01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.08.2023
24.03.2020 - 30.06.2021
01.03.2018 - 23.03.2020
01.09.2017 - 28.02.2018
01.11.2014 - 31.08.2017
01.11.2012 - 31.10.2014
16.07.2012 - 31.10.2012
01.01.2010 - 15.07.2012
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1

Legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC) del 3 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2010) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 29 febbraio 20082; visto il parere del Consiglio federale del 23 aprile 20083, decreta:

Art. 1

Compiti del servizio informazioni civile Il Consiglio federale designa le unità della Confederazione chiamate ad assolvere i compiti del servizio informazioni civile. Tali unità: a. raccolgono le informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza e le valutano all'attenzione dei Dipartimenti e del Consiglio federale; b. assolvono i compiti informativi derivanti dagli articoli 2, 5-13 e 14-17 della legge federale del 21 marzo 19974 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).


Art. 2

Organizzazione del servizio informazioni civile Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione di tale servizio. Subordina al medesimo Dipartimento le unità che assolvono i compiti del servizio informazioni civile.


Art. 3

Collaborazione e scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile 1

Le unità del servizio informazioni civile procedono a una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia e si informano reciprocamente su tutti i fatti concernenti i loro rispettivi compiti legali.

2

Informano il servizio informazioni dell'esercito su tutti i fatti che possono riguardare i compiti svolti da quest'ultimo a favore dell'esercito.

RU 2009 6565 1 RS

101

2 FF

2008 3439

3 FF

2008 3457

4 RS

120

121

Sicurezza della Confederazione 2

121

3

Il servizio informazioni dell'esercito è obbligato a fornire informazioni alle unità del servizio informazioni civile e le informa spontaneamente quando viene a conoscenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna.

4

Conformemente alle pertinenti norme legali, il Consiglio federale disciplina: a. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile, segnatamente allo scopo di garantire una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia; b. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile e quelle del servizio informazioni dell'esercito; c. la collaborazione tra le unità del servizio informazioni civile e i servizi esteri, definendo segnatamente i principi che presiedono all'utilizzo delle informazioni provenienti da servizi esteri ai fini dell'adempimento dei compiti del servizio informazioni civile.


Art. 4

Informazione di altri servizi 1

Le unità del servizio informazioni civile informano altri servizi della Confederazione e dei Cantoni su tutti i fatti concernenti i compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna ed esterna.

2

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.


Art. 5

Trattamento dei dati personali 1

Le unità del servizio informazioni civile hanno facoltà di trattare i dati personali raccolti in forza dell'articolo 1 lettera a, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità. Se del caso, tali dati possono essere trattati all'insaputa della persona interessata, sempreché e finché i compiti del servizio informazioni civile lo esigano.

2

Possono trasmettere alle autorità federali di perseguimento penale informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui all'articolo 1 lettera a e che possono essere rilevanti per il perseguimento penale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

3

In singoli casi possono trasmettere all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati, i dati personali raccolti in virtù dell'articolo 1 lettera a.

4

Il Consiglio federale disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti in virtù dell'articolo 1 lettera a; può prevedere eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione delle collezioni di dati, quando questa pregiudicasse la raccolta d'informazioni.

Servizio informazioni civile. LF 3

121


Art. 6

Trattamento dei dati personali raccolti in virtù della LMSI Le disposizioni della LMSI5 sono applicabili al trattamento e alla trasmissione dei dati personali che le unità del servizio informazioni civile hanno raccolto in virtù della LMSI nell'adempimento dei loro compiti.


Art. 7

Protezione delle fonti Il Consiglio federale disciplina la protezione delle fonti tenendo conto delle esigenze di protezione delle singole fonti. Vanno in ogni caso protette le persone che sono esposte a pericolo a causa della loro attività informativa sull'estero.


Art. 8

Controllo Gli articoli 25 e 26 capoversi 1 e 2 LMSI6 sono applicabili a tutte le unità del servizio informazioni civile.


Art. 9

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 10

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2010 Le seguenti modifiche (n. 1 dell'allegato qui appresso), non sono messe in vigore: a. sostituzione di un'espressione; b. articolo 5 capoversi 2 e 3; c. articolo 7 capoverso 1.7 5 RS

120

6 RS

120

7

DCF del 4 dic. 2009 (RU 2009 6568)

Sicurezza della Confederazione 4

121

Allegato

(art. 9)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 21 marzo 19978 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Sostituzione di un'espressione ...


Art. 17
cpv. 7 Abrogato
2. Legge militare del 3 febbraio 19959 Art. 99 cpv. 1, 2bis, 3 lett. c, 4 e 5 … 8 RS

120

9 RS

510.10