01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2020 - 31.12.2022
15.03.2016 - 31.12.2019
01.01.2016 - 14.03.2016
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.09.2011 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.08.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
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1

Legge federale
sulla sorveglianza degli istituti
d'assicurazione privati
(Legge sulla sorveglianza degli assicuratori - LSA)
del 23 giugno 1978 (Stato 28 gennaio 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 capoverso 2, 34bis e 37bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 maggio 19763, decreta:

Capitolo primo: Scopo e generi della sorveglianza

Art. 1

Scopo La Confederazione esercita, segnatamente per proteggere gli assicurati, la sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati.


Art. 2


4

Capitolo secondo: Campo d'applicazione

Art. 3

Istituti sottoposti alla sorveglianza 1

Sono sottoposti alla sorveglianza gli istituti d'assicurazione privati che esercitano in Svizzera, o dalla Svizzera, attività d'assicurazione diretta o di riassicurazione. Il
Consiglio federale determina le attività che fanno parte dell'assicurazione diretta in
Svizzera.

2

...5

RU 1978 1836 1

[CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 82, 98 e 117 della Cost. federale del
18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 28 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

3

FF 1976 II 859 4

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3204; FF 1993 I 609).

5

Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1987 (RU 1988 414; FF 1986 III 109).

961.01

Assicurazione privata 2

961.01


Art. 4

Eccezioni

1

Sono esonerati dalla sorveglianza: a.

gli istituti d'assicurazione stranieri che svolgono in Svizzera solo la riassicurazione; b.

gli istituti d'assicurazione di esigua importanza economica, ossia quelli che
non concernono un'ampia cerchia di assicurati e le cui prestazioni assicurate
non sono di notevole rilevanza; c.

le istituzioni d'assicurazione in favore del personale di un datore di lavoro
privato, di uno o più datori di lavoro pubblici come anche di più datori di lavoro privati fra i quali sussistono stretti vincoli economici o finanziari; c.bis6 le istituzioni d'assicurazione in favore del personale di associazioni professionali o interprofessionali o d'istituzioni analoghe che esercitano l'assicurazione come compito accessorio ed assicurano soltanto il loro personale, i
loro membri e i lavoratori da questi occupati; queste istituzioni d'assicurazione devono essere iscritte nel registro della previdenza professionale
(art. 48 cpv. 1 della LF del 25 giu. 19827 sulla previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPP]) ove non si tratti di fondazioni di
previdenza in favore del personale operanti nel settore della previdenza per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; c.ter8 l'istituto collettore previsto nell'articolo 60 LPP; d.

le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, riconosciute dalla Confederazione; e.

...9

f.10 le casse malati ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 18 marzo 199411 sull'assicurazione malattie (LAMal); g.12 i riassicuratori parificati alle casse malati in applicazione dell'articolo 14 capoverso 2 LAMal.

2

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può esonerare dalla sorveglianza altri istituti in cui condizioni analoghe lo giustificano.

6

Introdotta dal n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° apr. 1988
(RU 1988 414 415; FF 1986 III 109).

7

RS 831.40

8

Introdotta dal n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° apr. 1988
(RU 1988 414 415; FF 1986 III 109).

9

Abrogata dal n. I 12 della LF del 24 mar. 1995 conc. le misure di risanamento 1994
(RU 1995 3517; FF 1995 I 65).).

10

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996
(RS 832.10, 832.101 art. 1).

11

RS 832.10

12

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996
(RS 832.10, 832.101 art. 1).

Legge sulla sorveglianza 3

961.01


Art. 5


13



Art. 6


14
Capitolo terzo: Autorizzazione d'esercizio

Art. 7


15
Obbligo

1 Gli istituti d'assicurazione sottoposti alla sorveglianza devono ottenere l'autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia per ogni ramo assicurativo. Il
Consiglio federale, per tutelare gli assicurati, può emanare disposizioni restrittive
quanto all'esercizio di singoli rami assicurativi.

2

Non abbisognano d'autorizzazione gli istituti d'assicurazione aventi sede in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di
sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere per l'assicurazione dei grandi rischi secondo l'allegato alla legge del 20 marzo
199216 sull'assicurazione contro i danni come anche per le assicurazioni secondo gli
articoli 12 e 13 della legge del 18 giugno 199317 sull'assicurazione vita concluse su
iniziativa dello stipulante.18

Art. 8

Domanda

1

Per ottenere l'autorizzazione, gli istituti d'assicurazione devono presentare una domanda all'autorità di sorveglianza, corredata del piano d'esercizio. Quest'ultimo
deve contenere segnatamente: a.

indicazioni sullo scopo e sull'organizzazione; b.

indicazioni sull'attività prevista, per materia e territorio; c.

i dati necessari per giudicare la loro solvibilità; d.

gli statuti;

e.

il bilancio ed i conti annuali oppure, se del caso, il bilancio d'apertura e il
bilancio di previsione; f.19 le tariffe e i rimanenti documenti d'assicurazione soggetti ad approvazione e da utilizzare in Svizzera; 13

Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 1994 (RS 832.10).

14

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3204; FF 1993 I 609).

15

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

16

RS 961.71

17

RS 961.61

18

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

19

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

Assicurazione privata 4

961.01

g.

indicazioni sulle riserve tecniche, la riassicurazione e, se necessario, su i valori di liquidazione come anche sulla partecipazione agli utili.

2

Gli istituti svizzeri devono inoltre allegare un estratto della loro iscrizione nel registro di commercio.

2bis

Gli istituti d'assicurazione che intendono esercitare un'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore devono inoltre:

a.

provare di avere aderito all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo
nazionale di garanzia; b.

comunicare all'autorità di sorveglianza nome e indirizzo del mandatario per
la liquidazione dei sinistri da essi designato in ogni Stato dello Spazio
economico europeo conformemente all'articolo 79b della legge federale del
19 dicembre 195820 sulla circolazione stradale.21 3

Gli elementi del piano d'esercizio secondo il capoverso 1 lettera g devono essere limitati, per quanto concerne l'attività all'estero, alle indicazioni importanti per la
valutazione degli istituti operanti sul piano internazionale, segnatamente dal profilo
della solvibilità.

4

Il capoverso 1 lettera f non è applicabile agli istituti di riassicurazione e la lettera g lo è soltanto nella misura in cui le indicazioni sono importanti per valutare siffatti
istituti, in particolare dal profilo della loro solvibilità.


Art. 9


22

Condizioni per l'autorizzazione 1

L'autorizzazione è accordata se l'istituto assicurativo soddisfa alle esigenze legali, segnatamente a quelle degli articoli 10-14 e se la parte del piano d'esercizio soggetta
ad approvazione può essere approvata dall'autorità di sorveglianza.

2

Il Consiglio federale designa la parte del piano d'esercizio soggetta ad approvazione.


Art. 10

Garanzia

Gli istituti d'assicurazione devono offrire la garanzia necessaria agli assicurati, in
particolare riguardo alla loro solvibilità, organizzazione e gestione.


Art. 11

Forma giuridica

1

Gli istituti d'assicurazione devono essere costituiti in società anonime o cooperative. Sono riservate deroghe debitamente giustificate.

2 ...23

20

RS 741.01

21

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1995 5679 5680; FF 1995 I 29). Nuovo
testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 232 233;
FF 2002 3913).

22

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

23

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3204; FF 1993 I 609).

Legge sulla sorveglianza 5

961.01


Art. 12

Attività estranee all'assicurazione 1

Gli istituti d'assicurazione non devono esercitare attività estranee all'assicurazione.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

2

Le partecipazioni determinanti degli istituti in imprese estranee all'assicurazione sottostanno ad autorizzazione. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

3

L'autorizzazione è accordata se la partecipazione, per natura e importanza, non pregiudica gli interessi degli assicurati. Può essere subordinata a condizioni.


Art. 13

Separazione dei rami

1

Gli istituti d'assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta sulla vita non possono esercitare altro ramo, eccettuate le assicurazioni complementari di invalidità, di morte per infortunio e malattia, come anche l'assicurazione malattie e invalidità.24 2

...25

3 Il Consiglio federale stabilisce in quale misura l'assicurazione per l'indennità di
morte può essere esercitata come complemento dell'assicurazione infortuni, malattie
e invalidità.26


Art. 14

Istituti d'assicurazione stranieri 1

Gli istituti d'assicurazione stranieri devono essere inoltre autorizzati a esercitare l'assicurazione nel loro Paese d'origine e ivi esplicare, al momento della presentazione della domanda, un'attività assicurativa diretta da almeno tre anni. I tre anni
d'attività non sono richiesti se l'impresa: a.

risulta dalla fusione di imprese preesistenti o b.

è stata costituita da una o più imprese per esercitare un determinato ramo assicurativo, precedentemente praticato da una di esse.27 2

Essi devono mantenere una sede in Svizzera per l'insieme dei loro affari svizzeri e designare un mandatario generale per dirigere detta sede. La designazione e la
procura di quest'ultimo devono essere approvate dall'autorità di sorveglianza.

3 Il Consiglio federale determina la funzione, i diritti e gli obblighi del mandatario
generale.

4

Sono salve le disposizioni speciali per gli istituti d'assicurazione contro i danni secondo la legge federale del 20 marzo 199228 sull'assicurazione contro i danni e per 24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993
3204 3208; FF 1993 I 609).

25

Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3204; FF 1993 I 609).

26

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

27

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

28

RS 961.71

Assicurazione privata 6

961.01

gli istituti d'assicurazione vita secondo la legge del 18 giugno 199329 sull'assicurazione vita.30

Art. 15

Copertura per le istituzioni d'assicurazione in favore del personale Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni e in quale misura gli istituti d'assicurazione svizzeri o stranieri, senza autorizzazione per esercitare l'assicurazione
sulla vita, possono coprire i rischi assunti da istituzioni d'assicurazione in favore del
personale (art. 4 cpv. 1 lett. c).


Art. 16


31

Mediazione

È vietata la mediazione in favore di istituti d'assicurazione sottoposti alla presente
legge ma che non dispongono d'autorizzazione ad esercitare in Svizzera.

Capitolo quarto: Contenuto della sorveglianza

Art. 17

Istituti d'assicurazione svizzeri 1

L'autorità di sorveglianza controlla l'insieme dell'attività degli istituti d'assicurazione. Essa vigila sul mantenimento della solvibilità, sull'osservanza del piano
d'esercizio approvato e della legislazione svizzera sulla sorveglianza.

2

Essa bada inoltre, per quanto concerne le attività esercitate in Svizzera, all'osservanza del diritto svizzero in materia d'assicurazione privata e interviene contro gli
abusi che pregiudicano gli interessi degli assicurati.


Art. 18

Istituti d'assicurazione stranieri 1

L'autorità di sorveglianza controlla l'attività degli istituti d'assicurazione stranieri in Svizzera. Essa vigila sul mantenimento della solvibilità, sull'osservanza del piano
d'esercizio e sul rispetto della legislazione svizzera sulla sorveglianza.32 2

L'articolo 17 capoverso 2 è applicabile per analogia.

3

Gli istituti d'assicurazione stranieri, quando scade l'autorizzazione d'esercitare l'assicurazione nel loro Paese d'origine, devono avvertire senza indugio l'autorità di
sorveglianza.

29

RS 961.61

30

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3204
3208; FF 1993 I 609).

31

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

Legge sulla sorveglianza 7

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Art. 19


33

Modificazione del piano d'esercizio Le modificazioni delle parti del piano d'esercizio soggette ad approvazione (art. 9)
possono essere applicate dagli istituti d'assicurazione soltanto dopo essere state
approvate dall'autorità di sorveglianza.


Art. 20

Esame delle tariffe soggette ad approvazione34 L'autorità di sorveglianza esamina, nella procedura d'approvazione e in base ai calcoli tariffali presentatile dagli istituti d'assicurazione, se i premi previsti sono stabiliti entro limiti assicuranti, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti d'assicurazione
e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi. È fatto salvo l'articolo
38a capoverso 3.35

Art. 21

Bilancio

1

Gli istituti d'assicurazione stabiliti in Svizzera devono compilare il bilancio annuo al 31 dicembre.36

2

Le disposizioni del diritto della società anonima circa la costituzione e lo scioglimento di riserve latenti non si applicano alle riserve tecniche.37

3

Il Consiglio federale è autorizzato ad emanare in materia di ammortamento delle spese di costituzione, d'aumento del capitale e di organizzazione, come pure in materia di stima degli attivi e di iscrizione al bilancio dei plusvalori, disposizioni in
deroga al Codice delle obbligazioni.38 4

L'autorità di sorveglianza provvede che i bilanci siano pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.39

Art. 22

Rapporto

1

Gli istituti d'assicurazione devono presentare all'autorità di sorveglianza, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sull'esercizio trascorso. Il termine può essere
prorogato.

33

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

34

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

35

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5679 5680; FF 1995 I 29).

36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

37

Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 3 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992
(RS 220 in fine).

38

Introdotto dall'art. 7 n. 3 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992
(RS 220 in fine).

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

Assicurazione privata 8

961.01

2

Gli istituti stranieri devono presentare annualmente un rapporto sull'insieme dei loro affari, sullo stato dei loro averi e dei loro impegni in Svizzera, come anche sulle
entrate e uscite inerenti ai loro affari svizzeri.

3

Questi rapporti devono essere compilati secondo le direttive dell'autorità di sorveglianza.


Art. 23

Obbligo d'informare

Gli istituti d'assicurazione devono fornire all'autorità di sorveglianza le informazioni
necessarie e presentarle i loro libri e documenti.


Art. 24

Emolumento

1

La Confederazione riscuote dagli istituti d'assicurazione, sottoposti alla sorveglianza, emolumenti annui stabiliti dal Consiglio federale, per la copertura delle spese di sorveglianza.

2

Per gli istituti di riassicurazione, il Consiglio federale può stabilire un emolumento calcolato secondo il totale dei premi incassati.40

Art. 25


41

Rapporto dell'autorità di sorveglianza L'autorità di sorveglianza pubblica annualmente un rapporto sulla situazione degli
istituti d'assicurazione sottoposti alla sorveglianza.

Capitolo quinto: Luogo dell'adempimento42

Art. 26


43

Applicazione

Il presente capitolo si applica soltanto all'attività in Svizzera degli istituti che esercitano l'assicurazione diretta.


Art. 27

Luogo dell'adempimento Gli istituti d'assicurazione devono soddisfare gli obblighi risultanti dai contratti
d'assicurazione al domicilio svizzero dell'assicurato.

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1987, in vigore dal 1° apr. 1988
(RU 1988 414 415; FF 1986 III 109).

42

Nuovo testo giusta il n. 28 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

Legge sulla sorveglianza 9

961.01


Art. 28 e 2944

Art. 30


45

Disposizioni contrattuali contrarie Sono nulle le disposizioni dei contratti d'assicurazione contrarie al presente capitolo.
Sono salvi gli articoli 101b e 101c della legge federale del 2 aprile 190846 sul
contratto d'assicurazione concernenti la libera scelta del diritto applicabile come
anche la proroga di competenza nel caso di grandi rischi secondo la convenzione di
Lugano del 16 settembre 198847 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Capitolo sesto: Disposizioni speciali per la sorveglianza semplificata Art. 31 a 3648 Capitolo settimo: Disposizioni speciali per singoli rami assicurativi49 Sezione 1:...50

Art. 37

e 38 Sezione 2:51 Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali

Art. 38

a 1

Gli istituti d'assicurazione possono stipulare contratti d'assicurazione contro l'incendio per rischi situati in Svizzera soltanto se vi includono la copertura dei
danni causati dagli elementi naturali.

2

L'estensione della copertura e la tariffa dei premi dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono uniformi e vincolanti per tutti gli istituti d'assicurazione.

3

L'autorità di sorveglianza esamina, in base ai calcoli tariffali presentati dagli istituti d'assicurazione, se i premi che ne risultano sono equi dal punto di vista del rischio e
dei costi.

44

Abrogati dal n. 28 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

46

RS 221.229.1 47

RS 0.275.11

48

Abrogati dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3204; FF 1993 I 609).

49

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

50

Abrogata dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1995 5679; FF 1995 I 29).

51

Introdotta dal n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

Assicurazione privata 10

961.01

4

Il Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio concernenti: a.

le basi di calcolo dei premi; b.

l'estensione della copertura dei danni causati dagli elementi naturali e i limiti
della garanzia;

c.

il genere e l'estensione delle statistiche che gli istituti d'assicurazione devono compilare.

5

Il Consiglio federale può: a.

fissare, se necessario, le condizioni d'assicurazione; b.

prendere i provvedimenti necessari per garantire la ripartizione dell'onere dei
sinistri tra gli istituti d'assicurazione, segnatamente ordinare l'adesione a
un'organizzazione di diritto privato gestita dagli istituti d'assicurazione stessi.

Sezione 3:52
Liquidazione dei sinistri nel settore dell'assicurazione di responsabilità
civile dei veicoli a motore

b
L'autorità di sorveglianza accerta che la liquidazione dei sinistri sia eseguita in
conformità alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 195853 sulla circolazione stradale relative all'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a
motore.

Capitolo ottavo: Cessazione dell'esercizio

Art. 39

Trasferimento volontario del portafoglio svizzero 1

Un istituto d'assicurazione può, con l'autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, trasferire il suo portafoglio svizzero, ossia i contratti d'assicurazione da adempiere in Svizzera (art. 27), totalmente o parzialmente, con i diritti e gli
obblighi, a un altro istituto sottoposto alla sorveglianza.

2

Il trasferimento deve essere pubblicato tre volte a spese dell'istituto nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Gli assicurati possono fare opposizione al trasferimento entro tre mesi a contare dalla prima pubblicazione. L'autorità di sorveglianza
può stabilire un termine più lungo.

3

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia autorizza il trasferimento soltanto se sono tutelati gli interessi degli assicurati nel loro complesso.

52

Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 232 233;
FF 2002 3913).

53

RS 741.01

Legge sulla sorveglianza 11

961.01

4

Salvo disposizione contraria del Dipartimento federale di giustizia e polizia, la cauzione depositata giusta la legge federale del 4 febbraio 191954 sulle cauzioni delle
società estere d'assicurazione, i valori del fondo di garanzia giusta la legge federale
del 25 giugno 193055 concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società
svizzere d'assicurazione sulla vita, nonché il patrimonio vincolato giusta la legge del
20 marzo 199256 sull'assicurazione contro i danni passano all'istituto d'assicurazione cessionario.57 5

Dopo ogni trasferimento del portafoglio, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dal trasferimento. L'istituto d'assicurazione cessionario è tenuto ad informare ogni singolo stipulante interessato dell'avvenuto trasferimento.58

Art. 40

Revoca dell'autorizzazione: rinuncia 1

Se un istituto d'assicurazione non soddisfa più le esigenze legali, il Dipartimento federale di giustizia e polizia gli ingiunge di ripristinare una situazione conforme alla
legge, entro un termine determinato. Se non ottempera all'ingiunzione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia gli revoca l'autorizzazione.

2

Se un istituto d'assicurazione rinuncia all'autorizzazione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia lo esonera dalla sorveglianza e gli restituisce le cauzioni prestate, non appena l'istituto ha soddisfatto tutti gli obblighi derivanti dal diritto di sorveglianza.59 3

Se un istituto rinuncia all'autorizzazione e non soddisfa più le esigenze legali, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può esigere che, nonostante la rinuncia,
esso ripristini la situazione legale.

4

Le cauzioni devono essere restituite soltanto qualora l'istituto d'assicurazione abbia soddisfatto tutti gli obblighi menzionati nell'articolo 2 della legge federale del
4 febbraio 191960 sulle cauzioni delle società estere d'assicurazione.61

Art. 41

Pubblicazione

1

Se a un istituto d'assicurazione è revocata l'autorizzazione oppure se esso vi rinuncia ovvero se vi rinuncia ma non ripristina la situazione legale (art. 40 cpv. 1 a 3),
agli assicurati ne è data conoscenza mediante pubblicazione.

54

RS 961.02

55

RS 961.03. Attualmente LF sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla
vita.

56

RS 961.71

57

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

58

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

59

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

60

RS 961.02

61

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

Assicurazione privata 12

961.01

2

Una pubblicazione, deve parimenti aver luogo prima dell'esonero dell'istituto dalla sorveglianza secondo l'articolo 40 capoverso 2, in modo che agli assicurati sia data
la possibilità, entro un termine di tre mesi a contare dalla prima pubblicazione, di
fare opposizione alla restituzione della cauzione.

3

Se un istituto trasferisce, secondo l'articolo 39 capoverso 1, il complesso del suo portafoglio svizzero con i diritti e gli obblighi a un altro istituto sottoposto alla
sorveglianza e rinuncia simultaneamente all'autorizzazione secondo l'articolo 40 capoverso 2, la pubblicazione giusta il capoverso 2 del presente articolo può essere
omessa.

4

Le pubblicazioni sono fatte tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, a spese dell'istituto.

Capitolo nono:
Autorità esecutive e giurisdizione amministrativa


Art. 42

Consiglio federale

1

Il Consiglio federale emana: a.62 disposizioni completive: 1.

degli articoli 3 capoverso 1, 5 capoverso 3, 12, 13 capoverso 3, 14
capoverso 3, 15, 21 capoverso 3, 24, 38a capoversi 4 e 5, 39 capoverso
5 e 44 della presente legge; 2.

per un intervento contro abusi che compromettono gli interessi degli
assicurati;

b.

le disposizioni esecutive.

2

Il Consiglio federale consulta prima le organizzazioni interessate.


Art. 43

Dipartimento di giustizia e polizia; Ufficio delle assicurazioni 1

La sorveglianza e la facoltà decisionale incombono all'Ufficio federale delle assicurazioni private63 in tutti i casi in cui non è stato esplicitamente dichiarato competente il Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia consulta i diretti interessati, prima di emanare istruzioni di portata generale. Questa disposizione è applicabile per analogia alle decisioni collettive dell'Ufficio federale delle assicurazioni private.

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5679 5680; FF 1995 I 29).

63

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Legge sulla sorveglianza 13

961.01


Art. 44

Sorveglianza in virtù di più leggi Il Consiglio federale, se la Confederazione esercita la sorveglianza degli istituti d'assicurazione in virtù di più leggi, provvede che i rapporti di sorveglianza con gli
istituti siano mantenuti soltanto da un'unica autorità.


Art. 45


64


a65 Commissione di ricorso 1 La commissione di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private
giudica in prima istanza i ricorsi contro le decisioni prese dall'Ufficio delle assicurazioni e dal Dipartimento federale di giustizia e polizia in applicazione della presente legge e di altri atti legislativi in materia di sorveglianza degli assicuratori.

2 Le sue decisioni sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.


Art. 46

Procedura66

1

e 2 ...67

3

Nel Foglio federale sono comunicate le decisioni prese sulle tariffe concernenti contratti d'assicurazioni in corso. Questa comunicazione vale, per gli assicurati,
come notificazione della decisione secondo l'articolo 36 della legge federale sulla
procedura amministrativa. I ricorsi devono essere presentati entro i successivi trenta
giorni. Durante il termine di ricorso, le decisioni possono essere consultate presso
l'Ufficio federale delle assicurazioni private.

4

I ricorsi contro decisioni sulle tariffe non hanno effetto sospensivo.

Capitolo decimo: Altre competenze

Art. 47

Tribunali

1 Il giudice decide le controversie di diritto privato che sorgono fra gli istituti d'assicurazione oppure fra questi ultimi e gli assicurati.

2 Per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione
sociale malattie giusta la LAMal68 sull'assicurazione malattie, i Cantoni prevedono 64

Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1995 5679; FF 1995 I 29).

65

Introdotto dal n. 66 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

66

Nuovo testo giusta il n. 66 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

67

Abrogati dal n. 66 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

68

RS 832.10

Assicurazione privata 14

961.01

una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.69 3 Nelle contestazioni giusta il capoverso 2, non possono essere addossate spese
procedurali alle parti; tuttavia il giudice può mettere tutte queste spese o una parte di
esse a carico della parte temeraria.70 4

I tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di
contratto d'assicurazione.71 72

Art. 48

Cantoni

1

Ai Cantoni è fatto salvo il diritto di emanare prescrizioni di polizia sull'assicurazione contro l'incendio. Per il portafoglio svizzero, essi possono imporre, agli istituti
d'assicurazione privati contro l'incendio, modici contributi destinati alla protezione
contro il fuoco e riscossi sui premi d'assicurazione contro l'incendio nonché esigere
che essi forniscano al riguardo indicazioni sulle somme dell'assicurazione contro
l'incendio, inerenti al loro territorio.73 2

Sono riservate le disposizioni legislative dei Cantoni riguardo agli istituti cantonali.

Capitolo undicesimo: Disposizioni penali

Art. 49

Inosservanza di prescrizioni d'ordine 1

Gli istituti d'assicurazione che violano una prescrizione della presente legge o di un'ordinanza, un'istruzione generale emanata in virtù di siffatte prescrizioni oppure
una singola decisione loro comunicata con la comminatoria della pena prevista nel
presente articolo sono puniti con una multa disciplinare di 5000 franchi al massimo.
Nei casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento.74 1bis Il capoverso 1 si applica anche in caso di infrazioni all'articolo 79c capoverso 1
della legge federale del 19 dicembre 195875 sulla circolazione stradale relativo alla
corretta liquidazione dei sinistri nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile
dei veicoli a motore.76 69

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996
(RS 832.10, 832.101 art. 1) 70

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996
(RS 832.10, 832.101 art. 1) 71

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

72

Originario cpv. 2.

73

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 3204 3208; FF 1993 I 609).

74

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 20 mar. 1992 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 961.71).

75

RS 741.01

76

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 232 233;
FF 2002 3913).

Legge sulla sorveglianza 15

961.01

2

L'Ufficio federale delle assicurazioni private persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo77. Sono applicabili le
disposizioni generali di quest'ultima (art. 2 a 13).


Art. 50

Delitti e contravvenzioni 1. Chiunque
esercita l'assicurazione senza l'autorizzazione prescritta,
negozia assicurazioni dirette per un istituto d'assicurazione non autorizzato a esercitare in Svizzera,
espone in modo contrario alla verità o dissimula la situazione degli affari dell'istituto
all'autorità di sorveglianza,
esercita un'attività in libera prestazione di servizio secondo l'articolo 7d della legge
del 20 marzo 199278 sull'assicurazione contro i danni o secondo l'articolo 12 della
legge del 18 giugno 199379 sull'assicurazione vita e non ha trasmesso all'autorità di
vigilanza i documenti prescritti,80 è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa.

2. Se l'autore ha agito per negligenza la pena è della multa.

3. Il giudice può vietare, per cinque anni al massimo, l'esercizio di qualsiasi attività
dirigente in un istituto sottoposto alla presente legge a chiunque sia stato condannato
a una pena di detenzione.

4. L'istruzione e il giudizio delle fattispecie penali indicate nel presente articolo
incombono ai Cantoni. L'Ufficio federale delle assicurazioni private può esigere
l'apertura dell'istruzione, secondo l'articolo 258 della legge federale sulla procedura
penale81.

5. Per le contravvenzioni l'azione si prescrive in due anni e la pena in cinque anni.

6. Alle infrazioni commesse in un'azienda, da un mandatario o da un rappresentante,
è applicabile l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo82.

77

RS 313.0

78

RS 961.71

79

RS 961.61

80

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993
3204 3208; FF 1993 I 609).

81

RS 312.0

82

RS 313.0

Assicurazione privata 16

961.01

Capitolo dodicesimo: Disposizioni finali Sezione prima: Abrogazione e modificazione di leggi federali

Art. 51

Abrogazioni

La legge federale del 25 giugno 188583 sulla sorveglianza delle imprese private in
materia d'assicurazione, come anche gli articoli 12, 13, 18 e 25 capoverso 2 della
legge federale del 4 febbraio 191984 sulle cauzioni delle società d'assicurazioni sono
abrogati.


Art. 52

Modificazioni di atti legislativi Il diritto federale vigente è modificato secondo le disposizioni riprodotte in allegato;
questo è parte integrante della presente legge.

Sezione seconda: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Art. 53

Sorveglianza semplificata85 1

Gli istituti d'assicurazione, che sono sottoposti alla sorveglianza semplificata giusta l'articolo 6 e i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano la loro attività in Svizzera senza l'autorizzazione del Dipartimento federale di
giustizia e polizia, devono chiedere l'autorizzazione prevista all'articolo 7 entro il
termine di un anno e adeguarsi alla legge entro dieci anni.

2

Gli istituti, che non hanno ottenuto l'autorizzazione alla scadenza del termine d'adeguamento, non devono più concludere nuove assicurazioni. La presente legge
non è applicabile alla liquidazione delle assicurazioni in corso.

3

Gli istituti d'assicurazione sinora sottoposti alla sorveglianza semplificata devono adeguarsi alla modificazione della presente legge del 18 giugno 199386 entro dieci
anni a contare dalla sua entrata in vigore.87
a88 Assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore 1

Per la cessazione del sistema della tariffa unitaria nell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, il Consiglio federale determina contenuto e data
dell'ultimo calcolo retrospettivo globale e individuale.

83

[CS 10 283; RU 1974 1857 all. n. 23] 84

RS 961.02. Ora: LF sulle cauzioni delle società estere d'assicurazione.

85

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995
5679 5680; FF 1995 I 29).

86

RU 1993 3204 3208 87

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3204
3208; FF 1993 I 609).

88

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5679
5680; FF 1995 I 29).

Legge sulla sorveglianza 17

961.01

2

Nell'ambito dell'ultimo calcolo retrospettivo globale, il Consiglio federale determina la quota delle riserve di compensazione, per spese e di sicurezza, che spetta agli
istituti di assicurazione come mezzi propri.

3

Eventuali eccedenze sui conti di perequazione tariffaria che risultano in base al calcolo retrospettivo globale dell'ultimo anno contabile sono restituite completamente
agli assicurati per mezzo del calcolo retrospettivo individuale.

4

La cessazione del sistema della tariffa unitaria nell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore dà, sia all'assicurato sia all'assicuratore, il diritto di
disdire il contratto almeno tre mesi prima della fine dell'anno d'assicurazione in
corso per questo termine, ma al più tardi entro il 31 dicembre 1996. Il diritto di
disdire vale per i contratti che includono l'assicurazione di responsabilità civile e
sono entrati in vigore prima del 1° gennaio 1996.


Art. 54

Entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 197989 89

Art. 1 del DCF del 22 nov. 1978 (RS 961.011).

Assicurazione privata 18

961.01

Allegato

...

...

...

...

...

...

...

...


Art. 36
marg. e cpv. 1
...

90

RS 961.02. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

91

L'art. 1 cpv. 1 e 3 ha ora un nuovo testo.

92

RS 961.03. Attualmente LF sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla
vita. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

93

RS 221.229.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Legge sulla sorveglianza 19

961.01


Art. 46a

...


Art. 98
cpv. 1
...


Art. 101

...

...


Art. 33
cpv. 4 lett. c
...


5. Legge federale sulla procedura amministrativa95 Art. 55
cpv. 5
...

94

[CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1971 1461 n. II art. 6 n. 2, 1982 196 1676
all. n. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511.
RU 1995 1328 all. n. 1] 95

RS 172.021. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

Assicurazione privata 20

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