01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.08.2023
24.03.2020 - 30.06.2021
01.03.2018 - 23.03.2020
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1

Legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC) del 3 ottobre 2008 (Stato 1° novembre 2014) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 29 febbraio 20082; visto il parere del Consiglio federale del 23 aprile 20083, decreta: Sezione 1: Compiti e organizzazione4

Art. 1

Compiti del servizio informazioni civile Il Consiglio federale designa le unità della Confederazione chiamate ad assolvere i compiti del servizio informazioni civile. Tali unità: a. raccolgono le informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza e le valutano all'attenzione dei Dipartimenti e del Consiglio federale; b. assolvono i compiti informativi derivanti dagli articoli 2, 5-13 e 14-17 della legge federale del 21 marzo 19975 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).


Art. 2

Organizzazione del servizio informazioni civile Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione di tale servizio. Subordina al medesimo Dipartimento le unità che assolvono i compiti del servizio informazioni civile.

RU 2009 6565 1 RS

101

2 FF

2008 3439

3 FF

2008 3457

4

Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3223; FF 2013 5721).

5 RS

120

121

Sicurezza della Confederazione 2

121

Sezione 2: Collaborazione ed esplorazione radio6

Art. 3

Collaborazione e scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile 1

Le unità del servizio informazioni civile procedono a una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia e si informano reciprocamente su tutti i fatti concernenti i loro rispettivi compiti legali.

2

Informano il servizio informazioni dell'esercito su tutti i fatti che possono riguardare i compiti svolti da quest'ultimo a favore dell'esercito.

3

Il servizio informazioni dell'esercito è obbligato a fornire informazioni alle unità del servizio informazioni civile e le informa spontaneamente quando viene a conoscenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna.

4

Conformemente alle pertinenti norme legali, il Consiglio federale disciplina: a. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile, segnatamente allo scopo di garantire una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia; b. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile e quelle del servizio informazioni dell'esercito; c. la collaborazione tra le unità del servizio informazioni civile e i servizi esteri, definendo segnatamente i principi che presiedono all'utilizzo delle informazioni provenienti da servizi esteri ai fini dell'adempimento dei compiti del servizio informazioni civile.


Art. 4

Informazione di altri servizi 1

Le unità del servizio informazioni civile informano altri servizi della Confederazione e dei Cantoni su tutti i fatti concernenti i compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna ed esterna.

2

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

a7 Esplorazione radio

1

La Confederazione può istituire un servizio incaricato di rilevare le emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazione all'estero (esplorazione radio).

2

L'esplorazione radio serve ad acquisire informazioni su avvenimenti all'estero che hanno rilevanza sotto il profilo della politica di sicurezza, in particolare in materia di terrorismo, proliferazione delle armi di distruzione di massa e conflitti esteri con ripercussioni sulla Svizzera. Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza i settori d'esplorazione.

6

Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3223; FF 2013 5721).

7

Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 3745 5525; FF 2007 4613, 2010 6923).

Servizio informazioni civile. LF 3

121

3

Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio l'organizzazione e la procedura dell'esplorazione radio e stabilisce per quanto tempo il servizio incaricato possa memorizzare le comunicazioni e i dati di collegamento.

4

Il Consiglio federale assicura in particolare che, una volta rilevate le comunicazioni, il servizio incaricato:

a. comunichi unicamente le informazioni concernenti avvenimenti all'estero che hanno rilevanza sotto il profilo della politica di sicurezza; b. comunichi informazioni su persone in Svizzera soltanto se sono necessarie alla comprensione di un avvenimento all'estero e sono state preventivamente anonimizzate.

5

Rilevate le comunicazioni, il servizio incaricato comunica le informazioni su avvenimenti all'estero che contengono indizi di una minaccia concreta per la sicurezza interna. Alle informazioni comunicate si applicano le disposizioni della LMSI8.

6

Il servizio incaricato cancella il più presto possibile le comunicazioni rilevate che non contengono informazioni su avvenimenti all'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza né indizi di una minaccia concreta per la sicurezza interna.

b9 10 Autorità di controllo indipendente 1

Il Consiglio federale designa un'autorità di controllo indipendente, composta di esperti, incaricata di verificare la legalità dell'esplorazione radio. L'autorità di controllo adempie ai suoi compiti senza essere vincolata da istruzioni. La durata del mandato è di quattro anni.

2

L'autorità di controllo verifica i mandati assegnati al servizio incaricato e il trattamento delle informazioni rilevate prima e dopo la loro comunicazione.

3

A seguito della verifica, l'autorità di controllo può impartire raccomandazioni scritte e chiedere al dipartimento competente di sospendere mandati assegnati al servizio incaricato e di cancellare le informazioni comunicate.

4

Il Consiglio federale disciplina la composizione e l'organizzazione dell'autorità di controllo, l'indennizzo dei suoi membri e l'organizzazione del suo segretariato.

8 RS

120

9 Rettificato

dalla

Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

10 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 3745 5525; FF 2007 4613, 2010 6923).

Sicurezza della Confederazione 4

121

Sezione 3: Trattamento dei dati personali11

Art. 5

Dati personali raccolti in virtù della presente legge12 1

Le unità del servizio informazioni civile hanno facoltà di trattare i dati personali raccolti in forza dell'articolo 1 lettera a, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità. Se del caso, tali dati possono essere trattati all'insaputa della persona interessata, sempreché e finché i compiti del servizio informazioni civile lo esigano.

2

Possono trasmettere alle autorità federali di perseguimento penale informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui all'articolo 1 lettera a e che possono essere rilevanti per il perseguimento penale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

3

In singoli casi possono trasmettere all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati, i dati personali raccolti in virtù dell'articolo 1 lettera a.

4

Il Consiglio federale disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti in virtù dell'articolo 1 lettera a; può prevedere eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione delle collezioni di dati, quando questa pregiudicasse la raccolta d'informazioni.


Art. 6

Dati personali raccolti in virtù della LMSI13 Le disposizioni della LMSI14 sono applicabili al trattamento e alla trasmissione dei dati personali che le unità del servizio informazioni civile hanno raccolto in virtù della LMSI nell'adempimento dei loro compiti.

Sezione 4:15 Sistema d'informazione Sicurezza esterna
a Organo responsabile

1

Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) gestisce il Sistema d'informazione Sicurezza esterna (ISAS).

2

Il SIC è responsabile della sicurezza di ISAS e della legalità del trattamento dei dati in esso contenuti.

11 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3223; FF 2013 5721).

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3223; FF 2013 5721).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3223; FF 2013 5721).

14 RS

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15 Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3223; FF 2013 5721).

Servizio informazioni civile. LF 5

121

b Scopo

1

ISAS serve al trattamento di informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza, segnatamente nei settori del terrorismo internazionale, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dello spionaggio.

2

ISAS è utilizzato per: a. la registrazione di dati; b. la ricerca e l'analisi di dati; c. l'aggiornamento della situazione; d. l'ordinamento di dati; e. la gestione di fascicoli.

c Contenuto

1

ISAS contiene dati concernenti persone fisiche e giuridiche, organizzazioni, oggetti ed eventi. Il SIC può correlare i dati e analizzarli in modo automatizzato. Se non può manifestamente essere attribuito in modo univoco a ISAS o al Sistema d'informazione Sicurezza interna (ISIS), un fatto può eccezionalmente essere registrato in entrambi i sistemi.

2

ISAS può contenere anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

3

Il SIC può trattare in ISAS soltanto informazioni corrispondenti allo scopo di cui all'articolo 6b.

4

Il SIC può continuare a trattare informazioni che si rivelano essere disinformazione o false informazioni se ciò è necessario alla valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i dati in questione come inesatti.

d Controllo della

qualità

1

Il SIC valuta la rilevanza e l'esattezza dei dati personali prima di registrarli in ISAS. Valuta complessivamente le comunicazioni che contengono più dati personali prima di registrarle nel sistema di ordinamento.

2

Il SIC verifica periodicamente se le comunicazioni e i dati personali registrati in ISAS sono ancora necessari per l'adempimento dei propri compiti; valuta i dati personali singolarmente e ogni comunicazione complessivamente. I dati non più necessari sono cancellati. I dati inesatti sono immediatamente rettificati o cancellati; è fatto salvo l'articolo 6c capoverso 4.

3

Il SIC distrugge i dati che non possono essere registrati in ISAS o in un altro sistema d'informazione del SIC o li rinvia al mittente.

4

Prima di ogni trasmissione di dati personali o prodotti, il SIC si assicura che i dati personali soddisfino le esigenze della presente legge e che la loro trasmissione sia prevista dalla legge e necessaria nel caso concreto.

Sicurezza della Confederazione 6

121

5

L'organo interno di controllo della qualità del SIC provvede, mediante corsi di formazione interni destinati ai collaboratori del SIC e lo svolgimento di controlli periodici, a garantire la qualità e la rilevanza dei dati trattati in ISAS. I dati registrati sia in ISAS che in ISIS sono verificati secondo le norme sul controllo della qualità applicabili a ISIS.

e Struttura 1 ISAS si compone di:

a. un sistema di ordinamento per la registrazione e la consultazione dei dati raccolti o ricevuti dal SIC; b. un sistema di analisi e di aggiornamento della situazione per il trattamento, la valutazione e l'analisi dei dati; c. un indice che consente di verificare se il SIC tratta dati concernenti una persona, un'organizzazione, un oggetto o un evento nel sistema di analisi e di aggiornamento della situazione di cui alla lettera b.

2

ISAS può essere collegato con ISIS per consentire la consultazione simultanea dei due sistemi e analisi ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1.

f Diritti di accesso al sistema 1

I collaboratori del SIC incaricati della registrazione, della consultazione, della valutazione e del controllo della qualità dei dati hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati di ISAS per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 6b capoverso 1.

2

Soltanto i collaboratori del SIC che dispongono dei diritti di accesso necessari per ISAS e ISIS possono consultare simultaneamente i due sistemi secondo l'articolo 6e capoverso 2.

3

Le autorità seguenti hanno accesso mediante procedura di richiamo all'indice: a. l'Ufficio federale di polizia, per l'adempimento di compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza, nonché per l'esame di casi sospetti di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo comunicati da istituti finanziari svizzeri;

b. gli organi di sicurezza dei Cantoni, per l'adempimento dei compiti loro assegnati dalla LMSI16; c. i servizi della Confederazione competenti per i controlli di sicurezza relativi alle persone, per lo svolgimento di tali controlli.

g Trasmissione di dati personali ad autorità svizzere 1

Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza a quali destinatari in Svizzera che assolvono compiti pubblici il SIC può trasmettere nel singolo caso dati per16 RS

120

Servizio informazioni civile. LF 7

121

sonali, nella misura necessaria per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna o per il controllo dell'adempimento dei compiti del SIC.

2

Se le informazioni del SIC sono necessarie ad altre autorità per il perseguimento penale, la prevenzione di reati o il mantenimento dell'ordine pubblico, il SIC le mette a loro disposizione garantendo la protezione delle fonti.

3

Il SIC indica alle autorità di perseguimento penale la provenienza dei dati. Il seguito della procedura è retto dalle disposizioni del Codice di procedura penale17 o della procedura penale militare del 23 marzo 197918.

h Trasmissione di dati personali ad autorità estere 1

In deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati, il SIC può trasmettere dati personali ad autorità di sicurezza estere se la protezione della persona interessata è sufficientemente garantita.

2

Il SIC può inoltre trasmettere dati personali ad autorità di sicurezza di Stati con i quali la Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche se lo prevede una legge o una convenzione internazionale oppure se: a. è necessario per tutelare un interesse pubblico preponderante, quale prevenire o chiarire un crimine o delitto punibile anche in Svizzera;

b. è necessario per motivare una domanda svizzera di informazioni; c. la persona interessata ha acconsentito alla trasmissione dei dati o quest'ultima è inequivocabilmente nel suo interesse;

d. lo Stato richiedente garantisce per scritto di avere il consenso della persona interessata e i dati in questione gli consentono di valutare se tale persona possa collaborare a progetti esteri classificati nel settore della sicurezza interna o esterna o accedere a informazioni, materiali o impianti esteri classificati; e. è necessario per salvaguardare interessi considerevoli inerenti alla sicurezza della Svizzera o dello Stato destinatario; o f.

è necessario per proteggere la vita o l'integrità fisica di terzi.

3

Il SIC non trasmette dati all'estero se ciò potrebbe comportare per la persona interessata il pericolo di una doppia punizione o pregiudizi gravi per la vita, l'integrità fisica o la libertà ai sensi della Convenzione del 4 novembre 195019 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o di altri trattati internazionali applicabili.

17 RS

312.0

18 RS

322.1

19 RS

0.101

Sicurezza della Confederazione 8

121

i Trasmissione di dati personali a terzi Il SIC può trasmettere dati personali a terzi soltanto se: a. la persona interessata ha acconsentito alla trasmissione dei dati o quest'ultima è inequivocabilmente nel suo interesse;

b. la trasmissione dei dati è necessaria per sventare un grave pericolo immediato; o

c. la trasmissione dei dati è necessaria per motivare una domanda di informazioni.

j Diritto d'accesso

Qualora una persona domandi se in ISAS siano trattati dati che la concernono, la domanda è trattata secondo gli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 199220 sulla protezione dei dati.

k Durata di conservazione dei dati I dati sono conservati per la durata necessaria, ma al massimo sino alla scadenza del termine di conservazione stabilito dal Consiglio federale. Possono essere distrutti già prima a seconda dell'esito del controllo della qualità.

l Disposizioni di esecuzione 1

Il Consiglio federale disciplina: a. il catalogo dei dati personali; b. le competenze in materia di trattamento dei dati; c. i diritti di accesso al sistema; d. la frequenza del controllo della qualità, tenendo conto della gravità dell'ingerenza nei diritti costituzionali che il trattamento dei dati comporta;

e. la durata di conservazione dei dati, tenendo conto delle esigenze specifiche del SIC nei suoi settori d'attività; f.

la cancellazione dei dati; g. la sicurezza dei dati.

2

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definisce i campi di dati.

20 RS 235.1

Servizio informazioni civile. LF 9

121

Sezione 5:

Protezione delle fonti, indennità, ricompense e archiviazione21

Art. 7

Protezione delle fonti, indennità e ricompense22 1

Il Consiglio federale disciplina la protezione delle fonti tenendo conto delle esigenze di protezione delle singole fonti. Vanno in ogni caso protette le persone che sono esposte a pericolo a causa della loro attività informativa sull'estero.

2

Alle indennità e ricompense versate agli informatori per la raccolta di informazioni di cui all'articolo 1 lettera a si applica l'articolo 14a capoversi 2 e 3 LMSI23.24
a25 Archiviazione 1 Il SIC offre all'Archivio federale i documenti non più necessari e i dati e i fascicoli destinati alla distruzione. I dati e i fascicoli del SIC sono archiviati dall'Archivio federale in locali particolarmente protetti. Soggiacciono a un termine di protezione di 50 anni.

2

Per quanto concerne gli archivi provenienti da servizi di sicurezza esteri, il Consiglio federale può prorogare ripetutamente il termine di protezione per una durata limitata, conformemente all'articolo 12 della legge del 26 giugno 199826 sull'archiviazione, se il servizio di sicurezza estero interessato avanza riserve circa un'eventuale consultazione.

3

Al fine di valutare minacce per la sicurezza interna o esterna o di tutelare un altro interesse pubblico o privato preponderante, in singoli casi il SIC può consultare durante il termine di protezione dati personali che ha trasmesso per archiviazione all'Archivio federale.

4

Il SIC distrugge i dati e fascicoli considerati senza valore archivistico dall'Archivio federale.

21 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3223; FF 2013 5721).

22 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

23 RS

120

24 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

25 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3223; FF 2013 5721).

26 RS

152.1

Sicurezza della Confederazione 10

121

Sezione 6: Controllo parlamentare e controllo amministrativo27

Art. 8

...28 Gli articoli 25 e 26 capoversi 1 e 2 LMSI29 sono applicabili a tutte le unità del servizio informazioni civile.

Sezione 7: Disposizioni finali30

Art. 9

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 10

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 201031 27 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3223; FF 2013 5721).

28 Abrogata dal n. I della LF del 21 mar. 2014, con effetto dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3223; FF 2013 5721).

29 RS

120

30 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3223; FF 2013 5721).

31 DCF del 4 dic. 2009.

Servizio informazioni civile. LF 11

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Allegato

(art. 9)

Modifica del diritto vigente ...32

32 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 6565.

Sicurezza della Confederazione 12

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