1
Legge federale
su la responsabilità della Confederazione, dei membri
delle autorità federali e dei funzionari federali
(Legge sulla responsabilità) del 14 marzo 1958 (Stato 14 ottobre 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 117 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1956, decreta:
Capo I. Campo d'applicazione
Art. 1
1 La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica
della Confederazione, quali:3 a.4
...
b.
i membri del Consiglio federale e il Cancelliere della Confederazione; c.5
i membri e i supplenti del Tribunale federale e del Tribunale federale delle
assicurazioni nonché i membri del Tribunale penale federale; d.
i membri e i supplenti delle autorità e commissioni federali che non dipendano dai tribunali federali nè dall'amministrazione federale; e.
i funzionari e le altre persone occupate dalla Confederazione; f.
tutte le altre persone, in quanto sia loro direttamente commesso un compito
di diritto pubblico della Confederazione.
2 Sono eccettuate, per quanto concerne il loro stato militare e i loro doveri di servizio, le persone che appartengono all'esercito.
RU 1958 1489 1
[CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde all'art. 146 della Cost. federale del
18 apr. 1999 (RS 101).
2
Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).
3
Nuovo testo giusta in n. 2 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale,
in vigore dal 1° ago. 2003 (RS 173.71).
4
Abrogata dal n. II 2 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, con effetto dal
1° dic. 2003 (RS 171.10).
5
Nuovo testo giusta in n. 4 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale,
in vigore dal 1° ago. 2003 (RS 173.71).
170.32
Autorità federali
2
170.32
Art. 2
1 Le disposizioni concernenti i funzionari sono applicabili a tutte le persone menzionate nell'articolo 1, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.
2 I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione non possono
essere chiamati a rispondere dei pareri da loro espressi nell'Assemblea federale o nei
suoi organi.6
3 Sono, inoltre, riservate le disposizioni della legge federale del 26 marzo 19347 sulle
garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.
Capo II. Responsabilità per danni
Art. 3
1 La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.
2 Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.
3 Il danneggiato non ha azione contro il funzionario.
4 Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso.
Art. 4
L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha
consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno
contribuito a cagionare o a peggiorare il danno.8
Art. 5
1 Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in particolare quelle di sepoltura. Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. Se, a
cagione della morte, altre persone fossero private del loro sostegno, dovrà essere
risarcito anche questo danno.
2 Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al
risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto
riguardo alla difficoltà cagionata al suo avvenire economico.
6
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal
1° dic. 2003 (RS 171.10).
7
[CS I 148; RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. 1 414,
2003 2133 all. n. 3. RU 2003 3543 all. n. I 1] 8
Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni,
in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).
Legge sulla responsabilità 3
170.32
3 Se al momento della decisione le conseguenze della lesione non possono essere
sufficientemente accertate, l'autorità competente può riservare la modificazione della
decisione fino a due anni a decorrere dalla sua data.9
Art. 6
1 Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l'autorità competente,
tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti
dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il funzionario sia colpevole.10 2 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.11
Art. 7
La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha regresso, anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego, contro il funzionario che con intenzione o per grave
negligenza l'ha cagionato.
Art. 8
Il funzionario risponde verso la Confederazione dei danni che direttamente le ha
cagionato, mancando con intenzione o per grave negligenza ai doveri di servizio.
Art. 9
1 Alle pretese della Confederazione, fondate sugli articoli 7 e 8, sono del resto applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni12 sulle obbligazioni
derivanti da atti illeciti.
2 Contrariamente all'articolo 50 del Codice delle obbligazioni13, se il danno è cagionato da più funzionari insieme, ciascuno di essi risponde, verso la Confederazione,
soltanto in ragione della sua colpa.
9
Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni,
in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).
10
Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni,
in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).
11
Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985
(RU 1984 778 782; FF 1982 II 628).
12
RS 220
13
RS 220
Autorità federali
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170.32
Art. 10
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amministrativo al Tribunale federale.16 2 Il Tribunale federale giudica come istanza unica, secondo gli articoli 116 segg.
della legge federale del 16 dicembre 194317 sull'organizzazione giudiziaria, le pretese litigiose di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti
dall'attività ufficiale delle persone indicate nell'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c.
L'azione contro la Confederazione può essere proposta dinanzi al Tribunale federale,
se l'autorità competente ha contestato la pretesa o non si è pronunciata su di essa
entro tre mesi dal giorno in cui è stata fatta valere.
Art. 11
1 La Confederazione, in quanto agisca come soggetto di diritto privato, è responsabile secondo le norme di quel diritto.
2 Nemmeno in tale caso, il danneggiato ha azione contro il funzionario che ha cagionato il danno.
3 Per il regresso della Confederazione, valgono le disposizioni degli articoli 7 e 9.
Art. 12
In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di
provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato.
Capo III. Responsabilità penale
Art. 13
1 Il perseguimento penale contro funzionari colpevoli di crimine, o di delitto, commesso nell'esercizio delle loro funzioni, è disciplinato dalle disposizioni speciali del
diritto federale.
2 Ai funzionari sottoposti alla giurisdizione militare sono applicabili le disposizioni
del Codice penale militare18 e della legge federale del 28 giugno 188919 sull'organizzazione giudiziaria e procedura penale per la armata federale.
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Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).
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RS 172.021
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Nuovo testo del per. giusta il n. II 1 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).
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RS 173.110
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RS 321.0
Legge sulla responsabilità 5
170.32
Art. 14
1 Nessun procedimento penale può essere promosso, senza il permesso delle Camere
federali, contro membri di autorità o magistrati eletti dall'Assemblea federale, per
reati attenenti all'attività o alla condizione ufficiale dei medesimi.20 2 In un caso siffatto, ciascuno dei due Consigli designa una commissione incaricata
di esaminare la faccenda. La commissione dà l'opportunità all'incolpato di pronunciarsi, indi propone di concedere o di negare il permesso.
3 ... 21
4 Le due Camere, ove deliberino di concedere il permesso, dispongono anche circa la
sospensione provvisoria dell'incolpato.22 5 L'incolpato può essere rinviato al Tribunale penale federale, ancorché il reato
soggiaccia alla giurisdizione cantonale, quando il rinvio fosse giustificato da circostanze particolari.23 6 Se il permesso è accordato e il caso è rimesso al Tribunale penale federale, l'Assemblea federale plenaria designa un procuratore generale straordinario.24
bis 25 1 È segnatamente necessario un permesso per levare il segreto postale o il segreto
delle telecomunicazioni giusta l'articolo 321ter del Codice penale26, riguardo a una
persona menzionata all'articolo 14, quando si tratta di perseguire o di impedire un
reato.27 Il permesso è sempre necessario quando si prendono provvedimenti nei
confronti di una di queste persone per sorvegliare un terzo con cui essa è in rapporto
in virtù del mandato ufficiale.
2 In tal caso, una commissione formata dei presidenti e dei vicepresidenti dei due
Consigli decide circa la concessione o il diniego del permesso. Quest'ultimo è negato
se non è approvato da almeno tre membri della commissione.
3 Le deliberazioni e le decisioni della commissione sono segrete.
19
[CS 3 433; RU 1951 435 n. II, 1968 228 n. III. RU 1979 1059 art. 219]. Ora: e della PPM
del 23 mar. 1979 (RS 322.1).
20
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal
1° dic. 2003 (RS 171.10).
21
Abrogata dal n. II 2 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, con effetto dal
1° dic. 2003 (RS 171.10).
22
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal
1° dic. 2003 (RS 171.10).
23
Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale,
in vigore dal 1° ago. 2003 (RS 173.71).
24
Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale,
in vigore dal 1° ago. 2003 (RS 173.71).
25
Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1972 che modifica disposizioni concernenti il segreto
postale, telefonico e telegrafico, come anche l'immunità, in vigore dal 1° lug. 1973
(RU 1973 925 928; FF 1971 II 53 238).
26
RS 311.0
27
Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 30 apr. 1997 sulle poste, in vigore dal
1° gen. 1998 (RS 783.0).
Autorità federali
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4 Le disposizioni che precedono sono parimente applicabili se, per un primo chiarimento dei fatti o per assicurare le prove, si rendono necessari altri provvedimenti
d'inchiesta o d'istruzione penale contro una persona menzionata nell'articolo 14.
Appena eseguiti i provvedimenti autorizzati dalla commissione dev'essere chiesto,
per il procedimento penale, il permesso dei due Consigli, salvo che la procedura
venga sospesa. L'incarcerazione è inammissibile senza il permesso dei due Consigli.
ter 28 Se vi è contestazione quanto alla necessità del permesso, la decisione spetta ai Consigli legislativi e, nel caso dell'articolo 14bis, alla commissione.
Art. 15
1 Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso del Dipartimento federale di giustizia e polizia, contro un funzionario, per reati attenenti
all'attività o alla condizione ufficiale del medesimo, purché non trattisi di reati concernenti la circolazione stradale. Per il personale dei servizi del Parlamento, tale
permesso è accordato dalla Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale, per
il personale del Tribunale federale dalla Commissione amministrativa del Tribunale
federale, per il personale del Tribunale federale delle assicurazioni dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale delle assicurazioni e per il personale del
Tribunale penale federale dalla direzione del Tribunale penale federale.29 2 Le autorità penali cantonali, cui sia denunciato un caso siffatto, devono domandare
immediatamente tale permesso e prendere provvedimenti conservativi urgenti.
3 Se appaiano avverati gli estremi d'un reato e le condizioni legali d'una azione
penale, il permesso può essere ricusato soltanto nei casi lievi e ove, considerate tutte
le circostanze, l'inflizione di una misura disciplinare30 possa sembrare bastevole.
4 La decisione che accorda il permesso è definitiva.
5 Contro il diniego dell'autorizzazione è ammesso il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale. Se l'autorizzazione è stata denegata dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale, è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale delle assicurazioni.31 5bis ...32
28
Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1972 che modifica disposizioni concernenti il segreto
postale, telefonico e telegrafico, come anche l'immunità, in vigore dal 1° lug. 1973
(RU 1973 925 928; FF 1971 II 53 238).
29
Per. introdotto dal n. 2 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999 (RU 2000 273; FF 1999 4178
4961). Nuovo testo del per. giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul
Tribunale penale federale, in vigore dal 1° ago. 2003 (RS 173.71).
30
Nuova espressione giusta l'appendice n. 1 della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal
10 lug. 1987 (RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).
31
Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).
32
Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).
Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale
(RS 173.71).
Legge sulla responsabilità 7
170.32
6 Sono fatti salvi l'articolo 105 della legge federale del 15 giugno 193433 sulla procedura penale e l'articolo 65 della legge del 23 marzo 196234 sui rapporti fra i Consigli.35
Art. 16
1 Se un funzionario ha commesso un reato contro i doveri d'ufficio, è applicabile il
diritto svizzero, ancorché l'atto sia stato commesso all'estero.
2 Se un funzionario ha commesso all'estero un reato diverso, ma attenente alla sua
attività o condizione ufficiale, il diritto svizzero è applicabile soltanto se l'atto sia
punibile anche nel luogo in cui fu commesso; in tale caso, è nondimeno applicabile
per analogia l'articolo 6 capoverso 1 del Codice penale svizzero36.
3 È riservato l'articolo 4 del Codice penale svizzero.
Capo IV. Responsabilità disciplinare
Art. 17
Per la responsabilità disciplinare delle persone assoggettate alla presente legge, valgono le disposizioni speciali applicabili alle medesime.
Art. 18
1 L'inflizione di una misura disciplinare37 non muta la responsabilità per danni né la
responsabilità penale.
2 Ordinariamente, quando per uno stesso fatto sono aperti un'inchiesta disciplinare e
un procedimento penale, la decisione sulla sanzione disciplinare dev'essere differita
fin tanto che non sia espletato il procedimento penale.
33
RS 312.0
34
[RU 1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1,
1978 570 688 art. 88 n. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712,
1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344,
1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 all. n. 1 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4,
1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I 1,
2002 3371 all. n. 1, 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002
sul Parlamento (RS 171.10).
35
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996
(RU 1996 2868 2869; FF 1994 II 1274, 1995 II 1151).
36
RS 311.0
37
Nuova espressione giusta l'appendice n. 1 della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal
10 lug. 1987 (RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).
Autorità federali
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170.32
Capo V.
Responsabilità delle organizzazioni speciali incaricate di compiti
per la Confederazione e dei loro componenti
Art. 19
1 Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto
pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi
oppure alla Confederazione: a.
del danno cagionato a terzi, risponde l'organizzazione, conformemente agli
articoli 3 a 6. Se il danno non può essere compiutamente riparato dall'organizzazione, la Confederazione risponde della somma rimanente. Per il
regresso della Confederazione o dell'organizzazione contro l'organo o
l'impiegato colpevole, valgono le disposizioni degli articoli 7 e 9; b.
del danno cagionato alla Confederazione, rispondono, in primo luogo, l'organo o l'impiegato colpevole e, in secondo luogo, l'organizzazione. Sono
applicabili gli articoli 8 e 9.
2 Gli articoli 13 e seguenti sono applicabili per analogia nel caso di responsabilità
penale.
3 L'organizzazione statuisce sulle pretese litigiose avanzate da terzi o dalla Confederazione contro di essa, come anche sulle pretese dell'organizzazione avanzate contro
gli organi o gli impiegati colpevoli. Contro la sua decisione è ammissibile il ricorso
all'autorità federale di ricorso competente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 196838 sulla procedura amministrativa e, in ultima istanza, il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale.39 La procedura ricorsuale è retta dalla legge
federale del 16 dicembre 194340 sull'organizzazione giudiziaria.41 Capo VI. Prescrizione e perenzione
Art. 20
1 La responsabilità della Confederazione (art. 3 e segg.) si estingue, se il danneggiato
non domanda il risarcimento, o l'indennità pecuniaria a titolo di riparazione, nel termine di un anno dal giorno in cui conobbe il danno e, in ogni caso, nel termine di
dieci anni dal giorno in cui il funzionario commise l'atto che l'ha cagionato.
38
RS 172.021
39
Nuovo testo del per. giusta il n. II 1 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).
40
RS 173.110
41
Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).
Legge sulla responsabilità 9
170.32
2 La domanda di risarcimento deve essere presentata al Dipartimento federale delle
finanze42.
3 Se, nei casi di cui all'articolo 10 capoverso 2, la Confederazione contesta la pretesa
oppure non si pronuncia su di essa nel termine di tre mesi, la persona lesa deve proporre un'azione entro un nuovo termine di sei mesi, a pena di perenzione.43
Art. 21
44
anno dal riconoscimento o dall'accertamento giudiziario della responsabilità della
Confederazione e, in ogni caso, nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto del funzionario che ha causato il danno.
Art. 22
1 Per la prescrizione dell'azione penale, valgono le disposizioni del diritto penale.
2 La responsabilità disciplinare dei funzionari si estingue secondo le disposizioni
disciplinari speciali, ma, al più tardi, in un anno dalla scoperta dell'atto indisciplinato, e, in ogni caso, nel termine di tre anni dall'ultima violazione dei doveri di servizio.
3 La prescrizione è sospesa finché duri il provvedimento penale promosso per il
medesimo fatto oppure non si sia pronunciato su rimedi di diritto esercitati in un
procedimento disciplinare.
Art. 23
1 Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19), si prescrive in un anno dal
giorno in cui il servizio o l'autorità competente conobbe il danno e, in ogni caso, nel
termine di cinque anni dal giorno in cui il funzionario commise l'atto che l'ha cagionato.
2 Se però il diritto al risarcimento deriva da un reato, rispetto al quale la legislazione
penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
42
Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato).
43
Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).
44
Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni,
in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).
Autorità federali
10
170.32
Capo VII.
Disposizioni finali e transitorie
Art. 24
1 Il Consiglio federale emana le norme d'esecuzione necessarie.
2 Segnatamente, esso disciplina la competenza dei Dipartimenti e delle divisioni a
statuire definitivamente circa il riconoscimento o la contestazione delle pretese litigiose avanzate contro la Confederazione, come pure a far valere il diritto al risarcimento e il regresso contro il funzionario e a condurre le liti necessarie (art. 3, 10
cpv. 2, e 11; art. 7, 8, 19 e 20).
Art. 25
Il Consiglio federale stabilisce la data in cui la presente legge entra in vigore.
Art. 26
1 Alle domande di permesso di procedere penalmente contro un funzionario, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono applicabili le
disposizioni del diritto anteriore.
2 La Confederazione risponde parimente, in virtù degli articoli 3 e seguenti, dei danni
cagionati prima dell'entrata in vigore della presente legge, salva la prescrizione o la
perenzione prevista nell'articolo 20.
3 Le domande di permesso d'agire civilmente contro un funzionario, pendenti al
momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono considerate pretese litigiose conformemente all'articolo 10 capoverso 2; le medesime sono trasmesse d'ufficio
al servizio competente.
4 Se, per altro, su una siffatta domanda fosse già stato deciso, la questione è espletata
conformemente al diritto anteriore.
5 Del resto, alla responsabilità dei funzionari e al regresso della Confederazione
contro i colpevoli è applicabile soltanto la presente legge.
Art. 27
A contare dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni a essa contrarie, in particolare: a.
la legge federale del 9 dicembre 185045 sulla responsabilità delle autorità e
dei funzionari federali; b.
l'articolo 91 della legge federale del 5 aprile 191046 sulle poste svizzere; 45
[CS 1 431]
46
[CS 7 689, 8 273 art. 128 n. 3, RU 1997 2452 art. 69 n. 1. RU 1961 17 art. 19 lett. b]
Legge sulla responsabilità 11
170.32
c.
gli articoli 29, 35 e 36 della legge federale del 30 giugno 192747 sull'ordinamento dei funzionari federali.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 195948 47
RS 172.221.10. L'art. 36 ha ora un nuovo testo.
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DCF del 18 lug. 1958 (RU 1958 1497).
Autorità federali
12
170.32