01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2020 - 31.12.2022
15.03.2016 - 31.12.2019
01.01.2016 - 14.03.2016
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.09.2011 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.08.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
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1

Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) del 17 dicembre 2004 (Stato 6 dicembre 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 82 capoverso 1, 98 capoverso 3, 117 capoverso 1 e 122 capoverso 1
della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 20032, decreta: Capitolo 1: Oggetto, scopo e campo d'applicazione

Art. 1

Oggetto e scopo

1

La presente legge disciplina la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi.

2

La presente legge ha in particolare lo scopo di proteggere gli assicurati dai rischi d'insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli abusi.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: a. le imprese di assicurazione svizzere che esercitano l'attività assicurativa diretta o riassicurativa; b. le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; c. gli

intermediari

assicurativi;

d. i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi.

2

Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: a. le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione;

b. le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; RU 2005 5269

1 RS

101

2 FF

2003 3233

961.01

Assicurazione privata 2

961.01

c. gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest'ultimo e delle società da questo dominate.

3

Se circostanze particolari lo giustificano, l'autorità di sorveglianza può esonerare dalla sorveglianza le imprese di assicurazione la cui attività assicurativa è di esigua importanza economica o concerne solo una cerchia ristretta di assicurati. 4 Il Consiglio federale definisce che cosa debba intendersi per esercizio di un'attività assicurativa in Svizzera.

Capitolo 2: Avvio dell'attività assicurativa Sezione 1: Autorizzazione

Art. 3

Obbligo d'autorizzazione

1

Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b sottostante alla sorveglianza (impresa di assicurazione) che intende avviare l'attività assicurativa deve essere autorizzata dall'autorità di sorveglianza.

2

L'autorizzazione è necessaria anche in caso di fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.


Art. 4

Domanda d'autorizzazione e piano d'esercizio 1

Un'impresa di assicurazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b che intende ottenere un'autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa deve presentare all'autorità di sorveglianza una domanda corredata di un piano d'esercizio.

2

Il piano d'esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti: a. gli

statuti;

b. l'organizzazione e il campo d'attività territoriale dell'impresa di assicurazione, eventualmente anche del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo di cui fa parte l'impresa di assicurazione;

c. se vi è attività assicurativa all'estero, l'autorizzazione della competente autorità estera di sorveglianza o un'attestazione equivalente;

d. indicazioni relative alla dotazione finanziaria e alla costituzione di riserve; e. il conto annuale dei tre esercizi precedenti o il bilancio d'apertura se si tratta di una nuova impresa di assicurazione; f. indicazioni sulle persone che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale o dei voti dell'impresa di assicurazione o che in altro modo possono influenzarne notevolmente la gestione; g. i nominativi delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione oppure, per le imprese di assicurazione estere, del mandatario generale;

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori 3

961.01

h. il nominativo dell'attuario responsabile; i.

la denominazione dell'ufficio di revisione esterno e delle persone responsabili del mandato e, se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo, l'organizzazione del mandato dell'ufficio di revisione esterno del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo; j.

i contratti e altri accordi mediante i quali si intendono delegare a terzi funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione; k. i rami assicurativi previsti e il genere dei rischi da assicurare; l.

se del caso, la dichiarazione concernente l'adesione all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia; m. indicazioni sui mezzi destinati ad adempiere prestazioni di assistenza, se si chiede un'autorizzazione per il ramo assicurativo «prestazioni di assistenza»; n. il piano di riassicurazione e, per la riassicurazione attiva, il piano di retrocessione;

o. i costi preventivati per la costituzione dell'impresa di assicurazione; p. i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i primi tre esercizi;

q. indicazioni sul rilevamento, la limitazione e il controllo dei rischi; r. le tariffe e le condizioni generali d'assicurazione utilizzate in Svizzera, per l'assicurazione di tutti i rischi nella previdenza professionale e nell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie.

3

Un'impresa di assicurazione già autorizzata a esercitare l'attività in un ramo assicurativo, se presenta una domanda d'autorizzazione per un ulteriore ramo assicurativo, deve fornire le indicazioni e i documenti di cui al capoverso 2 lettere a-l soltanto se occorre modificarli rispetto a quelli già approvati.

4

L'autorità di sorveglianza può chiedere ulteriori indicazioni e documenti se necessari per decidere in merito alla domanda d'autorizzazione.


Art. 5

Modifiche del piano d'esercizio 1

Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, i, k e r devono essere previamente sottoposte per approvazione all'autorità di sorveglianza. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d'esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.

2

Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere b, c, d, f, g, j, l, m, n e q devono essere comunicate all'autorità di sorveglianza; esse sono considerate approvate se l'autorità di sorveglianza non avvia un esame della pratica entro quattro settimane.

Assicurazione privata 4

961.01


Art. 6

Rilascio dell'autorizzazione 1

L'autorizzazione è rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati.

2

Se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo, l'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di un'adeguata sorveglianza su base consolidata da parte di un'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari.

3

L'autorizzazione è rilasciata per uno o più rami assicurativi. Essa dà anche diritto a praticare la riassicurazione nel corrispondente ramo assicurativo. Il Consiglio federale definisce i rami assicurativi.

4

L'autorità di sorveglianza pubblica le autorizzazioni rilasciate.

Sezione 2: Condizioni

Art. 7

Forma giuridica

Le imprese di assicurazione sono costituite in società anonime o cooperative.


Art. 8

Capitale minimo

1

Un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera deve disporre di un capitale minimo situato, a seconda dei rami assicurativi in cui esercita l'attività, tra i 3 e i 20 milioni di franchi.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il capitale minimo per i singoli rami assicurativi.

3

L'autorità di sorveglianza stabilisce il capitale necessario nel singolo caso.


Art. 9

Fondi propri

1

L'impresa di assicurazione deve disporre di sufficienti fondi propri liberi e non gravati in riferimento all'insieme delle sue attività (margine di solvibilità).

2

Nel determinare il margine di solvibilità si tiene conto dei rischi ai quali è esposta l'impresa di assicurazione, dei rami assicurativi, del volume d'affari, del campo d'attività geografico e dei principi riconosciuti a livello internazionale.

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti i fondi propri computabili.

L'autorità di sorveglianza emana prescrizioni concernenti il calcolo e l'ammontare necessario del margine di solvibilità.


Art. 10

Fondo d'organizzazione

1

Oltre al capitale, un'impresa di assicurazione deve disporre di un fondo d'organizzazione atto a coprire in particolare le spese di fondazione e d'impianto oppure derivanti da un'estensione straordinaria della sua attività. All'avvio dell'attività, il

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori 5

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fondo d'organizzazione corrisponde di regola al 50 per cento al massimo del capitale minimo di cui all'articolo 8.

2

Il Consiglio federale disciplina l'ammontare, la costituzione, la durata di conservazione e la ricostituzione del fondo d'organizzazione.

3

L'autorità di sorveglianza stabilisce l'ammontare del fondo d'organizzazione nel singolo caso.


Art. 11

Scopo dell'impresa

1

Un'impresa di assicurazione può esercitare, oltre agli affari assicurativi, soltanto attività che vi sono direttamente connesse.

2

L'autorità di sorveglianza può autorizzare l'esercizio di altre attività, purché non siano pregiudizievoli per gli interessi degli assicurati.


Art. 12

Cumulo dell'esercizio dell'assicurazione sulla vita e di altri rami assicurativi Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta sulla vita possono esercitare, accanto a quest'ultima, soltanto l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione malattie.


Art. 13

Adesione all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia L'impresa che intende esercitare l'attività nel ramo assicurativo della responsabilità civile dei veicoli a motore deve aderire all'Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia secondo gli articoli 74 e 76 della legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale.


Art. 14

Garanzia di un'attività irreprensibile 1

Devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività irreprensibile:

a. le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone responsabili della gestione;

b. per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale.

2

Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1.

3

In caso di delega di funzioni essenziali dell'impresa di assicurazione ad altre persone, il capoverso 1 si applica per analogia.

3 RS

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Assicurazione privata 6

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Sezione 3:

Condizioni complementari per le imprese di assicurazione estere

Art. 15

1 Un'impresa di assicurazione estera che intende esercitare un'attività assicurativa in Svizzera deve:

a. essere autorizzata a esercitare l'attività assicurativa nel suo Stato di sede; b. istituire una succursale in Svizzera e nominare un mandatario generale quale direttore;

c. disporre, presso la sua sede principale, di un capitale secondo l'articolo 8 e di un margine di solvibilità secondo l'articolo 9, comprendente anche l'attività in Svizzera; d. disporre, in Svizzera, di un fondo d'organizzazione secondo l'articolo 10 e dei corrispondenti elementi patrimoniali; e. depositare in Svizzera una cauzione corrispondente a una determinata frazione del margine di solvibilità relativo agli affari svizzeri. L'autorità di sorveglianza stabilisce tale frazione e determina il calcolo, il luogo di custodia e gli elementi patrimoniali computabili.

2

Sono fatte salve le disposizioni contrarie contenute in trattati internazionali.

Capitolo 3: Esercizio dell'attività assicurativa Sezione 1: Dotazione finanziaria

Art. 16

Riserve tecniche

1

L'impresa di assicurazione è tenuta a costituire sufficienti riserve tecniche per l'insieme delle sue attività.

2

Il Consiglio federale definisce i principi applicabili per determinare le riserve tecniche. Esso può delegare all'autorità di sorveglianza il disciplinamento dei particolari concernenti il genere e l'entità delle riserve tecniche.


Art. 17

Patrimonio vincolato

1

L'impresa di assicurazione deve costituire un patrimonio vincolato destinato a garantire le pretese derivanti dai contratti d'assicurazione.

2

L'impresa di assicurazione non è tenuta a garantire secondo il capoverso 1 i suoi portafogli esteri per i quali deve costituire garanzie equivalenti all'estero.

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori 7

961.01


Art. 18

Importo legale del patrimonio vincolato L'importo legale del patrimonio vincolato corrisponde alle riserve tecniche di cui all'articolo 16 e a un supplemento adeguato. L'autorità di sorveglianza stabilisce tale supplemento.


Art. 19

Destinazione del patrimonio vincolato 1

Gli elementi del patrimonio vincolato sono destinati a sopperire alle pretese che il patrimonio vincolato deve garantire.

2

Se il portafoglio è trasferito a un'altra impresa di assicurazione, gli elementi del patrimonio vincolato o elementi corrispondenti passano a quest'altra impresa, salvo decisione contraria dell'autorità di sorveglianza.


Art. 20

Prescrizioni concernenti il patrimonio vincolato Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la costituzione, la localizzazione, la copertura, i cambiamenti e il controllo del patrimonio vincolato. Esso può delegare all'autorità di sorveglianza il disciplinamento dei particolari tecnici.


Art. 21

Partecipazioni

1

Un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera che intende partecipare a un'altra impresa deve notificarlo all'autorità di sorveglianza se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'altra impresa.

2

Chiunque intende partecipare direttamente o indirettamente a un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera deve notificarlo all'autorità di sorveglianza se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'impresa di assicurazione.

3

Chiunque intende ridurre la propria partecipazione a un'impresa di assicurazione con sede in Svizzera sotto le soglie del 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure intende modificare la partecipazione in modo tale che l'impresa di assicurazione cessi di essere sua filiale, deve notificarlo all'autorità di sorveglianza.

4

L'autorità di sorveglianza può proibire o subordinare a condizioni una partecipazione suscettibile di pregiudicare, per il suo genere e la sua entità, l'impresa di assicurazione o gli interessi degli assicurati.

Sezione 2: Gestione dei rischi

Art. 22

1 L'impresa di assicurazione deve essere organizzata in modo tale da essere in grado di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

2

L'autorità di sorveglianza emana prescrizioni concernenti il genere dei rischi da individuare e il loro controllo da parte dell'impresa di assicurazione.

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Sezione 3: Attuario responsabile

Art. 23

Nomina e funzione

1

Le imprese di assicurazione nominano un attuario responsabile, al quale permettono di accedere a tutti i documenti d'affari.

2

L'attuario responsabile deve godere di buona reputazione, essere professionalmente qualificato e in grado di valutare correttamente le conseguenze finanziarie dell'attività dell'impresa di assicurazione. Il Consiglio federale ne definisce i requisiti professionali.

3

L'impresa di assicurazione deve comunicare senza indugio all'autorità di sorveglianza la revoca o le dimissioni dell'attuario responsabile.


Art. 24

Compiti

1

L'attuario responsabile assicura che: a. il margine di solvibilità sia calcolato correttamente e il patrimonio vincolato sia conforme alle prescrizioni del diritto di sorveglianza; b. le basi attuariali utilizzate siano appropriate; e c. siano costituite riserve tecniche sufficienti.

2

Se constata insufficienze, l'attuario responsabile ne informa senza indugio la direzione dell'impresa di assicurazione.

3

L'attuario responsabile allestisce inoltre periodicamente un rapporto a destinazione della direzione o, nel caso delle imprese di assicurazione estere, del mandatario generale. Per quanto riguarda le insufficienze constatate, vi indica i provvedimenti proposti e quelli effettivamente adottati.

4

L'autorità di sorveglianza emana prescrizioni di dettaglio concernenti i compiti dell'attuario responsabile e il contenuto del rapporto.

Sezione 4: Rapporti

Art. 25

Rapporto di gestione e rapporto di sorveglianza 1

Le imprese di assicurazione allestiscono, per il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto di gestione che si compone del conto annuale, del rapporto annuale e, se la legge lo prescrive, del conto del gruppo. Il conto del gruppo deve essere presentato in ogni caso se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo.

2

Le imprese di assicurazione allestiscono inoltre un rapporto di sorveglianza annuo.

L'autorità di sorveglianza stabilisce le esigenze che deve adempiere tale rapporto e determina le informazioni e i documenti da allegarvi.

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3

Le imprese di assicurazione presentano all'autorità di sorveglianza il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza sull'esercizio trascorso, al più tardi il 30 aprile successivo. Le imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente l'attività riassicurativa li presentano al più tardi il 30 giugno.

4

Per le loro attività in Svizzera, le imprese di assicurazione estere presentano un rapporto di gestione distinto e un rapporto di sorveglianza distinto sull'esercizio trascorso.

5

Il conto annuale è pubblicato nel rapporto dell'autorità di sorveglianza (art. 48).

6

L'autorità di sorveglianza può ordinare che i rapporti siano presentati a scadenze inferiori a un anno. Essa può inoltre definire requisiti particolari per il rapporto di gestione.


Art. 26

Disposizioni particolari concernenti il rendiconto 1

Le imprese di assicurazione costituiscono la riserva generale di cui agli articoli 671 e 860 del Codice delle obbligazioni (CO)4 conformemente al loro piano d'esercizio.

Le prescrizioni del diritto della società anonima concernenti la costituzione e lo scioglimento di riserve latenti non si applicano alle riserve tecniche. La trasparenza e la protezione degli assicurati rimangono garantite.

2

Le spese di costituzione, aumento del capitale e organizzazione sono addebitate al fondo d'organizzazione per l'esercizio durante il quale si producono.

3

Per le imprese di assicurazione, il Consiglio federale può emanare prescrizioni deroganti alle norme del CO per quanto riguarda la stima degli attivi e dei passivi e la struttura del conto annuale, sempre che la trasparenza sia garantita.

Sezione 5: Revisione

Art. 27

Vigilanza interna sugli affari 1

L'impresa di assicurazione istituisce un sistema efficace di controllo interno che ingloba tutti gli affari. Essa nomina inoltre un organo di revisione interno indipendente dalla gestione (ispettorato).

2

In singoli casi giustificati, l'autorità di sorveglianza può esonerare un'impresa di assicurazione dall'obbligo di istituire un ispettorato.

3

L'ispettorato allestisce, almeno una volta all'anno, un rapporto sulla sua attività e lo presenta all'ufficio di revisione esterno.

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Art. 28

Ufficio di revisione esterno 1

L'impresa di assicurazione incarica un ufficio di revisione esterno di controllare la sua gestione.

2

Della revisione esterna possono essere incaricati unicamente uffici di revisione e revisori:

a. che offrono la garanzia di una revisione irreprensibile dal profilo tecnico e personale;

b. indipendenti dall'impresa di assicurazione e dalle società del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo cui essa appartiene; e

c. riconosciuti dall'autorità di sorveglianza per esercitare la revisione di imprese di assicurazione.

3

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il riconoscimento di cui al capoverso 2. Esso può delegare all'autorità di sorveglianza il disciplinamento dei particolari tecnici.


Art. 29

Compiti dell'ufficio di revisione esterno 1

L'ufficio di revisione esterno controlla se il conto annuale è allestito, dal profilo formale e contenutistico, conformemente alle prescrizioni legali, agli statuti e ai regolamenti. Esso verifica inoltre, attenendosi alle istruzioni dell'autorità di sorveglianza, che le disposizioni della presente legge e delle relative ordinanze d'esecuzione siano rispettate.

2

L'ufficio di revisione esterno allestisce un rapporto sulle sue constatazioni. Ne invia una copia all'autorità di sorveglianza.

3

L'autorità di sorveglianza può affidare mandati supplementari all'ufficio di revisione esterno e ordinargli esami particolari. Le relative spese sono a carico dell'impresa di assicurazione. 4

L'impresa di assicurazione permette all'ufficio di revisione di consultare in qualsiasi momento i libri e giustificativi contabili, mette a sua disposizione i documenti necessari ai fini della verifica e della valutazione degli attivi e passivi e gli fornisce tutte le informazioni necessarie per adempiere il suo compito.


Art. 30

Obbligo di notificazione dell'ufficio di revisione esterno L'ufficio di revisione esterno notifica senza indugio all'autorità di sorveglianza le seguenti constatazioni: a. reati; b. gravi

irregolarità;

c. violazione dei principi di un'attività irreprensibile; d. fatti suscettibili di compromettere la solvibilità dell'impresa di assicurazione o gli interessi degli assicurati.

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Sezione 6: Disposizioni particolari per singoli rami assicurativi

Art. 31

Disposizioni restrittive Allo scopo di tutelare gli assicurati, il Consiglio federale può emanare disposizioni restrittive per i diversi rami assicurativi.


Art. 32

Assicurazione della protezione giuridica 1

Un'impresa di assicurazione che intende esercitare l'assicurazione della protezione giuridica contemporaneamente ad altri rami assicurativi deve: a. affidare la liquidazione dei sinistri del ramo assicurativo della protezione giuridica a un'impresa giuridicamente autonoma (impresa di gestione dei sinistri); oppure b. concedere agli assicurati, non appena il contratto d'assicurazione permette loro di chiedere l'intervento dell'impresa di assicurazione, il diritto di affidare la difesa dei loro interessi a un avvocato indipendente di loro scelta oppure, per quanto la normativa procedurale applicabile lo consenta, a un'altra persona che adempie le qualifiche richieste da tale normativa.

2

Il Consiglio federale disciplina i rapporti tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di gestione dei sinistri. Esso emana altresì prescrizioni concernenti la forma e il contenuto del contratto d'assicurazione relativo alla protezione giuridica, segnatamente per quanto concerne la procedura in caso di divergenza d'opinioni tra l'impresa di assicurazione o l'impresa di gestione dei sinistri e l'assicurato in merito ai provvedimenti da adottare per liquidare il sinistro.


Art. 33

Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali 1

Un'impresa di assicurazione può stipulare contratti d'assicurazione contro l'incendio per rischi situati in Svizzera soltanto se vi include la copertura dei danni causati dagli elementi naturali.

2

L'entità della copertura e la tariffa dei premi dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono uniformi e vincolanti per tutte le imprese di assicurazione.

3

L'autorità di sorveglianza esamina, tenendo conto delle tariffe e delle basi di calcolo presentate dalle imprese di assicurazione, se i premi che ne derivano sono equi dal punto di vista del rischio e dei costi.

4

Il Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio concernenti: a. le basi per il calcolo dei premi; b. l'entità della copertura dei danni causati dagli elementi naturali e i relativi limiti della garanzia; c. il genere e l'estensione delle statistiche che le imprese di assicurazione devono allestire.

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5

Il Consiglio federale può: a. determinare, se necessario, le condizioni d'assicurazione; b. prendere i provvedimenti necessari per raggiungere la compensazione dell'onere dei sinistri tra le imprese di assicurazione, in particolare ordinare l'adesione a un'organizzazione di diritto privato gestita dalle stesse imprese di assicurazione.


Art. 34

Assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore comunicano all'autorità di sorveglianza il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da esse designato in ogni Stato appartenente allo Spazio economico europeo conformemente all'articolo 79b della legge del 19 dicembre 19585 sulla circolazione stradale.


Art. 35

Riassicurazione 1 Gli articoli 15, 17-20, 32-34, 36, 37, 55-59 e 62 non sono applicabili alle imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente la riassicurazione.

2

Le altre disposizioni si applicano per analogia.


Art. 36

Assicurazione sulla vita 1

Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.

2

Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con partecipazione alle eccedenze consegnano annualmente agli assicurati un conteggio verificabile sulla partecipazione alle eccedenze. Dal conteggio deve essere desumibile in particolare su quali basi siano state calcolate le eccedenze e in virtù di quali principi siano state distribuite.

3

Per le imprese di assicurazione secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti: a. le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conteggio;

b. le basi per il calcolo delle eccedenze; c. le basi e l'entità della distribuzione delle eccedenze.

5 RS

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Art. 37

Disciplinamento particolare per la previdenza professionale 1

Le imprese di assicurazione sulla vita che operano nel settore della previdenza professionale costituiscono uno speciale patrimonio vincolato per far fronte ai loro impegni in materia di previdenza professionale.

2

Esse tengono un conto d'esercizio annuale separato per la previdenza professionale. Vi figurano in particolare:

a. gli eventuali prelievi dall'accantonamento per la futura partecipazione alle eccedenze;

b. i premi, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi e delle spese; c. le prestazioni;

d. le eventuali quote di eccedenze assegnate obbligatoriamente agli stipulanti l'anno precedente e distribuite nell'esercizio in corso; e. i redditi di capitali nonché gli utili non realizzati e le perdite sugli investimenti di capitale;

f.

i costi e i redditi degli strumenti finanziari derivati impiegati; g. le spese comprovate di acquisizione e amministrazione; h. le spese comprovate della gestione patrimoniale; i.

i premi e le prestazioni connessi alla riassicurazione dei rischi per invalidità, morte e altro; j.

la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche documentate e delle riserve di fluttuazione vincolate e documentate.

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti: a. le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conto separato d'esercizio; b. le basi per determinare la partecipazione alle eccedenze; c. i principi per la ripartizione della partecipazione alle eccedenze.

4

La partecipazione alle eccedenze figurante nel conto d'esercizio ammonta almeno al 90 per cento della partecipazione alle eccedenze calcolata secondo il capoverso 3 lettera b.

5

Se il conto d'esercizio presenta una perdita, per l'esercizio corrispondente non è versata alcuna partecipazione alle eccedenze. La perdita attestata è riportata all'esercizio successivo e va quindi presa in considerazione per determinare la nuova partecipazione alle eccedenze.


Art. 38

Esame delle tariffe soggette ad approvazione Nella procedura d'approvazione l'autorità di sorveglianza esamina in base ai calcoli tariffali presentatile dagli istituti d'assicurazione se i premi previsti sono stabiliti entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti d'assicu

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razione e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi. È fatto salvo l'articolo 33 capoverso 3.


Art. 39

Prestazioni minime

Le imprese di assicurazione cui è stata trasferita la proprietà dei beni degli istituti di previdenza da esse istituiti e dipendenti da esse sotto il profilo economico o organizzativo devono fornire almeno le prestazioni previste dalla previdenza professionale obbligatoria.

Capitolo 4: Intermediari assicurativi

Art. 40

Definizione Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti d'assicurazione nell'interesse di imprese di assicurazione o di altre persone.


Art. 41

Attività d'intermediazione

proibite

Agli intermediari assicurativi è proibito esercitare un'attività a favore di imprese di assicurazione soggette alla presente legge ma non autorizzate a esercitare attività assicurative.


Art. 42

Registro 1 L'autorità di sorveglianza tiene un registro degli intermediari assicurativi (registro).

2

Il registro è pubblico .

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari.


Art. 43

Iscrizione a registro 1

Gli intermediari assicurativi non vincolati giuridicamente, economicamente o in altro modo a un'impresa di assicurazione devono farsi iscrivere nel registro.

2

Gli altri intermediari assicurativi hanno il diritto di farsi iscrivere nel registro.


Art. 44

Condizioni per l'iscrizione a registro 1

Nel registro è iscritto soltanto chi: a. dimostra di avere qualifiche professionali sufficienti o, se si tratta di una persona giuridica, dimostra di disporre di un numero sufficiente di collaboratori in possesso di tali qualifiche; e

b. ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale o ha fornito garanzie finanziarie equivalenti.

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori 15

961.01

2

Il Consiglio federale definisce le qualifiche professionali necessarie e fissa l'ammontare minimo delle garanzie finanziarie. Esso può delegare all'autorità di sorveglianza il disciplinamento dei particolari tecnici.


Art. 45

Obbligo d'informare

1

In occasione del primo contatto, gli intermediari assicurativi devono fornire all'assicurato almeno le seguenti informazioni:

a. la loro identità e il loro indirizzo; b. se le coperture assicurative da essi offerte in un determinato ramo assicurativo provengono da una sola o da più imprese di assicurazione e quali sono tali imprese;

c. i loro legami contrattuali con le imprese di assicurazione per le quali opera e i nomi di tali imprese; d. la persona che può essere resa responsabile di negligenze, errori o informazioni errate in relazione alla loro attività d'intermediazione;

e. il trattamento dei dati personali, in particolare lo scopo, l'estensione e i destinatari dei dati nonché la loro conservazione.

2

Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere fornite su un supporto durevole e accessibile per l'assicurato.

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Capitolo 5: Sorveglianza Sezione 1: In generale

Art. 46

Compiti 1 L'autorità di sorveglianza: a. vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza;

b. controlla che le imprese di assicurazione offrano garanzia di un'attività irreprensibile;

c. vigila sul rispetto del piano d'esercizio; d. vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare; e. vigila sull'esecuzione regolare della liquidazione dei sinistri disciplinata nelle disposizioni della legge del 19 dicembre 19586 sulla circolazione stradale concernenti l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore;

6 RS

741.01

Assicurazione privata 16

961.01

f. protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi; g. interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati.

2

L'autorità di sorveglianza può affidare in qualsiasi momento a terzi l'incarico di controllare il rispetto della presente legge. Le spese sono a carico dell'impresa di assicurazione. I terzi incaricati sono esonerati dall'obbligo del segreto nei confronti dell'autorità di sorveglianza.

3

Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti i singoli compiti.


Art. 47

Diritto di controllo e obbligo d'informare 1

L'autorità di sorveglianza può effettuare controlli in qualsiasi momento.

2

Le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e l'ufficio di revisione esterno devono fornire all'autorità di sorveglianza tutte le informazioni e i documenti di cui essa ha bisogno per adempiere il suo compito. I revisori sono esonerati dall'obbligo del segreto nei confronti dell'autorità di sorveglianza.

3

La direzione dell'impresa di assicurazione deve informare senza indugio l'autorità di sorveglianza in merito a tutti gli eventi rilevanti per la sorveglianza.

4

Se un'impresa di assicurazione delega funzioni essenziali ad altre persone fisiche o giuridiche, l'obbligo d'informare si applica anche a tali persone.


Art. 48

Rapporto dell'autorità di sorveglianza L'autorità di sorveglianza pubblica annualmente un rapporto sulla sua attività e sulle imprese di assicurazione che essa sorveglia.


Art. 49

Pubblicazione di decisioni 1

L'autorità di sorveglianza pubblica periodicamente le decisioni concernenti il diritto delle assicurazioni.

2

I tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.


Art. 50

Finanziamento della sorveglianza degli assicuratori 1

L'autorità di sorveglianza riscuote emolumenti per le sue decisioni e prestazioni.

Per coprire le spese di sorveglianza non coperte dagli emolumenti, essa riscuote annualmente una tassa di sorveglianza dalle imprese di assicurazione, dai gruppi assicurativi e conglomerati assicurativi e dagli intermediari assicurativi secondo l'articolo 43 capoverso 1 che essa sorveglia.

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori 17

961.01

2

La tassa di sorveglianza è riscossa sulla base delle spese intervenute nell'anno contabile ed è determinata in funzione della parte dei premi incassati dalla singola impresa di assicurazione rispetto al totale dei premi incassati da tutte le imprese di assicurazione oppure in funzione dell'onere causato.

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari. Esso definisce segnatamente le spese di sorveglianza computabili e l'ammontare determinante dei premi incassati e fissa gli importi degli emolumenti.

Sezione 2: Provvedimenti conservativi

Art. 51

Principio 1 Se un'impresa di assicurazione o un intermediario non rispetta le prescrizioni della presente legge o di un'ordinanza o gli ordini dell'autorità di sorveglianza oppure se gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo, l'autorità di sorveglianza adotta i provvedimenti conservativi che ritiene necessari per tutelare gli interessi degli assicurati.

2

L'autorità di sorveglianza può in particolare: a. vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell'impresa di assicurazione;

b. ordinare il deposito o il blocco degli elementi patrimoniali; c. trasferire a terzi, parzialmente o totalmente, le attribuzioni degli organi di un'impresa di assicurazione; d. trasferire a un'altra impresa di assicurazione, con il suo consenso, il portafoglio e il pertinente patrimonio vincolato;

e. ordinare la realizzazione del patrimonio vincolato; f. esigere la revoca delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo o della gestione oppure del mandatario generale nonché dell'attuario responsabile e vietare loro, per cinque anni al massimo, l'esercizio di qualsiasi attività assicurativa ulteriore;

g. stralciare un intermediario assicurativo dal registro di cui all'articolo 42.


Art. 52

Liquidazione

Se un'impresa di assicurazione entra in liquidazione, l'autorità di sorveglianza può nominare il liquidatore.


Art. 53

Dichiarazione di fallimento 1

La dichiarazione di fallimento di un'impresa di assicurazione richiede il consenso dell'autorità di sorveglianza. Questa rilascia il suo consenso se non esistono possibilità di risanamento.

Assicurazione privata 18

961.01

2

Le attribuzioni di cui all'articolo 170 della legge federale dell'11 aprile 18897 sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) spettano all'autorità di sorveglianza.


Art. 54

Liquidazione del fallimento 1

L'autorità di sorveglianza può nominare un'amministrazione speciale per la liquidazione del fallimento e conferirle tutte le attribuzioni spettanti all'assemblea dei creditori; può inoltre designare un mandatario per rappresentare il portafoglio nei confronti dell'amministrazione del fallimento. 2

Per quanto concerne la grida ai creditori, l'autorità di sorveglianza può prendere disposizioni speciali deroganti alla LEF8.

3

I crediti di assicurati che possono essere constatati mediante i libri dell'impresa di assicurazione sono considerati insinuati.

4

Il ricavato della realizzazione del patrimonio vincolato serve in primo luogo a coprire i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione garantiti in virtù dell'articolo 17. L'eccedenza è versata alla massa fallimentare.

Sezione 3:

Provvedimenti conservativi supplementari applicabili all'assicurazione sulla vita


Art. 55

Fallimento dell'impresa di assicurazione 1

In deroga all'articolo 37 capoverso 1 della legge federale del 2 aprile 19089 sul contratto d'assicurazione, la dichiarazione di fallimento non estingue le assicurazioni sulla vita garantite dal patrimonio vincolato.

2

Per quanto concerne le assicurazioni di cui al capoverso 1, l'autorità di sorveglianza può:

a. vietare il riscatto e la costituzione in pegno nonché anticipazioni su polizza e, nel caso previsto nell'articolo 36 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione, il pagamento della riserva matematica; b. concedere una moratoria sia all'impresa di assicurazione per adempiere i suoi impegni sia agli stipulanti per pagare i loro premi.

3

Durante la moratoria per il pagamento dei premi, il contratto d'assicurazione può essere annullato o trasformato in un'assicurazione liberata soltanto se lo stipulante ne fa richiesta scritta.

7 RS

281.1

8 RS

281.1

9 RS

221.229.1

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori 19

961.01


Art. 56

Liquidazione fallimentare del patrimonio vincolato Se non adotta provvedimenti particolari, l'autorità di sorveglianza incarica l'amministrazione del fallimento di realizzare il patrimonio vincolato. L'incarico di realizzazione estingue i contratti d'assicurazione. Gli stipulanti e gli aventi diritto possono allora far valere le pretese contemplate nell'articolo 36 capoverso 3 della legge federale del 2 aprile 190810 sul contratto d'assicurazione, come pure le pretese sulle assicurazioni scadute e sulle quote di partecipazione agli utili accreditate.

Sezione 4:

Provvedimenti conservativi supplementari applicabili alle imprese di assicurazione estere

Art. 57

Esclusione dei crediti di terzi Per le imprese estere, gli elementi del patrimonio vincolato e delle cauzioni sono gravati per legge da un diritto di pegno per i crediti derivanti dai contratti d'assiurazione del portafoglio garantito in virtù della presente legge. Tali elementi possono essere utilizzati per coprire i crediti di terzi soltanto se le pretese degli assicurati sono state completamente soddisfatte.


Art. 58

Foro dell'esecuzione e realizzazione forzata 1

Per i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione del portafoglio garantito in virtù della presente legge, un'impresa di assicurazione estera è escussa in via di realizzazione del pegno (art. 151 segg. LEF11) nel luogo in cui si trova la sua succursale svizzera. Se l'autorità di sorveglianza svincola un fondo per la realizzazione, l'esecuzione è proseguita nel luogo in cui si trova il fondo.

2

Se è presentata una domanda di realizzazione del pegno, l'ufficio delle esecuzioni ne informa l'autorità di sorveglianza entro tre giorni.

3

Se l'impresa di assicurazione non dimostra, entro 14 giorni dal deposito della domanda di realizzazione del pegno, di aver soddisfatto completamente il creditore, l'autorità di sorveglianza comunica all'ufficio delle esecuzioni, dopo avere sentito l'impresa di assicurazione, quali elementi del patrimonio vincolato e di un'eventuale cauzione sono svincolati per la realizzazione.


Art. 59

Restrizioni della facoltà di disporre Se l'autorità di sorveglianza del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione limita o vieta la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell'impresa, l'autorità di sorveglianza svizzera, su richiesta di quella estera, può adottare nei confronti dell'impresa gli stessi provvedimenti per l'insieme degli affari svizzeri.

10 RS

221.229.1

11 RS

281.1

Assicurazione privata 20

961.01

Sezione 5: Cessazione dell'attività assicurativa

Art. 60

Rinuncia

1

L'impresa di assicurazione che rinuncia all'autorizzazione deve presentare all'autorità di sorveglianza, per approvazione, un piano di liquidazione.

2

Il piano di liquidazione contiene indicazioni circa: a. la liquidazione degli impegni finanziari risultanti dai contratti d'assicurazione;

b. i mezzi stanziati a tal fine; e c. la persona incaricata della liquidazione.

3

Se l'impresa di assicurazione non si conforma al piano di liquidazione approvato, l'articolo 61 capoverso 2 si applica per analogia.

4

L'impresa di assicurazione che ha rinunciato all'autorizzazione non può stipulare nuovi contratti d'assicurazione nei rami interessati; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.

5

L'impresa di assicurazione che ha soddisfatto gli obblighi derivanti dal diritto in materia di sorveglianza è liberata dalla sorveglianza e riottiene le cauzioni da essa depositate.


Art. 61

Revoca dell'autorizzazione 1

L'autorità di sorveglianza può revocare l'autorizzazione a esercitare alcuni o tutti i rami assicurativi all'impresa di assicurazione che: a. non soddisfa più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione; o b. ha cessato l'attività da più di sei mesi.

2

L'autorità di sorveglianza adotta tutti i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi degli assicurati, segnatamente i provvedimenti di cui all'articolo 51.

3

L'impresa di assicurazione alla quale è stata revocata l'autorizzazione non può stipulare nuovi contratti d'assicurazione; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.


Art. 62

Trasferimento del portafoglio 1

Se è basato su un accordo contrattuale, il trasferimento totale o parziale del portafoglio svizzero a un'altra impresa di assicurazione richiede l'approvazione dell'autorità di sorveglianza. L'autorità di sorveglianza autorizza il trasferimento soltanto se gli interessi degli assicurati sono tutelati nel loro insieme.

2

Se il trasferimento del portafoglio è deciso dall'autorità di sorveglianza, questa ne determina le condizioni.

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori 21

961.01

3

L'impresa di assicurazione assuntrice del portafoglio informa individualmente gli stipulanti da essa assunti, entro 30 giorni dalla notifica dell'autorizzazione, in merito al trasferimento del portafoglio e al diritto di disdetta. Lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto d'assicurazione entro tre mesi dall'informazione individuale.

4

L'autorità di sorveglianza può decidere l'esclusione del diritto di disdetta se il trasferimento del portafoglio non implica, dal profilo economico, un cambiamento del partner contrattuale dello stipulante.


Art. 63

Pubblicazione

1

L'autorità di sorveglianza pubblica, a spese dell'impresa di assicurazione, la rinuncia all'autorizzazione a esercitare l'attività o la revoca della stessa.

2

L'autorità di sorveglianza pubblica, a spese dell'impresa assuntrice del portafoglio, l'approvazione di un trasferimento di portafoglio.

Capitolo 6:

Disposizioni particolari concernenti la sorveglianza dei gruppi assicurativi e dei conglomerati assicurativi Sezione 1: Gruppi assicurativi

Art. 64

Gruppo assicurativo

Due o più imprese formano un gruppo assicurativo se: a. almeno una è un'impresa di assicurazione; b. nel loro insieme operano prevalentemente nel settore assicurativo; e c. costituiscono un'unità economica o sono altrimenti collegate tra di loro per influenza o controllo.


Art. 65

Assoggettamento alla sorveglianza di gruppi 1

L'autorità di sorveglianza può assoggettare alla sorveglianza di gruppi un gruppo assicurativo di cui fa parte un'impresa in Svizzera se il gruppo assicurativo: a. è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera; b. è effettivamente diretto a partire dall'estero, non essendovi tuttavia sottoposto a una sorveglianza di gruppi equivalente.

2

Se, nel contempo, autorità estere rivendicano la sorveglianza integrale o parziale del gruppo assicurativo, l'autorità di sorveglianza si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza, salvaguardando le sue competenze e tenendo conto di un'eventuale sorveglianza di conglomerati. Prima di pronunciarsi, essa consulta le imprese del gruppo assicurativo che hanno sede in Svizzera.

Assicurazione privata 22

961.01


Art. 66

Relazione con la sorveglianza individuale La sorveglianza di gruppi secondo la presente sezione è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di un'impresa di assicurazione.


Art. 67

Garanzia di un'attività irreprensibile Gli articoli 14 e 22 si applicano per analogia alle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione del gruppo assicurativo nonché alla gestione dei rischi del gruppo assicurativo.


Art. 68

Vigilanza sui rischi

L'autorità di sorveglianza può emanare prescrizioni concernenti la vigilanza su processi interni ai gruppi e sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo.


Art. 69

Fondi propri

1

Il Consiglio federale determina i fondi propri computabili a livello di gruppo.

2

L'autorità di sorveglianza stabilisce i fondi propri necessari. Nel farlo, si fonda sui principi riconosciuti nel settore assicurativo a livello internazionale e tiene conto dell'importanza degli altri campi d'attività e dei relativi rischi.


Art. 70

Revisione esterna

I gruppi assicurativi devono disporre di un ufficio di revisione esterno. Gli articoli 28 e 29 si applicano per analogia.


Art. 71

Obbligo d'informare

L'obbligo d'informare secondo l'articolo 47 incombe a tutte le imprese del gruppo assicurativo.

Sezione 2: Conglomerati assicurativi

Art. 72

Conglomerato assicurativo Due o più imprese formano un conglomerato assicurativo se: a. almeno una è un'impresa di assicurazione; b. almeno una è una banca o un commerciante di valori mobiliari di notevole importanza economica; c. nel loro insieme operano prevalentemente nel settore assicurativo; e d. costituiscono un'unità economica o sono altrimenti collegate tra di loro per influenza o controllo.

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori 23

961.01


Art. 73

Assoggettamento alla sorveglianza di conglomerati 1

L'autorità di sorveglianza può assoggettare alla sorveglianza di conglomerati un conglomerato assicurativo di cui fa parte un'impresa in Svizzera se il conglomerato assicurativo: a. è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera; b. è effettivamente diretto a partire dall'estero, non essendovi tuttavia sottoposto a una sorveglianza di conglomerati equivalente.

2

Se altre autorità svizzere o estere rivendicano nel contempo la sorveglianza integrale o parziale del conglomerato assicurativo, l'autorità di sorveglianza, salvaguardando le sue competenze e tenendo conto di un'eventuale sorveglianza di gruppi, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza. Prima di pronunciarsi, essa consulta le imprese del conglomerato assicurativo che hanno sede in Svizzera.


Art. 74

Relazione con la sorveglianza individuale e di gruppi La sorveglianza di conglomerati secondo la presente sezione è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale e di gruppi assicurativi o finanziari da parte delle autorità di sorveglianza competenti nel caso specifico.


Art. 75

Garanzia di un'attività irreprensibile Gli articoli 14 e 22 si applicano per analogia alle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione del conglomerato assicurativo nonché alla gestione dei rischi del conglomerato assicurativo.


Art. 76

Vigilanza sui rischi

L'autorità di sorveglianza può emanare prescrizioni concernenti la vigilanza su processi interni ai conglomerati e sulla concentrazione dei rischi a livello di conglomerato.


Art. 77

Fondi propri

1

Il Consiglio federale determina i fondi propri computabili a livello di conglomerato.

2

L'autorità di sorveglianza stabilisce i fondi propri necessari. Nel farlo, si fonda sui principi riconosciuti nel settore assicurativo e finanziario a livello internazionale e tiene conto dell'importanza di questi campi d'attività e dei relativi rischi.


Art. 78

Revisione esterna

I conglomerati assicurativi devono disporre di un ufficio di revisione esterno. Gli articoli 28 e 29 si applicano per analogia.

Assicurazione privata 24

961.01


Art. 79

Obbligo d'informare

L'obbligo d'informare di cui all'articolo 47 incombe a tutte le imprese del conglomerato assicurativo.

Capitolo 7: Cooperazione e procedura

Art. 80

Scambio d'informazioni a livello nazionale L'autorità di sorveglianza è autorizzata a trasmettere alle altre autorità svizzere di sorveglianza dei mercati finanziari e alla Banca Nazionale le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti.


Art. 81

Cooperazione con le autorità di sorveglianza estere 1

Ai fini dell'applicazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei mercati finanziari.

2

L'autorità di sorveglianza può trasmettere alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico soltanto se tali autorità sono vincolate al segreto professionale o al segreto d'ufficio e se:

a. utilizzano le informazioni esclusivamente ai fini della sorveglianza diretta nel loro ambito di competenza; e b. trasmettono tali informazioni ad autorità competenti e organi incaricati di compiti di sorveglianza nell'interesse pubblico soltanto con l'autorizzazione preventiva dell'autorità svizzera di sorveglianza o in virtù di un'autorizzazione generale contenuta in un trattato internazionale.

3

L'autorità di sorveglianza nega l'autorizzazione se le informazioni sono destinate a essere trasmesse ad autorità penali e l'assistenza giudiziaria in materia penale sarebbe esclusa. Essa decide d'intesa con l'autorità svizzera competente per l'assistenza giudiziaria.

4

Se le informazioni che l'autorità di sorveglianza deve trasmettere concernono singoli assicurati, si applica la legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa.

5

Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti del capoverso 2, a concludere accordi internazionali che disciplinano la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei mercati finanziari.

12 RS

172.021

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori 25

961.01


Art. 82

Verifiche transfrontiera

1

Ai fini dell'esecuzione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può effettuare o far effettuare da uffici di revisione verifiche dirette presso le succursali estere di imprese di assicurazione della cui sorveglianza su base consolidata essa è responsabile nel quadro della sorveglianza di gruppi assicurativi e conglomerati assicurativi ai sensi della presente legge.

2

L'autorità di sorveglianza può permettere alle autorità estere di sorveglianza degli assicuratori o dei mercati finanziari le quali, nel quadro della sorveglianza di gruppi e conglomerati, sono responsabili della sorveglianza su base consolidata delle imprese di assicurazione sottoposte a verifica, di effettuare verifiche dirette presso succursali svizzere di imprese di assicurazione estere, a condizione che tali autorità siano vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale e: a. utilizzino le informazioni ricevute esclusivamente per la sorveglianza su base consolidata di imprese di assicurazione e di altri intermediari finanziari sottoposti all'obbligo d'autorizzazione; e b. trasmettano le informazioni ricevute a autorità competenti e a organi incaricati di compiti di sorveglianza nell'interesse pubblico soltanto con l'autorizzazione preventiva dell'autorità svizzera di sorveglianza o in virtù di un'autorizzazione generale contenuta in un trattato internazionale.

3

L'autorità di sorveglianza nega l'autorizzazione se le informazioni sono destinate a essere trasmesse ad autorità penali e l'assistenza giudiziaria in materia penale sarebbe esclusa. Essa decide d'intesa con l'autorità svizzera competente per l'assistenza giudiziaria.

4

Nel corso di verifiche transfrontiera dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie alla sorveglianza su base consolidata di imprese di assicurazione o intermediari finanziari. Possono essere acquisite in particolare le informazioni intese a chiarire se un'impresa di assicurazione o un intermediario finanziario, considerando tutto il gruppo: a. sia organizzato in maniera adeguata; b. rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività; c. sia diretto da persone che offrono garanzia di un'attività irreprensibile; d. rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e

e. adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di sorveglianza.

5

L'autorità di sorveglianza può accompagnare le autorità estere di sorveglianza degli assicuratori e dei mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da un ufficio di revisione. L'impresa di assicurazione interessata può esigere tale accompagnamento.

Assicurazione privata 26

961.01

6

Sono considerate succursali di imprese di assicurazione ai sensi del presente articolo: a. le filiali, le succursali e le agenzie di imprese di assicurazione; b. altre imprese la cui attività rientri nella sorveglianza su base consolidata esercitata da un'autorità di sorveglianza degli assicuratori o dei mercati finanziari.

7

Le succursali organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle autorità estere di sorveglianza delle imprese di assicurazione o degli intermediari finanziari nonché all'autorità di sorveglianza le informazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche dirette o dell'assistenza amministrativa da parte dell'autorità di sorveglianza e devono consentire loro l'accesso alle loro scritture contabili.

8

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi internazionali che disciplinano la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei mercati finanziari.


Art. 83

Commissione di ricorso 1

La Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private decide in prima istanza sui ricorsi contro le decisioni prese dall'autorità di sorveglianza in applicazione della presente legge e degli altri atti normativi inerenti alla sorveglianza degli assicuratori.

2

Le decisioni della Commissione sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.


Art. 84

Procedura 1 Nel Foglio federale sono comunicate le decisioni prese sui tariffali concernenti contratti d'assicurazioni in corso. La comunicazione descrive sommariamente l'oggetto e il contenuto della decisione e, per gli assicurati, equivale a notificazione della decisione secondo l'articolo 36 della legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa.

2

I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

3

I ricorsi contro decisioni sulle tariffe non hanno effetto sospensivo.


Art. 85

Contenzioso giudiziario 1

Il giudice decide le controversie di diritto privato che sorgono fra le imprese di assicurazione o fra queste e gli assicurati.

2

Per le controversie relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattie secondo la legge federale del 18 marzo 199414 sull'assicurazione malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

13 RS

172.021

14 RS

832.10

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori 27

961.01

3

Nelle controversie di cui al capoverso 2 non possono essere addossate spese procedurali alle parti; tuttavia il giudice può mettere tutte o parte di queste spese a carico della parte temeraria.

Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 86

Contravvenzioni

1

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque: a. viola un obbligo secondo l'articolo 13; b. viola gli obblighi di notificazione secondo l'articolo 21; c. non presenta entro il termine legale il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza di cui all'articolo 25; d. non costituisce le riserve tecniche prescritte dal diritto di sorveglianza o approvate nel singolo caso; e. viola l'obbligo di informare previsto dall'articolo 45; f. viola le disposizioni dell'articolo 79c capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 195815 sulla circolazione stradale relative alla liquidazione dei sinistri nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore; g. viola una prescrizione esecutiva la cui infrazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale; o h. viola una decisione emanata con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 50 000 franchi.

3

L'autorità di sorveglianza persegue e giudica tali infrazioni secondo le prescrizioni della legge federale del 22 marzo 197416 sul diritto penale amministrativo.


Art. 87

Delitti 1 È punito con la detenzione o con la multa sino a 1 000 000 franchi chiunque: a. esercita

l'attività

assicurativa senza l'autorizzazione prescritta; b. conclude contratti d'assicurazione per conto di un'impresa di assicurazione non autorizzata a esercitare in Svizzera oppure agisce in veste di intermediario per la conclusione di tali contratti; c. pur essendovi obbligato, non si fa iscrivere nel registro degli intermediari assicurativi o svolge l'attività di intermediario assicurativo dopo essere stato radiato dal registro; 15 RS

741.01

16 RS

313.0

Assicurazione privata 28

961.01

d. espone in modo contrario alla verità o dissimula all'autorità di sorveglianza la situazione degli affari di imprese di assicurazione, di intermediari assicurativi o di persone cui sono delegate funzioni essenziali; e. fornisce indicazioni contrarie alla verità o incomplete nel piano d'esercizio o in un rapporto allestito in virtù della presente legge; f. non sottopone per approvazione modifiche del piano d'esercizio secondo l'articolo 5 capoverso 1 o non notifica all'autorità di sorveglianza modifiche del piano d'esercizio secondo l'articolo 5 capoverso 2; g. non rispetta i requisiti minimi, fissati nel diritto di sorveglianza o decisi nel singolo caso, per i fondi propri; h. ritira dal patrimonio vincolato elementi di entità tale che l'importo legale non risulta più coperto; i.

attesta, contrariamente alla verità, fatti importanti concernenti il patrimonio vincolato o fornisce in altro modo all'autorità di sorveglianza false indicazioni sul patrimonio vincolato o sugli investimenti del capitale; j. compie qualsiasi altro atto che diminuisca la sicurezza degli elementi del patrimonio vincolato; k. quale attuario responsabile, non adempie gli obblighi di cui agli articoli 23 e 24;

l.

in quanto revisore presso un ufficio di revisione, non adempie gli obblighi di cui agli articoli 29 e 30.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.

3

Il giudice può interdire al condannato alla detenzione, per una durata massima di cinque anni, qualsiasi attività dirigente in un'impresa di assicurazione sottoposta alla presente legge. La durata dell'esecuzione di una pena o di una misura privative della libertà non è computata nella durata dell'interdizione. Per il rimanente si applica l'articolo 54 del Codice penale17.

4

Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo.

5

L'istruzione e il giudizio delle fattispecie penali secondo il presente articolo incombono ai Cantoni.

17 RS

311.0

18 RS

313.0

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori 29

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Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 88

Esecuzione 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso designa l'autorità di sorveglianza.

2

Prima di emanare prescrizioni, il Consiglio federale consulta le organizzazioni interessate.

3

È fatto salvo il diritto dei Cantoni di emanare prescrizioni di polizia sull'assicurazione contro l'incendio. Per il portafoglio svizzero, essi possono imporre alle imprese di assicurazione contro l'incendio modici contributi destinati alla protezione contro il fuoco e alla prevenzione dei danni causati dagli elementi naturali ed esigere che a tale scopo forniscano indicazioni sulle somme dell'assicurazione contro l'incendio relative al loro territorio.


Art. 89

Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.


Art. 90

Disposizioni transitorie 1

Le imprese di assicurazione che hanno ottenuto in virtù del diritto anteriore un'autorizzazione a esercitare rami assicurativi a complemento di altri rami possono esercitarli in modo indipendente a partire dall'entrata in vigore della presente legge, entro i limiti di quest'ultima.

2

I termini per la presentazione dei rapporti di cui all'articolo 25 devono essere rispettati per la prima volta per l'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3

Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 43 capoverso 1 devono annunciarsi presso l'autorità di sorveglianza per l'iscrizione nel registro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4

Il Consiglio federale può fissare un periodo transitorio per l'acquisizione delle qualifiche professionali delle persone di cui agli articoli 23, 28 e 44.

5

Le imprese di assicurazione con un capitale inferiore a quello prescritto nell'articolo 8 devono aumentarlo entro i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

6

Chi dirige effettivamente a partire dalla Svizzera un gruppo assicurativo o un conglomerato assicurativo senza esercitare in Svizzera l'attività assicurativa deve annunciarsi presso l'autorità di sorveglianza entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7

I gruppi assicurativi o i conglomerati assicurativi già esistenti devono conformarsi alle nuove prescrizioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

8

Su domanda motivata, l'autorità di sorveglianza può prorogare i termini di cui ai capoversi 5, 6, 7.

Assicurazione privata 30

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Art. 91

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:19 Articolo 2 cpv. 2 lett. c della modifica della legge sul riciclaggio di denaro (cifra II n. 8 dell'all.), entra in vigore ulteriormente.

Tutte le rimanenti disposizioni: 1° gennaio 2006 19 DF del 9 nov. 2005 (RU 2005 5298)

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori 31

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Allegato

(art. 89)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

Le seguenti leggi federali sono abrogate: 1. legge del 4 febbraio 191920 sulle cauzioni; 2. legge federale del 25 giugno 193021 sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla vita; 3. legge del 23 giugno 197822 sulla sorveglianza degli assicuratori; 4. legge del 20 marzo 199223 sull'assicurazione contro i danni; 5. legge del 18 giugno 199324 sull'assicurazione vita.

II

20 [CS

10 290; RU 1978 1836 art. 51 e all. n. 1, 1992 2363 all. n. 3, 1993 3209, 1995 1227 all. n. 18] 21 [CS

10 297; RU 1978 1836 all. n. 2, 1992 288 all. n. 67 2363 all. n. 4, 1993 3211, 1995 1227 all. n. 19] 22 [RU

1978 1836, 1988 414, 1992 288 all. n. 66 733 disp. fin. art. 7 n. 3 2363 all. n. 2, 1993 3204, 1995 1328 all. n. 2 3517 n. I 12 5679, 2000 2355 all. n. 28, 2003 232, 2004 1677 all. n. 4 2617 all. n. 12] 23 [RU

1992 2363, 1993 3247] 24 [RU

1993 3221, 2004 1677 all. n. 6] 25 RS

220

26 RS

741.81. La modificazione qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

Assicurazione privata 32

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6. Legge dell'8 novembre 193430 sulle banche Art. 3b
a 3h
...


Art. 3bis
cpv. 1bis
...

Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2004 ...

27 RS

831.40

28 RS

832.10. La modificazione qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

29 RS

832.20. La modificazione qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

30 RS

952.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori 33

961.01

3

...

d. abrogata

31 RS

954.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

32 RS

955.0. Le modificazioni qui appresso, ad eccezione dell'art. 2 cpv. 2 lett. c e 3 lett. d, sono state inserite nella L menzionata.

33 RS

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Assicurazione privata 34

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