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01.09.2009 - 31.12.2015
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742.140.2

Legge federale
sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria

(LSIF)

del 20 marzo 2009 (Stato 1° gennaio 2016)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20072,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

La presente legge ha gli obiettivi seguenti:

a.
potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel traffico viaggiatori a lunga distanza e nel traffico merci;
b.
aumento del numero di nodi principali;
c.
riduzione dei tempi di percorrenza sull'asse est-ovest;
d.
eliminazione delle carenze di capacità sull'asse nord-sud.
Art. 23 Oggetto

La presente legge disciplina le misure e il finanziamento relativi ai grandi progetti ferroviari NFTA e FERROVIA 2000.

3 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

a.
aumento delle prestazioni: misure finalizzate al potenziamento del traffico ferroviario su una determinata tratta o in un determinato nodo;
b.
potenziamento delle capacità: misure finalizzate all'eliminazione di una carenza di capacità esistente come pure all'aumento delle prestazioni;
c.
misure di accelerazione: misure finalizzate alla riduzione del tempo di percorrenza di un treno tra due stazioni;
d.
intensificazione della successione dei treni: riduzione dell'intervallo di tempo tra due treni che percorrono la stessa tratta nella stessa direzione;
e.
separazione dei flussi di traffico: misure applicate in un nodo, finalizzate a permettere la circolazione dei treni senza incroci e ad aumentare la capacità del nodo.

Sezione 2: Misure

Art. 4 Misure relative ai grandi progetti ferroviari

Le misure relative ai grandi progetti ferroviari comprendono:

a.
sulle linee di base della nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA):
1.
Basilea-San Gottardo Nord: intensificazione della successione dei treni Basilea-Brugg-Altdorf/Rynächt,
2.4
San Gottardo Sud-Chiasso: aumento delle prestazioni nei nodi di Bellinzona, Lugano e Chiasso, intensificazione della successione dei treni Biasca-Bellinzona-Chiasso,
3.
Bellinzona-Luino: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,
4.
Zugo-Arth-Goldau: aumento delle prestazioni nel nodo di Arth-Goldau e potenziamento delle capacità,
5.
regione di Berna: aumento delle prestazioni Berna-Thun,
6.
assi del Lötschberg e del San Gottardo: in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l'approvvigionamento elettrico delle ferrovie e misure di protezione contro l'inquinamento fonico sulle tratte di accesso alle gallerie di base del San Gottardo e del Lötschberg;
b.
sulle altre tratte:
1.
regione di Ginevra: aumento delle prestazioni,
2.5
regione di Losanna: potenziamento delle capacità (quarto binario) Losanna-Renens, separazione dei flussi di traffico a Renens, potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel nodo di Losanna,
3.6
Losanna-Briga-Iselle: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,
4.7
Losanna-Bienne-Olten: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,
5.8
Losanna-Berna: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni,
6.
regione di Berna: separazione dei flussi di traffico a Wylerfeld, potenziamento delle capacità nel nodo di Berna,
7.
Thun-Interlaken: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, garanzia della qualità delle coincidenze a Thun,
8.9
Bienne-Delémont-Porrentruy: potenziamento delle capacità,
9.
Basilea-Olten-Lucerna: separazione dei flussi di traffico a Liestal, aumento delle prestazioni nella stazione di Basilea traffico viaggiatori, aumento delle prestazioni Basilea-Lucerna,
10.
regione di Olten: separazione dei flussi di traffico Olten Nord e Olten Est, aumento delle prestazioni nel nodo di Olten,
11.
Olten-Aarau: potenziamento delle capacità Olten-Aarau (intera tratta a quattro binari), potenziamento delle capacità (quarto binario) Dulliken-Däniken, galleria dell'Eppenberg,
12.10
...
13.11 regione di Zurigo: quota del traffico a lunga distanza sulla linea di transito,
14.
Thalwil-Lucerna: potenziamento delle capacità Cham-Rotkreuz, aumento delle prestazioni nel nodo di Thalwil,
15.
Zurigo-Winterthur: separazione dei flussi di traffico regione di Dorfnest, incluso potenziamento delle capacità; separazione dei flussi di traffico Hürlistein, potenziamento delle capacità nodo di Effretikon, aumento delle prestazioni Bassersdorf-Effretikon-Winterthur,
16.
regione di Winterthur: potenziamento delle capacità Tössmühle-Winterthur, aumento delle prestazioni nel nodo di Winterthur,
17.
Winterthur-San Gallo: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
18.
Winterthur-Weinfelden: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni,
19.
Bellinzona-Locarno: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità,
20.
valle del Reno: potenziamento delle capacità,
21.
Neuhausen-Sciaffusa: aumento delle prestazioni,
22.
in caso di aumento del volume di traffico, misure volte a garantire l'approvvigionamento elettrico delle ferrovie, misure di protezione contro l'inquinamento fonico e costruzione di impianti di ricovero.

4 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

5 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

6 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

7 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

8 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

9 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

10 Abrogata dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

11 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

Art. 5 Misure relative ad altre tratte

L'Ufficio federale dei trasporti effettua pianificazioni volte a stabilire le possibilità di realizzazione e i costi di misure relative ad altre tratte della rete ferroviaria svizzera.

Art. 7 Progettazione ed esecuzione

1 I gestori dell'infrastruttura progettano ed eseguono le misure per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria.

2 La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori dell'infrastruttura per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni sono fissati in dettaglio gli obiettivi concernenti le capacità che devono essere messe a disposizione come anche le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l'organizzazione.

3 Le convenzioni sottostanno all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 8 Assegnazione di mandati

I gestori dell'infrastruttura assegnano le commesse di forniture e di servizi come pure le commesse edili conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.

Art. 9 Ottimizzazione costante dei lavori

Nella progettazione ed esecuzione dei lavori occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell'ottimizzazione aziendale e macroeconomica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell'evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.

Art. 1012

12 Abrogata dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

Sezione 3: Finanziamento

Art. 11 Crediti d'impegno

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d'impegno necessari per le misure di cui agli articoli 4-6.

Art. 12 Modalità di finanziamento

1 La Confederazione, mediante il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria di cui alla legge del 21 giugno 201313 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.14

2 ...15

3 Fatta salva l'approvazione dell'Ufficio federale dei trasporti, i gestori dell'infrastruttura possono concludere con i Cantoni interessati e terzi (partenariato pubblicoprivato) convenzioni concernenti il prefinanziamento delle misure di cui all'articolo 4 decise e finanziate dall'Assemblea federale.

13 RS 742.140

14 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

15 Abrogato dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).

Sezione 4: Vigilanza, rapporto e procedure

Art. 14 Rapporto

1 Il Consiglio federale informa annualmente l'Assemblea federale circa:

a.
lo stato dei lavori relativi allo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria;
b.
le spese in base ai crediti d'impegno stanziati;
c.
gli investimenti effettuati per le misure di cui agli articoli 4-6 e i relativi investimenti previsti nei quattro anni successivi.

2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni esecutive concernenti la supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze relativi alle misure approvate.

Art. 15 Procedura e competenze

La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all'esercizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 195716 sulle ferrovie.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 200917

17 DCF del 19 ago. 2009.

Allegato

(art. 17)

Modifica del diritto vigente

18

18 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 4219.