che la SEM non avvia alcun procedimento per violazione dell'obbligo di comunicazione, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;
b.
il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata in applicazione dell'articolo 122b passa in giudicato.

338 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

339 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

340 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

341 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

342 RS 235.1

Art. 104a343 Sistema d'informazione sui passeggeri

1 La SEM gestisce un sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) per:

a.
migliorare i controlli al confine;
b.
lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;
c.
lottare contro la criminalità organizzata internazionale, il terrorismo, lo spionaggio e i preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.344

1bis Il sistema API contiene i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.345

2 Per controllare se le imprese di trasporto aereo adempiono l'obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all'articolo 122b, la SEM può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3.

3 Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.346

3bis Se vi è il sospetto che una persona prepari o commetta un reato ai sensi dell'articolo 104 capoverso 1bis lettera a, fedpol può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3.347

4 I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).348

5 Dopo l'atterraggio del volo interessato i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4 possono essere impiegati soltanto per lo svolgimento di un procedimento di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri. Devono essere cancellati:

a.
se è accertato che non è avviato un siffatto procedimento, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;
b.
il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata nel quadro di un siffatto procedimento passa in giudicato.

6 I dati possono essere conservati in forma anonima oltre i termini di cui al capoverso 5 per scopi statistici.

343 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

344 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

345 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

346 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

347 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

348 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 104c350 Accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso

1 Per consentire alle autorità competenti per il controllo al confine di effettuare tali controlli, di lottare contro la migrazione illegale e di eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a loro disposizione le liste dei passeggeri.

2 Le liste dei passeggeri devono contenere i seguenti dati:

a.
cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero del passaporto delle persone trasportate;
b.
aeroporto di partenza, aeroporti di scalo e aeroporto di destinazione;
c.
agenzia viaggi per il tramite della quale è stato prenotato il volo.

3 L'obbligo di mettere a disposizione le liste dei passeggeri termina sei mesi dopo l'esecuzione del volo.

4 Le autorità competenti per il controllo al confine cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione.

350 Originario art. 104b. Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Sezione 3: Comunicazione di dati personali all'estero351

351 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 105 Comunicazione di dati personali all'estero

1 Per l'adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, la SEM e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, a condizione che queste garantiscano una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

2 Possono essere comunicati i dati personali seguenti:

a.
le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
b.
indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;
c.
dati biometrici;
d.
altri dati necessari per accertare l'identità di una persona;
e.
indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;
f.
i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;
g.
indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
h.
indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.
Art. 106 Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine o di provenienza

In vista dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità incaricata dell'organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati qui appresso unicamente se ciò non metta in pericolo lo straniero o i suoi congiunti:

a.
le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, cognome e nome dei genitori e ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
b.
indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;
c.
dati biometrici;
d.
altri dati che permettono di accertare l'identità di una persona;
e.
indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;
f.
i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero.
Art. 107 Comunicazione di dati personali nel contesto degli accordi di transito e di riammissione

1 Per l'esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all'articolo 100, la SEM e le autorità cantonali competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

2 Ai fini della riammissione dei suoi propri cittadini, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti:

a.
generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
b.
indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;
c.
dati biometrici;
d.
altri dati necessari per accertare l'identità di una persona;
e.
indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero;
f.
i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;
g.
indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici nello Stato d'origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l'articolo 2 della legge federale del 20 marzo 1981352 sull'assistenza internazionale in materia penale si applica per analogia.

3 Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti:

a.
dati giusta il capoverso 2;
b.
indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
c.
indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.

4 L'accordo di riammissione o di transito deve menzionare lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti.

Capitolo 14a: Sistemi d'informazione354

354 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Sezione 1: Sistema centrale d'informazione visti e sistema nazionale visti355

355 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 109a356 Consultazione dei dati del sistema centrale d'informazione visti

1 Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008357.358

2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

a.359
la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti;
b.360
la SEM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell'esame di una domanda d'asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013361, nonché nell'ambito dell'esame di una domanda d'asilo qualora il trattamento della domanda competa alla Svizzera;
c.
il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;
d.362
il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

3 Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente alla decisione 2008/633/GAI363, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

a.
fedpol;
b.
il SIC;
c.
il Ministero pubblico della Confederazione;
d.
le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

4 La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI.

356 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS) (RU 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3629).

357 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2226, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

358 Nuovo testo giusta dall'all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).

359 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 533; FF 2014 2935).

360 Nuovo testo giusta l'all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

361 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

362 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).

363 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giu. 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investiga-zione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

Art. 109b364 Sistema nazionale visti

1 La SEM gestisce un sistema nazionale visti. Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all'allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi al C-VIS attraverso l'interfaccia nazionale (N-VIS).

2 Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

a.
dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati;
b.
fotografie e impronte digitali del richiedente;
c.
collegamenti tra determinate domande di visto;
d.365
dati ottenuti dal sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL e dalla banca dati ASF-SLTD ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso;
e.366
dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo il Capo IV del regolamento (CE) n. 1987/2006367 e siano soddisfatte le condizioni secondo l'articolo 32 paragrafo 1 di tale regolamento.

2bis Il sistema nazionale visti contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.368

3 Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a inserire, modificare o cancellare i dati nel sistema nazionale visti.369 Le autorità sono tenute a inserire e trattare i dati da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008370.

364 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 (RU 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3629).

365 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

366 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

367 Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dic. 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), versione della GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

368 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

369 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 533; FF 2014 2935).

370 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

Art. 109c371 Consultazione del sistema nazionale visti

La SEM può permettere l'accesso online ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità:

a.
Corpo delle guardie di confine e posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia: per i controlli delle persone e il rilascio di visti eccezionali;
b.
rappresentanze svizzere all'estero e missioni: per l'esame delle domande di visto;
c.
Segreteria di Stato e Direzione politica del DFAE: per l'esame delle domande di visto di competenza del DFAE;
d.
Ufficio centrale di compensazione: per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
e.372
autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e autorità cantonali e comunali di polizia: per l'adempimento dei loro compiti nel settore degli stranieri;
f.
autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, di assistenza internazionale in materia penale e di polizia:
1.
per identificare le persone nell'ambito di scambi d'informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, di procedure d'estradizione, dell'assistenza giudiziaria e amministrativa, del perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, della lotta contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, del controllo dei documenti di legittimazione, delle ricerche di persone scomparse, nonché del controllo degli inserimenti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia previsto dalla legge federale del 13 giugno 2008373 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione,
2.
per esaminare le misure di respingimento a salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997374 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
g.
autorità di ricorso della Confederazione: per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
h.
uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica, nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta l'articolo 97a capoverso 1 del Codice civile375 e l'articolo 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004376 sull'unione domestica registrata.

371 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 (RU 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3629).

372 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).

373 RS 361

374 RS 120

375 RS 210

376 RS 211.231

Art. 109d 377 Scambio d'informazioni con gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008

Gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008378 possono chiedere informazioni alle autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3.

377 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS) (RU 2010 2063; FF 2009 3629). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

378 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

Art. 109e379 Disposizioni esecutive per i sistemi d'informazione visti

Il Consiglio federale disciplina:

a.
a quali unità delle autorità di cui agli articoli 109a capoversi 2 e 3 e 109b capoverso 3 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
b.
la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3;
c.
la portata degli accessi online al C-VIS e al sistema nazionale visti;
d.
l'elenco dei dati rilevati nel sistema nazionale visti e i diritti d'accesso delle autorità di cui all'articolo 109c;
e.
la procedura di scambio d'informazioni di cui all'articolo 109d;
f.
la registrazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;
g.
le modalità relative alla sicurezza dei dati;
h.
la collaborazione con i Cantoni;
i.
la responsabilità del trattamento dei dati;
j.
l'elenco dei reati secondo l'articolo 109a capoverso 3.

379 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 (RU 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3629).

Sezione 2:380 Sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno

380 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).

Art. 109f Principi

1 La SEM gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei compiti relativi all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione secondo la presente legge o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP381 o dell'articolo 49a o 49abis CPM382 e al ritorno volontario, inclusi l'aiuto al ritorno e la consulenza per il ritorno (sistema eRetour).

2 Il sistema d'informazione serve a:

a.
trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione, relativi agli stranieri nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione secondo la presente legge o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM, del ritorno volontario, dell'aiuto al ritorno e della consulenza per il ritorno;
b.
gestire e controllare le diverse fasi dell'allontanamento, dell'espulsione secondo la presente legge o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM, i compiti del settore del ritorno, inclusi l'aiuto al ritorno e la consulenza per il ritorno, nonché le prestazioni finanziarie legate al ritorno;
c.
allestire statistiche.
Art. 109g Contenuto

1 Il sistema d'informazione contiene dati relativi agli stranieri:

a.
il cui allontanamento deve essere eseguito o la cui espulsione secondo la presente legge o ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP383 o dell'articolo 49a o 49abis CPM384 deve essere eseguita;
b.
che lasciano la Svizzera volontariamente;
c.
che hanno chiesto una consulenza per il ritorno od ottenuto un aiuto al ritorno.

2 Il sistema d'informazione contiene le seguenti categorie di dati:

a.
il cognome e il nome, la data di nascita e l'indirizzo (dati di base), il sesso, il luogo di nascita, la cittadinanza, l'etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile dello straniero e il nome dei suoi genitori;
b.
i dati biometrici;
c.
la parte del fascicolo in forma elettronica riguardante il ritorno, di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge federale del 20 giugno 2003385 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo;
d.
il tipo di allontanamento o il ritorno volontario, il documento di viaggio utilizzato e le prestazioni finanziarie da versare al momento della partenza;
e.
i dati relativi alla consulenza per il ritorno e alla concessione di un aiuto al ritorno;
f.
i dati relativi alle misure volte a ottenere i documenti di viaggio;
g.
i dati necessari alla gestione e al controllo delle diverse fasi della partenza dalla Svizzera;
h.
i dati medici necessari alla valutazione dell'idoneità al trasporto di una persona;
i.
il risultato della consultazione del RIPOL e del SIS;
j.
i dati relativi al luogo, alla durata e al tipo di carcerazione;
k.
le caratteristiche comportamentali della persona e le misure coercitive che possono essere o sono state applicate durante il volo;
l.
i dati relativi ai biglietti e agli itinerari dei voli;
m.
i dati delle persone incaricate dell'assistenza medica o sociale o della scorta di polizia;
n.
i dati destinati al conteggio dei costi e dei pagamenti nel quadro del ritorno.

3 I dati personali di cui al capoverso 2 lettere a-c e j sono ripresi automaticamente dal SIMIC. Se tali dati sono modificati nel sistema d'informazione, i dati aggiornati sono automaticamente ripresi nel SIMIC.

4 La SEM informa le persone i cui dati sono rilevati nel sistema sullo scopo del trattamento dei dati, sulle categorie di dati e sui destinatari dei dati.

Art. 109h Trattamento dei dati

Hanno accesso al sistema d'informazione, limitatamente ai dati menzionati tra parentesi nelle lettere seguenti e nella misura in cui richiesto dall'adempimento dei loro compiti:

a.
i collaboratori della SEM:
1.
per ottenere i documenti di viaggio in vista del ritorno, per organizzare la partenza e per concedere l'aiuto al ritorno (dati di cui all'art. 109g cpv. 2),
2.
per procedere ai conteggi dei costi (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. c-h ed j-n);
b.
le autorità cantonali incaricate dell'attuazione del ritorno, per segnalare i casi per i quali si richiede l'assistenza della SEM secondo l'articolo 71 (dati di cui all'art. 109g cpv. 2);
c.
le autorità cantonali competenti in materia di aiuto al ritorno (dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a-h e k-n);
d.
le autorità cantonali competenti in materia di conteggio dei costi (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. c-g, j ed l-n);
e.
le autorità cantonali di polizia, per i compiti di scorta delle persone da allontanare o espellere (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i-n);
f.
le autorità cantonali di polizia agli aeroporti e il Corpo delle guardie di confine, per i compiti legati al controllo delle partenze (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i-n);
g.
i terzi incaricati ai sensi dell'articolo 109i.
Art. 109i Terzi incaricati

1 La SEM e le autorità cantonali incaricate dell'attuazione del ritorno possono delegare determinati compiti nel quadro dell'aiuto al ritorno ai consultori per il ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi386) e alle organizzazioni internazionali (art. 93 cpv. 3 LAsi). Inoltre possono delegare a terzi compiti nel quadro dell'organizzazione del viaggio di ritorno secondo l'articolo 71 lettera b della presente legge.

2 La SEM può autorizzare i terzi incaricati ad accedere ai dati del sistema d'informazione necessari all'adempimento del loro incarico:

a.
per i compiti legati alla consulenza per il ritorno e all'aiuto al ritorno;
b.
per i compiti legati ai preparativi della partenza all'aeroporto;
c.
per accertare l'idoneità al trasporto e definire l'assistenza medica.

3 La SEM garantisce che i terzi rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

4 Il Consiglio federale determina le categorie di dati personali che i terzi incaricati di cui al capoverso 1 sono autorizzati a trattare nel sistema d'informazione.

Art. 109j Sorveglianza ed esecuzione

1 La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.

2 Il Consiglio federale disciplina:

a.
l'organizzazione e l'esercizio del sistema;
b.
l'elenco dei dati del sistema e la portata dei diritti di accesso delle autorità di cui all'articolo 109h;
c.
le misure protettive tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento non autorizzato dei dati personali;
d.
la durata di conservazione e la distruzione dei dati.

Sezione 3: Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione387

387 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 110388 ...389

La SEM, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale e le competenti autorità cantonali, gestisce un sistema di gestione automatizzata dei fascicoli personali e della documentazione.

388 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

389 Abrogata dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 111 Sistemi d'informazione per documenti di viaggio

1 La SEM gestisce un sistema d'informazione per il rilascio a stranieri di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno (ISR).390

2 L'ISR contiene i dati seguenti:

a.391
cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, statura, immagine del viso, impronte digitali, cognome e nome dei genitori, cognome dei genitori prima del matrimonio, firma, numero del fascicolo e numero personale;
b.
dati relativi alla domanda, quali data di presentazione e decisione;
c.
dati relativi al documento di viaggio, quali data di rilascio e durata di validità;
d.
firma e nome del rappresentante legale per documenti di viaggio rilasciati a minori o interdetti;
e.
cognome coniugale, nome religioso o nome d'arte e dati relativi a segni particolari quali disabilità, protesi o impianti, se il richiedente esige che tali dati figurino nel documento di viaggio;
f.
dati relativi ai documenti di viaggio persi.

3 Mediante interrogazione automatica nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL si verifica se il richiedente è ricercato per un crimine o un delitto.

4 I dati registrati in virtù del capoverso 2 sono trattati dai collaboratori della SEM incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno.392

5 La SEM può rendere accessibili i dati registrati in virtù del capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti:393

a.394
il servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio;
b.
i posti di confine delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per l'esecuzione del controllo delle persone;
c.
i posti di polizia designati dai Cantoni, per l'identificazione delle persone e per la ricezione di notificazioni concernenti documenti di viaggio smarriti;
d.395
le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
e.396
le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali.

6 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

390 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).

391 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).

392 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).

393 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).

394 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).

395 Introdotta dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 95; FF 2010 51).

396 Introdotta dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 95; FF 2010 51).

Capitolo 14b:397 Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen

397 Originario Cap. 14bis. Introdotto dall'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

Art. 111b Trattamento dei dati

1 La SEM funge da autorità centrale per la consultazione in merito alle domande di visto in conformità degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.

2 In tale qualità può servirsi di procedure informatizzate per comunicare e richiamare dati appartenenti segnatamente alle seguenti categorie:

a.
la rappresentanza diplomatica o consolare presso la quale è stata presentata la domanda di visto;
b.
l'identità della persona interessata (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, professione e datore di lavoro) come pure, all'occorrenza, l'identità dei suoi familiari;
c.
indicazioni relative ai documenti d'identità;
d.
indicazioni relative ai luoghi di soggiorno e agli itinerari.

3 Le rappresentanze svizzere all'estero possono scambiare con i servizi omologhi degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati necessari alla cooperazione consolare in loco, segnatamente informazioni relative all'impiego di documenti falsificati o contraffatti e a reti di passatori nonché dati appartenenti alle categorie indicate nel capoverso 2.

4 Il Consiglio federale può modificare le categorie di dati personali indicate nel capoverso 2 per adeguarle agli ultimi sviluppi dell'acquis di Schengen. Consulta in merito l'Incaricato federale della protezione dei dati.

Art. 111c Scambio di dati

1 Le autorità di controllo alla frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 e l'obbligo di assistenza di cui all'articolo 93.

2 A tale scopo possono comunicare e richiamare segnatamente i dati personali di cui all'articolo 111b capoverso 2 lettere b-d.

3 Gli articoli 111a, 111d e 111f sono applicabili per analogia.398

398 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

Art. 111d Comunicazione di dati a Stati terzi

1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.

2 Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

a.
la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
b.
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata; o
c.
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

5 I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a:

a.
uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
b.
organizzazioni internazionali;
c.
soggetti di diritto privato.399

399 Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

Art. 111e400

400 Abrogato dal n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

Art. 111f Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.401 Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

401 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387; FF 2009 5873).

Art. 111g e 111h402

402 Abrogati dal n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

Capitolo 14c:403 Eurodac

403 Originario cap. 14ter. Introdotto dall'art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

Art. 111i404

1 I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che:

a.
entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
b.
non vengono né respinti alla frontiera né trattenuti o incarcerati in vista del rinvio per l'intero periodo tra il fermo e l'allontanamento.

2 Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti:

a.
il luogo e la data del fermo in Svizzera;
b.
il sesso della persona fermata;
c.
la data del rilevamento delle impronte digitali;
d.
il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali;
e.
la data della trasmissione dei dati all'unità centrale;
f.
il codice d'identificazione dell'operatore.

3 I dati rilevati secondo i capoversi 1 e 2 sono trasmessi all'unità centrale entro 72 ore dal fermo. Se l'interessato è incarcerato per una durata superiore a 72 ore, la trasmissione dei dati deve avvenire prima della scarcerazione.

4 Se lo stato delle dita dell'interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato.

5 Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.

6 I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato Dublino.

7 I dati rilevati in base ai capoversi 1, 2 e 6 sono trasmessi alla SEM, che li inoltra all'unità centrale.

8 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura dell'unità centrale e distrutti automaticamente 18 mesi dopo il rilevamento delle impronte digitali. La SEM chiede senza indugio all'unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero:

a.
ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera;
b.
ha lasciato il territorio degli Stati Dublino;
c.
ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato Dublino.

9 Le procedure di cui ai capoversi 1-8 sono rette dagli articoli 102b, 102c e 102e LAsi405.

404 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

405 RS 142.31

Capitolo 15: Rimedi giuridici

Art. 112 ...406

1 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

2 Le disposizioni relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure previste negli articoli 65 e 76 capoverso 1 lettera b numero 5.

406 Abrogata dal n. I 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Art. 113 e 114407

407 Abrogati dal n. I 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Capitolo 16: Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Sezione 1: Disposizioni penali408

408 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Art. 115 Entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione

1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

a.
viola le prescrizioni in materia d'entrata in Svizzera secondo l'articolo 5;
b.
soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;
c.
esercita senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera;
d.
entra o lascia la Svizzera senza passare per un posto di confine prescritto (art. 7).

2 È punito con la stessa pena lo straniero che, lasciata la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti, entra o fa preparativi per entrare nel territorio nazionale di un altro Stato violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata.409

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

4 Se è pendente una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale avviato esclusivamente in seguito a un reato di cui al capoverso 1 lettera a, b o d è sospeso fino alla chiusura definitiva della procedura di allontanamento o di espulsione. Se è prevista una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale può essere sospeso.410

5 Se la pronuncia o l'esecuzione di una pena prevista per un reato di cui al capoverso 1 lettera a, b o d ostacola l'immediata esecuzione di una decisione, passata in giudicato, di allontanamento o di espulsione, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.411

6 I capoversi 4 e 5 non si applicano se lo straniero è di nuovo entrato in Svizzera violando un divieto d'entrata o se con il suo comportamento ha impedito l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.412

409 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

410 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

411 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

412 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).

Art. 116 Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

a.
in Svizzera o all'estero, facilita o aiuta a preparare l'entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero;
abis.413
dalla Svizzera, facilita o aiuta a preparare l'entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero in uno Stato Schengen;
b.
procura un'attività lucrativa in Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario;
c.414
facilita o aiuta a preparare l'entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti.

2 Nei casi di lieve entità può essere pronunciata la sola multa.

3 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l'autore:

a.
ha agito nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o
b.
ha agito per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

413 Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).

414 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Art. 117 Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

1 Chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una persona che non dispone del relativo permesso, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2 Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 1 ed entro cinque anni commette nuovamente un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.415

415 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 117a416 Violazione degli obblighi riguardanti l'annuncio dei posti vacanti

1 Chiunque viola intenzionalmente l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti (art. 21a cpv. 3) o l'obbligo di condurre un colloquio di assunzione o un test di attitudine professionale (art. 21a cpv. 4), è punito con la multa fino a 40 000 franchi.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

416 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

Art. 118 Inganno nei confronti delle autorità

1 Chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Chiunque, nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l'autore:

a.
ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o
b.
ha agito per un'associazione o un gruppo costituitisi per commettere tali reati in modo continuato.
Art. 119 Inosservanza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio

1 Lo straniero che non si attiene al luogo di soggiorno assegnatogli o al divieto di accedere a un dato territorio (art. 74) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l'autore:

a.
può essere immediatamente allontanato od espulso;
b.
si trova in carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto.
Art. 120 Altre infrazioni

1 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a.
viola l'obbligo di notificare il suo arrivo o la sua partenza (art. 10-16);
b.
senza il necessario permesso, cambia impiego o passa da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente (art. 38);
c.
senza il necessario permesso, trasferisce la sua residenza in un altro Cantone (art. 37);
d.
disattende le condizioni connesse al permesso (art. 32, 33 e 35);
e.
viola l'obbligo di cooperare all'acquisizione dei documenti d'identità (art. 90 lett. c);
f.417
viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 85a capoverso 2 o non ne osserva le condizioni (art. 85a cpv. 2 e 3);
g.418
si oppone ai controlli degli organi di controllo di cui all'articolo 85a capoverso 4 o li rende impossibili.

2 Il Consiglio federale può prevedere multe fino a 5000 franchi per infrazioni alle disposizioni d'esecuzione della presente legge.

417 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

418 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 120a a 120c 419

419 Introdotti dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino) (RU 2008 5407; FF 2007 7149). Abrogati dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Art. 120d420 Trattamento indebito di dati personali nei sistemi d'informazione della SEM

1 Ogni autorità competente assicura che il trattamento dei dati personali nei sistemi d'informazione della SEM sia proporzionato agli obiettivi perseguiti e si limiti a quanto necessario per l'adempimento dei propri compiti.

2 È punito con la multa chi tratta dati personali:

a.
del sistema nazionale visti o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a-109d;
b.
dell'EES per uno scopo diverso da quelli di cui all'articolo 103c.

420 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino) (RU 2008 5407; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l'all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).

Art. 120e421 Perseguimento penale

1 Le infrazioni di cui agli articoli 115-120 e 120d sono perseguite e giudicate dai Cantoni. Se un'infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza spetta al Cantone che per primo ha iniziato il perseguimento.

2 ...422

421 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dall'11 ott. 2011 (RU 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3629).

422 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Sezione 2: Sanzioni amministrative423

423 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Art. 121424 Messa al sicuro e confisca di documenti

1 Conformemente alle istruzioni della SEM, le autorità e i servizi amministrativi possono confiscare i documenti di viaggio e d'identità falsi o falsificati, nonché i documenti di viaggio e d'identità autentici se vi sono indizi concreti per ritenere che vengano utilizzati abusivamente, oppure possono metterli al sicuro per riconsegnarli all'avente diritto.

2 La confisca o la riconsegna secondo il capoverso 1 è possibile anche se vi sono indizi concreti per ritenere che i documenti di viaggio o d'identità autentici siano destinati a persone che soggiornano illegalmente in Svizzera.

3 Sono considerati documenti d'identità ai sensi del capoverso 1 i documenti di legittimazione o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità dello straniero.

424 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).

Art. 122 Violazioni commesse dai datori di lavoro425

1 L'autorità competente respinge o accoglie solo in parte le domande di ammissione a favore di lavoratori stranieri che non hanno diritto al rilascio di un permesso, se le stesse sono presentate da un datore di lavoro che ha violato reiteratamente la presente legge.

2 L'autorità competente può parimenti comminare tali sanzioni.

3 Le spese non coperte occasionate all'ente pubblico dal sostentamento, dall'infortunio, dalla malattia oppure dal viaggio di ritorno del lavoratore straniero non autorizzato a esercitare un'attività lucrativa sono a carico del datore di lavoro che lo ha assunto o che aveva l'intenzione di assumerlo.

425 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Art. 122a426 Violazioni dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo

1 Alle imprese di trasporto aereo che violano l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 capoverso 1 sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l'importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.

2 Una violazione dell'obbligo di diligenza è presunta se l'impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e ai quali è rifiutata l'entrata.

3 Non vi è violazione dell'obbligo di diligenza se l'impresa di trasporto aereo:

a.
dimostra che:
1.
la falsificazione o la contraffazione di un documento di viaggio, di un visto o di un titolo di soggiorno non era manifestamente riconoscibile,
2.
non era manifestamente riconoscibile che un documento di viaggio, un visto o un titolo di soggiorno non appartenesse al passeggero,
3.
in base al timbro sul documento di viaggio non era possibile determinare con chiarezza i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati,
4.
ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti; o
b.
rende verosimile di essere stata costretta a trasportare il passeggero.

4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'addebito di cui al capoverso 1, in particolare in situazioni di guerra o in caso di catastrofi naturali.

426 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Art. 122b427 Violazioni dell'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

1 Alle imprese di trasporto aereo sono addebitati 4000 franchi per ogni volo per il quale hanno violato l'obbligo di comunicazione. Nei casi gravi l'importo addebitato è di 12 000 franchi per volo. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.

2 Una violazione dell'obbligo di comunicazione è presunta se l'impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.

3 Non vi è violazione dell'obbligo di comunicazione se l'impresa di trasporto aereo dimostra che:

a.
nel caso specifico la trasmissione non era possibile per motivi tecnici a essa non imputabili; o
b.
ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire una violazione dell'obbligo di comunicazione.

427 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Art. 122c428 Disposizioni comuni relative alle sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo

1 Gli articoli 122a e 122b si applicano indipendentemente dal fatto che l'obbligo di diligenza o di comunicazione sia stato violato in Svizzera o all'estero.

2 La SEM è competente per sanzionare le violazioni di cui agli articoli 122a e 122b.

3 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968429 sulla procedura amministrativa. Il procedimento deve essere avviato:

a.
in caso di violazione dell'obbligo di diligenza: entro due anni dal rifiuto dell'entrata;
b.
in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione: entro due anni dalla data in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi conformemente all'articolo 104 capoverso 1.

428 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

429 RS 172.021

Capitolo 17: Emolumenti

Art. 123

1 Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge possono essere riscossi emolumenti. Esborsi connessi a procedure secondo la presente legge possono essere computati a parte.

2 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli emolumenti federali e l'ammontare massimo degli emolumenti cantonali.

3 I crediti pecuniari in virtù della presente legge possono essere fatti valere senza formalità. L'interessato può esigere che sia emanata una decisione formale.

Capitolo 18: Disposizioni finali

Art. 124 Vigilanza ed esecuzione

1 Il Consiglio federale vigila sull'applicazione della presente legge.

2 I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 126 Disposizioni transitorie

1 Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.

2 La procedura è retta dal nuovo diritto.

3 I termini di cui all'articolo 47 capoverso 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge, purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data.

4 Se più favorevoli all'autore, le disposizioni penali della presente legge si applicano anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

5 L'articolo 107 vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.

6 Gli articoli 108 e 109 decadono con l'entrata in vigore della legge federale del 20 giugno 2003430 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

Art. 126a431 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi432

1 Se, prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, sorge un motivo per l'allestimento di un conteggio intermedio o finale secondo l'articolo 87 LAsi nel tenore del 26 giugno 1998433, il conteggio intermedio o finale e la liquidazione del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.

2 Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio, nonché l'entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente che esercitavano un'attività lucrativa prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 e nei cui confronti, al momento di tale entrata in vigore, non è insorto un motivo per l'allestimento di un conteggio finale.

3 Fatti salvi i capoversi 1 e 2 del presente articolo, le procedure secondo gli articoli 85-87 LAsi nel tenore del 26 giugno 1998 pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 sono rette dal nuovo diritto.

4 Fatti salvi i capoversi 5-7 del presente articolo, agli stranieri che al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, nonché della presente legge, sono ammessi provvisoriamente si applica il nuovo diritto. Le ammissioni provvisorie disposte in virtù dell'articolo 44 capoverso 3 LAsi permangono.

5 Riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, la Confederazione versa ai Cantoni, per la durata dell'ammissione provvisoria, ma al massimo per sette anni dall'arrivo in Svizzera, le somme forfettarie di cui agli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi. La Confederazione versa inoltre ai Cantoni un contributo unico volto in particolare ad agevolare l'integrazione professionale di tali persone. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare.

6 Alle procedure secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nel tenore del 19 dicembre 2003434, pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, si applica il diritto previgente.

7 Se l'ammissione provvisoria di uno straniero è stata soppressa prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 con decisione passata in giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15 000 franchi, sempreché tale persona non abbia ancora lasciato la Svizzera.

431 Introdotto dal n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

432 RS 142.31

433 RU 1999 2262

434 RU 2004 1633

Art. 126b435 Disposizioni transitorie della modifica dell'11 dicembre 2009

Fino all'entrata in vigore del sistema nazionale visti, gli articoli 190c e 120d hanno il tenore seguente:

...436

435 Introdotto dall'art. 2 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dall'11 ott. 2011 (RU 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3629).

436 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 2063.

Art. 126c437 Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2014

I procedimenti penali amministrativi per violazione dell'obbligo di diligenza o di comunicazione pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della presente legge sono continuati secondo il diritto previgente.

437 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

Art. 126d438 Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi

1 Per i richiedenti l'asilo la cui domanda d'asilo non può essere trattata nei centri della Confederazione si applica per al massimo due anni il diritto anteriore.

2 Le procedure pendenti di cui agli articoli 76 capoverso 1 lettera b numero 5 e 76a capoverso 3 sono rette dagli articoli 80 capoversi 1 terzo periodo e 2bis e 80a capoversi 1 e 2 della presente legge, nonché dagli articoli 108 capoverso 4, 109 capoverso 3, 110 capoverso 4 lettera b e 111 lettera d LAsi439 nella loro versione anteriore.

438 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).

439 RS 142.31

Art. 128 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2008441
Art. 92-95 e 127: 12 dicembre 2008442

441 DCF del 24 ott. 2007.

442 Art. 2 lett. a dell'O del 26 nov. 2008 (RU 2008 5405).

Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012443

1 Fatto salvo il capoverso 2, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

2 L'articolo 83 capoversi 5 e 5bis della presente legge non è applicabile alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge.

3 Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge, i gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione gli alloggi presso gli aeroporti secondo l'articolo 95a.

Allegato 1444

444 Introdotto dal n. III cpv. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

(art. 2 cpv. 4 e 64a cpv. 4)

1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

a.
Accordo del 26 ottobre 2004445 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
b.
Accordo del 26 ottobre 2004446 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
c.
Accordo del 17 dicembre 2004447 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
d.
Accordo del 28 aprile 2005448 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
e.
Protocollo del 28 febbraio 2008449 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

a.
Accordo del 26 ottobre 2004450 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
b.
Accordo del 17 dicembre 2004451 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
c.
Protocollo del 28 febbraio 2008452 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
d.
Protocollo del 28 febbraio 2008453 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

Allegato 2454

454 Originario all.

(art. 125)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge federale del 26 marzo 1931455 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...456

455 [CS 1 117; RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587 art. 3 cpv. 2; 1991 362 n. II 11, 1034 n. III; 1995 146; 1999 1111, 2253, 2262 all. n. 1; 2000 1891 n. IV 2; 2002 685 n. I 1, 701 n. I 1, 3988 all. n. 3; 2003 4557 all. n. II 2; 2004 1633 n. I 1, 4655 n. I 1; 2005 5685 all. n. 2; 2006 979 art. 2 n. 1, 1931 art. 18 n. 1, 2197 all. n. 3, 3459 all. n. 1, 4745 all. n. 1; 2007 359 all. n. 1]

456 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 5437.