Abrogato per 01.01.2015

01.01.2013 - 01.01.2015
01.01.2007 - 31.12.2012
05.10.2005 - 31.12.2006
01.01.2003 - 04.10.2005
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01.06.2002 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
sulle scuole universitarie professionali
(LSUP)

del 6 ottobre 1995 (Stato 21 maggio 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 27 capoverso 1, 27quater capoverso 2, 27sexies e 34ter
capoverso 1 lettera g della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 19943, decreta:

Sezione 1: Principio

Art. 1

1 La Confederazione promuove l'istituzione e lo sviluppo di scuole universitarie
professionali nei settori dell'industria, dei servizi, delle arti e mestieri nonché dell'agricoltura e della selvicoltura (scuole universitarie professionali) disciplinandone in
particolare i compiti, riconoscendone i diplomi e sostenendole finanziariamente.

2 D'intesa con i Cantoni, la Confederazione favorisce la ripartizione dei compiti a
livello nazionale e regionale nonché la collaborazione nell'intero settore delle scuole
universitarie; essa tiene conto della cooperazione internazionale.

3 La Confederazione può promuovere gli istituti che propongono in altri settori cicli
di studio corrispondenti al livello delle scuole universitarie professionali.

4 Essa può, nel quadro della collaborazione a livello nazionale come pure in considerazione del riconoscimento internazionale dei diplomi, gestire cicli di studio propri a livello universitario professionale.

Sezione 2: Scuole universitarie professionali

Art. 2

Statuto

Le scuole universitarie professionali sono centri di formazione appartenenti al settore delle scuole universitarie, che per principio si fondano su una formazione professionale di base.

RU 1996 2588 1

[CS 1 3; RU 1964 93, 1973 1051]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 63,
64 e 66 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 953 954; FF 1999 243).

3

FF 1994 III 713 414.71

Scuola universitaria 2

414.71


Art. 3

Compiti

1 Le scuole universitarie professionali impartiscono un insegnamento con orientamento pratico, che si concludono con il conseguimento di un diploma e preparano
all'esercizio di attività professionali che richiedono l'applicazione di conoscenze e
metodi scientifici.

2 A complemento degli studi, propongono un'offerta di attività di perfezionamento
professionale.

3 Esse conducono nel loro campo di attività lavori di ricerca e di sviluppo con
orientamento pratico e forniscono servizi a terzi.

4 Le scuole universitarie professionali cooperano con altri istituti di formazione e di
ricerca in Svizzera e all'estero.


Art. 4

Studi per il conseguimento del diploma Le scuole universitarie professionali trasmettono agli studenti una formazione generale e una cultura di base che li rendano idonei a: a.

sviluppare e applicare in modo autonomo o all'interno di un gruppo metodi
che permettano loro di risolvere i problemi che si pongono nella loro attività
professionale;

b.

esercitare la propria attività professionale secondo le più recenti conoscenze
acquisite dalla scienza, la tecnica e l'economia; c.

assumere compiti direttivi e responsabilità di natura sociale, nonché a comunicare con successo; d.

pensare e agire in modo interdisciplinare; e.

assumere responsabilità di tutela dell'ambiente e delle basi vitali naturali.


Art. 5

Ammissione

1 L'ammissione in una scuola universitaria professionale presuppone una formazione di base in una professione connessa con il programma di studio prescelto. I
titolari di una maturità professionale riconosciuta dalla Confederazione sono
ammessi senza esame d'entrata al primo semestre di una scuola universitaria professionale.

2 I titolari di una maturità riconosciuta dalla Confederazione sono ammessi senza
esame d'entrata al primo semestre di una scuola universitaria professionale, qualora
dispongano di un'esperienza professionale regolamentata di almeno un anno nel settore corrispondente agli studi scelti.

3 I diplomati di altri cicli di studio possono essere ammessi se dimostrano di possedere conoscenze scolastiche e professionali equivalenti.

4 Il dipartimento competente definisce per quali indirizzi di studio possono essere
fissate altre condizioni di ammissione e determina tali condizioni per i diplomati
provenienti da altri cicli di studio.

Scuole universitarie professionali - LF 3

414.71

5 Gli studi già effettuati sono tenuti in considerazione in caso di passaggio da una
scuola universitaria professionale all'altra.


Art. 6

Genere e durata degli studi 1 Le scuole universitarie professionali possono prevedere studi a tempo pieno o
paralleli all'esercizio di un'attività professionale.

2 Di norma gli studi durano tre anni se sono a tempo pieno e quattro anni se sono
effettuati parallelamente all'esercizio di un'attività professionale. Eventuali periodi
di pratica professionale non sono inclusi in tale periodo di studio.

3 Le scuole universitarie professionali possono introdurre, con l'autorizzazione del
dipartimento competente, deroghe alla forma e alla durata degli studi.

4 I cicli di studio e la loro durata sono, di principio, impostati sui criteri internazionali, in particolare europei, di riconoscimento dei diplomi.


Art. 7

Esami finali, diplomi e titoli 1 Gli studi si concludono con un esame finale. L'organo responsabile disciplina
l'ammissione all'esame e ne determina il contenuto.

2 Il candidato che supera l'esame finale riceve un diploma dalla scuola universitaria
professionale.

3 Il dipartimento competente riconosce i diplomi rilasciati dalle scuole universitarie
professionali, purché i cicli di studio siano conformi alle prescrizioni della Confederazione.

4 Il diploma riconosciuto autorizza il titolare a portare un titolo protetto. Il Consiglio
federale definisce i titoli.

5 Il dipartimento competente può riconoscere l'equivalenza di diplomi esteri.


Art. 8

Perfezionamento

1 Le attività di perfezionamento professionale permettono agli studenti di approfondire le loro conoscenze in un settore specifico di studio o di acquisire conoscenze
specifiche in nuovi settori.

2 Il dipartimento competente riconosce i certificati conferiti al termine di studi postdiploma purché siano conformi alle prescrizioni della Confederazione.

3 I partecipanti alle attività di perfezionamento professionale contribuiscono equamente alle spese.


Art. 9

Ricerca e sviluppo

1 Le scuole universitarie professionali esercitano attività nel campo della ricerca
applicata e dello sviluppo, assicurando la cooperazione con le cerchie scientifiche ed
economiche. Esse integrano i risultati di questi lavori nell'insegnamento.

Scuola universitaria 4

414.71

2 Le scuole universitarie professionali prevedono una collaborazione adeguata e
l'uso di infrastrutture comuni con gli istituti universitari per la ricerca e lo sviluppo.

3 Le scuole universitarie professionali prendono accordi contrattuali con i committenti sulla valorizzazione di risultati di progetti di ricerca brevettabili e non brevettabili che sono cofinanziati dagli enti pubblici.4 4 Le scuole universitarie professionali sostengono la valorizzazione dei risultati di
ricerche.5

5 Se la scuola o il partner contrattuale non utilizza i risultati entro due anni dalla fine
del progetto, i diritti di valorizzazione devono essere offerti agli istituti che hanno
sostenuto il progetto in misura decisiva.6

Art. 10

Servizi

Fornendo servizi a terzi, le scuole universitarie professionali cooperano con le cerchie professionali ed economiche.


Art. 11

Concorrenza

In caso di servizi forniti dall'economia privata in modo equivalente, la concorrenza
non deve essere distorta.


Art. 12

Qualifiche degli insegnanti 1 Gli insegnanti devono essere titolari di un diploma di una scuola universitaria e
possedere le qualifiche didattiche richieste. Per l'insegnamento delle materie specifiche è richiesta un'esperienza professionale di più anni.

2 L'autorità di nomina può, entro i limiti stabiliti dalle direttive del dipartimento
competente, rinunciare ad esigere un diploma di una scuola universitaria, purché
l'insegnante abbia dato prova in altro modo delle proprie attitudini.

3 Le scuole universitarie professionali assicurano il perfezionamento professionale
degli insegnanti. Esse vigilano affinché gli insegnanti adeguino costantemente i loro
programmi all'evoluzione tecnica e didattico-metodologica.


Art. 13

Assunzione di altro personale Le scuole universitarie professionali possono assumere assistenti e altro personale
scientifico, tecnico e amministrativo per l'esecuzione dei compiti di loro competenza.

4

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 953 954;
FF 1999 243).

5

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 953 954;
FF 1999 243).

6

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 953 954;
FF 1999 243).

Scuole universitarie professionali - LF 5

414.71


Art. 14

Istituzione ed esercizio 1 L'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale soggiacciono
all'autorizzazione del Consiglio federale.

2 L'autorizzazione è accordata purché sia provato che la scuola universitaria professionale: a.

adempie i compiti menzionati nella presente legge; b.

è organizzata in modo adeguato e dispone di mezzi finanziari sufficienti; c.

garantisce stabilità a lungo termine; d.

offre cicli di studi che rispondono a un bisogno; e.

assicura a livello nazionale e regionale la ripartizione dei compiti e la cooperazione fra scuole universitarie professionali e università e politecnici; f.

assicura controlli di qualità e valutazioni interne; g.

garantisce a tutti gli appartenenti a una scuola universitaria professionale
diritti di partecipazione adeguati.

3 L'autorizzazione conferisce alla scuola il diritto di denominarsi scuola universitaria professionale.

4 Se i presupposti secondo il capoverso 2 non sono più adempiuti, o se la scuola
disattende gli obiettivi stabiliti dal Consiglio federale, quest'ultimo può subordinare
l'approvazione a condizioni, delimitarla nel tempo o revocarla. Devono essere sentiti
l'organo responsabile e il Cantone nel quale la scuola ha sede.


Art. 15

Procedura

1 Le domande per l'istituzione e l'esercizio di scuole universitarie professionali
devono essere inoltrate al dipartimento competente. Il Cantone nel quale la scuola ha
sede deve esprimere un parere in merito alla domanda, se non è esso stesso organo
responsabile della scuola.

2 In ogni caso deve essere richiesto il parere degli organi responsabili federali e
cantonali competenti in materia di politica delle scuole universitarie e della ricerca.

Sezione 3:
Pianificazione e coordinamento delle scuole universitarie professionali


Art. 16

Obiettivi fissati dalla Confederazione; indirizzi di studio 1 Sentiti gli organi federali e cantonali competenti in materia di politiche delle
scuole universitarie e della ricerca come pure gli ambienti economici, il Consiglio
federale determina gli obiettivi per le scuole universitarie professionali.

2 Esso stabilisce in quali settori possono essere istituiti cicli di studi e ne determina
la denominazione.

Scuola universitaria 6

414.71


Art. 17

Programmi di sviluppo 1 Gli organi responsabili delle scuole universitarie professionali elaborano programmi di sviluppo pluriennali in base agli obiettivi fissati dal Consiglio federale.

2 I programmi di sviluppo devono essere autorizzati dal dipartimento competente.

Sezione 4: Sussidi federali

Art. 18

Sussidi assegnati alle scuole universitarie professionali 1 Nell'ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione sussidia gli investimenti e
l'esercizio di scuole universitarie professionali, purché siano conformi alle disposizioni della presente legge e delle relative ordinanze federali.

2 La Confederazione assegna sussidi se la scuola universitaria professionale: a.

non persegue fini lucrativi; b.

è aperta di principio a tutte le persone che adempiono le condizioni di
ammissione;

c.

risponde a un bisogno; d.

è organizzata in maniera adeguata.

3 Le scuole universitarie professionali che perseguono scopi di lucro possono beneficiare di sussidi federali in quanto assumano, nell'interesse e su mandato pubblico,
compiti che non possono essere svolti coprendone le spese.

4 Di norma la Confederazione assegna sussidi solo se il Cantone nel quale la scuola
ha sede o l'organo responsabile fornisce un contributo adeguato.


Art. 19

Entità del sussidio

1 La Confederazione sostiene un terzo dei costi d'investimento e d'esercizio delle
scuole universitarie professionali. Quali costi computabili sono considerate le spese
effettivamente necessarie delle scuole universitarie professionali.

2 Il Consiglio federale disciplina la procedura d'assegnazione dei sussidi. Dopo la
fase di costituzione delle scuole universitarie professionali, i sussidi devono essere
assegnati almeno in parte in funzione delle prestazioni.7

Art. 20

Aiuti finanziari ad altri istituti 1 Nell'ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione può accordare aiuti finanziari
per le spese di esercizio dei cicli di studio corrispondenti al livello delle scuole universitarie professionali che rientrano nella competenza cantonale.

7

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 953 954;
FF 1999 243).

Scuole universitarie professionali - LF 7

414.71

2 La Confederazione accorda aiuti finanziari solo se: a.

l'istituto non persegue fini lucrativi; b.

il ciclo di studio è aperto di principio a tutte le persone che adempiono le
condizioni di ammissione; c.

il ciclo di studio risponde a un bisogno; d.

il ciclo di studio è organizzato in maniera adeguata; e.

sono adempite le esigenze relative alla ripartizione dei compiti e alla collaborazione fra scuole universitarie professionali e università e politecnici; f.

l'istituto fattura tutti i servizi che possono essere forniti anche dall'economia
privata, in modo da non falsare la concorrenza.

3 Le scuole universitarie professionali che perseguono scopi di lucro possono beneficiare di sussidi federali in quanto assumano, nell'interesse e su mandato pubblico,
compiti che non possono essere svolti coprendone le spese.

4 Di norma la Confederazione assegna sussidi solo se anche il Cantone nel quale la
scuola ha sede o l'organo responsabile fornisce un contributo adeguato.

5 Il Consiglio federale disciplina la procedura d'assegnazione dei sussidi. I sussidi
devono essere assegnati almeno in parte in funzione delle prestazioni.


Art. 21

Sussidi per la formazione all'estero Agli studenti che hanno conseguito il diploma di una scuola universitaria professionale con voti eccellenti la Confederazione può accordare sussidi adeguati che consentano loro di proseguire la formazione all'estero.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 22

1 Chiunque si attribuisce un titolo secondo l'articolo 7 senza aver superato l'esame
finale corrispondente è punito con l'arresto o la multa.

2 Chiunque esercita o designa una scuola con il nome di scuola universitaria professionale senza l'autorizzazione corrispondente (art. 14) ai sensi della presente legge è
punito con l'arresto o la multa.

3 Le infrazioni sono punibili anche se sono commesse per negligenza.

4 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Scuola universitaria 8

414.71

Sezione 6: Esecuzione

Art. 23

Consiglio federale

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.


Art. 24

Commissione federale delle scuole universitarie professionali 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle scuole universitarie professionali incaricata di fornire consulenza nell'esecuzione della presente legge.

2 Alla Commissione delle scuole universitarie professionali incombono in particolare i seguenti compiti: a.

esaminare le domande per l'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale; b.

esaminare le domande d'assegnazione di sussidi federali; c.

esaminare periodicamente se sono adempite le condizioni per l'esercizio
delle singole scuole universitarie professionali; d.

esaminare le domande per il riconoscimento dei diplomi delle singole scuole
universitarie professionali; e.

fornire consulenza al Consiglio federale riguardo l'istituzione e la soppressione di cicli di studi delle scuole universitarie professionali nonché nella
definizione dei titoli; f.

fornire consulenza al Consiglio federale nella formulazione degli obiettivi
fissati dalla Confederazione per lo sviluppo delle scuole universitarie professionali; g.

esprimere un parere all'attenzione del dipartimento competente in merito ai
programmi di sviluppo delle singole scuole universitarie professionali; h.

fornire consulenza al dipartimento competente nel definire le condizioni di
ammissione.

3 La Commissione delle scuole universitarie professionali può avvalersi d'esperti per
l'adempimento dei compiti che le sono affidati.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 25

Disposizioni transitorie 1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli
portati finora dai diplomati.

Scuole universitarie professionali - LF 9

414.71

2 Gli articoli 59, 60 e 64 capoverso 1 lettera d della legge federale sulla formazione
professionale8 sono abrogati dopo cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge.


Art. 26

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 19969 8

RS 412.10

9

DCF dell'11 set. 1996 (RU 1996 2595).

Scuola universitaria 10

414.71

Allegato


Modifica del diritto vigente 1. Legge federale sulla formazione professionale10 Art. 29
cpv. 1 primo periodo
...


Art. 29a

...


Art. 29b

...


Art. 47
cpv. 5
...


Art. 50
cpv. 4
...

Titolo prima dell'articolo 61 ...


Art. 61
cpv. 1
...


Art. 64
cpv. 2 lett. g
...


2. Legge sull'agricoltura11 Art. 10e

...

10

RS 412.10; Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel menzionato.

11

RS 910.1; Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel menzionato.