Abrogato per 01.01.2015

01.01.2013 - 01.01.2015
01.01.2007 - 31.12.2012
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05.10.2005 - 31.12.2006
01.01.2003 - 04.10.2005
01.06.2002 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) del 6 ottobre 1995 (Stato 13 giugno 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 27 capoverso 1, 27quater capoverso 2, 27sexies e 34ter
capoverso 1 lettera g della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 19943, decreta: Sezione 1:4 Campo d'applicazione e oggetto

Art. 1

Campo d'applicazione e oggetto 1

La Confederazione promuove l'istituzione e lo sviluppo di scuole universitarie professionali nei seguenti settori di studio: a. tecnica e tecnologia dell'informazione; b. architettura, edilizia e progettazione; c. chimica e scienze della vita; d. agricoltura e economia forestale; e. economia e servizi; f. design; g. sanità; h. lavoro sociale;

i.

musica, teatro e altre arti; j. psicologia

applicata;

k. linguistica

applicata.5

RU 1996 2588 1

[CS 1 3; RU 1964 93, 1973 1051]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 63, 64 e 66 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 953 954; FF 1999 243).

3

FF 1994 III 713 4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

5

Vedi anche le disp. fin. della mod. del 17 dc. 2004 alla fine del presente testo.

414.71

Scuola universitaria 2

414.71

2

La presente legge disciplina segnatamente: a. i

compiti;

b. le condizioni di ammissione agli studi; c. il riconoscimento dei diplomi; d. l'autorizzazione delle scuole universitarie professionali; e. il sostegno finanziario.

a Collaborazione 1 D'intesa con i Cantoni, la Confederazione favorisce la ripartizione dei compiti a livello nazionale e regionale nonché la collaborazione nell'intero settore delle scuole universitarie; al riguardo, tiene conto della cooperazione internazionale. A tale scopo collabora con i Cantoni, con i responsabili delle scuole universitarie professionali e con i loro organi comuni.

2

La Confederazione considera la specificità delle strutture organizzative delle scuole universitarie professionali cui partecipano più Cantoni o Stati esteri.

3

Nel quadro della collaborazione a livello nazionale come pure in considerazione del riconoscimento internazionale dei diplomi, la Confederazione può gestire propri cicli di studio a livello di scuola universitaria professionale.

b Promozione della permeabilità 1

Le prescrizioni relative alle scuole universitarie professionali garantiscono la migliore permeabilità possibile sia tra le scuole stesse sia tra queste e gli altri settori del sistema educativo.

2

Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente considerate.

Sezione 2: Scuole universitarie professionali

Art. 2

Statuto

Le scuole universitarie professionali sono centri di formazione appartenenti al settore delle scuole universitarie, che per principio si fondano su una formazione professionale di base.

Scuole universitarie professionali - LF 3

414.71


Art. 3

Compiti

1

Le scuole universitarie professionali impartiscono un insegnamento con orientamento pratico che si conclude con il conseguimento di un diploma e prepara all'esercizio di attività professionali che richiedono l'applicazione di conoscenze e metodi scientifici nonché, a seconda del settore di studio, di capacità creative e artistiche.6 2

A complemento degli studi, propongono un'offerta di attività di perfezionamento professionale.

3

Esse conducono nel loro campo di attività lavori di ricerca e di sviluppo con orientamento pratico e forniscono servizi a terzi.

4

Le scuole universitarie professionali cooperano con altri istituti di formazione e di ricerca in Svizzera e all'estero.

5

Nello svolgimento dei loro compiti le scuole universitarie professionali provvedono segnatamente:

a. ad assicurare l'uguaglianza di fatto tra uomo e donna; b. a eliminare gli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili; c. ad assicurare uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ecologico.7


Art. 4


8

Studi per il conseguimento del diploma 1

Le scuole universitarie professionali offrono studi a due livelli per il conseguimento di un diploma; il primo livello si conclude con il diploma di bachelor, il secondo con il diploma di master.

2

A livello di bachelor le scuole universitarie professionali trasmettono agli studenti una formazione generale e una cultura di base e li preparano di regola al conseguimento di un diploma di qualificazione professionale. Tale studio li rende in particolare idonei a: a. sviluppare e applicare in modo autonomo o all'interno di un gruppo metodi che permettano loro di risolvere i problemi che si pongono nella loro attività professionale; b. esercitare l'attività professionale secondo le più recenti conoscenze acquisite dalla scienza e dall'attività pratica; c. assumere compiti direttivi e responsabilità di natura sociale, nonché comunicare in modo efficace;

d. pensare e agire con una visione complessiva e in modo interdisciplinare; e. assumere responsabilità per la tutela dell'ambiente e delle basi vitali naturali.

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

7

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

Scuola universitaria 4

414.71

3

A livello di master le scuole universitarie professionali trasmettono agli studenti conoscenze maggiormente approfondite, specializzate e fondate sulla ricerca e li preparano a un diploma di ulteriore qualificazione professionale. Esse conferiscono particolare importanza alla configurazione interdisciplinare degli studi e al loro orientamento verso le scienze applicate.


Art. 5

9 Ammissione 1 L'ammissione senza esame in una scuola universitaria professionale a livello di bachelor nei settori di studio di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-f presuppone: a. una maturità professionale congiunta a una formazione di base in una professione connessa con il programma di studio; o

b. una maturità federale o riconosciuta dalla Confederazione e di regola un'esperienza lavorativa di almeno un anno che fornisca conoscenze professionali pratiche e teoriche in una professione connessa con il programma di studio. Il Dipartimento determina le eccezioni.

2

Per l'ammissione in una scuola universitaria professionale a livello di bachelor, nei settori di studio di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere g-k sono applicabili le decisioni seguenti determinanti al 31 agosto 200410: a. decisione dell'Assemblea generale della Conferenza nazionale dei direttori cantonali della sanità per la formazione nel settore sanitario nell'ambito delle scuole universitarie professionali; b. decisione dell'Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica per la formazione in lavoro sociale nell'ambito delle scuole universitarie professionali; c. decisioni dell'Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica per le scuole universitarie di musica, di teatro, di arti visive e applicate nonché per la formazione in psicologia applicata e la formazione in linguistica applicata nell'ambito delle scuole universitarie professionali.

3

Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) definisce: a. le ulteriori condizioni di ammissione che possono essere previste; b. le condizioni di ammissione dei diplomati di altri cicli di studio; c. gli obiettivi pedagogici dell'esperienza lavorativa di un anno nelle singole discipline.

4

L'ammissione in una scuola universitaria professionale a livello di master presuppone il conseguimento di un diploma di bachelor o di un diploma equivalente di una scuola universitaria. Le scuole universitarie professionali possono definire ulteriori condizioni di ammissione.

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

10 Non pubblicate nella RU. Il testo di tali Dec. può essere chiesto all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna.

Scuole universitarie professionali - LF 5

414.71

5

Gli studi già effettuati in una scuola universitaria professionale sono tenuti in considerazione in caso di passaggio da una scuola universitaria professionale all'altra.


Art. 6


11

Genere e durata degli studi 1

Le scuole universitarie professionali possono prevedere studi a tempo pieno, studi a tempo parziale oppure forme miste. 2 A livello di bachelor le prestazioni di studio richieste corrispondono ad almeno tre anni di studio a tempo pieno.

3

In linea di massima i cicli di studio sono impostati sui criteri internazionali, in particolare europei, di riconoscimento dei diplomi.


Art. 7


12

Prestazioni di studio, diplomi e titoli 1

Chi fornisce le prestazioni di studio richieste ottiene un diploma di bachelor o di master della scuola universitaria professionale. 2 L'organo responsabile della scuola universitaria professionale stabilisce le prestazioni di studio richieste.

3

Il Dipartimento:

a. riconosce i diplomi purché i cicli di studio siano conformi alle esigenze del diritto federale;

b. definisce i titoli.

4

Il diploma riconosciuto autorizza il titolare a portare il titolo corrispondente.

5

Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di diplomi esteri e tiene conto in particolare anche della parte di tali studi dedicata alla pratica professionale. Può delegare questi compiti a terzi. Per le loro decisioni e per i servizi da loro prestati, i terzi possono riscuotere emolumenti.


Art. 8

Perfezionamento

1

Le attività di perfezionamento professionale permettono agli studenti di approfondire le loro conoscenze in un settore specifico di studio o di acquisire conoscenze specifiche in nuovi settori.

1bis

Le scuole universitarie professionali offrono in particolare studi postdiploma che portano al conseguimento di un pertinente diploma.13 11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

13 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

Scuola universitaria 6

414.71

2

Il Dipartimento:

a. stabilisce le condizioni minime per gli studi postdiploma; b. riconosce i diplomi, purché gli studi postdiploma siano conformi alle esigenze del diritto federale;

c. definisce i titoli.14 3

Il diploma riconosciuto autorizza il titolare a portare il titolo corrispondente.15

Art. 9

Ricerca e sviluppo

1

Le scuole universitarie professionali esercitano attività nel campo della ricerca applicata e dello sviluppo, assicurando in tal modo il collegamento con le cerchie scientifiche e con la prassi. Esse integrano nell'insegnamento i risultati di tali attività.16 2 Le scuole universitarie professionali prevedono una collaborazione adeguata e l'uso di infrastrutture comuni con gli istituti universitari per la ricerca e lo sviluppo.

3

Le scuole universitarie professionali prendono accordi contrattuali con i committenti sulla valorizzazione di risultati di progetti di ricerca brevettabili e non brevettabili che sono cofinanziati dagli enti pubblici.17 4

Le scuole universitarie professionali sostengono la valorizzazione dei risultati di ricerche.18 5

Se la scuola o il partner contrattuale non utilizza i risultati entro due anni dalla fine del progetto, i diritti di valorizzazione devono essere offerti agli istituti che hanno sostenuto il progetto in misura decisiva.19

Art. 10

20 Servizi Fornendo servizi a terzi, le scuole universitarie professionali assicurano le relazioni con la prassi.

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

17 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 953 954; FF 1999 243).

18 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 953 954; FF 1999 243).

19 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 953 954; FF 1999 243).

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

Scuole universitarie professionali - LF 7

414.71


Art. 11

Concorrenza

In caso di servizi forniti dall'economia privata in modo equivalente, la concorrenza non deve essere distorta.


Art. 12


21

Qualifiche degli insegnanti 1

Gli insegnanti devono essere titolari di un diploma di una scuola universitaria, nutrire interesse per la ricerca e possedere le qualifiche didattiche richieste. Per l'insegnamento delle materie specifiche è inoltre richiesta un'esperienza professionale pluriennale. 2 Eccezionalmente l'autorità di nomina può rinunciare al requisito del diploma di una scuola universitaria, purché l'insegnante abbia dato prova in altro modo delle proprie attitudini.

3

Le scuole universitarie professionali assicurano il costante perfezionamento specialistico e didattico degli insegnanti.


Art. 13

Assunzione di altro personale Le scuole universitarie professionali possono assumere assistenti e altro personale scientifico, tecnico e amministrativo per l'esecuzione dei compiti di loro competenza.


Art. 14

Autorizzazione22

1

L'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale soggiacciono all'autorizzazione del Consiglio federale.

2

L'autorizzazione è accordata purché sia provato che la scuola universitaria professionale:

a. adempie i compiti menzionati nella presente legge; b. è organizzata in modo adeguato e dispone di mezzi finanziari sufficienti; c. garantisce stabilità a lungo termine; d. offre cicli di studi che rispondono a un bisogno; e. assicura a livello nazionale e regionale la ripartizione dei compiti e la cooperazione fra scuole universitarie professionali e università e politecnici;

f.

assicura controlli di qualità e valutazioni interne; fbis.23 è accreditata; 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

23 Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

Scuola universitaria 8

414.71

g. garantisce a tutti gli appartenenti a una scuola universitaria professionale diritti di partecipazione adeguati.

3

L'autorizzazione conferisce alla scuola il diritto di denominarsi scuola universitaria professionale.

4

Se i presupposti secondo il capoverso 2 non sono più adempiuti, o se la scuola disattende gli obiettivi stabiliti dal Consiglio federale, quest'ultimo può subordinare l'approvazione a condizioni, delimitarla nel tempo o revocarla. Devono essere sentiti l'organo responsabile e il Cantone nel quale la scuola ha sede.


Art. 15

Procedura

1

Le domande per l'istituzione e l'esercizio di scuole universitarie professionali devono essere inoltrate al dipartimento competente. Il Cantone nel quale la scuola ha sede deve esprimere un parere in merito alla domanda, se non è esso stesso organo responsabile della scuola.

2

In ogni caso deve essere richiesto il parere degli organi responsabili federali e cantonali competenti in materia di politica delle scuole universitarie e della ricerca.

Sezione 3:

Pianificazione, accreditamento e assicurazione della qualità delle scuole universitarie professionali24

Art. 16


25

Obiettivi fissati dalla Confederazione e cicli di studio 1

Sentiti gli organi federali e cantonali competenti in materia di politica delle scuole universitarie e della ricerca come pure le cerchie professionali, il Consiglio federale determina gli obiettivi per le scuole universitarie professionali.

2

La Confederazione e i Cantoni stabiliscono in una convenzione i principi per l'offerta di cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma.

3

Il Dipartimento determina i cicli di studio e la loro designazione e li attribuisce ai vari settori di studio.

4

Esso sente previamente i Cantoni, i responsabili delle scuole universitarie professionali e i loro organi comuni.


Art. 17

Programmi di sviluppo 1

Gli organi responsabili delle scuole universitarie professionali elaborano programmi di sviluppo pluriennali in base agli obiettivi fissati dal Consiglio federale.

2

I programmi di sviluppo devono essere autorizzati dal dipartimento competente.

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

Scuole universitarie professionali - LF 9

414.71

a26 Accreditamento e assicurazione della qualità 1

La Confederazione, i responsabili delle scuole universitarie professionali e le scuole universitarie professionali garantiscono e promuovono la qualità della formazione che porta al conseguimento di un diploma, della ricerca applicata, del perfezionamento e dei servizi forniti a terzi. Le scuole universitarie professionali e i loro cicli di studio necessitano dell'accreditamento.

2

Il Dipartimento accredita le scuole universitarie professionali e i loro cicli di studio. Esso emana direttive sull'accreditamento.

3

Il Dipartimento può convenire con i Cantoni di delegare a terzi la valutazione delle richieste di accreditamento e, a richiesta, in casi motivati, l'accreditamento di singoli cicli di studio.

4

La Confederazione prende a carico le spese per la valutazione delle richieste di accreditamento e per l'accreditamento. Se, a richiesta, l'accreditamento di singoli cicli di studio è delegato a terzi, la Confederazione prende a carico al massimo il 50 per cento delle spese computabili.

Sezione 4: Sussidi federali

Art. 18

Sussidi assegnati alle scuole universitarie professionali 1

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione sussidia gli investimenti e l'esercizio di scuole universitarie professionali di diritto pubblico, purché siano conformi alle disposizioni della presente legge e delle relative ordinanze federali.27 2 La Confederazione assegna sussidi se la scuola universitaria professionale: a. non persegue fini lucrativi; b. è aperta di principio a tutte le persone che adempiono le condizioni di ammissione;

c. risponde a un bisogno; d. è organizzata in maniera adeguata.

3

...28

4

Di norma la Confederazione assegna sussidi solo se il Cantone nel quale la scuola ha sede o l'organo responsabile fornisce un contributo adeguato.

26 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

28 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2004, con effetto dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

Scuola universitaria 10

414.71


Art. 19

Entità del sussidio

1

La Confederazione sostiene un terzo dei costi d'investimento e d'esercizio delle scuole universitarie professionali. Quali costi computabili sono considerate le spese effettivamente necessarie delle scuole universitarie professionali.

2

I sussidi per le spese d'esercizio sono versati in funzione delle prestazioni fornite nell'insegnamento e nella ricerca. Il Consiglio federale disciplina la procedura di assegnazione dei sussidi e stabilisce nei particolari i criteri e le basi di calcolo. I sussidi per le spese d'esercizio sono così composti: a. per la quota relativa all'insegnamento sono versati segnatamente contributi per studente, calcolati in funzione dell'appartenenza a determinati cicli di studio; b. per il calcolo della quota relativa alla ricerca si tiene conto segnatamente dell'acquisizione di mezzi di terzi (mezzi finanziari da progetti della Commissione della tecnologia e dell'innovazione o del Fondo nazionale, di progetti UE o di fondi privati di terzi); c. per l'istituzione di competenze in materia di ricerca e di perfezionamento nelle scuole universitarie professionali possono essere versati sussidi a misure di qualificazione.29

Art. 20


30



Art. 21

Sussidi per la formazione all'estero Agli studenti che hanno conseguito il diploma di una scuola universitaria professionale con voti eccellenti la Confederazione può accordare sussidi adeguati che consentano loro di proseguire la formazione all'estero.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 22

31 1 Chi usurpa un titolo ai sensi degli articoli 7 capoverso 4 o 8 capoverso 3 è punito con l'arresto o la multa.32 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 953 954; FF 1999 243).

30 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2004, con effetto dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

31 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

Scuole universitarie professionali - LF 11

414.71

2

Chiunque esercita o designa una scuola con il nome di scuola universitaria professionale senza l'autorizzazione corrispondente (art. 14) ai sensi della presente legge è punito con l'arresto o la multa.

3

Le infrazioni sono punibili anche se sono commesse per negligenza.

4

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Sezione 5a:33 ...
a Sezione 6: Esecuzione

Art. 23

Consiglio federale

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.


Art. 24

Commissione federale delle scuole universitarie professionali 1

Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle scuole universitarie professionali incaricata di fornire consulenza nell'esecuzione della presente legge.

2

La Commissione federale delle scuole universitarie professionali ha in particolare i compiti seguenti:34

a. esaminare le domande per l'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale;

b. esaminare le domande d'assegnazione di sussidi federali; c. esaminare periodicamente se sono adempite le condizioni per l'esercizio delle singole scuole universitarie professionali; d.35 esaminare le richieste d'accreditamento, di delega della valutazione delle richieste d'accreditamento o di delega dell'accreditamento a terzi; e. ...36

33 Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113). Abrogata dal n. 37 dell'all. alla l del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

36 Abrogata dal n. I della LF del 17 dic. 2004, con effetto dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635 4643; FF 2004 113).

Scuola universitaria 12

414.71

f. fornire consulenza al Consiglio federale nella formulazione degli obiettivi fissati dalla Confederazione per lo sviluppo delle scuole universitarie professionali; g. esprimere un parere all'attenzione del dipartimento competente in merito ai programmi di sviluppo delle singole scuole universitarie professionali; h. fornire consulenza al dipartimento competente nel definire le condizioni di ammissione.

3

La Commissione delle scuole universitarie professionali può avvalersi d'esperti per l'adempimento dei compiti che le sono affidati.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 25

Disposizioni transitorie 1

Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli portati finora dai diplomati.

2

Gli articoli 59, 60 e 64 capoverso 1 lettera d della legge federale del 13 dicembre 200237 sulla formazione professionale sono abrogati dopo cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 26

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 199638 37

[RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 cpv. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 al. n. I 1] 38

DCF dell'11 set. 1996 (RU 1996 2595).

Scuole universitarie professionali - LF 13

414.71

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 dicembre 200439 A

Studi per il conseguimento del diploma secondo il diritto anteriore 1 Agli studenti che hanno cominciato gli studi prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004, le scuole universitarie professionali offrono studi per il conseguimento del diploma secondo il diritto anteriore per al massimo otto anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

2

Le scuole universitarie professionali possono proporre cicli di studio per il conseguimento del diploma secondo il diritto anteriore soltanto nei due anni successivi all'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004.

B

Riconoscimento di diplomi e diritto di portare un titolo 1 Per i settori di studio di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere g-k vale quanto segue:

a. i diplomi rilasciati dalle scuole universitarie professionali e i titoli riconosciuti dalle competenti Conferenze dei direttori cantonali prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004, sono considerati riconosciuti dalla Confederazione;

b. le domande di riconoscimento di diplomi rilasciati da scuole universitarie professionali, pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004, sono decise dal Dipartimento secondo il diritto anteriore; c. dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004, la Confederazione provvede a organizzare le necessarie conversioni dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Il Dipartimento disciplina le modalità.

2

Il Consiglio federale disciplina il diritto di portare titoli conferito a persone che hanno ottenuto un diploma di una scuola universitaria professionale o che vi hanno cominciato gli studi prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004.

C

Aiuti finanziari 1 Nei limiti dei crediti stanziati, nei settori di studio di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere g-k la Confederazione accorda, fino al 31 dicembre 2007, soltanto aiuti finanziari per i costi d'esercizio di cicli di studio delle scuole universitarie professionali.

39 RU

2005 4635 4643; FF 2004 113.

Scuola universitaria 14

414.71

2

Gli aiuti finanziari sono assegnati soltanto se: a. l'istituto non persegue fini lucrativi; b. i cicli di studio sono aperti di principio a tutte le persone che adempiono le condizioni di ammissione; c. i cicli di studio rispondono a un bisogno; d. i cicli di studio sono organizzati in maniera adeguata.

3

I sussidi sono assegnati, ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2, in funzione delle prestazioni.

Scuole universitarie professionali - LF 15

414.71

Allegato


Modifica del diritto vigente 1. Legge federale del 19 aprile 197840 sulla formazione professionale Art. 29
cpv. 1 primo periodo
...


Art. 29a

...


Art. 29b

...


Art. 47
cpv. 5
...


Art. 50
cpv. 4
...

Titolo prima dell'articolo 61 ...


Art. 61
cpv. 1
...


Art. 64
cpv. 2 lett. g
...

40

[RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 cpv. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 al. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1]. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella LF menzionata.

Scuola universitaria 16

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2. Legge del 3 ottobre 195141 sull'agricoltura Art. 10e

...

41

[RU 1953 1133, 1962 1195 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1971 1461 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 n. 7, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 n. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 all. n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 n. II 51 857 all. n. 25 2611, 1992 1860 art. 75 n. 5 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 n. I 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15.

RU 1998 3033 all. lett. c]. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.