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Legge federale
concernente il risanamento fonico delle ferrovie del 24 marzo 2000 (Stato 12 settembre 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 87 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19992, decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1 La presente legge disciplina, a complemento della legge federale del 7 ottobre
19833 sulla protezione dell'ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie.
2 Il risanamento fonico dev'essere raggiunto mediante: a.
provvedimenti tecnici volti a limitare le emissioni dei veicoli ferroviari; b.
provvedimenti edili volti a limitare le emissioni di impianti ferroviari fissi
esistenti;
c.
provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti.
Art. 2
Priorità
1 La protezione fonica dev'essere raggiunta in primo luogo mediante provvedimenti
tecnici sui veicoli ferroviari.
2 Qualora i provvedimenti tecnici siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti.
3 I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su
tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti
ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev'essere protetto mediante
provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici.
Art. 3
Termini
I provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2009, i provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti e i provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti, entro il 31 dicembre 2015.
RU 2000 2206 1 RS
101
2
FF 1999 4234 3
RS 814.01
742.144
Ferrovie
2
742.144
Capitolo 2: Provvedimenti Sezione 1: Provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari
Art. 4
Limitazione delle emissioni 1 Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate per quanto possibile mediante provvedimenti attuabili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e
sopportabili sotto il profilo economico.
2 Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emissioni. Tiene conto dell'evoluzione tecnica.
Art. 5
Contributi
1 Per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in esercizio la Confederazione
mette a disposizione dei proprietari che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.
2 Nel determinare i contributi, è data la priorità ai veicoli ferroviari che corrispondono ai nuovi standard di risanamento acustico.
3 Non è corrisposto alcun aiuto finanziario per i veicoli messi fuori esercizio prima
del 2010 o prima che siano trascorsi dieci anni dal risanamento.
Sezione 2: Provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi
Art. 6
Piano delle emissioni 1 Per gli impianti ferroviari fissi esistenti il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, allestisce un piano delle emissioni foniche presumibili fino al 31 dicembre 2015. Sulla
base di tale piano sono determinati i futuri provvedimenti edili4.
2 Nell'allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare: a.
dell'infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure
dell'entità e della struttura del traffico previsti per tale data; b.
delle emissioni foniche presumibili per i veicoli ferroviari.
Art. 7
Portata dei provvedimenti 1 Per gli impianti ferroviari fissi esistenti, devono essere ordinati provvedimenti edili
fino a che siano osservati i valori limite di immissione.
2 I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione
nell'ambito del risanamento.
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Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC)
Risanamento fonico delle ferrovie 3
742.144
3 L'autorità accorda facilitazioni se: a.
il risanamento provoca costi sproporzionati; b.
interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti,
della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio si
oppongono al risanamento.
4 Il Consiglio federale disciplina la valutazione della proporzionalità dei costi.
5 I provvedimenti edili devono essere concentrati in via prioritaria sulle tratte dei
corridoi huckepack.
Art. 8
Costi
La Confederazione assume i costi dei provvedimenti edili. Mette a disposizione, a
fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.
Art. 9
Rimborso
Per quanto possano essere tenuti in considerazione in occasione del risanamento,
devono essere rimborsati i costi per provvedimenti edili realizzati a partire dal 1985
da proprietari che ne hanno diritto.
Sezione 3: Provvedimenti d'isolamento acustico su edifici
Art. 10
Provvedimenti e costi 1 Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori
d'allarme a causa delle facilitazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono
tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti
edili analoghi. La Confederazione assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari.
2 Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette a disposizione
dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o
prendono provvedimenti edili analoghi, a fondo perso, il 50 per cento dei costi.
3 I contributi possono essere versati forfettariamente.
4 Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al
1° gennaio 1985.
Ferrovie
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742.144
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 11
Disposizioni di esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 12
Personale
1 Il Consiglio federale può creare i posti necessari all'esecuzione della presente
legge presso l'Ufficio federale dei trasporti e l'Ufficio federale dell'ambiente, delle
foreste e del paesaggio al di fuori del contingentamento del personale secondo la
legge federale del 4 ottobre 19745 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.
2 I costi per il personale sono computati sul credito d'impegno.
Art. 13
Procedura e competenze 1 Le procedure e le competenze sono rette dalla legge federale del 20 dicembre
19576 sulle ferrovie.
2 I Cantoni provvedono all'esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti
d'isolamento acustico su edifici.
Art. 14
Disposizione transitoria I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell'entrata in vigore della
presente legge sono giudicati secondo la presente legge.
Art. 15
Referendum, entrata in vigore e durata di validità 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3 La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2015.
Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 20007 5
RS 611.010
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RS 742.101
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DCF del 29 ago. 2000 (RU 2000 2210).