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748.217.1

Legge federale
sul registro aeronautico

del 7 ottobre 1959 (Stato 1° giugno 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 37ter e 64 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 1959,

decreta:

1 [CS 1 3]

Capo I. Applicazione

Art. 1

1 La presente legge è applicabile a tutti gli aeromobili svizzeri intavolati nel registro aeronautico.

2 Gli aeromobili già iscritti nella matricola degli aeromobili sono intavolati, a domanda del proprietario, nel registro aeronautico.

Art. 2

1 La presente legge è applicabile per analogia agli aeromobili stranieri, tenuto conto degli accordi internazionali.

2 Inoltre, l'esistenza e gli effetti dei diritti reali su un aeromobile straniero sono retti dalla legge del luogo d'immatricolazione. Per la protezione di un diritto acquisito in buona fede, sono tuttavia applicabili le disposizioni del Codice civile svizzero2 sulle cose mobili, se l'aeromobile si trovava in Svizzera al momento della costituzione del diritto.

Capo II. Del registro aeronautico

Art. 3

L' Ufficio federale dell'aviazione civile3 tiene un registro aeronautico per la determinazione dei diritti reali sugli aeromobili sottoposti alla presente legge.

3 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4

La proprietà e i diritti di pegno sugli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico.

Art. 5

Nel registro aeronautico possono essere annotati:

a.4
le restrizioni della facoltà di disporre in virtù di un ordine dell'autorità a garanzia di pretese contestate od esecutive e per effetto di un pignoramento;
b.
le iscrizioni provvisorie a sicurezza di asserti diritti reali o nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova;
c.
il diritto del titolare di un pegno di profittare di un posto anteriore divenuto libero;
d.
il diritto di utilizzare l'aeromobile ove ciò sia contemplato in un contratto di locazione o di noleggio di una durata di almeno sei mesi;
e.5
la separazione dalla massa e il diritto di pegno della Confederazione conformemente all'articolo 37 della legge del 17 giugno 20166 sull'approvvigionamento del Paese.

4 Nuovo testo giusta il n. 21 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

5 Introdotta dal n. II 5 dell'all. 2 alla L del 17 giu. 2016 sull'approvvigionamento del Paese, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3097; FF 2014 6105).

6 RS 531

Art. 6

Gli accessori di un aeromobile sono, ove il proprietario lo chieda, menzionati nel registro aeronautico.

Art. 7

All'impianto e alla tenuta del registro aeronautico sono applicabili per analogia le disposizioni sul registro fondiario e il registro del naviglio svizzero, in quanto la presente legge o la sua ordinanza d'esecuzione del 2 settembre 19607 non dispongano altrimenti.

Art. 8

1 La notificazione per l'intavolazione di un aeromobile nel registro aeronautico dev'essere presentata per iscritto.

2 Presentata che sia la notificazione, l'Ufficio federale dell'aviazione civile diffida pubblicamente i terzi a presentare le loro eventuali opposizioni e a notificare i loro eventuali diritti.

3 Dopo l'intavolazione l'Ufficio federale dell'aviazione civile procede all'accertamento degli oneri.

Art. 9

Un aeromobile è radiato dal registro aeronautico se il proprietario, d'intesa con i titolari di diritti reali, ne domanda la cancellazione o, se tale radiazione deve aver luogo d'ufficio, in applicazione delle disposizioni esecutive della legge federale del 21 dicembre 19488 sulla navigazione aerea.

Art. 10

1 Non appena constatata l'esistenza di un motivo di radiazone, l'Ufficio federale dell'aviazione civile ne fa l'annotazione nel registro aeronautico.

2 Il proprietario iscritto nel registro aeronautico non può disporre dell'aeromobile finché sussiste questa annotazione.

Art. 11

1 Tre mesi dopo il ricevimento della domanda di cancellazione o dopo l'introduzione di un'eventuale procedura di opposizione, l'aeromobile è radiato dal registro, se nel frattempo non sono intervenuti un pignoramento o un'esecuzione in via di realizzazione del pegno.

2 La dichiarazione di un diritto di pegno legale interrompe il termine d'attesa che ricomincia coll'iscrizione.

Art. 12

1 Dopo la radiazione, l'aeromobile è sottoposto alle disposizioni del Codice civile svizzero9 sulle cose mobili.

2 Quando risulti che, al momento della radiazione, l'intavolazione era, in un altro Stato, già richiesta, le iscrizioni e le annotazioni fatte giusta la presente legge, restano valide durante tre mesi, tranne ove vigano, nel luogo della nuova immatricolazione, delle disposizioni contrarie.

Art. 13

1 Il registro aeronautico è pubblico.

2 Chiunque può chiedere di prenderne conoscenza o di farsene rilasciare estratti legalizzati.

3 Nessuno può valersi dell'eccezione che ignorava un'iscrizione fatta nel registro aeronautico.

Art. 14

Ove per la costituzione di un diritto reale sia prevista l'iscrizione nel registro aeronautico il diritto reale esiste solo in virtù dell'iscrizione medesima.

Art. 15

1 I diritti reali nascono e prendono grado e data dall'iscrizione nel libro mastro.

2 Il loro effetto risale al giorno dell'iscrizione nel giornale.

Art. 16

1 Chi, riferendosi in buona fede a un'iscrizione nel registro aeronautico, ha acquistato una proprietà o un diritto di pegno deve essere protetto nel suo acquisto.

2 Se, tuttavia, un aeromobile è stato intavolato nonostante una intavolazione anteriore, quella protezione non può essere invocata contro il titolare in buona fede di un diritto reale la cui iscrizione sia fondata su detta intavolazione.

Art. 18

La Confederazione è responsabile di tutti i danni risultanti dalla tenuta del registro aeronautico.

Art. 19

L'Ufficio federale dell'aviazione civile riscuote delle tasse per le operazioni ufficiali implicite nella tenuta del registro aeronautico.

Capo III. Diritti reali sugli aeromobili

Art. 20

Chi è proprietario di un aeromobile lo è di tutte le sue parti costitutive.

Art. 21

1 Ogni atto di disposizione su un aeromobile si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori.

2 Sono accessori gli oggetti mobili che, secondo gli usi commerciali o per la volontà chiaramente manifesta del proprietario dell'aeromobile, sono adibiti all'esercizio del medesimo e, al momento dell'atto di disposizione, si trovano sull'aeromobile o ne sono appena stati separati, ma non sono ancora stati sostituiti né montati su un altro aeromobile.

Art. 22

1 Le unità di propulsione espressamente designate e iscritte nel registro aeronautico con un aeromobile sono considerate parti costitutive anche se non vi sono effettivamente riunite.

2 Altre unità di propulsione possono essere considerate accessori.

Art. 23

1 Per l'acquisto contrattuale di un aeromobile occorre l'iscrizione nel registro aeronautico.

2 Il contratto è valido soltanto nella forma scritta.

Art. 24

Ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro aeronautico quale proprietario, la sua proprietà non può essergli contestata se egli ha posseduto l'aeromobile in buona fede, pacificamente e senza interruzione per cinque anni.

Art. 25

1 La proprietà si estingue con la cancellazione dell'iscrizione e con la perdita totale dell'aeromobile.

2 Sono riservate le disposizioni sulla radiazione e i casi d'acquisto non registrati.

Art. 26

1 Qualsiasi credito presente, futuro od anche solamente eventuale può essere garantito mediante ipoteca su aeromobile.

2 L'ipoteca su aeromobile anche se costituita per garanzia di crediti di importo indeterminato o variabile riceve un posto di pegno determinato con l'indicazione di un importo massimo stilato nella moneta nazionale.

Art. 27

1 Un diritto di pegno può essere costituito, per il medesimo credito, sopra più aeromobili, se questi appartengono allo stesso proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali.

2 Le obbligazioni di prestito possono essere garantite con una ipoteca su aeromobile per l'intero prestito.

Art. 28

1 Il diritto di pegno contrattuale è costituito con l'iscrizione al registro aeronautico.

2 Il contratto è valido soltanto nella forma scritta.

Art. 29

Il pegno su un aeromobile può essere esteso ai pezzi di ricambio a condizione:

a.
che ne esista un deposito fisso in Svizzera o all'estero;
b.
che questo deposito abbia una sede propria;
c.
che una scritta ben visibile avverta dell'esistenza del pegno, indicando il nome e l'indirizzo del creditore e l'iscrizione del pegno nel registro aeronautico.
Art. 30

L'estensione del diritto di pegno può aver luogo successivamente.

Art. 31

Il posto del pegno sui pezzi di ricambio è indipendente da quello del pegno sull'aeromobile.

Art. 32

1 Gli effetti del pegno sui pezzi di ricambio sono gli stessi di quelli del pegno sugli accessori dell'aeromobile.

2 Il pegno sui pezzi di ricambio ha effetto soltanto in favore del creditore pignoratizio, cui completa il pegno sull'aeromobile.

Art. 33

1 Il pegno si estingue con la cancellazione dell'iscrizione, con la perdita totale dell'aeromobile e con la qua radiazione dal registro aeronautico.

2 In caso di perdita totale dell'aeromobile, il pegno può essere fatto valere ancora per sei mesi sui pezzi di ricambio, cui il pegno fu esteso, e sulle unità di propulsione che erano parte costitutiva dell'aeromobile e che ancora sussistano.

Art. 34

Il proprietario dell'aeromobile, che non è personalmente debitore pignoratizio, può riscattare il pegno alle stesse condizioni alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito; pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei diritti del medesimo.

Art. 35

1 Se l'acquirente di un aeromobile costituito in pegno assume il debito, l'Ufficio federale dell'aviazione civile ne avverte il creditore.

2 Il primo debitore è liberato se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo obbligato.

Art. 36

I crediti garantiti da un pegno iscritto non sono soggetti a prescrizione.

Art. 37

1 Il pegno grava sull'aeromobile con le sue parti costitutive e i suoi accessori.

2 Sono eccettuati gli accessori che non appartengono al proprietario dell'aeromobile.

Art. 38

1 Il proprietario ha il diritto, senza che debba avere il consenso del creditore pignoratizio, di modificare l'aeromobile e i suoi accessori e di sostituire delle unità di propulsione iscritte nel registro aeronautico a condizione che il valore del pegno non ne sia manifestamente diminuito.

2 Il proprietario dell'aeromobile costituito in pegno non può rinunciare validamente a questo diritto.

Art. 39

Il creditore pignoratizio possiede un diritto di pegno legale sulle pretese che il proprietario può far valere in seguito a confisca durevole, deterioramento, distruzione od ogni altra perdita dell'aeromobile costituito in pegno.

Art. 40

1 Quando un aeromobile costituito in pegno è confiscato in modo durevole, deteriorato, distrutto o altrimenti perso ma il suo proprietario aveva costituito, in previsione di tali danni, una riserva patrimoniale, il creditore pignoratizio acquista, in seguito alla confisca, al deterioramento, alla distruzione o a qualsiasi altra perdita dell'aeromobile, un diritto legale di pegno su questa riserva.

2 L'estensione del pegno dipende dal grado dell'ipoteca sull'aeromobile, dall'importanza del danno e dall'ammontare del credito.

3 Il grado di questo pegno nei confronti dei pegni sussidiari risultanti da altri danni è determinato dal momento in cui succede il danno.

Art. 41

I beni gravati di un diritto di pegno sussidiario devono essere rimessi, mediante adeguate garanzie, al proprietario che ne ha bisogno per riparare o sostituire l'aeromobile.

Art. 42

1 Se il proprietario, o l'esercente, di un aeromobile costituito in pegno ne diminuisce il valore, o quello dei beni che potrebbero essere gravati di un diritto di pegno sussidiario, il creditore può fargli interdire dal giudice ogni atto pregiudizievole.

2 Il creditore può farsi autorizzare dal giudice a prendere egli medesimo le misure opportune e, se c'è pericolo nel ritardo, può agire anche senza autorizzazione; egli può pretendere dal proprietario il rimborso delle spese.

Art. 43

1 Verificatosi il deprezzamento dell'aeromobile, il creditore, se non è coperto da un diritto di pegno sussidiario, può esigere che il debitore fornisca garanzia per i suoi diritti o ristabilisca lo stato anteriore.

2 Egli può chiedere le garanzie anche in caso di pericolo di deprezzamento.

3 Non ottemperando il debitore alla richiesta entro il termine fissato dal giudice, il creditore può pretendere il pagamento di una parte del credito sufficiente a garantirlo.

Art. 44

Se nel registro aeronautico è annotato un motivo di radiazione di un aeromobile costituito in pegno, il creditore può esigere il rimborso del debito.

Art. 45

Il pegno garantisce il creditore per il credito capitale, per le spese di esecuzione e per tre interessi annuali scaduti all'epoca della dichiarazione di fallimento o della domanda di realizzazione come anche per gli interessi maturati dall'ultima scadenza.

Art. 46

Se il debitore non soddisfa i suoi obblighi, il creditore ha il diritto di pagarsi, mediante esecuzione forzata, sul prezzo di vendita dell'aeromobile.

Art. 47

Un diritto di pegno legale su un determinato aeromobile può essere iscritto per garantire:

a.
i crediti derivanti dall'assistenza o dal ricupero dell'aeromobile;
b.
i crediti derivanti da spese straordinarie indispensabili per conservare l'aeromobile o far valere dei diritti contro i terzi obbligati a pagare delle indennità in caso di confisca durevole, deterioramento, distruzione o altra perdita dell'aeromobile.
Art. 48

Il diritto di pegno legale si estingue se, nei tre mesi seguenti la nascita del suo diritto, il beneficiario:

a.
non trasmette all'Ufficio federale dell'aviazione civile un riconoscimento del debito e del pegno firmato dal debitore e dal proprietario o non ha intentato un'azione;
b.
non dichiara il diritto di pegno per la sua iscrizione nel registro aeronautico.
Art. 49

1 I diritti di pegno legali sono privilegiati nei confronti di tutti gli altri diritti reali costituiti prima che essi siano stati notificati.

2 I diritti di pegno legali prendono grado tra loro inversamente all'ordine cronologico degli avvenimenti che li hanno fatti nascere; ricevono lo stesso grado se i crediti che li hanno fondati derivano dallo stesso avvenimento.

Art. 50

1 Gli effetti dei diritti di pegno legali sono gli stessi di quelli dell'ipoteca su aeromobili.

2 Il titolare di un diritto di pegno legale non ha nessun diritto di pegno sussidiario in caso di confisca, deterioramento, distruzione o altra perdita dell'aeromobile.

Art. 51

Su aeromobili e depositi di pezzi di ricambio non possono essere costituiti diritti di ritenzione, pegni manuali e diritti di pegno legali diversi da quelli previsti dalla presente legge.

Capo IV. Esecuzione forzata su aeromobili

Art. 52

L'esecuzione forzata su aeromobili avviene secondo le regole dell'esecuzione forzata sugli immobili, sempreché non sia disposto altrimenti dalla presente legge o dall'ordinanza d'esecuzione del 2 settembre 196011.

Art. 53

Per la realizzazione del pegno costituito su un aeromobile svizzero o un deposito di pezzi di ricambio, è competente l'Ufficio di esecuzione del luogo indicato nel registro aeronautico come domicilio del proprietario.

Art. 54

L'Ufficio svizzero d'esecuzione nel cui circondario si trovano l'aeromobile o il deposito di pezzi di ricambio è competente per l'esecuzione mediante realizzazione del pegno, ove questo sia costituito su un aeromobile straniero o un deposito di pezzi di ricambio di aziende straniere.

Art. 55

Nell'esecuzione per la realizzazione del pegno il termine di pagamento da assegnarsi al debitore è di un mese.

Art. 56

1 Nell'esecuzione per la realizzazione del pegno, l'Ufficio di esecuzione è incaricato dell'amministrazione del pegno non appena sia stato notificato il precetto esecutivo, a meno che il creditore vi rinunci.

2 La stessa regola è applicabile dopo il pignoramento dell'aeromobile.

3 L'aeromobile e il deposito dei pezzi di ricambio possono essere dati in custodia all'autorità o a terzi.

Art. 57

1 La vendita del pegno può essere richiesta, al più presto, un mese e, al più tardi, un anno dopo il pignoramento.

2 Nell'esecuzione per la realizzazione del pegno, i termini cominciano a decorrere dalla notificazione del precetto esecutivo.

Art. 58

1 La vendita all'incanto ha luogo nel corso del terzo mese dopo la domanda di vendita.

2 Ove tutti gli interessati lo chiedano, l'incanto può essere sostituito da una vendita volontaria.

Art. 59

1 Le condizioni dell'incanto restano deposte, almeno per un mese prima del medesimo, all'Ufficio d'esecuzione, dove tutti possono prenderne conoscenza.

2 Esse devono indicare in particolare:

a.
che l'aeromobile sarà aggiudicato all'aggiudicatario franco di tutti gli oneri che non sono poziori al credito del creditore istante;
b.
che l'aggiudicatario deve assumere gli oneri poziori al credito del creditore istante, ad eccezione dei crediti ipotecari, i quali, in mancanza di intesa contraria tra gli interessati, devono essere pagati subito sul prodotto della vendita, anche se il debito non è esigibile.
Art. 60

1 L'acquisto della proprietà da parte dell'aggiudicatario può essere impugnato soltanto mediante ricorso per annullamento dell'aggiudicazione.

2 Il termine di ricorso è di trenta giorni; per gli aeromobili stranieri, sono riservati eventuali termini più lunghi imposti dagli accordi internazionali.

Capo V. Disposizioni penali12

12 Nuovo testo giusta il n. II 26 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 63

Chiunque contravviene al dovere imposto dall'ordinanza di esecuzione del 2 settembre 196014 della presente legge di fare una dichiarazione all'Ufficio federale dell'aviazione civile,

chiunque, al momento dell'intavolazione di un aeromobile, o delle relative iscrizioni, nel registro aeronautico, dichiara in modo inesatto o sottace all'Ufficio federale dell'aviazione civile fatti essenziali,

chiunque, indebitamente, rende irriconoscibile, toglie o sposta l'iscrizione apposta su un deposito di pezzi di ricambio costituiti in pegno,

è punito con la multa.15

14 RS 748.217.11

15 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Art. 6416

16 Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo, con effetto dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

Art. 6517

La legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo è applicabile. L'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a tenore di quella legge è l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

17 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

18 RS 313.0

Capo VI. Disposizione finale

Art. 66

1 Il Consiglio federale stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge.

2 Esso è incaricato di eseguirla.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 196119

19 DCF del 2 set. 1960.