01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 31.03.2023
22.11.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 21.11.2022
01.07.2021 - 31.05.2022
01.03.2019 - 30.06.2021
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.09.2017 - 28.02.2019
01.10.2016 - 31.08.2017
01.10.2015 - 30.09.2016
01.01.2013 - 30.09.2015
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

361

Legge federale
sui sistemi d'informazione di polizia
della Confederazione

(LSIP)

del 13 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2011) (Stato 1° marzo 2019)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 57 capoverso 2 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20062,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'uso dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione di cui all'articolo 2.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica al trattamento dei dati da parte delle autorità federali e cantonali nei seguenti sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (sistemi d'informazione di polizia):

a.
rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 9-14);
b.
sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15);
c.
parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS; art. 16);
d.
registro nazionale di polizia (art. 17);
e.
sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'Ufficio federale di polizia (fedpol; art. 18).
Art. 3 Principi

1 I sistemi d'informazione di polizia sono usati per permettere alle autorità aventi funzioni di perseguimento penale, di polizia e di tutela della sicurezza interna, di adempiere i loro compiti.

2 Nell'ambito della presente legge, le autorità di polizia della Confederazione sono autorizzate a trattare dati degni di particolare protezione e profili della personalità e a comunicarli alle autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni nonché ad altre autorità svizzere e straniere. I dati personali possono essere trattati nella misura in cui e fintantoché l'adempimento dei compiti legali lo richiede.

Art. 4 Trattamento di dati nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia

1 Nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia con le autorità estere e le organizzazioni internazionali, le autorità federali sono autorizzate a trattare dati nei sistemi d'informazione di polizia a condizione che tale trattamento sia previsto da una legge in senso formale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

2 Le autorità estere e le organizzazioni internazionali hanno accesso ai dati dei sistemi d'informazione di polizia mediante procedura di richiamo informatizzata soltanto se lo prevede una legge in senso formale o un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

Art. 5 Trattamento di dati per il controllo interno e la manutenzione informatica

1 I servizi di controllo interni all'Amministrazione e gli organi o le persone interni all'Amministrazione incaricati di verificare l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati possono trattare dati personali in tutti i sistemi d'informazione di polizia contemplati dalla presente legge, se necessario per adempiere i loro compiti di controllo.

2 Le persone incaricate della manutenzione informatica e della programmazione possono trattare dati nei sistemi d'informazione di polizia contemplati dalla presente legge unicamente per quanto:

a.
sia assolutamente necessario allo svolgimento dei lavori di manutenzione e di programmazione; e
b.
sia garantita la sicurezza dei dati.
Art. 6 Durata di conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

1 I dati trattati nei sistemi d'informazione di polizia possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino allo scadere della durata di conservazione stabilita secondo l'articolo 19 lettera d; in seguito sono cancellati.

2 La cancellazione dei dati allo scadere della durata di conservazione è effettuata secondo una delle procedure seguenti:

a.
i dati sono cancellati individualmente allo scadere della relativa durata di conservazione;
b.
i dati collegati fra loro sono cancellati in blocco allo scadere della durata di conservazione dei dati registrati più recentemente.

3 Quando si applica la procedura di cui al capoverso 2 lettera b, il detentore della collezione di dati effettua a intervalli regolari una verifica generale del sistema d'informa­zione. In occasione della verifica generale, è esaminata la conformità di ogni blocco di dati alle disposizioni applicabili al relativo sistema d'informazione. I dati divenuti inutili sono cancellati.

4 I dati destinati alla cancellazione conformemente ai capoversi 1-3 possono essere conservati in forma anonima se necessario per scopi statistici o di analisi sulla criminalità.

5 I dati destinati alla cancellazione e i relativi documenti sono offerti all'Archivio federale per l'archiviazione. I dati e i documenti che l'Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

Art. 7 Diritto d'accesso

1 Il diritto d'accesso è retto dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati (LPD).

2 Fedpol fornisce le informazioni richieste dopo aver consultato l'autorità che ha iscritto o fatto iscrivere i dati nel sistema d'informazione; sono fatti salvi gli arti­coli 8 e 8a.4

3 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)5 fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 16 relativi ai divieti d'entrata di sua competenza in virtù dell'articolo 67 capoversi 1 e 2 della legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)7.8

4 Il Ministero pubblico della Confederazione fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10. Le restrizioni sono rette dall'articolo 108 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20079 (CPP).10

3 RS 235.1

4 Nuovo testo dal n. II 8 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

5 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

6 RS 142.20

7 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

8 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

9 RS 312.0

10 Vedi il n. I 2 dell'all. 2, qui appresso.

Art. 811 Restrizione del diritto d'accesso concernente il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali

1 Qualora una persona domandi alla Polizia giudiziaria federale (PGF) se stia trattando dati che la concernono nel sistema di cui all'articolo 11, fedpol differisce tale informazione:

a.
se e nella misura in cui interessi preponderanti inerenti al procedimento penale, debitamente motivati negli atti, esigono il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente; o
b.
se non sono trattati dati concernenti il richiedente.

2 Fedpol comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo atten­to al fatto che può chiedere all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) di verificare se dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento.

3 L'Incaricato effettua la verifica; comunica all'interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali o relativi al differimento dell'informazione, che ha aperto un'in­chiesta conformemente all'articolo 22 della legge del 28 settembre 201812 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS).

4 Se riscontra errori nel trattamento dei dati o relativi al differimento dell'informa­zione, l'Incaricato ordina a fedpol di porvi rimedio.

5 Le comunicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. La comunicazione di cui al capoverso 3 non è impugnabile.

6 Fedpol fornisce le informazioni al richiedente appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. Le persone di cui non sono stati trattati dati ne sono informate da fedpol tre anni dopo il ricevimento della loro domanda.

7 Qualora l'interessato renda verosimile che il differimento dell'informazione gli arrecherebbe un danno rilevante e irreparabile, l'Incaricato può ordinare che, a titolo eccezionale, fedpol fornisca immediatamente le informazioni richieste, se e nella misura in cui ciò non pregiudichi la sicurezza interna o esterna.

11 Nuovo testo dal n. II 8 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

12 RS 235.3

Art. 8a13 Restrizione del diritto d'accesso in caso di segnalazioni per l'arresto a scopo di estradizione

1 Qualora una persona domandi a fedpol se è segnalata in un sistema d'informazione di polizia per l'arresto a scopo di estradizione, fedpol le comunica che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito e che può chiedere all'Incaricato di verificare se gli eventuali dati che la concernono sono trattati in modo lecito.

2 L'Incaricato effettua la verifica; comunica all'interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un'inchiesta conformemente all'articolo 22 LPDS14.

3 Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l'Incaricato ordina a fedpol di porvi rimedio.

4 Le comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate.

5 La comunicazione di cui al capoverso 2 non è impugnabile.

13 Introdotto dal n. II 8 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

14 RS 235.3

Sezione 2: Rete dei sistemi d'informazione di polizia

Art. 9 Principio

1 Fedpol gestisce una rete di sistemi d'informazione; la rete comprende:

a.
il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confedera­zione (art. 10);
b.
il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11);
c.
il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia inter­nazionale e intercantonale (art. 12);
d.
il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nell'ambito delle loro competenze in materia di perseguimento penale (art. 13);
e.
il sistema d'identificazione di persone nell'ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse (art. 14).

2 I sistemi sono collegati fra loro in maniera da consentire agli utenti che dispongono dei necessari diritti d'accesso di verificare, mediante un'unica interrogazione, se determinate persone o organizzazioni figurano in uno o più sistemi della rete.

Art. 10 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione

1 Fedpol gestisce il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Con­federazione.

2 Il sistema contiene i dati raccolti dalla PGF nel corso delle indagini di polizia giudiziaria da essa svolte nell'ambito di procedimenti penali pendenti.

3 I dati raccolti sono trattati conformemente agli articoli 95-99 CPP15.16

4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo (accesso online):

a.17
la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
b.
il Ministero pubblico della Confederazione;
c.
le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;
d.18
fedpol e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)19, per elaborare analisi e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

5 L'accesso ai dati concernenti un determinato procedimento penale può essere limi­tato per decisione del Ministero pubblico della Confederazione.

15 RS 312.0

16 Vedi il n. I 2 dell'all. 2, qui appresso.

17 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

18 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

19 Nuova espr. giusta il n. I 5 dell'O del 4 dic. 2009 sull'adeguamento di disposizioni legali in seguito all'istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 11 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali

1 Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali. Il sistema contiene dati raccolti dalla PGF nell'ambito dei suoi compiti d'informazione e di coordinamento al di fuori di un procedimento penale, previsti dalla legge federale del 7 ottobre 199420 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e dagli accordi internazionali di cooperazione di polizia.

2 Il sistema contiene dati relativi a persone e organizzazioni sospettate di partecipare ad attività criminali che rientrano nella competenza della PGF quale ufficio centrale o quale autorità di perseguimento penale. Il sistema contiene inoltre:

a.
dati relativi alle caratteristiche e alle tecniche di tali attività criminali;
b.
dati utili all'adempimento dei compiti della PGF provenienti da fonti pub­bliche;
c.
rapporti sulla situazione nazionale e internazionale in materia di criminalità;
d.
risultati di analisi sulla criminalità.

3 Il sistema è programmato in maniera tale da consentire una distinzione fra le infor­mazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o nell'ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

4 I dati del sistema possono essere repertoriati secondo le diverse categorie criminologiche. L'accesso a determinate categorie di dati può essere limitato a determinate cerchie di utenti. I dati del sistema possono inoltre non figurare nel registro nazio­nale di polizia (art. 17), se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale.

5 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

a.21
la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
b.
l'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l'Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol e l'Ufficio federale di giustizia, per l'adem­pimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198122 sull'assistenza internazionale in materia penale;
c.
i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale che, nell'ambito dei loro compiti legali, collaborano con la PGF;
d.23
fedpol e il SIC, per elaborare analisi e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

6 I dati personali possono essere raccolti all'insaputa dell'interessato se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale. Se la PGF raccoglie i dati all'insaputa dell'interessato, quest'ultimo ne è informato quando la necessità di mantenere il segreto non sussiste più, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. È tuttavia possibile differire l'informazione o rinunciarvi se:

a.
è indispensabile per proteggere interessi pubblici preponderanti, segnatamente in materia di sicurezza interna o esterna oppure di lotta contro i reati che sottostanno alla giurisdizione federale;
b.
la comunicazione rischia di mettere seriamente in pericolo terzi; o
c.
l'interessato non è reperibile.

20 RS 360

21 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

22 RS 351.1

23 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

Art. 12 Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale

1 Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale. Il sistema serve per:

a.
lo scambio di informazioni:
1.
di polizia giudiziaria,
2.
concernenti reati che non sottostanno alla giurisdizione federale,
3.
utili alla ricerca di persone scomparse,
4.
utili all'identificazione di persone sconosciute;
b.
la cooperazione degli organi di polizia della Confederazione con autorità cantonali ed estere.

2 Il sistema contiene:

a.
dati trasmessi ad altre autorità di polizia e di perseguimento penale nell'ambito di Interpol, di Schengen e di Europol nonché nell'ambito di altri canali della cooperazione di polizia;
b.
dati trattati nell'ambito del coordinamento di indagini nazionali e internazionali ai sensi dell'articolo 2 lettera b della legge federale del 7 ottobre 199424 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

3 Il sistema contiene dati su persone segnalate a fedpol:

a.
come autori presunti di reati, come danneggiati o come persone informate sui fatti nell'ambito di un'indagine di polizia giudiziaria condotta da autorità di perseguimento penale o da organi di polizia svizzeri o esteri oppure nell'ambito di comunicazioni di autorità abilitate o tenute per legge a trasmettere dati a fedpol;
b.
nell'ambito di attività di polizia intese a prevenire reati;
c.
nell'ambito della ricerca di persone scomparse e dell'identificazione di persone sconosciute.

4 Il sistema contiene anche dati relativi agli oggetti smarriti o rubati.

5 Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

6 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

a.25
la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
b.
l'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l'Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol e l'Ufficio federale di giustizia, per l'adem­pimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198126 sull'assistenza internazionale in materia penale;
c.
i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale che, nell'ambito dei loro compiti, collaborano con la PGF.

24 RS 360

25 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

26 RS 351.1

Art. 13 Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale

1 Fedpol gestisce il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale.

2 Il sistema contiene dati raccolti dagli organi di polizia dei Cantoni nell'ambito di indagini preliminari e di indagini di polizia giudiziaria nei settori di loro compe­tenza. Il trattamento di questi dati è disciplinato dal diritto cantonale.

3 Ogni Cantone può concedere l'accesso ai propri dati, mediante procedura di richiamo, ai servizi di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni e della Confederazione che, nell'ambito dei loro compiti, collaborano con il Cantone in questione.

4 I Cantoni sono tenuti a emanare disposizioni sulla protezione di tali dati e a designare un organo incaricato di sorvegliare l'osservanza delle stesse.

Art. 14 Sistema d'informazione per l'identificazione di persone nell'ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse

1 Fedpol gestisce il sistema d'informazione per l'identificazione di persone nell'ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse. Il sistema contiene dati relativi alle persone oggetto di una segnalazione (identità, motivo della segnalazione, informazioni concernenti il reato) e i dati relativi alle tracce rilevate sul luogo di un reato.

2 I profili del DNA e gli altri dati segnaletici (impronte digitali e palmari, tracce rilevate sui luoghi dei reati, fotografie e connotati) sono trattati in sistemi separati, disciplinati rispettivamente dalla legge del 20 giugno 200327 sui profili del DNA e dall'articolo 354 del Codice penale28. I profili del DNA e i dati segnaletici sono collegati agli altri dati di cui al capoverso 1 mediante un numero di controllo. Soltanto fedpol è autorizzato a effettuare il collegamento fra il numero di controllo e gli altri dati.

3 Il trattamento dei dati nel sistema d'informazione è riservato al personale di fedpol specializzato in materia d'identificazione. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

a.29
la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
b.
l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198130 sull'assistenza internazionale in materia penale;
c.
il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia, per verificare l'identità delle persone oggetto di una ricerca.

27 RS 363

28 RS 311.0

29 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

30 RS 351.1

Sezione 3: Altri sistemi d'informazione di polizia

Art. 15 Sistema di ricerca informatizzato di polizia

1 Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di per­sone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:31

a.
arrestare una persona o individuarne il luogo di dimora nell'ambito di un'inchiesta penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura;
b.32
trattenere una persona per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti o per ricoverarla a scopo di assistenza;
c.
individuare il luogo di dimora di persone scomparse;
d.33
eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, l'arti­colo 66a o 66abis del Codice penale34 o l'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192735, la LStrI36 e la legge del 26 giugno 199837 sull'asilo;
dbis.38
confrontare in modo sistematico i dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il sistema di ricerca informatizzato di polizia, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStrI;
e.
comunicare disconoscimenti di licenze di condurre straniere non valide in Svizzera;
f.
individuare il luogo di dimora di conducenti di veicoli a motore sprovvisti di un'assicurazione di responsabilità civile;
g.
ricercare veicoli e oggetti smarriti o rubati;
h.
segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell'articolo 24c della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
i.40
prevenire il rapimento internazionale di minori, previo ordine di un'autorità giudiziaria o dell'autorità di protezione dei minori;
j.
procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli per avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza.
k.
controllare le persone in esecuzione di pena o di misura che hanno com­messo uno dei reati di cui all'articolo 64 capoverso 1 del Codice penale41.

2 Il sistema contiene i dati che permettono di identificare le persone e gli oggetti ricercati e i dati relativi alle circostanze della ricerca, alle misure da adottare in caso di ritrovamento, alle autorità competenti, a terzi implicati (testimoni, danneggiati, rappresentanti legali, detentori, inventori) e ai reati non chiariti.

3 Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:

a.
fedpol, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;
b.
la Commissione federale delle case da gioco, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e g;
c.
il Ministero pubblico della Confederazione, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;
d.
l'Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 198042 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere c ed i;
e.
l'Ufficio federale di giustizia, nell'ambito dell'applicazione dalla legge federale del 20 marzo 198143 sull'assistenza internazionale in materia penale, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e g;
f.44
la SEM, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere d e dbis;
g.
la Direzione generale delle dogane, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e g;
h.
le autorità della giustizia militare, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;
i.
le autorità cantonali di polizia, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;
j.
le altre autorità civili cantonali designate mediante ordinanza dal Consiglio federale, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere b, c, e, f, g ed i;
k.45
il SIC, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera j.

4 Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:

a.
le autorità menzionate nel capoverso 3;
b.
il Corpo delle guardie di confine e gli uffici doganali;
c.
le rappresentanze svizzere all'estero e la sezione Protezione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri;
d.
la Segreteria generale di Interpol e gli Uffici centrali nazionali di Interpol di altri Stati, per quanto concerne la ricerca di veicoli e di oggetti, esclusi i dati relativi alle persone;
e.
gli uffici della circolazione stradale, per quanto concerne i veicoli;
f.
l'autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LMSI;
g.
la Segreteria di Stato dell'economia e le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione e del mercato del lavoro, per verificare se uno straniero è iscritto nel sistema d'informazione;
h.
le autorità di rilascio di cui all'articolo 4 della legge del 22 giugno 200146 sui documenti d'identità, per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d'identità;
i.47
il SIC, per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli secondo la legge federale del 25 settembre 201548 sulle attività informative (LAIn);
j.
le altre autorità giudiziarie e amministrative designate mediante ordinanza dal Consiglio federale.

5 Il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti può essere collegato con altri sistemi d'informazione per consentire agli utenti menzionati al capoverso 4 di consultare gli altri sistemi d'informazione con un'unica interrogazione, sempre che essi dispongano dei necessari diritti d'accesso.

31 Nuovo testo giusta il n. 16a dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725, 2012 7501; FF 2006 6391).

32 Nuovo testo giusta il n. 16a dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725, 2012 7501; FF 2006 6391).

33 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

34 RS 311.0

35 RS 321.0

36 RS 142.20

37 RS 142.31

38 Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

39 RS 120

40 Nuovo testo giusta il n. 16a dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725, 2012 7501; FF 2006 6391).

41 RS 311.0

42 RS 0.211.230.02

43 RS 351.1

44 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

45 Introdotta dal n. II 7 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

46 RS 143.1

47 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

48 RS 121

Art. 16 Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen

1 Fedpol gestisce la parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS), avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali.

2 Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

a.
arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne il luogo di dimora per un'inchiesta penale, eseguire una pena oppure una misura o procedere all'estradizione;
b.49
ordinare e controllare i divieti d'entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen50;
c.
individuare il luogo di dimora di persone scomparse;
d.51
trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l'incolumità, per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti, per ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce;
e.
individuare il domicilio o il luogo di dimora di testimoni nonché di persone accusate o imputate nell'ambito di un procedimento penale o condannate alla conclusione dello stesso;
f.
procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli per avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza;
g.
ricercare veicoli e altri oggetti smarriti o rubati;
h.
verificare se i veicoli loro presentati possono essere immatricolati;
i.52
confrontare in modo sistematico i dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il N-SIS, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStrI53.

3 Il sistema contiene dati segnaletici relativi alle persone, ai veicoli e agli altri oggetti ricercati.

4 I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svol­gere i compiti di cui al capoverso 2:

a.
fedpol;
b.
il Ministero pubblico della Confederazione;
c.
l'Ufficio federale di giustizia;
d.
le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;
e.
le autorità preposte all'esecuzione delle pene;
f.54
le autorità della giustizia militare e il SIC;
g.
la SEM;
i.
le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione;
j.
gli uffici cantonali della circolazione stradale;
k.
le altre autorità cantonali designate per ordinanza dal Consiglio federale e incaricate di svolgere i compiti di cui al capoverso 2 lettere c e d.

5 I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

a.55
fedpol, il SIC, il Ministero pubblico della Confederazione, l'Ufficio federale di giustizia, le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni nonché le autorità doganali e di confine;
b.
la SEM, le rappresentanze diplomatiche svizzere all'estero nonché le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione, nella misura in cui necessitano di tali dati per controllare le segnalazioni di cui al capoverso 2 lettera b;
bbis.56
la SEM, in relazione all'adempimento dei compiti di cui al capoverso 2 lettera i;
c.
gli uffici cantonali della circolazione stradale.

6 I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un'interfaccia in comune utilizzando altri sistemi d'informazione di polizia, nella misura in cui gli utenti dispon­gano delle autorizzazioni del caso.

7 Per quanto necessario, i dati contenuti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia e nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200357 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.

8 Basandosi sugli accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:

a.
il diritto d'accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;
b.
la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni;
c.
le autorità di cui al capoverso 4 autorizzate a inserire direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati;
d.
le autorità e i terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;
e.
i diritti degli interessati, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che li riguardano;
f.
l'obbligo di comunicare a posteriori agli interessati che le segnalazioni nel N-SIS giusta il capoverso 4 sono state distrutte, se:
1.
tali persone non hanno potuto rendersi conto dell'inserimento delle segnalazioni nel N-SIS,
2.
non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi, e
3.
la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati;
g.
la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati.

9 Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 8 lettere e ed f, sono fatti salvi l'articolo 8 della presente legge e gli articoli 63-66 LAIn58.59

49 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

50 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31); Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.362.33); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.311).

51 Nuovo testo giusta il n. 16a dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725, 2012 7501; FF 2006 6391).

52 Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

53 RS 142.20

54 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

55 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 12 dic. 2008 sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

56 Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

57 RS 142.51

58 RS 121

59 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

Art. 17 Registro nazionale di polizia

1 Fedpol gestisce, in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni, il registro nazionale di polizia (registro). Il registro permette di appurare se su una determinata persona sono trattati dati:

a.
nei sistemi d'informazione di polizia dei Cantoni;
b.
nella rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 9-14);
c.
nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15);
d.
nel N-SIS (art. 16).

2 Il registro serve a migliorare la ricerca di informazioni sulle persone e ad agevolare le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.

3 Il registro contiene le seguenti informazioni:

a.
l'identità completa della persona i cui dati sono trattati (in particolare cognome, nome, pseudonimo, cognome(i) d'affinità, cognome dei genitori, luogo e data di nascita, numero di controllo);
b.
la data dell'iscrizione;
c.
il motivo dell'iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una per­sona;
d.
l'indicazione dell'autorità alla quale richiedere ulteriori informazioni in applicazione dei principi sull'assistenza giudiziaria e amministrativa;
e.
la designazione del sistema d'informazione o del tipo di sistema da cui provengono i dati.

4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:

a.
la PGF;
b.
il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali di perseguimento penale;
c.
il SIC;
d.
il Servizio federale di sicurezza;
e.
l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
f.
le autorità cantonali di polizia;
g.
il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia;
h.
l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198160 sull'assi­stenza internazionale in materia penale;
i.
il Corpo delle guardie di confine e i servizi antifrode doganale;
j.
la sicurezza militare;
k.
le autorità della giustizia militare;
l.
l'autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LMSI61.

5 Il Consiglio federale può limitare l'accesso al registro da parte degli utenti menzionati nel capoverso 4. La limitazione può concernere sia la quantità dei dati di cui al capoverso 3, sia i sistemi di cui al capoverso 1.

6 In base alle indicazioni fornite dalle autorità fonti dell'informazione, fedpol può riunire i dati relativi a una medesima persona.

7 Una persona è catalogata nel registro soltanto fintantoché figura in uno o più sistemi d'informazione di cui al capoverso 1. L'iscrizione che la concerne è cancellata automaticamente quando essa non figura più nei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1.

8 Le autorità cantonali decidono autonomamente se collegare il proprio sistema al registro nazionale di polizia (cpv. 1 lett. a) e quali dati registrare in quest'ultimo. In caso di collegamento sono tuttavia tenute a rispettare:

a.
i criteri stabiliti dalla Confederazione per il genere di reati da inserire nel registro; e
b.
gli standard tecnici stabiliti dalla Confederazione per facilitare lo scambio di dati.

60 RS 351.1

61 RS 120

Art. 18 Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol

1 Fedpol gestisce il sistema informatizzato per la gestione interna delle pratiche e degli atti, che può contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Il sistema può contenere tutte le comunicazioni (trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, telefax) indirizzate a fedpol o provenienti da quest'ultimo.

2 Il sistema serve a trattare dati relativi alle pratiche di fedpol, organizzare in modo efficace e razionale lo svolgimento dei lavori, tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche ed elaborare statistiche.

3 I dati possono essere catalogati per persona, per oggetto o per evento e collegati ad altri sistemi d'informazione di polizia o ad altri sistemi d'informa­zione di fedpol. Quando i dati sono collegati a un altro sistema d'informazione, sottostanno alle medesime disposizioni di trattamento dei dati e alle medesime restrizioni circa l'accesso al sistema d'informazione principale.

4 Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

5 Il sistema contiene, separatamente dagli altri dati, anche dati concernenti pratiche dei servizi competenti in materia di documenti d'identità e di ricerca di persone scomparse.

6 L'accesso a questo sistema mediante procedura di richiamo informatizzata è riservato al personale di fedpol e all'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimen­to dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198162 sull'assistenza internazionale in materia penale.

62 RS 351.1

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 19 Disposizioni esecutive

Per ogni sistema d'informazione di polizia il Consiglio federale disciplina:

a.
la responsabilità per il trattamento dei dati;
b.
il catalogo dei dati trattati;
c.
l'estensione dei diritti d'accesso mediante procedura di richiamo;
d.
la durata di conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;
e.
la collaborazione con i Cantoni;
f.
la comunicazione, nei singoli casi, dei dati dei sistemi d'informazione di polizia a terzi, quando questi ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti;
g.
le modalità per garantire la sicurezza dei dati.
Art. 22 Entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 5 dicembre 200863

63 DCF del 15 ott. 2008.

Allegato 1

(art. 20)

Modifica del diritto vigente

64

64 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 4989.

Allegato 2

(art. 21)

...65

65 Le disp. di coordinamento possono essere consultate alla RU 2008 4989.