01.01.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
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1

Legge federale sulle strade nazionali (LSN)1

dell'8 marzo 1960 (Stato 1° gennaio 2016) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 812, 823, 834, 865 e 197 numero 3 della Costituzione federale6;7
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 19598, decreta: Capo primo: Disposizioni generali

Art. 1

1 Le vie di collegamento di maggiore importanza e d'interesse generale per la Svizzera sono dichiarate strade nazionali dall'Assemblea federale.

2

Esse sono ripartite in strade nazionali di prima, di seconda e di terza classe.


Art. 2

Le strade nazionali di prima classe sono esclusivamente riservate al
traffico degli autoveicoli e accessibili soltanto in punti di collegamento determinati. Esse sono a sedi direzionali separate, senza intersezioni a raso.

RU 1960 555

1

Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

2

Questa disp. corrisponde all'art. 23 della Costituzione federale del 29 mag. 1874 (CS 1 3).

3

Questa disp. corrisponde all'art. 37 della Costituzione federale del 29 mag. 1874 (RU 1958 806).

4

Questa disp. corrisponde all'art. 36bis della Costituzione federale del 29 mag. 1874 (RU 1958 806, 1983 444).

5

Questa disp. corrisponde all'art. 36ter della Costituzione federale del 29 mag. 1874 (RU 1983 444, 1996 1491).

6 RS

101

7

Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

8

FF 1959 649

725.11

I. Nozione

e specie

1. Prima classe

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 2

725.11


Art. 3
Sono strade nazionali di seconda classe le altre strade nazionali, riservate esclusivamente al traffico degli autoveicoli e accessibili soltanto in punti di collegamento determinati. Ordinariamente esse non sono intersecate a raso.


Art. 4

1 Le strade nazionali di terza classe sono aperte anche ad altri utenti.

Se le condizioni lo permettono, si dovranno evitare gli attraversamenti di abitati e le intersezioni a raso.

2

Il Consiglio federale può limitarne l'accesso a punti di collegamento determinati.

a9 Dopo aver consultato il Cantone interessato, il Consiglio federale può
modificare la classificazione di una strada nazionale stabilita dall'Assemblea federale, segnatamente se ragioni inerenti alla tecnica della circolazione lo richiedono.


Art. 5

1 Le strade nazionali devono soddisfare alle esigenze superiori della tecnica della circolazione e, in particolare, consentire un andamento sicuro ed economico del traffico.

2

Quando a tali interessi se ne contrappongano altri degni di protezione, come quelli della difesa militare, dell'impiego economico della proprietà fondiaria, della pianificazione nazionale, o della protezione della natura e del paesaggio, i differenti bisogni saranno contemperati.


Art. 6

Fanno parte delle strade nazionali, oltre che il corpo stradale, tutti gli
impianti necessari a una adeguata sistemazione tecnica delle medesime, segnatamente i manufatti, i raccordi, le piazze di stazionamento, i segnali, le attrezzature per l'esercizio e la manutenzione, le piantagioni, come anche le scarpate, quando non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le sfrutti.

9

Introdotto dal n. I della LF del 12 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2259; FF 2012 543).

2. Seconda

classe

3. Terza classe

4. Modifica della

classificazione

II. Norme

fondamentali

sulla

sistemazione

III.

Determinazione 1. In generale

Strade nazionali. LF 3

725.11


Art. 7

10 1 Dove l'accesso laterale alle strade nazionali è vietato, possono essere stabilite nella zona stradale, secondo i bisogni del traffico, stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti che siano inoltre in grado di offrire agli utenti della strada il rifornimento, il vitto e l'alloggio.

2

Il Consiglio federale emana le norme fondamentali concernenti gli impianti accessori.

3

Con riserva della legislazione federale e dell'approvazione dei progetti da parte delle autorità federali competenti, spetta ai Cantoni accordare i diritti necessari per la costruzione, l'ampliamento e la gestione degli impianti accessori.11


Art. 8

1 Le strade nazionali sono di proprietà della Confederazione e sottostanno alla sua sovranità in materia stradale.12 2

Gli impianti accessori di cui all'articolo 7 sono di proprietà dei Cantoni.13

a14 1 Qualora strade esistenti siano integrate nella rete delle strade nazionali, al momento dell'integrazione la loro proprietà è trasferita senza indennizzo alla Confederazione.

2

Qualora strade nazionali esistenti siano stralciate dalla rete delle strade nazionali o sostituite da una strada nazionale dal tracciato diverso, la loro proprietà è trasferita senza indennizzo al rispettivo Cantone al momento dello stralcio o dell'apertura alla circolazione della nuova strada.

3

Qualora per una strada integrata nella rete delle strade nazionali vi sia un progetto approvato in base al diritto cantonale con decisione passata in giudicato, l'Assemblea federale decide se tale progetto è ripreso dalla Confederazione. L'approvazione cantonale equivale a un'approvazione dei piani ai sensi dell'articolo 26. I costi del progetto 10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 15 nov. 1972 (RU 1972 2441; FF 1971 I 843).

11 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

12 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

13 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

14 Introdotto dal n. I della LF del 12 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2259; FF 2012 543).

2. Impianti

accessori

IV. Sovranità e

proprietà

V. Trapasso

della proprietà e

ripresa di

progetti nel caso

di adeguamenti

della rete delle

strade nazionali

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 4

725.11

accumulati fino al momento dell'integrazione della strada nella rete delle strade nazionali sono a carico dei Cantoni.

4

I progetti di costruzione, sistemazione e manutenzione non conclusi al momento dell'integrazione di una strada nella rete delle strade nazionali devono essere completati e finanziati dai Cantoni. 5 L'articolo 62a si applica per analogia ai capoversi 1-3.

Capo secondo: Costruzione A. Piano di sistemazione e progetti generali

Art. 9

Il piano di sistemazione determina le regioni da collegare mediante
strade nazionali, i tracciati generali e le specie di strada confacenti.


Art. 10

Il piano di sistemazione è elaborato dall'Ufficio competente (Ufficio)15, con la collaborazione dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.


Art. 11

1 L'Assemblea federale decide definitivamente, a proposta del Consiglio federale, il tracciato generale e la specie delle strade nazionali da costruire.

2

Il Consiglio federale, dopo avere consultato con i Cantoni, stabilisce il programma di costruzione.


Art. 12

Le strade nazionali sono delineate in progetti generali. I piani devono
segnatamente recare i tracciati delle strade, i punti di collegamento e le opere d'intersezione.


Art. 13

I progetti generali sono elaborati dall'Ufficio, con la collaborazione
dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.

15 Nuova espr. giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

I. Piano di

sistemazione 1. Oggetto 2. Competenza

3. Decisione

II. Progetti

generali 1. Oggetto 2. Competenza

Strade nazionali. LF 5

725.11


Art. 14

1 Per assicurare la disponibilità dell'area stradale, il Dipartimento competente (Dipartimento)16, uditi i Cantoni, può determinare delle zone riservate.

2

Ove dette zone possano essere assicurate mediante il diritto cantonale, l'applicazione del medesimo rimane salva nel completamento della rete delle strade nazionali17.18 3

La determinazione delle zone riservate deve essere resa di pubblica ragione nei Comuni. La decisione che la concerne può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.19 4 I piani rifiniti delle zone devono rimanere depositati presso le amministrazioni comunali, onde possano essere esaminati. La determinazione delle zone riservate diviene esecutiva a contare dalla pubblicazione.


Art. 15

1 In tali zone è vietato, salvo un permesso, di costruire o di trasformare le costruzioni esistenti accrescendone il valore. Il Consiglio federale può stabilire l'obbligo del permesso per altri atti, concernenti la proprietà fondiaria, i quali possano ostacolare o rincarare gli acquisti futuri di terreno.

2

Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.


Art. 16

1 Nelle zone riservate, possono essere permesse opere edilizie, soltanto se esse non intralcino o non rincarino l'opera stradale né pregiudichino la determinazione degli allineamenti.

2

Sulle domande di costruire decidono le autorità designate dai Cantoni. L'autorità cantonale sente l'Ufficio prima di rilasciare il permes-

16 Nuova espr. giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

17 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101).

18 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

19 Nuovo testo del per. giusta il n. 68 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

3. Assicurazione

della

disponibilità

dell'area stradale
a.

Determinazione

delle zone

riservate

b. Effetti

c. Condizione

della

concessione di

permessi di

costruire.

Competenza

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 6

725.11

so di costruire.20 Contro le decisioni dell'autorità cantonale in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'applicazione, il Dipartimento è legittimato a esercitare i mezzi di ricorso previsti dal diritto federale e cantonale.21 3 ...22


Art. 17

23 1 Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o totalmente identico. 2 Il Dipartimento sopprime una zona riservata quando è certo che non saranno eseguite le varianti di un tracciato garantite dalla medesima.

3

Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.


Art. 18

1 La restrizione del diritto di proprietà, per effetto della determinazione di zone riservate, dà luogo a un'indennità, se ne procedano delle conseguenze uguali a quelle d'un'espropriazione.

2

L'interessato notifica per scritto le sue pretese all'autorità competente secondo l'articolo 21.24 Ove questa sia, in tutto o in parte, contestata, si procederà secondo gli articoli 57 e seguenti della legge federale del 20 giugno 193025 sull'espropriazione (LEspr).

20 Nuovo testo del per. giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

21 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

22 Abrogato dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

23 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

24 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

25

RS 711

d. Soppressione

delle zone

riservate

e. Idennità.

Procedura

Strade nazionali. LF 7

725.11


Art. 19

1 L'Ufficio sottopone i progetti generali ai Cantoni interessati. Questi invitano a pronunciarsi i Comuni ed eventualmente i proprietari, toccati. I Cantoni spediscono le loro osservazioni, corredate dei preavvisi comunali, all'Ufficio.

2

L'Ufficio, fondandosi sulle osservazioni ricevute, rifinisce i progetti generali, con la cooperazione dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.


Art. 20

1 I progetti generali sono approvati dal Consiglio federale.

2

Nell'ambito del completamento della rete delle strade nazionali26, il Consiglio federale decide in via definitiva, al momento dell'approvazione dei progetti generali, sul tracciato particolare delle strade nazionali nelle zone urbane e sul punto in cui le strade nazionali fuori dalle città diventano strade nazionali urbane.27 B. Progetti esecutivi

Art. 21

28 1 I progetti esecutivi indicano la specie, l'ampiezza e la posizione dell'opera, con tutti gli impianti accessori, i particolari tecnici della costruzione e gli allineamenti.

2

L'allestimento dei progetti esecutivi compete a: a. i Cantoni in collaborazione con l'Ufficio e i servizi federali interessati, per il completamento della rete delle strade nazionali29; b. l'Ufficio, per la costruzione di nuove strade nazionali e la sistemazione di quelle esistenti.

3

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti dei progetti esecutivi e dei piani.

26 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101).

27 Introdotto dal n. I della LF del 12 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2259; FF 2012 543).

28 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

29 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101).

4. Rifinimento e

approvazione a. Procedura di rifinimento

b. Approvazione

1. Allestimento

dei progetti

esecutivi

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 8

725.11


Art. 22

Nei progetti esecutivi, devono essere determinati, su entrambi i lati
della strada disegnata, gli allineamenti. Questi saranno stabiliti tenendo segnatamente conto delle esigenze della sicurezza del traffico, dell'igiene delle abitazioni e di un eventuale ampliamento futuro della strada.


Art. 23

1 All'interno degli allineamenti è vietato, salvo un permesso, sia realizzare nuove costruzioni sia trasformare quelle esistenti, anche se queste vi abbiano soltanto a sporgere. I lavori di manutenzione di un immobile non sono considerati trasformazioni secondo la presente disposizione.30 2

Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.


Art. 24

1 Nell'interno degli allineamenti, devono essere permesse, salve restando le disposizioni cantonali più restrittive, le opere edilizie che non ledono gli interessi pubblici da proteggere giusta l'articolo 22.

2

Sulle domande di costruire decidono le autorità designate dai Cantoni. L'autorità cantonale sente l'Ufficio prima di rilasciare il permesso di costruire.31 Contro le decisioni dell'autorità cantonale in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'applicazione, il Dipartimento è legittimato a esercitare i mezzi di ricorso previsti dal diritto federale e cantonale.32 3

...33


Art. 25

1 La restrizione della proprietà fondiaria, per effetto degli allineamenti, dà luogo a un'indennità, se ne procedano delle conseguenze uguali a quelle d'un'espropriazione.

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2259; FF 2012 543).

31 Nuovo testo del per. giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

32 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

33 Abrogato dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

2. Assicurazione

della

disponibilità

dell'area stradale a.

Determinazione

degli

allineamenti

b. Effetti

c. Condizioni

della

concessione di

permessi di

costruire.

Competenza

d. Indennità.

Procedura

Strade nazionali. LF 9

725.11

2

Il diritto all'indennità e l'ammontare della medesima sono determinati secondo le condizioni al momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà (art. 29).

3

L'interessato notifica per scritto le sue pretese all'autorità competente entro cinque anni a contare dal giorno in cui ha avuto effetto la restrizione della proprietà.34 Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, si procederà secondo gli articoli 57 e seguenti della LEspr35.


Art. 26

36 1 L'approvazione dei piani per i progetti esecutivi è rilasciata dal Dipartimento.

2

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

3

Non è necessario alcun permesso o piano cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e la gestione delle strade nazionali.

a37 La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della
presente legge e, in subordine, da quelle della LEspr38.


Art. 27

39
La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, al Dipartimento. Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

34 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

35 Nuova espr. giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

36 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

37 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

38 RS

711

39 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

3. Procedura

d'approvazione

dei piani.

a. Principio

b. Diritto

applicabile

4. Procedura

ordinaria

d'approvazione

dei piani a. Introduzione

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 10

725.11

a40 1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata. 2

Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso il Dipartimento.

b41 1 Il Dipartimento trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

2

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni. 3

Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr42.

c43 Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, il richiedente deve
inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr44 un avviso personale sui diritti da espropriare.

d45 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 196846 sulla procedura amministrativa o della LEspr47 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso il 40 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

41 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

42 RS

711

43 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

44 RS

711

45 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

46 RS

172.021

47 RS

711

b. Picchettamento

c. Consultazione,

pubblicazione e

deposito dei

piani

d. Avviso

personale

e. Opposizione

Strade nazionali. LF 11

725.11

Dipartimento contro il progetto esecutivo o gli allineamenti in esso contenuti. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

2

Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate al Dipartimento.

3

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

e48 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione
federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199749 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.


Art. 28

50 1 Con l'approvazione dei piani il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione. 2

Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.

3

L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

4

Per gravi motivi, il Dipartimento può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

5

...51

48 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

49 RS

172.010

50 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

51 Abrogato dal n. 68 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

f. Eliminazione

delle divergenze

nella

Amministrazione

federale

5. Approvazione

dei piani; durata

di validità;

ricorso

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 12

725.11

a52 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a. progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

b. costruzioni e impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente; c. costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

2

Il Dipartimento può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. Il Dipartimento sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. Il Dipartimento può chiedere un parere a Cantoni e Comuni.

Impartisce un termine adeguato a tal fine.

3

Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.


Art. 29

Gli allineamenti, approvati insieme con i progetti esecutivi, sono resi
di pubblica ragione nei Comuni e depositati per esame presso le amministrazioni comunali. Essi hanno forza esecutiva a contare dalla pubblicazione.

C. Acquisto del terreno e provvedimenti per l'impiego dei fondi

Art. 30

1 Quando l'acquisto dei terreni necessari alla costruzione delle strade nazionali non possa aver luogo bonalmente, si procederà secondo le forme della rilottizzazione o dell'espropriazione.

2

Quest'ultima sarà usata solo quando gli sforzi fatti per i due primi modi d'acquisto non abbiano sortito effetto alcuno.

52 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

53 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

6. Procedura

semplificata

7. Pubblicazione

degli

allineamenti53

I. Acquisto del

terreno.

1. Modi

Strade nazionali. LF 13

725.11


Art. 31

1 La procedura di rilottizzazione sotto forma di raggruppamento particellare di terreni agricoli, di foreste, o di aree fabbricabili, si applica quando sia nell'interesse della costruzione stradale oppure necessaria ad un uso e governo funzionale dei fondi da quella pregiudicati.

2

Nella procedura di rilottizzazione, il terreno necessario alla costruzione stradale può essere acquistato:

a. con il conferimento di fondi dell'ente pubblico all'impresa di rilottizzazione;

b. con una detrazione adeguata della proprietà fondiaria cui si estende la procedura di rilottizzazione. Il terreno, in tal modo detratto per la costruzione stradale, sarà risarcito all'impresa di rilottizzazione secondo il suo valore venale; c. con il computo del plusvalore conferito ai fondi dalle bonifiche fondiarie operate nella costruzione stradale; d. con altri mezzi giuridici della procedura cantonale.


Art. 32

1 Le autorità competenti provvedono all'acquisto del terreno.54 2

I Cantoni determinano la procedura di rilottizzazione in conformità delle norme qui appresso. Per i raggruppamenti di fondi e di foreste rimangono riservate le disposizioni pertinenti della legislazione federale concernente il promuovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale, come anche della legislazione federale concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste.


Art. 33

1 Quando sia previsto un raggruppamento di fondi o di foreste, gli avamprogetti del medesimo saranno elaborati, quando sia possibile, insieme con i progetti stradali generali. Essi devono recare segnatamente i confini presumibili del comprensorio, la rete delle vie da costruirvi e le opere idriche più importanti.

2

Gli avamprogetti sono elaborati dai Cantoni. L'Ufficio, di concerto con l'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie55 e gli altri servizi federali interessati, ne esercita l'alta vigilanza.

54 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

55 Ora: l'Ufficio federale dell'agricoltura.

2.

Rilottizzazione

3. Competenza

4. Disposizioni

particolari sul

raggruppamento

di fondi e di

foreste a. Elaborazione degli

avamprogetti

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 14

725.11


Art. 34

Ai proprietari di fondi può essere prefisso un termine adeguato perché
si pronuncino su un raggruppamento di fondi o di foreste secondo l'articolo 703 del Codice civile svizzero56. La risoluzione concernente le spese di raggruppamento da addebitare alla costruzione stradale dev'essere pubblicata.


Art. 35
I progetti della nuova ripartizione delle terre saranno dai Cantoni presentati per l'approvazione all'Ufficio. Questo esamina se siano tutelati gli interessi della costruzione stradale e le autorità alle quali spetta il sussidiamento invigilano sull'osservanza delle norme che lo concernono.


Art. 36

1 I Governi cantonali possono ordinare le rilottizzazioni necessarie alla costruzione stradale. 2 Il Dipartimento può impartire un congruo termine al Governo cantonale. Se entro tale termine non è decisa la ricomposizione particellare, è eseguita la procedura ordinaria con espropriazione.57


Art. 37
Le autorità cantonali competenti risolvono circa alla immissione anticipata nel possesso del terreno necessario, quando occorra iniziare la costruzione stradale innanzi che sia chiusa la procedura di rilottizzazione. Saranno prima sentiti gli interessati e presi tutti i provvedimenti necessari per la stima dei terreni.


Art. 38

1 Le maggiori spese di rilottizzazione, cagionate dalla costruzione stradale in regioni bisognevoli di raggruppamento, sono a carico dell'opera stradale. Tutte le spese sono a carico della medesima, se, a cagione della costruzione stradale, si deve procedere a nuove rilottizzazioni, in regioni dove il raggruppamento sia già stato operato, oppure in regioni di colonie.

2

Il Dipartimento, di concerto con i Dipartimenti federali interessati, risolve in ciascun caso sull'addebitamento delle spese.

56

RS 210

57 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

b.

Raggruppamenti

secondo

l'art. 703 CCS

c. Approvazione

dei progetti della

nuova

ripartizione

5.

Rilottizzazione

comandata

6. Immissione

anticipata nel

possesso

7.

Addebitamento

delle spese

Strade nazionali. LF 15

725.11


Art. 39

58 1 Il diritto d'espropriazione spetta alle autorità competenti. I Cantoni sono autorizzati a delegarlo ai Comuni.59 2 Se l'acquisto del terreno avviene per espropriazione, dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita la procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr60. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate; è fatto salvo l'articolo 38 LEspr.

3

Il Dipartimento trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

4

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d'approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.


Art. 40

61 Quando il terreno necessario alla costruzione stradale venga acquistato
a trattative private o mediante espropriazione, le autorità competenti provvedono pure a ovviare adeguatamente agli svantaggi cagionati ai fondi che fossero intersecati o separati.

58 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

59 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

60 RS

711

61 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

8.

Espropriazione;

procedura di

stima;

immissione in

possesso

anticipata

II. Provvedimenti per l'impiego

dei fondi

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 16

725.11

D. Costruzione e sistemazione delle strade nazionali62
a63 Sono competenti: a. i Cantoni, per il completamento della rete delle strade nazionali64;

b. l'Ufficio, per la costruzione di nuove strade nazionali e la sistemazione di quelle esistenti.


Art. 41

1 Le strade nazionali devono essere costruite secondo i metodi tecnici più progrediti e con criteri economici.

2

Le autorità competenti aggiudicano e sorvegliano i lavori. Il Consiglio federale fissa i principi determinanti per i Cantoni.66


Art. 42

1 Le autorità competenti prendono le misure necessarie per garantire la sicurezza della costruzione, per evitare pericoli alle persone e ai beni e per proteggere i vicini dalle molestie che non possano essere tenuti a tollerare.67 2 Si provvederà a conservare al loro uso, in conformità del pubblico interesse, le costruzioni pubbliche, come vie di traffico, condutture e simili impianti, le quali siano toccate dai lavori.

3

Si invigilerà affinché, durante la costruzione, sia assicurato l'impiego economico della proprietà fondiaria.

62 Originario avanti art. 41. Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

63 Introdotto dal n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

64 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101).

65 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

66 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

67 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

I. Competenze

II. Costruzione 1. Metodi, aggiudicazione

e vigilanza65

2. Misure di

protezione

Strade nazionali. LF 17

725.11


Art. 43

Le strade nazionali non saranno aperte alla circolazione, prima che lo
stato dei lavori e le misure di sicurezza prese consentano un traffico scevro di pericoli e sia assicurato l'impiego economico della proprietà fondiaria contigua.


Art. 44

1 Sono vietate, salvo un permesso, le trasformazioni edilizie attenenti alle strade nazionali, come la costruzione, la modificazione, lo spostamento di incroci con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condutture o simili impianti, e il raccordo di strade e sentieri con le strade nazionali. Dette trasformazioni non devono comunque recare pregiudizio alla strada, né comprometterne una sistemazione futura.

2

Il Consiglio federale stabilisce la procedura per il permesso e designa le istanze competenti. Ai proprietari delle istallazioni concernenti il traffico deve essere dato modo di pronunciarsi. Sono riservate le disposizioni della legge federale del 24 giugno 190269 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.

3

Quando il precedente divieto fosse violato, le autorità competenti possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.70

Art. 45

1 Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell'opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.72 2

Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese.

68 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

69

RS 734.0

70 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

71 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

72 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

3. Apertura alla

circolazione

III. Trasformazioni edilizie

nel settore delle

strade nazionali68

IV. Ripartizione

delle spese di

spostamenti,

incroci e

raccordi. 1. Nuove opere71

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 18

725.11


Art. 46

1 Qualora occorra migliorare, con nuove opere, degli incroci di strade nazionali con altre strade pubbliche, ciascuno di coloro cui spetta l'onere della costruzione stradale deve contribuire alle spese di sistemazione e di mantenimento di dette opere, nella misura in cui queste siano richieste dallo sviluppo del traffico.

2

La ripartizione delle spese di trasformazione di incroci tra strade nazionali e ferrovie è fatta in conformità delle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 195774 sulle ferrovie.


Art. 47

1 Gli articoli 45 capoverso 1, e 46 capoverso 1 non sono applicabili, in quanto tra gli interessati siano stati o saranno conchiusi degli accordi derogatori circa alle spese.

2

In caso di contestazione relativa alla ripartizione delle spese, decide l'Ufficio. In caso di contestazione tra Cantoni oppure tra Confederazione e Cantoni è fatta salva l'azione di diritto amministrativo in virtù dell'articolo 116 lettera a o b della legge federale del 16 dicembre 194376 sull'organizzazione giudiziaria.77 73 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

74

RS 742.101

75 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

76

[CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let.

a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art.

11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

77

Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901).

2. Trasformazione di incroci73

3. Disciplinamento derogato-

rio delle spese.

Decisione

in caso di

contestazioni75

Strade nazionali. LF 19

725.11


Art. 48

Il Consiglio federale stabilisce i principi per l'addebitamento delle
spese di lavori d'adattamento a opere militari, cagionati dalla costruzione delle strade nazionali.

Capo terzo:

Manutenzione ed esercizio delle strade nazionali79

Art. 49

80 Le strade nazionali e le loro installazioni tecniche sono mantenute ed
esercitate secondo criteri economici e in maniera da assicurare un traffico sicuro e spedito e mantenere per quanto possibile inalterata la viabilità.

a81 1 La Confederazione è competente per la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali.

2

Essa conclude con i Cantoni o con enti da essi costituiti accordi sulle prestazioni concernenti l'esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione. Se per determinate unità territoriali nessun Cantone o nessun ente è disposto a concludere un accordo sulle prestazioni, la Confederazione può affidare l'esecuzione a terzi. In casi motivati, può eseguire essa stessa questa manutenzione in singole unità territoriali o in parti di esse.

3

Il Consiglio federale emana in particolare disposizioni sulla delimitazione delle unità territoriali, l'ampiezza e l'indennizzo della prestazione. Esso determina l'assegnazione delle singole unità territoriali.

78 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

79 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

80 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

81 Introdotto dal n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

V. Ripartizione

delle spese di

adattamenti alle

opere militari78

I. Manutenzione

ed esercizio.

1. Principio

2. Competenza

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 20

725.11


Art. 50

82 La gestione degli impianti accessori è subordinata in particolare alle prescrizioni concernenti la polizia del commercio e dell'industria, l'igiene pubblica e la polizia degli alberghi. Se le necessità del traffico o interessi d'ordine generale lo esigono, il Dipartimento può emanare altre prescrizioni.


Art. 51

1 Nell'interno degli allineamenti, sono vietati le piantagioni, le cinte, i depositi di materiali e gli impianti che, impedendo la visuale, nuociano alla sicurezza del traffico; quelli che già vi fossero devono, a richiesta del proprietario della strada, essere tolti.

2

Il danno, che ne risulti, sarà risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell'indennità, essa sarà determinata dal presidente della Commissione di stima, in conformità dell'articolo 60 capoverso 2 della LEspr83.


Art. 52

1 Gli impianti temporanei per la premunizione della strada contro gli effetti nocivi degli elementi, costruiti fuori dell'area stradale, devono essere tollerati dai proprietari dei fondi.

2

Il danno che ne risulti, sarà risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell'indennità, essa sarà determinata dal presidente della Commissione di stima, in conformità dell'articolo 60 capoverso 2 della LEspr84.


Art. 53

1 Nell'ambito delle strade nazionali, sono vietati, giusta la legge federale del 19 dicembre 195885 sulla circolazione stradale, i richiami pubblicitari e i cartelli.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive particolari per le strade nazionali.

82

Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

83

RS 711. Alla disp. cit. corrisponde ora l'art. 60 cpv. 4, nel testo del 18 mar. 1971, secondo il quale però l'indennità è ora determinata dal presidente della Commissione di stima o dal supplente da lui designato.

84

RS 711. Alla disp. cit. corrisponde ora l'art. 60 cpv. 4, nel testo del 18 mar. 1971, secondo il quale però l'indennità è ora determinata dal presidente della Commissione di stima o dal supplente da lui designato.

85

RS 741.01

II. Gestione

degli impianti

accessori

III. Misure intese

a cautelare la

sicurezza del

traffico 1. Divieto di impianti che

impediscano la

visuale

2. Impianti di

premunizione

3. Divieto di

pubblicità

Strade nazionali. LF 21

725.11

Capo quarto: Alta vigilanza della Confederazione

Art. 54

86 1 Il completamento della rete delle strade nazionali87 sottostà all'alta vigilanza della Confederazione.

2

Ove occorra, il Consiglio federale provvede affinché i Cantoni interessati assumano in comune l'elaborazione dei progetti e i lavori di costruzione.


Art. 55

88 1 Mediante decisione del Consiglio federale, la Confederazione può assumere, interamente o in parte, i compiti di un Cantone in conformità della presente legge se: a. il Cantone ne fa domanda e è realmente impossibilitato ad assumere esso stesso tali compiti; b. è necessario per assicurare l'esecuzione dell'opera e il Cantone rifiuta d'adempiere tali compiti entro un termine adeguato stabilito dal Consiglio federale.

2

Anche in questi casi le spese sono ripartite secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 198589 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

Capo quinto: ...

Art. 56

a 5890

Art. 59


91

86 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

87 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101).

88 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

89 RS

725.116.2

90 Abrogati dal n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

91

Abrogato dall'art. 40 della LF del 22 mar. 1985 concernente i dazi sui carburanti, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU 1985 834; FF 1984 I 800).

I. Alta vigilanza

II. Surrogazione

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 22

725.11

Capo sesto: Disposizioni esecutive, transitorie e finali

Art. 60

92 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'applicazione e vigila sulla loro esecuzione.

2

Adotta, in particolare, le disposizioni per garantire una progettazione a regola d'arte, un'esecuzione economica dei lavori, un controllo sufficiente della costruzione, nonché una manutenzione e un esercizio adeguati.


Art. 61

1 I Cantoni disciplinano, nell'ambito della presente legge, le competenze concernenti l'esecuzione dei compiti a essi assegnati e la procedura applicabile.

2

I Cantoni prendono le disposizioni completive necessarie all'applicazione della presente legge. ...93. Esse possono venir stabilite per via d'ordinanza.

3

Qualora un Cantone non stabilisca tempestivamente le disposizioni che si richiedono all'applicazione della presente legge, il Consiglio federale emana temporaneamente, in luogo di esso, le ordinanze necessarie e ne dà comunicazione all'Assemblea federale.

a94
Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali che riguardano le opere edilizie transfrontaliere nell'ambito di un collegamento di strade nazionali con arterie stradali estere a grande capacità.

b95 1 L'Ufficio può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e 92 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

93

Per. 2 abrogato dal n. II 32 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

94 Introdotto dal n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

95 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).

I. Esecuzione

della legge 1. Consiglio federale

2. Cantoni

Ia. Trattati

internazionali

Ib. Prestazioni commerciali

Strade nazionali. LF 23

725.11

c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

2

Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.


Art. 62

96 1 Le domande già depositate pubblicamente al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono giudicate secondo il diritto procedurale previgente.

2

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

a97 1 All'entrata in vigore della modifica della presente legge del 6 ottobre 200698, la Confederazione diventa, senza indennizzo, proprietaria delle strade nazionali.

2

Il Consiglio federale designa i fondi, i diritti reali limitati, le convenzioni di diritto pubblico e gli accordi obbligatori, nonché le decisioni che sono trasferiti alla Confederazione al momento dell'entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006. Il Dipartimento può rettificare tali assegnazioni mediante decisione formale entro 15 anni dall'entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006.

3

Il Consiglio federale disciplina i rapporti di proprietà e le conseguenze in materia di indennità per le superfici, i posti di manutenzione e i centri di polizia che non sono più necessari per le strade nazionali o lo sono solo in parte. L'obbligo d'indennizzo è limitato a 15 anni.

4

I fondi e i diritti reali limitati trasferiti alla Confederazione sono iscritti nel registro fondiario o intestati alla Confederazione senza prelievo di tassa.

5

Il Consiglio federale designa le tratte che devono essere costruite nell'ambito del completamento della rete delle strade nazionali99. I Cantoni rimangono proprietari di tali tratte finché esse non vengano aperte alla circolazione.

96 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

97 Introdotto dal n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

98 RU

2007 5788

99 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all'art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101).

II. Disposizioni

transitorie

relative alla

modifica del

18 giugno 1999

IIa. Disposizioni

transitorie

relative alla

modifica del

6 ottobre 2006

Strade e altre vie di trasporto e comunicazione 24

725.11

6

Al momento del trasferimento della proprietà alla Confederazione, i Cantoni le consegnano i documenti, i piani e le banche dati pertinenti, conformemente all'attuale stato dell'esecuzione. I Cantoni archiviano gli atti storici a tempo indeterminato e i giustificativi contabili conformemente alle prescrizioni legali.

7

Il Consiglio federale disciplina la competenza per l'ultimazione dei progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006.


Art. 63

...


Art. 64

...


Art. 65

L'articolo 22 capoverso 1 lettera c della legge federale del 16 dicembre
1943101 sull'organizzazione giudiziaria non si applica all'astensione e alla ricusazione dei membri e dei supplenti della Commissione di stima.


Art. 66

Il Consiglio federale stabilisce la data nella quale la presente legge
entra in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 21 giugno 1960102 100 Le modifiche possono essere consultate alla RU 1960 555101 [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784,

1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let.

a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art.

11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

102 DCF del 13 giu. 1960 III. 100

Modificazioni 1. Legge federale sulla

circolazione

stradale

2. Legge federale

sulla

organizzazione

della

Amministrazione

federale

IV. Membri della

Commissione di

stima

V. Entrata in

vigore