Art. 1
1 La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, quali:5
- a.6
- …
- b.
- i membri del Consiglio federale e il Cancelliere della Confederazione;
- c.7
- i membri e i supplenti dei Tribunali della Confederazione;
- cbis.8
- i membri dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
- d.
- i membri e i supplenti delle autorità e commissioni federali che non dipendano dai tribunali federali né dall'amministrazione federale;
- e.
- i funzionari e le altre persone occupate dalla Confederazione;
- f.
- tutte le altre persone, in quanto sia loro direttamente commesso un compito di diritto pubblico della Confederazione.
2 Sono eccettuate, per quanto concerne il loro stato militare e i loro doveri di servizio, le persone che appartengono all'esercito.
5 Nuovo testo giusta in n. 2 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2133; FF FF 2001 3764).
6 Abrogata dal n. II 2 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, con effetto dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 3097 4867).
7 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
8 Introdotta dal n. II 1 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).