01.11.2022 - * / In vigore
01.01.2008 - 31.10.2022
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192.12

Legge federale
sui privilegi, le immunità e le facilitazioni,
nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera
quale Stato ospite

(Legge sullo Stato ospite, LSO)

del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 2006,2

decreta:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

1 La presente legge disciplina, nell'ambito della politica di Stato ospite:

a.
il conferimento di privilegi, di immunità e di facilitazioni;
b.
il conferimento di aiuti finanziari e l'attuazione di altre misure di sostegno.

2 Sono fatti salvi i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché i contributi finanziari secondo il diritto internazionale o altre leggi federali.

Capitolo 2: Privilegi, immunità e facilitazioni

Sezione 1: Beneficiari

Art. 2

1 La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali seguenti:

a.
organizzazioni intergovernative;
b.
istituzioni internazionali;
c.
organizzazioni internazionali quasi intergovernative;
d.
missioni diplomatiche;
e.
posti consolari;
f.
missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative;
g.
missioni speciali;
h.
conferenze internazionali;
i.
segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale;
j.
commissioni indipendenti;
k.
tribunali internazionali;
l.
tribunali arbitrali;
m.
altri organismi internazionali.

2 La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni alle persone fisiche (persone beneficiarie) seguenti:

a.
persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali di cui al capoverso 1;
b.
personalità che esercitano un mandato internazionale;
c.
persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui alle let­tere a e b, compreso il personale domestico privato.

Sezione 2: Contenuto, campo d'applicazione e durata

Art. 3 Contenuto

1 i privilegi e le immunità comprendono:

a.
l'inviolabilità della persona, dei locali, dei beni, degli archivi, dei documenti, della corrispondenza e della valigia diplomatica;
b.
l'immunità di giurisdizione e di esecuzione;
c.
l'esenzione dalle imposte dirette;
d.
l'esenzione dalle imposte indirette;
e.
l'esenzione dai dazi e da altri tributi all'importazione;
f.
la libera disponibilità di fondi, divise, numerario e altri valori mobiliari;
g.
la libertà di comunicazione, spostamento e circolazione;
h.
l'esenzione dal regime di sicurezza sociale svizzero;
i.
l'esenzione dalle disposizioni in materia di entrata e di soggiorno in Sviz­zera;
j.
l'esenzione da qualsivoglia servizio personale, da qualsivoglia servizio pubblico e da oneri e obblighi militari di qualsiasi natura.

2 Le facilitazioni comprendono:

a.
le modalità di accesso al mercato del lavoro per le persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a e c;
b.
il diritto di fare uso di una bandiera e di uno stemma;
c.
il diritto di rilasciare lasciapassare e di farli riconoscere dalle autorità sviz­zere come documenti di viaggio;
d.
le facilitazioni in materia di immatricolazione di veicoli.

3 Il Consiglio federale può accordare altre facilitazioni di portata meno ampia di quelle di cui al capoverso 2.

Art. 4 Campo d'applicazione

1 Il campo d'applicazione personale e materiale dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni è stabilito di caso in caso in funzione:

a.
del diritto internazionale, degli impegni internazionali della Svizzera e degli usi internazionali;
b.
dello statuto giuridico del beneficiario e dell'importanza delle funzioni che il beneficiario assume nelle relazioni internazionali.

2 L'esenzione dalle imposte dirette può essere accordata a tutti i beneficiari di cui all'articolo 2. Alle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2, se di cittadinanza svizzera, l'esenzione è tuttavia accordata solo a condizione che il beneficiario istituzionale presso il quale esse sono chiamate abbia introdotto un sistema d'im­po­sizione interno, nella misura in cui il diritto internazionale permetta di porre una condizione del genere.

3 L'esenzione dalle imposte indirette può essere accordata a tutti i beneficiari di cui all'articolo 2. Alle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dall'imposta sugli oli minerali è tuttavia accordata solo se esse godono dello statuto diplomatico.

4 L'esenzione dai dazi e da altri tributi all'importazione può essere accordata a tutti i beneficiari di cui all'articolo 2.

5 Il Consiglio federale decide le condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro delle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2, nella misura in cui il diritto internazionale lo permetta.

Art. 5 Durata

La durata dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni può essere limitata.

Sezione 3: Condizioni

Art. 6 Condizioni generali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzio­nali:

a.
che hanno la sede principale o una sede sussidiaria in Svizzera oppure esercitano un'attività in Svizzera;
b.
che perseguono uno scopo non lucrativo di utilità internazionale;
c.
che esercitano un'attività nell'ambito delle relazioni internazionali; e
d.
la cui presenza sul territorio svizzero presenta un interesse particolare per la Svizzera.
Art. 7 Istituzioni internazionali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle istituzioni internazionali:

a.
che hanno strutture simili a quelle di un'organizzazione intergovernativa;
b.
che svolgono compiti statali o compiti normalmente affidati a un'organizza­zione intergovernativa; e
c.
che godono di un riconoscimento internazionale nell'ordinamento giuridico internazionale, in particolare in virtù di un trattato internazionale, di una risoluzione di un'organizzazione intergovernativa o di un documento poli­tico approvato da un gruppo di Stati.
Art. 8 Organizzazioni internazionali quasi intergovernative

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle organizzazioni internazionali quasi intergovernative:

a.
i cui membri sono in maggioranza Stati, organizzazioni di diritto pubblico o enti che svolgono compiti statali;
b.
che hanno strutture simili a quelle di un'organizzazione intergovernativa; e
c.
che esercitano un'attività sul territorio di due o più Stati.
Art. 9 Conferenze internazionali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle conferenze internazionali:

a.
riunite sotto l'egida di un'organizzazione intergovernativa, di un'istituzione internazionale, di un'organizzazione internazionale quasi intergovernativa, di un segretariato o di un altro organo istituito da un trattato internazionale, oppure sotto l'egida della Svizzera o su iniziativa di un gruppo di Stati; e
b.
i cui partecipanti sono in maggioranza rappresentanti di Stati, di organizzazioni intergovernative, di istituzioni internazionali, di organizzazioni internazionali quasi intergovernative oppure di segretariati o di altri organi istituiti da un trattato internazionale.
Art. 11 Commissioni indipendenti

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle commissioni indipendenti:

a.
che fondano la propria legittimazione su una risoluzione di un'organizza­zione intergovernativa o di un'istituzione internazionale oppure incaricate da un gruppo di Stati o dalla Svizzera;
b.
che godono di un ampio sostegno politico e finanziario presso la comunità internazionale;
c.
incaricate di esaminare una questione importante per la comunità internazionale;
d.
con un mandato a tempo determinato; e
e.
se il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni fornisce un contri­buto essenziale all'adempimento del loro mandato.
Art. 12 Tribunali internazionali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai tribunali internazionali istituiti da un trattato internazionale o da una risoluzione di un'organizzazione intergovernativa o di un'istituzione internazionale.

Art. 13 Tribunali arbitrali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai tribunali arbitrali:

a.
istituiti in applicazione di una clausola di arbitrato che figura in un trattato internazionale o in virtù di un accordo tra i soggetti di diritto internazionale che sono parti nella procedura arbitrale; e
b.
se le parti di cui alla lettera a forniscono la prova che il foro svizzero della giurisdizione arbitrale corrisponde a un bisogno particolare.
Art. 14 Altri organismi internazionali

A titolo eccezionale possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ad altri organismi internazionali:

a.
che collaborano strettamente con una o più organizzazioni intergovernative o istituzioni internazionali stabilitesi in Svizzera o con Stati per svolgere com­piti che spettano per principio a queste organizzazioni, a queste istituzioni o a questi Stati;
b.
che svolgono una funzione decisiva in un ambito importante delle relazioni internazionali;
c.
che godono di un elevato grado di notorietà sul piano internazionale; e
d.
se il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni fornisce un contri­buto essenziale all'adempimento del loro mandato.
Art. 15 Personalità che esercitano un mandato internazionale

A titolo eccezionale possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni a personalità che esercitano un mandato internazionale, se:

a.
il mandato è esercitato a tempo determinato ed è stato conferito loro da un'organizzazione intergovernativa, un'istituzione internazionale o un gruppo di Stati;
b.
sono di cittadinanza straniera;
c.
risiedono in Svizzera per la durata del mandato e precedentemente non erano domiciliati in Svizzera;
d.
non esercitano un'attività lucrativa; e
e.
la loro presenza in Svizzera è necessaria per l'adempimento del mandato internazionale loro affidato.

Capitolo 3: Acquisto di fondi per scopi ufficiali

Art. 16 Acquisto di fondi

1 I beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 possono acquistare fondi per i loro bisogni ufficiali. La superficie non deve essere superiore a quanto è necessario per lo scopo dell'utilizzazione.

2 L'acquirente invia la propria richiesta al Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento), con copia all'autorità competente del Cantone interessato.

3 Consultata l'autorità competente del Cantone interessato, il Dipartimento verifica se l'acquirente è un beneficiario istituzionale di cui all'articolo 2 capoverso 1 e se l'acquisto è effettuato per scopi ufficiali; dopo di che emana una decisione. Una decisione positiva presuppone che le autorizzazioni necessarie, segnatamente i per­messi di costruzione e le autorizzazioni in materia di sicurezza, siano state accordate dalle autorità competenti.

4 L'iscrizione nel registro fondiario di un acquisto di fondi ai sensi del capoverso 1 presuppone una decisione positiva conformemente al capoverso 3.

Art. 17 Definizioni

1 Per acquisto di fondi si intendono l'acquisto della proprietà, di un diritto di superficie, di un diritto di abitazione o dell'usufrutto su un fondo, nonché l'acquisto di altri diritti che procurano all'acquirente una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo, in particolare la locazione a lungo termine di un fondo qualora gli accordi pattuiti eccedano le relazioni d'affari usuali.

2 Un cambiamento di destinazione è equiparato a un acquisto.

3 Per fondi destinati a scopi ufficiali si intendono gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente che sono utilizzati per l'adempimento delle funzioni ufficiali del beneficiario istituzionale.

Capitolo 4: Aiuti finanziari e altre misure di sostegno

Art. 18 Scopi

Gli aiuti finanziari e le altre misure di sostegno sono finalizzati in particolare a:

a.
migliorare le condizioni di accoglienza, di lavoro, di integrazione e di sicurezza in Svizzera dei beneficiari di cui all'articolo 19;
b.
far conoscere meglio la Svizzera quale Stato ospite;
c.
promuovere le candidature svizzere ad accogliere i beneficiari di cui all'arti­colo 2;
d.
promuovere le attività nell'ambito della politica di Stato ospite.
Art. 19 Beneficiari

Possono essere accordati aiuti finanziari e altre misure di sostegno a:

a.
i beneficiari di cui all'articolo 2;
b.
le organizzazioni internazionali non governative (cap. 5);
c.
le associazioni e le fondazioni le cui attività rispondano agli scopi definiti nell'articolo 18.
Art. 20 Forme

La Confederazione può:

a.
accordare aiuti finanziari unici o periodici;
b.
accordare ai beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1, sia direttamente sia per il tramite della Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, mutui edilizi a interesse zero, rimborsabili in 50 anni;
c.
finanziare conferenze internazionali in Svizzera;
d.
accordare aiuti in natura unici o periodici, come la messa a disposizione di personale, locali o materiale;
e.
istituire associazioni o fondazioni di diritto privato o parteciparvi;
f.
incaricare le competenti autorità di polizia di attuare misure di sicurezza complementari alle misure prese in applicazione degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico, come previsto dalla legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

3 RS 120

Art. 21 Indennità ai Cantoni

La Confederazione può indennizzare adeguatamente i Cantoni per i compiti che svolgono in applicazione dell'articolo 20 lettera f e per i quali non sono competenti in virtù della Costituzione federale.

Art. 22 Finanziamento

I mezzi finanziari necessari per l'applicazione della legge sono iscritti nel preven­tivo. Se devono essere contratti impegni per oltre un anno contabile vanno richiesti crediti d'impegno.

Capitolo 5: Organizzazioni internazionali non governative

Art. 24 Principi

1 Le organizzazioni internazionali non governative (OING) si stabiliscono in Sviz­zera conformemente al diritto svizzero.

2 La Confederazione può facilitare lo stabilimento in Svizzera o le attività di una OING nei limiti del diritto applicabile. Può accordare a una OING gli aiuti finanziari o le altre misure di sostegno previste dalla presente legge.

3 Le OING possono beneficiare di misure previste da altre leggi federali, in particolare delle esenzioni fiscali menzionate nella legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta e delle facilitazioni in materia di impiego di personale straniero previste dalla legislazione svizzera.

4 Le OING non fruiscono tuttavia di privilegi, immunità e facilitazioni ai sensi della presente legge.

Art. 25 Definizione

Sono OING nel senso della presente legge le organizzazioni:

a.
costituite in forma di associazione o fondazione di diritto svizzero;
b.
che hanno come membri persone fisiche di differenti cittadinanze o persone giuridiche costituite secondo il diritto nazionale di differenti Stati;
c.
che esercitano un'attività effettiva in più Stati;
d.
che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica ai sensi dell'artico­lo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 19905 sull'imposta federale diretta;
e.
che collaborano con un'organizzazione intergovernativa o un'istituzione internazionale, per esempio quando dispongono di uno statuto di osservatore presso una simile organizzazione o istituzione; e
f.
la cui presenza sul territorio svizzero presenta un interesse particolare per la Svizzera.

Capitolo 6: Competenze

Art. 26 Conferimento dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni, nonché degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno

1 Il Consiglio federale:

a.
accorda i privilegi, le immunità e le facilitazioni;
b.
accorda gli aiuti finanziari e prende le altre misure di sostegno nei limiti dei crediti stanziati.

2 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:

a.
il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni;
b.
lo statuto fiscale dei beneficiari di cui all'articolo 2;
c.
lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1, in materia di assicurazioni sociali svizzere;
d.
il conferimento di aiuti finanziari e di altre misure di sostegno, fatta salva la competenza budgetaria dell'Assemblea federale;
e.
la cooperazione con i Paesi limitrofi nell'ambito della politica di Stato ospite.

3 Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza:

a.
di accordare privilegi, immunità e facilitazioni per una durata limitata;
b.
di accordare aiuti finanziari limitati nel tempo, di finanziare conferenze internazionali in Svizzera e di accordare, per durate limitate, aiuti in natura conformemente (art. 20);
c.
di incaricare le competenti autorità di polizia di attuare misure di sicurezza complementari conformemente all'articolo 20 lettera f.
Art. 27 Condizioni di lavoro delle persone beneficiarie

1 Il Consiglio federale può stabilire contratti normali di lavoro o disciplinare in altro modo le condizioni di lavoro in Svizzera delle persone beneficiarie di cui all'arti­colo 2 capoverso 2 nella misura in cui il diritto internazionale lo permette. In particolare, può fissare salari minimi.

2 Il Consiglio federale disciplina in particolare, per il personale domestico privato a tenore dell'articolo 2 capoverso 2, le condizioni salariali e di lavoro di base, nonché la protezione sociale in caso di malattia, infortunio, invalidità e disoccupazione, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.

Art. 28 Composizione delle controversie di diritto privato in caso di immunità di giurisdizione e di esecuzione

Quando conclude un accordo di sede con uno dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1, il Consiglio federale vigila affinché il beneficiario prenda disposizioni adeguate per comporre in modo soddisfacente:

a.
le controversie derivanti da contratti di cui il beneficiario istituzionale fosse parte e altre controversie di diritto privato;
b.
le controversie in cui fosse implicato un funzionario del beneficiario istituzionale che, per la sua situazione ufficiale, gode dell'immunità, sempreché questa non gli sia stata levata.
Art. 29 Collaborazione dei Cantoni

1 Prima di stipulare un accordo di una durata di almeno un anno o di durata illimitata sul conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni, il Consiglio federale consulta il Cantone in cui ha sede il beneficiario e i Cantoni limitrofi.

2 Quando i privilegi, le immunità e le facilitazioni derogano al diritto fiscale del Can­tone in cui ha sede il beneficiario, il Consiglio federale decide d'intesa con il Cantone.

3 I Cantoni partecipano alla negoziazione di accordi internazionali nel settore della politica di Stato ospite conformemente alla legge federale del 22 dicembre 19996 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione.

Art. 30 Informazione

Il Dipartimento può dare alle persone che forniscono la prova di avere un interesse particolare informazioni concernenti:

a.
i privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati, i beneficiari e il relativo campo d'applicazione;
b.
gli aiuti finanziari e le altre misure di sostegno accordati, nonché i loro beneficiari.
Art. 31 Osservanza dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni

1 Il Consiglio federale sorveglia l'osservanza dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati e prende le misure necessarie quando ne accerta un abuso. Può, se del caso, denunciare gli accordi conclusi o ritirare i pri­vilegi, le immunità e le facilitazioni accordati.

2 Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza di ritirare i privilegi, le immunità e le facilitazioni a una persona beneficiaria.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 33 Disposizioni d'esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2 Il Consiglio federale può associare i Cantoni o persone giuridiche di diritto privato all'esecuzione della legge.

3 Il Consiglio federale può delegare compiti amministrativi nell'ambito della politica di Stato ospite a persone giuridiche di diritto privato.

Art. 35 Coordinamento con la legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)8

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la LStrI o la presente legge, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso entrata in vigore simultanea delle due leggi, la cifra II numero 2 dell'allegato della presente legge diviene priva d'oggetto e l'articolo 98 cpv. LStrI riceve il seguente tenore:

...9

7 RS 142.20

8 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

9 La mod. può essere consultata alla RU 2007 6637.

Art. 36 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200810

10 DCF del 7 dic. 2007 (RU 2007 6648).

Allegato

(art. 34)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Sono abrogati:

1.
il decreto federale del 30 settembre 195511 concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera;
2.
la legge federale del 5 ottobre 200112 concernente la partecipazione e l'aiuto finanziario alla Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
3.
la legge federale del 23 giugno 200013 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra.

II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

...14

11 [RU 1956 1227]

12 [RU 2002 1902]

13 [RU 2000 2979]

14 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 6637.