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01.10.2000 - 28.02.2014
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742.144

Legge federale
concernente il risanamento fonico delle ferrovie

(LRFF)1

del 24 marzo 2000 (Stato 1° marzo 2014)

1 Abbreviazione itrodotta dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 74 e 87 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19993,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali4

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Art. 15 Oggetto

1 La presente legge disciplina, a complemento della legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell'ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie mediante provvedimenti:

a.
sui veicoli ferroviari;
b.
sulla strada ferrata;
c.
sulla via di propagazione del suono;
d.
sugli edifici esistenti.

2 La presente legge disciplina inoltre la promozione degli investimenti in tecnologie particolarmente silenziose e la ricerca del settore pubblico nel campo ferroviario.

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

6 RS 814.01

Art. 2 Priorità

1 Il risanamento fonico dev'essere realizzato principalmente mediante provvedimenti sui veicoli ferroviari e sulla strada ferrata.7

2 Qualora i provvedimenti di cui al capoverso 1 siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti sulla via di propagazione del suono.8

3 I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev'essere protetto mediante provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici.

7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Art. 39 Termini

1 I provvedimenti sui veicoli ferroviari, sulla via di propagazione del suono e sugli edifici esistenti devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2015.

2 I provvedimenti complementari di cui all'articolo 7a devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2025.

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Sezione 2: Provvedimenti sui veicoli ferroviari10

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Art. 4 Limitazione delle emissioni

1 Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate per quanto possibile mediante provvedimenti attuabili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico.

2 Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emissioni. Tiene conto dell'evoluzione tecnica.

3 Il Consiglio federale emana valori limite di emissione per i carri merci che circolano sulla rete a scartamento normale. Tali valori limite si applicano dal 1° gennaio 2020.11

4 Per motivi importanti, il Consiglio federale può rinviare di due anni al massimo l'entrata in vigore dei valori limite.12

5 Può prevedere eccezioni in particolare per i veicoli speciali con chilometraggio limitato e per i veicoli storici.13

11 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

12 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

13 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Art. 5 Contributi

1 Per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in esercizio la Confederazione mette a disposizione dei proprietari che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.

2 Nel determinare i contributi, è data la priorità ai veicoli ferroviari che corrispondono ai nuovi standard di risanamento acustico.

3 I contributi sono versati soltanto per i veicoli ferroviari che restano in servizio almeno fino al 31 dicembre 2019 o durante dieci anni dopo la realizzazione del provvedimento di protezione fonica. L'aiuto finanziario dev'essere restituito se i veicoli in questione sono messi anticipatamente fuori servizio.14

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Sezione 3:
Provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione
del suono
15

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Art. 6 Piano delle emissioni

1 Per gli impianti ferroviari fissi esistenti il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, allestisce un piano delle emissioni foniche presumibili fino al 31 dicembre 2015. Sulla base di tale piano sono determinati i futuri provvedimenti edili16.

2 Nell'allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare:

a.
dell'infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure dell'entità e della struttura del traffico previsti per tale data;
b.
delle emissioni foniche presumibili per i veicoli ferroviari.

16 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).

Art. 7 Portata dei provvedimenti

1 Per gli impianti ferroviari fissi esistenti devono essere ordinati provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono fino a che siano osservati i valori limite di immissione.17

2 I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione nell'ambito del risanamento.

3 L'autorità accorda facilitazioni se:

a.
il risanamento provoca costi sproporzionati;
b.
interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio si oppongono al risanamento.

4 Il Consiglio federale disciplina la valutazione della proporzionalità dei costi.

5 ... 18

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

18 Abrogato dal n. I della LF del 27 set. 2013, con effetto dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Art. 7a19 Provvedimenti complementari

1 Se sono state accordate facilitazioni secondo l'articolo 7 capoverso 3, a partire dal 2016 l'Ufficio federale dei trasporti può ordinare provvedimenti sulla strada ferrata e ulteriori provvedimenti sulla via di propagazione del suono.

2 Il Consiglio federale disciplina i provvedimenti e la valutazione della proporzionalità dei costi.

19 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Art. 8 Costi

La Confederazione assume i costi dei provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono.20I contributi possono essere versati forfettariamente.

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Art. 9 Rimborso

Per quanto possano essere tenuti in considerazione in occasione del risanamento, devono essere rimborsati i costi per provvedimenti edili realizzati a partire dal 1985 da proprietari che ne hanno diritto.

Sezione 4:
Provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti
21

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Art. 10 ... 22

1 Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori d'allarme a causa delle facilitazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti edili analoghi. La Confederazione assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari.

2 Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette a disposizione dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o prendono provvedimenti edili analoghi, a fondo perso, il 50 per cento dei costi.

3 I contributi possono essere versati forfettariamente.

4 Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al 1° gennaio 1985.

22 Abrogata dal n. I della LF del 27 set. 2013, con effetto dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Sezione 5:23
Promozione degli investimenti e ricerca del settore pubblico

23 Introdotta dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Art. 10a

1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari per l'acquisto e per l'esercizio di carri merci particolarmente silenziosi.

2 I mezzi finanziari destinati alla ricerca del settore pubblico sono prelevati dal credito d'impegno per il risanamento fonico delle ferrovie.

Sezione 6: Disposizioni finali24

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

Art. 12 Personale

1 Il Consiglio federale può creare i posti necessari all'esecuzione della presente legge presso l'Ufficio federale dei trasporti e l'Ufficio federale dell'ambiente25 al di fuori del contingentamento del personale secondo la legge federale del 4 ottobre 197426 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

2 I costi per il personale sono computati sul credito d'impegno.

25 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

26 RS 611.010

Art. 13 Procedura e competenze

1 Le procedure e le competenze sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 195727 sulle ferrovie.

2 I Cantoni provvedono all'esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti d'isolamento acustico su edifici.

Art. 14 Disposizione transitoria

I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicati secondo la presente legge.

Art. 15 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

4 La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2028.28

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 200029

28 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469; FF 2013 425).

29 DCF del 29 ago. 2000