01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2021 - 22.01.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
09.04.2015 - 31.12.2015
01.07.2013 - 08.04.2015
01.10.2012 - 30.06.2013
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.03.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 28.02.2010
01.07.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.02.2004 - 31.12.2006
01.08.2003 - 31.01.2004
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1

Legge sul personale federale
(LPers)

del 24 marzo 2000 (Stato 28 dicembre 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 19982, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina il rapporto di lavoro tra la Confederazione e il suo personale.


Art. 2

Campo d'applicazione

1 La presente legge è applicabile al personale: a.

dell'amministrazione federale ai sensi dell'articolo 2 capoversi 1 e 2 della
legge del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); b.

dei Servizi del Parlamento secondo l'articolo 8novies della legge del 23 marzo
19624 sui rapporti fra i Consigli; c.

della Posta svizzera secondo la legge del 30 aprile 19975 sull'organizzazione
delle poste;

d.

delle Ferrovie federali svizzere secondo la legge federale del 20 marzo 19986
sulle Ferrovie federali svizzere; e.

delle unità organizzative decentralizzate di cui all'articolo 2 capoverso 3
LOGA, sempre che le disposizioni delle leggi speciali non prevedano altrimenti; RU 2001 894

1

RS 101

2

FF 1999 1343 3

RS 172.010

4

RS 171.11

5

RS 783.1

6

RS 742.31

172.220.1

Personale federale

2

172.220.1

f.

delle Commissioni federali di ricorso e d'arbitrato secondo gli articoli 71a71c della legge del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa; g.

del Tribunale federale secondo l'Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre
19438.

2 Non è applicabile: a.

alle persone elette dall'Assemblea federale secondo l'articolo 168 della
Costituzione federale; b.

agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19789 sulla
formazione professionale.


Art. 3

Datori di lavoro

1 Datori di lavoro ai sensi della presente legge sono: a.

il Consiglio federale quale organo direttivo supremo dell'amministrazione
federale;

b.

l'Assemblea federale per i Servizi del Parlamento; c.

la Posta svizzera;

d.

le Ferrovie federali svizzere; e.

il Tribunale federale.

2 Le Commissioni federali di ricorso e arbitrali, i dipartimenti, la Cancelleria federale, i gruppi e uffici, nonché le unità amministrative decentralizzate sono considerati datori di lavoro per quanto il Consiglio federale deleghi loro le corrispondenti
competenze.


Art. 4

Politica del personale 1 Le disposizioni d'esecuzione (art. 37 e 38), i contratti di lavoro (art. 8) nonché le
misure e le decisioni sono concepiti in modo da contribuire alla competitività della
Confederazione sul mercato del lavoro e al raggiungimento degli obiettivi di cui ai
capoversi 2 e 3.

2 I datori di lavoro impiegano il loro personale in modo adeguato, economico e
socialmente responsabile; prendono le misure adeguate per garantire: a.

l'assunzione e la permanenza del personale adeguato; b.

lo sviluppo personale e professionale, il perfezionamento, la motivazione e
la polivalenza del personale; c.

il promovimento dei quadri e lo sviluppo delle capacità gestionali; d.

le stesse opportunità alle donne e agli uomini e la loro parità di trattamento; 7

RS 172.021

8

RS 173.110

9

RS 412.10

Legge sul personale federale 3

172.220.1

e.

l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche, il promovimento del plurilinguismo e la comprensione tra le comunità linguistiche; f.

le stesse opportunità ai disabili, il loro impiego e integrazione; g.

la protezione della personalità e della salute, nonché la sicurezza del personale sul posto di lavoro; h.

il promovimento di un atteggiamento rispettoso dell'ambiente sul posto di
lavoro;

i.

la creazione di condizioni di lavoro che consentano al personale di adempiere le proprie responsabilità familiari e i propri impegni sociali; j.

la creazione di posti di tirocinio e di formazione; k.

un'informazione esaustiva del personale.

3 Provvedono ad evitare l'arbitrarietà nei rapporti di lavoro e introducono un sistema
di valutazione fondato su colloqui con il collaboratore; tale sistema costituisce la
base di una retribuzione corrispondente alla prestazione e di uno sviluppo degli
impiegati orientato verso obiettivi.


Art. 5

Coordinamento e controllo della gestione 1 Il Consiglio federale coordina e dirige l'attuazione della politica del personale.
Verifica periodicamente il conseguimento degli obiettivi della presente legge; rende
conto alle Camere federali di tali verifiche e propone loro tempestivamente le misure
necessarie. Stabilisce d'intesa con le commissioni parlamentari di vigilanza la forma
e il contenuto di tali rapporti.

2 Provvede affinché i datori di lavoro adoperino un adeguato sistema di controllo
della gestione.

3 Il Consiglio federale può affidare ad un servizio specializzato il coordinamento
degli affari del personale che svolge compiti amministrativi affidati a organizzazioni
e a terzi secondo l'articolo 2 capoverso 4 LOGA10.

4 Designa i servizi competenti.


Art. 6

Diritto applicabile

1 Il personale ha i diritti e gli obblighi sanciti dalla Costituzione federale e dalla
legislazione.

2 Sempre che la presente legge non preveda disposizioni derogatorie, al rapporto di
lavoro sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni del Codice delle
obbligazioni11 (CO).

3 Entro i limiti delle disposizioni di cui al capoverso 2, il rapporto di lavoro è regolato in dettaglio dalle disposizioni d'esecuzione (art. 37), in particolare dal contratto
collettivo di lavoro (art. 38) e dal contratto di lavoro (art. 8).

10

RS 172.010

11

RS 220

Personale federale

4

172.220.1

4 Qualora le disposizioni d'esecuzione rispettivamente il contratto collettivo di
lavoro e il contratto di lavoro divergano, sono applicabili le disposizioni più favorevoli all'impiegato.

5 Il Consiglio federale può subordinare talune categorie di personale al CO, segnatamente il personale ausiliario, i praticanti e il personale reclutato e assunto all'estero. Può emanare prescrizioni minime per tali rapporti di lavoro.

6 In singoli casi motivati i datori di lavoro possono subordinare loro impiegati al
CO.

7 In caso di controversie connesse con il rapporto di lavoro del personale subordinato al CO, la competenza spetta ai tribunali civili.


Art. 7

Messa a concorso

I posti vacanti sono messi a pubblico concorso. Le disposizioni d'esecuzione disciplinano le eccezioni.

Sezione 2: Formazione, fine e risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 8

Formazione e condizioni di assunzione 1 Il rapporto di lavoro è un rapporto di diritto pubblico e nasce dalla conclusione per
scritto di un contratto di lavoro. È fatto salvo l'articolo 9 capoversi 3-5.

2 Le disposizioni d'esecuzione disciplinano il periodo di prova, che può essere di sei
mesi al massimo.

3 Se necessario per l'adempimento di compiti di sovranità nazionale, il Consiglio
federale disciplina mediante ordinanza: a.

quali rapporti di lavoro sono accessibili solo a persone con la cittadinanza
svizzera;

b.

quali rapporti di lavoro sono accessibili solo a persone che posseggono
esclusivamente la cittadinanza svizzera.


Art. 9

Durata

1 Se il contratto di lavoro non è limitato nel tempo, il rapporto di lavoro è di durata
indeterminata.

2 Il rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per cinque anni al massimo;
oltre i cinque anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono pure considerati di durata indeterminata dopo cinque anni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per talune
categorie professionali.

Legge sul personale federale 5

172.220.1

3 I membri delle Commissioni federali di ricorso e arbitrali sono assunti per la durata
della loro funzione secondo l'articolo 71c capoverso 4 della legge federale del
20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa.

4 L'Assemblea federale e il Tribunale federale possono, ciascuno per il proprio settore, disciplinare quale personale è nominato per la durata della funzione.

5 Il Consiglio federale può prevedere mediante ordinanza che altre persone che
devono restare indipendenti dall'organo di nomina siano nominate per la durata
della loro funzione.

6 Per motivi gravi l'autorità di nomina può modificare o risolvere il rapporto di servizio delle persone nominate secondo i capoversi 3-5 prima della fine della durata
della funzione.


Art. 10

Fine

1 Di comune intesa le due parti possono porre fine al rapporto di lavoro in qualsiasi
momento.

2 Il rapporto di lavoro cessa senza disdetta: a.

al raggiungimento del limite d'età secondo l'articolo 21 della legge federale
del 20 dicembre 194613 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
(LAVS);

b.

in caso di decesso dell'impiegato; c.

alla scadenza della durata del contratto.

3 Per determinate categorie di personale il Consiglio federale può stabilire un limite
d'età inferiore a quello di cui all'articolo 21 LAVS. In singoli casi i datori di lavoro
possono prevedere un impiego oltre l'età ordinaria del pensionamento.


Art. 11

Risoluzione dei rapporti di lavoro di durata determinata Le due parti possono disdire immediatamente il rapporto di lavoro di durata determinata nei casi di cui all'articolo 12 capoverso 7.


Art. 12

Risoluzione dei rapporti di lavoro di durata indeterminata 1 Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle
parti.

2 Nel periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto ordinariamente: a.

durante i primi due mesi per la fine della settimana che segue la disdetta; b.

a partire dal terzo mese per la fine del mese che segue la disdetta.

12

RS 172.021

13

RS 831.10

Personale federale

6

172.220.1

3 Dopo il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine del
mese; occorre rispettare i seguenti termini minimi di preavviso: a.

tre mesi nei primi cinque anni di servizio; b.

quattro mesi a partire dal sesto fino al decimo anno di servizio compreso; c.

sei mesi a partire dall'undicesimo anno di servizio.

4 Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere termini minimi più lunghi di
quelli previsti ai capoversi 2 e 3.

5 A seconda dei singoli casi, il datore di lavoro può accordare all'impiegato un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.

6 Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro può invocare i seguenti motivi di
disdetta ordinaria:

a.

la violazione di importanti obblighi legali o contrattuali; b.

ripetute o continue gravi mancanze nelle prestazioni o nel comportamento,
nonostante un avvertimento scritto; c.

incapacità, inattitudine o mancanza di disponibilità nell'effettuare il lavoro
convenuto nel contratto di lavoro; d.

mancanza di disponibilità ad eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile; e.

gravi motivi di ordine economico o aziendale, sempre che il datore di lavoro
non possa offrire alla persona in questione un altro lavoro ragionevolmente
esigibile;

f.

il venir meno di una condizione di assunzione legale o contrattuale.

7 È considerato motivo per recedere immediatamente dal rapporto di lavoro ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta
che continui ad onorare il contratto.


Art. 13

Prescrizioni formali

1 La proroga, la limitazione e la fine secondo l'articolo 10 capoverso 1 nonché la
risoluzione secondo gli articoli 11 e 12 necessitano la forma scritta.

2 Su richiesta del datore di lavoro, gli impiegati devono motivare per scritto la loro
disdetta immediata.

3 Se le parti non si accordano sulla fine, la disdetta da parte del datore di lavoro riveste la forma di decisione.


Art. 14

Conseguenze in caso di violazione delle disposizioni
sulla risoluzione

1 Il datore di lavoro offre alla persona in questione il precedente lavoro oppure, se ciò
non è possibile, un altro lavoro ragionevolmente esigibile, se l'impiegato entro 30 giorni dopo aver preso conoscenza di un presunto motivo di nullità, fa valere presso il datore di lavoro per scritto e in modo plausibile che la disdetta è nulla in quanto:

Legge sul personale federale 7

172.220.1

a.

presenta un grave vizio di forma; b.

non è giustificata secondo l'articolo 12 capoversi 6 e 7 oppure c.

avviene in tempo inopportuno ai sensi dell'articolo 336c CO14.

2 Se entro 30 giorni dalla ricezione della lettera con cui l'impiegato fa valere la nullità della disdetta, il datore di lavoro non chiede all'autorità di ricorso di confermare
la validità della disdetta, quest'ultima è nulla e l'impiegato ritrova il suo precedente
lavoro oppure, se ciò non è possibile, un altro lavoro ragionevolmente esigibile.

3 Il datore di lavoro offre al dipendente il precedente lavoro oppure, se ciò non è
possibile, un altro lavoro ragionevolmente esigibile, qualora egli o l'autorità di
ricorso abbia abrogato la disdetta in particolare poiché: a.

abusiva ai sensi dell'articolo 336 CO oppure b.

discriminatoria ai sensi degli articoli 3 o 4 della legge sulla parità dei sessi
del 24 marzo 199515.

4 In caso di disdetta in tempo inopportuno da parte dell'impiegato è applicabile
l'articolo 336d CO.

5 È salva l'indennità secondo l'articolo 19 della presente legge.

6 È applicabile l'articolo 10 della legge sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995; le
vie legali sono rette dalla presente legge.

Sezione 3: Diritti e obblighi risultanti dal rapporto di lavoro

Art. 15

Stipendio

1 Il datore di lavoro versa uno stipendio all'impiegato. Lo stipendio dipende dalla
funzione, dall'esperienza e dalla prestazione.

2 Il Consiglio federale definisce gli stipendi minimi.

3 Le disposizioni d'esecuzione stabiliscono i principi che presiedono alla determinazione degli stipendi.

4 Possono prevedere supplementi sullo stipendio allo scopo di adattarlo alla situazione regionale del mercato del lavoro, all'infrastruttura locale e ai bisogni specifici
del settore.

5 Possono adattare al potere d'acquisto singole componenti dello stipendio del personale impiegato all'estero.


Art. 16

Compensazione del rincaro 1 Il datore di lavoro versa sullo stipendio o su alcune sue componenti come pure su
altre prestazioni un'indennità per compensare adeguatamente il rincaro. A tal fine 14

RS 220

15

RS 151.1

Personale federale

8

172.220.1

tiene conto della sua situazione economica e finanziaria e della situazione sul mercato del lavoro.

2 Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i principi.

3 Laddove il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto collettivo di lavoro
(art. 38), quest'ultimo contiene disposizioni sulla compensazione del rincaro. Se le
parti non possono accordarsi sull'entità del rincaro, esso è fissato da un tribunale
arbitrale (art. 38 cpv. 3).


Art. 17

Tempo di lavoro, vacanze e congedi 1 Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la durata del tempo di lavoro nonché le
vacanze e i congedi; stabiliscono inoltre l'entità e la compensazione del lavoro
aggiuntivo e delle ore supplementari.

2 Il Consiglio federale stabilisce la durata massima del tempo di lavoro normale, il
numero minimo dei giorni di vacanza e il congedo di maternità.


Art. 18

Altre prestazioni del datore di lavoro 1 Le disposizioni d'esecuzione definiscono gli apparecchi, gli indumenti da lavoro e
il materiale di cui deve essere dotato il personale e che sono necessari per l'adempimento dei compiti.

2 Disciplinano inoltre i rimborsi all'impiegato delle spese e le indennità per gli
inconvenienti connessi al lavoro.


Art. 19

Misure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro 1 Prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato interessato, il
datore di lavoro esamina tutte le opportunità e possibilità ragionevolmente esigibili
per continuare ad impiegare quest'ultimo.

2 Qualora il datore di lavoro receda dal rapporto di lavoro senza colpa della persona
interessata, quest'ultima ha diritto ad un'indennità se: a.

esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o nulla; b.

ha raggiunto una certa età oppure se il rapporto di lavoro dura da molto
tempo.

3 Se la disdetta è abrogata secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 3 lettera a, la persona
interessata riceve un'indennità se, per motivi che non le possono essere imputati,
non può essere impiegata presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3.

4 Se la disdetta è abrogata secondo l'articolo 14 capoverso 3 lettera b, la persona interessata riceve un'indennità se il datore di lavoro non può offrirle lo stesso impiego.

5 Il Consiglio federale può stabilire, mediante ordinanza, che altre persone ricevano
un'indennità. Definisce le condizioni quadro per il versamento di eventuali indennità di partenza in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa
secondo l'articolo 10 capoverso 1.

Legge sul personale federale 9

172.220.1

6 Le disposizioni d'esecuzione disciplinano: a.

gli importi minimi e massimi dell'indennità; b.

il rimborso dell'indennità qualora la persona licenziata secondo i capoversi
2, 3 o 5 è assunta da un datore di lavoro secondo l'articolo 3.

7 Per i casi di cui ai capoversi 2, 3 e 5 le disposizioni d'esecuzione possono anche
disciplinare il computo delle prestazioni di assicurazioni obbligatorie previste dalla
legge.

8 Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere che l'indennità sia versata sotto
forma di pensione.


Art. 20

Tutela degli interessi del datore di lavoro 1 Gli impiegati svolgono con diligenza il lavoro loro impartito e tutelano gli interessi
della Confederazione, rispettivamente del loro datore di lavoro.

2 Durante la durata del rapporto di lavoro l'impiegato non presta alcun lavoro a
titolo oneroso a favore di terzi, sempre che in tal modo violi il suo dovere di fedeltà.


Art. 21

Obblighi del personale 1 Se necessario per l'adempimento dei compiti, le disposizioni d'esecuzione possono
prevedere per il personale l'obbligo di: a.

risiedere in un determinato luogo; b.

abitare in un alloggio di servizio; le disposizioni d'esecuzione possono
disciplinare il rapporto giuridico derogando alla legislazione sul diritto di
locazione;

c.

utilizzare determinati apparecchi, indumenti da lavoro e dispositivi di sicurezza.

2 Le disposizioni d'esecuzione possono obbligare il personale a fornire al datore di
lavoro tutto o parte del reddito ricavato da attività a favore di terzi, se queste ultime
sono esercitate grazie al rapporto di lavoro.

3 Al personale è proibito sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi per sé o per terzi, se ciò avviene nell'ambito del rapporto di lavoro.

4 Al personale è proibito l'esercizio di una funzione ufficiale per uno Stato estero
nonché l'accettazione di titoli onorifici o ordini cavallereschi conferiti da autorità
estere.


Art. 22

Segreto professionale, di affari e d'ufficio 1 L'impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio.

2 Le disposizioni d'esecuzione definiscono il segreto d'ufficio a complemento della
legislazione speciale.

Personale federale

10

172.220.1


Art. 23

Occupazioni accessorie Le disposizioni d'esecuzione possono sottoporre ad autorizzazione l'esercizio di
determinate attività e incarichi pubblici per quanto esso possa compromettere
l'adempimento dei compiti.


Art. 24

Restrizioni dei diritti del personale 1 Se la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia
dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali lo esigono, il Consiglio
federale può limitare o sopprimere il diritto di scioperare per determinate categorie
di impiegati.

2 Per le medesime ragioni può: a.

limitare la libertà di domicilio e la libertà economica oltre le restrizioni previste dalla legge; b.

imporre al personale obblighi che esulano dal contratto di lavoro.


Art. 25

Violazione degli obblighi professionali 1 Le disposizioni d'esecuzione determinano le misure atte a garantire nuovamente la
corretta esecuzione dei compiti in caso di violazione di obblighi professionali.

2 In caso di negligenza, esse possono prevedere quali misure l'avvertimento, l'ammonizione o la modificazione dell'ambito d'attività.

3 In caso d'intenzionalità o di grave negligenza, esse possono inoltre prevedere riduzioni salariali, multe nonché modifiche della durata e del luogo di lavoro.


Art. 26

Misure cautelari

1 Qualora la corretta esecuzione dei compiti sia compromessa, il datore di lavoro
prende le necessarie misure cautelari.

2 Se l'esecuzione di compiti è compromessa per motivi inerenti all'impiegato, il
datore di lavoro può in particolare sospendere il rapporto di lavoro con questa persona nonché sopprimere o ridurre il salario e altre prestazioni. Le misure cautelari
non incidono sui rapporti assicurativi.

3 Se le misure cautelari risultano ingiustificate, la persona interessata riacquisisce i
suoi diritti. Gli importi trattenuti sul salario e su altre prestazioni sono rimborsati.


Art. 27

Trattamento dei dati

1 Il datore di lavoro tratta i dati personali necessari alla gestione del personale e dei
salari.

2 Le disposizioni d'esecuzione disciplinano nel quadro della legge federale del
19 giugno 199216 sulla protezione dei dati: 16

RS 235.1

Legge sul personale federale 11

172.220.1

a.

le condizioni e le competenze per il trattamento di dati personali degni di
particolare protezione relativi a misure sociali, nonché a procedimenti esecutivi, amministrativi e penali; b.

le condizioni e le competenze per il trattamento di dati personali degni di
particolare protezione e profili della personalità ai sensi dell'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati,
per quanto necessario per lo sviluppo del personale e previo accordo scritto
della persona interessata; c.

i termini di conservazione dei dati, l'organizzazione dei sistemi automatizzati nonché la sicurezza dei dati; possono prevedere l'accesso ai dati
mediante procedure di richiamo.

3 I servizi competenti possono trasmettere dati personali a terzi soltanto se vi è una
corrispondente base legale oppure se la persona interessata vi acconsente per scritto.


Art. 28

Dati relativi alla salute 1 Il servizio medico competente tratta i dati personali relativi alla salute in modo
confidenziale; custodisce i documenti corrispondenti.

2 Può comunicare ai servizi interessati informazioni circa le conclusioni tratte da
constatazioni mediche soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per valutare se
il candidato è idoneo a essere assunto, assicurato e a svolgere il suo lavoro oppure
per pronunciarsi in merito a pretese desunte dal rapporto di lavoro.

3 Del rimanente, può trasmettere dati relativi alla salute e documenti medici soltanto
col consenso scritto della persona interessata; se il consenso è negato, i dati possono
essere trasmessi soltanto con l'autorizzazione del servizio designato nelle disposizioni d'esecuzione.

4 L'autorizzazione di cui al capoverso 3 è negata se: a.

la persona su cui sono domandate le informazioni ha un interesse preponderante a serbarle segrete, oppure b.

essa ostacolerebbe notevolmente il datore di lavoro nello svolgimento dei
suoi compiti, oppure

c.

lo esigano interessi pubblici.

Sezione 4: Misure a favore del personale

Art. 29

Impedimento al lavoro e decesso 1 Le disposizioni d'esecuzione disciplinano le prestazioni che il datore di lavoro versa all'impiegato in caso d'impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortunio,
invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile nonché a
maternità.

2 Determinano le prestazioni ai superstiti in caso di decesso dell'impiegato.

Personale federale

12

172.220.1

3 Inoltre disciplinano il computo delle prestazioni di assicurazioni obbligatorie svizzere ed estere sul salario e sulle altre prestazioni.


Art. 30

Surrogazione

1 Il datore di lavoro, al momento dell'accaduto e fino a concorrenza dell'ammontare
delle prestazioni che versa, surroga l'impiegato e i suoi superstiti nei riguardi di terzi
che sono responsabili della malattia, dell'infortunio, dell'invalidità o del decesso di
tale impiegato.

2 Il datore di lavoro può far valere il diritto di regresso nei confronti del coniuge
dell'impiegato, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente o nei confronti di
persone che vivono nella stessa economia domestica dell'impiegato, soltanto se
hanno provocato intenzionalmente o per grave negligenza l'impedimento al lavoro.


Art. 31

Misure e prestazioni sociali 1 Le disposizioni d'esecuzione disciplinano le prestazioni da versare all'impiegato
per il mantenimento dei figli a suo carico. Il Consiglio federale disciplina le prestazioni minime.

2 Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere misure per agevolare la custodia
dei figli. Possono prevedere il versamento di prestazioni a favore degli impiegati che
assistono o provvedono al mantenimento di persone inabili all'esercizio di un'attività lucrativa, nonché misure per agevolare tale assistenza.

3 Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere misure e prestazioni per alleviare
le conseguenze di situazioni sociali difficili.

4 Se in seguito a misure economiche o aziendali occorre licenziare un numero
ingente di impiegati, il datore di lavoro elabora un piano sociale. Nei casi in cui il
rapporto di lavoro è retto da un contratto collettivo di lavoro (art. 38), le parti definiscono il piano sociale nel quadro del contratto collettivo. Se le parti non giungono
ad un'intesa, è il tribunale arbitrale (art. 38 cpv. 3) a definire il piano sociale.

5 Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere ulteriori misure e prestazioni per
la protezione sociale del personale, in particolare il sostegno degli interessati in caso
di riorientamento professionale o prestazioni per il pensionamento anticipato.


Art. 32

Altre misure e prestazioni Le disposizioni d'esecuzione possono inoltre prevedere: a.

misure e prestazioni volte a reclutare, mantenere e gratificare il personale; b.

premi di fedeltà;

c.

misure e prestazioni volte a promuovere le invenzioni o a ricompensare proposte di miglioramento; d.

misure e prestazioni volte a favorire sul posto di lavoro un comportamento
di rispetto per l'ambiente e atto a promuovere la salute e la sicurezza; e.

la gestione o il sostegno di infrastrutture a favore del personale;

Legge sul personale federale 13

172.220.1

f.

l'acquisto di alloggi sul luogo di lavoro qualora l'offerta locale non sia sufficiente o se la particolarità della funzione lo esige, nonché sovvenzionare
l'acquisto o la locazione di alloggi; g.

riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti della Confederazione.

Sezione 5: Partecipazione e collaborazione con gli interlocutori sociali

Art. 33

1 I datori di lavoro informano tempestivamente ed esaustivamente il personale e le
sue organizzazioni in merito a tutte le questioni importanti in materia di personale.

2 Consultano il personale e le sue organizzazioni: a.

prima di procedere a modifiche della presente legge; b.

prima di emanare disposizioni d'esecuzione della presente legge; c.

prima di creare o modificare sistemi per il trattamento di dati che riguardano
il personale;

d.

prima del trasferimento a terzi di parti dell'amministrazione o di un'azienda
o parte di un'azienda; e.

per questioni legate alla sicurezza sul lavoro o ai provvedimenti sull'igiene
del lavoro in virtù dell'articolo 6 capoverso 3 della legge sul lavoro del
13 marzo 196417.

3 I datori di lavoro conducono trattative con le organizzazioni del personale.

4 Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la partecipazione del personale e delle
sue organizzazioni. Possono prevedere organi di consultazione, di conciliazione e di
decisione, la cui composizione può essere paritetica.

Sezione 6: Procedura

Art. 34

Controversie concernenti il rapporto di lavoro 1 Se in una controversia concernente il rapporto di lavoro non si giunge ad un'intesa, il datore di lavoro pronuncia una decisione.

2 La procedura in prima istanza nonché la procedura di ricorso in virtù degli articoli 35 e 36 sono gratuite, tranne nei casi di temerarietà.


Art. 35

Ricorso interno

1 Le decisioni del datore di lavoro sono impugnabili dinanzi alle autorità interne di
ricorso designate nelle disposizioni d'esecuzione.

17

RS 822.11

Personale federale

14

172.220.1

2 Fanno eccezione a questa regola le decisioni in prima istanza del Consiglio federale e dei dipartimenti come pure le decisioni della Delegazione amministrativa e del
Segretario generale dell'Assemblea federale. Il Consiglio federale può escludere
mediante ordinanza altre decisioni in prima istanza.


Art. 36

Commissione di ricorso in materia di personale e autorità giudiziarie
di ricorso speciali

1 Le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità interna di ricorso secondo l'articolo 35 capoverso 1 nonché le decisioni degli organi di cui all'articolo 35 capoverso 2 possono essere impugnate dinanzi alla Commissione federale di ricorso in
materia di personale.

2 I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso la Commissione
federale di ricorso in materia di personale o presso il Tribunale federale delle assicurazioni sono giudicati dal Tribunale federale. I ricorsi contro decisioni concernenti
un rapporto di lavoro presso il Tribunale federale sono giudicati dal Tribunale federale delle assicurazioni.

3 Nelle controversie relative alla componente del salario legata alle prestazioni non è
dato ricorso dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di personale.

Sezione 7: Disposizioni d'esecuzione

Art. 37

Disposizioni d'esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Provvede affinché queste
non limitino l'autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro
compiti.

2 Le disposizioni d'esecuzione di cui al capoverso 1 sono applicabili anche al personale dei Servizi del Parlamento e del Tribunale federale, per quanto l'Assemblea
federale o il Tribunale federale non emanino per il loro personale disposizioni completive o divergenti.

3 Il Consiglio federale può delegare ai datori di lavoro la competenza di emanare
disposizioni d'esecuzione oppure, se oggettivamente giustificato, a servizi specializzati idonei.

4 Se motivi oggettivi lo esigono, le disposizioni d'esecuzione possono prevedere
regolamentazioni derogatorie per il personale di alcuni datori di lavoro oppure per
determinate categorie di personale.


Art. 38

Contratto collettivo di lavoro 1 La Posta svizzera, le Ferrovie federali svizzere e altri datori di lavoro autorizzati
dal Consiglio federale concludono contratti collettivi di lavoro (CCL) con le associazioni del personale per il loro settore specifico.

2 Il CCL si applica di regola a tutto il personale del rispettivo datore di lavoro.

Legge sul personale federale 15

172.220.1

3 Il CCL prevede un tribunale arbitrale. Quest'ultimo decide se vi è disaccordo fra le
parti in merito all'entità della compensazione del rincaro e alla regolamentazione del
piano sociale nel quadro del contratto collettivo. Le parti possono conferire al tribunale arbitrale la competenza decisionale in altri casi di disaccordo.

4 Le parti possono in particolare prevedere nel CCL: a.

organi che decidono, invece degli organi statali ordinari, sulle controversie
tra le parti del CCL. Per quanto il CCL non preveda nessun organo contrattuale per la liquidazione di controversie, la Commissione federale di ricorso
in materia di personale decide in ultima istanza su litigi tra le parti del CCL; b.

la riscossione di contributi per l'esecuzione del CCL.

5 Se gli interlocutori sociali non giungono ad un'intesa sul CCL, per le questioni
controverse adiscono una commissione di conciliazione. Quest'ultima sottopone
loro proposte di soluzione.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 39

Diritto previgente: abrogazione 1 L'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 192718 è abrogato.

2 L'articolo 48 capoversi 1-5ter dell'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927
resta in vigore.

3 Il Consiglio federale può prevedere che altre disposizioni dell'ordinamento dei
funzionari del 30 giugno 1927 restino in vigore per una durata limitata.


Art. 40

Modifica del diritto vigente 1. La legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa è
modificata come segue: Ingresso

...


Art. 71c
cpv. 4
...

18

RS 172.221.10 19

RS 172.021. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Personale federale

16

172.220.1

2. La legge federale del 6 ottobre 198920 concernente la retribuzione e la previdenza
professionale dei magistrati è modificata come segue: Ingresso

...

4 Abrogato

3. La legge federale del 16 dicembre 194321 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue: Ingresso

...


Art. 100
cpv. 1 lett. e
...


Art. 104
lett. c n. 2
Abrogato

4. La legge federale del 4 ottobre 197422 a sostegno di provvedimenti per migliorare
le finanze federali è modificata come segue: Ingresso

...

Abrogati


Art. 41

Disposizioni transitorie 1 Finché le disposizioni d'esecuzione in virtù dell'articolo 37 o il CCL in virtù
dell'articolo 38 necessari all'applicazione della presente legge non sono in vigore, i
rapporti di lavoro sono retti: 20

RS 172.121. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

21

RS 173.110. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

22

RS 611.010. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Legge sul personale federale 17

172.220.1

a.

nei dipartimenti, nella Cancelleria federale, nelle Commissioni federali di
ricorso e arbitrali, nel Tribunale federale nonché nei Servizi del Parlamento,
dal regolamento degli impiegati del 10 novembre 195923; b.

presso le FFS, dal regolamento degli impiegati delle FFS del 2 luglio 199324; c.

presso la Posta svizzera, dal regolamento degli impiegati PTT25; 2 Il Consiglio federale può dichiarare applicabili, per una durata limitata, altri atti
legislativi basati sull'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 192726.

3 Se una controversia su pretese inerenti al rapporto di lavoro è stata oggetto di una
decisione prima dell'entrata in vigore della presente legge, la procedura di ricorso è
retta dalla precedente legislazione.

4 I rapporti di lavoro esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge e retti
dall'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927, sono automaticamente valevoli
secondo il nuovo diritto, a meno che siano stati sciolti mediante disdetta ordinaria o
non rielezione secondo il diritto previgente.


Art. 42

Entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore; può mettere in vigore la legge
in diverse fasi temporali e gradualmente in funzione delle categorie di personale.

Data dell'entrata in vigore per le FFS: 1° gennaio 200127
per l'Amministrazione federale, le unità amministrative decentralizzate, le commissioni
federali di ricorso e d'arbitraggio, il Tribunale federale, i Servizi del Parlamento28 e la Posta29:
1° gennaio 2002

23

[RU 1959 1217, 1962 300 1288, 1968 136 1639, 1971 105, 1972 196, 1973 157,
1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 49 945 1111, 1984 406 743, 1986 197 2097,
1987 974, 1988 31, 1989 30 1223 1498, 1990 105, 1991 1087 1090 1148 1397 1642,
1992 6, 1993 820 all. n. 2 1565 art. 13 cpv. 3 2819 2936, 1994 6 279 366, 1995 9 3867
all. n. 10 5099, 1997 237 305 804, 1998 732, 1999 584, 2000 457 all. 2958.
RU 2001 2197 all. n. I 4] 24

RS 742.389.21 25

RS 781.611/.637 26

RS 172.221.10 27

Art. 1 cpv. 1 dell'O del 20 dic. 2000 (RS 172.220.112).

28

Art. 1 cpv. 1 dell'O del 3 lug. 2001 (RS 172.220.111.2) 29

Art. 1 cpv. 1 dell'O del 21 nov. 2001 (RS 172.220.116)

Personale federale

18

172.220.1