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814.50

Legge
sulla radioprotezione

(LRaP)

del 22 marzo 1991 (Stato 1° maggio 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 64, 74, 118, 122 e 123 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 19883,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

3 FF 1988 II 141

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i peri­coli da radiazioni ionizzanti.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare:

a.
alla manipolazione di sostanze radioattive, di impianti, apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti;
b.
agli eventi che possono provocare una aumento della radioattività dell'am­biente.

2 Per manipolazione si intendono la produzione, la fabbricazione, la lavorazione, la commercializzazione, il montaggio, l'utilizzazione, il deposito, il trasporto, lo smaltimento, l'importazione, l'esportazione, il transito e qualsiasi altra forma di consegna.4

3 Gli articoli 28-38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione o licenza secondo la legge federale del 21 marzo 20035 sull'energia nucleare.6

4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presente legge per le sostanze di debole radioattività.

4 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

5 RS 732.1

6 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

Art. 3 Disposizioni complementari

In complemento alle disposizioni della presente legge sono applicabili in partico­lare:

a.7
per gli impianti nucleari, i beni nucleari e le scorie radioattive, la legge federale del 21 marzo 20038 sull'energia nucleare;
b.
per i danni d'origine nucleare causati da impianti nucleari o dal trasporto di materie nucleari, la legge del 18 marzo 19839 sulla responsabilità civile in materia nucleare;
c.
per il trasporto di sostanze radioattive all'esterno dell'area dell'impresa, le pre­scrizioni della Confederazione sul trasporto di merci pericolose.

7 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

8 RS 732.1

9 RS 732.44

Art. 5 Ricerca, sviluppo, formazione

1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica sugli effetti delle radiazioni e sulla radioprotezione, e la formazione nel settore della radioprotezione.

2 Essa può:

a.
promuovere i lavori di ricerca in questi settori;
b.
formare specialisti;
c.
partecipare ad imprese destinate alla ricerca o alla formazione.
Art. 6 Qualificazione tecnica

1 Le attività che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti devono essere affidate soltanto a persone tecnicamente qualificate.

2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze inerenti alla qualificazione tecnica.

Art. 7 Commissioni

1 Il Consiglio federale istituisce le commissioni consultive seguenti:

a.
Commissione federale della radioprotezione10;
b.
Commissione per la protezione NBC11.12

2 Esso ne determina i compiti.

10 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

11 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

12 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

Capitolo 2: Protezione dell'uomo e dell'ambiente

Sezione 1: Principi della radioprotezione

Art. 9 Limitazione dell'esposizione alle radiazioni

Per limitare l'esposizione alle radiazioni di ogni individuo e dell'insieme delle per­sone colpite devono essere presi tutti i provvedimenti che si impongono secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica.

Art. 10 Valori limite di dose

Secondo lo stato della scienza, il Consiglio federale stabilisce limiti all'esposizione alle radiazioni (valori limite di dose) per le persone che, professionalmente o per altre circostanze, possono essere esposte a una radiazione accresciuta e controllabile rispetto al resto della popolazione (persone esposte a radiazioni).

Sezione 2: Protezione delle persone esposte a radiazioni

Art. 12 Misurazione della dose di radiazione

1 Per le persone esposte a radiazioni la dose di radiazione deve essere accertata con un metodo appropriato.

2 Il Consiglio federale disciplina l'accertamento della dose di radiazione. Esso stabi­lisce in particolare:

a.
per quali persone l'esposizione a radiazioni deve essere misurata individual­mente (dosimetria individuale);
b.
a quali intervalli la dose di radiazione deve essere determinata;
c.
le condizioni alle quali possono essere riconosciuti i servizi per la dosimetria individuale;
d.
il termine durante il quale devono essere conservati i risultati della dosime­tria individuale.

3 Se è prescritta una dosimetria, le persone esposte a radiazioni devono sottoporvisi. Esse saranno informate dei risultati del controllo.

Art. 13 Provvedimenti medici applicabili alle persone professionalmente esposte a radiazioni

1 I lavoratori professionalmente esposti a radiazioni, che sono assicurati obbligato­riamente, sottostanno ai provvedimenti medici per la prevenzione delle malattie pro­fessionali giusta gli articoli da 81 a 87 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 198113.

2 Il Consiglio federale può prescrivere tali provvedimenti anche per altre persone professionalmente esposte a radiazioni.

3 Se è stato ordinato un controllo medico, le persone professionalmente esposte a radiazioni devono sottoporvisi.

Art. 14 Comunicazione di dati medici

1 Il medico incaricato di svolgere l'esame comunica all'autorità di sorveglianza i dati necessari al controllo medico e all'allestimento di statistiche. L'autorità di sorve­glianza non deve utilizzare questi dati per altri scopi, né comunicarli a terzi.

2 Il Consiglio federale stabilisce i dati da comunicare all'autorità di sorveglianza; ne fissa la durata di conservazione.

Art. 15 Applicazioni mediche di radiazioni

1 Non sono stabiliti limiti di dose per il paziente nel caso di applicazione di raggi a scopi diagnostici o terapeutici.

2 L'esposizione del paziente a radiazioni è lasciata al libero apprezzamento del responsabile. Questi è nondimeno tenuto ad osservare i principi della radioprotezione di cui agli articoli 8 e 9.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla protezione dei pazienti.

Art. 16 Responsabilità delle imprese

1 Il titolare della licenza o le persone che dirigono un'impresa sono responsabili del­l'osservanza delle prescrizioni sulla radioprotezione. A tal fine assumono un nu­mero adeguato di periti ai quali conferiscono le competenze e i mezzi neces­sari.

2 Tutte le persone occupate nell'impresa sono tenute a coadiuvare la direzione e i periti nell'applicazione dei provvedimenti di radioprotezione.

Sezione 3: Sorveglianza dell'ambiente e protezione della popolazione in caso di radioattività accresciuta


Art. 17 Sorveglianza dell'ambiente

1 Nell'ambiente le radiazioni ionizzanti e la radioattività, in particolare dell'aria, del­l'acqua, del suolo, degli alimenti e dei foraggi, sono sottoposte a una sorve­glianza regolare.

2 Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti; in particolare designa i ser­vizi e le istituzioni responsabili della sorveglianza.

3 Provvede alla pubblicazione dei risultati della sorveglianza.

Art. 1814 Valori limite d'immissione

1 Ai fini della sorveglianza dell'ambiente, il Consiglio federale stabilisce valori limite d'immissione per i radionuclidi e la radiazione diretta.

2 Stabilisce i valori limite d'immissione in modo che, conformemente allo stato della scienza e della tecnica o in base all'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non mettano in pericolo l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi.

3 Per i radionuclidi nelle derrate alimentari si applicano le concentrazioni massime secondo la legislazione sulle derrate alimentari.

14 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

Art. 19 Organizzazione d'intervento

1 Il Consiglio federale istituisce un'organizzazione d'intervento nel caso di eventi che possono provocare, per la popolazione, un pericolo dovuto a un aumento della ra­dioattività.

2 L'organizzazione d'intervento ha in particolare i compiti seguenti:

a.
allestisce prognosi sui pericoli per la popolazione in caso di evento partico­lare;
b.
segue l'ampiezza e l'evoluzione della radioattività accresciuta e valuta le riper­cussioni possibili sull'uomo e sull'ambiente;
c.
in caso di pericolo immediato, ordina i necessari provvedimenti d'urgenza e ne sorveglia l'esecuzione.

3 Il Consiglio federale disciplina le modalità. Provvede affinché l'organizzazione d'intervento:

a.
informi i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni sul grado del pericolo e proponga loro i necessari provvedimenti protettivi;
b.
informi la popolazione.
Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta

1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i prov­vedimenti necessari per:

a.
proteggere la popolazione;
b.
assicurare l'approvvigionamento del Paese;
c.
preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili.

2 Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accre­sciuta. Stabilisce in particolare:

a.
le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie;
b.
l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività pro­fessionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la sa­lute delle persone impiegate;
c.
l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone inca­ri­cate di compiti speciali.

3 Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordi­nare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i ser­vizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali.

Art. 21 Esecuzione dei provvedimenti

1 La preparazione e l'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 20 competono ai Cantoni e ai Comuni, sempreché il Consiglio federale non ne attribuisca l'esecu­zione alla Confederazione. I Cantoni collaborano con l'organizzazione d'intervento.

2 Se gli organi cantonali o comunali non sono in grado di svolgere i loro compiti, il Consiglio federale può subordinarli all'organizzazione d'intervento oppure ordinare ad altri Cantoni di fornire i mezzi ancora disponibili.

3 Per l'esecuzione di determinati provvedimenti, Confederazione, Cantoni e Comuni possono parimente far capo ad organizzazioni private.

Art. 22 Protezione in caso di emergenza

1 Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del pro­ce­dimento di licenza:

a.
a installare, a loro spese, un sistema d'allarme per la popolazione esposta al pe­ricolo, o a partecipare alle spese per un sistema d'allarme generale;
b.
a partecipare alla preparazione e all'esecuzione di provvedimenti protettivi d'emergenza.

2 Il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confede­ra­zione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 23 Collaborazione internazionale

Il Consiglio federale può concludere accordi di diritto internazionale pubblico con­cernenti:

a.
l'informazione reciproca sulla radioattività dell'ambiente;
b.
l'informazione immediata in caso di pericolo da radioattività che potrebbe su­perare il confine;
c.
l'armonizzazione dei concetti di provvedimenti applicabili in caso di conta­mi­nazione radioattiva transfrontaliera.
Art. 24 Aumento durevole della radioattività nell'ambiente

Se, durante un periodo relativamente lungo, è accertata una radioattività accresciuta di origine naturale o meno, il Consiglio federale può prendere disposizioni partico­lari idonee a limitare l'esposizione alle radiazioni. Per l'esecuzione, può ricorrere ai Cantoni.

Sezione 4: Scorie radioattive

Art. 25 Definizione, principi

1 Per scorie radioattive s'intendono le sostanze radioattive o le materie da esse con­taminate, che non saranno riutilizzate.

2 Le sostanze radioattive devono essere manipolate in modo da produrre la quantità minima possibile di scorie radioattive.

3 In linea di massima le scorie radioattive prodotte in Svizzera devono essere smaltite nel Paese. Un permesso di esportazione, a scopo di smaltimento, per le scorie radioattive può eccezionalmente essere concesso se:

a.
lo Stato destinatario ha acconsentito in un accordo internazionale all'impor­tazione, a scopo di smaltimento, delle scorie radioattive;
b.
nello Stato destinatario vi è un impianto nucleare adeguato, conforme allo stato della scienza e della tecnica a livello internazionale;
c.
gli Stati di transito hanno acconsentito al transito;
d.
lo speditore ha convenuto in modo vincolante con il destinatario, e con il consenso dell'autorità designata dal Consiglio federale, che riprenderà se necessario le scorie radioattive.15

4 Per le scorie radioattive non prodotte in Svizzera, ma da smaltire in Svizzera, un permesso d'importazione può essere eccezionalmente rilasciato se:

a.
la Svizzera ha acconsentito in un accordo internazionale all'importazione, a scopo di smaltimento, delle scorie radioattive;
b.
in Svizzera vi è un impianto nucleare adeguato, conforme allo stato della scienza e della tecnica a livello internazionale;
c.
gli Stati di transito hanno acconsentito al transito;
d.
il destinatario ha convenuto in modo vincolante con lo speditore, e con il consenso dello Stato d'origine, che lo speditore riprenderà se necessario le scorie.16

15 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

16 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

Art. 26 Manipolazione di scorie radioattive nell'impresa e scarico nell'am­biente

1 Nell'impresa, le scorie radioattive devono essere trattate e depositate in modo che nell'ambiente giunga la minima quantità possibile di sostanze radioattive.

2 Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali le scorie radioattive di debole attività possono essere scaricate nell'ambiente.

3 Le scorie radioattive che non possono essere scaricate nell'ambiente devono essere trattenute adeguatamente oppure racchiuse in modo sicuro, se del caso solidificate, raccolte e depositate in un luogo approvato dall'autorità di sorveglianza sino alla loro fornitura o esportazione.17

17 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

Art. 27 Fornitura18

1 Chiunque produce scorie radioattive che non provengono dall'uso dell'energia nucleare deve fornirle in un luogo designato dall'autorità competente.

2 Egli assume le spese di smaltimento.19

3 Il Consiglio federale disciplina il trattamento delle scorie nell'azienda e la loro fornitura.20

4 Se la loro immediata fornitura o il loro smaltimento non sono possibili oppure sono inadeguati dal profilo della radioprotezione, le scorie sono depositate, sotto controllo, in un deposito intermedio.21

18 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

19 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

20 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

21 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

Capitolo 3: Licenza e sorveglianza

Art. 28 Obbligo della licenza

È sottoposto all'obbligo della licenza chiunque:

a.
manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze;
b.
fabbrica, smercia, installa o utilizza impianti ed apparecchi che possono emet­tere radiazioni ionizzanti;
c.
applica al corpo umano radiazioni ionizzanti oppure sostanze radioattive.
Art. 29 Competenze del Consiglio federale

Il Consiglio federale può:

a.
sottoporre all'obbligo della licenza qualsiasi altra attività implicante una messa in pericolo da radiazioni ionizzanti;
b.
esonerare dall'obbligo della licenza le attività di cui all'articolo 28 lettera a o b, se può essere escluso qualsiasi pericolo da radiazioni ionizzanti;
c.
stabilire le condizioni alle quali determinati tipi di oggetti, impianti e appa­rec­chi, che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radia­zioni io­nizzanti, possono, previo esame del modello standardizzato, essere omologati o ammessi limitatamente per determinate applicazioni.
Art. 31 Condizioni

La licenza è rilasciata se:

a.
il richiedente o un perito da lui incaricato (art. 16) dispone delle necessarie qualificazioni tecniche;
b.
l'impresa dispone di un numero adeguato di periti;
c.
il richiedente e i periti garantiscono un esercizio sicuro;
d.
l'impresa ha concluso un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente;
e.
gli impianti e le attrezzature corrispondono allo stato della scienza e della tec­nica per quanto concerne la radioprotezione;
f.
la radioprotezione secondo la presente legge e le disposizioni esecutive è garantita.
Art. 32 Titolare e contenuto

1 La licenza è valevole soltanto per l'impresa o la persona designata.

2 La licenza descrive l'attività autorizzata, stabilisce le condizioni e gli oneri even­tuali cui è vincolata e indica i periti nel settore della radioprotezione. La sua durata di validità è limitata.

3 L'autorità di rilascio può trasmettere la licenza a un nuovo titolare se questi soddi­sfa le condizioni secondo l'articolo 31.

Art. 33 Modificazione

La licenza è modificata:

a.
su domanda del titolare, se la modificazione proposta soddisfa le condizioni ri­chieste per il rilascio;
b.
d'ufficio, se lo esigono le modificazioni delle condizioni di fatto o di diritto se­condo l'articolo 31.
Art. 34 Revoca e caducità

1 La licenza è revocata se:

a.
le condizioni di rilascio non sono o non sono più adempiute;
b.
un onere vincolato alla licenza oppure un provvedimento ordinato non sono ri­spettati nonostante diffida.

2 La licenza diventa caduca se:

a.
il titolare vi rinuncia formalmente;
b.
il termine di validità scade;
c.
il titolare muore oppure, per le persone giuridiche e le società commerciali, l'iscrizione nel registro di commercio è cancellata;
d.
l'azienda cessa o è alienata.

3 L'autorità di rilascio accerta la caducità della licenza mediante decisione. Sono salvi la proroga o il trasferimento secondo l'articolo 32 capoverso 3.

Art. 35 Obbligo di annunciare e di informare

1 Il titolare della licenza deve annunciarsi all'autorità di sorveglianza qualora egli intenda:

a.
procedere a una modificazione della costruzione o del funzionamento di un impianto o di un apparecchio che potrebbe esplicare effetti sulla sicurezza;
b.
utilizzare sostanze radioattive supplementari o aumentare l'attività di sostanze radioattive autorizzate.

2 Il titolare della licenza e le persone occupate nell'impresa devono informare l'au­to­rità di sorveglianza e le persone che questa ha incaricato e accordare loro il diritto di esame dei documenti e di accesso all'impresa, in quanto necessario per l'esecu­zione della sorveglianza.

3 Se un'esposizione inammissibile a radiazioni è possibile o certa, il titolare della licenza o il perito devono informare immediatamente le autorità competenti.

Art. 36 Obbligo di tenere un registro

1 Chiunque manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze deve tenerne un registro.

2 Deve regolarmente presentare un rapporto all'autorità di sorveglianza.

3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di tenere un registro per le sostanze di debole radioattività.

Art. 37 Sorveglianza

1 Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza.

2 L'autorità di sorveglianza emana le disposizioni che s'impongono. Se necessario, può prendere provvedimenti protettivi a spese del responsabile. Può, in particolare, ordinare la sospensione dell'esercizio oppure il sequestro di sostanze, apparecchi o oggetti pericolosi.

3 Per l'esecuzione dei suoi controlli può ricorrere a terzi. Alla loro responsabilità penale e patrimoniale di quest'ultimi è applicabile la legge sulla responsabilità del 14 marzo 195823. Ri­guardo all'obbligo del segreto e all'obbligo di deporre, i terzi sottostanno alle pre­scrizioni applicabili ai funzionari federali.

Art. 38 Eliminazione di fonti di pericolo

1 Se una licenza è stata revocata o è estinta, il titolare della licenza o il detentore delle fonti di pericolo è tenuto ad eliminarle. In particolare deve:

a.
trasferire le sostanze radioattive a un altro titolare di licenza o eliminarle come scorie radioattive;
b.
trasferire a un altro titolare di licenza gli impianti e gli apparecchi che pos­sono emanare radiazioni ionizzanti oppure porli in uno stato tale da impedire una messa in servizio non autorizzata.

2 Se necessario, la Confederazione ritira o confisca le sostanze, gli impianti, gli apparecchi o gli oggetti ed elimina le fonti di pericolo a spese del titolare.

3 L'autorità che ha rilasciato la licenza decide se i locali comprendenti zone conta­minate o attivate e i dintorni di tali locali possono essere utilizzati ad altri scopi.

4 L'autorità che ha rilasciato la licenza accerta mediante decisione che le fonti di pericolo sono state eliminate correttamente.

Capitolo 4: Responsabilità civile24

24 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

Art. 39 Responsabilità civile

1 Chi gestisce installazioni o svolge attività che comportano un pericolo da radia­zioni ionizzanti risponde dei danni che ne risultano, a meno che non provi di aver preso tutte le precauzioni per evitare il danno.

2 Se vi sono più responsabili, essi rispondono solidalmente.

3 Per i danni nucleari provocati da centrali nucleari o da trasporti di materiali nucleari è fatta salva la legge del 18 marzo 198325 sulla responsabilità civile in materia nucleare.

Art. 40 Prescrizione delle pretese di responsabilità civile

Le pretese di responsabilità civile o di risarcimento di danni causati da radiazioni ionizzanti e non rientranti nell'ambito della legge del 18 marzo 198326 sulla respon­sabilità civile in materia nucleare si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la per­sona lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona civilmente responsabile, al più tardi però in 30 anni dalla fine dell'evento dannoso.

Capitolo 5: Procedura, protezione giuridica ed emolumenti

Art. 41 Procedura e protezione giuridica

La procedura e la protezione giuridica sono rette dalle leggi federali sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 196827 e sull'organizzazione giudiziaria del 16 di­cembre 194328.

27 RS 172.021

28 [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

Art. 42 Emolumenti

Il Consiglio federale stabilisce emolumenti per:

a.
il rilascio, il trasferimento, la modificazione e la revoca di licenze;
b.
l'esercizio della sorveglianza e l'esecuzione dei controlli;
c.
la raccolta, il condizionamento, il deposito e l'eliminazione delle scorie radio­attive.

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 4329 Irradiazione ingiustificata di persone

1 Chiunque intenzionalmente espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.30

2 Chiunque intenzionalmente espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata, con l'intenzione di nuocere alla sua salute, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria.31

3 Chiunque, per negligenza, espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata , è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.32

29 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

30 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).

31 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).

32 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).

Art. 43a33 Manipolazione di sostanze radioattive contraria alle prescrizioni, irradiazione ingiustificata di cose

1 Chiunque intenzionalmente:

a.
immagazzina, smaltisce o scarica nell'ambiente sostanze radioattive in modo contrario alle prescrizioni;
b.
espone a una radiazione manifestamente ingiustificata cose altrui di considerevole valore nell'intenzione di comprometterne l'utilizzabilità,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.34

2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.35

33 Introdotto dal n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

34 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).

35 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).

Art. 44 Contravvenzioni

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a.36
esercita, senza licenza, attività sottoposte all'obbligo della licenza, ottiene indebitamente una licenza o non soddisfa le condizioni o gli oneri connessi alla licenza;
b.
non prende i provvedimenti necessari per osservare i limiti di dose;
c.
si sottrae a una dosimetria prescritta;
d.
non adempie i suoi doveri di titolare di licenza o di perito;
e.
non adempie il suo dovere di fornire scorie radioattive o di eliminare le fonti di pericolo;
f.
contravviene a una prescrizione esecutiva la cui violazione è stata dichiarata punibile, oppure a una decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo,

è punito con la multa.37

2 Il Consiglio federale può prevedere una multa sino a 20 000 franchi per le infrazioni alle prescrizioni che esso emana per il caso di messa in pericolo attraverso radioattività.38

36 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

37 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).

38 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).

Art. 45 Applicazione del diritto penale amministrativo

1 Sono applicabili le disposizioni speciali della legge federale del 22 marzo 197439 sul diritto penale amministrativo (art. 14-18).

2 Alle infrazioni secondo l'articolo 43 sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

Art. 46 Procedura e competenza

1 I crimini e i delitti di cui agli articoli 43 e 43a sottostanno alla giurisdizione penale federale.40

2 Le infrazioni di cui agli articoli 44 e 45 capoverso 1 sono perseguite e giudicate dall'autorità che ha rilasciato la licenza o dall'autorità di sorveglianza. Alla proce­dura è applicabile la legge federale del 22 marzo 197441 sul diritto penale amministrativo.

40 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

41 RS 313.0

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 47 Esecuzione

1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'appli­cazione.

2 Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la legge federale del 21 marzo 200342 sull'energia nucleare prevede un'autorizzazione o una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.43

3 All'esecuzione può associare i Cantoni.44

42 RS 732.1

43 Introdotto dal n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

44 Originario cpv. 2.

Art. 49 Disposizione transitoria

I termini di prescrizione secondo l'articolo 40 sono applicabili alle pretese in mate­ria di responsabilità civile sorte prima, ma non ancora prescritte all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 50 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 199446

46 DCF del 22 giu. 1994.