1 Il Consiglio federale può vietare un'organizzazione o un gruppo che direttamente o indirettamente propaga, sostiene o favorisce in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento e che in questo modo minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna.
2 Il divieto si fonda su una decisione delle Nazioni Unite o dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; il Consiglio federale consulta le commissioni competenti in materia di politica di sicurezza.
3 Il divieto è pronunciato per cinque anni al massimo. Se allo scadere del termine le condizioni continuano a essere adempiute, il divieto può essere prorogato di volta in volta di cinque anni al massimo.
4 Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo il capoverso 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a sostegno dei suoi obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe.
5 È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 CP30.
6 Sono applicabili le disposizioni generali del CP relative alla confisca di valori patrimoniali, segnatamente gli articoli 70 capoverso 5 e 72.
7 Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al Ministero pubblico della Confederazione, al SIC e all'Ufficio federale di polizia tutte le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono nella loro versione integrale.