01.09.2023 - * / In vigore
01.06.2022 - 31.08.2023
01.05.2022 - 31.05.2022
01.01.2022 - 30.04.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.03.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 28.02.2018
16.07.2012 - 31.08.2017
01.01.2011 - 15.07.2012
01.01.2008 - 31.12.2010
01.04.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
01.12.2006 - 31.12.2006
01.08.2004 - 30.11.2006
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1

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) del 6 ottobre 2000 (Stato 17 agosto 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 92 e 123 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 19982, decreta: Sezione 1: Campo d'applicazione e organizzazione

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni qualora sia ordinata ed effettuata: a. nell'ambito di un procedimento penale della Confederazione o di un Cantone;

b. in vista dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria secondo la legge del 20 marzo 19813 sull'assistenza in materia penale.

2

Si applica a tutti gli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione, statali, concessionari o soggetti all'obbligo di notificazione nonché agli offerenti Internet.

3

Alle informazioni concernenti il traffico dei pagamenti soggetto alla legge del 30 aprile 19974 sulle poste si applicano le disposizioni federali e cantonali sull'obbligo di testimoniare e sull'obbligo di informare l'autorità.

4

Gli esercenti di reti di telecomunicazioni interne e di centralini privati debbono tollerare la sorveglianza.


Art. 2

Organizzazione 1 La Confederazione gestisce un servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (servizio).

2

Il servizio svolge i propri compiti autonomamente. Non è vincolato da istruzioni ed è subordinato al dipartimento competente soltanto sul piano amministrativo.

RU 2001 3096 1 RS

101

2 FF

1998 3319

3 RS

351.1

4 RS

783.0

780.1

Misure di sorveglianza 2

780.1

3

Nell'ambito dei suoi compiti, il servizio collabora con le autorità di concessione e di vigilanza competenti per il settore della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Sezione 2: Procedura di sorveglianza

Art. 3

Condizioni 1 Perché possa essere ordinata la sorveglianza, devono essere adempiute le condizioni seguenti:

a. determinati fatti giustificano il forte sospetto che la persona da sorvegliare abbia commesso uno dei reati di cui ai capoversi 2 o 3 o ne sia stata partecipe; b. la gravità del reato giustifica la sorveglianza; c. altre operazioni d'inchiesta non hanno dato esito positivo oppure le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili senza la sorveglianza.

2

La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

a.5 articoli 111-113, 115, 118 numero 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis numero 1 secondo comma, 146-148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187 numero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195-197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 dal primo al quarto comma, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis-260quinquies, 264-266, 277 numero 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater e 322septies del Codice penale6 (CP);

b.7 articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numeri 1 primo e terzo comma e 2, 64 numeri 1 primo comma e 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 103 numero 1, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108-113, 115-117, 119, 121, 130 numeri 1 e 2, 132, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 139-142, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151a, 151c, 153-156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1 primo e terzo comma, 162 capoversi 1 e 3, 164, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167 numero 1, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numero 1 primo comma e numero 2, 170 capoverso 1, 171a capoverso 1, 171b, 172 numero 1 e 177 del Codice penale militare del 13 giugno 19278 (CPM).

5

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ott. 2003 (RO 2003 3043 3047, 2004 2149; FF 2002 4815).

6 RS

311.0

7

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ott. 2003 (RO 2003 3043 3047; FF 2002 4815).

8 RS

321.0

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni - LF 3

780.1

c. articoli 34 e 35 della legge federale del 13 dicembre 19969 sul materiale bellico;

d. articoli 29 capoverso 1, 30 capoverso 1, 31 capoversi 1 e 2 e 32 della legge del 23 dicembre 195910 sull'energia nucleare; e. articolo 60 capoverso 1 lettere g-i, m e o della legge del 7 ottobre 198311 sulla protezione dell'ambiente; f. articolo

179septies del Codice penale, qualora mediante l'identificazione del collegamento non sia possibile individuare le persone che chiamano.

3

Se vi è forte sospetto di reato qualificato, la sorveglianza può inoltre essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

a. articoli 139 numeri 2 e 3, 272-274 e 305bis numero 2 del Codice penale; b. articolo 131 numeri 2-4 del Codice penale militare; c. articolo 33 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico; d. articolo 14 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 199612 sul controllo dei beni a duplice impiego; e. articoli 34 capoverso 1 secondo comma e 34a capoverso 2 della legge del 23 dicembre 1959 sull'energia nucleare; f. articolo 19 numeri 113 secondo comma e 214 e articolo 20 numero 115 secondo comma della legge del 3 ottobre 195116 sugli stupefacenti.

4

L'autorità d'approvazione può autorizzare collegamenti diretti se non v'è da attendersi che siano lesi interessi privati preponderanti di terzi e se la sicurezza dei dati è garantita. È vietato raccordarsi direttamente a collegamenti di persone vincolate dal segreto professionale (art. 4 cpv. 3).


Art. 4

Forme speciali di sorveglianza 1

La sorveglianza di un terzo può essere ordinata se sulla base di determinati fatti si debba presumere che la persona indiziata utilizzi o faccia utilizzare l'indirizzo postale o il collegamento di telecomunicazione del terzo per ricevere o trasmettere invii o comunicazioni.

2

La sorveglianza di un posto pubblico di telecomunicazione o di un collegamento che non è attribuibile ad alcuna persona conosciuta può essere ordinata se determinati fatti possono far presumere che la persona indiziata utilizzi o faccia utilizzare tale collegamento per ricevere o trasmettere comunicazioni.

9 RS

514.51

10 RS

732.0

11 RS

814.01

12 RS

946.202

13 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

14 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

15 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

16 RS

812.121

Misure di sorveglianza 4

780.1

3

La sorveglianza di una persona che, secondo il diritto procedurale penale applicabile, può rifiutarsi di testimoniare poiché vincolata dal segreto professionale è di principio vietata. La sorveglianza può essere ordinata a titolo eccezionale se:

a. il forte sospetto sussiste nei confronti di tale persona; b. sulla base di determinati fatti si debba presumere che la persona indiziata ne utilizzi l'indirizzo postale o il collegamento di telecomunicazione.

4

Qualora risulti dalle indagini che una persona indiziata cambia in rapida successione il collegamento di telecomunicazione, l'autorità d'approvazione può autorizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i collegamenti identificati utilizzati dalla persona indiziata, senza nuova approvazione per ogni singolo caso. Ogni cambiamento dev'essere comunicato al servizio mediante un ordine di sorveglianza.

Ogni mese e a sorveglianza conclusa, l'autorità che l'ha ordinata presenta un rapporto, per approvazione, all'autorità d'approvazione (art. 7 cpv. 1).

5

In caso di sorveglianza secondo i capoversi 1-4, l'autorità che l'ha ordinata adotta provvedimenti affinché le persone che si occupano delle indagini non possano venire a conoscenza di registrazioni estranee all'oggetto delle indagini.

6

In caso di sorveglianza secondo il capoverso 3, la selezione deve essere diretta da un'autorità giudiziaria che non si occupa delle indagini. In tale ambito va garantito che le autorità incaricate delle indagini non vengano a conoscenza di segreti professionali, salvo nei casi di cui all'articolo 8 capoverso 4.


Art. 5

Informazioni sulla corrispondenza postale e sul traffico delle telecomunicazioni 1

Mediante l'ordine di sorveglianza di cui all'articolo 3 possono essere richieste informazioni anche riguardo a: a. quando e con quali persone o collegamenti la persona sorvegliata è in contatto postale o di telecomunicazione (identificazione degli utenti); b. dati relativi al traffico e alla fatturazione.

2

Le informazioni di cui al capoverso 1 possono essere ordinate anche con un effetto retroattivo di sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza secondo l'articolo 7 capoverso 3.


Art. 6

Autorità competenti

La sorveglianza può essere ordinata: a. quando si tratta di reprimere un reato: 1. dal procuratore generale della Confederazione, 2. dai giudici istruttori federali, 3. dai giudici istruttori militari nonché 4. dalle autorità competenti giusta il diritto cantonale;

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni - LF 5

780.1

b. nei casi d'estradizione: dal direttore dell'Ufficio federale di giustizia17; c. in altri casi di assistenza giudiziaria: dall'autorità federale o cantonale che esegue la domanda;


Art. 7

Procedura d'approvazione

1

L'ordine di sorveglianza va sottoposto per approvazione alle autorità seguenti: a.18 da parte delle autorità civili della Confederazione: al presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; b. da parte dei giudici istruttori militari: al presidente del Tribunale militare di cassazione;

c. da parte delle autorità cantonali: all'autorità giudiziaria designata dal Cantone.

2

L'autorità che ha ordinato la sorveglianza presenta all'autorità d'approvazione, entro 24 ore:

a. l'ordine di sorveglianza; b. la motivazione e gli atti del procedimento penale rilevanti per l'approvazione.

3

L'autorità d'approvazione esamina se l'intervento sia giustificato. Decide entro cinque giorni dal momento in cui la sorveglianza è stata ordinata, con breve motivazione. Può approvare la sorveglianza a titolo provvisorio, richiedere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti nonché adottare misure supplementari a protezione della personalità. L'approvazione è accordata per tre mesi al massimo e può essere vincolata a oneri. L'autorità d'approvazione comunica senza indugio la sua decisione al servizio.

4

Se l'approvazione viene negata o non è stata richiesta, l'autorità che ha ordinato la sorveglianza deve immediatamente togliere dagli atti del procedimento penale tutti i documenti e i supporti di dati e distruggerli. Gli invii postali devono essere immediatamente rimessi ai destinatari. Le informazioni ottenute mediante la sorveglianza non possono essere utilizzate né ai fini delle indagini né a scopi probatori.

5

Se è necessario prorogare la sorveglianza, l'autorità che l'ha ordinata presenta, prima della scadenza della prima sorveglianza, una domanda di proroga di al massimo tre mesi per volta. Essa indica i risultati ottenuti fino a quel momento nell'ambito delle indagini e motiva la proroga. La domanda di proroga è comunicata anche al servizio.

17 La designazione dell'unità amministrativa é stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

18 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

Misure di sorveglianza 6

780.1


Art. 8

Utilizzazione delle informazioni 1

Le registrazioni non necessarie per il procedimento penale vanno conservate separatamente dagli atti procedurali e distrutte subito dopo la conclusione del procedimento stesso o della procedura di assistenza giudiziaria o di estradizione.

2

Nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale possono essere posti sotto sequestro invii postali fintanto che sia necessario per le indagini. Non appena lo scopo del procedimento penale lo consente, devono essere rimessi al destinatario.

3

Se la sorveglianza fa emergere segreti professionali cui è applicabile il diritto di non testimoniare, le registrazioni riguardanti tali fatti devono essere immediatamente tolte dagli atti del procedimento penale e distrutte.

4

L'autorità d'approvazione può autorizzare l'utilizzazione di informazioni concernenti segreti professionali se la persona interessata è fortemente sospettata di aver commesso un reato di cui all'articolo 3 capoversi 2 o 3 approfittando del segreto professionale.


Art. 9

Scoperte casuali

1

Qualora durante la sorveglianza siano scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni raccolte possono essere utilizzate contro la persona indiziata se tali reati: a. si aggiungono a quelli presunti; oppure b. adempiono le condizioni cui la presente legge subordina la sorveglianza.

2

Qualora le informazioni concernano reati di una persona non indiziata di reato nell'ordine di sorveglianza, prima di avviare ulteriori indagini deve essere richiesto il consenso dell'autorità d'approvazione. Tale consenso può essere dato se sono adempiute le condizioni cui la presente legge subordina la sorveglianza.

3

Qualora le condizioni cui i capoversi 1 e 2 subordinano l'utilizzazione di scoperte casuali non siano adempiute, le informazioni non possono essere utilizzate e i relativi documenti e supporti di dati devono essere immediatamente distrutti.

4

Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.


Art. 10

Fine della sorveglianza, rimedi giuridici 1

L'autorità che ha ordinato la sorveglianza ne ordina immediatamente la fine se la sorveglianza non è più necessaria ai fini delle indagini oppure se vengono negate l'approvazione o la proroga.

2

Al più tardi prima della conclusione dell'inchiesta penale o della sospensione della procedura, l'autorità che ha ordinato la sorveglianza comunica motivo, genere e durata della sorveglianza: a. alle persone indiziate; b. alle persone il cui indirizzo postale o collegamento di telecomunicazione è stato sorvegliato, eccettuati i telefoni pubblici.

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni - LF 7

780.1

3

Con il consenso dell'autorità d'approvazione, è possibile differire la comunicazione o prescindervi se le informazioni non sono utilizzate a scopi probatori e se:

a. lo richiedono motivi preponderanti di interesse pubblico, in particolare la sicurezza interna o esterna oppure la lotta contro la criminalità organizzata; b. la comunicazione esporrebbe terzi a seri rischi; oppure c. il destinatario non è raggiungibile.

4

Se al momento della comunicazione il procedimento è diretto da un'autorità diversa da quella che ha ordinato la sorveglianza, la comunicazione è effettuata dall'autorità che dirige il procedimento.

5

La persona contro la quale è stata rivolta la sorveglianza può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione per carenti legalità e proporzionalità della sorveglianza: a. contro ordini di sorveglianza delle autorità civili della Confederazione: alla Camera d'accusa del Tribunale federale; b. contro ordini di sorveglianza dei giudici istruttori militari: al Tribunale militare di cassazione; c. contro ordini di sorveglianza di autorità cantonali: all'autorità competente secondo il diritto cantonale.

6

È legittimato a ricorrere anche chi ha utilizzato lo stesso collegamento di telecomunicazione o il medesimo indirizzo postale della persona contro la quale è stata rivolta la sorveglianza. Il ricorrente ha il diritto di consultare le informazioni che lo concernono utilizzate nel procedimento penale e di domandare l'eliminazione delle informazioni non necessarie.

Sezione 3: Sorveglianza della corrispondenza postale

Art. 11

Compiti del servizio

1

Nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale, il servizio svolge i compiti seguenti:

a. esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati di cui all'articolo 3 capoversi 2 o 3 e se sia stata ordinata da un'autorità competente; se l'ordine di sorveglianza è chiaramente errato o infondato, interpella l'autorità d'approvazione prima che l'offerente di un servizio postale trasmetta invii o informazioni all'autorità che ha ordinato la sorveglianza;

b. istruisce l'offerente di un servizio postale in merito allo svolgimento della sorveglianza;

c. comunica senza indugio all'autorità d'approvazione la fine della sorveglianza;

d. controlla per quale durata è stata autorizzata la sorveglianza e vi pone fine alla scadenza del termine, sempreché non ne sia stata chiesta la proroga;

Misure di sorveglianza 8

780.1

e. conserva l'ordine di sorveglianza per un anno a partire dalla fine della sorveglianza;

f.

tiene una statistica delle sorveglianze; g. segue gli sviluppi tecnici nel settore postale.

2

Su richiesta delle autorità che hanno ordinato la sorveglianza, il servizio può anche prestare consulenza per le questioni tecniche legate alla sorveglianza della corrispondenza postale. Esso gestisce un elenco degli offerenti di servizi postali.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 12

Obblighi degli offerenti 1

Gli offerenti di servizi postali sono tenuti, entro i limiti previsti dall'ordine di sorveglianza, a rimettere all'autorità che ha ordinato la sorveglianza gli invii postali e gli altri dati relativi al traffico e alla fatturazione. Su richiesta, forniscono all'autorità che ha ordinato la sorveglianza ulteriori informazioni in merito alla corrispondenza postale di una persona.

2

Sono tenuti a conservare per sei mesi almeno i dati che consentono l'identificazione degli utenti nonché i dati relativi al traffico e alla fatturazione.

3

Il fatto stesso della sorveglianza e tutte le informazioni che la concernono soggiacciono, nei confronti di terzi, al segreto postale e delle telecomunicazioni (art. 321ter CP19).

Sezione 4: Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Art. 13

Compiti del servizio

1

Nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il servizio svolge i compiti seguenti: a. esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati di cui all'articolo 3 capoversi 2 o 3 e sia stata ordinata da un'autorità competente; se l'ordine di sorveglianza è chiaramente errato o infondato, interpella l'autorità d'approvazione prima di trasmettere informazioni all'autorità che ha ordinato la sorveglianza;

b. istruisce gli offerenti di servizi di telecomunicazione sui provvedimenti necessari per la sorveglianza; c. riceve dagli offerenti il traffico di telecomunicazione deviato della persona sorvegliata, lo registra e consegna i documenti e i supporti di dati all'autorità che ha ordinato la sorveglianza; d. provvede all'installazione di collegamenti diretti; questi ultimi non sono registrati dal servizio; 19 RS

311.0

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni - LF 9

780.1

e. riceve dagli offerenti i dati d'identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazione e li trasmette all'autorità che ha ordinato la sorveglianza; f. attua le misure di protezione supplementari che le autorità d'approvazione gli affidano in caso di sorveglianza secondo gli articoli 4 capoverso 5 e 7 capoverso 3; g. controlla per quale durata è stata autorizzata la sorveglianza e vi pone fine alla scadenza del termine, sempreché non ne sia stata chiesta la proroga; h. comunica senza indugio all'autorità d'approvazione la fine della sorveglianza;

i. conserva l'ordine di sorveglianza per un anno a partire dalla fine della sorveglianza;

j.

tiene una statistica delle sorveglianze; k. segue gli sviluppi tecnici nel settore delle telecomunicazioni.

2

Su richiesta, il servizio può svolgere anche i compiti seguenti: a. registrazione di collegamenti diretti; b. trascrizione del traffico delle telecomunicazioni registrato; c. traduzione di testi in lingua straniera; d. valutazione (selezione) del traffico delle telecomunicazioni registrato; e. consulenza ad autorità e offerenti di prestazioni di telecomunicazione per le questioni tecniche legate alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 14

Informazioni concernenti i collegamenti di telecomunicazione 1

Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni forniscono al servizio i seguenti dati concernenti determinati collegamenti di telecomunicazione: a. nome, indirizzo e, se disponibile, professione dell'utente; b. elementi d'indirizzo di cui all'articolo 3 lettera f della legge del 30 aprile 199720 sulle telecomunicazioni; c. genere di collegamento.

2

Su richiesta, il servizio fornisce esclusivamente alle seguenti autorità informazioni in merito ai dati di cui al capoverso 1: a. autorità federali e cantonali che hanno il diritto di ordinare o approvare una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, allo scopo di determinare i collegamenti e le persone da sorvegliare; 20 RS

784.10

Misure di sorveglianza 10

780.1

b. Ufficio federale di polizia e comandi di polizia cantonali e delle città, allo scopo di adempiere compiti di polizia; c. autorità federali e cantonali, allo scopo di trattare cause penali amministrative.

3

Il Consiglio federale disciplina la forma delle richieste e la loro conservazione. Può consentire alle autorità di cui al capoverso 2 di accedere a elenchi non pubblici.

4

Se un reato è commesso mediante Internet, l'offerente Internet è tenuto a fornire all'autorità competente tutte le indicazioni che consentono di identificarne l'autore.


Art. 15

Obblighi degli offerenti 1

Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni sono tenuti a trasmettere al servizio, su richiesta, il traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata, come pure i dati d'identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazione.

Sono parimenti tenuti a fornire le informazioni necessarie all'attuazione della sorveglianza.

2

Se più offerenti partecipano alla fornitura della prestazione di telecomunicazione da sorvegliare, il servizio incarica della sorveglianza l'offerente cui compete la gestione del numero o quello che può attuare la sorveglianza con il minor onere tecnico possibile. Tutti gli offerenti interessati sono tenuti a fornire all'offerente incaricato della sorveglianza i dati di cui dispongono. L'indennità di cui all'articolo 16 capoverso 1 è corrisposta all'offerente incaricato della sorveglianza. La ripartizione dell'indennità tra gli interessati spetta agli offerenti.

3

Sono tenuti a conservare, per sei mesi, i dati necessari all'identificazione degli utenti come anche i dati relativi al traffico e alla fatturazione.

4

Forniscono il più presto possibile i dati d'identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazione richiesti e, laddove possibile in tempo reale, il traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata. Sono tenuti a eliminare le codificazioni da loro introdotte.

5

Garantiscono la comunicazione dei dati di cui all'articolo 14 capoverso 1. Questi dati possono essere resi accessibili al servizio anche mediante procedura di richiamo.

5bis

Durante almeno due anni dopo l'inizio della relazione commerciale con il cliente, gli offerenti devono altresì poter fornire le informazioni di cui all'articolo 14 anche relativamente a persone che si sono allacciate alla telefonia mobile senza sottoscrivere un abbonamento.21 6

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Se necessario, può prevedere che la comunicazione sia gratuita e abbia luogo 24 ore su 24.

21 Introdotto dal n. I 2 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2003 3043, 2004 3693; FF 2002 4815).

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni - LF 11

780.1

7

Il fatto stesso della sorveglianza e tutte le informazioni che la concernono soggiacciono, nei confronti di terzi, al segreto postale e delle telecomunicazioni (art. 321ter CP22).

8

I proprietari di reti interne alle aziende e i centralini privati debbono garantire l'accesso alle persone incaricate dal servizio e rilasciare loro le necessarie informazioni.

Sezione 5: Tasse e indennità

Art. 16

1 Le installazioni necessarie per attuare la sorveglianza sono a carico degli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione. A questi ultimi l'autorità che ha ordinato la sorveglianza corrisponde, caso per caso, un'indennità appropriata per le spese.

2

Il Consiglio federale disciplina le indennità e determina le tasse per le prestazioni del servizio.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 17

Esecuzione Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.


Art. 18

Disposizione transitoria

Una sorveglianza approvata dal giudice prima dell'entrata in vigore della presente legge può essere portata a termine giusta il diritto procedurale ad essa applicato. Una proroga può essere ordinata soltanto se sono adempiute le condizioni della presente legge.


Art. 19

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200223 22 RS

311.0

23 DCF del 31 ott. 2001 (RU 2001 3106).

Misure di sorveglianza 12

780.1

Allegato

Modifica del diritto vigente Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue: 1. Codice penale24 Ingresso ...


Art. 179oct
ies
...


Art. 400bis
Abrogato
2. Legge federale del 15 giugno 193425 sulla procedura penale Ingresso ...


Art. 66

...


Art. 66bis
-66quinquies Abrogati
Art. 72 Abrogato 24 RS

311.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

25 RS

312.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni - LF 13

780.1

3. Procedura penale militare26 Ingresso ...


Art. 70

...


Art. 71
-73 Abrogati
4. Legge del 20 marzo 198127 sull'assistenza in materia penale Ingresso ...


Art. 18a

...

5. Legge del 30 aprile 199728 sulle telecomunicazioni Ingresso ...


Art. 44

...

26 RS

322.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

27 RS

351.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

28 RS

784.10. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Misure di sorveglianza 14

780.1