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961.01

Legge federale
sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione

(Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)

del 17 dicembre 2004 (Stato 1° gennaio 2024)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 82 capoverso 1, 98 capoverso 3, 117 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 20032,

decreta:

Capitolo 1: Oggetto, scopo e campo d'applicazione

Sezione 1: Disposizioni generali3

3 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente legge disciplina la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi.

2 Ha in particolare lo scopo di proteggere gli assicurati, in funzione delle loro esigenze di protezione, dai rischi di insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli abusi.4

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 2 Campo d'applicazione

1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge:

a.5
le imprese di assicurazione con sede in Svizzera;
b.
le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali;
c.
gli intermediari assicurativi;
d.
i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi;
e.6
le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera..

2 Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge:

a.
le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione;
b.
le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale;
bbis.7
le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere;
.
gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate;
d. 8
le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993:
1.
che hanno sede in Svizzera,
2.
che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa,
3.
che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi,
4.
la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero,
5.
che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e
6.
i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi;
e.9
le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se:
1.
la loro attività è limitata al territorio svizzero, e
2.
l'utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali;
f.10
gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio.

3 ...11

4 Il Consiglio federale disciplina:

a.
che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera;
b.
l'estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede
all'estero per l'attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera;
c.
i criteri applicabili all'eccezione di cui al capoverso 2 lettera f.12

5 Esso può:

a.
assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l'attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all'adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l'impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all'estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata;
b.
prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l'esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell'impresa, le garanzie e gli obblighi d'informare, tenuto conto segnatamente:
1.
del modello aziendale,
2.
della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati,
3.
del volume d'affari,
4.
della cerchia degli assicurati.13

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

6 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

7 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

8 Introdotta dal n. I della LF del 12 dic. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1539; FF 2014 5375 5397).

9 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

10 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

11 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2022, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

13 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 2a14 Società madri e società importanti del gruppo e del conglomerato

1 Sempre che nel quadro della vigilanza sul singolo istituto non soggiacciano alla competenza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in materia di misure di protezione, misure in caso di pericolo di insolvenza e misure in caso di fallimento dell'impresa di assicurazione, sottostanno agli articoli 51-54j della presente legge:

a.
le società madri di un gruppo o di un conglomerato domiciliate in Svizzera;
b.
indipendentemente dall'esistenza di una sorveglianza di gruppi o di conglomerati, le società del gruppo o del conglomerato con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti per le attività soggette ad autorizzazione (società importanti del gruppo e del conglomerato).

2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri per valutare l'importanza.

3 La FINMA designa le società importanti del gruppo e del conglomerato e ne stila un elenco. Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

14 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 2b15 Rischi trasversali

In adempimento alle norme internazionali, la FINMA può rilevare dati presso imprese di assicurazione nonché gruppi e conglomerati assicurativi, valutare tali dati e utilizzarli a fini di sorveglianza, in modo da identificare, nel quadro dell'analisi della stabilità finanziaria, i rischi che possono avere conseguenze materiali sul mercato finanziario.

15 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Sezione 2:16 Obblighi di imprese e persone esonerate dalla sorveglianza

16 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 2c

1 Prima di stipulare un contratto d'assicurazione, le imprese di cui all'articolo 2 capoversi 2 lettera d e 5 informano lo stipulante riguardo al loro esonero dalla sorveglianza.

2 Prima di stipulare contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, le persone di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e informano i propri membri, soci e destinatari riguardo al loro esonero dalla sorveglianza.

3 Un'impresa di assicurazione sottoposta a sorveglianza che soddisfa le condizioni di esonero può essere esonerata dalla sorveglianza soltanto se ha concesso a tutti gli stipulanti il diritto di recedere dal contratto d'assicurazione. I premi già pagati per il periodo successivo al recesso devono essere rimborsati integralmente.

Capitolo 2: Avvio dell'attività assicurativa

Sezione 1: Autorizzazione

Art. 3 Obbligo d'autorizzazione

1 Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b sottostante alla sorveglianza (impresa di assicurazione) che intende avviare l'attività assicurativa deve essere autorizzata dalla FINMA17.

2 L'autorizzazione è necessaria anche in caso di fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.

17 Nuova espressione giusta l'all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4 Domanda d'autorizzazione e piano d'esercizio

1 Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b che intende ottenere un'autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa deve presentare alla FINMA una domanda corredata di un piano d'esercizio.

2 Il piano d'esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

a.
gli statuti;
b.
l'organizzazione e il campo d'attività territoriale dell'impresa di assicurazione, eventualmente anche del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo di cui fa parte l'impresa di assicurazione;
c.
se vi è attività assicurativa all'estero, l'autorizzazione della competente autorità estera di sorveglianza o un'attestazione equivalente;
d.
indicazioni relative alla dotazione finanziaria e alla costituzione di riserve;
e.
il conto annuale dei tre esercizi precedenti o il bilancio d'apertura se si tratta di una nuova impresa di assicurazione;
f.
indicazioni sulle persone che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale o dei voti dell'impresa di assicurazione o che in altro modo possono influenzarne notevolmente la gestione;
g.
i nominativi delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione oppure, per le imprese di assicurazione estere, del mandatario generale;
h.
il nominativo dell'attuario responsabile;
i.18
j.
i contratti e altri accordi mediante i quali si intendono delegare a terzi funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione;
k.19
i rami assicurativi previsti, il genere di rischi da assicurare e, se un'impresa di assicurazione intende usufruire delle agevolazioni previste in materia di sorveglianza, per ogni ramo assicurativo, se un'operazione deve essere conclusa:
1.
con stipulanti professionisti secondo l'articolo 30a capoverso 2,
2.
nell'ambito di un'assicurazione diretta o di una riassicurazione all'interno del gruppo secondo l'articolo 30d capoverso 2, o
3.
con stipulanti non professionisti;
l.
se del caso, la dichiarazione concernente l'adesione all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia;
m.
indicazioni sui mezzi destinati ad adempiere prestazioni di assistenza, se si chiede un'autorizzazione per il ramo assicurativo «prestazioni di assistenza»;
n.
il piano di riassicurazione e, per la riassicurazione attiva, il piano di retrocessione;
o.
i costi preventivati per la costituzione dell'impresa di assicurazione;
p.
i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i primi tre esercizi;
q.
indicazioni sul rilevamento, la limitazione e il controllo dei rischi;
r.
le tariffe e le condizioni generali d'assicurazione utilizzate in Svizzera, per l'assicurazione di tutti i rischi nella previdenza professionale e nell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie.

3 Un'impresa di assicurazione già autorizzata a esercitare l'attività in un ramo assicurativo, se presenta una domanda d'autorizzazione per un ulteriore ramo assicurativo, deve fornire le indicazioni e i documenti di cui al capoverso 2 lettere a-l soltanto se occorre modificarli rispetto a quelli già approvati.

4 La FINMA può chiedere ulteriori indicazioni e documenti se necessari per decidere in merito alla domanda d'autorizzazione.

18 Abrogata dall'all. n. 9 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 5 Modifiche del piano d'esercizio

1 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d'esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.20

2 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere b, c, d, f, g, j, l, m, n e q devono essere comunicate alla FINMA; esse sono considerate approvate se la FINMA non avvia un esame della pratica entro quattro settimane.

20 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Art. 6 Rilascio dell'autorizzazione

1 L'autorizzazione è rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati.

2 Se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo esteri, l'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di un'adeguata sorveglianza su base consolidata da parte di un'autorità estera di sorveglianza dei mercati finanziari.21

3 L'autorizzazione è rilasciata per uno o più rami assicurativi. Essa dà anche diritto a praticare la riassicurazione nel corrispondente ramo assicurativo. Il Consiglio federale definisce i rami assicurativi.

4 La FINMA pubblica le autorizzazioni rilasciate.

21 Nuovo testo giusta l'all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Sezione 2: Condizioni

Art. 7 Forma giuridica

Le imprese di assicurazione sono costituite in società anonime o cooperative. È fatta salva la corporazione di assicuratori denominata Lloyd's di cui all'articolo 15a.22

22 Per. introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 8 Capitale minimo

1 Un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera deve disporre di un capitale minimo situato, a seconda dei rami assicurativi in cui esercita l'attività, tra i 3 e i 20 milioni di franchi.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il capitale minimo per i singoli rami assicurativi.

3 La FINMA stabilisce il capitale necessario nel singolo caso.

Art. 923 Solvibilità

1 Un'impresa di assicurazione deve disporre di sufficiente solvibilità.

2 La solvibilità è sufficiente se il capitale sopportante i rischi equivale almeno al capitale previsto.

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 9a24 Capitale sopportante i rischi e capitale previsto

1 Il capitale sopportante i rischi e il capitale previsto sono determinati sulla base di un bilancio globale che considera tutte le posizioni rilevanti e che è stabilito su una base conforme al mercato.

2 Il capitale sopportante i rischi corrisponde ai fondi in grado di assorbire le perdite.

3 Per la determinazione del capitale previsto vengono quantificati i rischi ai quali è esposta l'impresa di assicurazione. Sono determinanti i rischi assicurativi, di mercato e di credito.

4 Nel determinare il capitale previsto le variazioni di valore degli attivi e del capitale di terzi vanno considerate nella loro totalità.

24 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 9b25 Altre prescrizioni concernenti la solvibilità

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la solvibilità. Tenendo conto dei principi internazionalmente riconosciuti, disciplina in particolare:

a.
il livello di protezione dai rischi d'insolvenza che l'impresa di assicurazione deve garantire ai propri assicurati attraverso la sua solvibilità;
b.
il capitale sopportante i rischi, il capitale previsto e la loro determinazione, compresi i requisiti relativi ai modelli applicabili;
c.
i valori soglia, al di sotto dei quali la FINMA può adottare le misure di cui all'articolo 51.

2 Il Consiglio federale può dichiarare rilevanti altre categorie di rischio oltre a quelle di cui all'articolo 9a capoverso 3. La FINMA può inoltre disporre, nel singolo caso, che un'impresa di assicurazione includa altre categorie di rischio.

3 Il Consiglio federale può delegare alla FINMA il disciplinamento dei dettagli di natura tecnica.

25 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 9c26 Norme internazionali complementari sul capitale assicurativo

In adempimento alle norme internazionali sul capitale, il Consiglio federale può, a complemento delle prescrizioni sulla solvibilità di cui agli articoli 9-9b o in alternativa a esse, imporre ulteriori sistemi relativi ai requisiti di capitalizzazione, segnatamente per i gruppi e i conglomerati assicurativi attivi a livello internazionale.

26 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 10 Fondo d'organizzazione

1 Oltre al capitale, un'impresa di assicurazione deve disporre di un fondo d'organizzazione atto a coprire in particolare le spese di fondazione e d'impianto oppure derivanti da un'estensione straordinaria della sua attività. All'avvio dell'attività, il fondo d'organizzazione corrisponde di regola al 50 per cento al massimo del capitale minimo di cui all'articolo 8.

2 Il Consiglio federale disciplina l'ammontare, la costituzione, la durata di conservazione e la ricostituzione del fondo d'organizzazione.

3 La FINMA stabilisce l'ammontare del fondo d'organizzazione nel singolo caso.

Art. 1127 Attività accessorie all'attività assicurativa

1 Oltre all'attività assicurativa, le imprese di assicurazione possono:

a.
esercitare attività connesse con l'attività assicurativa;
b.
con l'autorizzazione della FINMA, esercitare attività non connesse con l'attività assicurativa.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli tenendo conto segnatamente dei rischi inerenti all'attività per l'impresa di assicurazione e per gli stipulanti.

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 1429 Garanzia di un'attività irreprensibile

1 Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile:

a.
le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone incaricate della gestione;
b.
per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale.

2 Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione.

3 Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera f devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi una gestione sana e prudente.

4 Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1.

5 In caso di delega di funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione ad altre persone, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 14a30 Prevenzione di conflitti di interessi

1 Le imprese di assicurazione adottano provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultare dalla fornitura di servizi assicurativi o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio agli stipulanti.

2 Se non può essere escluso un pregiudizio nei confronti degli stipulanti, l'impresa di assicurazione glielo comunica prima della conclusione del contratto d'assicurazione.

3 Il Consiglio federale può disciplinare i dettagli; in particolare può designare i comportamenti inammissibili in ogni caso a causa di conflitti di interessi.

30 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Sezione 3:
Condizioni complementari per le imprese di assicurazione estere

Art. 1531 In generale

1 Un'impresa di assicurazione estera che intende esercitare un'attività assicurativa in Svizzera, oltre alle condizioni di cui agli articoli 7-14a, deve adempiere le condizioni seguenti:

a.
essere autorizzata a esercitare l'attività assicurativa nel suo Stato di sede;
b.
istituire una succursale in Svizzera, farla iscrivere nel registro di commercio e nominare un mandatario generale quale direttore;
c.
disporre, presso la sua sede principale, di un capitale secondo l'articolo 8 e presentare una solvibilità sufficiente ai sensi degli articoli 9-9c, comprendente anche l'attività in Svizzera;
d.
disporre, in Svizzera, di un fondo d'organizzazione secondo l'articolo 10 e dei corrispondenti elementi patrimoniali;
e.
depositare in Svizzera una cauzione corrispondente a una determinata frazione del volume d'affari svizzero.

2 La FINMA stabilisce la frazione del volume d'affari svizzero ai sensi del capoverso 1 lettera e e determina il calcolo della cauzione, il relativo luogo di custodia e gli elementi patrimoniali computabili.

3 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie contenute nei trattati internazionali.

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 15a32 Corporazione di assicuratori denominata Lloyd's

1 Le pretese e i crediti derivanti da contratti d'assicurazione del portafoglio svizzero degli assicuratori Lloyd's partecipanti al contratto sono fatti valere per il tramite o nei confronti del mandatario generale di Lloyd's per la Svizzera.

2 Il mandatario generale di Lloyd's per la Svizzera ha qualità di parte, al posto degli assicuratori Lloyd's partecipanti al contratto, in tutti i procedimenti di diritto civile e di diritto dell'esecuzione forzata relativi a pretese e crediti derivanti da contratti d'assicurazione.

3 Le decisioni emanate in un procedimento relativo a pretese e crediti derivanti da contratti d'assicurazione producono effetti in favore o nei confronti di tutti gli assicuratori Lloyd's partecipanti al contratto d'assicurazione.

4 L'esecuzione di una decisione emanata nei confronti del mandatario generale di Lloyd's per la Svizzera può anche essere estesa agli elementi patrimoniali localizzati in Svizzera di tutti gli assicuratori raggruppati in Lloyd's.

5 Il mandatario generale di Lloyd's per la Svizzera ha qualità di parte, al posto degli assicuratori Lloyd's partecipanti al contratto, in tutti i procedimenti di diritto amministrativo. Salvo decisione contraria della FINMA, gli atti, le comunicazioni e le decisioni della FINMA destinati alla succursale svizzera di Lloyd's hanno effetti nei confronti della succursale e dei relativi assicuratori.

32 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Capitolo 3: Esercizio dell'attività assicurativa

Sezione 1: Dotazione finanziaria

Art. 16 Riserve tecniche

1 L'impresa di assicurazione è tenuta a costituire sufficienti riserve tecniche per l'insieme delle sue attività.

2 Il Consiglio federale definisce i principi applicabili per determinare le riserve tecniche. Esso può delegare alla FINMA il disciplinamento dei particolari concernenti il genere e l'entità delle riserve tecniche.

Art. 17 Patrimonio vincolato

1 L'impresa di assicurazione deve costituire un patrimonio vincolato destinato a garantire le pretese derivanti dai contratti d'assicurazione.

2 Per i portafogli delle succursali estere di imprese di assicurazione con sede in Svizzera non può essere costituito un patrimonio vincolato. Il patrimonio vincolato costituito secondo il capoverso 1 non può essere utilizzato per la garanzia di tali portafogli.33

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 19 Destinazione del patrimonio vincolato

1 Gli elementi del patrimonio vincolato sono destinati a sopperire alle pretese che il patrimonio vincolato deve garantire.

2 Se il portafoglio è trasferito a un'altra impresa di assicurazione, gli elementi del patrimonio vincolato o elementi corrispondenti passano a quest'altra impresa, salvo decisione contraria della FINMA.

Art. 2034 Prescrizioni concernenti il patrimonio vincolato

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti in particolare la costituzione, la localizzazione, la copertura, i cambiamenti e il controllo del patrimonio vincolato. A tal fine tiene conto del principio di prudenza. Può autorizzare la FINMA a disciplinare i dettagli di natura tecnica.

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 21 Partecipazioni

1 Un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera che intende partecipare a un'altra impresa deve notificarlo alla FINMA se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'altra impresa.

2 Chiunque intende partecipare direttamente o indirettamente a un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera deve notificarlo alla FINMA se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'impresa di assicurazione.

3 Chiunque intende ridurre la propria partecipazione diretta o indiretta a un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera sotto le soglie del 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure intende modificare la partecipazione in modo tale che l'impresa di assicurazione cessi di essere sua filiale, deve notificarlo alla FINMA.35

4 La FINMA può proibire o subordinare a condizioni una partecipazione suscettibile di pregiudicare, per il suo genere e la sua entità, l'impresa di assicurazione o gli interessi degli assicurati.

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Sezione 2: Gestione dei rischi

Art. 22

1 L'impresa di assicurazione deve essere organizzata in modo tale da essere in grado di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'obiettivo, il contenuto e la documentazione della gestione dei rischi.36

3 La FINMA disciplina il controllo dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione.37

36 Nuovo testo giusta l'all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

37 Introdotto dall'all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205 ; FF 2006 2625).

Art. 22a38 Piani di stabilizzazione

1 La FINMA può esigere che un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a avente importanza economica elabori un piano di stabilizzazione. L'impresa di assicurazione vi indica le misure con cui intende assicurare durevolmente la propria stabilità in caso di crisi così da poter proseguire l'attività in modo indipendente o attraverso un finanziamento privato da parte di terzi.

2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un'impresa di assicurazione è considerata di importanza economica secondo il capoverso 1 e quelli in base ai quali la FINMA decide se può esigere che un'impresa di assicurazione elabori un piano di stabilizzazione.

38 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Sezione 3: Attuario responsabile

Art. 23 Nomina e funzione

1 Le imprese di assicurazione nominano un attuario responsabile, al quale permettono di accedere a tutti i documenti d'affari.

2 L'attuario responsabile deve godere di buona reputazione, essere professionalmente qualificato e in grado di valutare correttamente le conseguenze finanziarie dell'attività dell'impresa di assicurazione. Il Consiglio federale ne definisce i requisiti professionali.

3 L'impresa di assicurazione deve comunicare senza indugio alla FINMA la revoca o le dimissioni dell'attuario responsabile.

Art. 24 Compiti

1 L'attuario responsabile assicura:

a.
in base a calcoli attuariali appropriati, il calcolo e la determinazione:
1.
degli impegni di bilancio a valori di mercato o a valori conformi al mercato,
2.
dei rischi assicurativi nel quadro della solvibilità ai sensi degli articoli 9-9c,
3.
delle riserve tecniche di cui all'articolo 16;
b.
la verifica affinché l'importo legale del patrimonio vincolato sia conforme alle prescrizioni del diritto in materia di sorveglianza.39

2 Se constata insufficienze, l'attuario responsabile ne informa senza indugio la direzione dell'impresa di assicurazione.

3 L'attuario responsabile allestisce inoltre periodicamente un rapporto a destinazione della direzione o, nel caso delle imprese di assicurazione estere, del mandatario generale. Per quanto riguarda le insufficienze constatate, vi indica i provvedimenti proposti e quelli effettivamente adottati.

3bis L'attuario responsabile può rivolgersi direttamente al consiglio di amministrazione.40

4 La FINMA emana prescrizioni di dettaglio concernenti i compiti dell'attuario responsabile e il contenuto del rapporto di cui al capoverso 3.41

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

40 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Sezione 4: Rapporti

Art. 25 Rapporto di gestione e rapporto di sorveglianza

1 Le imprese di assicurazione allestiscono, per il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto di gestione che si compone del conto annuale, della relazione annuale e, se la legge lo prescrive, del conto del gruppo.42 Il conto del gruppo deve essere presentato in ogni caso se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo.

2 Le imprese di assicurazione allestiscono inoltre un rapporto di sorveglianza annuo. La FINMA stabilisce le esigenze che deve adempiere tale rapporto e determina le informazioni e i documenti da allegarvi.

3 Le imprese di assicurazione presentano alla FINMA il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza sull'esercizio trascorso, al più tardi il 30 aprile successivo.43

4 Per le loro attività in Svizzera, le imprese di assicurazione estere presentano un rapporto di gestione distinto e un rapporto di sorveglianza distinto sull'esercizio trascorso.

5 La FINMA può:

a.
ordinare che i rapporti siano presentati a scadenze inferiori a un anno;
b.
definire requisiti particolari per il rapporto di gestione;
c.
pubblicare dati relativi al rapporto annuale, al mercato assicurativo e alla trasparenza.44

6 Nella pubblicazione dei dati di cui al capoverso 5 lettera c la FINMA tiene conto di quanto reso pubblico dalle imprese di assicurazione e della necessità d'informazione degli assicurati e dell'opinione pubblica.45

42 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 2646 Disposizioni particolari concernenti la presentazione dei conti

1 Le imprese di assicurazione costituiscono la riserva legale da utili conformemente al loro piano d'esercizio. L'autorità di sorveglianza stabilisce l'importo minimo da assegnare alla riserva.

2 Le spese di costituzione, aumento del capitale e organizzazione sono addebitate al fondo d'organizzazione per l'esercizio durante il quale si producono.

3 Il Consiglio federale può derogare alle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)47 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti se le particolarità dell'attività assicurativa o la protezione degli assicurati lo giustificano e la situazione economica è esposta in modo equivalente.48

4 Il Consiglio federale può autorizzare l'autorità di sorveglianza a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

5 Alle condizioni di cui al capoverso 3, l'autorità di sorveglianza può limitare l'utilizzazione in ambito assicurativo delle norme contabili riconosciute dal Consiglio federale.

46 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

47 RS 220

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Sezione 5: Verifica (audit)49

49 Nuovo testo giusta l'all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 2750 Vigilanza interna sulle attività

L'impresa di assicurazione istituisce un sistema efficace di controllo interno che ingloba tutte le attività. Essa nomina inoltre un organo di revisione interno indipendente dalla gestione.

50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 2851 Società di audit

1 L'impresa di assicurazione incarica una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200552 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 200753 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

2 L'impresa di assicurazione deve sottoporre il suo conto annuale ed eventualmente il suo conto di gruppo alla revisione di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del CO54.55

51 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

52 RS 221.302

53 RS 956.1

54 RS 220

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 2956

56 Abrogato dall'all. n. 9 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Art. 30 Obbligo di notificazione della società di audit

La società di audit notifica senza indugio alla FINMA le seguenti constatazioni:

a.
reati;
b.
gravi irregolarità;
c.
violazione dei principi di un'attività irreprensibile;
d.
fatti suscettibili di compromettere la solvibilità dell'impresa di assicurazione o gli interessi degli assicurati.

Sezione 5a:57
Imprese di assicurazione che assicurano stipulanti professionisti, nonché assicurazione diretta e riassicurazione all'interno del gruppo

57 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 30a Imprese di assicurazione che assicurano stipulanti professionisti: agevolazioni

1 Se un'impresa di assicurazione che assicura esclusivamente stipulanti professionisti ne fa richiesta, la FINMA la esonera dal rispetto degli articoli 10, 17-20, 52e capoverso 2 e 54abis.

2 Sono stipulanti professionisti le persone di cui all'articolo 98a capoverso 2 lettere b-g della legge del 2 aprile 190858 sul contratto d'assicurazione (LCA).

3 Se un'impresa di assicurazione assicura sia stipulanti professionisti che stipulanti non professionisti, il capoverso 1 si applica soltanto all'attività esercitata con stipulanti professionisti.

4 Le disposizioni di cui al capoverso 1 rimangono in ogni caso applicabili, se dall'attività con stipulanti professionisti potrebbero sorgere pretese derivanti da assicurazioni obbligatorie in favore di stipulanti non professionisti. Se assicura rischi in materia di previdenza professionale, l'impresa di assicurazione è inoltre tenuta a costituire in ogni caso un patrimonio vincolato.

Art. 30c Imprese di assicurazione che assicurano stipulanti professionisti: obbligo d'informare

1 L'impresa di assicurazione che assicura stipulanti professionisti li informa che sono considerati stipulanti professionisti e delle conseguenze giuridiche che ne derivano, segnatamente se le loro pretese non sono garantite da un patrimonio vincolato.

2 Tali informazioni sono fornite agli stipulanti professionisti in modo tale che questi possano venirne a conoscenza quando accettano il contratto d'assicurazione.

3 In caso di violazione di questo obbligo d'informare, l'articolo 3a LCA59 si applica per analogia.

Art. 30d Assicurazione diretta e riassicurazione all'interno del gruppo

1 Gli articoli 10, 13, 15 capoverso 1 lettera d, 17-20, 32-34, 36-39, 52e capoverso 2, 54abis, 57-59 e 62 non sono applicabili alle imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta e la riassicurazione all'interno del gruppo (imprese «captive»).

2 Sono considerate imprese di assicurazione di cui al capoverso 1 le imprese di assicurazione che:

a.
fanno parte di un'impresa, di un gruppo di imprese o di un conglomerato che altrimenti non esercita l'attività assicurativa; e
b.
assicurano o riassicurano i rischi di tale impresa, di tale gruppo o di tale conglomerato.

3 Se, oltre all'assicurazione diretta e alla riassicurazione all'interno del gruppo, una tale impresa di assicurazione esercita attività con terzi, il capoverso 1 si applica soltanto all'assicurazione diretta e alla riassicurazione all'interno del gruppo.

4 Le disposizioni di cui al capoverso 1 rimangono in ogni caso applicabili se dai contratti d'assicurazione conclusi dalle imprese di assicurazione di cui a tale capoverso potrebbero sorgere pretese derivanti da assicurazioni obbligatorie in favore di stipulanti non professionisti.

Sezione 5b:60 Società veicolo di assicurazione

60 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 30e Definizione

1 È considerata società veicolo di assicurazione un'impresa che:

a.
non è un'impresa di assicurazione;
b.
assume i rischi di un'impresa di assicurazione; e
c.
garantisce interamente i rischi attraverso l'emissione di strumenti finanziari le cui pretese di rimborso o di versamento del detentore o del creditore sono subordinate agli impegni assunti dalla società veicolo di assicurazione per assumere i rischi.

2 Alle società veicolo di assicurazione si applicano per analogia le disposizioni della presente legge.

3 Le società veicolo di assicurazione devono in particolare:

a.
definire esattamente il loro campo d'attività e prevedere un'organizzazione adeguata;
b.
disporre di una gestione dei rischi strutturata in modo adeguato e di un controllo interno efficace, che garantiscano segnatamente il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle interne all'impresa (conformità alle norme);
c.
disporre di mezzi finanziari adeguati;
d.
assicurare che le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione godano di buona reputazione e offrano la garanzia di un'attività irreprensibile.
Art. 30f Gruppi di rischio

1 Il patrimonio complessivo delle società veicolo di assicurazione comprende il patrimonio sociale e il patrimonio di rischio. Il patrimonio di rischio costituisce un gruppo di rischio o si articola in più gruppi di rischio. Ogni gruppo di rischio è gestito in modo indipendente sotto il profilo contabile ed economico e costituisce un segmento patrimoniale giuridicamente indipendente. Un gruppo di rischio fa riferimento a un rischio specifico che la società veicolo di assicurazione assume per una determinata impresa di assicurazione e che garantisce interamente attraverso l'emissione di appositi strumenti finanziari.

2 La responsabilità della società veicolo di assicurazione per gli impegni di un gruppo di rischio è limitata al segmento patrimoniale di tale gruppo di rischio. Ogni gruppo di rischio risponde soltanto dei propri impegni.

3 In caso di fallimento di una società veicolo di assicurazione, i beni e i diritti appartenenti a un gruppo di rischio sono scorporati. È fatto salvo il diritto della società veicolo di assicurazione:

a.
alle rimunerazioni previste contrattualmente;
b.
alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo di rischio;
c.
al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni.

4 Il ricavato della realizzazione del segmento patrimoniale di un gruppo di rischio serve in primo luogo a coprire i crediti derivanti dagli impegni assunti per assicurare i rischi di tale gruppo. L'eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra detentori o creditori di strumenti finanziari di tale gruppo di rischio secondo l'articolo 30e capoverso 1 lettera c.

5 Il Consiglio federale emana disposizioni:

a.
sulla costituzione, l'organizzazione e la dissoluzione di gruppi di rischio;
b.
sugli investimenti, la contabilità, la presentazione dei conti e la revisione in relazione ai gruppi di rischio.

Sezione 6: Disposizioni particolari per singoli rami assicurativi

Art. 31 Disposizioni restrittive

1 Allo scopo di tutelare gli assicurati, il Consiglio federale può emanare disposizioni restrittive per i diversi rami assicurativi.

2 La regola di cui al capoverso 1 prevale sull'accordo di cui all'articolo 31a.61

61 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

Art. 31a62 Accordo tra imprese di assicurazione

Le imprese di assicurazione possono stipulare un accordo che disciplini la pubblicità telefonica, la rinuncia alle prestazioni dei call center e la fissazione di limiti all'indennizzo dell'attività degli intermediari.

62 Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).

Art. 32 Assicurazione della protezione giuridica

1 Un'impresa di assicurazione che intende esercitare l'assicurazione della protezione giuridica contemporaneamente ad altri rami assicurativi deve:

a.
affidare la liquidazione dei sinistri del ramo assicurativo della protezione giuridica a un'impresa giuridicamente autonoma (impresa di gestione dei sinistri); oppure
b.
concedere agli assicurati, non appena il contratto d'assicurazione permette loro di chiedere l'intervento dell'impresa di assicurazione, il diritto di affidare la difesa dei loro interessi a un avvocato indipendente di loro scelta oppure, per quanto la normativa procedurale applicabile lo consenta, a un'altra persona che adempie le qualifiche richieste da tale normativa.

2 Il Consiglio federale disciplina i rapporti tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di gestione dei sinistri. Esso emana altresì prescrizioni concernenti la forma e il contenuto del contratto d'assicurazione relativo alla protezione giuridica, segnatamente per quanto concerne la procedura in caso di divergenza d'opinioni tra l'impresa di assicurazione o l'impresa di gestione dei sinistri e l'assicurato in merito ai provvedimenti da adottare per liquidare il sinistro.

Art. 33 Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali

1 Un'impresa di assicurazione può stipulare contratti d'assicurazione contro l'incendio per rischi situati in Svizzera soltanto se vi include la copertura dei danni causati dagli elementi naturali.

2 L'entità della copertura e la tariffa dei premi dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono uniformi e vincolanti per tutte le imprese di assicurazione.

3 La FINMA esamina, tenendo conto delle tariffe e delle basi di calcolo presentate dalle imprese di assicurazione, se i premi che ne derivano sono equi dal punto di vista del rischio e dei costi.

4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio concernenti:

a.
le basi per il calcolo dei premi;
b.
l'entità della copertura dei danni causati dagli elementi naturali e i relativi limiti della garanzia;
c.
il genere e l'estensione delle statistiche che le imprese di assicurazione devono allestire.

5 Il Consiglio federale può:

a.
determinare, se necessario, le condizioni d'assicurazione;
b.
prendere i provvedimenti necessari per raggiungere la compensazione dell'onere dei sinistri tra le imprese di assicurazione, in particolare ordinare l'adesione a un'organizzazione di diritto privato gestita dalle stesse imprese di assicurazione.
Art. 34 Assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore

Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore comunicano alla FINMA il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da esse designato in ogni Stato appartenente allo Spazio economico europeo conformemente all'articolo 79b della legge del 19 dicembre 195863 sulla circolazione stradale.

Art. 3564 Riassicurazione

1 Gli articoli 10, 13, 15, 17-20, 32-34, 36-39, 52e capoverso 2, 54abis, 57-59 e 62 non sono applicabili alle imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente la riassicurazione.

2 Se un'impresa di assicurazione esercita sia l'assicurazione diretta che la riassicurazione, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al capoverso 1 concerne soltanto l'attività di riassicurazione.

3 Le altre disposizioni si applicano per analogia. Vanno prese in considerazione le minori esigenze di protezione della riassicurazione e le specificità del suo modello aziendale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

4 Le imprese di riassicurazione più piccole e meno complesse sono sottoposte a una sorveglianza allentata. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 36 Assicurazione sulla vita

1 Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.

2 Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con partecipazione alle eccedenze consegnano annualmente agli assicurati un conteggio verificabile sulla partecipazione alle eccedenze. Dal conteggio deve essere desumibile in particolare su quali basi siano state calcolate le eccedenze e in virtù di quali principi siano state distribuite, inclusa la parte del premio complessivo rappresentata dalla componente di risparmio.65

3 Per le imprese di assicurazione secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:

a.
le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conteggio;
b.
le basi per il calcolo delle eccedenze;
c.
le basi e l'entità della distribuzione delle eccedenze.

65 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 37 Disciplinamento particolare per la previdenza professionale

1 Le imprese di assicurazione sulla vita che operano nel settore della previdenza professionale costituiscono uno speciale patrimonio vincolato per far fronte ai loro impegni in materia di previdenza professionale.

2 Esse tengono un conto d'esercizio annuale separato per la previdenza professionale. Vi figurano in particolare:

a.
gli eventuali prelievi dall'accantonamento per la futura partecipazione alle eccedenze;
b.66
i premi, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi, della garanzia di conversione in rendita e delle spese;
c.
le prestazioni;
d.
le eventuali quote di eccedenze assegnate obbligatoriamente agli stipulanti l'anno precedente e distribuite nell'esercizio in corso;
e.
i redditi di capitali nonché gli utili non realizzati e le perdite sugli investimenti di capitale;
f.
i costi e i redditi degli strumenti finanziari derivati impiegati;
g.
le spese comprovate di acquisizione e amministrazione;
h.
le spese comprovate della gestione patrimoniale;
i.
i premi e le prestazioni connessi alla riassicurazione dei rischi per invalidità, morte e altro;
j.
la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche documentate e delle riserve di fluttuazione vincolate e documentate.

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti:

a.
le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conto separato d'esercizio;
b.
le basi per determinare la partecipazione alle eccedenze;
c.
i principi per la ripartizione della partecipazione alle eccedenze.

4 La partecipazione alle eccedenze figurante nel conto d'esercizio ammonta almeno al 90 per cento della partecipazione alle eccedenze calcolata secondo il capoverso 3 lettera b.

5 Se il conto d'esercizio presenta una perdita, per l'esercizio corrispondente non è versata alcuna partecipazione alle eccedenze. La perdita attestata è riportata all'esercizio successivo e va quindi presa in considerazione per determinare la nuova partecipazione alle eccedenze.

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 38 Esame delle tariffe soggette ad approvazione

Nella procedura d'approvazione la FINMA esamina in base ai calcoli tariffali presentatile dagli istituti d'assicurazione se i premi previsti sono stabiliti entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti d'assicurazione e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi. È fatto salvo l'articolo 33 capoverso 3.

Art. 39 Prestazioni minime

Le imprese di assicurazione cui è stata trasferita la proprietà dei beni degli istituti di previdenza da esse istituiti e dipendenti da esse sotto il profilo economico o organizzativo devono fornire almeno le prestazioni previste dalla previdenza professionale obbligatoria.

Sezione 7:67 Assicurazioni sulla vita qualificate

67 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 39a Definizione

Sono assicurazioni sulla vita qualificate le assicurazioni sulla vita nelle quali lo stipulante sopporta un rischio di perdita nel processo di risparmio, nonché le operazioni di capitalizzazione e le operazioni tontinarie.

Art. 39b Foglio informativo di base per assicurazioni sulla vita qualificate

1 L'impresa di assicurazione che offre un'assicurazione sulla vita qualificata redige previamente un foglio informativo di base per tale assicurazione.

2 Se equivalenti al foglio informativo di base, i documenti redatti in virtù di una normativa estera possono essere utilizzati in sua vece.

3 Il Consiglio federale può prevedere la possibilità di delegare la redazione del foglio informativo di base a terzi qualificati. L'impresa di assicurazione rimane responsabile della completezza e correttezza delle indicazioni contenute nel foglio informativo di base nonché del rispetto degli obblighi che le incombono secondo la presente sezione.

4 Se offre assicurazioni sulla vita qualificate sulla base di indicazioni orientative, l'impresa di assicurazione deve redigere quantomeno una versione provvisoria del foglio informativo di base con le indicazioni orientative corrispondenti.

Art. 39c Contenuto del foglio informativo di base

1 Il foglio informativo di base delle assicurazioni sulla vita qualificate contiene le indicazioni essenziali che consentono allo stipulante di raffrontare tra loro assicurazioni analoghe.

2 Le indicazioni comprendono in particolare:

a.
il nome dell'assicurazione e l'identità dell'impresa di assicurazione che la offre;
b.
il genere e le caratteristiche dell'assicurazione;
c.
il profilo di rischio e di rendimento dell'assicurazione, con l'indicazione della perdita massima che gli stipulanti rischiano sul capitale investito;
d.
i costi dell'assicurazione;
e.
le informazioni riguardanti le autorizzazioni e le approvazioni connesse all'assicurazione.

3 Se un'assicurazione sulla vita qualificata comprende uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 3 lettera a della legge del 15 giugno 201868 sui servizi finanziari (LSerFi), nel foglio informativo di base per l'assicurazione sulla vita qualificata devono essere fornite le indicazioni essenziali riguardanti il relativo strumento finanziario. Se il foglio informativo di base per lo strumento finanziario è a disposizione dello stipulante, è consentito rinviarvi. È parimenti lecito rinviare ai documenti redatti in virtù di una normativa estera, se sono equivalenti al foglio informativo di base secondo l'articolo 59 capoverso 2 LSerFi.

Art. 39d Requisiti

1 Il foglio informativo di base deve essere facilmente comprensibile.

2 È un documento a sé stante, distinto chiaramente dal materiale pubblicitario.

Art. 39e Adeguamenti

1 L'impresa di assicurazione che offre un'assicurazione sulla vita qualificata verifica periodicamente le indicazioni contenute nel foglio informativo di base e le rielabora in caso di modifiche sostanziali.

2 La verifica e la rielaborazione delle indicazioni contenute nel foglio informativo di base possono essere delegate a terzi qualificati. L'impresa di assicurazione rimane responsabile della completezza e correttezza delle indicazioni contenute nel foglio informativo di base e del rispetto degli obblighi che le incombono secondo la presente sezione.

Art. 39f Disposizioni completive

Il Consiglio federale emana disposizioni completive relative al foglio informativo di base. Disciplina segnatamente:

a.
il suo contenuto;
b.
la sua estensione, la lingua in cui è redatto e la sua configurazione;
c.
le modalità della sua messa a disposizione;
d.
l'equivalenza tra i documenti esteri e il foglio informativo di base.
Art. 39g Responsabilità

Chiunque nel foglio informativo di base fornisce indicazioni inesatte, suscettibili d'indurre in errore o non conformi ai requisiti legali senza adoperare la necessaria diligenza è responsabile verso gli stipulanti del danno loro cagionato.

Art. 39h Obblighi d'informare in caso di raccomandazione di assicurazioni sulla vita qualificate

1 Se raccomandano assicurazioni sulla vita qualificate, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi mettono gratuitamente il foglio informativo di base a disposizione degli stipulanti prima della conclusione del contratto.

2 Le imprese di assicurazione informano inoltre gli stipulanti sulle indennità accettate da terzi in relazione ad assicurazioni sulla vita qualificate.

Art. 39i Pubblicità

1 La pubblicità relativa alle assicurazioni sulla vita qualificate deve essere chiaramente riconoscibile come tale.

2 Nella pubblicità si rinvia al foglio informativo di base relativo all'assicurazione sulla vita qualificata e si indica come lo si può ottenere.

3 La pubblicità e le altre informazioni sulle assicurazioni sulla vita qualificate destinate agli stipulanti devono corrispondere alle indicazioni contenute nel foglio informativo di base.

Art. 39j Verifica dell'appropriatezza per assicurazioni sulla vita qualificate

1 Prima di raccomandare un'assicurazione sulla vita qualificata, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo si informa sulle conoscenze e sull'esperienza dello stipulante e verifica se l'assicurazione sulla vita in questione è appropriata per quest'ultimo.

2 Se ritiene che un'assicurazione sulla vita qualificata non sia appropriata per lo stipulante, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo gli sconsiglia di concludere un contratto.

3 Se non riceve informazioni sufficienti per valutare l'appropriatezza, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo comunica allo stipulante di non poter effettuare alcuna valutazione dell'appropriatezza.

4 Non è necessario effettuare verifiche dell'appropriatezza se l'assicurazione sulla vita qualificata è conclusa su richiesta dello stipulante e senza una consulenza personalizzata.

5 Conoscenze o esperienza carenti possono essere compensati con spiegazioni fornite allo stipulante.

Art. 39k Documentazione e rendiconto per le assicurazioni sulla vita qualificate

1 Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi tengono una documentazione adeguata:

a.
dell'assicurazione sulla vita qualificata che è stata stipulata;
b.
delle conoscenze e dell'esperienza dello stipulante constatate secondo l'articolo 39j capoverso 1;
c.
della mancata verifica dell'appropriatezza dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 39j capoverso 3 o 4;
d.
del fatto che allo stipulante è stata sconsigliata la conclusione di un contratto.

2 Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi consegnano agli stipulanti, su richiesta, una copia della documentazione di cui al capoverso 1 o la rendono accessibile in un altro modo appropriato.

3 Su richiesta degli stipulanti, essi rendono inoltre conto della valutazione e dell'evoluzione degli strumenti finanziari compresi nelle assicurazioni sulla vita qualificate e degli eventuali costi connessi.

Capitolo 4:69 Intermediari assicurativi

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 40 Definizione

1 Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti d'assicurazione nell'interesse di imprese di assicurazione o di altre persone.

2 Gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con gli stipulanti e agiscono nell'interesse di questi ultimi.

3 Tutti gli altri intermediari assicurativi sono considerati vincolati.

Art. 41 Obbligo e condizioni di registrazione

1 Gli intermediari assicurativi non vincolati possono esercitare la loro attività soltanto se iscritti nel registro di cui all'articolo 42.

2 Sono iscritti nel registro se forniscono la prova che:

a.
hanno la loro sede, il loro domicilio o una succursale in Svizzera;
b.
godono di buona reputazione e garantiscono l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c.
dispongono delle capacità e delle conoscenze necessarie di cui all'articolo 43 o, se si tratta di datori di lavoro, che un numero sufficiente di dipendenti soddisfa questo requisito;
d.
hanno stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale o forniscono garanzie finanziarie equivalenti.

3 Non sono iscritti nel registro gli intermediari assicurativi non vincolati:

a.
nei confronti dei quali è stata emessa una condanna penale per un reato intenzionale secondo gli articoli 86 e 87 della presente legge o che sono iscritti nel casellario giudiziale per reati contro il patrimonio secondo gli articoli 137-172ter del Codice penale70; o
b.
nei confronti dei quali è stato ordinato un divieto di esercizio della professione o di esercizio dell'attività secondo, rispettivamente, gli articoli 33 e 33a della legge del 22 giugno 200771 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).

4 Il Consiglio federale definisce i requisiti per l'assicurazione di responsabilità civile professionale e fissa l'ammontare minimo delle garanzie finanziarie. Può delegare alla FINMA il disciplinamento dei dettagli di natura tecnica.

5 In casi motivati, la FINMA può prevedere deroghe alla condizione di cui al capoverso 2 lettera a.

Art 42 Registro

1 La FINMA tiene un registro degli intermediari assicurativi non vincolati (registro). Per la tenuta del registro in ambito amministrativo può avvalersi di terzi.

2 Il registro è pubblico.

3 La FINMA può trasmettere a terzi i dati contenuti nel registro o renderli accessibili con procedura di richiamo.

4 La FINMA può integrare nel registro gli intermediari assicurativi non sottoposti all'obbligo di registrazione che forniscono la prova di voler avviare un'attività all'estero per la quale lo Stato interessato esige un'iscrizione nel registro in Svizzera.

Art. 43 Formazione e formazione continua

1 Gli intermediari assicurativi devono disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per la loro attività.

2 Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi definiscono gli standard minimi specifici al settore per la formazione e la formazione continua.

3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di formazione e formazione continua degli intermediari assicurativi per i quali non esistono standard minimi adeguati.

Art. 44 Attività illecite

1 Gli intermediari assicurativi non possono:

a.
esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione che non dispongono dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge;
b.
operare simultaneamente come intermediari assicurativi vincolati e non vincolati.

2 Le imprese di assicurazione non possono collaborare con gli intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione necessaria ai sensi della presente legge.

Art. 45 Obbligo d'informare

1 Gli intermediari assicurativi indicano agli stipulanti:

a.
il proprio nome e indirizzo;
b.
se l'intermediazione è vincolata o non vincolata e, se è vincolata, il nome e l'indirizzo dell'impresa di assicurazione per conto della quale operano;
c.
come informarsi in merito alla formazione e alla formazione continua dell'intermediario assicurativo in questione;
d.
la persona che può essere resa responsabile di negligenze, errori o informazioni errate in relazione alla loro attività d'intermediazione;
e.
il trattamento dei dati personali, in particolare lo scopo e l'estensione del trattamento nonché i destinatari dei dati e la loro conservazione.

2 Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere formulate in modo comprensibile. Possono essere messe a disposizione degli stipulanti in forma standardizzata, in versione cartacea o elettronica.

3 Le informazioni sono fornite agli stipulanti in modo che questi possano venirne a conoscenza quando richiedono o accettano il contratto d'assicurazione.

Art. 45a Prevenzione di conflitti di interessi

1 Gli intermediari assicurativi adottano provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultare dall'intermediazione di servizi assicurativi o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio agli stipulanti.

2 Se non può escludere un pregiudizio nei confronti degli stipulanti, l'intermediario assicurativo glielo comunica prima della conclusione del contratto d'assicurazione.

3 Il Consiglio federale può disciplinare i dettagli; in particolare può designare i comportamenti inammissibili in ogni caso a causa di conflitti di interessi.

Art. 45b Pubblicazione delle indennità

1 Gli intermediari assicurativi non vincolati possono ricevere indennità da imprese di assicurazione e da altri terzi se hanno informato esplicitamente gli stipulanti al riguardo.

2 Se ricevono un compenso dagli stipulanti, gli intermediari assicurativi non vincolati possono accettare indennità da imprese di assicurazione o da altri terzi soltanto se:

a.
hanno informato esplicitamente gli stipulanti al riguardo e questi ultimi rinunciano esplicitamente a farsi trasferire l'indennità; o
b.
trasferiscono integralmente l'indennità agli stipulanti.

3 L'informazione di cui ai capoversi 1 e 2 deve indicare la natura e l'entità delle indennità ed è comunicata prima della fornitura del servizio o prima della conclusione del contratto. Se l'importo non può essere determinato in anticipo, gli stipulanti devono essere informati sui parametri di calcolo e sui previsti valori di massima. Su richiesta, gli intermediari assicurativi rendono pubblici gli importi effettivamente ricevuti.

4 Sono considerate indennità le prestazioni che gli intermediari assicurativi non vincolati ricevono da terzi in relazione alla fornitura di un servizio, in particolare i diritti di mediazione, le altre commissioni, le provvigioni, le riduzioni o altri vantaggi patrimoniali.

Capitolo 5: Sorveglianza

Sezione 1: In generale

Art. 46 Compiti

1 La FINMA:

a.
vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza;
b.72
controlla che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi godano di buona reputazione e garantiscano l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge;
c.
vigila sul rispetto del piano d'esercizio;
d.
vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare;
e.
vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 195873 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore;
f.
protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi;
g.
interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati.

274

3 Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti.

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

73 RS 741.01

74 Abrogato dall'all. n. 9 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

Art. 4775 Diritto di controllo e obbligo di informare in caso di delega di funzioni

1 La FINMA può effettuare controlli in qualsiasi momento.

2 Se un'impresa di assicurazione delega funzioni essenziali ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo di informazione e di comunicazione ai sensi dell'articolo 29 della legge del 22 giugno 200776 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

75 Nuovo testo giusta l'all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

76 RS 956.1

Art. 49 Pubblicazione di decisioni

1 La FINMA pubblica periodicamente le decisioni concernenti il diritto delle assicurazioni.

2 I tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente alla FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.

Sezione 2:
Misure di protezione, misure in caso di pericolo di insolvenza e liquidazione
79

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 51 Misure di protezione 80

1 Se un'impresa di assicurazione, una società importante del gruppo o del conglomerato o un intermediario assicurativo non rispetta le prescrizioni della presente legge, di un'ordinanza o gli ordini della FINMA oppure se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo, la FINMA adotta le misure di protezione che ritiene necessarie per tutelare gli interessi degli assicurati.81

2 La FINMA può in particolare:

a.
vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione;
b.
ordinare il deposito o il blocco degli elementi patrimoniali;
c.
trasferire a terzi, parzialmente o totalmente, le attribuzioni degli organi di un'impresa di assicurazione;
d.
trasferire a un'altra impresa di assicurazione, con il suo consenso, il portafoglio e il pertinente patrimonio vincolato;
e.
ordinare la realizzazione del patrimonio vincolato;
f.
esigere la revoca delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo o della gestione oppure del mandatario generale nonché dell'attuario responsabile e vietare loro, per cinque anni al massimo, l'esercizio di qualsiasi attività assicurativa ulteriore;
g.
stralciare un intermediario assicurativo dal registro di cui all'articolo 42;
h.82
assegnare elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione al patrimonio vincolato fino a concorrenza dell'importo legale ai sensi dell'articolo 18;
i.83
ordinare la moratoria e la proroga delle scadenze.

3 La FINMA provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi. Essa può rinunciare alla loro pubblicazione qualora ciò pregiudicasse lo scopo delle misure ordinate.84

4 Se la FINMA non decide altrimenti circa il decorso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell'articolo 297 della legge federale dell'11 aprile 188985 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).86

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

82 Introdotta dall'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

83 Introdotta dall'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi)(RU 2011 3919; FF 2010 3513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

84 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi)(RU 2011 3919; FF 2010 3513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

85 RS 281.1

86 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 51a87 Misure in caso di pericolo d'insolvenza

1 Se vi sono fondati timori che un'impresa di assicurazione presenti un'eccedenza di debiti o abbia seri problemi di liquidità, la FINMA può ordinare:

a.
misure di protezione conformemente all'articolo 51;
b.
il risanamento conformemente alla sezione 2a del presente capitolo;
c.
il fallimento dell'assicurazione conformemente alla sezione 2b del presente capitolo.

2 Prima di ordinare misure previste nelle sezioni 2a e 2b del presente capitolo la FINMA assegna elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione al patrimonio vincolato fino a concorrenza dell'importo legale ai sensi dell'articolo 18.

3 Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a un risanamento o a un fallimento dell'assicurazione.

4 Gli strumenti di capitale di terzi approvati dalla FINMA come strumenti di capitale assorbenti il rischio imputabili al capitale sopportante i rischi secondo l'articolo 9a o che possono essere presi in considerazione nel capitale previsto secondo l'articolo 9a non sono presi in considerazione nella determinazione dell'eccedenza di debiti se il contratto stabilisce in modo irrevocabile che:

a.
in caso di liquidazione, fallimento o risanamento, il credito capitale e il pagamento degli interessi sono di grado posteriore rispetto ai crediti non postergati e a quelli postergati non imputabili al capitale sopportante i rischi secondo l'articolo 9a o che non possono essere presi in considerazione nel capitale previsto secondo l'articolo 9a;
b.
il credito capitale e il pagamento degli interessi possono essere rimborsati soltanto se tutti i crediti di rango anteriore sono stati soddisfatti, anche in caso di liquidazione, fallimento o risanamento; e
c.
non sono effettuati pagamenti in relazione al credito capitale né pagamenti di interessi, se ciò può comportare gravi problemi di liquidità.

5 L'esistenza e gli effetti di questi strumenti di capitale di terzi sono attestati in modo trasparente nel quadro della presentazione dei conti.

6 Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293-336 LEF88) e all'avviso al giudice (art. 716a cpv. 1 n. 7, 725a cpv. 3, 725b cpv. 3 e 728c cpv. 3 CO89) non sono applicabili alle imprese di assicurazione.

7 Gli ordini della FINMA riguardano tutti gli elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione con attivi e passivi e le relazioni contrattuali, in Svizzera o all'estero.

87 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

88 RS 281.1

89 RS 220

Art. 51b90 Prevalenza degli accordi di compensazione, di valorizzazione e di trasferimento

1 Rimangono impregiudicati da tutti gli ordini di cui alle sezioni 2-2c del presente capitolo gli accordi conclusi in precedenza e riguardanti:

a.
la compensazione di crediti, compresi il metodo concordato e la determinazione del valore;
b.
la realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari il cui valore è oggettivamente determinabile;
c.
il trasferimento di crediti e obbligazioni, nonché di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari il cui valore è oggettivamente determinabile.

2 È fatto salvo l'articolo 52g.

90 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 5291 Liquidazione

La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a un'impresa di assicurazione determina lo scioglimento di quest'ultima. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

91 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Sezione 2a:92 Risanamento

92 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 52a Procedura

1 Se vi sono buone prospettive di risanare l'impresa di assicurazione o di continuare a offrire singoli servizi assicurativi, la FINMA può avviare una procedura di risanamento.

2 Essa pronuncia le decisioni necessarie all'esecuzione della procedura di risanamento.

3 Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare e attuare un piano di risanamento.

4 Può disciplinare i particolari della procedura.

Art. 52b Piano di risanamento

1 Il piano di risanamento indica come eliminare il pericolo d'insolvenza dell'impresa di assicurazione e quali misure ordinare a tale scopo. In particolare, può prevedere:

a.
il trasferimento del portafoglio o di parti di esso come pure di altre parti dell'impresa di assicurazione, con attivi e passivi, ad altri soggetti giuridici;
b.
la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti;
c.
l'adeguamento materiale dei contratti d'assicurazione, segnatamente la limitazione dei diritti degli assicurati derivanti dal contratto d'assicurazione o l'esclusione di tali diritti.

2 Il piano di risanamento deve garantire che, eseguito il risanamento, l'impresa di assicurazione adempia le condizioni di autorizzazione e le altre prescrizioni legali.

3 Il piano di risanamento può derogare alle disposizioni del capoverso 2 se il risanamento si limita alla liquidazione ordinata del portafoglio esistente, escludendo la stipulazione di nuovi contratti.

Art. 52c Trasferimento del portafoglio o di parti di esso nonché di altre parti dell'impresa di assicurazione

1 In caso di trasferimento secondo l'articolo 52b capoverso 1 lettera a, l'assuntore subentra al posto dell'impresa di assicurazione dopo l'omologazione del piano di risanamento. La legge del 3 ottobre 200393 sulla fusione non è applicabile.

2 In casi fondati la FINMA può accordare all'assuntore per un periodo di tempo limitato un allentamento dei requisiti prudenziali previsti in relazione al portafoglio trasferito, se gli interessi degli assicurati rimangono tutelati.

3 Se gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto giuridico, la FINMA disciplina la compensazione fra i soggetti giuridici interessati.

4 In caso di trasferimento secondo l'articolo 52b capoverso 1 lettera a, la riscossione di tasse di mutazione cantonali e comunali è esclusa. È fatta salva la riscossione di emolumenti a copertura dei costi.

Art. 52d Riduzione del capitale proprio esistente e costituzione di nuovo capitale proprio nonché conversione di capitale di terzi in capitale proprio e riduzione dei crediti

1 Nella costituzione di nuovo capitale proprio può essere revocato il diritto di opzione dei proprietari esistenti se il suo esercizio dovesse mettere a rischio il risanamento.

2 Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione dei crediti:

a.
i crediti compensabili e quelli garantiti;
b.
i crediti derivanti da impegni che l'impresa di assicurazione ha legittimamente assunto, con l'approvazione della FINMA o di un incaricato dell'inchiesta o del risanamento da essa designato, per la durata delle misure di cui all'articolo 51 capoverso 2 lettere a, b, d, e ed i o durante una procedura di risanamento;
c.
i crediti derivanti da contratti d'assicurazione per i quali è prescritto un patrimonio vincolato secondo l'articolo 17, se quest'ultimo è sufficiente a garantire le pretese.

3 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti sono ammesse soltanto se:

a.
il capitale sociale è stato integralmente ridotto;
b.
gli strumenti di capitale assorbenti il rischio che prevedono una conversione in capitale proprio o una riduzione dei crediti in caso di eventi definiti contrattualmente sono stati integralmente ridotti o convertiti in capitale proprio.

4 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti devono avvenire nell'ordine seguente:

a.
il credito capitale e il pagamento degli interessi di strumenti di capitale di terzi approvati dalla FINMA come strumenti di capitale assorbenti il rischio imputabili al capitale sopportante i rischi secondo l'articolo 9a o che possono essere presi in considerazione nel capitale previsto secondo l'articolo 9a;
b.
gli altri crediti postergati;
c.
i crediti della terza classe ai sensi dell'articolo 219 capoverso 4 LEF94;
d.
i crediti derivanti da contratti d'assicurazione per i quali non è prescritto un patrimonio vincolato secondo l'articolo 17;
e.
i crediti derivanti da contratti d'assicurazione per i quali è prescritto un patrimonio vincolato secondo l'articolo 17, nella misura in cui non sono coperti;
f.
i crediti della seconda classe ai sensi dell'articolo 219 capoverso 4 LEF;
g.
i crediti della prima classe ai sensi dell'articolo 219 capoverso 4 LEF.

5 Se dopo la conversione sussiste una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2, la FINMA sospende il diritto di voto per la quota che supera il 10 per cento fino alla valutazione della partecipazione qualificata.

Art. 52e Adeguamento dei contratti d'assicurazione

1 Per l'adeguamento dei contratti d'assicurazione vigono le stesse condizioni e lo stesso ordine di quelli indicati per la conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti (art. 52d).

2 Se il piano di risanamento lo prevede e ciò corrisponde all'interesse generale degli assicurati, le diverse categorie dei contratti d'assicurazione possono essere adeguate in modo differenziato.

3 L'interesse generale degli assicurati è dato quando l'adeguamento differenziato:

a.
consente un risanamento globale dell'impresa di assicurazione o di parti di essa; o
b.
fornisce un contributo al risanamento maggiore rispetto alla parità di trattamento degli assicurati.
Art. 52f Diritti degli assicurati in caso di conversione di capitale di terzi in capitale proprio, di riduzione dei crediti e di adeguamento dei contratti d'assicurazione

1 L'impresa di assicurazione informa individualmente gli stipulanti, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del piano di risanamento, in merito all'ingerenza nei diritti degli assicurati e al diritto di disdetta.

2 Gli stipulanti hanno il diritto di recedere dal contratto d'assicurazione con effetto immediato entro tre mesi dalla ricezione dell'informazione.

3 Se l'ingerenza nei diritti degli assicurati avviene nel quadro di un trasferimento a un altro soggetto giuridico secondo l'articolo 52b capoverso 1 lettera a, gli assicurati possono far valere nei confronti dell'impresa di assicurazione da risanare un risarcimento di pari grado equivalente alla perdita finanziaria subita.

Art. 52g Differimento della disdetta di contratti

1 Con la disposizione o l'approvazione di misure conformemente agli articoli 51a-52m la FINMA può differire:

a.
la disdetta dei contratti e l'esercizio dei diritti di disdetta;
b.
l'esercizio dei diritti di compensazione, valorizzazione e trasferimento secondo l'articolo 51b.

2 La FINMA può disporre il differimento soltanto se la disdetta o l'esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dalle misure.

3 La FINMA può disporre il differimento per due giorni lavorativi al massimo. Essa ne stabilisce l'inizio e la fine.

4 Il differimento della disdetta di contratti secondo il presente articolo non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna correnti, in particolare quelli derivanti da operazioni con derivati, prestiti di valori mobiliari e operazioni di pensionamento di titoli nei confronti di controparti di un'infrastruttura dei mercati finanziari.

5 Il differimento è escluso o decade se la disdetta o l'esercizio di un diritto di cui al capoverso 1:

a.
non sono correlati alle misure; e
b.
sono riconducibili al comportamento dell'impresa di assicurazione che si trova in una procedura di insolvenza o del soggetto giuridico che riprende integralmente o parzialmente i contratti.

6 Se, alla fine del differimento, le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali sono rispettate, il contratto rimane in vigore e i diritti di cui al capoverso 1 correlati alle misure non possono più essere esercitati.

Art. 52h Differimento della disdetta di contratti di riassicurazione

1 Con la disposizione o l'approvazione di misure conformemente agli articoli 52a-52m nei confronti di un'impresa di assicurazione diretta, la FINMA può differire la disdetta dei contratti di riassicurazione o l'esercizio dei diritti di disdetta.

2 La FINMA può disporre il differimento soltanto se la disdetta o l'esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dalle misure.

3 La FINMA può disporre il differimento per quattro mesi al massimo. Essa ne stabilisce l'inizio e la fine. Se la FINMA ha omologato un piano di risanamento di cui all'articolo 52b, il differimento termina al più tardi due mesi dopo tale omologazione.

4 Per tutelare gli interessi delle imprese di riassicurazione interessate, durante il differimento la FINMA può conferire a queste ultime diritti di consultazione in merito all'impresa di assicurazione diretta.

Art. 52i Effetto del risanamento di un'impresa di assicurazione diretta sul contratto di riassicurazione

1 I crediti derivanti da contratti di riassicurazione nei confronti di imprese di riassicurazione sono calcolati in base alle prestazioni assicurative che l'impresa di assicurazione diretta avrebbe dovuto fornire agli assicurati senza riduzione ai sensi degli articoli 52d e 52e.

2 La FINMA può:

a.
consultare la liquidazione dei sinistri coperti dalle prestazioni ridotte dell'assicurazione diretta e ordinare misure organizzative appropriate, affinché alla liquidazione dei sinistri coperti dalle prestazioni ridotte dell'assicurazione diretta sia durevolmente accordata la dovuta diligenza; o
b.
conferire diritti di consultazione supplementari alle imprese di riassicurazione interessate.
Art. 52j Omologazione del piano di risanamento

1 La FINMA omologa il piano di risanamento segnatamente se esso:

a.
adempie le disposizioni di cui all'articolo 52b;
b.
si fonda su una valutazione degli attivi e dei passivi dell'impresa di assicurazione e su una stima prudente della necessità di risanamento, conformemente ai principi della presentazione regolare dei conti;
c.
non pone presumibilmente i creditori in una posizione economica peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento;
d.
tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché del grado dei creditori;
e.
tiene adeguatamente conto dei legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.

2 L'accordo dei proprietari dell'impresa di assicurazione non è necessario.

3 La FINMA rende noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano.

Art. 52k Rifiuto del piano di risanamento

1 Se il piano di risanamento prevede un'ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA impartisce ai creditori, al più tardi all'atto della sua omologazione, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo.

2 Se almeno la metà dei creditori conosciuti rifiuta il piano di risanamento, la FINMA ordina il fallimento.

Art. 52l Effetto giuridico del piano di risanamento

1 Se il termine concesso per il rifiuto del piano di risanamento scade infruttuosamente, hanno effetto le disposizioni del piano di risanamento previste all'articolo 52k capoverso 1.

2 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio o in altri registri hanno soltanto un effetto dichiarativo. Devono essere effettuate il più presto possibile.

Art. 52m Esercizio di pretese

1 Non appena la FINMA ha omologato il piano di risanamento, l'impresa di assicurazione ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici secondo gli articoli 285-292 LEF95.

2 Se il piano di risanamento esclude per l'impresa di assicurazione il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici, tale revocazione può essere chiesta da ogni creditore nella misura in cui il piano di risanamento attenti ai suoi diritti.

3 La revocazione secondo gli articoli 285-292 LEF è esclusa nei confronti di atti giuridici effettuati in esecuzione di un piano di risanamento omologato dalla FINMA.

4 Per il calcolo dei termini secondo gli articoli 286-288 LEF è determinante, invece del momento della dichiarazione di fallimento, il momento dell'omologazione del piano di risanamento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione secondo l'articolo 51 capoverso 2 lettera a, b, d, e o i, fa stato il momento della pronuncia di questa decisione.

5 Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in tre anni dall'omologazione del piano di risanamento.

6 Per l'esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente agli articoli 752-760 CO96, i capoversi 1-3 si applicano per analogia.

Sezione 2b: Fallimento dell'assicurazione97

97 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 5398 Dichiarazione di fallimento

1 Se la condizione di cui all'articolo 51a capoverso 1 è soddisfatta e non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA revoca l'autorizzazione all'impresa di assicurazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.

2 La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Questi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.

98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 5499 Effetti e svolgimento

1 Il decreto di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF100.

2 Il fallimento deve essere liquidato conformemente agli articoli 221-270 LEF. A tal fine la FINMA può, fatte salve le disposizioni della presente sezione, emanare decisioni derogatorie. 101

3 Può disciplinare i particolari della procedura.102

99 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

100 RS 281.1

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 54a103 Crediti degli assicurati derivanti da contratti d'assicurazione

1 I crediti degli assicurati derivanti da contratti d'assicurazione sono assegnati alla seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF104, ma vengono soddisfatti dalla massa fallimentare solo dopo tutti gli altri crediti della seconda classe. Tra i crediti non coperti derivanti da contratti d'assicurazione vengono soddisfatti prima i crediti per i quali è prescritto un patrimonio vincolato secondo l'articolo 17 della presente legge e in seguito quelli per i quali non è prescritto un patrimonio vincolato.

2 I crediti di cui al capoverso 1 che possono essere constatati mediante i libri dell'impresa di assicurazione sono considerati insinuati.

103 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi)(RU 2011 3919; FF 2010 3513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

104 RS 281.1

Art. 54abis105 Patrimonio vincolato

1 Il ricavato della realizzazione del patrimonio vincolato serve in primo luogo a coprire i crediti degli assicurati garantiti in virtù dell'articolo 17. L'eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra eventuali altri patrimoni vincolati dell'impresa di assicurazione. Un eventuale residuo è versato alla massa fallimentare.

2 Prima del passaggio in giudicato della graduatoria, il liquidatore del fallimento può soddisfare integralmente o parzialmente i crediti garantiti da un patrimonio vincolato relativi a elementi patrimoniali sempre che:

a.
ciò non pregiudichi la parità di trattamento degli assicurati; e
b.
un esame provvisorio dei crediti interessati giustifichi l'inserimento dell'importo da versare per questi crediti nella graduatoria.

3 Il liquidatore del fallimento deve chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati indebitamente. Se la restituzione non ha luogo, egli risponde soltanto se, all'atto di soddisfare i crediti di cui al capoverso 2, ha agito intenzionalmente o per negligenza grave.

105 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 54ater106 Strumenti di capitale di terzi assimilabili a capitale proprio

In caso di fallimento, il credito capitale e il pagamento degli interessi di strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA come strumenti di capitale imputabili al capitale sopportante i rischi secondo l'articolo 9a o che possono essere presi in considerazione nel capitale previsto secondo l'articolo 9a sono soddisfatti dopo i crediti non postergati e quelli postergati non imputabili al capitale sopportante i rischi secondo l'articolo 9a o che non possono essere presi in considerazione nel capitale previsto secondo l'articolo 9a.

106 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 54b107 Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

1 Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:

a.
di indire un'assemblea dei creditori e definirne le competenze nonché i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
b.
di istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.

2 La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

107 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Art. 54bbis108 Impegni assunti con le misure di protezione o nella procedura di risanamento

Gli impegni che l'impresa di assicurazione ha legittimamente assunto, con l'approvazione della FINMA o di un incaricato dell'inchiesta o del risanamento da essa designato, per la durata delle misure di cui all'articolo 51 capoverso 2 lettere a, b, d, e ed i o durante una procedura di risanamento sono soddisfatti, in caso di fallimento, prima di tutti gli altri.

108 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 54c109 Ripartizione e chiusura della procedura

1 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 260 LEF110 non sono considerati.111

2 Prima di essere approvati, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per dieci giorni per consultazione. L'avviso del deposito e l'approvazione sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA.112

3 La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblica la chiusura.

109 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

110 RS 281.1

111 Nuovo testo giusta l'all. n. II 19 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Sezione 2c: Procedura113

113 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 54d114 Ricorsi contro l'omologazione del piano di risanamento

1 Se accoglie il ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento, il giudice può unicamente accordare un'indennità.

2 L'indennità è generalmente accordata sotto forma di azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero.

114 Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi)(RU 2011 3919; FF 2010 3513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 54e115 Ricorsi di creditori e proprietari in caso di misure di insolvenza

1 Nelle procedure di cui all'articolo 51a capoverso 1, i creditori e i proprietari di un'impresa di assicurazione o di una società importante del gruppo o del conglomerato possono interporre ricorso soltanto contro:

a.
l'omologazione del piano di risanamento;
b.
gli atti di realizzazione;
c.
l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale.

2 Gli atti di realizzazione del liquidatore del fallimento sono considerati atti materiali. Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere al riguardo dalla FINMA una decisione ai sensi dell'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 1968116 sulla procedura amministrativa (PA).

3 Il ricorso secondo l'articolo 17 LEF117 è escluso in queste procedure.

115 Introdotto dall'all. n. 15 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339; FF 2014 6445). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

116 RS 172.021

117 RS 281.1

Art. 54f118 Termini

1 Il termine per interporre ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento e contro gli atti di realizzazione è di dieci giorni. L'articolo 22a PA119 non è applicabile.

2 Il termine per interporre ricorso contro l'omologazione del piano di risanamento decorre dal giorno successivo a quello in cui sono resi noti pubblicamente i principi del piano di risanamento. Il termine per interporre ricorso contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata resa nota pubblicamente l'approvazione.

118 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

119 RS 172.021

Art. 54g120 Effetto sospensivo

I ricorsi interposti nelle procedure di cui all'articolo 51a capoverso 1 non hanno effetto sospensivo. Su domanda, il giudice dell'istruzione può accordare l'effetto sospensivo. La concessione dell'effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro:

a.
l'ordine di misure di protezione;
b.
l'ordine di una procedura di risanamento;
c.
l'omologazione del piano di risanamento;
d.
l'ordine di fallimento.

120 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 54h121 Fondo nazionale di garanzia

Se, in seguito all'insolvenza di un'impresa di assicurazione, al Fondo nazionale di garanzia è conferito un compito di cui all'articolo 76 capoverso 4 lettera b della legge federale del 19 dicembre 1958122 sulla circolazione stradale, nella procedura di cui all'articolo 51a capoverso 1 della presente legge lo stesso Fondo assume la posizione di creditore per tutelare i propri interessi.

121 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

122 RS 741.01

Art. 54i123 Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri

1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di imprese di assicurazione.

2 La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza:

a.
i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati ai sensi dell'articolo 219 LEF124 di creditori domiciliati in Svizzera nonché i crediti derivanti da contratti d'assicurazione per i quali è prestata una garanzia ai sensi dell'articolo 17 della presente legge sono trattati in maniera equivalente; e
b.
gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione.

3 Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui l'impresa di assicurazione ha la sua sede effettiva.

4 Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero.

5 Se l'impresa di assicurazione ha una succursale in Svizzera, la procedura prevista dall'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammessa finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987125 sul diritto internazionale privato (LDIP) passa in giudicato.

6 Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.

123 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

124 RS 281.1

125 RS 291

Art. 54j126 Coordinamento con le procedure estere

1 Se l'impresa di assicurazione è oggetto di una procedura di esecuzione forzata anche all'estero, la FINMA coordina, per quanto possibile, la procedura di insolvenza con i competenti organi esteri.

2 Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in una procedura estera connessa alla procedura di insolvenza, l'importo che ha ottenuto è imputato, dedotte le spese a suo carico, alla procedura di insolvenza svizzera.

126 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Sezione 3: ...

Sezione 4:
Misure di protezione supplementari applicabili alle imprese di assicurazione estere
128

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 57 Esclusione dei crediti di terzi

Per le imprese estere, gli elementi del patrimonio vincolato e delle cauzioni sono gravati per legge da un diritto di pegno per i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione del portafoglio garantito in virtù della presente legge. Tali elementi possono essere utilizzati per coprire i crediti di terzi soltanto se le pretese degli assicurati sono state completamente soddisfatte.

Art. 58 Foro dell'esecuzione e realizzazione forzata

1 Per i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione del portafoglio garantito in virtù della presente legge, un'impresa di assicurazione estera è escussa in via di realizzazione del pegno (art. 151 segg. LEF129) nel luogo in cui si trova la sua succursale svizzera. Se la FINMA svincola un fondo per la realizzazione, l'esecuzione è proseguita nel luogo in cui si trova il fondo.

2 Se è presentata una domanda di realizzazione del pegno, l'ufficio delle esecuzioni ne informa la FINMA entro tre giorni.

3 Se l'impresa di assicurazione non dimostra, entro 14 giorni dal deposito della domanda di realizzazione del pegno, di aver soddisfatto completamente il creditore, la FINMA comunica all'ufficio delle esecuzioni, dopo avere sentito l'impresa di assicurazione, quali elementi del patrimonio vincolato e di un'eventuale cauzione sono svincolati per la realizzazione.

Art. 59 Restrizioni della facoltà di disporre

Se la l'autorità di sorveglianza del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione limita o vieta la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell'impresa, la FINMA, su richiesta dell'autorità di sorveglianza estera, può adottare nei confronti dell'impresa gli stessi provvedimenti per l'insieme degli affari svizzeri.

Sezione 5: Cessazione dell'attività assicurativa

Art. 60 Rinuncia

1 L'impresa di assicurazione che rinuncia all'autorizzazione deve presentare alla FINMA, per approvazione, un piano di liquidazione.

2 Il piano di liquidazione contiene indicazioni circa:

a.
la liquidazione degli impegni finanziari risultanti dai contratti d'assicurazione;
b.
i mezzi stanziati a tal fine; e
c.
la persona incaricata della liquidazione.

3 Se l'impresa di assicurazione non si conforma al piano di liquidazione approvato, l'articolo 61 capoverso 2 si applica per analogia.

4 L'impresa di assicurazione che ha rinunciato all'autorizzazione non può stipulare nuovi contratti d'assicurazione nei rami interessati; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.

5 L'impresa di assicurazione che ha soddisfatto gli obblighi derivanti dal diritto in materia di sorveglianza è liberata dalla sorveglianza e riottiene le cauzioni da essa depositate.

Art. 61130 Revoca dell'autorizzazione

1 La FINMA può revocare l'autorizzazione a esercitare alcuni o tutti i rami assicurativi all'impresa di assicurazione che ha cessato l'attività da più di sei mesi.

2 La FINMA adotta, in caso di revoca dell'autorizzazione ai sensi della presente legge o dell'articolo 37 della legge del 22 giugno 2007131 sulla vigilanza dei mercati finanziari, tutti i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi degli assicurati, segnatamente i provvedimenti di cui all'articolo 51.

3 L'impresa di assicurazione alla quale è stata revocata l'autorizzazione non può stipulare nuovi contratti di assicurazione; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.

130 Nuovo testo giusta l'all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

131 RS 956.1

Art. 62 Trasferimento del portafoglio

1 Se è basato su un accordo contrattuale, il trasferimento totale o parziale del portafoglio svizzero a un'altra impresa di assicurazione richiede l'approvazione della FINMA. La FINMA autorizza il trasferimento soltanto se gli interessi degli assicurati sono tutelati nel loro insieme.

2 Se il trasferimento del portafoglio è deciso dalla FINMA, questa ne determina le condizioni.

3 L'impresa di assicurazione assuntrice del portafoglio informa individualmente gli stipulanti da essa assunti, entro 30 giorni dalla notifica dell'autorizzazione, in merito al trasferimento del portafoglio e al diritto di disdetta. Lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto d'assicurazione entro tre mesi dall'informazione individuale.

4 La FINMA può decidere l'esclusione del diritto di disdetta se il trasferimento del portafoglio non implica, dal profilo economico, un cambiamento del partner contrattuale dello stipulante.

Art. 63 Pubblicazione

1 La FINMA pubblica, a spese dell'impresa di assicurazione, la rinuncia all'autorizzazione a esercitare l'attività o la revoca della stessa.

2 La FINMA pubblica, a spese dell'impresa assuntrice del portafoglio, l'approvazione di un trasferimento di portafoglio.

Capitolo 6:
Disposizioni particolari concernenti la sorveglianza dei gruppi assicurativi e dei conglomerati assicurativi

Sezione 1: Gruppi assicurativi

Art. 64 Gruppo assicurativo

Due o più imprese formano un gruppo assicurativo se:

a.
almeno una è un'impresa di assicurazione;
b.
nel loro insieme operano prevalentemente nel settore assicurativo; e
c.
costituiscono un'unità economica o sono altrimenti collegate tra di loro per influenza o controllo.
Art. 65 Assoggettamento alla sorveglianza di gruppi

1 La FINMA può assoggettare alla sorveglianza di gruppi un gruppo assicurativo di cui fa parte un'impresa in Svizzera se il gruppo assicurativo:

a.
è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera;
b.
è effettivamente diretto a partire dall'estero, non essendovi tuttavia sottoposto a una sorveglianza di gruppi equivalente.

2 Se, nel contempo, autorità estere rivendicano la sorveglianza integrale o parziale del gruppo assicurativo, la FINMA si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza, salvaguardando le sue competenze e tenendo conto di un'eventuale sorveglianza di conglomerati. Prima di pronunciarsi, essa consulta le imprese del gruppo assicurativo che hanno sede in Svizzera.

Art. 67132 Strumenti della sorveglianza dei gruppi

1 Il gruppo assicurativo e le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo del gruppo assicurativo, dall'altro, devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.

2 Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione.

3 Il gruppo assicurativo deve essere organizzato in modo tale da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

4 I gruppi assicurativi sono tenuti a elaborare piani di stabilizzazione secondo l'articolo 22a. Con l'elaborazione di un piano di stabilizzazione completo decade l'obbligo delle imprese di assicurazione del gruppo di elaborare ulteriori piani.

5 La FINMA può elaborare piani di liquidazione («resolution plans») per gruppi assicurativi. Indica le modalità per realizzare il risanamento o la liquidazione del gruppo assicurativo da essa ordinati. Il gruppo assicurativo deve fornire alla FINMA le informazioni necessarie. Se la FINMA elabora un piano di liquidazione completo per il gruppo assicurativo, le imprese di assicurazione del gruppo non sono tenute a elaborare ulteriori piani.

6 Il Consiglio federale può emanare disposizioni volte ad attuare principi internazionalmente riconosciuti applicabili alla sorveglianza dei gruppi assicurativi attivi a livello internazionale.

132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 68 Vigilanza sui rischi

La FINMA può emanare prescrizioni concernenti la vigilanza su processi interni ai gruppi e sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo.

Art. 69133 Solvibilità

1 Il gruppo assicurativo deve disporre di sufficiente solvibilità.

2 Gli articoli 9-9c si applicano per analogia.

133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 70134 Società di audit

I gruppi assicurativi incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005135 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 2007136 sui mercati finanziari. L'articolo 28 si applica per analogia.

134 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

135 RS 221.302

136 RS 956.1

Art. 71bis 139 Piano d'esercizio

1 Le modifiche della società madre del gruppo che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera g devono essere sottoposte per approvazione alla FINMA.

2 Per le altre società importanti del gruppo di cui all'articolo 2a la FINMA può ordinare un obbligo di approvazione ai sensi del capoverso 1.

139 Introdotto dall'all. n. 15 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339; FF 2014 6445). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Sezione 2: Conglomerati assicurativi

Art. 72 Conglomerato assicurativo

Due o più imprese formano un conglomerato assicurativo se:

a.
almeno una è un'impresa di assicurazione;
b.140
almeno una è una banca o una società di intermediazione mobiliare di notevole importanza economica;
c.
nel loro insieme operano prevalentemente nel settore assicurativo; e
d.
costituiscono un'unità economica o sono altrimenti collegate tra di loro per influenza o controllo.

140 Nuovo testo giusta l'all. n. II 19 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 73 Assoggettamento alla sorveglianza di conglomerati

1 La FINMA può assoggettare alla sorveglianza di conglomerati un conglomerato assicurativo di cui fa parte un'impresa in Svizzera se il conglomerato assicurativo:

a.
è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera;
b.
è effettivamente diretto a partire dall'estero, non essendovi tuttavia sottoposto a una sorveglianza di conglomerati equivalente.

2 Se altre autorità estere rivendicano nel contempo la sorveglianza integrale o parziale del conglomerato assicurativo, la FINMA, salvaguardando le sue competenze e tenendo conto di un'eventuale sorveglianza di gruppi, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza. Prima di pronunciarsi, essa consulta le imprese del conglomerato assicurativo che hanno sede in Svizzera.141

141 Nuovo testo giusta l'all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 74 Relazione con la sorveglianza individuale e di gruppi

La sorveglianza di conglomerati secondo la presente sezione è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale e di gruppi assicurativi o finanziari da parte delle autorità di sorveglianza competenti nel caso specifico.

Art. 75142 Strumenti della sorveglianza di conglomerati assicurativi

1 Il conglomerato assicurativo e le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo del conglomerato assicurativo, dall'altro, devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.

2 Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione.

3 Il conglomerato assicurativo deve essere organizzato in modo da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

4 I conglomerati assicurativi sono tenuti a elaborare piani di stabilizzazione secondo l'articolo 22a. Con l'elaborazione di un piano di stabilizzazione completo decade l'obbligo delle imprese di assicurazione del conglomerato di elaborare ulteriori piani.

5 La FINMA può elaborare piani di liquidazione («resolution plans») per conglomerati assicurativi. Indica le modalità per realizzare il risanamento o la liquidazione del conglomerato assicurativo da essa ordinati. Il conglomerato assicurativo deve fornire alla FINMA le informazioni necessarie. Se la FINMA elabora un piano di liquidazione completo per il conglomerato assicurativo, le imprese di assicurazione del conglomerato non sono tenute a elaborare ulteriori piani.

6 Il Consiglio federale può emanare disposizioni volte ad attuare principi internazionalmente riconosciuti applicabili alla sorveglianza dei conglomerati assicurativi attivi a livello internazionale.

142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 76 Vigilanza sui rischi

La FINMA può emanare prescrizioni concernenti la vigilanza su processi interni ai conglomerati e sulla concentrazione dei rischi a livello di conglomerato.

Art. 77143 Solvibilità

1 Il conglomerato assicurativo deve disporre di sufficiente solvibilità.

2 Gli articoli 9-9c si applicano per analogia.

143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 78144 Società di audit

I conglomerati assicurativi incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005145 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 2007146 sui mercati finanziari. L'articolo 28 si applica per analogia.

144 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

145 RS 221.302

146 RS 956.1

Art. 79bis 147 Piano d'esercizio

1 La società madre del conglomerato sottopone per approvazione alla FINMA le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera g.

2 Per le altre società importanti del conglomerato di cui all'articolo 2a la FINMA può prevedere un obbligo di approvazione secondo il capoverso 1.

147 Introdotto dall'all. n. 15 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339; FF 2014 6445). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Capitolo 7: Consegna di documenti agli stipulanti e all'assicurato148

148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 80149 Diritto

1 Gli stipulanti e l'assicurato hanno in ogni momento diritto alla consegna di una copia del proprio dossier e di tutti gli altri documenti che li riguardano elaborati dall'impresa di assicurazione o dall'intermediario assicurativo nell'ambito della relazione d'affari.

2 Con il consenso dello stipulante e dell'assicurato, la consegna può avvenire in forma elettronica.

149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 81150 Procedura

1 Chi intende far valere il diritto alla consegna di documenti, presenta una richiesta in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.

2 L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo fa pervenire gratuitamente allo stipulante e all'assicurato una copia dei documenti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

3 In una lite successiva, il giudice può tenere conto, nella decisione sulle spese giudiziarie, del rifiuto della consegna dei documenti.

150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Capitolo 7a: Decisioni tariffali e contenzioso giudiziario152

152 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 84 Decisioni tariffali153

1 Nel Foglio federale sono comunicate le decisioni prese sui tariffali concernenti contratti d'assicurazioni in corso. La comunicazione descrive sommariamente l'oggetto e il contenuto della decisione e, per gli assicurati, equivale a notificazione della decisione secondo l'articolo 36 della legge federale del 20 dicembre 1968154 sulla procedura amministrativa.

2 I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

3 I ricorsi contro decisioni sulle tariffe non hanno effetto sospensivo.

153 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

154 RS 172.021

Art. 85 Contenzioso giudiziario

1 Il giudice decide le controversie di diritto privato che sorgono fra le imprese di assicurazione o fra queste e gli assicurati.

2 e 3155

155 Abrogati dall'all. 1 n. II 31 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 86156 Contravvenzioni

1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a.
viola uno degli obblighi d'informare di cui all'articolo 2c capoversi 1 e 2;
b.
viola uno degli obblighi di notificazione di cui all'articolo 21;
c.
viola uno degli obblighi di comunicazione o d'informazione di cui agli articoli 14a capoverso 2, 45, 45a capoverso 2 e 45b.

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 87157 Delitti

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a.
conclude contratti d'assicurazione per conto di un'impresa di assicurazione che non dispone dell'autorizzazione necessaria ai sensi della presente legge o agisce in veste d'intermediario per la conclusione di tali contratti;
b.
distribuisce contratti d'assicurazione per il tramite di un intermediario assicurativo che non dispone della registrazione necessaria ai sensi della presente legge;
c.
ritira o grava beni del patrimonio vincolato di entità tale che l'importo legale non risulta più coperto;
d.
compie qualsiasi altro atto che diminuisca la garanzia degli elementi del patrimonio vincolato.

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 88 Esecuzione

1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.158

2 Prima di emanare prescrizioni, il Consiglio federale consulta le organizzazioni interessate.

3 È fatto salvo il diritto dei Cantoni di emanare prescrizioni di polizia sull'assicurazione contro l'incendio. Per il portafoglio svizzero, essi possono imporre alle imprese di assicurazione contro l'incendio modici contributi destinati alla protezione contro il fuoco e alla prevenzione dei danni causati dagli elementi naturali ed esigere che a tale scopo forniscano indicazioni sulle somme dell'assicurazione contro l'incendio relative al loro territorio.

158 Nuovo testo giusta l'all. n. 18 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Art. 90 Disposizioni transitorie

1 Le imprese di assicurazione che hanno ottenuto in virtù del diritto anteriore un'autorizzazione a esercitare rami assicurativi a complemento di altri rami possono esercitarli in modo indipendente a partire dall'entrata in vigore della presente legge, entro i limiti di quest'ultima.

2 I termini per la presentazione dei rapporti di cui all'articolo 25 devono essere rispettati per la prima volta per l'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3 Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 43 capoverso 1 devono annunciarsi presso la FINMA per l'iscrizione nel registro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4 Il Consiglio federale può fissare un periodo transitorio per l'acquisizione delle qualifiche professionali delle persone di cui agli articoli 23, 28 e 44.

5 Le imprese di assicurazione con un capitale inferiore a quello prescritto nell'articolo 8 devono aumentarlo entro i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

6 Chi dirige effettivamente a partire dalla Svizzera un gruppo assicurativo o un conglomerato assicurativo senza esercitare in Svizzera l'attività assicurativa deve annunciarsi presso la FINMA entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7 I gruppi assicurativi o i conglomerati assicurativi già esistenti devono conformarsi alle nuove prescrizioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

8 Su domanda motivata, la FINMA può prorogare i termini di cui ai capoversi 5, 6, 7.

Art. 90a159 Disposizioni transitorie della modifica del 18 marzo 2022

1 Le imprese di assicurazione che intendono usufruire degli allentamenti previsti in materia di sorveglianza dichiarano alla FINMA, entro sei mesi dall'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022, quali delle operazioni di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera k vogliono concludere.

2 Le imprese di assicurazione con sede in Svizzera che hanno costituito un patrimonio vincolato per portafogli di succursali estere devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 17 capoverso 2 entro sei mesi dall'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022 e informarne gli assicurati interessati.

3 Gli obblighi relativi alle assicurazioni sulla vita qualificate (art. 39a-39k) devono essere osservati entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022.

4 I requisiti di cui all'articolo 43 devono essere adempiuti entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022.

159 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).

Art. 91 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:1° gennaio 2006160

160 DF del 9 nov. 2005.

Allegato

(art. 89)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Le seguenti leggi federali sono abrogate:

1.
legge del 4 febbraio 1919161 sulle cauzioni;
2.
legge federale del 25 giugno 1930162 sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla vita;
3.
legge del 23 giugno 1978163 sulla sorveglianza degli assicuratori;
4.
legge del 20 marzo 1992164 sull'assicurazione contro i danni;
5.
legge del 18 giugno 1993165 sull'assicurazione vita.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

166

161 [CS 10 290; RU 1978 1836 art. 51 e all. n. 1, 1992 2363 all. n. 3, 1993 3209, 1995 1227 all. n. 18]

162 [CS 10 297; RU 1978 1836 all. n. 2; 1992 288 all. n. 67, 2363 all. n. 4; 1993 3211; 1995 1227 all. n. 19]

163 [RU 1978 1836; 1988 414; 1992 288 all. n. 66, 733 disp. fin. art. 7 n. 3, 2363 all. n. 2; 1993 3204; 1995 1328 all. n. 2, 3517 n. I 12, 5679, 2000 2355 all. n. 28; 2003 232; 2004 1677 all. n. 4, 2617 all. n. 12]

164 [RU 1992 2363, 1993 3247]

165 [RU 1993 3221, 2004 1677 all. n. 6]

166 Le mod. possono essere consultate alla RU 2005 5269.