Abrogato per 03.12.2007

01.12.2003 - 03.12.2007
01.08.2003 - 30.11.2003
01.01.2003 - 31.07.2003
01.02.2001 - 31.12.2002
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01.06.2000 - 31.01.2001
01.01.2000 - 31.05.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale
concernente la procedura dell'Assemblea federale
e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore
dei suoi atti
(Legge sui rapporti fra i Consigli)
del 23 marzo 1962 (Stato 23 gennaio 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 641bis, 85 numero 1, 10 e 11, 93 capoverso 1, e 122 della
Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 1960, decreta:

I. Riunione e aggiornamento

Art. 1


3

1

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si radunano per le sessioni ordinarie dell'Assemblea federale l'ultimo lunedì di novembre, il primo lunedì di marzo e
giugno e il lunedì seguente la Festa federale. Essi possono stabilire eccezionalmente
un altro giorno per l'inizio della sessione.4 2

Un quarto dei membri di un Consiglio o il Consiglio federale possono chiedere che le Camere siano convocate in sessione straordinaria.5 2bis

Ciascun Consiglio può decidere di tenere proprie sessioni speciali. Ne informa tempestivamente l'altro, in modo che esso possa organizzare una contemporanea sessione speciale.6 3

Sono riservati gli articoli 13 e 13bis della legge federale del 26 marzo 19347 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

RU 1962 831, 1966 1753 1

[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 123, 160, 167, 169 cpv. 1,
173 cpv. 2 e 192 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le
onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114 117; FF 1999
6784).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 mar. 1974, in vigore dal 20 giu. 1974 (RU 1974
1051; FF 1973 II 695 778).

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992
2344; FF 1991 III 493 640).

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000
273 277; FF 1999 4178 4961).

6

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992 2344;
FF 1991 III 493 640).

7

RS 170.21. Ora: gli art. 13 e 13a.

171.11

Assemblea federale

2

171.11


Art. 2


8

1

I servizi del Parlamento provvedono all'invio delle convocazioni, del programma e della documentazione per le sessioni.

2

Di regola, la documentazione deve essere in possesso dei deputati almeno 14 giorni prima della trattazione.

Ia. Pubblicità delle sedute9

Art. 3


10

1 Le sedute dei Consigli e dell'Assemblea federale (Camere riunite) sono pubbliche.

2 Al fine di tutelare interessi importanti per la sicurezza del Paese o per motivi di
protezione della personalità, un sesto dei membri di un Consiglio o dell'Assemblea
federale (Camere riunite), una commissione o il Consiglio federale possono proporre
che si deliberi in segreto. La deliberazione sulla proposta stessa è segreta.

3 Ciascuno è tenuto al silenzio sulle deliberazioni in segreto.

Ib.11 Indicazione delle relazioni d'interesse
bis 12 1

All'entrata nel Consiglio, ogni membro informa per scritto l'Ufficio: a.

della sua attività professionale; b.

della sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di importanti corporazioni, istituti e fondazioni, svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato; c.

delle sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per importanti gruppi d'interesse, svizzeri ed esteri; d.

della sua partecipazione a commissioni o ad altri organi della Confederazione; 8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992
2344; FF 1991 III 493 640).

9

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277;
FF 1999 4178 4961).

10

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 2344; FF 1991 III 493 640). Nuovo
testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277;
FF 1999 4178 4961).

11 Originario

Ibis.

12

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768
776; FF 1982 I 1041 II 333).

Legge sui rapporti fra i Consigli 3

171.11

e.13 delle funzioni ufficiali che esercita per uno Stato estero come pure dei titoli e delle insegne cavalleresche che ha accettato da autorità estere.

2

Le modificazioni devono essere indicate all'inizio di ogni anno civile.

3

È fatto salvo il segreto professionale.

ter 14 La Segreteria generale compila un registro delle indicazioni fornite dai membri dei
due Consigli. Il registro è pubblico.

quater 15 1

L'Ufficio di ciascun Consiglio vigila sull'osservanza dell'obbligo di informazione.

2

Può ingiungere a un membro di farsi iscrivere nel registro. Questa ingiunzione non è impugnabile.

quinquies16 I membri dei due Consigli che hanno un interesse personale diretto in un affare parlamentare sono tenuti ad indicarlo quando si esprimono in sede commissionale o
consiliare.

sexies17 È vietato ai membri dei Consigli esercitare una funzione ufficiale per uno Stato
estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.

II. Forma degli atti legislativi

Art. 4


18

1 L'Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o di ordinanza.

2 Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non
sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.

13

Introdotta dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze
di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114 117; FF 1999 6784).

14

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768
776; FF 1982 I 1041 II 333).

15

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768
776; FF 1982 I 1041 II 333).

16

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768
776; FF 1982 I 1041 II 333).

17

Introdotto dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze
di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114 117; FF 1999 6784).

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000
273 277; FF 1999 4178 4961).

Assemblea federale

4

171.11


Art. 5

e 619

Art. 7


20

L'Assemblea federale emana norme di diritto in forma di ordinanza nella misura in
cui vi sia autorizzata dalla Costituzione o dalla legge.


Art. 8


21


bis 22 1

Le disposizioni esecutive concernenti l'attività dell'Assemblea federale, segnatamente circa gli affari amministrativi e la collaborazione a organizzazioni internazionali, sono emanate in forma di ordinanze dell'Assemblea federale.23

2

Ciascun Consiglio si dà il proprio regolamento e approva quelli delle sue commissioni.

3

L'Assemblea federale a Consigli uniti si dà il proprio regolamento e approva quelli dei suoi organi (Ufficio, Commissione delle grazie).

IIbis. Organizzazione24 1. Conferenza di coordinamento25
ter 26 1

L'Ufficio del Consiglio nazionale e l'Ufficio del Consiglio degli Stati compongono la Conferenza di coordinamento.

2

La Conferenza di coordinamento classifica gli oggetti secondo la loro urgenza e delibera sulla pianificazione degli oggetti della legislatura, nonché su quella annuale
delle attività dell'Assemblea federale. Essa coordina le attività dei due Consigli durante le sessioni.

19

Abrogati dal n. I della LF dell'8 ott. 1999 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000
273 277; FF 1999 4178 4961).

21

Abrogato dal n. I della LF dell'8 ott. 1999 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

22

Introdotto dal n. I della LF del 14 mar. 1974, in vigore dal 20 giu. 1974 (RU 1974 1051;
FF 1973 II 695 778).

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000
273 277; FF 1999 4178 4961).

24

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768
776; FF 1982 I 1041 II 333).

25

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768
776; FF 1982 I 1041 II 333).

26

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984 (RU 1984 768; FF 1982 I 1041 II 333).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992
2344; FF 1991 III 493 640).

Legge sui rapporti fra i Consigli 5

171.11

3

La Conferenza di coordinamento regola le questioni inerenti ai rapporti fra i due Consigli e fra l'Assemblea federale e il Consiglio federale. Si occupa anche delle
relazioni dell'Assemblea federale con i parlamenti esteri e le organizzazioni internazionali.

4

La Conferenza di coordinamento nomina al suo interno, per la durata di una legislatura, tre membri del Consiglio nazionale e tre membri del Consiglio degli Stati
chiamati a far parte della Delegazione amministrativa. Questa si costituisce autonomamente. Esercita la direzione suprema degli affari amministrativi dell'Assemblea
federale.27

4bis La Conferenza di coordinamento nomina il segretario generale dell'Assemblea
federale. Tale nomina deve essere validata dall'Assemblea federale (Camere riunite).28 5

La Conferenza di coordinamento può affidare compiti particolari a uno o più dei suoi membri.

6

Le decisioni della Conferenza di coordinamento richiedono l'approvazione dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati.

7

Il presidente della Confederazione può partecipare alle sedute della Conferenza di coordinamento e il cancelliere della Confederazione a quelle della Conferenza di coordinamento e della Delegazione amministrativa. Il loro voto è consultivo e hanno
diritto di presentare proposte.

quater 2. Commissioni29
quinquies 30 1

In più delle commissioni previste dalla legge, ogni Consiglio può istituire altre commissioni permanenti e non permanenti.

2

La composizione delle commissioni e l'assegnazione delle presidenze dipendono dalla forza numerica dei gruppi nel Consiglio; è tenuto conto, per quanto possibile,
delle lingue ufficiali e delle diverse regioni del Paese.

3

Le commissioni presentano al Consiglio un rapporto e proposte su i progetti e i mandati loro affidati.

27

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000
(RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

28

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277;
FF 1999 4178 4961).

29

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768
776; FF 1982 I 1041 II 333).

30

Originario art. 8

quater. Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen.

1985 (RU 1984 768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

Assemblea federale

6

171.11

4

Le proposte respinte dalla maggioranza della commissione possono essere presentate come proposte di minoranza insieme alla proposta commissionale.

5

Le commissioni possono presentare iniziative e interventi parlamentari, nonché rapporti su oggetti del loro campo d'attività.31 6

Le commissioni dei due Consigli coordinano le loro attività. Possono decidere di tenere sedute comuni destinate a raccogliere informazioni e ad ascoltare la relazione
di entrata in materia.32
sexies 33 1

Le commissioni permanenti possono dotarsi di un regolamento; questo dev'essere approvato dal rispettivo Consiglio.

2 a 4 ...34

3. Gruppi e unioni35
septies 36 1

I gruppi comprendono i membri dello stesso partito che siedano nell'uno o nell'altro Consiglio. I membri di più partiti possono unirsi in un unico gruppo. Un gruppo
può essere costituito se vi aderiscono almeno cinque membri di un Consiglio.

2

I gruppi annunciano alla Segreteria generale la loro costituzione, l'elenco dei membri, la composizione del comitato ed il nome del segretario responsabile.

3

I piccoli gruppi di orientamento politico analogo possono unirsi per la designazione delle commissioni.

4

I gruppi esaminano in particolare gli affari parlamentari e preparano le elezioni.

Promuovono il disbrigo razionale degli affari.

5

Possono istituire segreterie. Queste ricevono i documenti allo stesso modo dei membri dei Consigli. Per preparare l'attività dei gruppi, le segreterie possono avvalersi dei Servizi del Parlamento.

31

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992
2344; FF 1991 III 493 640).

32

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 2344;
FF 1991 III 493 640).

33

Originario art. 8

quinquies. Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen.

1985 (RU 1984 768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

34

Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 2344; FF 1991 III 493 640).

35

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768
776; FF 1982 I 1041 II 333).

36

Originario art. 8

sexies. Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen.

1985 (RU 1984 768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

Legge sui rapporti fra i Consigli 7

171.11

octies37 Le unioni di membri di un Consiglio, che si costituiscono in funzione di tematiche o
di interessi, ottengono, per quanto possibile, agevolazioni amministrative e sale di
seduta per la loro attività se sono aperte in ogni tempo a tutti i parlamentari. Devono
annunciare alla Segreteria generale la loro costituzione, i nomi del presidente e del
segretario, l'elenco dei membri, come anche le date delle loro riunioni. L'elenco dei
membri è pubblico.

4. Mansioni per l'Assemblea federale38
novies 39 1

I servizi del Parlamento sono a disposizione dei due Consigli, dei loro organi e dei deputati. Svolgono in particolare i compiti seguenti: a.

pianificazione e organizzazione delle sessioni e delle sedute commissionali; b.40 lavori di segretariato, di traduzione e di verbalizzazione per l'Assemblea federale plenaria, per i due Consigli e per le loro commissioni.;

c.

raccolta, valutazione e archiviazione di documenti per i due Consigli, le
commissioni, i gruppi e i singoli deputati; d.

consulenza ai deputati, in particolare ai presidenti dei due Consigli e delle
commissioni, in questioni tecniche e procedurali.

1bis Su mandato dell'Assemblea federale o dei suoi organi, i servizi del Parlamento
possono far capo a servizi dell'amministrazione federale per ulteriori mansioni necessarie allo svolgimento dell'attività parlamentare. Il ricorso a tali servizi avviene
d'intesa con il dipartimento competente. In caso di divergenze, la Delegazione amministrativa decide, previa consultazione del Consiglio federale.41 2

Quando operano per speciali organi dei due Consigli i servizi del Parlamento si attengono alle istruzioni tecniche dei medesimi.

3

...42

37

Originario art. 8

septies. Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen.

1985 (RU 1984 768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

38

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984 (RU 1984 768; FF 1982 I 1041 II 333).
Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000
273 277; FF 1999 4178 4961).

39

Originario art. 8

octies. Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984 (RU 1984 768; FF 1982 I 1041 II 333). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1988, in vigore dal 1° feb.
1989 (RU 1989 257; FF 1988 III 49).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992
2344; FF 1991 III 493 640).

41

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277;
FF 1999 4178 4961).

42

Abrogato dal n. I della LF dell'8 ott. 1999 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

Assemblea federale

8

171.11

4

I servizi del Parlamento sono diretti dal segretario generale dell'Assemblea federale. Questi presiede la Direzione, cui appartengono inoltre due segretari generali
aggiunti.

5

e 6 43

7 Salvo che un'ordinanza dell'Assemblea federale preveda altrimenti, le disposizioni
esecutive che contengono norme di diritto applicabili all'Amministrazione generale
della Confederazione si applicano anche agli affari amministrativi dell'Assemblea
federale. Le competenze conferite al Consiglio federale o a servizi ad esso subordinati da simili disposizioni esecutive sono esercitate dalla Delegazione amministrativa
o dal segretario generale dell'Assemblea federale.44 8 Nei disegni di preventivo e di consuntivo della Confederazione, il Consiglio federale riprende senza modifiche i progetti di preventivo e di consuntivo dell'Assemblea
federale elaborati dalla Delegazione amministrativa. La Delegazione difende i sui
progetti dinanzi alle Camere federali.45
decies 46 La polizia è esercitata dai presidenti dei Consigli nelle rispettive sale e dalla Delegazione amministrativa negli altri locali dell'Assemblea federale e dei servizi del Parlamento.

III. Deliberazioni nei due Consigli 1. Priorità di trattazione

Art. 9

1

La priorità di trattazione degli oggetti che devono essere deliberati separatamente dai Consigli è attribuita all'uno o all'altro Consiglio.

2

I presidenti dei due Consigli si accordano sulla priorità, fatta salva l'approvazione della Conferenza di coordinamento. Se un'intesa non è raggiunta nella Conferenza di
coordinamento, la priorità è attribuita mediante sorteggio.47 3

Se il Consiglio federale annuncia, prima della riunione dei due Consigli, un oggetto come particolarmente urgente, i presidenti di questi decidono definitivamente sulla
priorità. In questo caso, gli uffici, se necessario, nominano le commissioni già prima
della sessione.

43

Abrogati dal n. I della LF dell'8 ott. 1999 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

44

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277;
FF 1999 4178 4961).

45

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277;
FF 1999 4178 4961).

46

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277;
FF 1999 4178 4961).

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992
2344; FF 1991 III 493 640).

Legge sui rapporti fra i Consigli 9

171.11


Art. 10


48



Art. 11

1

La prima deliberazione di articoli costituzionali e di leggi federali non dichiarate urgenti può solo eccezionalmente avvenire in ambedue i Consigli durante la stessa
sessione.49

2

Il Consiglio federale può proporre che la deliberazione avvenga nei due Consigli nella stessa sessione. Presenta la proposta alla Conferenza di coordinamento. È applicabile l'articolo 8ter.50 2. Collaborazione fra i Consigli. Divergenze51

Art. 12


52

1

Le decisioni di un Consiglio su oggetti da trattarsi in ambedue sono trasmesse senza indugio all'altro Consiglio. La stessa norma è applicabile alle mozioni accettate da un Consiglio.

2

Un Consiglio, se rinvia un progetto al Consiglio federale o ne differisce l'esame per probabilmente più di un anno, offre all'altro la possibilità di pronunciarsi. Se questo
non approva la decisione, il rinvio o il differimento diviene comunque operante qualora il primo Consiglio lo confermi.


Art. 13

1

Se ai Consigli è sottoposto un messaggio con parecchi disegni di atti legislativi, ognuno di questi, dopo la votazione sul complesso, può essere trasmesso separatamente all'altro Consiglio.53 2

Quando si tratta di un disegno di legge o di decreto ampio che si presta a essere discusso partitamente, ciascuno dei due Consigli può eccezionalmente, con il consenso
dell'altro, frazionarlo e trasmetterlo all'altro prima del voto sul complesso. In tal
caso, i membri dei due Consigli possono presentare proposte di nuovo esame dell'intero disegno sino alla votazione sul complesso.

48

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 2344; FF 1991 III 493 640).

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000
273 277; FF 1999 4178 4961).

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

51

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

Assemblea federale

10

171.11

3

Se le decisioni dei due Consigli circa il frazionamento divergono e se il Consiglio che ha respinto il frazionamento conferma la sua decisione, il disegno è trasmesso
all'altro Consiglio solo dopo la votazione sul complesso.


Art. 14


54

1

Per gli oggetti che devono essere trattati da ambedue i Consigli, è necessaria la loro decisione concorde.

2

Il capoverso precedente non si applica alle petizioni e ai rapporti che il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale per conoscenza.55 3

Rimane salva la procedura prevista per le mozioni (art. 22).


Art. 15


56



Art. 16

1

Qualora, dopo la prima deliberazione su un affare nei due Consigli, rimangano divergenze da eliminare, le decisioni discordi di un Consiglio sono inviate per deliberazione all'altro Consiglio, fino al conseguimento di un'intesa.57

1bis

Le due commissioni coordinano il loro esame preliminare, ma decidono separatamente. Per preparare le loro decisioni, le commissioni possono tenere sedute comuni o istituire comitati di mediazione.58

2

Dopo la prima deliberazione in ciascun Consiglio, la nuova deliberazione è esclusivamente limitata ai punti sui quali non è stata conseguita alcuna intesa.59

3

Essa può estendersi ad altri punti solo se sia reso necessario dalle nuove decisioni o se sia proposto, di comune intesa, dalle commissioni dei due Consigli.

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992
2344; FF 1991 III 493 640). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del
presente testo.

55

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995
4840 4841; FF 1995 II 495 499).

56

Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1642; FF 1986 II 1149 III 178).

57

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992
2344; FF 1991 III 493 640). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del
presente testo.

58

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 2344;
FF 1991 III 493 640). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente
testo.

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992
2344; FF 1991 III 493 640). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del
presente testo.

Legge sui rapporti fra i Consigli 11

171.11


Art. 17

1

Se le divergenze sussistono dopo tre deliberazioni in ciascun Consiglio, le commissioni inviano ognuna 13 membri alla conferenza di conciliazione. Questa deve cercare il conseguimento di un'intesa.60 .

2

Se la commissione di uno dei Consigli annovera meno di 13 membri, essa è completata fino a raggiungere questo numero di membri. Per quanto concerne la composizione delle delegazioni delle due commissioni, è applicabile l'articolo 8quinquies
capoverso 2.61

3

La conferenza è presieduta dal presidente della commissione del Consiglio che ha avuto la priorità.


Art. 18

1

La conferenza di conciliazione delibera validamente alla presenza, espressamente accertata, della maggioranza di ciascuna commissione.

2

Se la maggioranza dei votanti approva una proposta, questa costituisce la proposta di conciliazione della conferenza.

3

Il presidente ha lo stesso diritto di voto degli altri membri; in caso di parità di voti, decide.


Art. 19

Se non è conseguita alcuna intesa, ciascuna commissione ne fa rapporto al suo Consiglio. Non vi è votazione. L'intero disegno cade ed è cancellato dall'elenco degli
oggetti in deliberazione; è fatto salvo l'articolo 20 capoverso 4.62

Art. 20

1

Se è conseguita un'intesa, la proposta di conciliazione è trasmessa dapprima al Consiglio che ha avuto la priorità e poi, dopo che questo Consiglio ha preso la sua
decisione, all'altro.

2

Il rapporto della commissione e la discussione sono limitati alla proposta di conciliazione. Ciascun Consiglio può decidere una volta sola.

3

Se la proposta di conciliazione è respinta da uno o da ambedue i Consigli, l'intero disegno cade ed è cancellato dall'elenco degli oggetti in deliberazione.

4 Se per il preventivo della Confederazione o per un'aggiunta al medesimo la conferenza di conciliazione non presenta alcuna proposta, oppure se la proposta di conci60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992
2344; FF 1991 III 493 640). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del
presente testo.

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992
2344; FF 1991 III 493 640). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del
presente testo.

62

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 26 giugno 1998, in vigore dal 1° dic. 1998
(RU 1999 468; FF 1998 1236 1241).

Assemblea federale

12

171.11

liazione è respinta da uno o da entrambi i Consigli, prevalgono le decisioni della
terza deliberazione che prevedono un importo o un effettivo di personale più bassi.63

Art. 21

1

La procedura conformemente agli articoli 16 a 20 non è, tuttavia, applicata se le decisioni divergenti dei due Consigli concernono l'entrata in materia sul disegno o
l'approvazione dello stesso nella votazione sul complesso. Se il Consiglio, che ha
respinto l'entrata in materia o l'approvazione del disegno, conferma la sua decisione,
questa è definitiva e il disegno è cancellato dall'elenco degli oggetti in deliberazione.

2

Il capoverso 1 è parimente applicabile se le decisioni divergenti dei due Consigli concernono un disegno nel suo complesso, in particolare l'approvazione di una convenzione internazionale o la garanzia a una costituzione cantonale.

2bis. Procedura in caso d'iniziative parlamentari64
bis 65 1

Il diritto d'iniziativa giusta l'articolo 93 capoverso 1 della Costituzione federale66 è il diritto di presentare un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di
proporne l'elaborazione. I membri dei Consigli e le commissioni possono presentare
un'iniziativa in forma elaborata o generica.

2

Un Consiglio esercita il diritto d'iniziativa trasmettendo all'altro Consiglio il disegno di atto legislativo.

3

L'iniziativa parlamentare è esclusa qualora risulti formulabile come proposta di emendamento relativo a un disegno di atto legislativo già sottoposto all'Assemblea
federale. Può tuttavia essere fatto uso del diritto d'iniziativa se l'esame del disegno è
stato sospeso per probabilmente più d'un anno.

ter 67 1

L'iniziativa è trasmessa a una commissione per l'esame preliminare. La commissione presenta al Consiglio, il più tardi per la terza sessione ordinaria seguente la
trasmissione, un rapporto corredato di una proposta concernente il seguito da dare
all'iniziativa.

63

Introdotto dal n. I della LF del 26 giugno 1998, in vigore dal 1° dic. 1998 (RU 1999 468;
FF 1998 1236 1241).

64

Introdotto dal n. I lett. B della LF del 24 giu. 1970, in vigore dal 15 ott. 1970 (RU 1970
1249 1252; FF 1968 II 1321).

65

Introdotto dal n. I lett. B della LF del 24 giu. 1970 (RU 1970 1249; FF 1968 Il 1321).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

66

[CS 1 3]. Vedi ora l'art. 160 della Cost federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

67

Introdotto dal n. I lett. B della LF del 24 giu. 1970, in vigore dal 15 ott. 1970 (RU 1970
1249 1252; FF 1968 II 1321).

Legge sui rapporti fra i Consigli 13

171.11

2

La commissione riferisce segnatamente su: a.

lo stato dei lavori, sullo stesso oggetto, nell'Assemblea federale e nell'Amministrazione; b.

le ripercussioni sul volume e sul piano cronologico dei lavori parlamentari; c.

la trasformabilità dell'iniziativa in mozione o postulato per conseguire lo
scopo perseguito;

d.

l'opportunità di trattare l'iniziativa quando è formalmente riuscita
un'iniziativa popolare sullo stesso oggetto.

2bis

Il Consiglio decide il seguito da dare all'iniziativa entro un anno dal deposito del rapporto della commissione.68 3

La commissione, se fa uso del diritto d'iniziativa, può elaborare un progetto senza sottoporlo all'esame preliminare.

quater 69 1

Un Consiglio, se decide di dar seguito all'iniziativa, incarica una commissione di elaborare un progetto. La commissione può presentare anche un controprogetto.

2

La commissione può, per l'esame preliminare, ricorrere alla collaborazione del dipartimento competente, ma il parere di quest'ultimo non vincola il Consiglio federale. La commissione può incaricare il Consiglio federale di far attuare una procedura
di consultazione.

3

A compimento dei suoi lavori, la commissione presenta al Consiglio un rapporto e proposte. Il rapporto deve soddisfare le esigenze poste per i messaggi del Consiglio
federale.

4

Essa trasmette simultaneamente il rapporto e le proposte al Consiglio federale per parere.

5

Se la commissione non presenta rapporto e proposte entro due anni, il Consiglio decide se il termine dev'essere prorogato o l'iniziativa tolta di ruolo.

quinquies 70 1

Se non appartiene alla commissione, il promotore dell'iniziativa ha il diritto di assistere con voto consultivo alle sedute della commissione al momento dell'esame
preliminare e all'atto delle deliberazioni sul merito.71 68

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 2344;
FF 1991 III 493 640).

69

Introdotto dal n. I lett. B della LF del 24 giu. 1970 (RU 1970 1249; FF 1968 II 1321).
Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768
776; FF 1982 I 1041 II 333).

70

Introdotto dal n. I lett. B della LF del 24 giu. 1970 (RU 1970 1249; FF 1968 II 1321).
Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768
776; FF 1982 I 1041 II 333).

71

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992
2344; FF 1991 III 493 640).

Assemblea federale

14

171.11

2

Sino alla decisione di cui nell'articolo 21quater capoverso 1, l'iniziativa può essere ritirata in ogni momento. Successivamente, lo stralcio dal ruolo è deciso dal Consiglio.

sexies 72 1

Il Consiglio che accetta il disegno di atto legislativo comunica la propria decisione all'altro Consiglio. Sono applicabili gli articoli 13 e 16 a 21.

2

Qualora, per contro, esso non prenda il disegno in considerazione oppure lo respinga nella votazione sul complesso, l'affare è stralciato dal ruolo.

2abis.73 Procedura in caso d'iniziative dei Cantoni
septies Ogni Cantone può presentare all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo o
proporre l'elaborazione di un disegno (art. 93 cpv. 2 Cost.74).

octies 1

L'iniziativa è trasmessa a una commissione di ogni Consiglio per l'esame preliminare. La commissione del Consiglio al quale spetta la priorità di trattazione presenta
al suo Consiglio, il più tardi per la terza sessione ordinaria seguente la trasmissione,
un rapporto corredato di una proposta concernente il seguito da dare all'iniziativa.

2

Le commissioni valutano la necessità di una normativa. Se questa necessità è provata, le commissioni riferiscono sullo stato di altre eventuali procedure già in corso
che sono in relazione con l'iniziativa e sulla procedura ulteriore.

3

Nel corso dell'esame preliminare la commissione del Consiglio al quale spetta la priorità di trattazione sente una rappresentanza del Cantone.

4

Le commissioni propongono al loro Consiglio di dare seguito o di non dare seguito a un'iniziativa. Se una commissione non intende dare seguito a un'iniziativa, può
proporre di trasmettere al Consiglio federale una mozione o un postulato ispirati all'iniziativa.

5

Una decisione divergente di uno dei Consigli è rinviata all'altro Consiglio. Se il Consiglio che non ha dato seguito all'iniziativa conferma la sua decisione, questa è
definitiva e l'iniziativa è tolta di ruolo.

72

Introdotto dal n. I lett. B della LF del 24 giu. 1970 (RU 1970 1249; FF 1968 II 1321).
Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768
776; FF 1982 I 1041 II 333).

73

Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° nov. 1994 (RU 1994 2147
2149; FF 1993 III 248 268). Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione alle fine del
presente testo.

74 [CS

1 3]. Ora art. 45 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Legge sui rapporti fra i Consigli 15

171.11

novies 1

Se ambedue i Consigli decidono di dare seguito a un'iniziativa dei Cantoni, la priorità di trattazione è attribuita nuovamente all'uno o all'altro Consiglio conformemente
all'articolo 9.

2

L'articolo 21quater si applica alla procedura di elaborazione di un progetto.

3

La collaborazione dei Consigli é regolata dagli articoli 12-21.

4

Se le decisioni dei due Consigli relative alla levata di ruolo di un'iniziativa dei Cantoni divergono, quest'ultima è tolta di ruolo quando il Consiglio che ha proposto
la levata conferma la sua decisione.

2ter.75 Procedura in caso di interventi

Art. 22


76

1

La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di legge o di decreto federale o di prendere un provvedimento.

2

Il Consiglio federale può dichiarare se accoglie la mozione.

3

A richiesta di un membro di un Consiglio o del Consiglio federale, la mozione può essere trasformata in postulato, con l'accordo del mozionante.

4

La mozione accettata da un Consiglio richiede l'adesione dell'altro Consiglio. Se questo la respinge, è cancellata dall'elenco degli oggetti da trattare. L'altro Consiglio
può parimente trasmettere una mozione al Consiglio federale, totalmente o parzialmente, in forma di postulato dei due Consigli.

5

Le decisioni di un Consiglio concernenti la classificazione di una mozione richiedono l'adesione dell'altro Consiglio.

bis 77 1

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di proporre un disegno di legge o di decreto federale o di prendere un provvedimento, e di presentare un rapporto in merito. Un rapporto può essere chiesto anche su qualsiasi altro
oggetto.

2

Il Consiglio federale può dichiarare se accoglie il postulato.

3

Il postulato è accettato se vi aderisce un Consiglio.

75

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1642
1644; FF 1986 II 1149 III 178).

76

Abrogato dall'art. 88 n. 2 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici (RS 161.1). Nuovo
testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1642
1644; FF 1986 II 1149 III 178).

77

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1642
1644; FF 1986 II 1149 III 178).

Assemblea federale

16

171.11

ter 78 1

Con un'interpellanza o un'interrogazione ordinaria, il Consiglio federale può essere invitato a dare informazioni su affari della Confederazione.

2

Il Consiglio federale risponde, di regola, entro la sessione seguente.

3

L'interpellanza e l'interrogazione ordinaria possono essere dichiarate urgenti.

4

Ogni Consiglio può decidere la discussione di un'interpellanza.

quater 79 1

Il mandato incarica il Consiglio federale di adottare o di modificare un mandato di prestazioni conferito secondo l'articolo 44 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione80. Il mandato ha rango di direttiva, alla quale è possibile derogare solamente in casi giustificati.

2

Il progetto di mandato può essere modificato.

3

Al mandato occorre l'approvazione dell'altro Consiglio. Qualora il primo Consiglio mantenga una divergenza nel corso della seconda deliberazione, è convocata la
Commissione di conciliazione (art. 17 segg.).

4

Alla decisione di stralcio di un Consiglio occorre l'approvazione dell'altro Consiglio.

3. Procedura in caso di iniziativa popolare81

Art. 23


82

Accertata la riuscita dell'iniziativa, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un messaggio e proposte sul contenuto della stessa.


Art. 24


83

1 L'Assemblea federale, se accerta che le condizioni dell'articolo 139 capoverso 3
della Costituzione federale non sono adempiute, dichiara la nullità dell'iniziativa o
di parti della stessa.

2 Se le decisioni dei due Consigli circa la validità di un'iniziativa o di parti della
stessa divergono e se il Consiglio che si è pronunciato per la validità conferma la sua
decisione, l'iniziativa o le parti controverse sono considerate valide.

78

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1642
1644; FF 1986 II 1149 III 178).

79

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e
dell'Amministrazione, in vigore dal 1° ott. 1997 [RU 1979 114].

80

RS 172.010

81

Originariamente precedeva l'art. 22.

82

Nuovo testo giusta l'art. 88 n. 2 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal
1 lug. 1978 (RS 161.1).

83

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000
273 277; FF 1999 4178 4961).

Legge sui rapporti fra i Consigli 17

171.11


Art. 25

1

Qualora la domanda d'iniziativa dichiarata riuscita concerne la revisione totale della Costituzione federale84 , l'Assemblea federale, senza esprimere il proprio parere, sottopone a votazione popolare il quesito se tale revisione debba essere effettuata.

2

Se la maggioranza dei cittadini svizzeri partecipanti alla votazione si pronuncia affermativamente, si procederà alla nuova elezione dei due Consigli, onde per mano
alla revisione totale (art. 120 Cost.85).


Art. 26

1

Qualora l'iniziativa popolare concerna una revisione parziale della Costituzione federale e rivesta la forma di proposta generale, l'Assemblea federale, entro due anni
dal deposito dell'iniziativa, deve decidere se l'approva o no.86 2

Se aderisce all'iniziativa, l'Assemblea federale elabora entro due anni una modificazione costituzionale nel senso indicato.87

3

L'Assemblea federale, se non aderisce all'iniziativa, la sottopone alla votazione popolare, con o senza raccomandazione di respingerla.

4

Se le decisioni dei due Consigli divergono, è applicabile l'articolo 21.

5

Se una decisione concorde dei due Consigli non è conseguita entro il termine legale, il Consiglio federale ordina la votazione popolare.

6

Se la maggioranza dei cittadini svizzeri partecipanti alla votazione si pronuncia affermativamente, l'Assemblea federale elabora entro due anni una modificazione costituzionale nel senso indicato.88


Art. 27

1

Per i disegni di leggi federali che vanno dichiarate urgenti, la clausola d'urgenza è sottratta alla votazione sul complesso.89 2

L'Assemblea federale, se aderisce all'iniziativa, la sottopone alla votazione del popolo e dei Cantoni, con o senza raccomandazione di accettarla.

84

RS 101

85 [CS

1 3; RU 1977 2230]. Vedi ora l'art. 136 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

86

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 giu. 1996 sui diritti politici, in vigore dal 1° apr.
1997 (RU 1997 753 759, FF 1993 309). Questa modificazione si applica soltanto alle
iniziative popolari per le quali la raccolta delle firme ha avuto inizio dopo il 31 marzo
1997 (art. 2 cpv. 2 dell'O del 26 apr. 1997 - RU 1997 760) 87

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 giu. 1996 sui diritti politici, in vigore dal 1° apr.
1997 (RU 1997 753 759, FF 1993 309). Questa modificazione si applica soltanto alle
iniziative popolari per le quali la raccolta delle firme ha avuto inizio dopo il 31 marzo
1997 (art. 2 cpv. 2 dell'O del 26 apr. 1997 - RU 1997 760) 88

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 giu. 1996 sui diritti politici, in vigore dal 1° apr.
1997 (RU 1997 753 759, FF 1993 309). Questa modificazione si applica soltanto alle
iniziative popolari per le quali la raccolta delle firme ha avuto inizio dopo il 31 marzo
1997 (art. 2 cpv. 2 dell'O del 26 apr. 1997 - RU 1997 760) 89

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000
273 277; FF 1999 4178 4961).

Assemblea federale

18

171.11

3

L'Assemblea federale, se non aderisce all'iniziativa, la sottopone parimente alla votazione del popolo e dei Cantoni, con o senza raccomandazione di respingerla.
Essa può nel contempo sottoporre loro un progetto di revisione, da essa elaborato,
concernente la stessa materia costituzionale (controprogetto).

3bis

Se il Consiglio federale, la Commissione incaricata dell'esame preliminare od uno o più membri dei Consigli propongono un controprogetto, si delibera dapprima
sul tenore del controprogetto. Il presidente avverte che tale deliberazione ha carattere
eventuale.90

3ter

In seguito, si delibera sulla raccomandazione di voto dell'Assemblea federale. Se si raccomanda di accettare l'iniziativa, il controprogetto decade. Il Consiglio che
raccomanda di respingere l'iniziativa o rinuncia a una proposta in merito decide anche se raccomandare al popolo e ai Cantoni di accettare il controprogetto e di preferirlo all'iniziativa nella domanda sussidiaria risolutiva.91 4

Se le decisioni dei due Consigli divergono, gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 sono applicabili.

5

Qualora il rifiuto dell'urgenza renda vano il disegno di legge, ciascun membro dei due Consigli e il Consiglio federale possono, sino alla votazione finale (art. 36), proporne la cancellazione dall'elenco degli oggetti in deliberazione.92 5bis

L'Assemblea federale può prorogare il termine di un anno se un Consiglio ha preso una decisione sul controprogetto o su un atto legislativo strettamente connesso
con l'iniziativa popolare.93 6

Se i due Consigli non conseguono una decisione concorde, entro il termine legale, il Consiglio federale ordina la votazione del popolo e dei Cantoni.


Art. 28

1

Se alla Cancelleria federale sono state presentate più iniziative sulla stessa materia costituzionale, l'iniziativa presentata per prima è per prima trattata, nel termine stabilito agli articoli 26 e 27, e sottoposta alla votazione popolare.94 2

Le altre iniziative sono trattate dall'Assemblea federale nell'ordine in cui sono state presentate, ciascuna entro un anno dalla votazione popolare sull'ultima iniziativa
trattata.

90

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 260;
FF 1987 III 325 337).

91

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 260;
FF 1987 III 325 337).

92

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000
273 277; FF 1999 4178 4961).

93

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1712;
FF 1983 IV 495 1984 II 914).

94

Nuovo testo giusta l'art. 88 n. 2 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal
1° lug. 1978 (RS 161.1).

Legge sui rapporti fra i Consigli 19

171.11


Art. 29


95

1 Il Consiglio federale presenta il suo messaggio e la sua proposta all'Assemblea federale al più tardi un anno:96 a.

dopo il deposito dell'iniziativa; b.

dopo l'accettazione da parte del popolo o dell'Assemblea federale, se si tratta
di un'iniziativa in forma di proposta generale.

2

Se sottopone all'Assemblea federale un controprogetto o un disegno di atto legislativo strettamente connesso con l'iniziativa popolare, il termine è prorogato a 18 mesi.

3

L'Assemblea federale può incominciare a deliberare prima che il Consiglio federale abbia presentato messaggio e proposta.


Art. 30


97

La votazione popolare sull'iniziativa e la procedura ulteriore sono rette dalla legge
federale del 17 dicembre 197698 sui diritti politici.

3bis. 99 Revisione totale della Costituzione federale. Votazioni particolari
bis 1 Il disegno per la revisione totale della Costituzione federale può essere presentato
in votazione con tre varianti al massimo.

2 Se un Consiglio decide più di tre varianti, le tre varianti definitive devono essere
stabilite prima di sottoporre il progetto all'altro Consiglio. A tal fine, ogni membro
può scegliere al massimo tre delle varianti decise, indicandole su una scheda di voto.
Sono ritenute le varianti che ottengono il maggior numero di consensi.

3 Può essere presentata una sola variante a una singola regolamentazione. La variante
è simultaneamente presentata agli aventi diritto di voto sotto forma di quesito particolare.

4 Se è approvata dal popolo e dai Cantoni, la variante entra in vigore al posto della
corrispondente regolamentazione del disegno di revisione, nella misura in cui
quest'ultimo è accettato.

95

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 giu. 1996 sui diritti politici, in vigore dal 1° apr.
1997 (RU 1997 753 759, FF 1993 309). Questa modificazione si applica soltanto alle
iniziative popolari per le quali la raccolta delle firme ha avuto inizio dopo il 31 marzo
1997 (art. 2 cpv. 2 dell'O del 26 apr. 1997 - RU 1997 760) 96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998
646 648; FF 1995 I 942 III 347).

97

Nuovo testo giusta l'art. 88 n. 2 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal
1° lug. 1978 (RS 161.1).

98

RS 161.1

99

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1418
1419; FF 1997 III 1074 IV 1249).

Assemblea federale

20

171.11

ter L'Assemblea federale può sottoporre questioni di principio, con o senza varianti, al
voto preliminare del popolo e dei Cantoni. Per la preparazione del disegno relativo a
una revisione totale della Costituzione, l'Assemblea federale è vincolata all'esito
della votazione preliminare.

4. Redazione definitiva degli atti legislativi

Art. 31


100

1

Prima della promulgazione, il testo degli atti legislativi è esaminato dalla Commissione di redazione.

2

La Commissione di redazione consta di sottocommissioni per ogni lingua ufficiale.

Ogni sottocommissione è composta di due consiglieri nazionali e di due consiglieri
agli Stati. Ogni membro ha un supplente; i consiglieri agli Stati di lingua italiana
possono farsi sostituire da consiglieri nazionali.101 3

I membri consiglieri sono eletti per quattro anni e sono rieleggibili. Un membro di ciascun gruppo linguistico di ogni Consiglio è eletto all'inizio della legislatura, gli
altri, due anni dopo.

4

I presidenti delle sottocommissioni decidono, sotto la direzione del presidente commissionale, nel caso in cui le proposte delle sottocommissioni divergano.102

5

La Commissione di redazione si assicura un'adeguata collaborazione dei relatori delle commissioni che hanno esaminato preliminarmente i diversi progetti. I periti
dell'amministrazione collaborano in qualità di consulenti.103

Art. 32


104

1

La Commissione di redazione stabilisce le versioni definitive dei testi, elimina le contraddizioni formali e assicura la concordanza dei testi nelle tre lingue ufficiali
senza però procedere a modificazioni materiali.

2

Prima della votazione finale, la Commissione fa commentare le modificazioni importanti in ambedue i Consigli.

3

La Commissione di redazione, se accerta lacune, imprecisioni o contraddizioni materiali, ne informa le commissioni incaricate dell'esame preliminare. Se la procedura d'eliminazione delle divergenze è già chiusa, essa sottopone ai Consigli, d'inte100

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 mar. 1974, in vigore dal 20 giu. 1974 (RU 1974
1051; FF 1973 II 695 778).

101

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

102

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

103

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

104

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 mar. 1974, in vigore dal 20 giu. 1974 (RU 1974
1051; FF 1973 II 695 778).

Legge sui rapporti fra i Consigli 21

171.11

sa con i presidenti di queste commissioni e tempestivamente prima del voto finale, le
necessarie proposte scritte.105

Art. 33


106

1

Se in un atto legislativo già promulgato si accertano imperfezioni che ne alterano il significato, la Commissione di redazione può, prima della pubblicazione nella Raccolta delle leggi federali, ordinare i miglioramenti necessari. Quest'ultimi devono
essere indicati nella Raccolta medesima.

2

Le imperfezioni di questo genere, se accertate più tardi, possono essere eliminate soltanto con una modificazione legislativa. I due Consigli decidono una tale modificazione senza ulteriore discussione commissionale e nella stessa sessione, qualora la
Commissione di redazione, d'intesa con i presidenti delle commissioni incaricate
dell'esame preliminare, se ancora membri dell'Assemblea federale, e con il Consiglio federale, presenti una proposta corredata di un breve commento scritto. La modificazione è pubblicata nel Foglio federale immediatamente dopo il voto finale ed
entra in vigore il giorno dopo la scadenza del termine di referendum.107 5. Votazioni


Art. 34

La prima deliberazione è conchiusa, in ciascun Consiglio, con la votazione sul complesso del disegno.


Art. 35

1 Per i disegni di leggi federali che vanno dichiarate urgenti, la clausola d'urgenza è
sottratta alla votazione sul complesso.108 2

L'urgenza è discussa e decretata solo dopo l'eliminazione delle divergenze; la priorità spetta nuovamente al Consiglio che l'aveva sull'intero disegno. La votazione
sulla clausola d'urgenza deve essere espressamente prevista nell'ordine del giorno.

3

L'urgenza può essere decretata solo con la maggioranza di tutti i membri di ciascun Consiglio; il voto del presidente conta come quello degli altri membri.

4

Se le decisioni dei due Consigli sulla clausola d'urgenza non concordano e se il Consiglio che l'ha respinta conferma la sua decisione, questa è definitiva e la clausola referendaria sostituisce la clausola di urgenza.

105

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

106

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 mar. 1974, in vigore dal 20 giu. 1974 (RU 1974
1051; FF 1973 II 695 778).

107

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768
776; FF 1982 I 1041 II 333).

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

Assemblea federale

22

171.11

5 Qualora il rifiuto dell'urgenza renda vano il disegno di legge, ciascun membro dei
due Consigli e il Consiglio federale possono, sino alla votazione finale (art. 36), proporne la cancellazione dall'elenco degli oggetti in deliberazione.109

Art. 36

1

Se ambedue i Consigli hanno completamente deliberato su una legge federale, un'ordinanza dell'Assemblea federale o un decreto federale che sottostà al referendum obbligatorio o facoltativo e hanno approvato il testo stabilito dalla Commissione di redazione, una votazione finale sull'oggetto si svolge in ciascun Consiglio.110 2

Se il disegno è respinto dall'uno o dall'altro Consiglio, esso cade ed è cancellato dall'elenco degli oggetti in deliberazione.

IV. Consigli uniti in Assemblea federale

Art. 37

1

Per le deliberazioni in comune (art. 92 Cost.111), i due Consigli sono convocati dalla Conferenza di coordinamento. È applicabile l'articolo 8ter.112 1bis

Di regola, il giorno e l'ora delle sedute e gli oggetti in deliberazione sono comunicati ai membri con il programma della sessione.113

2

Il presidente del Consiglio nazionale o, qualora ne sia impedito, il presidente del Consiglio degli Stati dirige le deliberazioni.

3

...114

bis 115 1

La Conferenza di coordinamento può convocare l'Assemblea federale a Consigli uniti per permettere al Consiglio federale di fare dichiarazioni su affari importanti. È
applicabile l'articolo 8ter.116 2

Spetta ad ogni Consiglio di decidere la discussione in materia.

109 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

110 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

111

[CS 1 3]. Vedi ora l'art. 157 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

112

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

113

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768
776; FF 1982 I 1041 II 333).

114

Abrogato dal n. III della LF del 14 mar. 1974 (RU 1974 1051; FF 1973 II 695 778).

115

Introdotto dal n. I della LF del 14 mar. 1974, in vigore dal 20 giu. 1974 (RU 1974 1051;
FF 1973 Il 695 778).

116

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

Legge sui rapporti fra i Consigli 23

171.11


Art. 38

Una commissione, incaricata di esaminare le domande di grazia presentate
all'Assemblea federale, è istituita per la durata della legislatura; essa è composta di
nove membri del Consiglio nazionale e di quattro membri del Consiglio degli Stati e
si costituisce da sé.


Art. 39

Una commissione, che si costituisce da sé, è istituita ogni qualvolta sia necessario
preparare decisioni in caso di conflitti di competenza. Per la sua composizione, vale
il rapporto di rappresentanza della commissione di grazia.

V. Deliberazioni. Registrazione e pubblicazione117

Art. 40


118



Art. 41

1

Le deliberazioni dei due Consigli sono registrate alla lettera.

2

Il testo è sottoposto a ciascun oratore per eventuali miglioramenti stilistici, che non devono, tuttavia, modificare il significato del discorso.

3

Le contestazioni concernenti il testo definitivo sono decise dall'Ufficio del Consiglio.


Art. 42


119

Le deliberazioni dei due Consigli e dell'Assemblea federale (Camere riunite) vanno
pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale. VI. Rapporti dell'Assemblea federale delle sue commissioni
con il Consiglio federale
1. Presentazione di messaggi e rapporti del Consiglio federale

Art. 43


120
1

In ogni messaggio, il Consiglio federale commenta la relazione con le linee direttive della politica di governo e con il piano finanziario. Informa sui principali punti

117

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

118

Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 1984 (RU 1984 768; FF 1982 I 1041 II 333).

119

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 mar. 1972 (RU 1972 1686; FF 1972 I 382 509).

120

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

Assemblea federale

24

171.11

sostenuti nello stadio preliminare della procedura legislativa e sulle soluzioni alternative respinte.

2

In un capitolo speciale dei messaggi, il Consiglio federale tratta il problema della costituzionalità delle leggi federali e indica i fondamenti legali delle ordinanze dell'Assemblea federale e dei decreti federali semplici.121 Motiva le deleghe di competenza in materia di legislazione.

2bis Il Consiglio federale si pronuncia inoltre sull'attuazione delle leggi e dei decreti
federali proposti. Specifica segnatamente in quale modo è stata esaminata la capacità
d'esecuzione di un disegno, chi è responsabile dell'esecuzione, se e in quale modo
gli organi incaricati dell'esecuzione sono stati sentiti, quali costi d'esecuzione devono essere assunti dai Cantoni e dai Comuni e in quale modo sono considerate e
valutate le esperienze fatte in materia di esecuzione.122 3

Nei messaggi e nei rapporti indica: a.

quali saranno, per la Confederazione, le ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale in seguito all'applicazione delle norme e delle misure proposte, in particolare il genere e il modo della copertura delle spese e l'incidenza sulla pianificazione finanziaria; b.

le spese che ne risulteranno per i Cantoni e i Comuni; c.

le conseguenze per l'economia; d.

se possibile, il rapporto tra il costo e l'utilità del progetto; e.123 per i progetti d'aiuti finanziari e di indennità, la conformità con i principi della disciplina degli atti normativi, definiti nel capitolo 2 della legge federale del 5 ottobre 1990124 sugli aiuti finanziari e le indennità.

f.125 per le prescrizioni tecniche, la conformità con i principi sulla legislazione (art. 4 a 6) della legge federale del 6 ottobre 1995126 sugli ostacoli tecnici al
commercio.

4

I messaggi e i rapporti iniziano con un breve compendio.


Art. 44

1

I messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale sono trasmessi alla Segreteria dell'Assemblea federale così per tempo da poter essere inviati ai
membri dei due Consigli, al più tardi, 10 giorni avanti la seduta della commissione
che tratta, per prima, l'oggetto. È riservato l'articolo 45 capoverso 2.

121 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

122 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1º giu. 2000 (RU 2000 2093 2094; FF 1999 2375 292).

123

Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991
(RS 616.1).

124

RS 616.1

125

Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, in
vigore dal 1° lug. 1996 (RS 946.51).

126

RS 946.51

Legge sui rapporti fra i Consigli 25

171.11

2

Gli inserti trasmessi dal Consiglio federale e dall'Amministrazione ai Consigli o alle loro commissioni sono consegnati ai membri dei Consigli per mezzo della Segreteria dell'Assemblea federale, salvo che disposizioni esecutive non prevedano
altrimenti.127

bis128 1

Il Consiglio federale sottopone i rapporti all'Assemblea federale per conoscenza.

2

Entrambi i Consigli possono decidere espressamente di prendere conoscenza di un rapporto con approvazione o con reiezione.


Art. 45

1 Per la sessione estiva, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale i rapporti sulla sua gestione e il conto di Stato, come anche il preventivo della Regìa degli alcool per l'anno seguente; per la sessione invernale, presenta il preventivo della
Confederazione per l'anno seguente, come anche un rapporto sulla gestione e i conti
della Regìa degli alcool nell'anno precedente.129 2

Il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione, i conti di Stato e il bilancio di previsione della Confederazione sono trasmessi ai membri delle commissioni, al più
tardi, un mese prima dell'inizio della sessione.

3

Se, nella sessione invernale, sono decise spese per l'anno seguente, il bilancio di previsione deve esserne completato, ancorché sia già stato approvato.

4

Il rapporto di gestione indica brevemente a che punto è l'esame delle mozioni trasmesse al Consiglio federale e informa succintamente sui disegni d'atti legislativi o
di convenzioni internazionali di cui s'occupa l'Amministrazione.130 5

Il rapporto di gestione dà un breve compendio dello stato di attuazione delle linee direttive della politica di governo e motiva gli eventuali divari ed i nuovi progetti.131
bis 132 1

Dopo l'inizio di una nuova legislatura, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, per conoscenza, un rapporto sulle linee direttive della politica di governo. Il
rapporto illustra l'adempimento delle direttive nella legislatura precedente; dà una 127

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 mar. 1974, in vigore dal 20 giu. 1974 (RU 1974
1051; FF 1973 II 695 778).

128

Introdotto dal I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995 4840
4841; FF 1995 II 495 499).

129 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 20 mar. 1998 sulle ferrovie federali svizzere, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 742.31).

130

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

131

Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 15 mag. 1985 (RU 1985 452
453; FF 1983 III 315 832).

132

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1970 (RU 1970 1253; FF 1969 II 1027). Nuovo
testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979 su le linee direttive della politica di governo e
il piano finanziario, in vigore dal 1° nov. 1979 (RU 1979 1318 1320; FF 1978 II 93 851).

Assemblea federale

26

171.11

veduta del complesso dei compiti spettanti al governo e informa sugli scopi ch'esso
intende perseguire durante la nuova legislatura; i compiti sono classificati in ordine
di importanza e urgenza secondo queste finalità.

2

Il programma legislativo delle linee direttive indica gli scopi degli atti previsti.

3

Le linee direttive della politica di governo e il piano finanziario della legislatura sono coordinati quanto alla materia e alla durata.

ter 133 1

Il rapporto sulle linee direttive della politica di governo è discusso con il piano finanziario della legislatura separatamente nei due Consigli, però durante la stessa sessione. La priorità di discussione si alterna all'inizio di ogni legislatura.

2

Le mozioni inerenti ai due rapporti, tempestivamente depositate per essere trattate dal Consiglio federale, sono esaminate con i rapporti, in seduta plenaria. Il Consiglio
federale può chiedere di differire la decisione alla sessione seguente.134

Art. 46

1

I Consigli possono trasmettere ogni oggetto di deliberazione al Consiglio federale perché riferisca.

2

...135

3

Per i rapporti fra il Consiglio federale e l'Assemblea federale in caso di trattazione di una iniziativa popolare valgono gli articoli 22 e seguenti.

2. Rapporti del Consiglio federale con le commissioni parlamentari

Art. 47

1

Le commissioni di ambedue i Consigli possono invitare alle loro sedute membri del Consiglio federale, per avere i necessari chiarimenti.

2

Esse possono domandare al Consiglio federale messaggi e rapporti completivi sui disegni sottoposti al loro esame.

133

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1970 (RU 1970 1253; FF 1969 II 1027). Nuovo
testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979 su le linee direttive della politica di governo e
il piano finanziario, in vigore dal 1° nov. 1979 (RU 1979 1318 1320; FF 1978 II 93 851).

134

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 15 mag. 1985 (RU 1985
452 453; FF 1983 III 315 832).

135

Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 1984 (RU 1984 768; FF 1982 I 1041 II 333).

Legge sui rapporti fra i Consigli 27

171.11

a136 1 Nel caso di un'ordinanza da eseguire in ampia misura fuori dell'Amministrazione
federale, la commissione competente può esigere che il Consiglio federale le sottoponga il disegno per consultazione.

2 L'adozione o la modifica di una tale ordinanza dev'essere annunciata all'Assemblea federale, per quanto non sia emanata in congiunzione diretta con un atto legislativo dell'Assemblea federale.

3 Le commissioni hanno il diritto di consultare gli atti essenziali, per quanto gli stessi
non servano alla decisione interna del Consiglio federale.

bis 137 1

Per gli affari il cui apprezzamento richiede cognizioni speciali, le commissioni dei due Consigli sono autorizzate ad aggregarsi dei periti. Qualora debbano essere chieste perizie scritte, la risoluzione è presa dalla commissione, la quale designa anche i
periti e ne specifica il mandato.

1bis Per esaminare la fattibilità delle misure proposte, le commissioni possono invitare ad esprimersi i Cantoni e altre cerchie interessate.138 2

Inoltre, per schiarire circostanze particolarmente difficili, le commissioni possono, dopo avere sentito il Consiglio federale, invitare alle loro sedute e interrogare i funzionari. I rappresentanti del Consiglio federale hanno il diritto d'assistere a queste
audizioni e di dare informazioni completive.

3

Per queste audizioni, soltanto il Consiglio federale può sciogliere i funzionari dal segreto d'ufficio e dal segreto militare e autorizzarli a produrre documenti ufficiali.
Sono salvi gli articoli 47quater, 47quinquies, 59 e 61.139 4

Sono parificati ai funzionari gli altri agenti della Confederazione e ogni altra persona cui sia affidato un compito di diritto pubblico della Confederazione.

5

Nessun danno deve derivare ai funzionari per le loro dichiarazioni veritiere; contro di essi può essere aperto un procedimento per dichiarazioni fatte davanti alla commissione soltanto previa consultazione di quest'ultima.140 6

I membri, i segretari e i redattori dei processi verbali delle commissioni sono, dal canto loro, tenuti a serbare il segreto sulle dichiarazioni fatte dai funzionari e sottoposte al segreto d'ufficio secondo la legge federale del 30 giugno 1927141 sull'ordinamento dei funzionari o al segreto militare, e sui documenti ufficiali segreti pro136 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1º giu. 2000 (RU 2000 2093

2094; FF 1999 2375 292).

137

Introdotto dal n. I lett. C della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966
1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

138 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1º giu. 2000 (RU 2000 2093 2094; FF 1999 2375 292).

139

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992
641; FF 1991 I 804 1175).

140

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

141

RS 172.221.10

Assemblea federale

28

171.11

dotti. Le dichiarazioni e i documenti cui si applica questa disposizione sono specificati in ciascun caso dal Consiglio federale.

7

...142

VIbis.143 Partecipazione nel campo della politica estera
bisa 1

I due Consigli seguono gli sviluppi internazionali e accompagnano i negoziati che la Svizzera conduce con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali.

2

Il Consiglio federale informa senza indugio, regolarmente e in modo completo, i presidenti dei Consigli e le commissioni di politica estera sulla situazione politica
estera, sui progetti nel quadro delle organizzazioni internazionali e sui negoziati con
Stati esteri.

3

In caso di negoziati nell'ambito di organizzazioni internazionali, che conducono a decisioni direttamente applicabili in diritto svizzero o implicanti la modifica della
legislazione svizzera, il Consiglio federale consulta le commissioni di politica estera
prima di stabilire o modificare le direttive e linee direttrici concernenti il mandato di
negoziazione.

4

Le commissioni possono comunicare al Consiglio federale il loro parere sulle direttive e linee direttrici del mandato di negoziazione. Il Consiglio federale informa le
commissioni sul proseguimento dei negoziati.

5

A richiesta delle commissioni competenti, i capoversi 3 e 4 si applicano per analogia anche ai negoziati con Stati esteri o organizzazioni internazionali concernenti
accordi internazionali.

6

Le commissioni informano le altre commissioni permanenti sugli oggetti che concernono il settore di loro competenza. Le altre commissioni permanenti sono consultate. I presidenti delle commissioni coordinano i lavori.

bisb144 1 L'Assemblea federale approva i trattati internazionali.

2 Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali se vi è
autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

3 Può anche concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata.
Sono segnatamente considerati tali i trattati che: 142

Abrogato dal n. II 1 della LF del 14 mar. 1974 (RU 1974 1051; FF 1973 II 695 778).

143

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 2344;
FF 1991 III 493 640).

144 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

Legge sui rapporti fra i Consigli 29

171.11

a.

non comportano, per la Svizzera, nuovi obblighi o la rinuncia a diritti esistenti; b.

servono all'esecuzione di trattati approvati dall'Assemblea federale; c.

concernono oggetti che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio federale e ai quali si addice una normativa in forma di trattato internazionale; d.

si rivolgono anzitutto alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non comportano oneri finanziari importanti.

4 Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere
trattati internazionali. Nel caso di trattati internazionali di portata limitata può delegare tale competenza anche a un gruppo o a un ufficio federale.

5 Presenta ogni anno all'Assemblea federale un rapporto sui trattati da esso conclusi
e su quelli la cui conclusione è stata delegata a dipartimenti, gruppi o uffici.

VII. Esercizio dell'alta vigilanza sull'amministrazione e sulla giustizia145 1. Diritti e doveri delle commissioni della gestione146
ter 147 1

Per l'esame dei rapporti di gestione del Consiglio federale, delle aziende e stabilimenti della Confederazione, nonchè dei Tribunali federali, l'esame e la vigilanza
particolari circa la gestione dell'amministrazione federale e degli organi giudiziari,
ogni Consiglio nomina una commissione permanente della gestione.148 2

Ciascuna Commissione della gestione costituisce sezioni permanenti e se del caso gruppi di lavoro che, nell'ambito del loro mandato, hanno, riguardo alle autorità e
agli uffici che controllano, gli stessi diritti della Commissione plenaria.149 3

Le sezioni lavorano in base a mandati della Commissione plenaria, che è la sola competente a rivolgere raccomandazioni al Consiglio federale o a sottoporre rapporti
e proposte al proprio Consiglio. In casi urgenti, le sezioni permanenti possono iniziare un'ispezione senza averne ricevuto il mandato dalla Commissione; nel singolo
caso, questa può delegare anche le sue altre competenze alla sezione o al gruppo di
lavoro competenti.150

145

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 2344;
FF 1991 III 493 640).

146

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 2344;
FF 1991 III 493 640).

147

Introdotto dal n. 1 lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966
1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

148

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992
2344; FF 1991 III 493 640).

149

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1993, in vigore dal 1° mar. 1994 (RU 1994
360 361; FF 1992 VI 407, 1993 I 113)).

150

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1993, in vigore dal 1° mar. 1994 (RU 1994
360 361; FF 1992 VI 407, 1993 I 113)).

Assemblea federale

30

171.11

4

Di regola, i commissari devono appartenere alla medesima sezione almeno due anni.

Art 47quater 151 1

Nella misura in cui una commissione della gestione lo reputi necessario per apprezzare la gestione dell'amministrazione federale, essa ha il diritto di chiedere a tutti i
funzionari e uffici della Confederazione le informazioni necessarie e d'esigere, dopo
avere sentito il Consiglio federale, la produzione di tutti i documenti ufficiali
dell'amministrazione, importanti per l'apprezzamento.

2

Nella misura in cui sia indispensabile per tutelare un segreto d'ufficio, un interesse personale degno di protezione o in pendenza d'una procedura, il Consiglio federale
può, in luogo della produzione dei documenti ufficiali, presentare un rapporto speciale.

3

È applicabile l'articolo 47bis capoversi 4 a 6.

3bis

Se lo reputa necessario per valutare la gestione del Consiglio federale, ciascuna Commissione della gestione ha il diritto di raccogliere informazioni scritte od orali
presso persone o servizi al di fuori dell'amministrazione federale e chieder loro la
produzione di documenti. Il diritto di rifiutare la testimonianza in virtù dell'articolo
42 della legge di procedura civile federale152 è applicabile per analogia.153 4

Le prescrizioni e le decisioni delle autorità e degli uffici non possono essere annullate né modificate dalle commissioni della gestione o dall'Assemblea federale.

5

Le commissioni della gestione comunicano alla delegazione delle finanze le manchevolezze che riscontrano nella gestione finanziaria.

6

L'alta vigilanza sulla giustizia è esercitata in conformità delle prescrizioni speciali concernenti l'organizzazione dei Tribunali federali.

quinquies 154 1

Le commissioni della gestione designano ciascuna tre propri membri che si costituiscono autonomamente in delegazione permanente.

2

La delegazione esamina regolarmente in dettaglio l'attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione.

3

Se i loro diritti non sono sufficienti all'esercizio dell'alta vigilanza in un altro settore dell'amministrazione federale, le commissioni della gestione possono, con decisione maggioritaria dei due terzi dei loro membri rispettivi, conferire alla delegazione il mandato di indagare su una questione concreta.

151

Introdotto dal n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966
1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 1 173).

152

RS 273

153

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1993, in vigore dal 1° mar. 1994 (RU 1994 360 361;
FF 1992 VI 407, 1993 I 113).

154

Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 641;
FF 1991 I 804 1179).

Legge sui rapporti fra i Consigli 31

171.11

4

La delegazione ha il diritto, sentito il Consiglio federale e indipendentemente dal segreto d'ufficio o militare, di esigere l'esibizione di documenti da parte di autorità
della Confederazione, dei Cantoni o da parte di privati, nonché di interrogare privati
e funzionari federali in qualità di persone chiamate a dare informazioni155 o di testimoni. Può inoltre interrogare funzionari cantonali in qualità di persone chiamate a
dare informazioni. Per comunicazioni di servizi esteri ufficiali il Consiglio federale può riservare la protezione della fonte. Per la procedura, gli articoli 58 a 64 si applicano per
analogia.

5

Le attribuzioni della delegazione non si estendono agli atti di pratiche pendenti destinati direttamente alla formazione dell'opinione del Consiglio federale.

6

I membri, i segretari e i redattori dei processi verbali della delegazione sono, dal canto loro, tenuti a serbare il segreto sulle dichiarazioni fatte dai funzionari e sottoposte al segreto d'ufficio secondo l'ordinamento dei funzionari156 o al segreto militare, e sui documenti ufficiali segreti esibiti. Le dichiarazioni e i documenti cui si applica questa disposizione sono specificati in ciascun caso dalla delegazione, sentito il
Consiglio federale.

7

Sentito il Consiglio federale, la delegazione sottopone alle commissioni della gestione un rapporto accompagnato da proposte. Sentito il Consiglio federale, le commissioni della gestione decidono circa l'informazione dei due Consigli e del pubblico.

8

Se, eccezionalmente, per ragioni di salvaguardia del segreto, la delegazione non può sottoporre alle commissioni della gestione né il rapporto, né le proposte, essa rivolge i suoi accertamenti e raccomandazioni direttamente al Consiglio federale.

sexies 157 1

Le Commissioni della gestione dispongono di un organo parlamentare di controllo dell'amministrazione.

2

L'organo di controllo dell'amministrazione esamina, su mandato delle Commissioni della gestione, i compiti dell'amministrazione, il loro adempimento e gli effetti
dell'operato delle autorità e dell'amministrazione. Questo controllo è esercitato secondo i criteri della legalità, dell'opportunità, del rendimento e dell'efficacia.

3

L'organo di controllo gode, nei confronti dei servizi dell'amministrazione, degli stessi diritti delle Commissioni della gestione riguardo all'ottenimento di informazioni e atti. Tratta direttamente con tutti i servizi dell'amministrazione e, con
l'approvazione delle Commissioni della gestione, può ricorrere ad esperti conferendo
loro anche gli stessi diritti.

155 Nuova espressione giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 646 648; FF 1995 I 942 III 347). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto
il presente testo.

156

RS 172.221.10 157

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU 1990 1531
1532; FF 1990 I 773 798).

Assemblea federale

32

171.11

4

Le Commissioni della gestione coordinano il lavoro del proprio organo di controllo con quello delle altre commissioni di alta vigilanza, nonché con quello degli organi
di controllo del Consiglio federale.

septies 158 159 1

Le commissioni della gestione dispongono d'una segreteria permanente comune.

Funzionalmente, il segretario è subordinato ai presidenti delle due commissioni.160 2

...161

2. Diritti e doveri delle commissioni delle finanze162

Art. 48


163

Per l'esame del preventivo e del consuntivo della Confederazione, compresi quelli
delle sue aziende e stabilimenti, ciascun Consiglio istituisce una commissione permanente delle finanze.


Art. 49

1

Le commissioni delle finanze di ambedue i Consigli eleggono nel loro seno e per la durata della legislatura, una delegazione, nella quale ciascuna commissione delega
tre membri e che si costituisce da sé.

2

Le commissioni delle finanze e la delegazione delle finanze dispongono d'una segretaria permanente comune. Funzionalmente, il segretario è subordinato ai presidenti delle due commissioni.164

3

I compiti e l'organizzazione della segreteria sono regolati nella legge federale sul controllo delle finanze165.166 158

Introdotto dal n. 1 lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966
1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

159

Originario art. 47quinquies.

160

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

161

Abrogato dal n. II 1 della LF del 14 mar. 1974 (RU 1974 1051; FF 1973 II 695 778).

162

Introdotto dal n. 1 lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966
1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

163

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992
2344; FF 1991 III 493 640).

164

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

165

RS 614.0

166

Introdotto dal n. 1 lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966
1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

Legge sui rapporti fra i Consigli 33

171.11


Art. 50


167

1

Alla delegazione delle finanze spettano l'esame e il controllo particolareggiati dell'intera gestione finanziaria.

2

La delegazione delle finanze è divisa in sezioni, le quali, nell'ambito del loro mandato, hanno, riguardo alle autorità e agli uffici che controllano, gli stessi diritti della
delegazione.

3

Le sezioni ricevono il mandato dalla delegazione, la quale sola è competente a risolvere.

4

Di regola, i membri devono appartenere alla medesima sezione almeno due anni.

5

Essa si riunisce almeno una volta ogni due mesi e, inoltre, qualora sia necessario.

6

Nella misura in cui lo reputi necessario per l'adempimento delle sue funzioni, la delegazione delle finanze ha il diritto assoluto di prendere conoscenza, in qualunque
tempo, degli atti concernenti la gestione finanziaria e di esigere da tutti i servizi gli
schiarimenti utili.

7

In particolare il controllo delle finanze le fornisce ogni informazione desiderata e, a tale scopo, le mette a disposizione regolarmente tutti i rapporti di revisione e i processi verbali, tutta la corrispondenza fra il Dipartimento federale delle finanze168 e
gli altri Dipartimenti, la Cancelleria federale e i Tribunali federali, come anche tutti i
decreti del Consiglio federale che concernono la vigilanza sui crediti iscritti in bilancio e, in generale, la gestione finanziaria della Confederazione.

8

È applicabile l'articolo 47bis capoversi 4 a 6.

9

Le è parimente concesso il personale necessario per speciali verificazioni e ricerche; essa può, inoltre, ricorrere al parere di periti per chiarire punti richiedenti cognizioni tecniche speciali.

10

La delegazione delle finanze comunica alle commissioni della gestione le manchevolezze che riscontra nella gestione finanziaria.

3. ...


Art. 51

a 53169 4. ...

167

Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967
(RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

168

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato).

169

Abrogati dal n. I della LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1642; FF 1986 II 1149 III 178).

Assemblea federale

34

171.11

5. Chiarimenti particolari170

Art. 54


171

In casi speciali, un Consiglio può affidare il chiarimento di una questione a una
commissione che già si occupa dell'oggetto invece che alla Commissione della gestione o alla Commissione delle finanze.

6. Commissioni parlamentari d'inchiesta172

Art. 55


173

1

Allorché eventi di grande portata nell'amministrazione federale richiedano uno speciale schiarimento da parte dell'Assemblea federale, possono essere istituite
commissioni d'inchiesta d'entrambi i Consigli per accertare i fatti e raccogliere altri
elementi d'apprezzamento.

2

Le commissioni d'inchiesta sono istituite, dopo avere sentito il Consiglio federale, con un decreto federale semplice che ne specifica il mandato.

3

Esse presentano ai loro Consigli un rapporto e proposte.


Art. 56


174

1

Ove l'Assemblea federale risolva d'istituire commissioni d'inchiesta, ciascun Consiglio nomina la sua commissione secondo il suo regolamento.

2

Una commissione d'inchiesta può affidare singole indagini a sottocommissioni.

3

Essa può domandare al Consiglio federale il personale necessario oppure assumerlo direttamente.

4

Le autorità della Confederazione c dei Cantoni sono tenute a prestare assistenza amministrativa e giudiziaria alle commissioni d'inchiesta.

170

Introdotto dal n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966 (RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713,
1966 I 173). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen.
1985 (RU 1984 768 776; FF 1982 I 1041 II 333).

171

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984
768 775: FF 1982 I 1041 II 333).

172

Introdotto dal n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966
1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

173

Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967
(RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

174

Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967
(RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

Legge sui rapporti fra i Consigli 35

171.11


Art. 57


175

1

Le due commissioni d'inchiesta possono, con il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna, unirsi per le indagini e la stesura d'un rapporto in comune. Se,
in seguito, la maggioranza dei membri d'una commissione risolve altrimenti,
l'inchiesta è continuata separatamente secondo il mandato.

2

Ove le due commissioni d'inchiesta s'uniscano, sono applicabili per analogia gli articoli 17 capoversi 2 e 3, e 18. Del rimanente, esse sono considerate una commissione d'inchiesta secondo la presente legge.


Art. 58


176

1

Ciascuna commissione d'inchiesta determina in conformità del suo mandato e della presente legge, i provvedimenti procedurali necessari alle indagini.

2

In particolare, essa può, in conformità delle disposizioni qui appresso, sentire le persone chiamate a dare informazioni, interrogare testimoni e chiedere la produzione
di documenti. Inoltre essa è autorizzata ad aggregarsi periti e a fare ispezioni locali.
In quanto manchino speciali disposizioni sull'assunzione delle prove, sono applicabili per analogia gli articoli 42 a 48 e 51 a 54 della legge federale del 4 dicembre
1947177 sulla procedura civile.

3

Sugli atti di procedura più importanti è steso processo verbale. Per l'audizione dei testimoni è applicabile per analogia l'articolo 7 della legge federale del 4 dicembre
1947 sulla procedura civile.


Art. 59


178

1

A una commissione d'inchiesta, che li domandi, devono essere forniti tutti i documenti ufficiali dell'amministrazione federale concernenti il caso.

2

Se trattasi di documenti segreti, è applicabile per analogia l'articolo 61 capoverso 4.

3

Le persone non appartenenti all'amministrazione federale sono tenute a consegnare i documenti in loro possesso a una commissione d'inchiesta nella misura in cui siano
sottoposte all'obbligo della testimonianza secondo l'articolo 60.


Art. 60


179

1

Una commissione d'inchiesta può raccogliere informazioni scritte od orali dalle autorità e dagli uffici, dai membri di autorità, dai funzionari e dai privati.

175

Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967
(RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

176

Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967
(RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

177

RS 273

178

Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967
(RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

179

Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967
(RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

Assemblea federale

36

171.11

1bis Le persone chiamate a dare informazioni devono essere rese attente al loro diritto
di non deporre. 180

2

Allorché i fatti non possano essere sufficientemente schiariti in altro modo, una commissione può ordinare l'audizione formale di testimoni.

3

Ognuno è tenuto a testimoniare.

4

Il diritto di non deporre è determinato secondo l'articolo 42 della legge federale del 4 dicembre 1947181 sulla procedura civile.

5

Ove dal mandato o dallo sviluppo delle indagini risulti chiaramente che un'inchiesta concerne unicamente o principalmente una persona determinata, questa non
può essere udita come testimonio, mal come persona chiamata a dare informazioni.


Art. 61


182

1

Prima dell'audizione d'un funzionario, devesi stabilire se è sentito come persona chiamata a dare informazioni, testimonio oppure perito.

2

È applicabile l'articolo 47bis; capoversi 4 e 5.

3

A una commissione d'inchiesta e alle sue sottocommissioni i funzionari sono tenuti a dare in maniera veridica tutte le informazioni circa i riscontri che abbiano fatto a
cagione del loro ufficio o nell'esercizio del medesimo e attengano ai loro doveri, e a
indicare i documenti ufficiali concernenti tali informazioni.

4

Ove occorra interrogare i funzionari su fatti soggetti al segreto d'ufficio o all'obbligo di serbare il segreto militare, dev'essere prima sentito il Consiglio federale. Se questo vuole sia mantenuto il segreto, la decisione spetta alla commissione
d'inchiesta.

5

I membri, i segretari e i redattori di processi verbali delle commissioni sono, dal canto loro, tenuti a serbare il segreto sulle dichiarazioni fatte dai funzionari e sottoposte al segreto d'ufficio secondo la legge federale del 30 giugno 1927183 sull'ordinamento dei funzionari o al segreto militare, e sui documenti ufficiali segreti
prodotti. Le dichiarazioni e i documenti cui si applica questa disposizione sono specificati in ciascun caso dalla commissione, sentito il Consiglio federale.


Art. 62


184

1

Il Consiglio federale ha il diritto d'assistere all'audizione persone chiamate a dare informazioni e dei testimoni, di porre domande completive e d'esaminare i documenti prodotti, i pareri, i rapporti peritali e i processi verbali d'audizione delle commissioni d'inchiesta.

180 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 646 648; FF 1995 I 942 III 347).

181

RS 273

182

Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967
(RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

183

RS 172.221.10 184

Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967
(RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

Legge sui rapporti fra i Consigli 37

171.11

2

Esso può dichiararsi sul risultato davanti alle commissioni d'inchiesta e in un rapporto ai Consigli.

3

Il Consiglio federale designa uno dei suoi membri quale rappresentante in seno alle commissioni d'inchiesta. Il rappresentante del Consiglio federale può a sua volta incaricare un agente di collegamento idoneo di assistere alle audizioni o di consultare i
documenti dell'indagine.185

Art. 63


186

1

La commissione d'inchiesta stabilisce chi è direttamente toccato nei suoi interessi dall'inchiesta. Queste persone vengono immediatamente informate della loro condizione di persone direttamente implicate. Esse dispongono parimenti del diritto menzionato nell'articolo 62 capoverso 1, per quanto ne siano implicate.

2

La commissione d'inchiesta può ridurre o negare alle persone implicate il diritto di assistere alle audizioni e di consultare i documenti dell'inchiesta in corso, qualora
l'inchiesta stessa o la protezione di altre persone lo esigano. Essa notifica tuttavia, a
voce o per scritto, alle persone implicate i contenuti essenziali e dà loro la possibilità
di esprimersi in merito e di proporre ulteriori prove. Non si possono muovere rimproveri alle persone implicate basandoli su prove a loro ignote.

3

Su richiesta delle persone implicate, la commissione d'inchiesta può concedere loro, per l'intera procedura o per singole sedute, il diritto di patrocinio da parte di un
avvocato, qualora la protezione dei loro interessi legittimi sembri richiederlo. Il patrocinatore può proporre prove e porre domande completive; non dispone di altre
facoltà.

4

Chiuse le indagini e prima della presentazione del rapporto ai Consigli, alle persone cui sono mossi rimproveri dev'essere data la possibilità di esaminare la parte
del progetto di rapporto che le riguarda. Esse hanno inoltre la possibilità, entro un
termine adeguato, di esprimersi a voce o per scritto davanti alla commissione
d'inchiesta.

5

Il senso delle loro osservazioni, presentate a voce o per scritto, deve essere riportato fedelmente nel rapporto.


Art. 64


187

1

Chiunque, come testimonio, fa una falsa deposizione o, come perito, fa un falso accertamento o fornisce una falsa perizia davanti a una commissione d'inchiesta è
punito in conformità dell'articolo 307 del Codice penale svizzero188.

2

Chiunque, senza una causa legale, nega di fare una dichiarazione o di produrre dei documenti è punito in conformità dell'articolo 292 del Codice penale svizzero.

185 Introdotto n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 646 648; FF 1995 I 942 III 347).

186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 646 648; FF 1995 I 942 III 347).

187

Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967
(RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

188

RS 311.0

Assemblea federale

38

171.11

3

Gli atti punibili sono sottoposti alla giurisdizione federale.


Art. 65


189

1

Allorché l'Assemblea federale risolve d'istituire commissioni d'inchiesta, le altre commissioni parlamentari, permanenti o no, cessano d'occuparsi dei fatti e delle responsabilità che quelle sono incaricate d'accertare.

2

L'istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta non impedisce l'esecuzione né di procedure giudiziarie civili ed amministrative né di istruzioni preparatorie e procedimenti giudiziari in materia penale.190 3

Le indagini della polizia giudiziaria e le inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti che sono oppure sono già stati esaminati da
un'inchiesta parlamentare possono essere avviate unicamente con l'autorizzazione
delle commissioni d'inchiesta. Le procedure in corso devono essere sospese finché le
commissioni d'inchiesta non ne autorizzino il proseguimento. Le indagini penali possono riprendere dopo la conclusione dei lavori delle commissioni d'inchiesta, senza
la loro autorizzazione.191 4

Se la necessità dell'autorizzazione è controversa, le commissioni d'inchiesta decidono in merito.192

5

Se le commissioni d'inchiesta sono sciolte, decide una commissione composta dei presidenti e vicepresidenti dei due Consigli.193 VIIbis. Rappresentanza del Consiglio federale
e della Cancelleria federale nell'Assemblea federale
194
bis 195 1

D'intesa con il presidente della commissione, i membri del Consiglio federale possono farsi rappresentare nelle commissioni parlamentari dai propri segretari generali
o capi di gruppi od uffici.

2

I rappresentanti possono, come i capi di dipartimento, farsi accompagnare da collaboratori specializzati.

189

Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967
(RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173).

190

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996
2868 2869; FF 1994 II 1274, 1995 II 1151).

191

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 2868
2869; FF 1994 II 1274, 1995 II 1151).

192

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 2868
2869; FF 1994 II 1274, 1995 II 1151).

193

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 2868
2869; FF 1994 II 1274, 1995 II 1151).

194

Introdotto dall'art. 66 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione,
in vigore dal 1° giu. 1979 (RS 172.010).

195

Introdotto dall'art. 66 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione,
in vigore dal 1° giu. 1979 (RS 172.010).

Legge sui rapporti fra i Consigli 39

171.11

ter 196 1

Alle deliberazioni dei due Consigli partecipa il capo del dipartimento competente per l'oggetto in trattazione. In casi eccezionali, il Consiglio federale stabilisce la
rappresentanza.

2

Il capo di dipartimento può farsi accompagnare da un collaboratore. A richiesta del capo di dipartimento, al collaboratore potrà essere concessa la parola su affari presupponenti speciali conoscenze tecniche.

Art 65quater 197 Il cancelliere della Confederazione rappresenta gli affari della Cancelleria federale
nelle commissioni parlamentari e nelle deliberazioni.

VIII. Pubblicazione ed entrata in vigore
degli atti legislativi
198

Art. 66

199 200 1

Dopo che un atto legislativo è stato approvato dai due Consigli, la Segreteria dell'Assemblea federale ne stabilisce un esemplare originale in tedesco, uno in francese ed uno in italiano.

2

I presidenti e i segretari firmano gli originali dell'atto legislativo, indicandone la data d'approvazione.

3

Il Consiglio che aveva la priorità trasmette l'atto legislativo al Consiglio federale, affinché provveda alla pubblicazione e all'esecuzione.


Art. 67

a 69201 202 196

Introdotto dall'art. 66 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione,
in vigore dal 1° giu. 1979 (RS 172.010).

197

Introdotto dall'art. 66 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione,
in vigore dal 1° giu. 1979 (RS 172.010).

198

Nuova numerazione dei primitivi cap. VII e art. 55 a 58 giusta il n. I lett. E della LF del
1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I
173).

199

Nuova numerazione dei primitivi cap. VII e art. 55 a 58 giusta il n. I lett. E della LF del
1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I
173).

200

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 28 feb. 1972 (RU 1972
245 246; FF 1970 II 143).

201

Nuova numerazione dei primitivi cap. VII e art. 55 a 58 giusta il n. I lett. E della LF del
1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I
173).

202

Abrogati dall'art. 16 n. 3 della LF del 21 mar. 1986 sulle pubblicazioni ufficiali
(RS 170.512).

Assemblea federale

40

171.11

IX. Disposizioni finali e transitorie203

Art. 70


204

La presente legge entra in vigore il 1° dicembre 1962.


Art. 71


205

1

Alla stessa data sono abrogati: a.

la legge federale del 9 ottobre 1902206 sui rapporti fra il Consiglio nazionale,
il Consiglio degli Stati e il Consiglio federale, e sulla forma della promulgazione e della pubblicazione delle leggi e dei decreti; b.

gli articoli 6 a 10 e 15 della legge federale del 27 gennaio 1892207 concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale.

2

Alla stessa data, la legge federale del 26 marzo 1934208 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione è completata come segue: ...209


Art. 72


210

L'articolo 29 capoversi 1 e 2 nel tenore del 20 giugno 1986 si applica soltanto alle
iniziative popolari presentate dopo il 1° gennaio 1987.

203

Nuova numerazione dei primitivi cap. VIII e art. 59 a 61 giusta il n. I lett. E della LF del
1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I
173).

204

Nuova numerazione dei primitivi cap. VIII e art. 59 a 61 giusta il n. I lett. E della LF del
1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I
173).

205

Nuova numerazione dei primitivi cap. VIII e art. 59 a 61 giusta il n. I lett. E della LF del
1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I
173).

206

[CS 1 233]

207

[CS 1 164; RU 1951 17. RU 1962 848 art. 11 cpv. 2] 208

RS 170.21

209

Testo dell'art. 13bis, inserito nella L menzionata.

210

Nuova numerazione dei primitivi cap. VIII e art. 59 a 61 giusta il n. I lett. E della LF del
1° lug. 1966 (RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173). Nuovo testo giusta il
n. I della LF del 20 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1712; FF 1983 IV 495
1984 II 914).

Legge sui rapporti fra i Consigli 41

171.11

Disposizione finale della modificazione del 1° luglio 1966211 La legge federale del 30 giugno 1927212 sull'ordinamento dei funzionari è completata come segue: ...213

Disposizioni finali della modificazione del 4 ottobre 1991214 1

Per gli oggetti la cui prima deliberazione nei due Consigli è terminata prima dell'entrata in vigore della presente legge, in materia di eliminazione delle divergenze è
applicabile il diritto previgente (art. 14-17). Per tutti gli altri oggetti il nuovo diritto
è applicabile a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

2

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente revisione, le Camere federali prendono tutte le decisioni necessarie affinché il principio costituzionale della parità
delle lingue ufficiali possa essere attuato in Parlamento.

Disposizione finale della modificazione del 17 giugno 1994215 Alle procedure in corso relative alle iniziative dei Cantoni si applica il diritto attualmente in vigore, qualora il Consiglio al quale è attribuita la priorità di trattazione ne
abbia terminato l'esame al momento dell'entrata in vigore della presente modificazione di legge. A tutte le altre iniziative dei Cantoni si applica il nuovo diritto a partire dall'entrata in vigore della presente modificazione di legge.

Disposizione finale della modificazione del 15 febbraio 2000216 Se su una controversia relativa a pretese derivanti da un rapporto di lavoro in seno ai
servizi del Parlamento è stata pronunciata una decisione prima dell'entrata in vigore
della presente modifica legislativa, la procedura di ricorso è retta dal diritto previgente.

211

RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173.

212

RS 172.221.10 213

Testo dell'art. 27 cpv. 3, inserito nella L menzionata.

214

RU 1992 2344; FF 1991 III 493 640.

215

RU 1994 2147; FF 1993 III 248 268 216

RU 2000 273; FF 1999 4178 4961

Assemblea federale

42

171.11