01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.12.2020
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.02.2010 - 31.12.2015
01.04.2007 - 31.01.2010
01.04.2006 - 31.03.2007
01.01.2005 - 31.03.2006
01.02.2004 - 31.12.2004
01.08.2002 - 31.01.2004
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1

Legge federale
sulla radiotelevisione
(LRTV)

del 21 giugno 1991 (Stato 23 luglio 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 36 e 55bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 19873, decreta:

Titolo 1: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

Campo d'applicazione

1 La presente legge regola l'emittenza, la ridiffusione e la ricezione di programmi
radiotelevisivi (programmi), ivi comprese le emissioni e informazioni concepite in
modo analogo.

2 Salvo disposizione contraria della presente legge, la trasmissione mediante tecniche
di telecomunicazione è disciplinata dalla legge del 30 aprile 19974 sulle telecomunicazioni.5

Art. 2

Definizioni

1 Il termine emittente designa colui che crea o allestisce programmi e: a.

li diffonde, o

b.

li fa diffondere integralmente e inalterati da terzi.

2 Per diffusione si intende la trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione di
programmi destinati al pubblico in generale. L'offerta di programmi che gli abbonati
di una rete via cavo possono captare su richiesta è equiparata alla diffusione; sono
tuttavia esclusi i casi in cui chiunque ha la possibilità di offrire i propri programmi
agli abbonati di una determinata rete via cavo.6 RU 1992 601

1

[CS 1 3; RU 1985 150]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 92 e 93 della Cost.
federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. VIII 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

3

FF 1987 III 593 4 RS

784.10

5

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

6

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

784.40

Telecomunicazioni

2

784.40

3 Il termine ridiffusione designa l'azione del captare e diffondere simultaneamente,
integralmente e in modo inalterato, programmi trasmessi senza filo da emittenti svizzere o straniere e destinate al pubblico in generale.

4 Il termine rete via cavo designa una rete di linee destinata alla trasmissione di programmi radiotelevisivi agli abbonati che le sono allacciati.

Titolo 2: Emittenza Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Principi applicabili alla radiotelevisione

Art. 3

Mandato

1 La radiotelevisione deve nel suo insieme: a.

contribuire alla libera formazione delle opinioni degli ascoltatori e dei telespettatori, offrir loro un'informazione generale, diversificata e fedele, contribuire alla formazione e allo svago e incentivare il civismo; b.

considerare le peculiarità del Paese e della sua popolazione, sensibilizzare il
pubblico in merito e favorire la comprensione per altri popoli; c.

promuovere la creazione artistica svizzera e stimolare la partecipazione degli
ascoltatori e dei telespettatori alla vita culturale; d.

consolidare i contatti con gli Svizzeri all'estero e promuovere la comprensione delle loro aspirazioni e curare l'immagine della Svizzera all'estero; e.

incentivare le produzioni audiovisive svizzere, segnatamente il cinema; f.

considerare per quanto possibile le produzioni europee.

2 L'insieme dei programmi offerti nella zona destinataria non deve privilegiare partiti, interessi o ideologie.

3 Le diverse regioni del Paese devono ricevere un'offerta sufficiente di programmi
radiotelevisivi.


Art. 4

Principi applicabili all'informazione 1 I programmi presentano correttamente gli avvenimenti nella loro molteplicità, ed
esprimono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

2 Le opinioni personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali.


Art. 5

Indipendenza e autonomia 1 Le emittenti concepiscono liberamente i loro programmi e ne sono responsabili.

2 Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da
istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali.

Legge federale

3

784.40

3 Nessuno può avvalersi della presente legge per esigere da un'emittente7 la trasmissione di determinate produzioni e informazioni.


Art. 6

Salvaguardia della sicurezza pubblica; obblighi di diffusione 1 Non sono ammesse le emissioni che compromettono la sicurezza interna od esterna
della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli
impegni internazionali della Svizzera. Parimenti, non sono ammesse le emissioni
contrarie alla morale pubblica o quelle che banalizzano o esaltano la violenza.

2 È vietato ridiffondere regolarmente programmi o parti di programmi di emittenti
che violano il diritto internazionale delle telecomunicazioni o le prescrizioni internazionali in materia di concezione dei programmi o di pubblicità e sponsorizzazione.

3 Le emittenti sono tenute a: a.

diffondere immediatamente comunicati ufficiali di allarme e comunicati urgenti di polizia, atti a tutelare importanti interessi; b.

informare il pubblico su atti legislativi che, secondo l'articolo 7 della legge
del 21 marzo 19868 sulle pubblicazioni ufficiali, vanno resi di pubblica
ragione tramite pubblicazione straordinaria; c.

diffondere dichiarazioni ufficiali, su ordine dell'autorità concedente o accordare ad un'autorità il necessario tempo d'antenna per esprimersi.

4 Per le emissioni di cui al capoverso 3 è responsabile l'autorità che le ordina.


Art. 7

Contratti d'esclusiva 1 Le emittenti che stipulano contratti con terzi per la trasmissione in esclusiva di
avvenimenti pubblici nei loro programmi devono: a.

tollerare la presenza di altre emittenti che vogliono riferire sull'avvenimento,
oppure

b.

mettere a disposizione di altre emittenti parti della trasmissione a loro scelta
e a condizioni ragionevoli.

2 L'emittente che stipula un contratto d'esclusiva per la trasmissione di un avvenimento pubblico di interesse nazionale deve cedere la trasmissione integrale alla
Società svizzera di radiotelevisione (SSR) a condizioni ragionevoli.

3 Il Consiglio federale può limitare o proibire altri tipi di contratti d'esclusiva o di
pratiche commerciali qualora danneggino gravemente le attività di determinate emittenti o di altri mezzi di comunicazione.

7

Rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale
(art. 33 LRC - RS 171.11).

8

RS 170.512

Telecomunicazioni

4

784.40


Art. 8

Piani delle reti emittenti 1 Il Consiglio federale designa un'autorità che elabora i piani delle reti emittenti in
conformità delle sue istruzioni. Tali piani indicano le possibilità tecniche di diffusione senza filo di programmi radiotelevisivi a livello nazionale, locale e di regione
linguistica.9

2 Il Consiglio federale approva e pubblica i piani delle reti emittenti. Può delegare
questa competenza ad un'autorità da lui designata.10 3 I piani sono regolarmente aggiornati.

4 ...11


Art. 9


12

Catasto delle linee

1 Il Consiglio federale designa un'autorità che, in conformità delle istruzioni del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
13(Dipartimento), tiene un catasto delle linee concessionarie destinate alla ridiffusione di programmi radiotelevisivi secondo l'articolo 39.

2 Chiunque ha il diritto di consultare il catasto.

Sezione 2: Concessione

Art. 10

Obbligo della concessione 1 L'emittenza radiotelevisiva è subordinata a concessione.

2 Salvo disposizioni contrarie della presente legge, nessuno può esigere il rilascio o il
rinnovo di una concessione.

3 Il Consiglio federale rilascia le concessioni. Può delegare tale competenza al
Dipartimento qualora si tratti di concessioni per l'emittenza regionale e locale, o a
un'altra autorità qualora si tratti di concessioni per emittenze di breve durata e di
prove, limitate nel tempo, con nuove tecnologie.14 9

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

10

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

11

Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

12

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

13

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

14

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

Legge federale

5

784.40


Art. 11

Condizioni generali per il rilascio della concessione 1 La concessione è accordata se: a.

il progetto contribuisce nel suo complesso al raggiungimento degli obiettivi
fissati dall'articolo 3 capoverso 1; b.

il richiedente è una persona fisica di nazionalità svizzera, domiciliata in Svizzera, oppure è una persona giuridica con sede in Svizzera e sotto controllo
economico e personale svizzero; c.15 la maggioranza dei membri degli organi amministrativi del richiedente è domiciliata in Svizzera; d.

il richiedente dichiara all'autorità concedente chi detiene le parti preponderanti del suo capitale o chi gli mette a disposizione importanti mezzi finanziari; e.

il richiedente rende verosimile di poter finanziare gli investimenti necessari e
i costi d'esercizio per la durata della concessione; f.

il richiedente offre garanzia di rispettare il diritto applicabile, segnatamente
la presente legge, le sue norme esecutive e la concessione; g.

il richiedente non mette in pericolo la pluralità delle opinioni e dell'offerta; h.16 il progetto è realizzabile secondo i piani delle reti emittenti o il richiedente è in grado di diffondere il suo programma su una linea; i.17 se le esigenze di cui agli articoli 21-23, 25 o di cui agli articoli 31 o 35 e 36 sono adempite;

k.18 il richiedente dispone delle capacità tecniche necessarie alla diffusione.

2 Se per la stessa zona destinataria il numero di richiedenti supera quello delle frequenze disponibili, la preferenza sarà data a quelli il cui programma dispone di un
maggior numero di produzioni proprie, contribuisce in maggior misura alla libera
formazione delle opinioni e allo sviluppo culturale ed ha legami più diretti con tale
zona.

3 Il Consiglio federale può prevedere che la concessione possa essere accordata
anche a una persona fisica estera con domicilio in Svizzera o a una persona giuridica
con sede in Svizzera ma sotto controllo straniero. Sempreché non vi si oppongano
obblighi internazionali, può subordinare il rilascio di una tale concessione alla condizione che lo Stato estero corrispondente conceda la reciprocità, in termini equivalenti, ai cittadini svizzeri o alle persone giuridiche sotto controllo svizzero.19 15

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

16

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

17

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

18

Introdotta dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal
1° gen. 1998 (RS 784.10).

19

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
RU 1993 3354 3356; FF 1993 I 609).

Telecomunicazioni

6

784.40


Art. 12

Procedura, durata ed estinzione 1 La concessione è rilasciata di norma in seguito a concorso pubblico. Trattandosi di
diffusione terrestre senza filo, vengono stabilite e indicate nel bando di concorso la
frequenza, l'ubicazione della stazione emittente, la sua potenza e le caratteristiche
dell'antenna.
2 Il Consiglio federale stabilisce la procedura. Le domande analoghe sono esaminate
nel corso della stessa procedura.

3 Le concessioni sono rilasciate per una durata determinata. Le concessioni analoghe
scadono in linea di principio alla stessa data.

4 Una concessione si estingue in caso di rinuncia dell'emittente, revoca, ritiro o scadenza.


Art. 13

Trasferimento della concessione 1 L'emittente può trasferire parzialmente o integralmente la concessione a un terzo
solo previa autorizzazione dell'autorità concedente. Tale disposizione si applica
anche al trasferimento meramente economico della concessione.

2 Per trasferimento economico si intende di norma il trasferimento di più del 20 per
cento del capitale azionario, sociale o cooperativo e eventualmente dei titoli di partecipazione ovvero di parti o diritti di voto, ad altri o a nuovi soci.

3 Il Consiglio federale stabilisce quali cambiamenti nelle partecipazioni l'emittente
deve notificare.


Art. 14

Modifica della concessione 1 Il Dipartimento può modificare singole disposizioni della concessione prima della
sua scadenza, qualora subentrino mutamenti di fatto o giuridici e queste modifiche
siano necessarie per tutelare importanti interessi pubblici.

2 L'emittente ha diritto a un indennizzo.

3 Su richiesta dell'emittente, l'autorità concedente può modificare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza, se la modifica proposta è conforme
alle condizioni per il rilascio della concessione.

4 Le concessioni per emittenze di breve durata possono essere modificate dall'autorità competente.


Art. 15

Limitazione, sospensione, revoca, ritiro 1 Il Dipartimento può limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione se: a.

l'emittente l'ha ottenuta grazie a indicazioni incomplete o inesatte; b.

l'emittente non inizia l'esercizio entro il termine stabilito nella concessione; c.

l'emittente interrompe l'esercizio per un lungo periodo, salvo che l'interruzione sia dovuta a motivi indipendenti dalla sua volontà;

Legge federale

7

784.40

d.

l'emittente viola in modo grave o ripetutamente la presente legge, le sue
norme esecutive o la concessione; e.

l'emittente usa in modo rilevante la concessione a fini illeciti; f.

importanti interessi nazionali lo esigono.

2 Il Dipartimento ritira la concessione quando le condizioni essenziali di rilascio non
sono più adempite.

3 L'autorità competente limita, sospende, revoca e ritira la concessione per emittenze
di breve durata.
4 L'emittente ha diritto ad un'indennità se il Dipartimento: a.

limita, sospende, revoca o ritira la concessione poiché importanti interessi
nazionali lo esigono;

b.

ritira la concessione poiché talune condizioni essenziali per il suo rilascio
sono venute a mancare e la Confederazione deve risponderne.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 16

1 L'emittente elabora un regolamento interno dal quale risulti la ripartizione dei
compiti e delle responsabilità.

2 L'autorità concedente può esigere dall'emittente che separi le attività inerenti ai
programmi dalle altre attività.

3 Nelle zone destinatarie dove è ammessa una sola emittente, l'autorità concedente
può esigere la creazione di un'organizzazione istituzionale rappresentativa e una
commissione consultiva per i programmi.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 17

Tasse di ricezione

1 La SSR riceve il provento totale delle tasse di ricezione; da questo importo sono
detratte:

a.

le spese di gestione e sorveglianza delle frequenze nonché le spese di pianificazione delle reti emittenti; b.

le spese per la riscossione delle tasse di ricezione; c.

la quota destinata alle emittenti locali e regionali.20 2 Le emittenti locali e regionali possono ottenere eccezionalmente un'aliquota dei
proventi delle tasse di ricezione se nella rispettiva zona destinataria non esistono 20

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

Telecomunicazioni

8

784.40

risorse finanziarie sufficienti e se i loro programmi hanno un interesse pubblico particolare.

3 Il Consiglio federale stabilisce la chiave di ripartizione di tali proventi tra le emittenti locali e regionali.


Art. 18

Pubblicità

1 La pubblicità è disgiunta dai programmi e come tale chiaramente riconoscibile. I
collaboratori stabili ai programmi dell'emittente non possono partecipare alle emissioni pubblicitarie. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le emittenti
locali e regionali.

2 L'unità di un'emissione non dev'essere interrotta con inserti pubblicitari; un'interruzione pubblicitaria è nondimeno ammessa per le emissioni di durata superiore ai
90 minuti.

3 Il Consiglio federale stabilisce la durata massima consentita per la pubblicità, tenendo in considerazione la missione e la posizione degli altri mezzi di comunicazione,
in particolare della stampa, nonché le norme internazionali in materia di pubblicità.

4 Nella concessione l'autorità concedente può: a.

precisare la collocazione della pubblicità all'interno del programma; b.

proibire totalmente la pubblicità in singoli programmi.

5 La propaganda religiosa e politica è vietata, come pure quella delle bevande alcoliche e del tabacco. Il Consiglio federale può emanare ulteriori divieti di propaganda a
protezione dei giovani e dell'ambiente.21 6 La propaganda di agenti terapeutici è ammissibile conformemente alla legge del
15 dicembre 200022 sugli agenti terapeutici.23

Art. 19

Sponsorizzazione

1 Su richiesta, l'emittente deve informare su eventuali sponsorizzazioni.

2 Se un'emissione o una serie di emissioni è sponsorizzata in tutto od in parte, gli
sponsor e le eventuali condizioni da loro poste riguardo al contenuto delle emissioni
devono essere menzionati all'inizio e alla fine delle stesse.

3 Tali emissioni non devono incitare alla conclusione di negozi giuridici riguardo
merci o servizi dello sponsor o di terzi, in modo particolare ricorrendo ad espliciti
riferimenti promozionali.

4 Le emissioni d'informazione, quali il telegiornale e le rubriche informative, come
anche le emissioni o le serie di emissioni riguardanti l'esercizio di diritti politici a
livello federale, cantonale e comunale non possono essere sponsorizzate.

21

Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici,
in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 812.21).

22

RS 812.21

23

Introdotto dal n. II 2 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal
1° gen. 2002 (RS 812.21).

Legge federale

9

784.40

5 Le emissioni non possono essere sponsorizzate da persone fisiche o giuridiche la
cui attività principale comprende la fabbricazione o la vendita di prodotti o servizi
per i quali la pubblicità è vietata.

6 Il Consiglio federale può emanare ulteriori disposizioni in materia di sponsorizzazione, qualora l'esecuzione della presente legge lo esiga.


Art. 20

Sussidi

1 La Confederazione può sussidiare le emittenti se: a.

l'emittenza di programmi o emissioni a livello internazionale risponde a un
interesse pubblico particolare, e b.

tale prestazione non può essere offerta in modo confacente senza sussidi.

2 L'autorità competente fissa l'importo dei singoli sussidi, nei limiti dei crediti stanziati.

3 La Confederazione assume la metà almeno dei costi di emittenza da parte della
SSR di un programma radiofonico destinato all'estero.

Sezione 524: Diffusione
a Principio

1 L'emittente si occupa della diffusione dei suoi programmi. Li diffonde essa stessa o
li fa diffondere da terzi.

2 L'autorità concedente disciplina i dettagli della diffusione; se l'autorità concedente
è il Consiglio federale, il Dipartimento stabilisce i dettagli.

Art. 20b Coutenza di impianti di radiodiffusione o di telecomunicazione 1 L'autorità competente può obbligare il proprietario o l'esercente di un impianto di
radiodiffusione o di telecomunicazione esistente, destinato o atto alla diffusione terrestre senza filo, a mettere un trasmettitore a disposizione delle emittenti, se: a.

l'impianto dispone di capacità sufficienti; b.

non si può pretendere che l'emittente installi un proprio impianto.

2 L'esercente ha diritto a un adeguato indennizzo.

3 Se l'azienda dell'impianto di trasmissione cessa le sue attività, il diritto dell'emittente si estingue. Se, in tal modo, è messa in pericolo la diffusione del programma
conformemente alla concessione, l'autorità concedente può fissare le modalità di trasferimento a un altro impianto.

24

Introdotta dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal
1° gen. 1998 (RS 784.10).

Telecomunicazioni

10

784.40

Capitolo 2: Programmi radiotelevisivi locali e regionali

Art. 21

Mandato

Le emittenti locali e regionali considerano in primo luogo nei loro programmi le
particolarità della zona destinataria. In particolare contribuiscono: a.

alla libera formazione delle opinioni sulla vita sociale locale e regionale; b.

a incentivare la vita culturale di tali zone.


Art. 22

Zone destinatarie

Le zone destinatarie locali e regionali comprendono territori che: a.

formano un'unità dal profilo politico o geografico, oppure vivono a stretto
contatto economicamente o culturalmente e b.

dispongono in genere di mezzi sufficienti per finanziare l'emittenza di un
programma.


Art. 23

Condizioni per il rilascio della concessione 1 La concessione per l'emittenza radiotelevisiva locale e regionale può essere accordata se: a.

il richiedente è domiciliato o ha sede nella zona destinataria; b.

la proporzione di produzioni proprie è adeguata alla durata totale delle emissioni e alle caratteristiche della zona destinataria.

2 I Cantoni in cui si trova la zona destinataria sono consultati prima del rilascio della
concessione.


Art. 24


25



Art. 25

Collaborazione26

1 L'emittente può diffondere emissioni di altre emittenti, purché non ne risulti compromesso il carattere locale o regionale del programma.

2 Le forme di collaborazione che hanno quale scopo o conseguenza la diffusione di
programmi a livello nazionale o di regione linguistica sono vietate.

3 Il Consiglio federale può rilasciare a emittenti locali e regionali una concessione
per l'emittenza televisiva in collaborazione con la SSR e con altre emittenti. Le
modalità di collaborazione sono disciplinate in contratti che richiedono l'approvazione del Consiglio federale.27 25

Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle (RS 784.10).

26

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

27

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal
1° gen. 1998 (RS 784.10).

Legge federale

11

784.40

Capitolo 3:
Programmi radiotelevisivi a livello nazionale e di regione linguistica
Sezione 1: Società svizzera di radiotelevisione

Art. 26

Concessione e mandato 1 Alla SSR è accordata una concessione per l'emittenza a livello nazionale e di
regione linguistica.

2 La SSR considera le particolarità del Paese e le necessità dei Cantoni nell'insieme
dei suoi programmi. Tramite una concezione equilibrata dei programmi, contribuisce
in particolare:

a.

allo sviluppo culturale del pubblico, rivolgendo la massima attenzione alla
produzione svizzera, e b.

alla libera formazione delle opinioni, in particolare proponendo un'informazione fedele, attenta in primo luogo agli avvenimenti di interesse nazionale e
relativi alle regioni linguistiche.

3 Nei suoi programmi televisivi, la SSR dà spazio alla produzione audiovisiva svizzera.


Art. 27

Offerta di programmi

1 La SSR allestisce programmi radiofonici specifici per ognuna delle regioni nelle
quali si parla una lingua nazionale.

2 La SSR allestisce programmi televisivi specifici per ognuna delle regioni nelle
quali si parla una lingua ufficiale. Il Consiglio federale stabilisce principi per salvaguardare in tali programmi le esigenze della Svizzera romancia.

3 La SSR può allestire programmi radiotelevisivi comuni su scala nazionale.

4 Nei programmi concepiti per le regioni linguistiche, essa può inserire anche programmi regionali.


Art. 28

Diffusione28

1 I programmi televisivi destinati alle regioni linguistiche sono diffusi su scala
nazionale. Il Dipartimento stabilisce quando sono ammissibili deroghe.

2 Se l'offerta di programmi regionali e locali lo consente, si diffonde su scala nazionale un programma radiofonico per ognuna delle lingue tedesca, francese e italiana.
Le eventuali frequenze ancora disponibili vanno utilizzate a questo fine.

28

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

Telecomunicazioni

12

784.40

3 Il Consiglio federale può autorizzare la SSR a concepire ed offrire programmi televisivi in collaborazione con altre emittenti, locali, regionali o nazionali; tale collaborazione è disciplinata dall'articolo 25 capoverso 3.29 4

Il Dipartimento può impartire alla SSR direttive sulla diffusione dei programmi.30

Art. 29

Organizzazione della SSR 1 La SSR adotta un'organizzazione che le garantisca: a.

autonomia e indipendenza; b.

una gestione efficace; c.

la rappresentanza del pubblico nell'organizzazione; d.

una direzione e una coordinazione nazionali.

2 Gli statuti della SSR sono subordinati all'approvazione del Dipartimento.

3 Il Consiglio federale stabilisce quali membri degli organi direttivi della SSR sono
di sua nomina o ratifica.


Art. 30

Rinuncia alla concessione Se la SSR rinuncia alla concessione o quest'ultima non è rinnovata, la Confederazione rileva contro equo indennizzo i beni immobili, le attrezzature, la mobilia e gli
altri valori, nonché i crediti e i debiti.

Sezione 2: Altre emittenti

Art. 31

1 Altre emittenti possono ottenere una concessione per la diffusione di programmi a
livello nazionale e di regione linguistica se: a.

esistono le possibilità tecniche di diffusione, secondo i piani delle reti emittenti, e b.

la loro attività non intralcia in modo rilevante la SSR e le emittenti locali e
regionali nell'esercizio della loro concessione.

2 La concessione può implicare segnatamente: a.

l'obbligo di codificare i programmi e di offrirli solo a pagamento; b.

restrizioni riguardo il contenuto dei programmi; c.

una proporzione prestabilita di produzioni proprie e svizzere, segnatamente
di produzioni cinematografiche svizzere; 29

Nuovo testo del per. giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

30

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal
1° gen. 1998 (RS 784.10).

Legge federale

13

784.40

d.31 la partecipazione a produzioni di imprese indipendenti dall'emittente; e.32 l'obbligo di versare, invece delle prestazioni di cui alle lettere c e d, una tassa di promozione della cinematografia pari al massimo al 4 per cento degli
introiti lordi.

3 Il Consiglio federale può autorizzare altre emittenti a concepire ed offrire programmi televisivi in collaborazione con la SSR, con emittenti locali e regionali. Tale
collaborazione è disciplinata dall'articolo 25 capoverso 2.33 4 Il Dipartimento può impartire alla SSR direttive sulla diffusione dei programmi.34 Sezione 3:35 ...


Art. 32

...

Capitolo 4: Programmi radiotelevisivi internazionali Sezione 1: Programma radiofonico della SSR per l'estero

Art. 33

...36

1 Alla SSR è accordata una concessione specifica per l'emittenza radiofonica nelle
lingue nazionali e in altre lingue.

2 Il programma è esplicitamente concepito per consolidare i legami degli Svizzeri
all'estero con la loro Patria, promuovere la comprensione delle loro aspirazioni e
curare l'immagine della Svizzera all'estero.


Art. 34


37

31 Introdotta

dall'art. 36 n.2 della LF del 14 dic. 2001 sul cinema, in vigore dal 1° ago. 2002 (RS 443.1).

32 Introdotta

dall'art. 36 n.2 della LF del 14 dic. 2001 sul cinema, in vigore dal 1° ago. 2002 (RS 443.1).

33

Nuovo testo del per. giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

34

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

35

Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

36

Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

37

Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

Telecomunicazioni

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Sezione 2: Altri programmi radiotelevisivi internazionali

Art. 35

Concessione e mandato 1 La concessione per l'emittenza di altri programmi radiotelevisivi internazionali può
essere rilasciata:

a.38 a società anonime, giusta gli articoli 620 e seguenti del Codice delle obbligazioni39, le cui azioni siano nominative e vincolate, sempreché adempiano le
condizioni di cui all'articolo 11; b.

alla SSR.

2 Il Consiglio federale stabilisce quali membri degli organi direttivi sono di sua
nomina o ratifica.

3 Gli altri programmi radiotelevisivi devono promuovere la presenza della Svizzera
nel mondo, favorire la comprensione tra i popoli e contribuire agli scambi culturali
internazionali.


Art. 36

Contenuto della concessione 1 La concessione disciplina: a.

gli obblighi dell'emittente riguardo gli impegni di diritto internazionale pubblico contratti dalla Svizzera; b.40 la proporzione di produzioni proprie, di produzioni svizzere ed europee.

2 L'autorità concedente può vincolare l'emittente: a.

al rispetto delle norme giuridiche di Stati esteri; b.

a sottoporre ogni modifica statutaria all'approvazione del Dipartimento.


Art. 37 e 3841 38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 3354 3356; FF 1993 I 609).

39

RS 220

40

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

41

Abrogati dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

Legge federale

15

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Titolo 3: Ridiffusione Capitolo 1: Ridiffusione su linea42

Art. 39


43

Obbligo di concessione e diritti del concessionario 1 Per la ridiffusione di programmi radiotelevisivi su linea occorre una concessione.
L'autorità concedente è il Consiglio federale o un'autorità da lui designata.

2 Non occorre concessione per la ridiffusione su linea con un massimo di 100 collegamenti.

3 La concessione conferisce il diritto di: a.

captare direttamente o riprendere e ridiffondere programmi diffusi senza filo; b.

diffondere su linea informazioni, di trascurabile rilevanza pubblicistica; il
Consiglio federale disciplina i dettagli.

4 Nell'ambito delle informazioni di cui al capoverso 3 lettera b la pubblicità e la
sponsorizzazione sono vietate.


Art. 40


44

Condizioni per il rilascio della concessione La concessione è rilasciata se il richiedente: a.

dispone delle necessarie capacità tecniche; b. garantisce di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, le sue disposizioni d'esecuzione e la concessione.

2 I concessionari della ridiffusione sono autorizzati a servirsi gratuitamente del suolo
pubblico quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive per costruire e
gestire le linee necessarie. L'articolo 35 capoversi 2-4 della legge del 30 aprile
199745 sulle telecomunicazioni si applica per analogia.


Art. 41

Allacciamento e abbonamento 1 Il concessionario non può imporre o rifiutare l'allacciamento di immobili situati
nella zona destinataria. Il proprietario di un immobile deve tollerare l'allacciamento
richiesto da un locatario o affittuario che ne assume i costi.

2 È fatto salvo l'allacciamento di immobili, in esecuzione di specifici disposti cantonali.

3 Nessun canone d'abbonamento può essere riscosso quando: a.

il locatario o l'affittuario rinuncia fin dall'inizio a utilizzare un allacciamento
nuovo;

42

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

43

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

44

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

45

RS 784.10

Telecomunicazioni

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784.40

b.

l'allacciamento è disdetto; il concessionario o il locatore prevede un termine
di disdetta confacente.

4 Il concessionario o il locatore può sigillare gli allacciamenti inutilizzati e verificare
i sigilli.

5 Il Consiglio federale può prescrivere al concessionario una fatturazione separata
dei programmi che non è tenuto a ridiffondere all'abbonato.

Art. 4246mOfferta di programmi 1 Fatti salvi il capoverso 2 e gli articoli 47 e 48, il concessionario sceglie liberamente
i programmi che vuole ridiffondere.

2 Il concessionario ridiffonde almeno i seguenti programmi a condizione di poterli
captare con una qualità media per mezzo di un'antenna di dimensioni e costo medi o
che gli siano forniti con una qualità soddisfacente: a.

i programmi radiofonici destinati secondo la presente legge alla zona destinataria del concessionario e diffusi senza filo per via terrestre; b.

gli altri programmi radiofonici della SSR concepiti per le regioni linguistiche
e diffusi per via terrestre; c.

i programmi televisivi non codificati, destinati secondo la presente legge alla
zona destinataria del concessionario e diffusi senza filo per via terrestre; d.

gli altri programmi televisivi della SSR.

3 L'autorità competente può esonerare parzialmente il concessionario dall'obbligo di
ridiffusione, nella misura in cui la ridiffusione dei programmi secondo il capoverso 2
non possa essere ragionevolmente pretesa per motivi di capacità.

4 Per la ridiffusione dei programmi di cui al capoverso 2, il concessionario non può
pretendere alcuna retribuzione dalle emittenti.

5 Il Consiglio federale può prevedere che il concessionario non possa pretendere
alcuna retribuzione nemmeno per la ridiffusione di programmi non codificati di
emittenti estere. Qualora non vi si oppongano obblighi internazionali, può subordinare questo divieto alla condizione che il corrispondente Stato estero conceda la
reciprocità.

6 Il Consiglio federale può prevedere che i concessionari che regolano l'occupazione
dei canali sulle apparecchiature terminali attribuiscano a canali privilegiati i programmi di cui al capoverso 2 nonché i programmi che ridiffondono su mandato di
un'emittente.

7 Ai fini del trattamento non discriminatorio dei programmi di cui al capoverso 2, il
Consiglio federale può emanare prescrizioni sulle misure dei concessionari per agevolare la scelta dei programmi da parte del pubblico.

46

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

Legge federale

17

784.40

Capitolo 2:47 Ridiffusione terrestre senza filo

Art. 43

Obbligo di concessione e diritti del concessionario 1 Per la ridiffusione senza filo di programmi radiotelevisivi occorre una concessione.
Il Consiglio federale designa l'autorità concedente.

2 La concessione conferisce il diritto di: a.

captare direttamente o riprendere programmi diffusi senza filo e ridiffonderli
per la stessa via;

b.

riscuotere le tasse d'uso previste dal diritto cantonale, qualora la ridiffusione
senza filo dei programmi si fondi su un mandato pubblico di distribuzione.


Art. 44

Condizioni per il rilascio della concessione La concessione è rilasciata se: a.

il richiedente dispone delle necessarie capacità tecniche; b.

il richiedente garantisce di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la
presente legge, le sue disposizioni d'esecuzione e la concessione; c.

l'impiego previsto è possibile dal punto di vista della tecnica delle frequenze.

Capitolo 3: Disposizioni comuni

Art. 45

Concessioni

1 Tutte le concessioni sono rilasciate per una durata determinata. Esse si estinguono
in caso di rinuncia del concessionario, revoca, ritiro o scadenza.

2 Gli articoli 13-15 si applicano anche alle concessioni di ridiffusione.48

Art. 46


49



Art. 47

Obbligo di diffusione 1 L'autorità competente può obbligare il ridiffusore a diffondere un programma di
un'emittente che beneficia di una concessione in conformità della presente legge
se:50

47

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

48

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

49

Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

50

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

Telecomunicazioni

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a.

l'emittente lo richiede; b.51 l'impianto del ridiffusore ha la capacità necessaria o il programma dell'emittente concorre in modo speciale al raggiungimento degli obiettivi previsti
nell'articolo 3;

c.

non si può pretendere ragionevolmente che l'emittente allestisca infrastrutture tecniche proprie, e d.

l'emittente rimborsa i costi all'esercente.

2 L'autorità competente può permettere eccezionalmente al ridiffusore di interrompere la ridiffusione di un programma estero per diffondere integralmente o nelle sue
parti essenziali il programma di un'emittente svizzera. L'emittente, che beneficia di
una concessione secondo la presente legge, deve prendere i provvedimenti necessari
per evitare confusione tra i diversi programmi.52

Art. 48


53

Limitazioni di ridiffusione 1 Possono essere ridiffusi soltanto programmi conformi al diritto internazionale delle
telecomunicazioni vincolante per la Svizzera e alle disposizioni di diritto pubblico
internazionale per essa vincolanti in materia di organizzazione dei programmi o di
pubblicità. I programmi non devono essere stati concepiti allo scopo di eludere la
presente legge o le sue norme esecutive.

2 L'autorità competente prende le misure necessarie affinché queste disposizioni siano rispettate.


Art. 49


54

Titolo 4:
Disposizioni comuni per le emittenti e i titolari di una concessione
di ridiffusione


Art. 50

Tasse di concessione. Emolumenti 1 La Confederazione riscuote una tassa di concessione. I proventi sono destinati in
primo luogo alla formazione e al perfezionamento degli operatori in materia di programmi e alla ricerca nel campo dei mezzi di comunicazione.

2 La tassa di concessione non supera l'1 per cento delle entrate pubblicitarie lorde
dell'emittente (prezzo del minuto di pubblicità moltiplicato per il numero di minuti
diffusi, dedotte le riduzioni concesse). Il Consiglio federale fissa una franchigia.

51

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

52

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal
1° gen. 1998 (RS 784.10).

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1993 3354 3356; FF 1993 I 609).

54

Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

Legge federale

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3 La tassa di ridiffusione non supera l'1 per cento delle entrate del ridiffusore (allacciamento e canone d'abbonamento). Il Consiglio federale può dispensare dal pagamento quanti ridiffondono in piccole zone poco popolate.

4 La Confederazione riscuote dai richiedenti e dai concessionari emolumenti per la
copertura delle spese amministrative. Il Consiglio federale ne fissa l'importo e le
modalità.


Art. 51


55

Impianti di trasmissione Gli impianti di trasmissione devono soddisfare le prescrizioni tecniche e le esigenze
fondamentali di cui agli articoli 31 e 32 della legge federale del 30 aprile 199756
sulle telecomunicazioni.

Titolo 5: Ricezione

Art. 52

Libertà di ricezione

Chiunque è libero di captare programmi svizzeri o esteri destinati al pubblico.


Art. 53

Divieti cantonali riguardo l'installazione di antenne 1 I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni
se:

a.

la protezione del paesaggio, di luoghi storici, rarità naturali e monumenti
artistici lo esige, e

b.

la ricezione di programmi captabili con un'antenna di dimensioni e costi
medi è comunque garantita a condizioni ragionevoli.

2 L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari
va eccezionalmente autorizzata quando l'interesse per tali programmi supera la
necessità di tutela del sito e del paesaggio.


Art. 54

Protezione dei dati

Le emittenti, i titolari di una concessione di ridiffusione e i loro mandatari che, tramite sondaggi o contratti di abbonamento, vengono a conoscenza dei gusti e delle
abitudini degli ascoltatori o degli spettatori devono proteggere tali dati nei confronti
di terzi. Gli stessi possono essere comunicati ai terzi solo in forma tale da escludere
ogni possibile deduzione rispetto ai singoli.

55

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

56

RS 784.10

Telecomunicazioni

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Art. 55


57

Tasse di ricezione

1 Chi intende ricevere programmi radiotelevisivi deve comunicarlo all'autorità competente. Deve inoltre pagare una tassa di ricezione.

2 Il Consiglio federale stabilisce le tasse di ricezione. A tal fine tiene conto: a.

del presumibile fabbisogno finanziario della SSR per l'adempimento dei suoi
compiti secondo gli articoli 20a, 26, 27 e 33 e delle sue ulteriori possibilità
di finanziamento;

b.

del fabbisogno finanziario delle emittenti regionali e locali secondo gli articoli 17 capoverso 2bis e 21 e delle loro ulteriori possibilità di finanziamento; c.

delle spese per l'amministrazione e la sorveglianza delle frequenze nonché
delle spese per la riscossione delle tasse di ricezione.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può delegare la riscossione delle tasse di
ricezione a un'organizzazione indipendente.

4 L'organo incaricato di riscuotere le tasse di ricezione può trattare i dati personali
per accertare l'obbligo di annuncio e di pagare la tassa. Può anche trattare dati sulla
salute, sulle sanzioni amministrative o penali nonché dati sulle misure di assistenza
sociale, in quanto ciò sia necessario per esaminare una domanda di esenzione
dall'obbligo di annuncio o dall'obbligo di pagare la tassa.58 Titolo 6: Sorveglianza e rendiconto Capitolo 1: Sorveglianza in generale

Art. 56

1 L'autorità competente vigila affinché i concessionari rispettino le convenzioni
internazionali pertinenti, la presente legge, le disposizioni d'esecuzione e la concessione.59 Sono vietati i controlli d'opportunità e ogni altra forma di sorveglianza sulla
concezione e la produzione dei programmi.

2 Le emittenti che beneficiano di aliquote sui proventi delle tasse o di sussidi sottopongono annualmente all'approvazione dell'autorità di sorveglianza il preventivo e i
conti d'esercizio e le presentano il piano finanziario a titolo informativo. Il piano
finanziario della SSR deve essere approvato dall'autorità di sorveglianza.

3 L'autorità di sorveglianza si assicura che la gestione finanziaria segua i principi
dell'economia aziendale. Per far questo, si basa sui dati comparativi esistenti nel
settore.

57

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

58

Introdotto dal n. VIII 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e
l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000
(RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

59

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

Legge federale

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4 L'autorità di sorveglianza può affidare al Controllo federale delle finanze il mandato di verificare la contabilità. La legge federale del 28 giugno 196760 sul Controllo
federale delle finanze non è applicabile.

5 L'autorità competente vigila sul rispetto delle prescrizioni tecniche sulla radiodiffusione. Sono applicabili le disposizioni del diritto in materia di telecomunicazione
sul controllo e sulle interferenze degli impianti.61 Capitolo 2: Sorveglianza sui programmi Sezione 1: Organo di mediazione dell'emittente

Art. 57

L'emittente istituisce un organo di mediazione incaricato di esaminare i reclami
riguardanti i programmi. In ogni regione linguistica, le emittenti nazionali istituiscono almeno un organo di mediazione; lo stesso è composto da una o più persone
che non sono legate all'emittente per ragioni di lavoro, né collaborano regolarmente
alle sue emissioni.

Sezione 2: Autorità indipendente di ricorso

Art. 58

Composizione, statuto 1 Il Consiglio federale nomina un'autorità per l'esame dei ricorsi composta di nove
membri in funzione accessoria, e ne designa il presidente.

2 Tale autorità decide sui ricorsi relativi alle emissioni radiotelevisive trasmesse da
emittenti svizzere.

3 Nelle sue attività, l'autorità di ricorso non è vincolata ad alcuna istruzione dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o dell'amministrazione federale.

4 I membri di quest'ultime autorità, come pure quelli degli organi dell'emittente e le
persone alle sue dipendenze, non sono eleggibili.


Art. 59

Organizzazione

1 L'autorità di ricorso adotta un regolamento interno e lo sottopone all'approvazione
del Consiglio federale.

2 L'autorità di ricorso è aggregata amministrativamente al Dipartimento. La sua
gestione sottostà alla vigilanza del Consiglio federale, cui essa presenta annualmente
un rapporto d'attività.

60

RS 614.0

61

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

Telecomunicazioni

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3 L'autorità di ricorso dispone di una segreteria, i cui compiti sono stabiliti nel regolamento interno. Il personale della segreteria è assunto dal presidente dell'autorità di
ricorso, previa consultazione degli altri membri. Lo statuto, i diritti e i doveri del
personale della segreteria sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione.

Sezione 3: Procedura

Art. 60

Reclami

1 Entro 20 giorni dalla diffusione dell'emissione, chiunque può inoltrare un reclamo
all'organo di mediazione. Se il reclamo concerne più emissioni, il termine decorre
dalla diffusione dell'ultima emissione contestata. Nondimeno, tra la prima e l'ultima
emissione contestata devono intercorrere tre mesi al massimo.

2 Il reclamo va inoltrato in forma scritta e deve indicare, con una breve motivazione,
per quali ragioni l'emissione è considerata manchevole.

3 L'organo di mediazione registra il reclamo, informando in pari tempo l'emittente.


Art. 61

Disbrigo

1 L'organo di mediazione esamina la questione e fa da mediatore tra il diffusore e il
reclamante. In particolare può: a.

discutere la questione con l'emittente, o nei casi semplici, trasmettergliela
per disbrigo diretto;

b.

curare un incontro diretto tra il reclamante e i rappresentanti dell'emittente; c.

fare raccomandazioni all'emittente; d.

informare il reclamante sulle diverse competenze, la normativa applicabile e i
rimedi giuridici.

2 L'organo di mediazione non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni.

3 Al più tardi 40 giorni dopo il deposito del reclamo, l'organo di mediazione invia
alle parti un rapporto scritto sui risultati delle sue indagini e sulle modalità di disbrigo.

4 Previo mutuo accordo, può avvenire un disbrigo verbale.


Art. 62

Ricorso

1 Entro 30 giorni dal deposito del rapporto secondo l'articolo 61 capoverso 3, contro
l'emissione contestata può essere interposto ricorso scritto presso l'autorità di ricorso. Il rapporto dell'organo di mediazione deve figurare in allegato.

2 Il ricorso deve indicare, con breve motivazione, quali disposizioni in materia di
programmi contenute nella presente legge, nelle sue norme esecutive o nella concessione sono state violate.

Legge federale

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Art. 63

Legittimazione

1 Può interporre ricorso chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero
con permesso di domicilio o di dimora e: a.

presenti un ricorso firmato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito l'organo di mediazione, oppure; b.

provi di avere uno stretto legame con l'oggetto della o delle emissioni contestate.

2 Sono parimenti legittimate a ricorrere tutte le autorità lese nel loro campo di attività, nonché il Dipartimento.

3 Qualora sussista un interesse pubblico per una decisione, l'autorità di ricorso esamina anche i ricorsi menzionati nel capoverso 1 lettera a sprovvisti dei venti cofirmatari richiesti. In simili casi il ricorrente non ha diritti di parte.


Art. 64

Scambio di allegati; accertamento dei fatti 1 Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, il presidente invita
l'emittente a pronunciarsi.

2 Richiamato l'articolo 7162, l'autorità di ricorso può citare e sentire il ricorrente,
l'emittente, i suoi collaboratori oppure i terzi ed esigere la produzione di atti.

3 L'autorità di ricorso può rifiutare o sospendere l'esame di un ricorso, in quanto i
rimedi di diritto civile e penale permangono aperti o inutilizzati.


Art. 65

Decisione, impugnazione 1 L'autorità di ricorso accerta nella sua decisione se siano state violate le disposizioni
in materia di programmi contenute nelle pertinenti convenzioni internazionali, nella
presente legge, nelle sue norme esecutive o nella concessione.63 2 Le decisioni dell'autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale.


Art. 66

Spese procedurali

1 La procedura dinanzi all'autorità di ricorso è gratuita.

2 In caso di ricorso temerario possono essere addossate spese procedurali. Le spese
sono calcolate secondo le disposizioni della procedura amministrativa.

62

Rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

63

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

Telecomunicazioni

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Capitolo 3: Misure amministrative e rendiconto

Art. 67

Misure amministrative 1 Se l'autorità di sorveglianza accerta una violazione del diritto può: a.

ingiungere al concessionario di porvi rimedio o di prendere i provvedimenti
necessari per evitare il ripetersi della violazione; il concessionario ne riferisce in seguito all'autorità; b.

esigere che il concessionario versi alla Confederazione i proventi illecitamente ottenuti; c.

proporre al Dipartimento di completare con oneri, limitare, sospendere o
revocare la concessione.

2 Se l'autorità di ricorso accerta una violazione del diritto ne informa l'emittente.
Entro un termine adeguato, quest'ultima prende i provvedimenti necessari per rimediarvi ed evitare il ripetersi della medesima o di analoghe violazioni. Informa in
seguito l'autorità di ricorso sui provvedimenti adottati.

3 Se l'emittente non adotta provvedimenti entro un termine adeguato o adotta provvedimenti insufficienti, l'autorità di ricorso può proporre al Dipartimento di far uso
delle misure previste nel capoverso 1 lettera c.


Art. 68

Rendiconto

1 L'emittente tiene a disposizione del pubblico le sue condizioni generali, i regolamenti in materia di pubblicità e sponsorizzazione, come pure il rapporto di gestione,
i conti d'esercizio e il bilancio.

2 Il Dipartimento può esigere gratuitamente dai concessionari ulteriori informazioni,
documenti e statistiche, qualora: a.

sia necessario per valutare correttamente la loro situazione, o b.

la libera consultazione e una sintesi sistematica di tali documenti siano di
pubblico interesse.

3 Il Dipartimento può autorizzare un'autorità subalterna a emanare prescrizioni più
dettagliate e commissionare ricerche specifiche.


Art. 69

Obbligo di informare e di consegnare le registrazioni delle emissioni 1 Il concessionario deve dare tutte le informazioni e produrre tutti gli atti necessari
qualora si tratti di accertare i fatti nell'ambito della sorveglianza in generale o della
sorveglianza sui programmi.

2 Le emittenti devono registrare tutte le emissioni e conservare le registrazioni per
quattro mesi almeno, unitamente ai materiali e ai documenti relativi. Se nel frattempo è interposto reclamo o ricorso contro una o più emittenti, l'obbligo di conservazione perdura sino alla chiusura del procedimento.

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3 Il Consiglio federale può prescrivere che le registrazioni di emissioni di valore siano consegnate gratuitamente ad un'istituzione nazionale per l'archiviazione.

4 L'articolo 16 della legge federale sulla procedura amministrativa64 è applicabile.

Titolo 7: Disposizioni penali

Art. 70

Contravvenzioni

1 È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque: a.

prepara all'esercizio o esercita un'apparecchiatura atta a ricevere programmi
radiofonici o televisivi, senza averlo comunicato all'autorità competente
(art. 55 cpv. 1);

b.

non adempie l'obbligo di rendiconto (art. 68 cpv. 2), di informare (art. 69
cpv. 1), di registrazione (art. 69 cpv. 2) o di consegnare le registrazioni
(art. 69 cpv. 3), o lo fa in modo tardivo o incompleto oppure fornisce false
informazioni al proposito; c.

viola ripetutamente o in modo grave le prescrizioni relative ai programmi
contenute nelle pertinenti convenzioni internazionali, nella presente legge,
nelle norme esecutive o nella concessione, su querela dell'autorità indipendente di ricorso.65 2 È punito con la multa fino a 50i000 franchi chiunque: a.

viola ripetutamente o in modo grave le prescrizioni in materia di pubblicità o
di sponsorizzazione contenute nelle pertinenti convenzioni internazionali,
nella presente legge, nelle sue norme esecutive o nella concessione; b.

infrange le disposizioni della presente legge o le sue norme esecutive in
materia di pubblica sicurezza o di ripresa di programmi o di parti di programmi; c.

emette programmi senza concessione; d.

viola ripetutamente o in modo grave la concessione per l'emissione di programmi in casi diversi da quelli previsti nel capoverso 1 lettera c o nel capoverso 2 lettera a; e.

infrange l'obbligo di approvazione del trasferimento della concessione
(art. 13);

f.

ridiffonde programmi senza concessione o violando la concessione; g.

infrange l'obbligo di diffusione (art. 47 cpv. 1), di ridiffusione (art. 42
cpv. 2), di collocazione dei programmi (art. 42 cpv. 6) o l'obbligo di non
ridiffondere programmi stranieri o di diffonderli solamente in misura limitata
(art. 48);

64

RS 172.021

65

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

Telecomunicazioni

26

784.40

h.

interrompe senza permesso la ridiffusione di un programma al fine di diffondere interamente o nelle sue parti essenziali un altro programma (art. 47
cpv. 2);

i.

infrange le disposizioni sulla protezione dei dati (art. 54).66 3 Chiunque influenza a proprio favore l'esito di una procedura di rilascio o di modifica di concessione fornendo indicazioni false è punito con la multa fino a
100 000 franchi.

4 Nei casi di lieve gravità si può prescindere dalla pena prevista nel capoverso 1.


Art. 71

Insubordinazione

Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista dal presente disposto, contravviene in altro modo alle disposizioni della presente legge, alle sue
norme esecutive, alla concessione o a decisioni basate sulle stesse, è punito con la
multa disciplinare fino a 2000 franchi.


Art. 72

Impianti di trasmissione esterni al territorio nazionale 1 È punito con la multa fino a 50 000 franchi chiunque emette67 o ridiffonde programmi fuori del territorio nazionale senza concessione svizzera o estera, quando le
sue emissioni:

a.

sono destinate alla ricezione o possono essere captate negli Stati partecipanti
alla Convenzione europea del 22 gennaio 196568 per la repressione delle
emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni poste al di fuori dei territori nazionali, o b.

intralciano l'operato di servizi di radiodiffusione utili alla sicurezza delle
persone.

2 Chiunque partecipa scientemente a simili attività è punito con la multa fino a
5000 franchi.


Art. 73

Autorità di perseguimento e di giudizio 1 L'autorità incaricata del perseguimento e del giudizio nel senso della legge federale
del 24 marzo 197469 sul diritto penale amministrativo è il Dipartimento.

2 Il Dipartimento può delegare il perseguimento e il giudizio di talune infrazioni a
unità amministrative subalterne.

66

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

67

Rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

68

RS 0.784.404 69

RS 313.0

Legge federale

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784.40

Titolo 8: Disposizioni finali

Art. 74

Esecuzione

1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge ed emana le
relative norme esecutive.

2 Nei limiti concessi dalle leggi federali, può concludere accordi internazionali con
altri Stati per promuovere la cooperazione in materia di radiotelevisione, concernenti
in particolare:

a.

le condizioni giuridiche quadro per la diffusione di emissioni radiotelevisive
transfrontaliere;

b.

la costituzione di emittenti internazionali; c.

i principi di cooperazione in materia di programmi.70 2bis Può delegare al Dipartimento competente la conclusione di accordi internazionali
di contenuto tecnico o amministrativo. Il Dipartimento designato può attribuire tale
competenza a un'autorità da lui designata.71 3 Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie è il
dipartimento competente.


Art. 75

Diritto vigente: abrogazione e modificazione 1. Sono abrogati:

a.

gli articoli 41a e 41b della legge federale del 14 ottobre 192272 sulla corrispondenza telegrafica e telefonica; b.

il decreto federale del 21 giugno 198573 sulla radio svizzera ad onde corte; c.

il decreto federale del 7 ottobre 198374 sull'autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva; d.

il decreto federale del 18 dicembre 198775 sulla radiodiffusione via satellite.

70

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

71

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal
1° gen. 1998 (RS 784.10).

72

[CS 7 813; RU 1970 706 n. II 2, 1974 1857 all. n. 18, 1976 1937, 1979 1170 n. V
RU 1992 581 art. 62 n. 1] 73

[RU 1985 1687] 74

[RU 1984 153, 1988 898 art. 37, 1990 242] 75

[RU 1988 898] 76

[CS 7 813; RU 1970 706 n. II 2, 1974 1857 all. n. 18, 1976 1937, 1979 1170 n. V.
RU 1992 581 art. 62 n. 1]

Telecomunicazioni

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Art. 76

Disposizioni transitorie 1 Le concessioni e le autorizzazioni vigenti restano valide almeno fino alla loro scadenza o al prossimo termine di disdetta.

2 L'autorità concedente può prorogare le concessioni e le autorizzazioni vigenti per un periodo massimo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

3 Le prescrizioni direttamente applicabili della presente legge, che estendono i diritti
dei concessionari e dei titolari di un'autorizzazione, hanno effetto immediato con la
sua entrata in vigore.

4 L'articolo 41 capoverso 3 lettera b acquista validità solo cinque anni dopo l'entrata
in vigore della presente legge.

5 Durante cinque anni a partire dall'entrata in vigore della modifica del 30 aprile
199781, il Dipartimento può impartire istruzioni sulla diffusione di programmi della
SSR:

a.

alla SSR per la salvaguardia di un interesse legittimo di Telecom PTT82,
nella misura in cui non si opponga al suo sviluppo; b.

a Telecom PTT83, per garantire l'approvvigionamento in programmi della
SSR secondo l'articolo 27.84 77

RS 172.021. La modificazione qui appresso è inserita nella L menzionata.

78

RS 173.110

79

Stralciato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC RS 171.11).

80

Questa modificazione è priva d'oggetto. È applicabile l'art. 105 cpv. 2 nel testo del
4 ott. 1991 (RU 1992 288).

81

RU 1997 2208 82

Attualmente Swisscom.

83

Attualmente Swisscom.

84

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal
1° gen. 1998 (RS 784.10).

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6 Il Consiglio federale può obbligare Telecom PTT85 a riscuotere le tasse di ricezione
di cui all'articolo 55 durante un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in
vigore della modifica del 30 aprile 1997.86

Art. 77

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 199287 85

Attualmente Swisscom.

86

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal
1° gen. 1998 (RS 784.10).

87

DCF del 26 feb. 1992 (RU 1992 625).

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