01.03.2014 - 01.01.2029 / In vigore
01.10.2000 - 28.02.2014
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
concernente il risanamento fonico delle ferrovie
del 24 marzo 2000 (Stato 12 settembre 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 87 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19992, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1 La presente legge disciplina, a complemento della legge federale del 7 ottobre
19833 sulla protezione dell'ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie.

2 Il risanamento fonico dev'essere raggiunto mediante: a.

provvedimenti tecnici volti a limitare le emissioni dei veicoli ferroviari; b.

provvedimenti edili volti a limitare le emissioni di impianti ferroviari fissi
esistenti;

c.

provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti.


Art. 2

Priorità

1 La protezione fonica dev'essere raggiunta in primo luogo mediante provvedimenti
tecnici sui veicoli ferroviari.

2 Qualora i provvedimenti tecnici siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti.

3 I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su
tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti
ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev'essere protetto mediante
provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici.


Art. 3

Termini

I provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2009, i provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti e i provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti, entro il 31 dicembre 2015.

RU 2000 2206 1 RS

101

2

FF 1999 4234 3

RS 814.01

742.144

Ferrovie

2

742.144

Capitolo 2: Provvedimenti Sezione 1: Provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari

Art. 4

Limitazione delle emissioni 1 Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate per quanto possibile mediante provvedimenti attuabili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e
sopportabili sotto il profilo economico.

2 Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emissioni. Tiene conto dell'evoluzione tecnica.


Art. 5

Contributi

1 Per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in esercizio la Confederazione
mette a disposizione dei proprietari che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.

2 Nel determinare i contributi, è data la priorità ai veicoli ferroviari che corrispondono ai nuovi standard di risanamento acustico.

3 Non è corrisposto alcun aiuto finanziario per i veicoli messi fuori esercizio prima
del 2010 o prima che siano trascorsi dieci anni dal risanamento.

Sezione 2: Provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi

Art. 6

Piano delle emissioni 1 Per gli impianti ferroviari fissi esistenti il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, allestisce un piano delle emissioni foniche presumibili fino al 31 dicembre 2015. Sulla
base di tale piano sono determinati i futuri provvedimenti edili4.

2 Nell'allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare: a.

dell'infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure
dell'entità e della struttura del traffico previsti per tale data; b.

delle emissioni foniche presumibili per i veicoli ferroviari.


Art. 7

Portata dei provvedimenti 1 Per gli impianti ferroviari fissi esistenti, devono essere ordinati provvedimenti edili
fino a che siano osservati i valori limite di immissione.

2 I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione
nell'ambito del risanamento.

4

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC)

Risanamento fonico delle ferrovie 3

742.144

3 L'autorità accorda facilitazioni se: a.

il risanamento provoca costi sproporzionati; b.

interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti,
della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio si
oppongono al risanamento.

4 Il Consiglio federale disciplina la valutazione della proporzionalità dei costi.

5 I provvedimenti edili devono essere concentrati in via prioritaria sulle tratte dei
corridoi huckepack.


Art. 8

Costi

La Confederazione assume i costi dei provvedimenti edili. Mette a disposizione, a
fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.


Art. 9

Rimborso

Per quanto possano essere tenuti in considerazione in occasione del risanamento,
devono essere rimborsati i costi per provvedimenti edili realizzati a partire dal 1985
da proprietari che ne hanno diritto.

Sezione 3: Provvedimenti d'isolamento acustico su edifici

Art. 10

Provvedimenti e costi 1 Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori
d'allarme a causa delle facilitazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono
tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti
edili analoghi. La Confederazione assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari.

2 Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette a disposizione
dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o
prendono provvedimenti edili analoghi, a fondo perso, il 50 per cento dei costi.

3 I contributi possono essere versati forfettariamente.

4 Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al
1° gennaio 1985.

Ferrovie

4

742.144

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 11

Disposizioni di esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.


Art. 12

Personale

1 Il Consiglio federale può creare i posti necessari all'esecuzione della presente
legge presso l'Ufficio federale dei trasporti e l'Ufficio federale dell'ambiente, delle
foreste e del paesaggio al di fuori del contingentamento del personale secondo la
legge federale del 4 ottobre 19745 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

2 I costi per il personale sono computati sul credito d'impegno.


Art. 13

Procedura e competenze 1 Le procedure e le competenze sono rette dalla legge federale del 20 dicembre
19576 sulle ferrovie.

2 I Cantoni provvedono all'esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti
d'isolamento acustico su edifici.


Art. 14

Disposizione transitoria I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell'entrata in vigore della
presente legge sono giudicati secondo la presente legge.


Art. 15

Referendum, entrata in vigore e durata di validità 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 20007 5

RS 611.010

6

RS 742.101

7

DCF del 29 ago. 2000 (RU 2000 2210).