01.01.2020 - * / In vigore
05.12.2011 - 31.12.2019
01.01.2011 - 04.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
12.12.2008 - 31.12.2009
01.01.2007 - 11.12.2008
01.12.2003 - 31.12.2006
01.08.2003 - 30.11.2003
01.01.2001 - 31.07.2003
01.01.2000 - 31.12.2000
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
su la responsabilità della Confederazione, dei membri
delle autorità federali e dei funzionari federali
(Legge sulla responsabilità)
del 14 marzo 1958 (Stato 15 febbraio 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 117 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1956, decreta:

Capo I. Campo d'applicazione

Art. 1

1

La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, tali: a.

i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati; b.

i membri del Consiglio federale e il Cancelliere della Confederazione; c.

i membri e i supplenti del Tribunale federale e del Tribunale federale delle
assicurazioni;

d.

i membri e i supplenti delle autorità e commissioni federali che non dipendano dai tribunali federali nè dall'amministrazione federale; e.

i funzionari e le altre persone occupate dalla Confederazione; f.

tutte le altre persone, in quanto sia loro direttamente commesso un compito
di diritto pubblico della Confederazione.

2

Sono eccettuate, per quanto concerne il loro stato militare e i loro doveri di servizio, le persone che appartengono all'esercito.


Art. 2

1

Le disposizioni concernenti i funzionari sono applicabili a tutte le persone menzionate nell'articolo 1, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

RU 1958 1489 1

[CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 146 della Cost. federale del
18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

170.32

Autorità federali

2

170.32

2

I membri del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale non possono essere chiamati a rispondere dei pareri da loro espressi nell'Assemblea
federale o nelle sue commissioni.

3

Sono, inoltre, riservate le disposizioni della legge federale del 26 marzo 19343 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

Capo II. Responsabilità per danni

Art. 3

1

La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.

2

Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.

3

Il danneggiato non ha azione contro il funzionario.

4

Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso.


Art. 4

L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha
consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno
contribuito a cagionare o a peggiorare il danno.4

Art. 5

1

Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in particolare quelle di sepoltura. Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. Se, a
cagione della morte, altre persone fossero private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno.

2

Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto
riguardo alla difficoltà cagionata al suo avvenire economico.

3

Se al momento della decisione le conseguenze della lesione non possono essere sufficientemente accertate, l'autorità competente può riservare la modificazione della
decisione fino a due anni a decorrere dalla sua data.5 3

RS 170.21

4

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in
vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

5

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in
vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

Legge sulla responsabilità 3

170.32


Art. 6

1

Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l'autorità competente, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti
dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il funzionario sia colpevole.6 2

Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.7

Art. 7

La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha regresso, anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego, contro il funzionario che con intenzione o per grave
negligenza l'ha cagionato.


Art. 8

Il funzionario risponde verso la Confederazione dei danni che direttamente le ha cagionato, mancando con intenzione o per grave negligenza ai doveri di servizio.


Art. 9

1

Alle pretese della Confederazione, fondate sugli articoli 7 e 8, sono del resto applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni8 sulle obbligazioni
derivanti da atti illeciti.

2

Contrariamente all'articolo 50 del Codice delle obbligazioni9 , se il danno è cagionato da più funzionari insieme, ciascuno di essi risponde, verso la Confederazione,
soltanto in ragione della sua colpa.


Art. 10


10

1

L'autorità competente giudica le pretese litigiose che siano avanzate dalla Confederazione o contro di essa. La procedura ricorsuale è retta dalle disposizioni generali
sull'organizzazione giudiziaria federale.

2

Il Tribunale federale giudica come istanza unica, secondo gli articoli 116 segg.

della legge federale sull'organizzazione giudiziaria11, le pretese litigiose di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale 6

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in
vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

7

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU
1984 778 782; FF 1982 II 628).

8

RS 220

9

RS 220

10

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU
1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

11

RS 173.110

Autorità federali

4

170.32

delle persone indicate nell'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c. L'azione contro la
Confederazione può essere proposta dinanzi al Tribunale federale, se l'autorità competente ha contestato la pretesa o non si è pronunciata su di essa entro tre mesi dal
giorno in cui è stata fatta valere.


Art. 11

1

La Confederazione, in quanto agisca come soggetto di diritto privato, è responsabile secondo le norme di quel diritto.

2

Nemmeno in tale caso, il danneggiato ha azione contro il funzionario che ha cagionato il danno.

3

Per il regresso della Confederazione, valgono le disposizioni degli articoli 7 e 9.


Art. 12

In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di
provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato.

Capo III. Responsabilità penale

Art. 13

1

Il perseguimento penale contro funzionari colpevoli di crimine, o di delitto, commesso nell'esercizio delle loro funzioni, è disciplinato dalle disposizioni speciali del
diritto federale.

2

Ai funzionari sottoposti alla giurisdizione militare sono applicabili le disposizioni del Codice penale militare12 e della legge federale del 28 giugno 188913 sull'organizzazione giudiziaria e procedura penale per la armata federale.


Art. 14

1

Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso delle Camere federali, contro membri del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, nè
contro membri di autorità o contro magistrati eletti dell'Assemblea federale, per reati
attenenti all'attività o alla condizione ufficiale dei medesimi.

2

In un caso siffatto, ciascuno dei due Consigli designa una commissione incaricata di esaminare la faccenda. La commissione dà l'opportunità all'incolpato di pronunciarsi, indi propone di concedere o di negare il permesso.

3

Se il procedimento è diretto contro un membro del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, la priorità spetta al Consiglio cui quello appartiene.

12

RS 321.0

13

[CS 3 433; RU 1951 435 n. II, 1968 228 n. III. RU 1979 1059 art. 219]. Ora: e della PPM
del 23 mar. 1979 (RS 322.1).

Legge sulla responsabilità 5

170.32

4

I due Consigli, ove deliberino di concedere il permesso, dispongono circa la sospensione provvisoria dell'incolpato che fosse membro di una autorità oppure magistrato eletto dall'Assemblea federale.

5

L'incolpato può essere rinviato al Tribunale federale, ancorchè il reato soggiaccia alla giurisdizione cantonale, quando il rinvio fosse giustificato da circostanze particolari.

6

Se il permesso è accordato e la faccenda è rimessa al Tribunale federale, l'Assemblea federale (riunione plenaria) designa un procuratore generale straordinario.

bis 14 1

È segnatamente necessario un permesso per levare il segreto postale o il segreto delle telecomunicazioni giusta l'articolo 321ter del Codice penale15, riguardo a una
persona menzionata all'articolo 14, quando si tratta di perseguire o di impedire un
reato.16 Il permesso è sempre necessario quando si prendono provvedimenti nei
confronti di una di queste persone per sorvegliare un terzo con cui essa è in rapporto
in virtù del mandato ufficiale.

2

In tal caso, una commissione formata dei presidenti e dei vicepresidenti dei due Consigli decide circa la concessione o il diniego del permesso. Quest'ultimo è negato se non è approvato da almeno tre membri della commissione.

3

Le deliberazioni e le decisioni della commissione sono segrete.

4

Le disposizioni che precedono sono parimente applicabili se, per un primo chiarimento dei fatti o per assicurare le prove, si rendono necessari altri provvedimenti
d'inchiesta o d'istruzione penale contro una persona menzionata nell'articolo 14.
Appena eseguiti i provvedimenti autorizzati dalla commissione dev'essere chiesto,
per il procedimento penale, il permesso dei due Consigli, salvo che la procedura
venga sospesa. L'incarcerazione è inammissibile senza il permesso dei due Consigli.

ter 17 Se vi è contestazione quanto alla necessità del permesso, la decisione spetta ai Consigli legislativi e, nel caso dell'articolo 14bis, alla commissione.


Art. 15

1

Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso del Dipartimento federale di giustizia e polizia, contro un funzionario, per reati attenenti
all'attività o alla condizione ufficiale del medesimo, purché non trattisi di reati con14

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1972 che modifica disposizioni concernenti il segreto
postale, telefonico e telegrafico, come anche l'immunità, in vigore dal 1° lug. 1973 (RU
1973 925 928; FF 1971 II 53 238).

15

RS 311.0

16

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 30 apr. 1997 sulle poste, in vigore dal 1°
gen. 1998 (RS 783.0).

17

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1972 che modifica disposizioni concernenti il segreto
postale, telefonico e telegrafico, come anche l'immunità, in vigore dal 1° lug. 1973 (RU
1973 925 928; FF 1971 II 53 238).

Autorità federali

6

170.32

cernenti la circolazione stradale. Per il personale dei servizi del Parlamento, tale
permesso è accordato dalla Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale, per
quello del Tribunale federale dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale e per quello del Tribunale federale delle assicurazioni dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale delle assicurazioni.18 2

Le autorità penali cantonali, cui sia denunciato un caso siffatto, devono domandare immediatamente tale permesso e prendere provvedimenti conservativi urgenti.

3

Se appaiano avverati gli estremi d'un reato e le condizioni legali d'una azione penale, il permesso può essere ricusato soltanto nei casi lievi e ove, considerate tutte le
circostanze, l'inflizione di una misura disciplinare19 possa sembrare bastevole.

4

La decisione che accorda il permesso è definitiva.

5

Contro il diniego dell'autorizzazione è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Se l'autorizzazione è stata denegata dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale, è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale delle assicurazioni.20 5bis Il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni possono anche
esaminare l'adeguatezza della decisione. Sono legittimati al ricorso la persona lesa
che esige la punizione del funzionario, nonché il procuratore pubblico del Cantone
nel quale l'atto è stato commesso.21 6

Sono fatti salvi l'articolo 105 della legge federale sulla procedura penale22 e l'articolo 65 della legge sui rapporti fra i Consigli23.24


Art. 16

1

Se un funzionario ha commesso un reato contro i doveri d'ufficio, è applicabile il diritto svizzero, ancorché l'atto sia stato commesso all'estero.

2

Se un funzionario ha commesso all'estero un reato diverso, ma attenente alla sua attività o condizione ufficiale, il diritto svizzero è applicabile soltanto se l'atto sia
punibile anche nel luogo in cui fu commesso; in tale caso, è nondimeno applicabile
per analogia l'articolo 6 capoverso 1 del Codice penale svizzero25.

3

È riservato l'articolo 4 del Codice penale svizzero.

18 Per.

introdotto dal n. 2 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

19

Nuova espressione giusta l'appendice n. 1 della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 10 lug.
1987 (RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

20

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU
2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

21

Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000
273 277; FF 1999 4178 4961).

22

RS 312.0

23

RS 171.11

24

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996
2868 2869; FF 1994 II 1274, 1995 II 1151).

25

RS 311.0

Legge sulla responsabilità 7

170.32

Capo IV. Responsabilità disciplinare

Art. 17

Per la responsabilità disciplinare delle persone assoggettate alla presente legge, valgono le disposizioni speciali applicabili alle medesime.


Art. 18

1

L'inflizione di una misura disciplinare26 non muta la responsabilità per danni né la responsabilità penale.

2

Ordinariamente, quando per uno stesso fatto sono aperti un'inchiesta disciplinare e un procedimento penale, la decisione sulla sanzione disciplinare dev'essere differita
fin tanto che non sia espletato il procedimento penale.

Capo V.
Responsabilità delle organizzazioni speciali incaricate di compiti
per la Confederazione e dei loro componenti


Art. 19

1

Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione: a.

del danno cagionato a terzi, risponde l'organizzazione, conformemente agli
articoli 3 a 6. Se il danno non può essere compiutamente riparato dall'organizzazione, la Confederazione risponde della somma rimanente. Per il regresso della Confederazione o dell'organizzazione contro l'organo o
l'impiegato colpevole, valgono le disposizioni degli articoli 7 e 9; b.

del danno cagionato alla Confederazione, rispondono, in primo luogo,
l'organo o l'impiegato colpevole e, in secondo luogo, l'organizzazione. Sono
applicabili gli articoli 8 e 9.

2

Gli articoli 13 e seguenti sono applicabili per analogia nel caso di responsabilità penale.

3

L'organizzazione statuisce sulle pretese litigiose avanzate da terzi o dalla Confederazione contro di essa, come anche sulle pretese dell'organizzazione avanzate contro
gli organi o gli impiegati colpevoli. La sua decisione è impugnabile con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale. La procedura ricorsuale è retta dalla
legge federale sull'organizzazione giudiziaria27.28 26

Nuova espressione giusta l'appendice n. 1 della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 10 lug.
1987 (RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

27

RS 173.110

28

Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992
288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Autorità federali

8

170.32

Capo VI. Prescrizione e perenzione

Art. 20

1

La responsabilità della Confederazione (art. 3 e segg.) si estingue, se il danneggiato non domanda il risarcimento, o l'indennità pecuniaria a titolo di riparazione, nel termine di un anno dal giorno in cui conobbe il danno e, in ogni caso, nel termine di
dieci anni dal giorno in cui il funzionario commise l'atto che l'ha cagionato.

2

La domanda di risarcimento deve essere presentata al Dipartimento federale delle finanze29.

3

Se, nei casi di cui all'articolo 10 capoverso 2, la Confederazione contesta la pretesa oppure non si pronuncia su di essa nel termine di tre mesi, la persona lesa deve proporre un'azione entro un nuovo termine di sei mesi, a pena di perenzione. 30

Art. 21


31

Il diritto di regresso della Confederazione contro un funzionario si prescrive in un
anno dal riconoscimento o dall'accertamento giudiziario della responsabilità della
Confederazione e, in ogni caso, nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto del funzionario che ha causato il danno.


Art. 22

1

Per la prescrizione dell'azione penale, valgono le disposizioni del diritto penale.

2

La responsabilità disciplinare dei funzionari si estingue secondo le disposizioni disciplinari speciali, ma, al più tardi, in un anno dalla scoperta dell'atto indisciplinato,
e, in ogni caso, nel termine di tre anni dall'ultima violazione dei doveri di servizio.

3

La prescrizione è sospesa finché duri il provvedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure non si sia pronunciato su rimedi di diritto esercitati in un procedimento disciplinare.


Art. 23

1

Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19), si prescrive in un anno dal
giorno in cui il servizio o l'autorità competente conobbe il danno e, in ogni caso, nel
termine di cinque anni dal giorno in cui il funzionario commise l'atto che l'ha cagionato.

29

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato).

30

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU
1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

31

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni
possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in
vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

Legge sulla responsabilità 9

170.32

2

Se però il diritto al risarcimento deriva da un reato, rispetto al quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Capo VII.
Disposizioni finali e transitorie


Art. 24

1

Il Consiglio federale emana le norme d'esecuzione necessarie.

2

Segnatamente, esso disciplina la competenza dei Dipartimenti e delle divisioni a statuire definitivamente circa il riconoscimento o la contestazione delle pretese litigiose avanzate contro la Confederazione, come pure a far valere il diritto al risarcimento e il regresso contro il funzionario e a condurre le liti necessarie (art. 3, 10 cpv.
2, e 11; art. 7, 8, 19 e 20).


Art. 25

Il Consiglio federale stabilisce la data in cui la presente legge entra in vigore.


Art. 26

1

Alle domande di permesso di procedere penalmente contro un funzionario, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono applicabili le disposizioni del diritto anteriore.

2

La Confederazione risponde parimente, in virtù degli articoli 3 e seguenti, dei danni cagionati prima dell'entrata in vigore della presente legge, salva la prescrizione o la perenzione prevista nell'articolo 20.

3

Le domande di permesso d'agire civilmente contro un funzionario, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono considerate pretese litigiose
conformemente all'articolo 10 capoverso 2; le medesime sono trasmesse d'ufficio al
servizio competente.

4

Se, per altro, su una siffatta domanda fosse già stato deciso, la questione è espletata conformemente al diritto anteriore.

5

Del resto, alla responsabilità dei funzionari e al regresso della Confederazione contro i colpevoli è applicabile soltanto la presente legge.


Art. 27

A contare dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni a essa contrarie, in particolare: a.

la legge federale del 9 dicembre 185032 sulla responsabilità delle autorità e
dei funzionari federali; 32

[CS 1 431]

Autorità federali

10

170.32

b.

l'articolo 91 della legge federale del 5 aprile 191033 sulle poste svizzere; c.

gli articoli 29, 35 e 36 della legge federale del 30 giugno 192734 sull'ordinamento dei funzionari federali.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 195935 33

[CS 7 689, 8 273 art. 128 n. 3, RU 1997 2452 art. 69 n. 1. RU 1961 17 art. 19 lett. b] 34

RS 172.221.10. L'art. 36 ha ora un nuovo testo.

35

DCF del 18 lug. 1958 (RU 1958 1497).