01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2020 - 31.12.2022
15.03.2016 - 31.12.2019
01.01.2016 - 14.03.2016
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.09.2011 - 31.12.2012
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1

Legge federale sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori - LSA) del 23 giugno 1978 (Stato 1° giugno 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 capoverso 2, 34bis e 37bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 maggio 19763, decreta: Capitolo primo: Scopo e generi della sorveglianza

Art. 1

Scopo

La Confederazione esercita, segnatamente per proteggere gli assicurati, la sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati.


Art. 2


4

Capitolo secondo: Campo d'applicazione

Art. 3

Istituti sottoposti alla sorveglianza 1

Sono sottoposti alla sorveglianza gli istituti d'assicurazione privati che esercitano in Svizzera, o dalla Svizzera, attività d'assicurazione diretta o di riassicurazione. Il Consiglio federale determina le attività che fanno parte dell'assicurazione diretta in Svizzera.

2

...5

RU 1978 1836 1

[CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 82, 98 e 117 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 28 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

3

FF 1976 II 859 4

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3204; FF 1993 I 609).

5

Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1987 (RU 1988 414; FF 1986 III 109).

961.01

Assicurazione privata 2

961.01


Art. 4

Eccezioni 1 Sono esonerati dalla sorveglianza: a. gli istituti d'assicurazione stranieri che svolgono in Svizzera solo la riassicurazione;

b. gli istituti d'assicurazione di esigua importanza economica, ossia quelli che non concernono un'ampia cerchia di assicurati e le cui prestazioni assicurate non sono di notevole rilevanza; c. le istituzioni d'assicurazione in favore del personale di un datore di lavoro privato, di uno o più datori di lavoro pubblici come anche di più datori di lavoro privati fra i quali sussistono stretti vincoli economici o finanziari; c.bis6 le istituzioni d'assicurazione in favore del personale di associazioni professionali o interprofessionali o d'istituzioni analoghe che esercitano l'assicurazione come compito accessorio ed assicurano soltanto il loro personale, i loro membri e i lavoratori da questi occupati; queste istituzioni d'assicurazione devono essere iscritte nel registro della previdenza professionale (art. 48 cpv. 1 della LF del 25 giu. 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPP]) ove non si tratti di fondazioni di previdenza in favore del personale operanti nel settore della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

c.ter8 l'istituto collettore previsto nell'articolo 60 LPP; d. le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, riconosciute dalla Confederazione;

e. ...9 f.10 le casse malati ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 18 marzo 199411 sull'assicurazione malattie (LAMal); g.12 i riassicuratori parificati alle casse malati in applicazione dell'articolo 14 capoverso 2 LAMal.

2

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può esonerare dalla sorveglianza altri istituti in cui condizioni analoghe lo giustificano.

6

Introdotta dal n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 414 415; FF 1986 III 109).

7

RS 831.40

8

Introdotta dal n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 414 415; FF 1986 III 109).

9

Abrogata dal n. I 12 della LF del 24 mar. 1995 conc. le misure di risanamento 1994 (RU 1995 3517; FF 1995 I 65).).

10

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1).

11

RS 832.10

12

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1).

Legge sulla sorveglianza 3

961.01


Art. 5


13



Art. 6


14
Capitolo terzo: Autorizzazione d'esercizio

Art. 7

15 Obbligo 1 Gli istituti d'assicurazione sottoposti alla sorveglianza devono ottenere l'autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia per ogni ramo assicurativo. Il Consiglio federale, per tutelare gli assicurati, può emanare disposizioni restrittive quanto all'esercizio di singoli rami assicurativi.

2

Non abbisognano d'autorizzazione gli istituti d'assicurazione aventi sede in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere per l'assicurazione dei grandi rischi secondo l'allegato alla legge del 20 marzo 199216 sull'assicurazione contro i danni come anche per le assicurazioni secondo gli articoli 12 e 13 della legge del 18 giugno 199317 sull'assicurazione vita concluse su iniziativa dello stipulante.18

Art. 8

Domanda

1

Per ottenere l'autorizzazione, gli istituti d'assicurazione devono presentare una domanda all'autorità di sorveglianza, corredata del piano d'esercizio. Quest'ultimo deve contenere segnatamente: a. indicazioni sullo scopo e sull'organizzazione; b. indicazioni sull'attività

prevista, per materia e territorio; c. i dati necessari per giudicare la loro solvibilità; d. gli statuti;

e. il bilancio ed i conti annuali oppure, se del caso, il bilancio d'apertura e il bilancio di previsione; f.19 le tariffe e i rimanenti documenti d'assicurazione soggetti ad approvazione e da utilizzare in Svizzera; 13

Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 1994 (RS 832.10).

14

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3204; FF 1993 I 609).

15

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

16

RS 961.71

17

RS 961.61

18

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

19

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

Assicurazione privata 4

961.01

g. indicazioni sulle riserve tecniche, la riassicurazione e, se necessario, su i valori di liquidazione come anche sulla partecipazione agli utili.

2

Gli istituti svizzeri devono inoltre allegare un estratto della loro iscrizione nel registro di commercio.

2bis

Gli istituti d'assicurazione che intendono esercitare un'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore devono inoltre:

a. provare di avere aderito all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia; b. comunicare all'autorità di sorveglianza nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da essi designato in ogni Stato dello Spazio economico europeo conformemente all'articolo 79b della legge federale del 19 dicembre 195820 sulla circolazione stradale.21 3

Gli elementi del piano d'esercizio secondo il capoverso 1 lettera g devono essere limitati, per quanto concerne l'attività all'estero, alle indicazioni importanti per la valutazione degli istituti operanti sul piano internazionale, segnatamente dal profilo della solvibilità.

4

Il capoverso 1 lettera f non è applicabile agli istituti di riassicurazione e la lettera g lo è soltanto nella misura in cui le indicazioni sono importanti per valutare siffatti istituti, in particolare dal profilo della loro solvibilità.


Art. 9


22

Condizioni per l'autorizzazione 1

L'autorizzazione è accordata se l'istituto assicurativo soddisfa alle esigenze legali, segnatamente a quelle degli articoli 10-14 e se la parte del piano d'esercizio soggetta ad approvazione può essere approvata dall'autorità di sorveglianza.

2

Il Consiglio federale designa la parte del piano d'esercizio soggetta ad approvazione.

a23 Fusioni, scissioni e trasformazioni Le fusioni, le scissioni e le trasformazioni di istituti d'assicurazione privati devono essere approvate dall'autorità di vigilanza.


Art. 10

Garanzia Gli istituti d'assicurazione devono offrire la garanzia necessaria agli assicurati, in particolare riguardo alla loro solvibilità, organizzazione e gestione.

20

RS 741.01

21

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1995 5679 5680; FF 1995 I 29). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 232 233; FF 2002 3913).

22

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

23

Introdotto dal n. 12 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

Legge sulla sorveglianza 5

961.01


Art. 11

Forma giuridica

1

Gli istituti d'assicurazione devono essere costituiti in società anonime o cooperative. Sono riservate deroghe debitamente giustificate.

2

...24


Art. 12

Attività estranee all'assicurazione 1

Gli istituti d'assicurazione non devono esercitare attività estranee all'assicurazione.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

2

Le partecipazioni determinanti degli istituti in imprese estranee all'assicurazione sottostanno ad autorizzazione. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

3

L'autorizzazione è accordata se la partecipazione, per natura e importanza, non pregiudica gli interessi degli assicurati. Può essere subordinata a condizioni.


Art. 13

Separazione dei rami

1

Gli istituti d'assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta sulla vita non possono esercitare altro ramo, eccettuate le assicurazioni complementari di invalidità, di morte per infortunio e malattia, come anche l'assicurazione malattie e invalidità.25 2 ...26

3

Il Consiglio federale stabilisce in quale misura l'assicurazione per l'indennità di morte può essere esercitata come complemento dell'assicurazione infortuni, malattie e invalidità.27

Art. 14

Istituti d'assicurazione stranieri 1

Gli istituti d'assicurazione stranieri devono essere inoltre autorizzati a esercitare l'assicurazione nel loro Paese d'origine e ivi esplicare, al momento della presentazione della domanda, un'attività assicurativa diretta da almeno tre anni. I tre anni d'attività non sono richiesti se l'impresa: a. risulta dalla fusione di imprese preesistenti o b. è stata costituita da una o più imprese per esercitare un determinato ramo assicurativo, precedentemente praticato da una di esse.28 2

Essi devono mantenere una sede in Svizzera per l'insieme dei loro affari svizzeri e designare un mandatario generale per dirigere detta sede. La designazione e la procura di quest'ultimo devono essere approvate dall'autorità di sorveglianza.

24

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3204; FF 1993 I 609).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

26

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3204; FF 1993 I 609).

27

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

28

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

Assicurazione privata 6

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3

Il Consiglio federale determina la funzione, i diritti e gli obblighi del mandatario generale.

4

Sono salve le disposizioni speciali per gli istituti d'assicurazione contro i danni secondo la legge federale del 20 marzo 199229 sull'assicurazione contro i danni e per gli istituti d'assicurazione vita secondo la legge del 18 giugno 199330 sull'assicurazione vita.31

Art. 15

Copertura per le istituzioni d'assicurazione in favore del personale Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni e in quale misura gli istituti d'assicurazione svizzeri o stranieri, senza autorizzazione per esercitare l'assicurazione sulla vita, possono coprire i rischi assunti da istituzioni d'assicurazione in favore del personale (art. 4 cpv. 1 lett. c).


Art. 16


32

Mediazione

È vietata la mediazione in favore di istituti d'assicurazione sottoposti alla presente legge ma che non dispongono d'autorizzazione ad esercitare in Svizzera.

Capitolo quarto: Contenuto della sorveglianza

Art. 17

Istituti d'assicurazione svizzeri 1

L'autorità di sorveglianza controlla l'insieme dell'attività degli istituti d'assicurazione. Essa vigila sul mantenimento della solvibilità, sull'osservanza del piano d'esercizio approvato e della legislazione svizzera sulla sorveglianza.

2

Essa bada inoltre, per quanto concerne le attività esercitate in Svizzera, all'osservanza del diritto svizzero in materia d'assicurazione privata e interviene contro gli abusi che pregiudicano gli interessi degli assicurati.


Art. 18

Istituti d'assicurazione stranieri 1

L'autorità di sorveglianza controlla l'attività degli istituti d'assicurazione stranieri in Svizzera. Essa vigila sul mantenimento della solvibilità, sull'osservanza del piano d'esercizio e sul rispetto della legislazione svizzera sulla sorveglianza.33 2 L'articolo 17 capoverso 2 è applicabile per analogia.

29

RS 961.71

30

RS 961.61

31

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

33

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

Legge sulla sorveglianza 7

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3

Gli istituti d'assicurazione stranieri, quando scade l'autorizzazione d'esercitare l'assicurazione nel loro Paese d'origine, devono avvertire senza indugio l'autorità di sorveglianza.


Art. 19


34

Modificazione del piano d'esercizio Le modificazioni delle parti del piano d'esercizio soggette ad approvazione (art. 9) possono essere applicate dagli istituti d'assicurazione soltanto dopo essere state approvate dall'autorità di sorveglianza.


Art. 20

Esame delle tariffe soggette ad approvazione35 L'autorità di sorveglianza esamina, nella procedura d'approvazione e in base ai calcoli tariffali presentatile dagli istituti d'assicurazione, se i premi previsti sono stabiliti entro limiti assicuranti, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti d'assicurazione e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi. È fatto salvo l'articolo 38a capoverso 3.36

Art. 21

Bilancio

1

Gli istituti d'assicurazione stabiliti in Svizzera devono compilare il bilancio annuo al 31 dicembre.37 2

Le disposizioni del diritto della società anonima circa la costituzione e lo scioglimento di riserve latenti non si applicano alle riserve tecniche.38 3

Il Consiglio federale è autorizzato ad emanare in materia di ammortamento delle spese di costituzione, d'aumento del capitale e di organizzazione, come pure in materia di stima degli attivi e di iscrizione al bilancio dei plusvalori, disposizioni in deroga al Codice delle obbligazioni.39 4 L'autorità di sorveglianza provvede che i bilanci siano pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.40 34

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

35

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

36

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5679 5680; FF 1995 I 29).

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

38

Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 3 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RS 220 in fine).

39

Introdotto dall'art. 7 n. 3 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RS 220 in fine).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

Assicurazione privata 8

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Art. 22

Rapporto

1

Gli istituti d'assicurazione devono presentare all'autorità di sorveglianza, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sull'esercizio trascorso. Il termine può essere prorogato.

2

Gli istituti stranieri devono presentare annualmente un rapporto sull'insieme dei loro affari, sullo stato dei loro averi e dei loro impegni in Svizzera, come anche sulle entrate e uscite inerenti ai loro affari svizzeri.

3

Questi rapporti devono essere compilati secondo le direttive dell'autorità di sorveglianza.


Art. 23

Obbligo d'informare

Gli istituti d'assicurazione devono fornire all'autorità di sorveglianza le informazioni necessarie e presentarle i loro libri e documenti.


Art. 24

Emolumento

1

La Confederazione riscuote dagli istituti d'assicurazione, sottoposti alla sorveglianza, emolumenti annui stabiliti dal Consiglio federale, per la copertura delle spese di sorveglianza.

2

Per gli istituti di riassicurazione, il Consiglio federale può stabilire un emolumento calcolato secondo il totale dei premi incassati.41

Art. 25


42

Rapporto dell'autorità di sorveglianza L'autorità di sorveglianza pubblica annualmente un rapporto sulla situazione degli istituti d'assicurazione sottoposti alla sorveglianza.

Capitolo quinto: Luogo dell'adempimento43

Art. 26

44 Applicazione Il presente capitolo si applica soltanto all'attività in Svizzera degli istituti che esercitano l'assicurazione diretta.

41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 414 415; FF 1986 III 109).

43

Nuovo testo giusta il n. 28 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

Legge sulla sorveglianza 9

961.01


Art. 27

Luogo dell'adempimento Gli istituti d'assicurazione devono soddisfare gli obblighi risultanti dai contratti d'assicurazione al domicilio svizzero dell'assicurato.


Art. 28 e 2945

Art. 30


46

Disposizioni contrattuali contrarie Sono nulle le disposizioni dei contratti d'assicurazione contrarie al presente capitolo.

Sono salvi gli articoli 101b e 101c della legge federale del 2 aprile 190847 sul contratto d'assicurazione concernenti la libera scelta del diritto applicabile come anche la proroga di competenza nel caso di grandi rischi secondo la convenzione di Lugano del 16 settembre 198848 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Capitolo sesto: Disposizioni speciali per la sorveglianza semplificata Art. 31 a 3649 Capitolo settimo: Disposizioni speciali per singoli rami assicurativi50 Sezione 1:...51

Art. 37

e 38 Sezione 2:52 Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali

Art. 38

a 1 Gli istituti d'assicurazione possono stipulare contratti d'assicurazione contro l'incendio per rischi situati in Svizzera soltanto se vi includono la copertura dei danni causati dagli elementi naturali.

45

Abrogati dal n. 28 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

47

RS 221.229.1 48

RS 0.275.11

49

Abrogati dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3204; FF 1993 I 609).

50

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

51

Abrogata dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1995 5679; FF 1995 I 29).

52

Introdotta dal n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

Assicurazione privata 10

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2

L'estensione della copertura e la tariffa dei premi dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono uniformi e vincolanti per tutti gli istituti d'assicurazione.

3

L'autorità di sorveglianza esamina, in base ai calcoli tariffali presentati dagli istituti d'assicurazione, se i premi che ne risultano sono equi dal punto di vista del rischio e dei costi.

4

Il Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio concernenti: a. le basi di calcolo dei premi; b. l'estensione della copertura dei danni causati dagli elementi naturali e i limiti della garanzia;

c. il genere e l'estensione delle statistiche che gli istituti d'assicurazione devono compilare.

5

Il Consiglio federale può: a. fissare, se necessario, le condizioni d'assicurazione; b. prendere i provvedimenti necessari per garantire la ripartizione dell'onere dei sinistri tra gli istituti d'assicurazione, segnatamente ordinare l'adesione a un'organizzazione di diritto privato gestita dagli istituti d'assicurazione stessi.

Sezione 3:53 Liquidazione dei sinistri nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore
b L'autorità di sorveglianza accerta che la liquidazione dei sinistri sia eseguita in
conformità alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 195854 sulla circolazione stradale relative all'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.

Capitolo ottavo: Cessazione dell'esercizio

Art. 39

Trasferimento volontario del portafoglio svizzero 1

Un istituto d'assicurazione può, con l'autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, trasferire il suo portafoglio svizzero, ossia i contratti d'assicurazione da adempiere in Svizzera (art. 27), totalmente o parzialmente, con i diritti e gli obblighi, a un altro istituto sottoposto alla sorveglianza.

53

Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 232 233; FF 2002 3913).

54 RS 741.01

Legge sulla sorveglianza 11

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2

Il trasferimento deve essere pubblicato tre volte a spese dell'istituto nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Gli assicurati possono fare opposizione al trasferimento entro tre mesi a contare dalla prima pubblicazione. L'autorità di sorveglianza può stabilire un termine più lungo.

3

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia autorizza il trasferimento soltanto se sono tutelati gli interessi degli assicurati nel loro complesso.

4

Salvo disposizione contraria del Dipartimento federale di giustizia e polizia, la cauzione depositata giusta la legge federale del 4 febbraio 191955 sulle cauzioni delle società estere d'assicurazione, i valori del fondo di garanzia giusta la legge federale del 25 giugno 193056 concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita, nonché il patrimonio vincolato giusta la legge del 20 marzo 199257 sull'assicurazione contro i danni passano all'istituto d'assicurazione cessionario.58 5

Dopo ogni trasferimento del portafoglio, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dal trasferimento. L'istituto d'assicurazione cessionario è tenuto ad informare ogni singolo stipulante interessato dell'avvenuto trasferimento.59

Art. 40

Revoca dell'autorizzazione: rinuncia 1

Se un istituto d'assicurazione non soddisfa più le esigenze legali, il Dipartimento federale di giustizia e polizia gli ingiunge di ripristinare una situazione conforme alla legge, entro un termine determinato. Se non ottempera all'ingiunzione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia gli revoca l'autorizzazione.

2

Se un istituto d'assicurazione rinuncia all'autorizzazione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia lo esonera dalla sorveglianza e gli restituisce le cauzioni prestate, non appena l'istituto ha soddisfatto tutti gli obblighi derivanti dal diritto di sorveglianza.60 3 Se un istituto rinuncia all'autorizzazione e non soddisfa più le esigenze legali, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può esigere che, nonostante la rinuncia, esso ripristini la situazione legale.

4

Le cauzioni devono essere restituite soltanto qualora l'istituto d'assicurazione abbia soddisfatto tutti gli obblighi menzionati nell'articolo 2 della legge federale del 4 febbraio 191961 sulle cauzioni delle società estere d'assicurazione.62 55

RS 961.02

56

RS 961.03. Attualmente LF sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla vita.

57

RS 961.71

58

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

59

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

60

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

61

RS 961.02

62

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

Assicurazione privata 12

961.01


Art. 41

Pubblicazione

1

Se a un istituto d'assicurazione è revocata l'autorizzazione oppure se esso vi rinuncia ovvero se vi rinuncia ma non ripristina la situazione legale (art. 40 cpv. 1 a 3), agli assicurati ne è data conoscenza mediante pubblicazione.

2

Una pubblicazione, deve parimenti aver luogo prima dell'esonero dell'istituto dalla sorveglianza secondo l'articolo 40 capoverso 2, in modo che agli assicurati sia data la possibilità, entro un termine di tre mesi a contare dalla prima pubblicazione, di fare opposizione alla restituzione della cauzione.

3

Se un istituto trasferisce, secondo l'articolo 39 capoverso 1, il complesso del suo portafoglio svizzero con i diritti e gli obblighi a un altro istituto sottoposto alla sorveglianza e rinuncia simultaneamente all'autorizzazione secondo l'articolo 40 capoverso 2, la pubblicazione giusta il capoverso 2 del presente articolo può essere omessa.

4

Le pubblicazioni sono fatte tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, a spese dell'istituto.

Capitolo nono: Autorità esecutive e giurisdizione amministrativa

Art. 42

Consiglio federale

1

Il Consiglio federale emana: a.63 disposizioni completive: 1.64 degli articoli 3 capoverso 1, 5 capoverso 3, 9a, 12, 13 capoverso 3, 14 capoverso 3, 15, 21 capoverso 3, 24, 38a capoversi 4 e 5, 39 capoverso 5 e 44 della presente legge; 2. per un intervento contro abusi che compromettono gli interessi degli assicurati;

b. le disposizioni esecutive.

2

Il Consiglio federale consulta prima le organizzazioni interessate.


Art. 43

Dipartimento di giustizia e polizia; Ufficio delle assicurazioni 1

La sorveglianza e la facoltà decisionale incombono all'Ufficio federale delle assicurazioni private65 in tutti i casi in cui non è stato esplicitamente dichiarato competente il Dipartimento federale di giustizia e polizia.

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5679 5680; FF 1995 I 29).

64 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS 221.301).

65 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Legge sulla sorveglianza 13

961.01

2

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia consulta i diretti interessati, prima di emanare istruzioni di portata generale. Questa disposizione è applicabile per analogia alle decisioni collettive dell'Ufficio federale delle assicurazioni private.


Art. 44

Sorveglianza in virtù di più leggi Il Consiglio federale, se la Confederazione esercita la sorveglianza degli istituti d'assicurazione in virtù di più leggi, provvede che i rapporti di sorveglianza con gli istituti siano mantenuti soltanto da un'unica autorità.


Art. 45


66


a67 Commissione di ricorso 1 La commissione di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private giudica in prima istanza i ricorsi contro le decisioni prese dall'Ufficio delle assicurazioni e dal Dipartimento federale di giustizia e polizia in applicazione della presente legge e di altri atti legislativi in materia di sorveglianza degli assicuratori.

2

Le sue decisioni sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.


Art. 46

Procedura68

1

e 2 ...69

3

Nel Foglio federale sono comunicate le decisioni prese sulle tariffe concernenti contratti d'assicurazioni in corso. Questa comunicazione vale, per gli assicurati, come notificazione della decisione secondo l'articolo 36 della legge federale del 20 dicembre 196870 sulla procedura amministrativa. I ricorsi devono essere presentati entro i successivi trenta giorni. Durante il termine di ricorso, le decisioni possono essere consultate presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private.

4

I ricorsi contro decisioni sulle tariffe non hanno effetto sospensivo.

Capitolo decimo: Altre competenze

Art. 47

Tribunali

1

Il giudice decide le controversie di diritto privato che sorgono fra gli istituti d'assicurazione oppure fra questi ultimi e gli assicurati.

66

Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1995 5679; FF 1995 I 29).

67

Introdotto dal n. 66 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

68

Nuovo testo giusta il n. 66 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

69

Abrogati dal n. 66 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

70

RS

172.021

Assicurazione privata 14

961.01

2 Per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattie giusta la LAMal71 sull'assicurazione malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.72 3 Nelle contestazioni giusta il capoverso 2, non possono essere addossate spese procedurali alle parti; tuttavia il giudice può mettere tutte queste spese o una parte di esse a carico della parte temeraria.73 4 I tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.74 75

Art. 48

Cantoni

1

Ai Cantoni è fatto salvo il diritto di emanare prescrizioni di polizia sull'assicurazione contro l'incendio. Per il portafoglio svizzero, essi possono imporre, agli istituti d'assicurazione privati contro l'incendio, modici contributi destinati alla protezione contro il fuoco e riscossi sui premi d'assicurazione contro l'incendio nonché esigere che essi forniscano al riguardo indicazioni sulle somme dell'assicurazione contro l'incendio, inerenti al loro territorio.76 2

Sono riservate le disposizioni legislative dei Cantoni riguardo agli istituti cantonali.

Capitolo undicesimo: Disposizioni penali

Art. 49

Inosservanza di prescrizioni d'ordine 1

Gli istituti d'assicurazione che violano una prescrizione della presente legge o di un'ordinanza, un'istruzione generale emanata in virtù di siffatte prescrizioni oppure una singola decisione loro comunicata con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo sono puniti con una multa disciplinare di 5000 franchi al massimo.

Nei casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento.77 1bis Il capoverso 1 si applica anche in caso di infrazioni all'articolo 79c capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 195878 sulla circolazione stradale relativo alla 71

RS 832.10

72

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1) 73

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1) 74

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

75

Originario cpv. 2.

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

77

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

78

RS 741.01

Legge sulla sorveglianza 15

961.01

corretta liquidazione dei sinistri nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore.79 2 L'Ufficio federale delle assicurazioni private persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 197480 sul diritto penale amministrativo.

Sono applicabili le disposizioni generali di quest'ultima (art. 2 a 13).


Art. 50

Delitti e contravvenzioni 1. Chiunque

esercita l'assicurazione senza l'autorizzazione prescritta, negozia assicurazioni dirette per un istituto d'assicurazione non autorizzato a esercitare in Svizzera, espone in modo contrario alla verità o dissimula la situazione degli affari dell'istituto all'autorità di sorveglianza, esercita un'attività in libera prestazione di servizio secondo l'articolo 7d della legge del 20 marzo 199281 sull'assicurazione contro i danni o secondo l'articolo 12 della legge del 18 giugno 199382 sull'assicurazione vita e non ha trasmesso all'autorità di vigilanza i documenti prescritti,83 è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa.

2. Se l'autore ha agito per negligenza la pena è della multa.

3. Il giudice può vietare, per cinque anni al massimo, l'esercizio di qualsiasi attività dirigente in un istituto sottoposto alla presente legge a chiunque sia stato condannato a una pena di detenzione.

4. L'istruzione e il giudizio delle fattispecie penali indicate nel presente articolo incombono ai Cantoni. L'Ufficio federale delle assicurazioni private può esigere l'apertura dell'istruzione, secondo l'articolo 258 della legge federale del 15 giugno 193484 sulla procedura penale.

5. Per le contravvenzioni l'azione si prescrive in due anni e la pena in cinque anni.

6. Alle infrazioni commesse in un'azienda, da un mandatario o da un rappresentante, è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197485 sul diritto penale amministrativo.

79 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 232 233; FF 2002 3913).

80

RS 313.0

81

RS 961.71

82

RS 961.61

83

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

84

RS 312.0

85

RS 313.0

Assicurazione privata 16

961.01

Capitolo dodicesimo: Disposizioni finali Sezione prima: Abrogazione e modificazione di leggi federali

Art. 51

Abrogazioni

La legge federale del 25 giugno 188586 sulla sorveglianza delle imprese private in materia d'assicurazione, come anche gli articoli 12, 13, 18 e 25 capoverso 2 della legge federale del 4 febbraio 191987 sulle cauzioni delle società d'assicurazioni sono abrogati.


Art. 52

Modificazioni di atti legislativi Il diritto federale vigente è modificato secondo le disposizioni riprodotte in allegato; questo è parte integrante della presente legge.

Sezione seconda: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Art. 53

Sorveglianza semplificata88

1

Gli istituti d'assicurazione, che sono sottoposti alla sorveglianza semplificata giusta l'articolo 6 e i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano la loro attività in Svizzera senza l'autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, devono chiedere l'autorizzazione prevista all'articolo 7 entro il termine di un anno e adeguarsi alla legge entro dieci anni.

2

Gli istituti, che non hanno ottenuto l'autorizzazione alla scadenza del termine d'adeguamento, non devono più concludere nuove assicurazioni. La presente legge non è applicabile alla liquidazione delle assicurazioni in corso.

3

Gli istituti d'assicurazione sinora sottoposti alla sorveglianza semplificata devono adeguarsi alla modificazione della presente legge del 18 giugno 199389 entro dieci anni a contare dalla sua entrata in vigore.90
a91 Assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore 1 Per la cessazione del sistema della tariffa unitaria nell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, il Consiglio federale determina contenuto e data dell'ultimo calcolo retrospettivo globale e individuale.

86

[CS 10 283; RU 1974 1857 all. n. 23] 87

RS 961.02. Ora: LF sulle cauzioni delle società estere d'assicurazione.

88

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5679 5680; FF 1995 I 29).

89

RU 1993 3204 3208 90

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

91

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5679 5680; FF 1995 I 29).

Legge sulla sorveglianza 17

961.01

2

Nell'ambito dell'ultimo calcolo retrospettivo globale, il Consiglio federale determina la quota delle riserve di compensazione, per spese e di sicurezza, che spetta agli istituti di assicurazione come mezzi propri.

3

Eventuali eccedenze sui conti di perequazione tariffaria che risultano in base al calcolo retrospettivo globale dell'ultimo anno contabile sono restituite completamente agli assicurati per mezzo del calcolo retrospettivo individuale.

4

La cessazione del sistema della tariffa unitaria nell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore dà, sia all'assicurato sia all'assicuratore, il diritto di disdire il contratto almeno tre mesi prima della fine dell'anno d'assicurazione in corso per questo termine, ma al più tardi entro il 31 dicembre 1996. Il diritto di disdire vale per i contratti che includono l'assicurazione di responsabilità civile e sono entrati in vigore prima del 1° gennaio 1996.


Art. 54

Entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 197992 92

Art. 1 del DCF del 22 nov. 1978 (RS 961.011).

Assicurazione privata 18

961.01

Allegato

RS 961.02. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

94

L'art. 1 cpv. 1 e 3 ha ora un nuovo testo.

95

RS 961.03. Attualmente LF sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla vita. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Legge sulla sorveglianza 19

961.01


Art. 36
marg. e cpv. 1 ...
Art. 46a ...


Art. 98
cpv. 1 ...
Art. 101 ...

RS 221.229.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

97

[CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1971 1461 n. II art. 6 n. 2, 1982 196 1676 all. n. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511.

RU 1995 1328 all. n. 1] 98

RS 172.021. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

Assicurazione privata 20

961.01