01.01.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2011 - 31.12.2015
01.01.2008 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.12.2007
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
sulle strade nazionali
(LSN)1

dell'8 marzo 1960 (Stato 21 dicembre 1999) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 23, 36bis, 36ter e 37 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 19593, decreta:

Capo primo: Disposizioni generali

Art. 1

1

Le vie di collegamento di maggiore importanza e d'interesse generale per la Svizzera sono dichiarate strade nazionali dall'Assemblea federale.

2

Esse sono ripartite in strade nazionali di prima, di seconda e di terza classe.


Art. 2

Le strade nazionali di prima classe sono esclusivamente riservate al
traffico degli autoveicoli e accessibili soltanto in punti di collegamento
determinati. Esse sono a sedi direzionali separate, senza intersezioni a
raso.


Art. 3

Sono strade nazionali di seconda classe le altre strade nazionali, riservate esclusivamente al traffico degli autoveicoli e accessibili soltanto
in punti di collegamento determinati. Ordinariamente esse non sono
intersecate a raso.

RU 1960 555

1

Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

2

[CS 1 3; RU 1958 806, 1983 444]. Vedi ora gli art. 81-83 e 86 della Cost. federale del 18
apr. 1999 (RS 101).

3

FF 1959 649

725.11

I. Nozione
e specie

1. Prima classe

2. Seconda
classe

Lavori pubblici

2

725.11


Art. 4

1

Le strade nazionali di terza classe sono aperte anche ad altri utenti.

Se le condizioni lo permettono, si dovranno evitare gli attraversamenti
di abitati e le intersezioni a raso.

2

Il Consiglio federale può limitarne l'accesso a punti di collegamento determinati.


Art. 5

1

Le strade nazionali devono soddisfare alle esigenze superiori della tecnica della circolazione e, in particolare, consentire un andamento
sicuro ed economico del traffico.

2

Quando a tali interessi se ne contrappongano altri degni di protezione, come quelli della difesa militare, dell'impiego economico della
proprietà fondiaria, della pianificazione nazionale, o della protezione
della natura e del paesaggio, i differenti bisogni saranno contemperati.


Art. 6

Fanno parte delle strade nazionali, oltre che il corpo stradale, tutti gli
impianti necessari a una adeguata sistemazione tecnica delle medesime, segnatamente i manufatti, i raccordi, le piazze di stazionamento, i
segnali, le attrezzature per l'esercizio e la manutenzione, le piantagioni, come anche le scarpate, quando non si possa ragionevolmente
pretendere che il confinante le sfrutti.


Art. 7


4

1

Dove l'accesso laterale alle strade nazionali è vietato, possono essere stabilite nella zona stradale, secondo i bisogni del traffico, stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti che siano inoltre in
grado di offrire agli utenti della strada il rifornimento, il vitto e
l'alloggio.

2

Il Consiglio federale emana le norme fondamentali concernenti gli impianti accessori.

3

Con riserva della legislazione federale e dell'approvazione dei progetti da parte delle autorità federali, spetta ai Cantoni d'accordare i
diritti necessari per la costruzione, l'ampliamento e l'esercizio degli
impianti accessori.

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 15 nov. 1972 (RU 1972
2441 2442; FF 1971 I 843).

3. Terza classe

II. Norme
fondamentali
sulla
sistemazione

III.
Determinazione
1. In generale

2. Impianti
accessori

Strade nazionali - LF 3

725.11


Art. 8

1

Salve restando le attribuzioni della Confederazione, le strade nazionali sono poste sotto la sovranità cantonale.

2

Le condizioni della proprietà sulle strade nazionali sono disciplinate dal diritto cantonale.

Capo secondo: Costruzione A. Piano di sistemazione e progetti generali

Art. 9

Il piano di sistemazione determina le regioni da collegare mediante
strade nazionali, i tracciati generali e le specie di strada confacenti.


Art. 10

Il piano di sistemazione è elaborato dall'Ufficio competente (Ufficio)5,
con la collaborazione dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.


Art. 11

1

L'Assemblea federale decide definitivamente, a proposta del Consiglio federale, il tracciato generale e la specie delle strade nazionali da
costruire.

2

Il Consiglio federale, dopo avere consultato con i Cantoni, stabilisce il programma di costruzione.


Art. 12

Le strade nazionali sono delineate in progetti generali. I piani devono
segnatamente recare i tracciati delle strade, i punti di collegamento e le
opere d'intersezione.


Art. 13

I progetti generali sono elaborati dall'Ufficio, con la collaborazione
dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.

5

Nuova espressione giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il
presente testo.

IV. Sovranità e
proprietà

I. Piano di
sistemazione
1. Oggetto

2. Competenza

3. Decisione

II. Progetti
generali
1. Oggetto

2. Competenza

Lavori pubblici

4

725.11


Art. 14

1

Per assicurare la disponibilità dell'area stradale, il Dipartimento competente (Dipartimento)6, uditi i Cantoni, può determinare delle
zone riservate.

2

Resta riservato il diritto cantonale, ove dette zone possano essere assicurate mediante le disposizioni del medesimo.

3

La determinazione delle zone riservate deve essere resa di pubblica ragione nei Comuni. La decisione che la concerne può essere impugnata davanti al Consiglio federale, giusta gli articoli 124 e seguenti
della legge federale del 16 dicembre 19437 sull'organizzazione giudiziaria.

4

I piani rifiniti delle zone devono rimanere depositati presso le amministrazioni comunali, onde possano essere esaminati. La determinazione delle zone riservate diviene esecutiva a contare dalla pubblicazione.


Art. 15

1

In tali zone è vietato, salvo un permesso, di costruire o di trasformare le costruzioni esistenti accrescendone il valore. Il Consiglio federale
può stabilire l'obbligo del permesso per altri atti, concernenti la proprietà fondiaria, i quali possano ostacolare o rincarare gli acquisti futuri di terreno.

2

Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.


Art. 16

1

Nelle zone riservate, possono essere permesse opere edilizie, soltanto se esse non intralcino o non rincarino l'opera stradale né pregiudichino
la determinazione degli allineamenti.

2 Sulle domande di costruire decidono le autorità designate dai Cantoni. L'autorità cantonale sente il Dipartimento prima di rilasciare il
permesso di costruire. Contro le decisioni dell'autorità cantonale in
applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'applicazione, il Dipartimento è legittimato a esercitare i mezzi di ricorso
previsti dal diritto federale e cantonale.8 6

Nuova espressione giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il
presente testo.

7

CS 3 499. Agli art. cit. corrispondono ora gli art. 72 e segg. PA (RS 172.021).

8

Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

3. Assicurazione
della
disponibilità
dell'area stradale
a.
Determinazione
delle zone
riservate

b. Effetti

c. Condizione
della concessione di permessi di
costruire.
Competenza

Strade nazionali - LF 5

725.11

3

...9


Art. 17


10

1 Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina
gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni;
possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata
decade, può esserne ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o
totalmente identico.

2 Il Dipartimento sopprime una zona riservata quando è certo che non
saranno eseguite le varianti di un tracciato garantite dalla medesima.

3 Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono
essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini
di ricorso.


Art. 18

1

La restrizione del diritto di proprietà, per effetto della determinazione di zone riservate, dà luogo a un'indennità, se ne procedano delle conseguenze uguali a quelle d'un'espropriazione.

2

L'interessato notifica per iscritto la sua pretesa al Cantone. Ove questa sia, in tutto o in parte, contestata, si procederà secondo gli articoli
57 e seguenti della legge federale del 20 giugno 193011 sull'espropriazione.


Art. 19

1

L'Ufficio sottopone i progetti generali ai Cantoni interessati. Questi invitano a pronunciarsi i Comuni ed eventualmente i proprietari, toccati. I Cantoni spediscono le loro osservazioni, corredate dei preavvisi
comunali, all'Ufficio.

2

L'Ufficio, fondandosi sulle osservazioni ricevute, rifinisce i progetti generali, con la cooperazione dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.


Art. 20

I progetti generali sono approvati dal Consiglio federale.

9

Abrogato dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

10

Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

11

RS 711

d. Soppressione
delle zone
riservate

e. Idennità.
Procedura

4. Rifinimento e
approvazione
a. Procedura di
rifinimento

b. Approvazione

Lavori pubblici

6

725.11

B. Progetti esecutivi

Art. 21


12

1 Una volta approvati i progetti generali, i Cantoni elaborano i progetti
esecutivi in collaborazione con l'Ufficio e i servizi federali interessati.
I progetti esecutivi indicano la specie, l'ampiezza e la posizione
dell'opera, con tutti gli impianti accessori, i particolari tecnici della
costruzione e gli allineamenti.

2 Il Consiglio federale stabilisce le prescrizioni concernenti l'elaborazione dei progetti esecutivi e dei piani.


Art. 22

Nei progetti esecutivi, devono essere determinati, su entrambi i lati
della strada disegnata, gli allineamenti. Questi saranno stabiliti tenendo segnatamente conto delle esigenze della sicurezza del traffico,
dell'igiene delle abitazioni e di un eventuale ampliamento futuro della
strada.


Art. 23

1

Nell'interno degli allineamenti, è vietato, salvo un permesso, sia di costruire sia di trasformare le costruzioni esistenti, anche se queste vi
abbiano soltanto a sporgere. I lavori di manutenzione d'un immobile
non sono considerati trasformazioni secondo la presente disposizione.

2

Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.


Art. 24

1

Nell'interno degli allineamenti, devono essere permesse, salve restando le disposizioni cantonali più restrittive, le opere edilizie che non
ledono gli interessi pubblici da proteggere giusta l'articolo 22.

2 Sulle domande di costruire decidono le autorità designate dai Cantoni. L'autorità cantonale sente il Dipartimento prima di rilasciare il
permesso di costruire. Contro le decisioni dell'autorità cantonale in
applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'applicazione, il Dipartimento è legittimato a esercitare i mezzi di ricorso
previsti dal diritto federale e cantonale.13 12

Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

13

Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

1. Allestimento
dei progetti
esecutivi

2. Assicurazione
della
disponibilità
dell'area stradale
a.
Determinazione
degli allineamenti b. Effetti

c. Condizioni
della
concessione di
permessi di
costruire.
Competenza

Strade nazionali - LF 7

725.11

3

...14


Art. 25

1

La restrizione della proprietà fondiaria, per effetto degli allineamenti, dà luogo a un'indennità, se ne procedano delle conseguenze uguali a
quelle d'un'espropriazione.

2

Il diritto all'indennità e l'ammontare della medesima sono determinati secondo le condizioni al momento in cui ha effetto la restrizione
della proprietà (art. 29).

3

L'interessato deve notificare per iscritto le sue pretese al Cantone, nel termine di cinque anni a contare dal giorno in cui ha avuto effetto
la restrizione della proprietà. Se le pretese sono, in tutto o in parte,
contestate, si procederà secondo gli articoli 57 e seguenti della legge
federale del 20 giugno 193015 sulla espropriazione (LEspr)16.


Art. 26


17

1 L'approvazione dei piani per i progetti esecutivi è rilasciata dal Dipartimento.

2 Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni
necessarie secondo il diritto federale.

3 Non è necessario alcun permesso o piano cantonale. Va tenuto conto
del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e la gestione delle strade nazionali.

a18 La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della
presente legge e, in subordine, da quelle della LEspr19.

14

Abrogato dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

15

RS 711

16

Nuova espressione giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il
presente testo.

17

Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

18

Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

19

RS 711

d. Indennità.
Procedura

3. Procedura
d'approvazione
dei piani.
a. Principio

b. Diritto
applicabile

Lavori pubblici

8

725.11


Art. 27


20

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, al Dipartimento. Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

a21 1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante
l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per
l'opera progettata.

2 Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso il Dipartimento.

b22 1 Il Dipartimento trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente
durante 30 giorni.

3 Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione
secondo gli articoli 42-44 LEspr23.

c24 Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, il Cantone deve
inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr25 un
avviso personale sui diritti da espropriare.

20

Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

21

Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

22

Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

23

RS 711

24

Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

25

RS 711

4. Procedura
ordinaria
d'approvazione
dei piani
a. Introduzione

b.
Picchettamento

c. Consultazione,
pubblicazione e
deposito dei
piani

d. Avviso
personale

Strade nazionali - LF 9

725.11

d26 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa27 o della LEspr28 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso il Dipartimento contro il progetto esecutivo o gli allineamenti in esso contenuti. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2 Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le
domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate al Dipartimento.

3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

e29 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione
federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21
marzo 199730 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.


Art. 28


31

1 Con l'approvazione dei piani il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

2 Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non
pregiudica la valutazione globale del progetto.

3 L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio
in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del
progetto di costruzione.

4 Per gravi motivi, il Dipartimento può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la
situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

26

Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

27

RS 172.021

28

RS 711

29

Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

30

RS 172.010

31

Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

e. Opposizione

f. Eliminazione
delle divergenze
nella
Amministrazione
federale

6. Approvazione
dei piani; durata
di validità;
ricorso

Lavori pubblici

10

725.11

5 La decisione d'approvazione dei piani e le altre decisioni del Dipartimento possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso
del DATEC.

a32 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a.

progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che
concernono pochi interessati chiaramente individuabili; b.

costruzioni e impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla
pianificazione del territorio e sull'ambiente; c.

costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più
tardi.

2 Il Dipartimento può ordinare il picchettamento. La domanda non è né
pubblicata né depositata pubblicamente. Il Dipartimento sottopone il
progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente
il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30
giorni. Il Dipartimento può chiedere un parere a Cantoni e Comuni.
Impartisce un termine adeguato a tal fine.

3 Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.


Art. 29

Gli allineamenti, approvati insieme con i progetti esecutivi, sono resi
di pubblica ragione nei Comuni e depositati per esame presso le amministrazioni comunali. Essi hanno forza esecutiva a contare dalla
pubblicazione.

C. Acquisto del terreno e provvedimenti per
l'impiego dei fondi


Art. 30

1

Quando l'acquisto dei terreni necessari alla costruzione delle strade nazionali non possa aver luogo bonalmente, si procederà secondo le
forme della rilottizzazione o dell'espropriazione.

32

Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF
1998 2029).

33

Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

6. Procedura
semplificata

7. Pubblicazione
degli
allineamenti33

I. Acquisto del
terreno.
1. Modi

Strade nazionali - LF 11

725.11

2

Quest'ultima sarà usata solo quando gli sforzi fatti per i due primi modi d'acquisto non abbiano sortito effetto alcuno.


Art. 31

1

La procedura di rilottizzazione sotto forma di raggruppamento particellare di terreni agricoli, di foreste, o di aree fabbricabili, si applica
quando sia nell'interesse della costruzione stradale oppure necessaria
ad un uso e governo funzionale dei fondi da quella pregiudicati.

2

Nella procedura di rilottizzazione, il terreno necessario alla costruzione stradale può essere acquistato:

a.

con il conferimento di fondi dell'ente pubblico all'impresa di
rilottizzazione;

b.

con una detrazione adeguata della proprietà fondiaria cui si
estende la procedura di rilottizzazione. Il terreno, in tal modo
detratto per la costruzione stradale, sarà risarcito all'impresa di
rilottizzazione secondo il suo valore venale; c.

con il computo del plusvalore conferito ai fondi dalle bonifiche fondiarie operate nella costruzione stradale; d.

con altri mezzi giuridici della procedura cantonale.


Art. 32

1

I Cantoni provvedono all'acquisto del terreno e ne stabiliscono il modo.

2

I Cantoni determinano la procedura di rilottizzazione in conformità delle norme qui appresso. Per i raggruppamenti di fondi e di foreste
rimangono riservate le disposizioni pertinenti della legislazione federale concernente il promuovimento dell'agricoltura e la conservazione
del ceto rurale, come anche della legislazione federale concernente
l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste.


Art. 33

1

Quando sia previsto un raggruppamento di fondi o di foreste, gli avamprogetti del medesimo saranno elaborati, quando sia possibile, insieme con i progetti stradali generali. Essi devono recare segnatamente
i confini presumibili del comprensorio, la rete delle vie da costruirvi e
le opere idriche più importanti.

2

Gli avamprogetti sono elaborati dai Cantoni. L'Ufficio, di concerto con l'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie e gli altri servizi federali interessati, ne esercita l'alta vigilanza.

2.
Rilottizzazione

3. Competenza

4. Disposizioni
particolari sul
raggruppamento
di fondi e di
foreste
a. Elaborazione
degli
avamprogetti

Lavori pubblici

12

725.11


Art. 34

Ai proprietari di fondi può essere prefisso un termine adeguato perché
si pronuncino su un raggruppamento di fondi o di foreste secondo
l'articolo 703 del Codice civile svizzero34. La risoluzione concernente
le spese di raggruppamento da addebitare alla costruzione stradale dev'essere pubblicata.


Art. 35

I progetti della nuova ripartizione delle terre saranno dai Cantoni presentati per l'approvazione all'Ufficio. Questo esamina se siano tutelati
gli interessi della costruzione stradale e le autorità alle quali spetta il
sussidiamento invigilano sull'osservanza delle norme che lo concernono.


Art. 36

1

I Governi cantonali possono ordinare le rilottizzazioni necessarie alla costruzione stradale.

2 Il Dipartimento può impartire un congruo termine al Governo cantonale. Se entro tale termine non è decisa la ricomposizione particellare,
è eseguita la procedura ordinaria con espropriazione.35

Art. 37

Le autorità cantonali competenti risolvono circa alla immissione anticipata nel possesso del terreno necessario, quando occorra iniziare la
costruzione stradale innanzi che sia chiusa la procedura di rilottizzazione. Saranno prima sentiti gli interessati e presi tutti i provvedimenti
necessari per la stima dei terreni.


Art. 38

1

Le maggiori spese di rilottizzazione, cagionate dalla costruzione stradale in regioni bisognevoli di raggruppamento, sono a carico dell'opera stradale. Tutte le spese sono a carico della medesima, se, a cagione
della costruzione stradale, si deve procedere a nuove rilottizzazioni, in
regioni dove il raggruppamento sia già stato operato, oppure in regioni
di colonie.

2

Il Dipartimento, di concerto con i Dipartimenti federali interessati, risolve in ciascun caso sull'addebitamento delle spese.

34

RS 210

35

Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

b.
Raggruppamenti
secondo l'art.
703 CCS

c. Approvazione
dei progetti della
nuova
ripartizione

5.
Rilottizzazione
comandata

6. Immissione
anticipata nel
possesso

7.
Addebitamento
delle spese

Strade nazionali - LF 13

725.11


Art. 39


36

1 Il diritto d'espropriazione appartiene ai Cantoni. Sono autorizzati a
delegarlo ai Comuni.

2 Se l'acquisto del terreno avviene per espropriazione, dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita la procedura
di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di
stima) secondo le disposizioni della LEspr37. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate; è fatto salvo l'articolo 38 LEspr.

3 Il Dipartimento trasmette al presidente della Commissione di stima i
piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si
chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

4 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d'approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in
possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso
anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il
rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.


Art. 40

Quando il terreno necessario alla costruzione stradale venga acquistato
bonalmente o mediante espropriazione, i Cantoni provvederanno del
pari a ovviare adeguatamente agli svantaggi cagionati ai fondi che fossero intersecati o separati.

D. Costruzione e misure edilizie

Art. 41

1

Le strade nazionali devono essere costruite secondo i metodi tecnici più progrediti e con criteri economici.

2

I Cantoni aggiudicano e sorvegliano i lavori, in conformità delle norme stabilite dal Consiglio federale.


Art. 42

1

I Cantoni prendono le misure necessarie alla sicurezza della costruzione, delle persone, dei beni, e affinché siano evitate ai vicini quelle
molestie che non possano essere tenuti a tollerare.

36

Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

37

RS 711

8.
Espropriazione;
procedura di
stima;
immissione in
possesso
anticipata

II. Provvedimenti
per l'impiego dei
fondi

I. Costruzione
1. Metodi,
aggiudicazione e
vigilanza

2. Misure di
protezione

Lavori pubblici

14

725.11

2

Si provvederà a conservare al loro uso, in conformità del pubblico interesse, le costruzioni pubbliche, come vie di traffico, condutture e
simili impianti, le quali siano toccate dai lavori.

3

Si invigilerà affinché, durante la costruzione, sia assicurato l'impiego economico della proprietà fondiaria.


Art. 43

Le strade nazionali non saranno aperte alla circolazione, prima che lo
stato dei lavori e le misure di sicurezza prese consentano un traffico
scevro di pericoli e sia assicurato l'impiego economico della proprietà
fondiaria contigua.


Art. 44

1

Sono vietate, salvo un permesso, le trasformazioni edilizie attenenti alle strade nazionali, come la costruzione, la modificazione, lo spostamento di incroci con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche,
condutture o simili impianti, e il raccordo di strade e sentieri con le
strade nazionali. Dette trasformazioni non devono comunque recare
pregiudizio alla strada, né comprometterne una sistemazione futura.

2

Il Consiglio federale stabilisce la procedura per il permesso e designa le istanze competenti. Ai proprietari delle istallazioni concernenti il
traffico deve essere dato modo di pronunciarsi. Sono riservate le disposizioni della legge federale del 24 giugno 190238 concernente gli
impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.

3

Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.


Art. 45

1

Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova.

2

Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese.


Art. 46

1

Qualora occorra migliorare, con nuove opere, degli incroci di strade nazionali con altre strade pubbliche, ciascuno di coloro cui spetta
l'onere della costruzione stradale deve contribuire alle spese di siste38

RS 734.0

3. Apertura alla
circolazione

II. Provvedimenti
edilizi futuri
1. Permesso

2. Ripartizione
delle spese di
spostamenti,
incroci e
raccordi
a. Nuove opere

b.
Trasformazione
di incroci

Strade nazionali - LF 15

725.11

mazione e di mantenimento di dette opere, nella misura in cui queste
siano richieste dallo sviluppo del traffico.

2

La ripartizione delle spese di trasformazione di incroci tra strade nazionali e ferrovie è fatta in conformità delle disposizioni della legge
federale del 20 dicembre 195739 sulle ferrovie.


Art. 47

1

Gli articoli 45 capoverso 1, e 46 capoverso 1 non sono applicabili, in quanto tra gli interessati siano stati o saranno conchiusi degli accordi
derogatori circa alle spese.

2

In caso di contestazione relativa alla ripartizione delle spese, decide l'Ufficio. In caso di contestazione tra Cantoni oppure tra Confederazione e Cantoni è fatta salva l'azione di diritto amministrativo in virtù
dell'articolo 116 lettera a o b della legge federale sull'organizzazione
giudiziaria40.41


Art. 48

Il Consiglio federale stabilisce i principi per l'addebitamento delle
spese di lavori d'adattamento a opere militari, cagionati dalla costruzione delle strade nazionali.

Capo terzo:
Manutenzione stradale; esercizio di impianti tecnici
e accessori


Art. 49

Le strade nazionali e i loro impianti tecnici sono mantenuti e amministrati dai Cantoni, secondo criteri economici e in maniera da assicurare
un traffico sicuro e spedito.


Art. 50


42

L'esercizio degli impianti accessori è subordinato, segnatamente, alle
prescrizioni concernenti la polizia del commercio e dell'industria,
l'igiene pubblica e la polizia degli alberghi. Se le necessità del traffico 39

RS 742.101

40

RS 173.110

41

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in
vigore dal 1o gen. 1994 (RS 173.51).

42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 15 nov. 1972 (RU 1972
2441 2442; FF 1971 I 843).

c.
Disciplinamento
straordinario
delle spese.
Decisione delle
contestazioni

3. Ripartizione
delle spese di
adattamenti alle
opere militari

I. Manutenzione
stradale,
esercizio
d'impianti
tecnici

II. Esercizio
degli impianti
accessori

Lavori pubblici

16

725.11

o interessi d'ordine generale lo esigono, il Dipartimento può emanare
altre prescrizioni.


Art. 51

1

Nell'interno degli allineamenti, sono vietati le piantagioni, le cinte, i depositi di materiali e gli impianti che, impedendo la visuale, nuociano
alla sicurezza del traffico; quelli che già vi fossero devono, a richiesta
del proprietario della strada, essere tolti.

2

Il danno, che ne risulti, sarà risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell'indennità, essa sarà determinata dal presidente
della Commissione di stima, in conformità dell'articolo 60 capoverso
2 della LEspr43.


Art. 52

1

Gli impianti temporanei per la premunizione della strada contro gli effetti nocivi degli elementi, costruiti fuori dell'area stradale, devono
essere tollerati dai proprietari dei fondi.

2

Il danno che ne risulti, sarà risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell'indennità, essa sarà determinata dal presidente
della Commissione di stima, in conformità dell'articolo 60 capoverso
2 della legge federale del 20 giugno 193044 sulla espropriazione.


Art. 53

1

Nell'ambito delle strade nazionali, sono vietati, giusta la legge federale del 19 dicembre 195845 sulla circolazione stradale, i richiami pubblicitari e i cartelli.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive particolari per le strade nazionali.

Capo quarto: Alta vigilanza della Confederazione

Art. 54

1

Le strade nazionali sono poste sotto l'alta vigilanza del Consiglio federale; esso segnatamente dà le disposizioni necessarie affinché i progetti generali siano compilati a regola d'arte, le opere siano eseguite

43

RS 711. Alla disp. cit. corrisponde ora l'art. 60 cpv. 4, nel testo del 18 mar. 1971, secondo
il quale però l'indennità è ora determinata dal presidente della Commissione di stima o dal
supplente da lui designato.

44

RS 711. Alla disp. cit. corrisponde ora l'art. 60 cpv. 4, nel testo del 18 mar. 1971, secondo
il quale però l'indennità è ora determinata dal presidente della Commissione di stima o dal
supplente da lui designato.

45

RS 741.01

III. Misure intese
a cautelare la
sicurezza del
traffico
1. Divieto di
impianti che
impediscano la
visuale

2. Impianti di
premunizione

3. Divieto di
pubblicità

I. Alta vigilanza

Strade nazionali - LF 17

725.11

secondo criteri economici, venga sufficientemente vigilato sulla costruzione e provveduto a una manutenzione adeguata. Ove occorra, il
Consiglio federale provvede affinché i Cantoni interessati assumano in
comune la compilazione dei progetti e i lavori di ricostruzione e di
manutenzione.

2

Il Consiglio federale commette l'alta vigilanza al Dipartimento.


Art. 55

1

Il Consiglio federale può surrogare, interamente o in parte, la Confederazione a un Cantone, nei compiti che gli sono imposti per la presente legge:
quando il Cantone ne faccia domanda e sia realmente impossibilitato
d'adempiere esso stesso quei compiti; quando ciò sia necessario ad assicurare l'esecuzione dell'opera e il
Cantone rifiuti d'adempiere quei compiti, entro un termine adeguato
stabilito dal Consiglio federale.

2

Anche in questi casi, le spese sono ripartite secondo le disposizioni degli articoli 56, 57 e 58.

Capo quinto: Finanziamento delle strade nazionali

Art. 56

Le spese di costruzione delle strade nazionali sono a carico della Confederazione e dei Cantoni sul territorio dei quali si trovino. La quota
dei Cantoni si determina secondo l'onere loro cagionato dalle dette
strade, il loro interesse alle medesime e la loro capacità finanziaria.


Art. 57


46

Le spese di esercizio e di manutenzione delle strade nazionali sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni secondo i principi stabiliti
nell'articolo 56.


Art. 58

1

Le norme particolari sul finanziamento delle strade nazionali saranno stabilite con un decreto federale di carattere obbligatorio generale.

2

...47

46

Nuovo testo giusta l'art. 40 della LF del 22 mar. 1985 concernente i dazi sui carburanti, in
vigore dal 1° gen. 1985 (RS 725.116.2).

47

Abrogato dall'art. 40 della LF del 22 mar. 1985 concernente i dazi sui carburanti (RS
725.116.2).

II. Surrogazione

I. Ripartizione
delle spese
1. Spese di
costruzione

2. Spese
d'esercizio e di
manutenzione

3. Competenze

Lavori pubblici

18

725.11


Art. 59


48

Capo sesto: Disposizioni esecutive, transitorie e finali

Art. 60

Il Consiglio federale dà le necessarie disposizioni d'applicazione della
presente legge e vigila sulla loro esecuzione.


Art. 61

1

I Cantoni disciplinano, nell'ambito della presente legge, le competenze concernenti l'esecuzione dei compiti a essi assegnati e la procedura applicabile.

2

I Cantoni prendono le disposizioni completive necessarie all'applicazione della presente legge. ...49. Esse possono venir stabilite per via
d'ordinanza.
3

Qualora un Cantone non stabilisca tempestivamente le disposizioni che si richiedono all'applicazione della presente legge, il Consiglio
federale emana temporaneamente, in luogo di esso, le ordinanze necessarie e ne dà comunicazione all'Assemblea federale.


Art. 62


50

1 Le domande già depositate pubblicamente al momento dell'entrata in
vigore della presente modifica sono giudicate secondo il diritto procedurale previgente.

2 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.


Art. 63

All'articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 19 dicembre 195851
sulla circolazione stradale è sostituito il testo seguente: ...52

48

Abrogato dall'art. 40 della LF del 22 mar. 1985 concernente i dazi sui carburanti (RS
725.116.2).

49

Per. 2 abrogato dal n. II 32 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

50

Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
1999 3071 3124; FF 1998 2029).

51

RS 741.01

52

Testo inserito nella L menzionata.

II. ...

I. Applicazione
della legge
1. Consiglio
federale

2. Cantoni

II. Disposizioni
transitorie
relative alla
modifica del 18
giugno 1999

III.
Modificazioni
1. Legge federale
sulla
circolazione
stradale

Strade nazionali - LF 19

725.11


Art. 64

All'articolo 30 n. II della legge federale del 26 marzo 191453
sull'organizzazione dell'Amministrazione federale, è sostituito il testo
seguente:

...


Art. 65

L'articolo 22 capoverso 1 lettera c della legge federale del 16 dicembre 194354 sull'organizzazione giudiziaria non si applica all'astensione
e alla ricusazione dei membri e dei supplenti della Commissione di
stima.


Art. 66

Il Consiglio federale stabilisce la data nella quale la presente legge entra in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 21 giugno 196055 53

[CS 1 274. RS 172.010 art. 72 lett. a] 54

RS 173.110. Questa disp. è abrogata. Per il suo testo vedi CS 3 499.

55

DCF del 13 giu. 1960 (RU 1960 570).

2. Legge federale
sulla
organizzazione
della
Amministrazione
federale

IV. Membri della
Commissione di
stima

V. Entrata in
vigore

Lavori pubblici

20

725.11