01.09.2023 - * / In vigore
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01.04.2007 - 31.12.2007
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1

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) del 6 ottobre 2000 (Stato 16 luglio 2012) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 92 e 123 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 19982, decreta: Sezione 1: Campo d'applicazione e organizzazione

Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni qualora sia ordinata ed effettuata: a. nell'ambito di un procedimento penale della Confederazione o di un Cantone;

b. in vista dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria secondo la legge del 20 marzo 19813 sull'assistenza in materia penale; c.4 nell'ambito della ricerca e del salvataggio di persone disperse.

2

Si applica a tutti gli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione, statali, concessionari o soggetti all'obbligo di notificazione nonché agli offerenti Internet.

3

Alle informazioni concernenti il traffico dei pagamenti soggetto alla legge del 30 aprile 19975 sulle poste si applicano le disposizioni federali e cantonali sull'obbligo di testimoniare e sull'obbligo di informare l'autorità.

4

Gli esercenti di reti di telecomunicazioni interne e di centralini privati debbono tollerare la sorveglianza.

RU 2001 3096 1 RS

101

2 FF

1998 3319

3 RS

351.1

4

Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

5 RS

783.0

780.1

Misure di sorveglianza 2

780.1


Art. 2

Organizzazione 1 La Confederazione gestisce un servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (servizio).

2

Il servizio svolge i propri compiti autonomamente. Non è vincolato da istruzioni ed è subordinato al dipartimento competente soltanto sul piano amministrativo.

3

Nell'ambito dei suoi compiti, il servizio collabora con le autorità di concessione e di vigilanza competenti per il settore della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Sezione 2: Sorveglianza al di fuori di un procedimento penale6

Art. 3

7 1 Al di fuori di un procedimento penale, per ritrovare una persona dispersa può essere ordinata una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni limitata all'identificazione degli utenti e ai dati relativi al traffico. Possono essere consultati anche i dati relativi a terzi non implicati.

2

Una persona è considerata dispersa quando: a. la polizia constata che è impossibile rintracciarla; e b. seri indizi fanno supporre che la sua salute o la sua vita sia in grave pericolo.

3

La procedura è retta per analogia dagli articoli 274-279 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20078.

4

I Cantoni designano l'autorità competente a ordinare la sorveglianza, l'autorità d'approvazione e l'autorità di ricorso. L'ordine di sorveglianza sottostà all'approvazione di un'autorità giudiziaria.

a9

Art. 4

a 1010 6

Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

7

Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

8 RS

312.0

9

Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Abrogato dal n. II 26 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

10 Abrogati dal n. II 26 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni. LF 3

780.1

Sezione 3: Sorveglianza della corrispondenza postale

Art. 11

Compiti del servizio

1

Nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale, il servizio svolge i compiti seguenti:

a. esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati di cui all'articolo 3 capoversi 2 o 3 e se sia stata ordinata da un'autorità competente; se l'ordine di sorveglianza è chiaramente errato o infondato, interpella l'autorità d'approvazione prima che l'offerente di un servizio postale trasmetta invii o informazioni all'autorità che ha ordinato la sorveglianza;

b. istruisce l'offerente di un servizio postale in merito allo svolgimento della sorveglianza;

c. comunica senza indugio all'autorità d'approvazione la fine della sorveglianza;

d. controlla per quale durata è stata autorizzata la sorveglianza e vi pone fine alla scadenza del termine, sempreché non ne sia stata chiesta la proroga; e. conserva l'ordine di sorveglianza per un anno a partire dalla fine della sorveglianza;

f.

tiene una statistica delle sorveglianze; g. segue gli sviluppi tecnici nel settore postale.

2

Su richiesta delle autorità che hanno ordinato la sorveglianza, il servizio può anche prestare consulenza per le questioni tecniche legate alla sorveglianza della corrispondenza postale. Esso gestisce un elenco degli offerenti di servizi postali.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 12

Obblighi degli offerenti 1

Gli offerenti di servizi postali sono tenuti, entro i limiti previsti dall'ordine di sorveglianza, a rimettere all'autorità che ha ordinato la sorveglianza gli invii postali e gli altri dati relativi al traffico e alla fatturazione. Su richiesta, forniscono all'autorità che ha ordinato la sorveglianza ulteriori informazioni in merito alla corrispondenza postale di una persona.

2

Sono tenuti a conservare per sei mesi almeno i dati che consentono l'identificazione degli utenti nonché i dati relativi al traffico e alla fatturazione.

3

Il fatto stesso della sorveglianza e tutte le informazioni che la concernono soggiacciono, nei confronti di terzi, al segreto postale e delle telecomunicazioni (art. 321ter Codice penale svizzero, CP11).

11 RS

311.0

Misure di sorveglianza 4

780.1

Sezione 4: Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Art. 13

Compiti del servizio

1

Nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il servizio svolge i compiti seguenti: a.12 esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati per cui essa è consentita dal diritto applicabile e se sia stata ordinata da un'autorità competente; se l'ordine di sorveglianza è chiaramente errato o infondato, interpella l'autorità d'approvazione prima di trasmettere informazioni all'autorità che ha ordinato la sorveglianza; b. istruisce gli offerenti di servizi di telecomunicazione sui provvedimenti necessari per la sorveglianza; c. riceve dagli offerenti il traffico di telecomunicazione deviato della persona sorvegliata, lo registra e consegna i documenti e i supporti di dati all'autorità che ha ordinato la sorveglianza; d. provvede all'installazione di collegamenti diretti; questi ultimi non sono registrati dal servizio; e. riceve dagli offerenti i dati d'identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazione e li trasmette all'autorità che ha ordinato la sorveglianza; f.13 attua le misure di tutela dei segreti professionali ordinate dall'autorità d'approvazione;

g. controlla per quale durata è stata autorizzata la sorveglianza e vi pone fine alla scadenza del termine, sempreché non ne sia stata chiesta la proroga; h. comunica senza indugio all'autorità d'approvazione la fine della sorveglianza;

i.

conserva l'ordine di sorveglianza per un anno a partire dalla fine della sorveglianza; j.

tiene una statistica delle sorveglianze; k. segue gli sviluppi tecnici nel settore delle telecomunicazioni.

2

Su richiesta, il servizio può svolgere anche i compiti seguenti: a. registrazione di collegamenti diretti; b. trascrizione del traffico delle telecomunicazioni registrato; c. traduzione di testi in lingua straniera; d. valutazione (selezione) del traffico delle telecomunicazioni registrato; 12 Nuovo testo giusta il n. II 26 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

13 Nuovo testo giusta il n. II 26 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni. LF 5

780.1

e. consulenza ad autorità e offerenti di prestazioni di telecomunicazione per le questioni tecniche legate alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 14

Informazioni concernenti i collegamenti di telecomunicazione 1

Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni forniscono al servizio i seguenti dati concernenti determinati collegamenti di telecomunicazione: a. nome, indirizzo e, se disponibile, professione dell'utente; b. elementi d'indirizzo di cui all'articolo 3 lettera f della legge del 30 aprile 199714 sulle telecomunicazioni; c. genere di collegamento.

2

Su richiesta, il servizio fornisce esclusivamente alle seguenti autorità informazioni in merito ai dati di cui al capoverso 1: a. autorità federali e cantonali che hanno il diritto di ordinare o approvare una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, allo scopo di determinare i collegamenti e le persone da sorvegliare; b. Ufficio federale di polizia e comandi di polizia cantonali e delle città, allo scopo di adempiere compiti di polizia; c. autorità federali e cantonali, allo scopo di trattare cause penali amministrative.

2bis

Il servizio fornisce al Servizio delle attività informative della Confederazione le informazioni di cui al capoverso 1 necessarie per l'esecuzione della legge federale del 21 marzo 199715 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.16 3 Il Consiglio federale disciplina la forma delle richieste e la loro conservazione. Può consentire alle autorità di cui al capoverso 2 di accedere a elenchi non pubblici.

4

Se un reato è commesso mediante Internet, l'offerente Internet è tenuto a fornire all'autorità competente tutte le indicazioni che consentono di identificarne l'autore.


Art. 15

Obblighi degli offerenti 1

Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni sono tenuti a trasmettere al servizio, su richiesta, il traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata, come pure i dati d'identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazione.

Sono parimenti tenuti a fornire le informazioni necessarie all'attuazione della sorveglianza.

2

Se più offerenti partecipano alla fornitura della prestazione di telecomunicazione da sorvegliare, il servizio incarica della sorveglianza l'offerente cui compete la 14 RS

784.10

15 RS

120

16 Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923)

Misure di sorveglianza 6

780.1

gestione del numero o quello che può attuare la sorveglianza con il minor onere tecnico possibile. Tutti gli offerenti interessati sono tenuti a fornire all'offerente incaricato della sorveglianza i dati di cui dispongono. L'indennità di cui all'articolo 16 capoverso 1 è corrisposta all'offerente incaricato della sorveglianza. La ripartizione dell'indennità tra gli interessati spetta agli offerenti.

3

Sono tenuti a conservare, per sei mesi, i dati necessari all'identificazione degli utenti come anche i dati relativi al traffico e alla fatturazione.

4

Forniscono il più presto possibile i dati d'identificazione degli utenti e quelli relativi al traffico e alla fatturazione richiesti e, laddove possibile in tempo reale, il traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata. Sono tenuti a eliminare le codificazioni da loro introdotte.

5

Garantiscono la comunicazione dei dati di cui all'articolo 14 capoverso 1. Questi dati possono essere resi accessibili al servizio anche mediante procedura di richiamo.

5bis

Durante almeno due anni dopo l'inizio della relazione commerciale con il cliente, gli offerenti devono altresì poter fornire le informazioni di cui all'articolo 14 anche relativamente a persone che si sono allacciate alla telefonia mobile senza sottoscrivere un abbonamento.17 6

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Se necessario, può prevedere che la comunicazione sia gratuita e abbia luogo 24 ore su 24.

7

Il fatto stesso della sorveglianza e tutte le informazioni che la concernono soggiacciono, nei confronti di terzi, al segreto postale e delle telecomunicazioni (art. 321ter CP18).

8

I proprietari di reti interne alle aziende e i centralini privati debbono garantire l'accesso alle persone incaricate dal servizio e rilasciare loro le necessarie informazioni.

Sezione 5: Tasse e indennità

Art. 16

1 Le installazioni necessarie per attuare la sorveglianza sono a carico degli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione. A questi ultimi l'autorità che ha ordinato la sorveglianza corrisponde, caso per caso, un'indennità appropriata per le spese.

2

Il Consiglio federale disciplina le indennità e determina le tasse per le prestazioni del servizio.

17 Introdotto dal n. I 2 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2003 3043, 2004 3693; FF 2002 4815).

18 RS

311.0

Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni. LF 7

780.1

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 17

Esecuzione Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.


Art. 18

Disposizione transitoria

1

Una sorveglianza approvata dal giudice prima dell'entrata in vigore della presente legge può essere portata a termine giusta il diritto procedurale ad essa applicato. Una proroga può essere ordinata soltanto se sono adempiute le condizioni della presente legge.

2

I Cantoni designano le autorità competenti ai sensi dell'articolo 6 lettera d al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge del 24 marzo 200619. Fintanto che tali autorità non sono designate, la sorveglianza può essere ordinata da un'autorità ai sensi dell'articolo 6 lettera a numero 4.20

Art. 19

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200221 19 RU

2007 941. Entra in vigore il 1° apr. 2007.

20 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

21 DCF del 31 ott. 2001

Misure di sorveglianza 8

780.1

Allegato

Modifica del diritto vigente Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue: …22 22 Le mod. possono essere consultate alla RU 2001 3096.