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1

Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) del 17 dicembre 2004 (Stato 15 marzo 2015) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 82 capoverso 1, 98 capoverso 3, 117 capoverso 1 e 122 capoverso 1
della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 20032, decreta: Capitolo 1: Oggetto, scopo e campo d'applicazione

Art. 1

Oggetto e scopo

1

La presente legge disciplina la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi.

2

La presente legge ha in particolare lo scopo di proteggere gli assicurati dai rischi d'insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli abusi.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: a. le imprese di assicurazione svizzere che esercitano l'attività assicurativa diretta o riassicurativa;

b. le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; c. gli

intermediari

assicurativi;

d. i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi.

2

Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: a. le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione;

b. le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; RU 2005 5269

1 RS

101

2 FF

2003 3233

961.01

Assicurazione privata 2

961.01

c. gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate; d. 3 le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: 1. che hanno sede in Svizzera, 2. che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa,

3. che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, 4. la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero,

5. che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e 6. i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi 3

Se circostanze particolari lo giustificano, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può esonerare dalla sorveglianza le imprese di assicurazione la cui attività assicurativa è di esigua importanza economica o concerne solo una cerchia ristretta di assicurati.4 4

Il Consiglio federale definisce che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera.

Capitolo 2: Avvio dell'attività assicurativa Sezione 1: Autorizzazione

Art. 3

Obbligo d'autorizzazione

1

Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b sottostante alla sorveglianza (impresa di assicurazione) che intende avviare l'attività assicurativa deve essere autorizzata dalla FINMA5.

2

L'autorizzazione è necessaria anche in caso di fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.

3

Introdotta dal n. I della LF del 12 dic. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1539; FF 2014 5375 5397).

4

Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

5

Nuova espr. giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

L sulla sorveglianza degli assicuratori 3

961.01


Art. 4

Domanda d'autorizzazione e piano d'esercizio 1

Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b che intende ottenere un'autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa deve presentare alla FINMA una domanda corredata di un piano d'esercizio.

2

Il piano d'esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti: a. gli

statuti;

b. l'organizzazione e il campo d'attività territoriale dell'impresa di assicurazione, eventualmente anche del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo di cui fa parte l'impresa di assicurazione;

c. se vi è attività assicurativa all'estero, l'autorizzazione della competente autorità estera di sorveglianza o un'attestazione equivalente;

d. indicazioni relative alla dotazione finanziaria e alla costituzione di riserve; e. il conto annuale dei tre esercizi precedenti o il bilancio d'apertura se si tratta di una nuova impresa di assicurazione; f. indicazioni sulle persone che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale o dei voti dell'impresa di assicurazione o che in altro modo possono influenzarne notevolmente la gestione;

g. i nominativi delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione oppure, per le imprese di assicurazione estere, del mandatario generale;

h. il nominativo dell'attuario responsabile; i.6 … j.

i contratti e altri accordi mediante i quali si intendono delegare a terzi funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione; k. i rami assicurativi previsti e il genere dei rischi da assicurare; l.

se del caso, la dichiarazione concernente l'adesione all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia; m. indicazioni sui mezzi destinati ad adempiere prestazioni di assistenza, se si chiede un'autorizzazione per il ramo assicurativo «prestazioni di assistenza»; n. il piano di riassicurazione e, per la riassicurazione attiva, il piano di retrocessione;

o. i costi preventivati per la costituzione dell'impresa di assicurazione; p. i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i primi tre esercizi;

q. indicazioni sul rilevamento, la limitazione e il controllo dei rischi; 6

Abrogata dal n. 9 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Assicurazione privata 4

961.01

r. le tariffe e le condizioni generali d'assicurazione utilizzate in Svizzera, per l'assicurazione di tutti i rischi nella previdenza professionale e nell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie.

3

Un'impresa di assicurazione già autorizzata a esercitare l'attività in un ramo assicurativo, se presenta una domanda d'autorizzazione per un ulteriore ramo assicurativo, deve fornire le indicazioni e i documenti di cui al capoverso 2 lettere a-l soltanto se occorre modificarli rispetto a quelli già approvati.

4

La FINMA può chiedere ulteriori indicazioni e documenti se necessari per decidere in merito alla domanda d'autorizzazione.


Art. 5

Modifiche del piano d'esercizio 1

Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d'esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.7 2 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere b, c, d, f, g, j, l, m, n e q devono essere comunicate alla FINMA; esse sono considerate approvate se la FINMA non avvia un esame della pratica entro quattro settimane.


Art. 6

Rilascio dell'autorizzazione 1

L'autorizzazione è rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati.

2

Se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo esteri, l'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di un'adeguata sorveglianza su base consolidata da parte di un'autorità estera di sorveglianza dei mercati finanziari.8 3

L'autorizzazione è rilasciata per uno o più rami assicurativi. Essa dà anche diritto a praticare la riassicurazione nel corrispondente ramo assicurativo. Il Consiglio federale definisce i rami assicurativi.

4

La FINMA pubblica le autorizzazioni rilasciate.

7

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU

2014 4073; FF 2013 5901).

8

Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

L sulla sorveglianza degli assicuratori 5

961.01

Sezione 2: Condizioni

Art. 7

Forma giuridica

Le imprese di assicurazione sono costituite in società anonime o cooperative.


Art. 8

Capitale minimo

1

Un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera deve disporre di un capitale minimo situato, a seconda dei rami assicurativi in cui esercita l'attività, tra i 3 e i 20 milioni di franchi.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il capitale minimo per i singoli rami assicurativi.

3

La FINMA stabilisce il capitale necessario nel singolo caso.


Art. 9

Fondi propri

1

L'impresa di assicurazione deve disporre di sufficienti fondi propri liberi e non gravati in riferimento all'insieme delle sue attività (margine di solvibilità).

2

Nel determinare il margine di solvibilità si tiene conto dei rischi ai quali è esposta l'impresa di assicurazione, dei rami assicurativi, del volume d'affari, del campo d'attività geografico e dei principi riconosciuti a livello internazionale.

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti i fondi propri computabili. La FINMA emana prescrizioni concernenti il calcolo e l'ammontare necessario del margine di solvibilità.


Art. 10

Fondo d'organizzazione

1

Oltre al capitale, un'impresa di assicurazione deve disporre di un fondo d'organizzazione atto a coprire in particolare le spese di fondazione e d'impianto oppure derivanti da un'estensione straordinaria della sua attività. All'avvio dell'attività, il fondo d'organizzazione corrisponde di regola al 50 per cento al massimo del capitale minimo di cui all'articolo 8.

2

Il Consiglio federale disciplina l'ammontare, la costituzione, la durata di conservazione e la ricostituzione del fondo d'organizzazione.

3

La FINMA stabilisce l'ammontare del fondo d'organizzazione nel singolo caso.


Art. 11

Scopo dell'impresa

1

Un'impresa di assicurazione può esercitare, oltre agli affari assicurativi, soltanto attività che vi sono direttamente connesse.

2

La FINMA può autorizzare l'esercizio di altre attività, purché non siano pregiudizievoli per gli interessi degli assicurati.

Assicurazione privata 6

961.01


Art. 12

Cumulo dell'esercizio dell'assicurazione sulla vita e di altri rami assicurativi Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta sulla vita possono esercitare, accanto a quest'ultima, soltanto l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione malattie.


Art. 13

Adesione all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia L'impresa che intende esercitare l'attività nel ramo assicurativo della responsabilità civile dei veicoli a motore deve aderire all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia secondo gli articoli 74 e 76 della legge federale del 19 dicembre 19589 sulla circolazione stradale.


Art. 14

Garanzia di un'attività irreprensibile 1

Devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività irreprensibile:

a. le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone responsabili della gestione;

b. per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale.

2

Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1.

3

In caso di delega di funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione ad altre persone, il capoverso 1 si applica per analogia.

Sezione 3:

Condizioni complementari per le imprese di assicurazione estere

Art. 15

1 Un'impresa di assicurazione estera che intende esercitare un'attività assicurativa in Svizzera deve:

a. essere autorizzata a esercitare l'attività assicurativa nel suo Stato di sede; b. istituire una succursale in Svizzera e nominare un mandatario generale quale direttore;

c. disporre, presso la sua sede principale, di un capitale secondo l'articolo 8 e di un margine di solvibilità secondo l'articolo 9, comprendente anche l'attività in Svizzera; d. disporre, in Svizzera, di un fondo d'organizzazione secondo l'articolo 10 e dei corrispondenti elementi patrimoniali; 9 RS

741.01

L sulla sorveglianza degli assicuratori 7

961.01

e. depositare in Svizzera una cauzione corrispondente a una determinata frazione del margine di solvibilità relativo agli affari svizzeri. La FINMA stabilisce tale frazione e determina il calcolo, il luogo di custodia e gli elementi patrimoniali computabili.

2

Sono fatte salve le disposizioni contrarie contenute in trattati internazionali.

Capitolo 3: Esercizio dell'attività assicurativa Sezione 1: Dotazione finanziaria

Art. 16

Riserve tecniche

1

L'impresa di assicurazione è tenuta a costituire sufficienti riserve tecniche per l'insieme delle sue attività.

2

Il Consiglio federale definisce i principi applicabili per determinare le riserve tecniche. Esso può delegare alla FINMA il disciplinamento dei particolari concernenti il genere e l'entità delle riserve tecniche.


Art. 17

Patrimonio vincolato

1

L'impresa di assicurazione deve costituire un patrimonio vincolato destinato a garantire le pretese derivanti dai contratti d'assicurazione.

2

L'impresa di assicurazione non è tenuta a garantire secondo il capoverso 1 i suoi portafogli esteri per i quali deve costituire garanzie equivalenti all'estero.


Art. 18

Importo legale del patrimonio vincolato L'importo legale del patrimonio vincolato corrisponde alle riserve tecniche di cui all'articolo 16 e a un supplemento adeguato. La FINMA stabilisce tale supplemento.


Art. 19

Destinazione del patrimonio vincolato 1

Gli elementi del patrimonio vincolato sono destinati a sopperire alle pretese che il patrimonio vincolato deve garantire.

2

Se il portafoglio è trasferito a un'altra impresa di assicurazione, gli elementi del patrimonio vincolato o elementi corrispondenti passano a quest'altra impresa, salvo decisione contraria della FINMA.


Art. 20

Prescrizioni concernenti il patrimonio vincolato Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la costituzione, la localizzazione, la copertura, i cambiamenti e il controllo del patrimonio vincolato. Esso può delegare alla FINMA il disciplinamento dei particolari tecnici.

Assicurazione privata 8

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Art. 21

Partecipazioni

1

Un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera che intende partecipare a un'altra impresa deve notificarlo alla FINMA se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'altra impresa.

2

Chiunque intende partecipare direttamente o indirettamente a un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera deve notificarlo alla FINMA se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'impresa di assicurazione.

3

Chiunque intende ridurre la propria partecipazione a un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera sotto le soglie del 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure intende modificare la partecipazione in modo tale che l'impresa di assicurazione cessi di essere sua filiale, deve notificarlo alla FINMA.

4

La FINMA può proibire o subordinare a condizioni una partecipazione suscettibile di pregiudicare, per il suo genere e la sua entità, l'impresa di assicurazione o gli interessi degli assicurati.

Sezione 2: Gestione dei rischi

Art. 22

1 L'impresa di assicurazione deve essere organizzata in modo tale da essere in grado di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'obiettivo, il contenuto e la documentazione della gestione dei rischi.10 3

La FINMA disciplina il controllo dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione.11

Sezione 3: Attuario responsabile

Art. 23

Nomina e funzione

1

Le imprese di assicurazione nominano un attuario responsabile, al quale permettono di accedere a tutti i documenti d'affari.

2

L'attuario responsabile deve godere di buona reputazione, essere professionalmente qualificato e in grado di valutare correttamente le conseguenze finanziarie dell'attività dell'impresa di assicurazione. Il Consiglio federale ne definisce i requisiti professionali.

3

L'impresa di assicurazione deve comunicare senza indugio alla FINMA la revoca o le dimissioni dell'attuario responsabile.

10 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

11 Introdotto dal n. 18 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205 ; FF 2006 2625).

L sulla sorveglianza degli assicuratori 9

961.01


Art. 24

Compiti

1

L'attuario responsabile assicura che: a. il margine di solvibilità sia calcolato correttamente e il patrimonio vincolato sia conforme alle prescrizioni del diritto di sorveglianza; b. le basi attuariali utilizzate siano appropriate; e c. siano costituite riserve tecniche sufficienti.

2

Se constata insufficienze, l'attuario responsabile ne informa senza indugio la direzione dell'impresa di assicurazione.

3

L'attuario responsabile allestisce inoltre periodicamente un rapporto a destinazione della direzione o, nel caso delle imprese di assicurazione estere, del mandatario generale. Per quanto riguarda le insufficienze constatate, vi indica i provvedimenti proposti e quelli effettivamente adottati.

4

La FINMA emana prescrizioni di dettaglio concernenti i compiti dell'attuario responsabile e il contenuto del rapporto.

Sezione 4: Rapporti

Art. 25

Rapporto di gestione e rapporto di sorveglianza 1

Le imprese di assicurazione allestiscono, per il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto di gestione che si compone del conto annuale, della relazione annuale e, se la legge lo prescrive, del conto del gruppo.12 Il conto del gruppo deve essere presentato in ogni caso se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo.

2

Le imprese di assicurazione allestiscono inoltre un rapporto di sorveglianza annuo.

La FINMA stabilisce le esigenze che deve adempiere tale rapporto e determina le informazioni e i documenti da allegarvi.

3

Le imprese di assicurazione presentano alla FINMA il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza sull'esercizio trascorso, al più tardi il 30 aprile successivo.

Le imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente l'attività riassicurativa li presentano al più tardi il 30 giugno.

4

Per le loro attività in Svizzera, le imprese di assicurazione estere presentano un rapporto di gestione distinto e un rapporto di sorveglianza distinto sull'esercizio trascorso.

5

Il conto annuale è pubblicato nel rapporto della FINMA (art. 48).

6

La FINMA può ordinare che i rapporti siano presentati a scadenze inferiori a un anno. Essa può inoltre definire requisiti particolari per il rapporto di gestione.

12 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

Assicurazione privata 10

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Art. 26


13

Disposizioni particolari concernenti la presentazione dei conti 1

Le imprese di assicurazione costituiscono la riserva legale da utili conformemente al loro piano d'esercizio. L'autorità di sorveglianza stabilisce l'importo minimo da assegnare alla riserva.

2

Le spese di costituzione, aumento del capitale e organizzazione sono addebitate al fondo d'organizzazione per l'esercizio durante il quale si producono.

3

Il Consiglio federale può derogare alle disposizioni del Codice delle obbligazioni14 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti se le particolarità dell'attività assicurativa o la protezione degli assicurati lo giustificano e la situazione economica è esposta in modo equivalente.

4

Il Consiglio federale può autorizzare l'autorità di sorveglianza a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

5

Alle condizioni di cui al capoverso 3, l'autorità di sorveglianza può limitare l'utilizzazione in ambito assicurativo delle norme contabili riconosciute dal Consiglio federale.

Sezione 5: Verifica (audit)15

Art. 27

Vigilanza interna sugli affari 1

L'impresa di assicurazione istituisce un sistema efficace di controllo interno che ingloba tutti gli affari. Essa nomina inoltre un società di audit interno indipendente dalla gestione (ispettorato).16 2 In singoli casi giustificati, la FINMA può esonerare un'impresa di assicurazione dall'obbligo di istituire un ispettorato.

3

…17


Art. 28


18

Società di audit

1

L'impresa di assicurazione incarica una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della 13 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

14 RS

220

15 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

16 Nuovo testo del per. giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

17 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

18 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

L sulla sorveglianza degli assicuratori 11

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legge del 16 dicembre 200519 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 200720 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

2

L'impresa di assicurazione deve sottoporre il suo conto annuale ed eventualmente il suo conto di gruppo alla revisione di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni21.


Art. 29


22



Art. 30

Obbligo di notificazione della società di audit La società di audit notifica senza indugio alla FINMA le seguenti constatazioni: a. reati; b. gravi

irregolarità;

c. violazione dei principi di un'attività irreprensibile; d. fatti suscettibili di compromettere la solvibilità dell'impresa di assicurazione o gli interessi degli assicurati.

Sezione 6: Disposizioni particolari per singoli rami assicurativi

Art. 31

Disposizioni restrittive 1

Allo scopo di tutelare gli assicurati, il Consiglio federale può emanare disposizioni restrittive per i diversi rami assicurativi.

2

La regola di cui al capoverso 1 prevale sull'accordo di cui all'articolo 31a.23
a24 Accordo tra imprese di assicurazione Le imprese di assicurazione possono stipulare un accordo che disciplini la pubblicità telefonica, la rinuncia alle prestazioni dei call center e la fissazione di limiti all'indennizzo dell'attività degli intermediari.

19 RS

221.302

20 RS

956.1

21 RS

220

22 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

23 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

24 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

Assicurazione privata 12

961.01


Art. 32

Assicurazione della protezione giuridica 1

Un'impresa di assicurazione che intende esercitare l'assicurazione della protezione giuridica contemporaneamente ad altri rami assicurativi deve: a. affidare la liquidazione dei sinistri del ramo assicurativo della protezione giuridica a un'impresa giuridicamente autonoma (impresa di gestione dei sinistri); oppure b. concedere agli assicurati, non appena il contratto d'assicurazione permette loro di chiedere l'intervento dell'impresa di assicurazione, il diritto di affidare la difesa dei loro interessi a un avvocato indipendente di loro scelta oppure, per quanto la normativa procedurale applicabile lo consenta, a un'altra persona che adempie le qualifiche richieste da tale normativa.

2

Il Consiglio federale disciplina i rapporti tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di gestione dei sinistri. Esso emana altresì prescrizioni concernenti la forma e il contenuto del contratto d'assicurazione relativo alla protezione giuridica, segnatamente per quanto concerne la procedura in caso di divergenza d'opinioni tra l'impresa di assicurazione o l'impresa di gestione dei sinistri e l'assicurato in merito ai provvedimenti da adottare per liquidare il sinistro.


Art. 33

Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali 1

Un'impresa di assicurazione può stipulare contratti d'assicurazione contro l'incendio per rischi situati in Svizzera soltanto se vi include la copertura dei danni causati dagli elementi naturali.

2

L'entità della copertura e la tariffa dei premi dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono uniformi e vincolanti per tutte le imprese di assicurazione.

3

La FINMA esamina, tenendo conto delle tariffe e delle basi di calcolo presentate dalle imprese di assicurazione, se i premi che ne derivano sono equi dal punto di vista del rischio e dei costi.

4

Il Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio concernenti: a. le basi per il calcolo dei premi; b. l'entità della copertura dei danni causati dagli elementi naturali e i relativi limiti della garanzia; c. il genere e l'estensione delle statistiche che le imprese di assicurazione devono allestire.

5

Il Consiglio federale può: a. determinare, se necessario, le condizioni d'assicurazione; b. prendere i provvedimenti necessari per raggiungere la compensazione dell'onere dei sinistri tra le imprese di assicurazione, in particolare ordinare l'adesione a un'organizzazione di diritto privato gestita dalle stesse imprese di assicurazione.

L sulla sorveglianza degli assicuratori 13

961.01


Art. 34

Assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore comunicano alla FINMA il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da esse designato in ogni Stato appartenente allo Spazio economico europeo conformemente all'articolo 79b della legge del 19 dicembre 195825 sulla circolazione stradale.


Art. 35

Riassicurazione 1 Gli articoli 15, 17-20, 32-34, 36, 37, 55-59 e 62 non sono applicabili alle imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente la riassicurazione.

2

Le altre disposizioni si applicano per analogia.


Art. 36

Assicurazione sulla vita 1

Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.

2

Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con partecipazione alle eccedenze consegnano annualmente agli assicurati un conteggio verificabile sulla partecipazione alle eccedenze. Dal conteggio deve essere desumibile in particolare su quali basi siano state calcolate le eccedenze e in virtù di quali principi siano state distribuite.

3

Per le imprese di assicurazione secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti: a. le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conteggio;

b. le basi per il calcolo delle eccedenze; c. le basi e l'entità della distribuzione delle eccedenze.


Art. 37

Disciplinamento particolare per la previdenza professionale 1

Le imprese di assicurazione sulla vita che operano nel settore della previdenza professionale costituiscono uno speciale patrimonio vincolato per far fronte ai loro impegni in materia di previdenza professionale.

2

Esse tengono un conto d'esercizio annuale separato per la previdenza professionale. Vi figurano in particolare:

a. gli eventuali prelievi dall'accantonamento per la futura partecipazione alle eccedenze;

b. i premi, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi e delle spese; 25 RS

741.01

Assicurazione privata 14

961.01

c. le

prestazioni;

d. le eventuali quote di eccedenze assegnate obbligatoriamente agli stipulanti l'anno precedente e distribuite nell'esercizio in corso; e. i redditi di capitali nonché gli utili non realizzati e le perdite sugli investimenti di capitale;

f.

i costi e i redditi degli strumenti finanziari derivati impiegati; g. le spese comprovate di acquisizione e amministrazione; h. le spese comprovate della gestione patrimoniale; i.

i premi e le prestazioni connessi alla riassicurazione dei rischi per invalidità, morte e altro; j.

la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche documentate e delle riserve di fluttuazione vincolate e documentate.

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti: a. le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conto separato d'esercizio; b. le basi per determinare la partecipazione alle eccedenze; c. i principi per la ripartizione della partecipazione alle eccedenze.

4

La partecipazione alle eccedenze figurante nel conto d'esercizio ammonta almeno al 90 per cento della partecipazione alle eccedenze calcolata secondo il capoverso 3 lettera b.

5

Se il conto d'esercizio presenta una perdita, per l'esercizio corrispondente non è versata alcuna partecipazione alle eccedenze. La perdita attestata è riportata all'esercizio successivo e va quindi presa in considerazione per determinare la nuova partecipazione alle eccedenze.


Art. 38

Esame delle tariffe soggette ad approvazione Nella procedura d'approvazione la FINMA esamina in base ai calcoli tariffali presentatile dagli istituti d'assicurazione se i premi previsti sono stabiliti entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti d'assicurazione e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi. È fatto salvo l'articolo 33 capoverso 3.


Art. 39

Prestazioni minime

Le imprese di assicurazione cui è stata trasferita la proprietà dei beni degli istituti di previdenza da esse istituiti e dipendenti da esse sotto il profilo economico o organizzativo devono fornire almeno le prestazioni previste dalla previdenza professionale obbligatoria.

L sulla sorveglianza degli assicuratori 15

961.01

Capitolo 4: Intermediari assicurativi

Art. 40

Definizione Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti d'assicurazione nell'interesse di imprese di assicurazione o di altre persone.


Art. 41

Attività d'intermediazione

proibite

Agli intermediari assicurativi è proibito esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione soggette alla presente legge ma non autorizzate a esercitare attività assicurative.


Art. 42

Registro 1 La FINMA tiene un registro degli intermediari assicurativi (registro).

2

Il registro è pubblico .

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari.


Art. 43

Iscrizione a registro 1

Gli intermediari assicurativi non vincolati giuridicamente, economicamente o in altro modo a un'impresa di assicurazione devono farsi iscrivere nel registro.

2

Gli altri intermediari assicurativi hanno il diritto di farsi iscrivere nel registro.


Art. 44

Condizioni per l'iscrizione a registro 1

Nel registro è iscritto soltanto chi: a. dimostra di avere qualifiche professionali sufficienti o, se si tratta di una persona giuridica, dimostra di disporre di un numero sufficiente di collaboratori in possesso di tali qualifiche; e

b. ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale o ha fornito garanzie finanziarie equivalenti.

2

Il Consiglio federale definisce le qualifiche professionali necessarie e fissa l'ammontare minimo delle garanzie finanziarie. Esso può delegare alla FINMA il disciplinamento dei particolari tecnici.


Art. 45

Obbligo d'informare

1

In occasione del primo contatto, gli intermediari assicurativi devono fornire all'assicurato almeno le seguenti informazioni:

a. la loro identità e il loro indirizzo;

Assicurazione privata 16

961.01

b. se le coperture assicurative da essi offerte in un determinato ramo assicurativo provengono da una sola o da più imprese di assicurazione e quali sono tali imprese;

c. i loro legami contrattuali con le imprese di assicurazione per le quali opera e i nomi di tali imprese; d. la persona che può essere resa responsabile di negligenze, errori o informazioni errate in relazione alla loro attività d'intermediazione;

e. il trattamento dei dati personali, in particolare lo scopo, l'estensione e i destinatari dei dati nonché la loro conservazione.

2

Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere fornite su un supporto durevole e accessibile per l'assicurato.

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Capitolo 5: Sorveglianza Sezione 1: In generale

Art. 46

Compiti 1 La FINMA:

a. vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza;

b. controlla che le imprese di assicurazione offrano garanzia di un'attività irreprensibile;

c. vigila sul rispetto del piano d'esercizio; d. vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; e. vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195826 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore;

f. protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; g. interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati.

2

…27

3

Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti.

26 RS

741.01

27 Abrogato dal n. 9 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

L sulla sorveglianza degli assicuratori 17

961.01


Art. 47


28

Diritto di controllo e obbligo di informare in caso di delega di funzioni 1

La FINMA può effettuare controlli in qualsiasi momento.

2

Se un'impresa di assicurazione delega funzioni essenziali ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo di informazione e di comunicazione ai sensi dell'articolo 29 della legge del 22 giugno 200729 sulla vigilanza dei mercati finanziari.


Art. 48


30



Art. 49

Pubblicazione di decisioni 1

La FINMA pubblica periodicamente le decisioni concernenti il diritto delle assicurazioni.

2

I tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente alla FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.


Art. 50


31

Sezione 2: Provvedimenti conservativi, liquidazione e fallimento32

Art. 51

Provvedimenti conservativi33

1

Se un'impresa di assicurazione o un intermediario non rispetta le prescrizioni della presente legge o di un'ordinanza o gli ordini della FINMA oppure se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo, la FINMA adotta i provvedimenti conservativi che ritiene necessari per tutelare gli interessi degli assicurati.

2

La FINMA può in particolare: a. vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione;

b. ordinare il deposito o il blocco degli elementi patrimoniali; c. trasferire a terzi, parzialmente o totalmente, le attribuzioni degli organi di un'impresa di assicurazione; 28 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

29 RS

956.1

30 Abrogato dal n. 18 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

31 Abrogato dal n. 18 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

32 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

33 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Assicurazione privata 18

961.01

d. trasferire a un'altra impresa di assicurazione, con il suo consenso, il portafoglio e il pertinente patrimonio vincolato;

e. ordinare la realizzazione del patrimonio vincolato; f. esigere la revoca delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo o della gestione oppure del mandatario generale nonché dell'attuario responsabile e vietare loro, per cinque anni al massimo, l'esercizio di qualsiasi attività assicurativa ulteriore;

g. stralciare un intermediario assicurativo dal registro di cui all'articolo 42; h.34 assegnare elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione al patrimonio vincolato fino a concorrenza dell'importo legale ai sensi dell'articolo 18; i.35 ordinare la moratoria e la proroga delle scadenze in caso di pericolo di insolvenza.

3

Essa provvede a una pubblicazione adeguata dei provvedimenti se è necessario per attuarli o per proteggere terzi.36

Art. 52

37 Liquidazione La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a un'impresa di assicurazione determina lo scioglimento di quest'ultima. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.


Art. 53


38

Dichiarazione di fallimento 1

Ove vi sia un timore fondato che un'impresa di assicurazione sia eccessivamente indebitata o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA le revoca l'autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.

2

Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293-336 della LF dell'11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF39), alla moratoria del diritto della società anonima (art. 725 e 725a del Codice delle obbligazioni40) e all'avviso al giudice (art. 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni) non si applicano all'impresa di assicurazione.

3

La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.

34 Introdotta dal n. 5 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

35 Introdotta dal n. 5 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

36 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

37 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

38 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

39 RS

281.1

40 RS

220

L sulla sorveglianza degli assicuratori 19

961.01


Art. 54


41

Effetti e svolgimento 1

Il decreto di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF42.

2

Fatte salve le disposizioni seguenti, il fallimento deve essere liquidato conformemente agli articoli 221-270 LEF.

3

La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.

a43 Crediti derivanti da contratti di assicurazione 1

I crediti di assicurati che possono essere constatati mediante i libri dell'impresa di assicurazione sono considerati insinuati.

2

Il ricavato della realizzazione del patrimonio vincolato serve in primo luogo a coprire i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione garantiti in virtù dell'articolo 17. L'eccedenza è versata alla massa fallimentare.

b44 Assemblea dei creditori e comitato dei creditori 1

Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA: a. di indire un'assemblea dei creditori e definirne le competenze nonché i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;

b. di istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.

2

La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

c45 Ripartizione e chiusura della procedura 1

Lo stato di ripartizione non è depositato.

2

Dopo la ripartizione i liquidatori del fallimento presentano un rapporto finale alla FINMA.

3

La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblica la chiusura.

41 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

42 RS

281.1

43 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

44 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

45 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Assicurazione privata 20

961.01

d46 Procedura estera di insolvenza Gli articoli 37f e 37g della legge dell'8 novembre 193447 sulle banche si applicano per analogia al riconoscimento dei decreti esteri di fallimento e delle misure estere di insolvenza, nonché al coordinamento con la procedura estera di insolvenza.

e48 Ricorso

1

Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un'assicurazione o di una società del gruppo o di un conglomerato importanti possono interporre ricorso solo contro gli atti di realizzazione. È escluso il ricorso secondo l'articolo 17 della legge federale dell'11 aprile 188949 sulla esecuzione e sul fallimento.

2

I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può concedere, su richiesta, l'effetto sospensivo.

Sezione 3:

Disposizioni complementari in caso di fallimento di assicurazioni sulla vita50


Art. 55

Fallimento dell'impresa di assicurazione 1

In deroga all'articolo 37 capoverso 1 della legge federale del 2 aprile 190851 sul contratto d'assicurazione, la dichiarazione di fallimento non estingue le assicurazioni sulla vita garantite dal patrimonio vincolato.

2

Per quanto concerne le assicurazioni di cui al capoverso 1, la FINMA può: a. vietare il riscatto e la costituzione in pegno nonché anticipazioni su polizza e, nel caso previsto nell'articolo 36 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione, il pagamento della riserva matematica; b. concedere una moratoria sia all'impresa di assicurazione per adempiere i suoi impegni sia agli stipulanti per pagare i loro premi.

3

Durante la moratoria per il pagamento dei premi, il contratto d'assicurazione può essere annullato o trasformato in un'assicurazione liberata soltanto se lo stipulante ne fa richiesta scritta.

46 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

47 RS

952.0

48 Introdotto dal n. 15 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

49 RS

281.1

50 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

51 RS

221.229.1

L sulla sorveglianza degli assicuratori 21

961.01


Art. 56


52

Liquidazione fallimentare del patrimonio vincolato 1

Se non adotta provvedimenti particolari, segnatamente se non è possibile trasferire il portafoglio secondo l'articolo 51 capoverso 2 lettera d, la FINMA ordina la realizzazione del patrimonio vincolato.

2

L'ordine di realizzazione estingue i contratti d'assicurazione. Gli stipulanti e gli aventi diritto possono quindi far valere le pretese derivanti dall'articolo 36 capoverso 3 della legge sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 190853, nonché le pretese sulle assicurazioni scadute e sulle quote di partecipazione agli utili accreditate.

Sezione 4:

Provvedimenti conservativi supplementari applicabili alle imprese di assicurazione estere

Art. 57

Esclusione dei crediti di terzi Per le imprese estere, gli elementi del patrimonio vincolato e delle cauzioni sono gravati per legge da un diritto di pegno per i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione del portafoglio garantito in virtù della presente legge. Tali elementi possono essere utilizzati per coprire i crediti di terzi soltanto se le pretese degli assicurati sono state completamente soddisfatte.


Art. 58

Foro dell'esecuzione e realizzazione forzata 1

Per i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione del portafoglio garantito in virtù della presente legge, un'impresa di assicurazione estera è escussa in via di realizzazione del pegno (art. 151 segg. LEF54) nel luogo in cui si trova la sua succursale svizzera. Se la FINMA svincola un fondo per la realizzazione, l'esecuzione è proseguita nel luogo in cui si trova il fondo.

2

Se è presentata una domanda di realizzazione del pegno, l'ufficio delle esecuzioni ne informa la FINMA entro tre giorni.

3

Se l'impresa di assicurazione non dimostra, entro 14 giorni dal deposito della domanda di realizzazione del pegno, di aver soddisfatto completamente il creditore, la FINMA comunica all'ufficio delle esecuzioni, dopo avere sentito l'impresa di assicurazione, quali elementi del patrimonio vincolato e di un'eventuale cauzione sono svincolati per la realizzazione.

52 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

53 RS

221.229.1

54 RS

281.1

Assicurazione privata 22

961.01


Art. 59

Restrizioni della facoltà di disporre Se la l'autorità di sorveglianza del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione limita o vieta la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell'impresa, la FINMA, su richiesta dell'autorità di sorveglianza estera, può adottare nei confronti dell'impresa gli stessi provvedimenti per l'insieme degli affari svizzeri.

Sezione 5: Cessazione dell'attività assicurativa

Art. 60

Rinuncia

1

L'impresa di assicurazione che rinuncia all'autorizzazione deve presentare alla FINMA, per approvazione, un piano di liquidazione.

2

Il piano di liquidazione contiene indicazioni circa: a. la liquidazione degli impegni finanziari risultanti dai contratti d'assicurazione;

b. i mezzi stanziati a tal fine; e c. la persona incaricata della liquidazione.

3

Se l'impresa di assicurazione non si conforma al piano di liquidazione approvato, l'articolo 61 capoverso 2 si applica per analogia.

4

L'impresa di assicurazione che ha rinunciato all'autorizzazione non può stipulare nuovi contratti d'assicurazione nei rami interessati; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.

5

L'impresa di assicurazione che ha soddisfatto gli obblighi derivanti dal diritto in materia di sorveglianza è liberata dalla sorveglianza e riottiene le cauzioni da essa depositate.


Art. 61

55 Revoca dell'autorizzazione

1

La FINMA può revocare l'autorizzazione a esercitare alcuni o tutti i rami assicurativi all'impresa di assicurazione che ha cessato l'attività da più di sei mesi.

2

La FINMA adotta, in caso di revoca dell'autorizzazione ai sensi della presente legge o dell'articolo 37 della legge del 22 giugno 200756 sulla vigilanza dei mercati finanziari, tutti i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi degli assicurati, segnatamente i provvedimenti di cui all'articolo 51.

3

L'impresa di assicurazione alla quale è stata revocata l'autorizzazione non può stipulare nuovi contratti di assicurazione; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.

55 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

56 RS

956.1

L sulla sorveglianza degli assicuratori 23

961.01


Art. 62

Trasferimento del portafoglio 1

Se è basato su un accordo contrattuale, il trasferimento totale o parziale del portafoglio svizzero a un'altra impresa di assicurazione richiede l'approvazione della FINMA. La FINMA autorizza il trasferimento soltanto se gli interessi degli assicurati sono tutelati nel loro insieme.

2

Se il trasferimento del portafoglio è deciso dalla FINMA, questa ne determina le condizioni.

3

L'impresa di assicurazione assuntrice del portafoglio informa individualmente gli stipulanti da essa assunti, entro 30 giorni dalla notifica dell'autorizzazione, in merito al trasferimento del portafoglio e al diritto di disdetta. Lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto d'assicurazione entro tre mesi dall'informazione individuale.

4

La FINMA può decidere l'esclusione del diritto di disdetta se il trasferimento del portafoglio non implica, dal profilo economico, un cambiamento del partner contrattuale dello stipulante.


Art. 63

Pubblicazione

1

La FINMA pubblica, a spese dell'impresa di assicurazione, la rinuncia all'autorizzazione a esercitare l'attività o la revoca della stessa.

2

La FINMA pubblica, a spese dell'impresa assuntrice del portafoglio, l'approvazione di un trasferimento di portafoglio.

Capitolo 6:

Disposizioni particolari concernenti la sorveglianza dei gruppi assicurativi e dei conglomerati assicurativi Sezione 1: Gruppi assicurativi

Art. 64

Gruppo assicurativo

Due o più imprese formano un gruppo assicurativo se: a. almeno una è un'impresa di assicurazione; b. nel loro insieme operano prevalentemente nel settore assicurativo; e c. costituiscono un'unità economica o sono altrimenti collegate tra di loro per influenza o controllo.


Art. 65

Assoggettamento alla sorveglianza di gruppi 1

La FINMA può assoggettare alla sorveglianza di gruppi un gruppo assicurativo di cui fa parte un'impresa in Svizzera se il gruppo assicurativo: a. è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera; b. è effettivamente diretto a partire dall'estero, non essendovi tuttavia sottoposto a una sorveglianza di gruppi equivalente.

Assicurazione privata 24

961.01

2

Se, nel contempo, autorità estere rivendicano la sorveglianza integrale o parziale del gruppo assicurativo, la FINMA si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza, salvaguardando le sue competenze e tenendo conto di un'eventuale sorveglianza di conglomerati. Prima di pronunciarsi, essa consulta le imprese del gruppo assicurativo che hanno sede in Svizzera.


Art. 66

Relazione con la sorveglianza individuale La sorveglianza di gruppi secondo la presente sezione è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di un'impresa di assicurazione.


Art. 67

Garanzia di un'attività irreprensibile Gli articoli 14 e 22 si applicano per analogia alle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione del gruppo assicurativo nonché alla gestione dei rischi del gruppo assicurativo.


Art. 68

Vigilanza sui rischi

La FINMA può emanare prescrizioni concernenti la vigilanza su processi interni ai gruppi e sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo.


Art. 69

Fondi propri

1

Il Consiglio federale determina i fondi propri computabili a livello di gruppo.

2

La FINMA stabilisce i fondi propri necessari. Nel farlo, si fonda sui principi riconosciuti nel settore assicurativo a livello internazionale e tiene conto dell'importanza degli altri campi d'attività e dei relativi rischi.


Art. 70


57

Società di audit

I gruppi assicurativi incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200558 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 200759 sui mercati finanziari. L'articolo 28 si applica per analogia.


Art. 71

Obbligo d'informare

L'obbligo d'informare secondo l'articolo 47 incombe a tutte le imprese del gruppo assicurativo.

57 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015

(RU 2014 4073; FF 2013 5901).

58 RS

221.302

59 RS

956.1

L sulla sorveglianza degli assicuratori 25

961.01

bis 60 Fallimento 1 Gli articoli 53-54e della presente legge si applicano per analogia a una società del gruppo con sede in Svizzera che svolge funzioni importanti per l'attività soggetta ad autorizzazione e che non sottostà nel quadro della vigilanza sul singolo istituto alla competenza della FINMA in materia di fallimento (società del gruppo importante) ai sensi delle leggi sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 della legge del 22 giugno 200761 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari).

2

Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza.

3

La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne allestisce un elenco.

Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

Sezione 2: Conglomerati assicurativi

Art. 72

Conglomerato assicurativo Due o più imprese formano un conglomerato assicurativo se: a. almeno una è un'impresa di assicurazione; b. almeno una è una banca o un commerciante di valori mobiliari di notevole importanza economica; c. nel loro insieme operano prevalentemente nel settore assicurativo; e d. costituiscono un'unità economica o sono altrimenti collegate tra di loro per influenza o controllo.


Art. 73

Assoggettamento alla sorveglianza di conglomerati 1

La FINMA può assoggettare alla sorveglianza di conglomerati un conglomerato assicurativo di cui fa parte un'impresa in Svizzera se il conglomerato assicurativo: a. è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera; b. è effettivamente diretto a partire dall'estero, non essendovi tuttavia sottoposto a una sorveglianza di conglomerati equivalente.

2

Se altre autorità estere rivendicano nel contempo la sorveglianza integrale o parziale del conglomerato assicurativo, la FINMA, salvaguardando le sue competenze e tenendo conto di un'eventuale sorveglianza di gruppi, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza. Prima di pronunciarsi, essa consulta le imprese del conglomerato assicurativo che hanno sede in Svizzera.62

60 Introdotto dal n. 15 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

61 RS

956.1

62 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Assicurazione privata 26

961.01


Art. 74

Relazione con la sorveglianza individuale e di gruppi La sorveglianza di conglomerati secondo la presente sezione è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale e di gruppi assicurativi o finanziari da parte delle autorità di sorveglianza competenti nel caso specifico.


Art. 75

Garanzia di un'attività irreprensibile Gli articoli 14 e 22 si applicano per analogia alle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione del conglomerato assicurativo nonché alla gestione dei rischi del conglomerato assicurativo.


Art. 76

Vigilanza sui rischi

La FINMA può emanare prescrizioni concernenti la vigilanza su processi interni ai conglomerati e sulla concentrazione dei rischi a livello di conglomerato.


Art. 77

Fondi propri

1

Il Consiglio federale determina i fondi propri computabili a livello di conglomerato.

2

La FINMA stabilisce i fondi propri necessari. Nel farlo, si fonda sui principi riconosciuti nel settore assicurativo e finanziario a livello internazionale e tiene conto dell'importanza di questi campi d'attività e dei relativi rischi.


Art. 78


63

Società di audit

I conglomerati assicurativi incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200564 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 200765 sui mercati finanziari. L'articolo 28 si applica per analogia.


Art. 79

Obbligo d'informare

L'obbligo d'informare di cui all'articolo 47 incombe a tutte le imprese del conglomerato assicurativo.

bis 66 Fallimento 1 Gli articoli 53-54e si applicano per analogia alla società di un conglomerato con sede in Svizzera che svolge funzioni importanti per l'attività soggetta ad autorizza63 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorve-

glianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

64 RS

221.302

65 RS

956.1

66 Introdotto dal n. 15 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

L sulla sorveglianza degli assicuratori 27

961.01

zione e che non sottostà alla competenza della FINMA in materia di fallimento (società del conglomerato importante) ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.

2

Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza.

3

La FINMA designa le società del conglomerato importanti e ne stila un elenco.

Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

Capitolo 7: Cooperazione e procedura

Art. 80

Scambio di informazioni a livello nazionale 1

…67

2

La FINMA e l'autorità di vigilanza secondo la legge del 26 settembre 201468 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie coordinano le loro attività di sorveglianza. Si informano reciprocamente non appena abbiano notizia di eventi significativi per l'altra autorità di sorveglianza.69

Art. 81

a 8370

Art. 84

Procedura 1 Nel Foglio federale sono comunicate le decisioni prese sui tariffali concernenti contratti d'assicurazioni in corso. La comunicazione descrive sommariamente l'oggetto e il contenuto della decisione e, per gli assicurati, equivale a notificazione della decisione secondo l'articolo 36 della legge federale del 20 dicembre 196871 sulla procedura amministrativa.

2

I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

3

I ricorsi contro decisioni sulle tariffe non hanno effetto sospensivo.


Art. 85

Contenzioso giudiziario 1

Il giudice decide le controversie di diritto privato che sorgono fra le imprese di assicurazione o fra queste e gli assicurati.

2

e 3 …72

67 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). Correzione della Commissione di redazione dell'AF pubblicata il 15 mar. 2016 (RU 2016 921).

68 RS

832.12

69 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

70 Abrogati dal n. 18 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

71 RS

172.021

72 Abrogati dal n. II 31 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Assicurazione privata 28

961.01

Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 86


73

Contravvenzioni

1

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. viola un obbligo secondo l'articolo 13; b. viola gli obblighi di notificazione secondo l'articolo 21; c. non presenta entro il termine legale il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza di cui all'articolo 25; d. non costituisce le riserve tecniche prescritte dal diritto di sorveglianza o approvate nel singolo caso;

e. viola uno degli obblighi di informare secondo l'articolo 45; f. viola le disposizioni dell'articolo 79c capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 195874 sulla circolazione stradale relative alla liquidazione dei sinistri nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

3

…75


Art. 87

76 Delitti 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. conclude contratti d'assicurazione per conto di un'impresa di assicurazione non autorizzata a esercitare in Svizzera oppure agisce in veste d'intermediario per la conclusione di tali contratti; b. non sottopone per approvazione modifiche del piano d'esercizio secondo l'articolo 5 capoverso 1 o non notifica alla FINMA modifiche del piano d'esercizio secondo l'articolo 5 capoverso 2; c. ritira o grava beni del patrimonio vincolato di entità tale che l'importo legale non risulta più coperto; d. compie qualsiasi altro atto che diminuisca la sicurezza degli elementi del patrimonio vincolato.

73 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

74 RS

741.01

75 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

76 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

L sulla sorveglianza degli assicuratori 29

961.01

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3

…77

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 88

Esecuzione 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.78 2

Prima di emanare prescrizioni, il Consiglio federale consulta le organizzazioni interessate.

3

È fatto salvo il diritto dei Cantoni di emanare prescrizioni di polizia sull'assicurazione contro l'incendio. Per il portafoglio svizzero, essi possono imporre alle imprese di assicurazione contro l'incendio modici contributi destinati alla protezione contro il fuoco e alla prevenzione dei danni causati dagli elementi naturali ed esigere che a tale scopo forniscano indicazioni sulle somme dell'assicurazione contro l'incendio relative al loro territorio.


Art. 89

Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.


Art. 90

Disposizioni transitorie 1

Le imprese di assicurazione che hanno ottenuto in virtù del diritto anteriore un'autorizzazione a esercitare rami assicurativi a complemento di altri rami possono esercitarli in modo indipendente a partire dall'entrata in vigore della presente legge, entro i limiti di quest'ultima.

2

I termini per la presentazione dei rapporti di cui all'articolo 25 devono essere rispettati per la prima volta per l'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3

Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 43 capoverso 1 devono annunciarsi presso la FINMA per l'iscrizione nel registro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4

Il Consiglio federale può fissare un periodo transitorio per l'acquisizione delle qualifiche professionali delle persone di cui agli articoli 23, 28 e 44.

5

Le imprese di assicurazione con un capitale inferiore a quello prescritto nell'articolo 8 devono aumentarlo entro i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

77 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

78 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Assicurazione privata 30

961.01

6

Chi dirige effettivamente a partire dalla Svizzera un gruppo assicurativo o un conglomerato assicurativo senza esercitare in Svizzera l'attività assicurativa deve annunciarsi presso la FINMA entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7

I gruppi assicurativi o i conglomerati assicurativi già esistenti devono conformarsi alle nuove prescrizioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

8

Su domanda motivata, la FINMA può prorogare i termini di cui ai capoversi 5, 6, 7.


Art. 91

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:1° gennaio 200679 79 DF del 9 nov. 2005.

L sulla sorveglianza degli assicuratori 31

961.01

Allegato

(art. 89)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

Le seguenti leggi federali sono abrogate: 1. legge del 4 febbraio 191980 sulle cauzioni; 2. legge federale del 25 giugno 193081 sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla vita; 3. legge del 23 giugno 197882 sulla sorveglianza degli assicuratori; 4. legge del 20 marzo 199283 sull'assicurazione contro i danni; 5. legge del 18 giugno 199384 sull'assicurazione vita.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: …85 80 [CS

10 290; RU 1978 1836 art. 51 e all. n. 1, 1992 2363 all. n. 3, 1993 3209, 1995 1227 all. n. 18]

81 [CS

10 297; RU 1978 1836 all. n. 2, 1992 288 all. n. 67 2363 all. n. 4, 1993 3211, 1995 1227 all. n. 19] 82 [RU

1978 1836, 1988 414, 1992 288 all. n. 66 733 disp. fin. art. 7 n. 3 2363 all. n. 2, 1993 3204, 1995 1328 all. n. 2 3517 n. I 12 5679, 2000 2355 all. n. 28, 2003 232, 2004 1677 all. n. 4 2617 all. n. 12] 83 [RU

1992 2363, 1993 3247] 84 [RU

1993 3221, 2004 1677 all. n. 6] 85 Le mod. possono essere consultate alla RU 2005 5269.

Assicurazione privata 32

961.01