01.10.2024 - *
01.07.2024 - 30.09.2024
01.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
04.12.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 03.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
18.12.2021 - 31.12.2022
01.11.2021 - 17.12.2021
02.10.2021 - 31.10.2021
11.12.2020 - 01.10.2021
02.12.2019 - 10.12.2020
26.11.2018 - 01.12.2019
27.02.2018 - 25.11.2018
01.03.2016 - 26.02.2018
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01.01.2016 - 29.02.2016
01.11.2015 - 31.12.2015
01.07.2015 - 31.10.2015
01.05.2015 - 30.06.2015
25.11.2013 - 30.04.2015
01.01.2012 - 24.11.2013
05.12.2011 - 31.12.2011
01.11.2011 - 04.12.2011
01.05.2011 - 31.10.2011
01.01.2011 - 30.04.2011
01.02.2010 - 31.12.2010
02.03.2009 - 31.01.2010
01.03.2009 - 01.03.2009
26.05.2008 - 28.02.2009
03.12.2007 - 25.05.2008
01.12.2007 - 02.12.2007
01.06.2006 - 30.11.2007
01.05.2006 - 31.05.2006
01.10.2005 - 30.04.2006
01.09.2005 - 30.09.2005
01.05.2005 - 31.08.2005
01.04.2005 - 30.04.2005
01.12.2003 - 31.03.2005
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) del 13 dicembre 2002 (Stato 1° marzo 2016) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 164 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 20012; visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 20013, decreta: Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina: a. i diritti e i doveri dei membri dell'Assemblea federale; b. i compiti e l'organizzazione dell'Assemblea federale; c. le procedure nell'Assemblea federale; d. i rapporti tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale; e. i rapporti tra l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione.


Art. 2

Sessioni delle Camere 1

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono periodicamente in sessioni ordinarie.

2

Ciascuna Camera può decidere di riunirsi in sessioni speciali qualora le sessioni ordinarie non bastino per far fronte ai lavori parlamentari.

3

Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono esigere la convocazione delle Camere o dell'Assemblea federale plenaria in sessione straordinaria per la trattazione dei seguenti oggetti in deliberazione: a. disegni del Consiglio federale o progetti di una commissione parlamentare di un atto legislativo dell'Assemblea federale; b. mozioni di ugual tenore presentate nelle due Camere; c. elezioni; RU 2003 3543

1 RS

101

2 FF

2001 3097

3 FF

2001 4867

171.10

Assemblea federale

2

171.10

d. dichiarazioni del Consiglio federale o progetti di dichiarazione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati di ugual tenore presentati nelle due Camere.4 4

Di norma le Camere si riuniscono in sessione ordinaria o in sessione straordinaria nel corso delle stesse settimane.5

Art. 3

Giuramento e promessa solenne 1

Prima di entrare in funzione ciascun membro dell'Assemblea federale presta giuramento o promessa solenne.

2

Ad elezione avvenuta e sempre che la legge non disponga altrimenti, le persone elette dall'Assemblea federale plenaria prestano giuramento o promessa solenne dinnanzi all'Assemblea medesima.

3

Chi si rifiuta di prestare giuramento o promessa solenne rinuncia al mandato.

4

La formula del giuramento è la seguente: «Giuro dinnanzi a Dio onnipotente di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato.» 5

La formula della promessa è la seguente: «Prometto di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato.»

Art. 4

Pubblicità delle sedute 1

Le sedute delle Camere e dell'Assemblea federale plenaria sono pubbliche. I dibattiti sono pubblicati integralmente nel Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale. I particolari della pubblicazione sono regolati in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

2

Per tutelare importanti interessi in materia di sicurezza o per motivi inerenti alla protezione della personalità, può essere chiesta la deliberazione segreta. Hanno diritto di chiedere la deliberazione segreta: a. un sesto dei membri di una Camera, rispettivamente dell'Assemblea federale plenaria;

b. la maggioranza di una Commissione; c. il Consiglio federale.

3

La deliberazione sulla proposta stessa è pure segreta.

4

Chiunque partecipi a una deliberazione segreta deve serbare il segreto sul contenuto della medesima.

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

5

Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

L sul Parlamento

3

171.10


Art. 5

Informazione

1

Le Camere e i loro organi informano tempestivamente e esaurientemente sulla loro attività, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

2

Le trasmissioni sonore o video dalle sale di seduta nonché l'accreditamento di operatori dei media sono disciplinati da un'ordinanza dell'Assemblea federale o dai regolamenti delle Camere.

Titolo secondo: Membri dell'Assemblea federale Capitolo 1: Diritti e doveri

Art. 6

Diritti procedurali

1

I membri dell'Assemblea federale (parlamentari) hanno il diritto di presentare iniziative, interventi e candidature.

2

Possono presentare proposte in merito a oggetti in deliberazione e in merito a questioni procedurali.

3

Il diritto di parola e il tempo di parola possono essere limitati dai regolamenti delle Camere.

4

Se un'iniziativa, una mozione o un postulato sono controversi, una votazione può essere effettuata soltanto se l'autore ha avuto la possibilità di esporre oralmente le proprie motivazioni. Ha inoltre diritto di parola almeno chi per primo ha proposto la reiezione dell'intervento.6

Art. 7

Diritti d'informazione 1

I parlamentari hanno il diritto di essere informati dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale circa qualsiasi affare della Confederazione e di consultare la relativa documentazione, sempre che sia necessario per l'esercizio del mandato parlamentare.

2

Il singolo parlamentare non ha diritto a informazioni: a. inerenti alle procedure di corapporto e alle deliberazioni delle sedute del Consiglio federale;

b. classificate come confidenziali o segrete nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un danno agli interessi nazionali; c. che devono essere trattate in modo confidenziale per ragioni inerenti alla protezione della personalità.7 6

Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 1683 1705).

Assemblea federale

4

171.10

3

Se tra un parlamentare e il Consiglio federale non vi è unanimità di vedute circa l'estensione dei diritti d'informazione, il parlamentare può appellarsi alla presidenza della Camera cui appartiene. La presidenza cerca di mediare tra il parlamentare e il Consiglio federale.

4

La presidenza della Camera decide definitivamente nel caso in cui tra un parlamentare e il Consiglio federale sia controverso se le informazioni richieste siano necessarie per l'esercizio del mandato parlamentare.

5

Qualora ritenga che un parlamentare non abbia diritto alle informazioni secondo il capoverso 2 e la mediazione della presidenza della Camera sia riuscita infruttuosa, il Consiglio federale, invece di consentire al parlamentare la consultazione dei documenti, può presentargli un rapporto.

6

Per preparare la mediazione, la presidenza della Camera può prendere incondizionatamente visione dei documenti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale.


Art. 8

Segreto d'ufficio

I parlamentari sono vincolati al segreto d'ufficio in quanto, nell'ambito della loro attività ufficiale, vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione della personalità o per riguardo a un procedimento in corso.


Art. 9

Retribuzione e indennità I parlamentari sono retribuiti dalla Confederazione per la loro attività ufficiale e ricevono dalla stessa un contributo a copertura delle relative spese. I particolari sono regolati dalla legge del 18 marzo 19888 sulle indennità parlamentari.


Art. 10

Obbligo di partecipare alle sedute I parlamentari sono tenuti a partecipare alle sedute delle Camere e delle Commissioni.


Art. 11

Indicazione delle relazioni d'interesse 1

All'entrata in funzione e all'inizio di ogni anno, ciascun parlamentare informa per scritto l'Ufficio su: a. le sue attività professionali; b. le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato; c. le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali; 8 RS

171.21

L sul Parlamento

5

171.10

d. le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;

e. la sua partecipazione a commissioni o ad altri organi della Confederazione.

2

I Servizi del Parlamento compilano un registro pubblico delle indicazioni fornite dai parlamentari.

3

I parlamentari che hanno un interesse personale diretto in un oggetto in deliberazione sono tenuti ad indicarlo quando si esprimono nella Camera o in una Commissione.

4

È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale9.

a10 Ricusazione 1 Nell'esercizio dell'alta vigilanza secondo l'articolo 26, i membri di commissioni o di delegazioni si ricusano in qualsiasi oggetto in deliberazione in cui abbiano un interesse personale diretto oppure qualora la loro imparzialità rischi di essere messa in dubbio per altri motivi. La difesa di interessi politici, in particolare a nome di enti pubblici, partiti o associazioni, non costituisce motivo di ricusazione.

2

Nei casi controversi la commissione interessata o la delegazione decide definitivamente sulla ricusazione dopo aver sentito il membro interessato.


Art. 12

Indipendenza rispetto a Stati esteri I parlamentari non possono esercitare funzioni ufficiali per uno Stato estero né accettare titoli o onorificenze da parte di autorità estere.


Art. 13

Misure disciplinari

1

Se, nonostante richiamo formale o in caso di recidiva, un parlamentare contravviene alle norme disciplinari e procedurali delle Camere, il presidente può:

a. togliergli la parola; o b. espellerlo, ma al massimo per il tempo rimanente della seduta.

2

Se un parlamentare contravviene gravemente alle norme disciplinari e procedurali o viola il segreto d'ufficio, l'Ufficio competente può: a. ammonirlo;

o

b. escluderlo fino a sei mesi dalle Commissioni della Camera.

3

La Camera decide sulle opposizioni del parlamentare interessato.

9 RS

311.0

10 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 1683 1705).

Assemblea federale

6

171.10

Capitolo 2: Incompatibilità

Art. 14

Motivi d'incompatibilità Non possono far parte dell'Assemblea federale: a. le persone da essa elette o confermate in carica; b. i giudici da essa non eletti dei tribunali della Confederazione; c.11 il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, dei Servizi del Parlamento, dei tribunali della Confederazione, della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione, nonché i membri delle commissioni extraparlamentari con competenze decisionali, sempre che leggi speciali non dispongano altrimenti; d. i membri della direzione dell'esercito; e. i membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante; f. le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante.


Art. 15

Procedura

1

Se subentra un motivo d'incompatibilità secondo l'articolo 14 lettera a, l'interessato dichiara per quale delle due cariche opta.

2

Se subentra un motivo d'incompatibilità secondo l'articolo 14 lettera b-f, il mandato parlamentare dell'interessato decade sei mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che nel frattempo non abbia cessato di esercitare l'altra funzione.

Capitolo 3. Immunità e garanzia di partecipazione alle sessioni

Art. 16

Immunità assoluta

I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi del Parlamento.

11 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

L sul Parlamento

7

171.10


Art. 17


12

Immunità relativa: definizione e competenze 1

Contro un parlamentare non può essere promosso alcun procedimento penale per un reato direttamente connesso con la sua condizione o attività ufficiale, se non con l'autorizzazione delle commissioni competenti di ambo le Camere. Il regolamento di ciascuna Camera designa la commissione competente.

2

Se sembra giustificato dalle circostanze del caso, le commissioni competenti possono affidare alle autorità penali della Confederazione il perseguimento e il giudizio di un reato sottostante alla giurisdizione cantonale.

3

L'Assemblea federale plenaria può eleggere un procuratore generale straordinario della Confederazione.

4

Le richieste manifestamente insostenibili possono essere direttamente liquidate, di comune intesa, dai presidenti delle commissioni competenti.

a13 Immunità relativa: procedura 1

La richiesta di soppressione dell'immunità è trattata dapprima dalla commissione competente della Camera cui appartiene il parlamentare indagato.

2

Se le decisioni delle due commissioni circa l'entrata nel merito della richiesta o la soppressione dell'immunità divergono, si svolge una procedura di appianamento delle divergenze tra le commissioni. La seconda decisione di reiezione da parte di una commissione è definitiva.

3

Le commissioni deliberano validamente alla presenza della maggioranza dei rispettivi membri. Il quorum deve essere espressamente accertato.

4

Le commissioni sentono il parlamentare indagato. Questi non può farsi né rappresentare né accompagnare.

5

La decisione delle commissioni è definitiva.

6

Comunicata la sua decisione al parlamentare interessato, ciascuna commissione informa senza indugio l'opinione pubblica. Informa nel contempo per scritto i membri delle due Camere.

7

Se è membro di una delle commissioni competenti, il parlamentare indagato si ricusa.


Art. 18

Soppressione del segreto postale e delle telecomunicazioni e autorizzazione di ulteriori provvedimenti investigativi 1

Per togliere il segreto postale o il segreto delle telecomunicazioni a tenore dell'articolo 321ter del Codice penale14 è necessaria un'autorizzazione delle presidenze delle Camere se: 12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537).

13 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537).

14 RS

311.0

Assemblea federale

8

171.10

a. si tratta di perseguire un reato commesso da un parlamentare; b. si devono prendere provvedimenti nei confronti di un parlamentare per sorvegliare un terzo con cui egli è in relazione in virtù del suo mandato ufficiale.

2

Il capoverso 1 si applica per analogia anche nei casi in cui, per un primo chiarimento dei fatti o per assicurare le prove, si rendano necessari altri provvedimenti investigativi o d'istruzione penale nei confronti di un parlamentare.

3

Appena eseguiti i provvedimenti autorizzati dalle presidenze delle Camere, deve essere richiesta, per il procedimento penale, l'autorizzazione delle commissioni competenti di ambo le Camere secondo l'articolo 17, salvo che la procedura venga sospesa.15 4 L'incarcerazione è inammissibile senza l'autorizzazione delle commissioni competenti di ambo le Camere.16


Art. 19

Procedura d'autorizzazione da parte delle presidenze delle Camere 1

Le presidenze delle due Camere deliberano congiuntamente e in segreto. La concessione dell'autorizzazione secondo l'articolo 18 richiede il consenso di almeno cinque membri.

2

L'autorizzazione di togliere il segreto postale o il segreto delle telecomunicazioni può essere data soltanto se l'autorità competente approva l'ordine di effettuare la sorveglianza conformemente all'articolo 7 della legge federale del 6 ottobre 200017 concernente la sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni.


Art. 20

Garanzia di partecipazione alle sessioni 1

Durante la sessione, nessun parlamentare può, senza il suo consenso scritto o preventiva autorizzazione della commissione competente della Camera cui appartiene, essere perseguito penalmente per crimini o delitti non direttamente connessi con la sua condizione o attività ufficiale. Il regolamento di ciascuna Camera designa la commissione competente.18 2

Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della commissione competente della Camera cui appartiene il parlamentare in causa, salvo che questi non lo dia egli stesso per scritto.19

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537).

17 RS

780.1

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537).

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537).

L sul Parlamento

9

171.10

3

Il parlamentare che, all'apertura di una sessione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nei capoversi 1 o 2 può domandare alla commissione competente della Camera cui appartiene che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.20 4

Il diritto di partecipare alle sessioni non può essere invocato quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima della sessione.


Art. 21

Contestazione circa la necessità dell'autorizzazione Se la necessità dell'autorizzazione secondo gli articoli 17-20 è controversa, la decisione spetta all'organo competente per l'autorizzazione medesima.

Capitolo 4:21 Responsabilità per danni
a 1 La responsabilità patrimoniale dei parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195822 sulla responsabilità.

2

In merito alla responsabilità dei parlamentari secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità decide la Delegazione amministrativa.

3

Il parlamentare può impugnare con ricorso al Tribunale federale la decisione della Delegazione amministrativa.

Titolo terzo: Compiti dell'Assemblea federale

Art. 22

Legislazione

1

L'Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto.

2

Può emanare sotto forma di legge federale anche altre disposizioni contenenti norme di diritto o, sempre che autorizzata dalla Costituzione federale o dalla legge, emanarle sotto forma di ordinanza.

3

Se lo richiedono, le commissioni competenti dell'Assemblea federale vengono consultate prima che il Consiglio federale emani disposizioni contenenti norme di diritto, sempre che l'urgenza delle stesse lo consenta.

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537).

21 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

22 RS

170.32

Assemblea federale

10

171.10

4

Contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.


Art. 23

Modifiche della Costituzione federale L'Assemblea federale sottopone le modifiche della Costituzione federale al voto del Popolo e dei Cantoni sotto forma di decreto federale.


Art. 24

Partecipazione alla politica estera 1

L'Assemblea federale segue l'evoluzione internazionale e coopera alla formazione della volontà in merito alle questioni fondamentali e alle decisioni importanti di politica estera.

2

Approva i trattati internazionali nella misura in cui il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli autonomamente in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale da essa approvato.

3

Approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti al referendum. Approva gli altri trattati internazionali mediante decreto federale semplice.

4

Collabora nelle associazioni parlamentari internazionali e cura le relazioni con i Parlamenti esteri.


Art. 25

Finanze 1 L'Assemblea federale stabilisce le spese e le uscite per investimenti nel preventivo e nelle relative aggiunte.23 Stanzia ed eventualmente rinnova crediti d'impegno e limiti di spesa nel preventivo e nelle relative aggiunte ovvero mediante decreti speciali. Approva il consuntivo.

2

A tal fine si avvale della forma del decreto federale semplice.

3

Nei decreti di stanziamento, l'Assemblea federale specifica lo scopo e l'ammontare dei crediti. Vi può inoltre precisare le condizioni quadro d'impiego, i tempi d'attuazione del progetto e le modalità di resoconto da parte del Consiglio federale.24

Art. 26

Alta vigilanza

1

L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali.25 23 Nuovo testo giusta l'art. 65 n. 1 della LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1275; FF 2005 5).

24 Introdotto dall'art. 65 n. 1 della LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1275; FF 2005 5).

25 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

L sul Parlamento

11

171.10

2

Esercita l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria nell'ambito dell'articolo 8 della legge federale del 28 giugno 196726 sul controllo federale delle finanze.

3

L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza attenendosi ai seguenti criteri: a. legalità; b. conformità all'ordinamento vigente; c. adeguatezza; d. efficacia; e. economicità.

4

L'alta vigilanza non include la competenza di abrogare o modificare decisioni. È escluso il controllo di merito delle decisioni giudiziarie e delle decisioni del Ministero pubblico della Confederazione.27

Art. 27

Verifica dell'efficacia

Gli organi dell'Assemblea federale designati dalla legge provvedono affinché sia verificata l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione. A tal fine possono: a. chiedere che il Consiglio federale faccia svolgere verifiche dell'efficacia; b. esaminare i controlli dell'efficacia svolti su mandato del Consiglio federale; c. far svolgere essi stessi verifiche dell'efficacia.


Art. 28

Decisioni di principio e pianificazioni 1

L'Assemblea federale coopera: a. alle pianificazioni importanti dell'attività dello Stato; b. alla determinazione degli obiettivi strategici delle unità rese autonome di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 199728 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.29 1bis

Essa coopera:

a. informandosi mediante i rapporti che le sottopone il Consiglio federale sulle attività di cui al capoverso 1 o prendendo atto di tali rapporti; b. impartendo al Consiglio federale il mandato di: 1. intraprendere una pianificazione o di modificarne le priorità, o 2. definire gli obiettivi strategici delle unità rese autonome o di modificare tali obiettivi;

26 RS

614.0

27 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

28 RS

172.010

29 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 2933 2969).

Assemblea federale

12

171.10

c. prendendo decisioni di principio o programmatiche. 30 2

Le decisioni di principio e programmatiche sono decisioni preliminari che indicano come determinati obiettivi debbano essere perseguiti, determinati principi e criteri osservati o determinate misure pianificate.

3

Le decisioni di principio e programmatiche sono emanate sotto forma di decreto federale semplice. Per le decisioni di principio e programmatiche di ampia portata può essere scelta la forma del decreto federale.

4

Qualora si scosti da mandati o decisioni di principio e programmatiche il Consiglio federale deve indicarne i motivi.


Art. 29

Singoli atti

1

L'Assemblea federale emana singoli atti non sottostanti al referendum sotto forma di decreto federale semplice.

2

Singoli atti dell'Assemblea federale per i quali non sussiste la necessaria base giuridica né nella Costituzione federale né in una legge federale sono sottoposti al referendum mediante decreto federale.


Art. 30

Altri compiti

L'Assemblea federale adempie gli altri compiti che le sono attribuiti dalla Costituzione federale e dalla legislazione federale.

Titolo quarto: Organizzazione dell'Assemblea federale Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 31

Organi Gli organi dell'Assemblea federale sono: a. il Consiglio nazionale; b. il Consiglio degli Stati; c. l'Assemblea federale plenaria; d. le presidenze delle Camere; e. gli Uffici;

f.

la Conferenza di coordinamento e la Delegazione amministrativa; g. le Commissioni e le loro sottocommissioni e delegazioni; h. i gruppi

parlamentari.

30 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 2933 2969).

L sul Parlamento

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Art. 32

Sede dell'Assemblea federale 1

L'Assemblea federale si riunisce in Berna.

2

Con decreto federale semplice può decidere di riunirsi eccezionalmente altrove.


Art. 33

Convocazione

1

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati sono convocati dai rispettivi Uffici.

2

L'Assemblea federale plenaria è convocata dalla Conferenza di coordinamento.

3

Il presidente del Consiglio nazionale o, se impedito, il presidente del Consiglio degli Stati è tenuto a convocare le Camere se la sicurezza delle autorità federali è in pericolo o se il Consiglio federale non è in grado di agire.

Capitolo 2: Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati

Art. 34

Presidenze

La presidenza di ciascuna Camera consta del presidente nonché del primo e del secondo vicepresidente.


Art. 35

Uffici delle Camere

1

Ciascuna Camera designa un Ufficio per la propria direzione e per altre incombenze interne.

2

L'Ufficio di ciascuna Camera consta della presidenza della medesima e di altri membri designati dai regolamenti delle Camere.

3

I diritti e i doveri che la presente legge assegna alle commissioni valgono anche per gli Uffici.


Art. 36

Regolamenti delle Camere Ciascuna Camera emana un proprio regolamento contenente le disposizioni esecutive per la propria organizzazione e procedura.


Art. 37

Conferenza di coordinamento 1

L'Ufficio del Consiglio nazionale e l'Ufficio del Consiglio degli Stati costituiscono la Conferenza di coordinamento.

2

La Conferenza di coordinamento ha i compiti seguenti: a.31 stabilisce le settimane in cui si svolgono le sessioni ordinarie e le sessioni straordinarie;

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

Assemblea federale

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b. cura le relazioni tra le due Camere e tra queste e il Consiglio federale; c. può impartire istruzioni per l'assegnazione di personale e di mezzi finanziari agli organi dell'Assemblea federale; d. elegge il segretario generale dell'Assemblea federale. L'elezione va confermata dall'Assemblea federale plenaria;

e. approva la costituzione di nuovi gruppi parlamentari secondo i criteri di cui all'articolo 61.

3

Il Consiglio federale può partecipare alle sedute con voto consultivo.

4

Le decisioni della Conferenza di coordinamento richiedono l'approvazione degli Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. L'elezione secondo il capoverso 2 lettera d avviene a maggioranza assoluta dei membri votanti.

5

La Conferenza di coordinamento, con la partecipazione dei presidenti delle commissioni delle due Camere competenti in materia di politica estera, pianifica e coordina le relazioni parlamentari internazionali. I presidenti di altri organi interessati dell'Assemblea federale partecipano ai lavori con voto consultivo.


Art. 38

Delegazione amministrativa 1

La Delegazione amministrativa consta di tre membri di ciascun Ufficio delle Camere nominati dalla Conferenza di coordinamento. Essa designa un proprio membro in veste di delegato. Si costituisce da sé.

2

La Delegazione amministrativa è incaricata della direzione suprema dell'amministrazione parlamentare.

3

Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei membri votanti.

Capitolo 3: Assemblea federale plenaria

Art. 39

Ufficio dell'Assemblea federale plenaria 1

L'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria consta delle presidenze delle due Camere.

2

Le sedute sono dirette dal presidente del Consiglio nazionale o, se questi è impedito, dal presidente del Consiglio degli Stati.

3

L'Ufficio prepara le sedute dell'Assemblea federale plenaria.

4

Può istituire commissioni dell'Assemblea federale plenaria. Queste commissioni constano di dodici membri del Consiglio nazionale e di cinque membri del Consiglio degli Stati.

L sul Parlamento

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Art. 40

Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza 1

La Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza esamina preliminarmente le domande di grazia e le decisioni in merito a conflitti di competenza tra le supreme autorità federali.

2

Elegge come presidente, a turno, un membro del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati.

3

Trasmette le domande di grazia al Consiglio federale affinché presenti un rapporto corredato di proposta.

4

Può prendere visione delle domande nonché degli atti istruttori, giudiziari ed esecutivi.

a32 Commissione giudiziaria

1

La Commissione giudiziaria è competente per la preparazione dell'elezione e della destituzione:

a. dei giudici dei tribunali della Confederazione; b. dei membri dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;

c. del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione.33

2

Mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti e i posti di procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione.

Nel bando di concorso è indicato il grado di occupazione, per quanto la legge consenta l'esercizio a tempo parziale della funzione.34 3 La Commissione giudiziaria sottopone all'Assemblea federale plenaria le proprie proposte di elezione e di destituzione.

4

Stabilisce in dettaglio il rapporto di lavoro dei giudici, del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione.35 5 In seno alla Commissione, ogni gruppo ha diritto ad almeno un seggio.

6

Le Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze comunicano alla Commissione giudiziaria i loro accertamenti che mettono seriamente in dubbio l'idoneità professionale o personale dei giudici, del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione.36 32 Introdotto dal n. II della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2119; FF 2001 3764, 2002 1073).

33 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

34 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

35 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

36 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

Assemblea federale

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Art. 41

Procedura nell'Assemblea federale plenaria 1

Per quanto non disciplinato altrimenti dalla presente legge, alla procedura nell'Assemblea federale plenaria si applicano per analogia le disposizioni del regolamento del Consiglio nazionale.

2

Gli scrutatori e gli scrutatori supplenti di ambo le Camere accertano i risultati delle elezioni e votazioni 3 Per quanto non sia applicabile il regolamento del Consiglio nazionale, l'Assemblea federale plenaria può dotarsi di un proprio regolamento.

Capitolo 4: Commissioni Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 42

Commissioni permanenti e commissioni speciali 1

Ciascuna Camera istituisce al proprio interno le commissioni permanenti previste dalla legge e dal proprio regolamento.

2

In casi eccezionali le Camere possono istituire commissioni speciali.


Art. 43

Designazione delle commissioni 1

I membri e le presidenze (presidente e vicepresidente) delle commissioni sono eletti dal rispettivo Ufficio.

2

Le presidenze delle commissioni congiunte delle due Camere e delle commissioni dell'Assemblea federale plenaria sono nominate dalla Conferenza di coordinamento, sempre che la legge non preveda altrimenti. Il presidente e il vicepresidente non possono appartenere alla stessa Camera.

2bis

La Conferenza di coordinamento provvede affinché i presidenti delle Commissioni della gestione delle due Camere non facciano parte dello stesso gruppo parlamentare.37 3

La composizione delle commissioni e l'assegnazione delle presidenze si improntano alla forza dei gruppi parlamentari all'interno di ogni Camera. Per quanto possibile, è tenuto adeguatamente conto delle lingue ufficiali e delle regioni del Paese.

4

La durata del mandato dei membri delle commissioni permanenti è determinato dai regolamenti delle Camere.


Art. 44

Compiti 1 Nell'ambito delle competenze attribuite loro dalla legge o dai regolamenti delle Camere, le commissioni: 37 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

L sul Parlamento

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a. esaminano preliminarmente, a destinazione della rispettiva Camera, gli oggetti loro attribuiti;

b. deliberano e decidono sugli oggetti che la legge assegna loro per deliberazione definitiva;

c. seguono gli sviluppi sociali e politici nei loro settori di competenza; d. elaborano proposte nei loro settori di competenza; e.38 provvedono al controllo dell'efficacia nei settori di loro competenza. Sottopongono proposte agli organi competenti dell'Assemblea federale o conferiscono mandati al Consiglio federale;

f.

tengono conto dei risultati dei controlli dell'efficacia.

2

Le commissioni fanno rapporto alla rispettiva Camera sugli oggetti loro attribuiti e presentano proposte in merito.


Art. 45

Diritti generali

1

Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni possono: a. presentare iniziative, interventi e proposte nonché elaborare rapporti; b. far capo a periti esterni; c. sentire rappresentanti dei Cantoni e delle cerchie interessate; d. procedere ad ispezioni.

2

Le commissioni possono istituire al proprio interno sottocommissioni. Le sottocommissioni presentano rapporto alla commissione corredandolo di una proposta.

Più commissioni possono istituire sottocommissioni congiunte.


Art. 46

Procedura nelle commissioni 1

Nelle commissioni si applicano le norme procedurali della rispettiva Camera, sempre che la legge o i regolamenti delle Camere non prevedano altrimenti.

2

Le decisioni delle commissioni congiunte richiedono l'approvazione della maggioranza dei membri votanti di ciascuna Camera, sempre che la legge non preveda altrimenti.

3

Di norma, le persone al servizio della Confederazione presentano alle Commissioni i documenti scritti e il materiale per le presentazioni in due lingue ufficiali.

Nell'invito a una seduta di commissione si rendono attenti i periti esterni, nonché i rappresentanti dei Cantoni e delle cerchie interessate al fatto che devono, per quanto possibile, tenere conto del plurilinguismo in seno alla commissione.39 38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

39 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

Assemblea federale

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Art. 47

Natura confidenziale delle deliberazioni 1

Le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali; in particolare non viene divulgata la posizione assunta dai singoli partecipanti, né reso noto come essi hanno votato.

2

Le commissioni possono decidere di procedere ad audizioni pubbliche.


Art. 48

Informazione dell'opinione pubblica Le commissioni informano l'opinione pubblica sui risultati delle loro deliberazioni.


Art. 49

Coordinamento tra le commissioni 1

Le commissioni di ciascuna Camera coordinano le attività tra di loro nonché con le commissioni dell'altra Camera che trattano le stesse o analoghe questioni.

2

La raccolta di informazioni o il chiarimento di una questione può avvenire in sedute congiunte od essere affidato a un'unica commissione.

3

Le Commissioni della gestione e le Commissioni delle finanze possono procedere congiuntamente all'esame preliminare del rapporto di gestione e del consuntivo.

4

In caso di affari intersettoriali, altre commissioni possono presentare rapporti alle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

5

…40

Sezione 2: Commissioni delle finanze

Art. 50

Compiti delle Commissioni delle finanze 1

Le Commissioni delle finanze (CdF) si occupano della gestione finanziaria della Confederazione; esaminano preliminarmente la pianificazione finanziaria, il preventivo e le relative aggiunte, nonché il consuntivo della Confederazione. Esercitano l'alta vigilanza sull'intera gestione finanziaria secondo l'articolo 26 capoverso 2, sempre che la legge non preveda altrimenti.

2

In merito ai disegni di atti legislativi che rivestono importanza sotto il profilo della politica finanziaria possono presentare rapporti alle commissioni incaricate dell'esame preliminare. Tali disegni possono essere loro sottoposti per corapporto o attribuiti per esame preliminare.41 3 Le Commissioni delle finanze sono invitate a presentare un corapporto in merito ai disegni di crediti d'impegno e limiti di spesa che non sono loro attribuiti per esame 40 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), con effetto dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

L sul Parlamento

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preliminare. Per difendere le loro proposte nelle Camere hanno gli stessi diritti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.42

Art. 51

Delegazione delle finanze 1

Le Commissioni delle finanze nominano al proprio interno tre membri ciascuna quali membri della Delegazione delle finanze (DelFin) e un supplente permanente per ogni membro. La Delegazione si costituisce da sé.43 2 La Delegazione delle finanze è incaricata dell'esame di dettaglio e della sorveglianza dell'intera gestione finanziaria.

3

Le relazioni della Delegazione delle finanze con il Controllo federale delle finanze sono rette dagli articoli 14, 15 e 18 della legge federale del 28 giugno 196744 sul controllo federale delle finanze.

4

La Delegazione delle finanze fa rapporto alla Commissione delle finanze, corredandolo di proposte.

5

Può occuparsi di altri oggetti in deliberazione e sottoporre per conoscenza i suoi accertamenti alle Commissioni delle finanze o ad altre commissioni.

6

Decide a maggioranza dei membri votanti.

Sezione 3: Commissioni della gestione

Art. 52

Compiti delle Commissioni della gestione 1

Le Commissioni della gestione (CdG) esercitano l'alta vigilanza sulla gestione secondo l'articolo 26 capoversi 1, 3 e 4.

2

Impostano la loro attività di controllo sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia.


Art. 53

Delegazione delle Commissioni della gestione 1

Le Commissioni della gestione nominano al proprio interno tre membri ciascuna quali membri della Delegazione della gestione (DelCG). La Delegazione si costituisce da sé.

2

La Delegazione sorveglia l'attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi delle attività informative ed esamina l'azione dello Stato nei settori che 42 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1583; FF 2014 711).

43 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 1393 2473).

44 RS

614.0

Assemblea federale

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devono rimanere segreti poiché la loro conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.45 3 Svolge gli altri incarichi speciali che le sono conferiti da una Commissione della gestione.

3bis

Il Consiglio federale informa la Delegazione al più tardi 24 ore dopo avere emanato una decisione a salvaguardia degli interessi del Paese o della sicurezza interna o esterna.46 4 La Delegazione presenta alle Commissioni della gestione un proprio rapporto corredato di proposte.47 5 Decide a maggioranza dei membri votanti.

Sezione 4: Relazione alla Camera48

Art. 54


49



Art. 55

…50

Le Commissioni delle finanze e della gestione riferiscono una volta all'anno alla propria Camera sui risultati principali dei loro lavori.

Sezione 5: Commissione di redazione

Art. 56

Composizione e organizzazione 1

La Commissione di redazione (CdR) è una commissione congiunta delle due Camere.

2

Consta di tre sottocommissioni, una per ogni lingua ufficiale.

3

La Commissione si costituisce da sé.

4

Prende le sue decisioni a maggioranza dei membri votanti.

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 1683 1705).

46 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 1393 2473).

47 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 1393 2473).

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

49 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), con effetto dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

50 Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), con effetto dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

L sul Parlamento

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Art. 57

Compiti e procedura

1

La Commissione di redazione verifica i testi degli atti legislativi e ne stabilisce la versione definitiva per la votazione finale.

2

Provvede affinché i testi siano chiari e concisi e si assicura che siano conformi alla volontà dell'Assemblea federale. Bada affinché vi sia concordanza delle versioni nelle tre lingue ufficiali.

3

La Commissione di redazione non procede a modifiche materiali. Se accerta lacune, imprecisioni o contraddizioni materiali, ne informa i presidenti delle Camere.


Art. 58

Rettifiche dopo la votazione finale 1

Se, dopo la votazione finale, in un atto legislativo si accertano errori formali o formulazioni che non rispecchiano l'esito dei dibattiti parlamentari, la Commissione di redazione ordina le necessarie rettifiche prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Tali rettifiche devono essere indicate come tali.

2

Dopo la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, la Commissione di redazione può ordinare rettifiche soltanto di errori manifesti, nonché modifiche di mera tecnica legislativa. Tali rettifiche e modifiche devono essere indicate come tali.

3

I parlamentari vengono informati delle rettifiche importanti.


Art. 59

Disposizioni d'esecuzione Un'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina in dettaglio la composizione e i compiti della Commissione di redazione, nonché la procedura di esame dei testi prima della votazione finale e la procedura per ordinare le rettifiche dopo la votazione finale e dopo la pubblicazione.

Sezione 6:

Delegazioni in assemblee internazionali e per la cura delle relazioni bilaterali

Art. 60

L'organizzazione, i compiti e la procedura di delegazioni che rappresentano l'Assemblea federale in assemblee parlamentari internazionali o nelle relazioni bilaterali con parlamenti di Stati terzi sono disciplinati in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

Capitolo 5: Gruppi parlamentari

Art. 61

Costituzione 1 I gruppi constano dei parlamentari di uno stesso partito.

Assemblea federale

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2

I senza partito e i membri di partiti diversi possono unirsi in gruppo se sono di analogo orientamento politico.

3

Un gruppo può essere costituito se vi aderiscono almeno cinque membri di una Camera.

4

I gruppi annunciano al Segretario generale dell'Assemblea federale la loro costituzione, l'elenco dei membri, la composizione della presidenza e il nome del segretario.


Art. 62

Compiti e diritti

1

I gruppi esaminano in via preliminare gli oggetti sottoposti alle Camere.

2

Hanno il diritto di presentare iniziative, interventi, proposte e candidature.

3

I regolamenti delle Camere possono prevedere altri diritti per i gruppi.

4

I gruppi possono istituire segreterie. Queste ottengono gli stessi documenti dei parlamentari e sottostanno al segreto d'ufficio giusta l'articolo 8.

5

I gruppi ricevono un contributo a copertura delle spese di segreteria. I particolari sono disciplinati dalla legge del 18 marzo 198851 sulle indennità parlamentari.

Capitolo 6: Intergruppi parlamentari

Art. 63

1 I parlamentari che si interessano a un dato settore possono riunirsi in intergruppi parlamentari. Gli intergruppi devono essere aperti a tutti i parlamentari.

2

Gli intergruppi annunciano la propria costituzione e i propri membri ai Servizi del Parlamento, i quali tengono un registro pubblico degli intergruppi.

3

Per quanto possibile, gli intergruppi ottengono agevolazioni amministrative e sale di riunione per i loro lavori. 4 Gli intergruppi non possono agire in nome dell'Assemblea federale.

Capitolo 7: Amministrazione parlamentare

Art. 64

Compiti dei Servizi del Parlamento 1

I Servizi del Parlamento coadiuvano l'Assemblea federale nell'adempimento dei suoi compiti.

2

Essi:

a. pianificano e organizzano le sessioni e le sedute delle commissioni; 51 RS

171.21

L sul Parlamento

23

171.10

b. sbrigano i lavori di segretariato, di traduzione e di verbalizzazione delle decisioni e dei dibattiti delle Camere, dell'Assemblea federale plenaria e delle commissioni;

c. gestiscono un centro di documentazione e offrono servizi nel settore della documentazione e delle tecnologie dell'informazione; d. prestano consulenza ai parlamentari, in particolare alle presidenze delle Camere e alle commissioni, in questioni tecniche e procedurali;

e. informano l'opinione pubblica sull'Assemblea federale e sulle sue attività; f. coadiuvano l'Assemblea federale nella cura delle sue relazioni internazionali;

g. fatte salve le competenze degli organi delle Camere, sbrigano tutti gli altri compiti dell'amministrazione parlamentare.


Art. 65

Direzione dei Servizi del Parlamento 1

I Servizi del Parlamento sottostanno alla vigilanza della Delegazione amministrativa.

2

Sono diretti dal segretario generale dell'Assemblea federale.

3

Quando operano per organi dell'Assemblea federale, le unità amministrative dei Servizi del Parlamento si attengono alle istruzioni tecniche dei medesimi.


Art. 66

Assunzione del personale dei Servizi del Parlamento Gli organi dell'Assemblea federale e il segretario della medesima sono autorizzati per ordinanza dell'Assemblea federale ad assumere il personale dei Servizi del Parlamento.


Art. 67

Diritti d'informazione Le unità amministrative dei Servizi del Parlamento dispongono degli stessi diritti d'informazione degli organi dell'Assemblea federale per cui operano.


Art. 68

Collaborazione dell'Amministrazione federale 1

Gli organi dell'Assemblea federale e, su loro mandato, i Servizi del Parlamento possono far capo, per l'adempimento dei loro compiti, ai servizi dell'Amministrazione federale.

2

Le modalità di collaborazione sono stabilite d'intesa con il dipartimento competente o la Cancelleria federale.

3

In caso di divergenze decide la Delegazione amministrativa, sentito il Consiglio federale.

Assemblea federale

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171.10


Art. 69

Diritto di polizia

1

Nelle sale delle Camere il diritto di polizia è esercitato dai presidenti delle Camere; negli altri locali dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento, dalla Delegazione amministrativa.

2

I parlamentari possono farsi rilasciare per due persone da loro designate una tessera ciascuna che, per una durata determinata, autorizza ad accedere alle parti non aperte al pubblico del Palazzo del Parlamento. I nomi e le funzioni di queste persone devono essere iscritti in un registro pubblicamente consultabile.


Art. 70

Disposizioni d'esecuzione 1

L'Assemblea federale emana mediante ordinanza le disposizioni normative esecutive circa l'amministrazione parlamentare.

2

Le disposizioni normative esecutive che si applicano all'Amministrazione federale, emanate dal Consiglio federale o da servizi che gli sono subordinati, sono applicate anche nel settore dell'amministrazione del Parlamento sempre che un'ordinanza dell'Assemblea federale non disponga altrimenti.

3

Le competenze che simili disposizioni conferiscono al Consiglio federale o a servizi che gli sono subordinati sono in tal caso esercitate dalla Delegazione amministrativa o dal segretario generale dell'Assemblea federale.

Titolo quinto: Procedura nell'Assemblea federale Capitolo 1: Disposizioni procedurali generali

Art. 71

Oggetti in deliberazione L'Assemblea federale delibera segnatamente su: a. progetti delle commissioni parlamentari o disegni del Consiglio federale in merito ad atti legislativi parlamentari; b. iniziative parlamentari e interventi di parlamentari, di gruppi parlamentari o di commissioni parlamentari, nonché iniziative cantonali; c. rapporti delle commissioni parlamentari o del Consiglio federale; d. candidature e proposte di conferma di nomine; e. proposte procedurali di parlamentari, di gruppi parlamentari, di commissioni parlamentari o del Consiglio federale; f.

dichiarazioni delle Camere o del Consiglio federale; g. petizioni e domande concernenti la gestione; h. ricorsi, domande e opposizioni.

L sul Parlamento

25

171.10


Art. 72

Iscrizione nel ruolo di oggetti in deliberazione 1

Gli oggetti in deliberazione proposti da parlamentari o da organi delle Camere sono iscritti nel ruolo quando sono depositati presso la segreteria della Camera.

2

Le iniziative popolari nonché le domande dei Cantoni di conferire la garanzia federale alle loro costituzioni sono iscritte nel ruolo quando sono depositate presso la Cancelleria federale.

3

Gli altri oggetti in deliberazione sono iscritti nel ruolo in ambo le Camere quando sono depositati presso l'Assemblea federale.


Art. 73

Ritiro di oggetti in deliberazione 1

Gli oggetti in deliberazione possono essere ritirati dai loro autori finché la Camera prioritaria non abbia deciso in merito.

2

Un'iniziativa parlamentare o cantonale non può più essere ritirata se una commissione incaricata dell'esame preliminare le ha dato seguito.

3

Gli oggetti in deliberazione proposti dal Consiglio federale non possono da questo essere ritirati.


Art. 74

Procedura in caso di disegni di atti legislativi 1

Ciascuna Camera delibera e decide dapprima se intende entrare in materia su un disegno di atto legislativo (dibattito di entrata in materia).

2

Se decide l'entrata in materia, delibera sul disegno di legge articolo per articolo (deliberazione di dettaglio).

3

L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione, consuntivi, reclami sollevati contro trattati intercantonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero, conferimento della garanzia a costituzioni cantonali, programma di legislatura e piano finanziario.52 4

Terminata la prima deliberazione di dettaglio, nella Camera si procede alla votazione sul complesso. Non vi è votazione sul complesso se l'entrata in materia è obbligatoria, eccetto in caso di preventivi e consuntivi.

5

La reiezione di un disegno di atto legislativo nella votazione sul complesso equivale a una non entrata in materia. La reiezione di preventivi e consuntivi comporta rinvio al Consiglio federale.

6

Un disegno di atto legislativo su cui si è decisa l'entrata in materia può essere tolto dal ruolo, su proposta della commissione incaricata dell'esame preliminare o del Consiglio federale, se è divenuto privo di oggetto.53 52 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).

53 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

Assemblea federale

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Art. 75

Rinvio 1 Una Camera può rinviare al Consiglio federale o alla commissione incaricata dell'esame preliminare, per riesame o modifica, un disegno di atto legislativo sul quale essa è entrata in materia ovvero un altro oggetto in deliberazione.

2

Singole sezioni o disposizioni possono essere rinviate anche in seconda lettura.

3

Le proposte di rinvio indicano che cosa debba essere riesaminato, modificato o completato.


Art. 76

Proposte

1

Ciascun parlamentare può presentare proposte alla Camera e alla commissione incaricata dell'esame preliminare in merito a un oggetto in deliberazione. Può proporre alla commissione competente di presentare un'iniziativa o un intervento parlamentare.

1bis

Un progetto di atto legislativo può essere presentato in forma di proposta soltanto se mediante lo stesso:

a. un disegno di atto legislativo pendente è suddiviso in varie parti; b. un controprogetto vertente sulla stessa questione costituzionale è contrapposto a un'iniziativa popolare (art. 101).54

2

Di norma, le proposte concernenti la procedura (mozioni d'ordine) devono essere trattate immediatamente.

3

Sino alla votazione sul complesso in merito a un disegno di atto legislativo, mediante mozione d'ordine si può chiedere di rivenire su qualsiasi questione già trattata. Non si può però rivenire sulla decisione di entrata in materia.

4

Le proposte respinte dalla maggioranza della commissione possono essere presentate come proposte di minoranza.


Art. 77

Clausola d'urgenza

1

In caso di disegni di legge federale urgente, la clausola d'urgenza è eccettuata dalla votazione sul complesso.

2

Sulla clausola d'urgenza si decide soltanto dopo l'appianamento delle divergenze.

3

Se la clausola d'urgenza è respinta, ogni parlamentare, nonché il Consiglio federale, hanno il diritto di proporre lo stralcio dal ruolo del disegno di legge prima ancora che si proceda alla votazione finale.


Art. 78

Procedura di voto

1

Su richiesta, le questioni scindibili sono decise in votazioni separate.

54 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

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2

Le proposte che si riferiscono alla stessa parte di testo o che si escludono reciprocamente sono contrapposte nella votazione.

3

Se non è possibile la contrapposizione, le proposte sono poste in votazione singolarmente.

4

Le proposte non controverse non vengono poste in votazione.


Art. 79

Votazione eventuale

1

Se in merito a uno stesso oggetto in votazione si è in presenza di più di due proposte, queste vanno vagliate per mezzo di una votazione eventuale, fintanto che si possano contrapporre due sole proposte.

2

Si vota dapprima sulle proposte che presentano la più piccola divergenza contenutistica e poi, progressivamente, sulle rimanenti, in modo da risalire a quelle con la divergenza maggiore.

3

Se non si può determinare un chiaro ordine di votazione secondo i criteri di cui al capoverso 2, mediante votazione eventuale si vota dapprima, contrapponendole, sulle proposte dei parlamentari, poi su quelle delle minoranze di commissione ed infine su quella del Consiglio federale. L'esito dell'ultima votazione è contrapposto alla proposta della maggioranza della commissione.

4

Il deposito di una proposta subordinata non modifica l'ordine di votazione.55

Art. 80

Voto del presidente

1

Il presidente non partecipa alla votazione. In caso di parità di voti, decide.

2

Se è necessario il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, il presidente partecipa alla votazione.


Art. 81

Votazione finale

1

Se ambedue le Camere hanno terminato le deliberazioni su una legge federale, un'ordinanza dell'Assemblea federale o un decreto federale sottostante al referendum obbligatorio o facoltativo e hanno approvato il testo messo a punto dalla Commissione di redazione, in ciascuna Camera si procede alla votazione finale.

2

Se ambo le Camere approvano il testo così elaborato, l'atto legislativo dell'Assemblea federale è considerato validamente adottato.

3

Se una od ambo le Camere respingono il testo, l'atto legislativo è considerato non adottato.

55 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

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Art. 82

Pubblicazione dell'esito della votazione I regolamenti delle Camere stabiliscono in quali casi l'esito della votazione è pubblicato sotto forma d'elenco nominativo.

Capitolo 2: Procedura bicamerale Sezione 1: Cooperazione delle Camere

Art. 83

Decisioni concordanti delle Camere 1

Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono concordanza tra le due Camere.

2

Non occorre una decisione concordante per le petizioni e per i rapporti presentati unicamente affinché le Camere ne prendano atto.


Art. 84

Determinazione della Camera prioritaria 1

Gli oggetti in deliberazione che devono essere trattati separatamente dalle due Camere sono attribuiti a una Camera per la prima deliberazione (Camera prioritaria).

2

I presidenti si accordano sull'attribuzione. Se non giungono a un'intesa, decide la sorte.


Art. 85

Iter cronologico della trattazione nelle Camere 1

I disegni di modifiche costituzionali e di leggi federali non urgenti sono di regola discussi per la prima volta dalle due Camere in sessioni distinte.

2

Su proposta del Consiglio federale o di una commissione la Conferenza di coordinamento può decidere che un oggetto in deliberazione secondo il capoverso 1 venga eccezionalmente discusso per la prima volta in ambo le Camere nella stessa sessione.


Art. 86

Inoltro degli oggetti in deliberazione all'altra Camera 1

Gli oggetti in deliberazione che devono essere discussi dalle due Camere e sui quali una Camera ha già deciso vengono trasmessi per deliberazione all'altra Camera.

2

Una Camera può iniziare la discussione soltanto quando l'altra abbia già deciso.

3

Se all'Assemblea federale vengono sottoposti con un messaggio o un rapporto più disegni di atti legislativi, ognuno di essi può essere trasmesso alla seconda Camera dopo la rispettiva votazione sul complesso.

4

Il decreto federale concernente un controprogetto a un'iniziativa popolare è trasmesso all'altra Camera insieme al decreto concernente l'iniziativa in questione.56

56 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

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Art. 87

Rinvio e sospensione della procedura 1

Se una Camera rinvia in blocco al Consiglio federale un oggetto in deliberazione, la decisione di rinvio è sottoposta all'esame dell'altra Camera.

2

Se l'altra Camera non accetta la decisione di rinvio, il rinvio è nondimeno efficace qualora la Camera prioritaria lo ribadisca.

3

La stessa procedura si applica anche nel caso in cui una Camera decida di sospendere la trattazione di un oggetto in deliberazione per un periodo probabilmente superiore a un anno (sospensione).


Art. 88

Suddivisione delle deliberazioni su un disegno di atto legislativo 1

Eccezionalmente, un disegno voluminoso di atto legislativo può essere suddiviso mediante decisione concorde delle due Camere e trasmesso per parti alla seconda Camera già prima della votazione sul complesso.

2

I parlamentari possono, sino alla votazione sul complesso, proporre di rivenire su disposizioni dell'intero disegno di atto legislativo.

3

Se le decisioni delle due Camere divergono per quanto concerne la suddivisione del disegno di atto legislativo e se la Camera che ha respinto la suddivisione conferma la propria decisione, il disegno è trasmesso alla seconda Camera soltanto dopo la votazione sul complesso.

Sezione 2: Divergenze tra le Camere

Art. 89

Procedura in caso di divergenze 1

Se dopo la deliberazione su un disegno di atto legislativo sussistono divergenze tra le Camere, le decisioni discordanti di una Camera ritornano per decisione all'altra Camera, fintanto che sia raggiunta un'intesa.

2

Dopo la prima deliberazione in ciascuna Camera, l'ulteriore deliberazione si restringe esclusivamente alle questioni per le quali non è stata raggiunta un'intesa.

3

Una Camera può rivenire su altre questioni soltanto se necessario in seguito a nuove decisioni ovvero se le commissioni delle due Camere incaricate dell'esame preliminare propongono congiuntamente di rivenire sulle medesime.


Art. 90


57

Stralcio di un disegno di atto legislativo Su proposta congiunta delle commissioni incaricate dell'esame preliminare, le Camere possono togliere dal ruolo un disegno di atto legislativo durante la procedura di appianamento delle divergenze o al termine della stessa.

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

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Art. 91

Costituzione di una conferenza di conciliazione 1

Se dopo tre deliberazioni di dettaglio in ciascuna Camera sussistono ancora divergenze, viene istituita una conferenza di conciliazione. La conferenza deve cercare di conseguire un'intesa.

2

Le commissioni incaricate dell'esame preliminare inviano ognuna 13 membri nella conferenza di conciliazione. Se la commissione di una delle Camere annovera meno di 13 membri, essa è completata fino a raggiungere questo numero di membri. La composizione delle delegazioni delle due commissioni è retta dall'articolo 43 capoverso 3.

3

La conferenza è diretta dal presidente della commissione della Camera prioritaria.

La supplenza in caso d'impedimento del presidente e dei membri della conferenza di conciliazione è retta dalle pertinenti disposizioni contenute nei regolamenti delle Camere.58

Art. 92

Procedura decisionale nella conferenza di conciliazione 1

La conferenza di conciliazione delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri di ognuna delle delegazioni. Il quorum deve essere espressamente accertato.

2

La conferenza di conciliazione decide a maggioranza dei membri votanti. Il presidente partecipa alla votazione. In caso di parità di voti, decide.

3

La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione che appiani globalmente tutte le divergenze rimaste.


Art. 93

Trattazione della proposta di conciliazione nelle Camere 1

La proposta di conciliazione è trasmessa dapprima alla Camera prioritaria e poi, sempre che questa abbia approvato la proposta nel complesso, all'altra Camera.

2

Se la proposta di conciliazione è respinta da una Camera, l'intero disegno è tolto dal ruolo.


Art. 94

Appianamento delle divergenze in materia di preventivo e di crediti aggiuntivi Se per il decreto federale sul preventivo della Confederazione o su un'aggiunta al medesimo viene respinta una proposta di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso.

58 Per. introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

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a59 Appianamento delle divergenze in materia di programma di legislatura e di piano finanziario60 1

Per il decreto federale sul programma di legislatura si fa capo alla conferenza di conciliazione qualora sussistano divergenze dopo la prima deliberazione nelle due Camere.

2

Per il decreto federale sul programma di legislatura e il decreto federale sul piano finanziario la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza. Su ogni proposta si vota separatamente.61 3 Se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata.

Art. 95

Appianamento delle divergenze in casi speciali Se le decisioni divergenti delle due Camere si riferiscono a un oggetto nel suo complesso, la seconda decisione di reiezione da parte di una Camera è definitiva. Ciò vale in particolare per: a. l'entrata in materia su un disegno di atto legislativo; b. l'accettazione di un disegno di atto legislativo nella votazione sul complesso;

c. l'approvazione di un trattato internazionale; d. il conferimento della garanzia a una costituzione cantonale; e. il parere su un'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica; f.

la clausola d'urgenza; g.62 la decisione di dar seguito o meno a un'iniziativa cantonale; h. l'approvazione di ordinanze del Consiglio federale; i.63 … j. il mantenimento di un oggetto in deliberazione di cui è stato proposto lo stralcio dal ruolo.

59 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (Programma di legislatura), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5231; FF 2006 1715 1735).

60 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).

61 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

63 Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), con effetto dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537).

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Capitolo 3: Procedura in caso di iniziative popolari Sezione 1: Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale

Art. 96

Se un'iniziativa popolare dichiarata formalmente riuscita chiede la revisione totale della Costituzione federale, l'Assemblea federale la sottopone al voto del Popolo.

Sezione 2:

Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale a. Disposizioni comuni

Art. 97

Messaggio e disegno di decreto del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale: a. il più tardi un anno dopo il deposito di un'iniziativa popolare formalmente riuscita, il messaggio con il disegno di decreto federale per il parere dell'Assemblea federale; b. il più tardi un anno dopo l'approvazione da parte del Popolo o dell'Assemblea federale di un'iniziativa presentata in forma generica, il messaggio con il disegno di decreto federale per la revisione parziale della Costituzione federale.

2

Se il Consiglio federale sottopone contemporaneamente all'Assemblea federale un disegno di decreto federale concernente un controprogetto oppure un disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa popolare, il termine è prorogato a diciotto mesi.64 3 L'Assemblea federale può incominciare a deliberare anche prima che il Consiglio federale presenti messaggio e disegno.


Art. 98

Validità delle iniziative popolari 1

L'Assemblea federale dichiara totalmente o parzialmente nulla l'iniziativa popolare che non adempia le esigenze dell'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale.

2

Se le decisioni delle due Camere circa la validità di un'iniziativa o di parti della stessa divergono e se la Camera che si è pronunciata per la validità conferma la sua decisione, l'iniziativa o la sua parte controversa è ritenuta valida.

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

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Art. 99

Non modificabilità del testo delle iniziative popolari L'iniziativa deve essere sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni in tutte le sue parti valide, nel loro tenore originale.

b. Iniziativa popolare elaborata

Art. 100

Raccomandazione di voto Entro trenta mesi dal deposito di un'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato, l'Assemblea federale decide se raccomandarne al Popolo e ai Cantoni l'accettazione o il rifiuto.


Art. 101


65

Controprogetto

1

L'Assemblea federale può sottoporre al Popolo e ai Cantoni, contemporaneamente all'iniziativa, un controprogetto vertente sulla stessa questione costituzionale.

2

Il decreto federale concernente il controprogetto dell'Assemblea federale è esaminato dalle Camere prima che queste decidano sulla raccomandazione di voto da inserire nel decreto federale concernente l'iniziativa.

3

La votazione finale sul decreto federale concernente il controprogetto ha luogo al più tardi otto giorni prima della fine della sessione precedente la scadenza del termine di trattazione dell'iniziativa. Se una delle Camere respinge il decreto federale in votazione finale, la conferenza di conciliazione propone una raccomandazione di voto da inserire nel decreto federale concernente l'iniziativa. Non è in tal caso più possibile proporre un controprogetto.


Art. 102


66

Procedura decisionale per la raccomandazione di voto e il controprogetto 1

Se l'Assemblea federale sottopone contemporaneamente al Popolo e ai Cantoni un'iniziativa popolare e un controprogetto, può: a. raccomandare di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto; o b. raccomandare di accettare sia l'iniziativa che il controprogetto.

2

Se raccomanda di accettare sia l'iniziativa che il controprogetto, raccomanda pure di dare la preferenza al controprogetto in risposta alla domanda risolutiva.

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

Assemblea federale

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c. Iniziativa popolare generica

Art. 103

Parere dell'Assemblea federale e votazione popolare 1

Entro due anni dal deposito di un'iniziativa presentata in forma di proposta generica l'Assemblea federale decide se la condivide o meno.

2

Se non la condivide, la sottopone al voto del Popolo.


Art. 104

Elaborazione di una modifica costituzionale da parte dell'Assemblea federale 1

Se l'Assemblea federale condivide l'iniziativa oppure se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora entro due anni una revisione parziale della Costituzione federale.

2

Nell'elaborazione del progetto, l'Assemblea federale si attiene al contenuto e agli scopi dell'iniziativa.

3

Se, nell'elaborazione della revisione parziale, le Camere non riescono ad accordarsi su un pertinente progetto ovvero se quest'ultimo è respinto da una o da ambo le Camere, le decisioni delle Camere risultanti dall'ultima deliberazione sono sottoposte al voto del Popolo e dei Cantoni sotto forma di varianti.

d. Proroga e decadenza dei termini

Art. 105

Proroga dei termini

1

Se una Camera si pronuncia per un controprogetto o per un disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa, l'Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione.

1bis

…67

2

Se le decisioni delle Camere in merito alla proroga del termine divergono, la proroga è considerata non riuscita.


Art. 106

Decadenza dei termini Se una decisione concorde delle Camere non è conseguita entro il termine legale, il Consiglio federale indice la votazione popolare.

67 Introdotto dal n. II della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare (RU 2010 271; FF 2009 3019 3037). Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), con effetto dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

L sul Parlamento

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Capitolo 4: Procedura in caso di iniziative parlamentari

Art. 107


68

Oggetto e forma

1

Mediante un'iniziativa parlamentare si può proporre che una commissione elabori un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale. 2 L'iniziativa va motivata. La motivazione deve contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo. 3

Una commissione può presentare alla propria Camera un progetto di atto legislativo per mezzo di un'iniziativa parlamentare.


Art. 108

Inammissibilità

L'iniziativa presentata da un parlamentare o da un gruppo parlamentare è inammissibile qualora sia formulabile come proposta di emendamento relativo a un disegno di atto legislativo già sottoposto all'Assemblea federale. Sulle eccezioni decide l'Ufficio della Camera.


Art. 109

Procedura dell'esame preliminare 1

Le iniziative presentate da un parlamentare o da un gruppo parlamentare, nonché le proposte presentate in sede di commissione e volte all'elaborazione di un'iniziativa di commissione sottostanno a un esame preliminare. 2 La commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa decide, entro un anno dall'attribuzione dell'iniziativa, se darle seguito o se proporre alla Camera di non darle seguito. Se la Camera approva la proposta della commissione, l'iniziativa è liquidata.69 3 La decisione di dare seguito all'iniziativa o di elaborare un'iniziativa di commissione richiede il consenso della commissione competente della seconda Camera.

Questa commissione invita la commissione della prima Camera a far difendere la sua decisione da una delegazione. Se questa commissione non dà il proprio consenso, la decisione di dare seguito all'iniziativa richiede l'approvazione delle due Camere. Se la seconda Camera non dà il proprio consenso, l'iniziativa è considerata definitivamente respinta.70 3bis La commissione dell'altra Camera e, in mancanza di una decisione concorde, le competenti commissioni delle Camere dispongono di un anno a partire dall'ultima decisione presa da una commissione o da una Camera in merito all'iniziativa, per 68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

70 Per. introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

Assemblea federale

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prendere la decisione di cui al capoverso 3 o per sottoporre la loro proposta alla loro Camera.71 4 Se non è membro della commissione, l'autore dell'iniziativa o il deputato che ha presentato una proposta di elaborazione di un'iniziativa ha il diritto di partecipare con voto consultivo alle sedute della commissione della propria Camera incaricata dell'esame preliminare.72 5 Se l'autore dell'iniziativa non fa più parte della Camera e nessun altro parlamentare la riprende nella prima settimana della sessione successiva, l'iniziativa è tolta dal ruolo senza decisione della Camera, salvo che la commissione non le abbia già dato seguito.73


Art. 110

Oggetto dell'esame preliminare 1

Si dà seguito a un'iniziativa o a una proposta di elaborazione di un'iniziativa se in linea di principio si ritiene necessario disciplinare la materia e se l'ulteriore iter parlamentare è ritenuto appropriato.

2

L'iter di un'iniziativa parlamentare è considerato appropriato segnatamente se: a. l'iniziativa propone un progetto di atto legislativo nel settore del diritto parlamentare; o

b. l'elaborazione di un disegno di atto legislativo chiesta da mozioni trasmesse al Consiglio federale non è avvenuta tempestivamente; o c.74 l'elaborazione di un disegno di atto legislativo può verosimilmente essere conseguita in modo più tempestivo di quanto consentito dalla via della mozione.

3

La commissione esamina come un disegno di atto legislativo possa essere elaborato tempestivamente e correttamente da una commissione con i mezzi a disposizione.


Art. 111

Elaborazione di un progetto di atto legislativo 1

Se si dà seguito all'iniziativa, la commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa elabora entro due anni un proprio progetto.

2

Se non è membro della commissione, l'autore dell'iniziativa o il deputato che ha presentato una proposta di elaborazione di un'iniziativa ha il diritto di partecipare, 71 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

73 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

74 Correzione del 17 feb. 2016 (RU 2016 657).

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durante l'elaborazione del progetto, alle sedute della commissione della propria Camera con voto consultivo.75 3 Il rapporto che commenta il progetto di atto legislativo deve corrispondere alle esigenze poste ai messaggi del Consiglio federale (art. 141).


Art. 112

Collaborazione con il Consiglio federale e con l'Amministrazione federale 1

La commissione può avvalersi della collaborazione del dipartimento competente per ottenere tutte le informazioni giuridiche e tecniche necessarie per l'elaborazione di un progetto di atto legislativo.

2

Pone in consultazione il progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo secondo le disposizioni della legge del 18 marzo 200576 sulla consultazione.77 3 Trasmette il suo rapporto e il suo progetto di atto legislativo che sottopone alla Camera simultaneamente al Consiglio federale, invitandolo ad esprimere il proprio parere entro congruo termine; sono fatte salve le modifiche di carattere organizzativo o procedurale dell'Assemblea federale che non sono stabilite nella legge e non concernono direttamente il Consiglio federale.78 4 Se il Consiglio federale propone una modifica, la commissione la esamina prima della trattazione del progetto nella Camera prioritaria.


Art. 113

Proroga dei termini e stralcio dal ruolo 1

Se la commissione non presenta entro due anni il proprio progetto di atto legislativo, la Camera, su proposta della commissione stessa o dell'Ufficio, decide se prorogare il termine o togliere dal ruolo l'iniziativa.

2

La commissione può proporre alla Camera di togliere dal ruolo l'iniziativa se: a. l'iniziativa risulta già adempiuta da un altro disegno di atto legislativo; oppure

b. non risulta necessario mantenere l'incarico conferito alla commissione.

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

76 RS

172.061

77 Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, in vigore dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453).

78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

Assemblea federale

38

171.10


Art. 114

Trattazione del progetto di atto legislativo nelle Camere 1

Se la Camera accoglie il progetto della sua commissione nella votazione sul complesso, l'iniziativa è trasmessa all'altra Camera e trattata secondo la procedura ordinaria prevista per i progetti di atti legislativi.79 1bis

Se la Camera decide di non entrare in materia sul progetto della sua commissione o lo respinge nella votazione sul complesso, l'iniziativa è considerata liquidata.80 2

Nella commissione della seconda Camera, il progetto è difeso da un membro della commissione della Camera prioritaria.

Capitolo 5: Procedura in caso di iniziative cantonali

Art. 115


81

Oggetto e forma

1

Qualsiasi Cantone può proporre per mezzo di un'iniziativa che una commissione elabori un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale. 2 L'iniziativa va motivata. La motivazione deve contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo.


Art. 116

Procedura dell'esame preliminare 1

Le iniziative cantonali sottostanno a un esame preliminare.

2

All'esame preliminare si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 110.

3

La decisione di dare seguito all'iniziativa richiede il consenso delle commissioni competenti di ambo le Camere. Se una commissione non dà il proprio consenso, la decisione spetta alla Camera. Se anche la Camera non dà il proprio consenso, l'iniziativa è trasmessa all'altra Camera. La seconda decisione di rifiuto da parte di una Camera è definitiva.

3bis

Per le commissioni si applicano i termini di cui all'articolo 109 capoversi 2 e 3bis.82 4

Nell'ambito dell'esame preliminare, la commissione della Camera prioritaria sente una rappresentanza del Cantone.

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

80 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

82 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

L sul Parlamento

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171.10


Art. 117

Elaborazione di un progetto di atto legislativo 1

Se le è dato seguito, l'iniziativa è nuovamente attribuita a una delle Camere per prima trattazione conformemente all'articolo 84.

2

Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 111-114. Lo stralcio dal ruolo di un'iniziativa richiede il consenso dell'altra Camera. Vi è stralcio dal ruolo anche quando la Camera prioritaria decide di non entrare in materia sul progetto della commissione o lo respinge nella votazione sul complesso.

Capitolo 6: Procedura in caso di interventi parlamentari Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 118

Generi di interventi

1

Sono interventi parlamentari: a. la

mozione;

b. il

postulato;

c. l'interpellanza; d. l'interrogazione.

2

Gli interventi sono di norma rivolti al Consiglio federale.

3

Sono rivolti all'Ufficio della Camera in cui sono stati presentati, se concernono il settore del diritto parlamentare.

4

Sono rivolti ai tribunali della Confederazione se si riferiscono alla loro gestione o alle loro finanze; le mozioni sono escluse.

4bis

Sono rivolti all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione se si riferiscono alla gestione o alle finanze del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza; le mozioni sono escluse.83 5 In caso di interventi rivolti agli Uffici delle Camere e al Tribunale federale si applicano per analogia gli articoli 120-125.


Art. 119

Disposizioni procedurali generali 1

Gli interventi possono essere presentati dalla maggioranza di una commissione nonché, durante la sessione, da un gruppo o da un parlamentare.

2

Se un intervento è scindibile materialmente, i singoli punti possono essere discussi e votati separatamente. 3 Il testo di un intervento depositato non può più essere modificato; è fatto salvo l'articolo 121 capoverso 3 lettera b.84 83 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

Assemblea federale

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171.10

4

…85

5

Un intervento di un parlamentare o di un gruppo parlamentare è tolto dal ruolo senza decisione della Camera se: a. la Camera non lo ha trattato definitivamente entro due anni dalla sua presentazione; o

b. il suo autore non fa più parte della Camera e nessun altro parlamentare lo riprende nella prima settimana della sessione successiva.86 6

…87

Sezione 2: Mozione

Art. 120

Oggetto 1 La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento.

2

Se è competente per prendere il provvedimento richiesto, il Consiglio federale vi provvede direttamente o sottopone all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo che consenta di conseguire lo scopo della mozione.

3

La mozione è inammissibile se si intende influire su una decisione amministrativa o una decisione su ricorso da prendere in una procedura disciplinata dalla legge.


Art. 121


88

Trattazione nelle Camere 1

Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro una mozione al più tardi entro l'inizio della sessione ordinaria successiva alla sua presentazione. Se si tratta di una mozione di commissione presentata meno di un mese prima dell'inizio della sessione ordinaria seguente, si pronuncia pro o contro la mozione al più tardi entro l'inizio della sessione successiva.

2

La mozione rifiutata da una Camera è considerata liquidata. Se è accolta dalla Camera in cui è stata presentata, la mozione passa all'altra Camera.

3

Se la Camera prioritaria ha accolto una mozione, la seconda Camera può: a. accoglierla o respingerla definitivamente; 84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

85 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), con effetto dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

87 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), con effetto dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

L sul Parlamento

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171.10

b. modificarla, su proposta della maggioranza della commissione incaricata dell'esame preliminare o su proposta del Consiglio federale.

4

Se la seconda Camera procede a una modifica, la Camera prioritaria può acconsentire alla modifica in seconda lettura oppure respingere definitivamente la mozione.

5

Una mozione accolta dalla Camera prioritaria è accolta definitivamente senza essere trasmessa alla seconda Camera: a. se si riferisce a questioni organizzative e procedurali della Camera in cui è stata presentata; o

b. se si tratta di una mozione di commissione e una mozione di commissione di ugual tenore è accolta dalla seconda Camera.


Art. 122


89

Trattazione delle mozioni accolte 1

Se una mozione non è ancora adempiuta dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questo rapporto è trasmesso alle commissioni competenti.

2

Una commissione o il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo le mozioni che risultano adempiute. La proposta è indirizzata alle due Camere, tranne che la mozione si riferisca a questioni organizzative e procedurali di una singola Camera.

3

Lo stralcio dal ruolo può essere proposto anche qualora non sia più giustificato mantenere un mandato inadempiuto. I motivi della proposta sono esposti in: a. un apposito rapporto; o b. un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale materialmente connesso con la mozione.

4

Se le decisioni delle due Camere in merito alla proposta di stralcio divergono, si applica l'articolo 95.

5

Se le due Camere respingono la proposta di stralcio, il Consiglio federale deve adempiere il mandato conferitogli dalla mozione entro un anno o entro il termine impartitogli dalle Camere all'atto della reiezione della proposta di stralcio.

6

Qualora il Consiglio federale non rispetti il termine fissato, nel corso della successiva sessione ordinaria le due Camere decidono, su proposta delle commissioni competenti, se prorogare nuovamente il termine o togliere dal ruolo la mozione.

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007 (Effetto vincolante della mozione), in vigore dal 26 mag. 2008 (RU 2008 2113; FF 2007 1359 1969). Vedi anche la disp. trans.

di detta mod. alla fine del presente testo.

Assemblea federale

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Sezione 3: Postulato

Art. 123

Oggetto Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di proporre un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento, nonché di presentare un rapporto in merito. Un rapporto può essere chiesto anche su qualsiasi altro oggetto.


Art. 124

Procedura

1

Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro un postulato al più tardi entro l'inizio della sessione ordinaria successiva alla sua presentazione. Se si tratta di un postulato di commissione presentato meno di un mese prima dell'inizio della sessione ordinaria seguente, si pronuncia pro o contro il postulato al più tardi entro l'inizio della sessione successiva.90 2 Il postulato è accolto se una Camera lo approva.

3

Il Consiglio federale adempie un postulato riferendone in un rapporto speciale, nel rapporto di gestione o in un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale.

4

Se un postulato non è ancora adempiuto dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale su quanto ha finora intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questo rapporto è trasmesso alle commissioni competenti.

5

Su richiesta motivata del Consiglio federale o di una commissione, i postulati vengono tolti dal ruolo se sono stati adempiuti o se non devono più essere mantenuti.

Lo stralcio dal ruolo richiede il consenso della Camera che ha accolto il postulato.

Sezione 4: Interpellanza e interrogazione

Art. 125

1 Con un'interpellanza o un'interrogazione il Consiglio federale è invitato a dare informazioni su affari della Confederazione.

2

Il Consiglio federale risponde di norma entro la sessione successiva.

3

L'interpellanza e l'interrogazione possono essere dichiarate urgenti.

4

Un'interpellanza è liquidata se la discussione chiesta dall'interpellante è avvenuta nella Camera o se quest'ultima ha rifiutato la discussione.

5

Le interrogazioni non sono trattate nella Camera; sono liquidate con la risposta del Consiglio federale.

90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

L sul Parlamento

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171.10

Capitolo 7:

Procedura in caso di petizioni e di domande concernenti la gestione91 Sezione 1: Petizioni92

Art. 126

93 Disposizioni generali

1

La commissione competente di ogni Camera decide se dare seguito a una petizione o se proporre alla propria Camera di non darle seguito.

2

Se una petizione può essere formulata come proposta relativa a un oggetto in deliberazione già pendente dinanzi all'Assemblea federale, la commissione riferisce alla Camera sulla petizione nell'ambito della trattazione di tale oggetto. La commissione decide se presentare una proposta relativa all'oggetto in deliberazione. La petizione è tolta dal ruolo senza decisione della Camera quando l'oggetto è liquidato.

3

Al termine della trattazione della petizione, i Servizi del Parlamento informano i petenti del modo in cui è stato tenuto conto della loro richiesta.

4

I presidenti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare possono rispondere direttamente alle petizioni:

a. il cui obiettivo non può essere realizzato con un'iniziativa parlamentare, un intervento o una proposta; b. dal contenuto manifestamente fuorviante, querulomane o offensivo.


Art. 127


94

Decisione della commissione di dare seguito alla petizione Se dà seguito alla petizione, la commissione recepisce in un'iniziativa parlamentare o un intervento quanto chiesto nella petizione.


Art. 128


95

Proposta della commissione di non dare seguito alla petizione 1

La commissione propone alla Camera di non dare seguito alla petizione se: a. respinge la petizione; b. constata che un'altra autorità competente già si adopera a favore di quanto chiesto nella petizione; c. ritiene adempiuto quanto chiesto nella petizione.

91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

92 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

Assemblea federale

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171.10

2

Se, contrariamente alla proposta della commissione, dà seguito alla petizione, la Camera rinvia la petizione alla commissione incaricandola di recepire in un'iniziativa parlamentare o un intervento quanto chiesto nella petizione.

Sezione 2: Domande concernenti la gestione96

Art. 129

Le domande concernenti la gestione generale o finanziaria del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei Tribunali federali e di altri enti incaricati di compiti federali sono trasmesse per risposta diretta alle Commissioni della gestione o delle finanze.

Capitolo 8:97 Procedura in caso di reclamo contro trattati intercantonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero
a 1 Se solleva reclamo contro un trattato intercantonale o contro un trattato concluso dai Cantoni con l'estero, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un disegno di decreto federale semplice concernente l'approvazione.

2

Se un Cantone solleva reclamo, la commissione competente della Camera prioritaria presenta al plenum della Camera il progetto di decreto federale semplice concernente l'approvazione.

Titolo sesto: Elezioni, conferma di elezioni e accertamento dell'incapacità98 Capitolo 1: Disposizioni generali relative alle elezioni99

Art. 130

Principi

1

L'Assemblea federale elegge a scrutinio segreto.

2

Risultano eletti i candidati il cui nome figura su più della metà delle schede valide.

96 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

97 Introdotto dal n. II della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1265; FF 2004 6299).

98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

L sul Parlamento

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3

Per la determinazione della maggioranza assoluta non vengono considerate le schede bianche e nulle.

4

Se il numero dei candidati che ottengono la maggioranza assoluta è superiore a quello dei mandati da assegnare, vengono eliminati i candidati che hanno ottenuto meno voti.


Art. 131

Nullità e suffragi cancellati 1

Sono nulle le schede contenenti espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti.

2

I suffragi dati a persone ineleggibili, già elette o eliminate dal ballottaggio, nonché a persone non univocamente identificabili vengono cancellati.

3

Se il nome di un candidato figura più di una volta sulla scheda, le ripetizioni vengono cancellate.

4

Se la scheda contiene un numero di nomi superiore a quello dei mandati da assegnare, i nomi in soprannumero sono stralciati a cominciare dalla fine della lista.

5

Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, il turno di scrutinio è annullato e va ripetuto.

Capitolo 2: Elezione del Consiglio federale

Art. 132

Rinnovo integrale

1

I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale plenaria nella sessione successiva al rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

2

I seggi sono assegnati singolarmente e in votazioni successive, secondo l'ordine di anzianità di servizio dei consiglieri federali uscenti. Vengono assegnati dapprima i seggi per i quali sono candidati i consiglieri federali in carica.

3

I primi due turni di scrutinio sono liberi. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati.

4

È eliminato dall'elezione il candidato che: a. ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi; b. ottiene il minor numero di voti dal terzo turno in poi, salvo che altri candidati ottengano il suo stesso numero di voti.


Art. 133

Seggi vacanti

1

I seggi vacanti sono di norma assegnati nella sessione successiva alla ricezione della lettera di dimissioni, alla data in cui il seggio è divenuto imprevedibilmente vacante o all'accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale di esercitare la carica.100 100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

Assemblea federale

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2

Il neoeletto entra in funzione il più tardi due mesi dopo l'elezione.

3

Se devono essere assegnati più seggi vacanti, è determinante l'ordine di anzianità di servizio del consigliere federale uscente.


Art. 134

Elezione della presidenza del Consiglio federale Il presidente della Confederazione e il vicepresidente sono eletti per un anno, singolarmente e in votazione successive, fra i membri del Consiglio federale.

Capitolo 3: Elezione dei tribunali della Confederazione

Art. 135

Rinnovo integrale

1

L'elezione dei tribunali della Confederazione si svolge prima dell'inizio del nuovo periodo amministrativo separatamente per i diversi tribunali nonché per i giudici e i giudici supplenti.

2

Il rinnovo avviene mediante la rielezione dei magistrati che si ripresentano oppure, in caso di seggi vacanti o di mancata rielezione di un giudice, mediante elezione complementare.


Art. 136

Rielezione

1

Funge da scheda una lista nominativa dei magistrati che si ripresentano, elencati secondo l'ordine di anzianità di servizio.

2

Gli elettori possono cancellare i nomi di singoli candidati. I nomi aggiunti non sono considerati. Le schede su cui tutti i nomi sono stati cancellati rimangono valide e contano per la determinazione della maggioranza assoluta.

3

L'elezione avviene in un solo turno. I candidati che non ottengono la maggioranza assoluta possono essere candidati nell'elezione complementare.


Art. 137

Elezione complementare 1

Si procede a un'elezione complementare in caso di seggi vacanti o di mancata rielezione di un giudice.

2

Se fino al giorno precedente quello dell'elezione il numero dei candidati annunciati all'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria non supera quello dei seggi vacanti e se l'elezione di conferma non provoca nuove vacanze, funge da scheda una lista nominativa dove i candidati sono elencati in ordine alfabetico, altrimenti una lista non compilata con un numero di linee pari a quello dei seggi da assegnare.

3

I primi due turni sono liberi. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati.

4

È eliminato dall'elezione il candidato che: a. ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi; o

L sul Parlamento

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b. ottiene il minor numero di voti, dal terzo turno in poi, sempreché il numero delle candidature superi quello dei seggi vacanti e altri candidati non ottengano il suo stesso numero di voti.


Art. 138

Elezione delle presidenze dei tribunali della Confederazione Il presidente e il vicepresidente di un tribunale sono eletti per un biennio. Sono eletti simultaneamente, ma su due schede distinte.

Capitolo 4: Altre elezioni

Art. 139

L'Assemblea federale procede alle altre elezioni previste dalla Costituzione o dalla legge attenendosi alle norme applicabili all'elezione del Consiglio federale.

Capitolo 5: Conferma di elezioni

Art. 140

1 L'Assemblea federale procede alle conferme di elezioni demandatele per legge.

2

Una commissione dell'Assemblea federale plenaria dà il proprio preavviso sull'elezione, eccettuata quella del segretario generale dell'Assemblea federale. La commissione può a tal fine sentire la persona interessata e una rappresentanza dell'organo che l'ha eletta. La commissione propone all'Assemblea federale plenaria di confermare o no l'elezione.

3

L'Assemblea federale plenaria decide a scrutinio segreto, a maggioranza dei membri votanti, circa la conferma o non conferma dell'elezione. In caso di mancata conferma, l'organo eleggente deve procedere a una nuova elezione.

Capitolo 6:101 Accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica
a 1 L'Assemblea federale decide in merito alle proposte di accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica.

2

La proposta di accertamento può essere presentata solo dall'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria e dal Consiglio federale.

101 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

Assemblea federale

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3

L'incapacità è presunta se sono adempiute le tre condizioni seguenti: a. la persona interessata non è manifestamente più in grado di esercitare la carica per gravi problemi di salute o perché impossibilitata a tornare al posto di lavoro;

b. questo stato è destinato verosimilmente a durare a lungo; c. la persona interessata non ha rassegnato validamente le dimissioni entro un congruo termine.

4

L'Assemblea federale plenaria decide al più tardi nella sessione successiva alla presentazione della proposta.

5

L'accertamento dell'incapacità produce la vacanza del seggio.

Titolo settimo: Relazioni tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale Capitolo 1: Testi del Consiglio federale

Art. 141

Messaggi a sostegno di disegni di atti legislativi 1

Il Consiglio federale sottopone i suoi disegni di atti legislativi all'Assemblea federale corredandoli di un messaggio esplicativo.

2

Nel messaggio il Consiglio federale motiva il disegno di atto legislativo e, per quanto necessario, commenta le singole disposizioni. Inoltre, per quanto siano possibili indicazioni sostanziate, illustra in particolare: a. la base giuridica, le ripercussioni sui diritti fondamentali, la compatibilità con il diritto di rango superiore e il rapporto con il diritto europeo; b. le deleghe di competenza previste nel disegno di legge; c. i punti di vista e le alternative discusse nella procedura preparlamentare, nonché il relativo parere dell'Esecutivo; d. la prevista realizzazione del disegno, la prevista valutazione della realizzazione medesima e l'esame dell'idoneità all'attuazione nella procedura preparlamentare;

e. la compatibilità tra i compiti e le finanze; f.

le ripercussioni dell'atto legislativo e della sua esecuzione a livello finanziario e di effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, nonché le modalità di copertura dei costi, l'influsso sulla pianificazione finanziaria e il rapporto costi-utilità; g.102 le ripercussioni sull'economia, sulla società, sull'ambiente e sulle future generazioni;

102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

L sul Parlamento

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h. il rapporto del disegno di atto legislativo con il programma di legislatura; i.

le ripercussioni sulla parità dei sessi.


Art. 142

Preventivo, aggiunte al preventivo e consuntivo della Confederazione 1

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale: a.103 il disegno di preventivo della Confederazione; b. i disegni di aggiunte ordinarie al preventivo e crediti aggiuntivi, due mesi prima della sessione in cui devono essere trattati; c. il consuntivo della Confederazione, ogni anno due mesi prima della sessione in cui deve essere trattato.

2

Riprende nel suo disegno di preventivo e nel consuntivo della Confederazione, senza modificarli, i progetti di preventivo e i consuntivi dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.104 3 Il Tribunale federale difende i progetti di preventivo e il consuntivo dei tribunali della Confederazione dinnanzi all'Assemblea federale. Per l'Assemblea federale questo compito è assunto dalla Delegazione amministrativa, per il Controllo federale delle finanze dalla Delegazione delle finanze, per l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e per il Ministero pubblico della Confederazione dall'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.105 4 Il Consiglio federale fa allestire entro il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno un calcolo approssimativo del risultato prevedibile dell'esercizio. Ne riferisce alle commissioni delle finanze.106

Art. 143


107

Piano finanziario

1

Il piano finanziario si riferisce ai tre anni seguenti a quello del preventivo.

2

L'articolazione e il contenuto del piano finanziario assicurano la connessione tra pianificazione dei compiti e pianificazione finanziaria (piano integrato dei compiti e delle finanze).

103 Nuovo testo giusta l'art. 65 n. 1 della LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1275; FF 2005 5).

104 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

105 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

106 Introdotto dall'art. 65 n. 1 della LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1275; FF 2005 5).

107 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).

Assemblea federale

50

171.10

3

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale il piano finanziario sotto forma di decreto federale semplice, insieme al disegno di preventivo, affinché ne prenda atto.

4

L'Assemblea federale può completare il decreto federale semplice con mandati di modifica del piano finanziario.

5

Di norma, il Consiglio federale adempie tali mandati con il disegno di preventivo per il secondo anno successivo.


Art. 144

Obiettivi annuali del Consiglio federale e rapporto di gestione 1

Prima che inizi l'ultima sessione ordinaria dell'anno, il Consiglio federale comunica i suoi obiettivi per l'anno successivo. Tali obiettivi devono essere conformi al programma di legislatura.

2

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale i rapporti concernenti la sua gestione nell'anno precedente due mesi prima della sessione in cui devono essere trattati.

3

Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sui punti salienti dell'attività governativa nell'anno considerato. Informa altresì sul conseguimento degli obiettivi determinanti nell'anno in questione, sull'attuazione del programma di legislatura e del programma legislativo, nonché sullo stato degli indicatori rilevanti ai fini della valutazione generale della situazione e ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi. Eventuali deroghe, nonché progetti non pianificati devono essere motivati.108

Art. 145

Trattazione del rapporto di gestione 1

Il presidente della Confederazione difende dinnanzi alle Camere il rapporto di gestione del Consiglio federale, sempre che i regolamenti delle Camere non prevedano altrimenti.109 2 L'Assemblea federale approva questo rapporto mediante decreto federale semplice.


Art. 146


110

Programma di legislatura 1

All'inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio sul programma di legislatura, con relativo disegno di decreto federale semplice.

2

Il decreto federale semplice definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi del programma di legislatura e indica per ciascuno di essi i previsti atti legislativi dell'Assemblea federale e altri provvedimenti necessari per conseguirli.

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007 (Programma di legislatura), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5231; FF 2006 1715 1735).

109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Rapporto di gestione del Consiglio federale), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 697; FF 2008 1939 949).

110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007 (Programma di legislatura), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5231; FF 2006 1715 1735).

L sul Parlamento

51

171.10

3

Nel messaggio sul programma di legislatura sono specificati gli indicatori che consentono di verificare il conseguimento degli obiettivi. Il messaggio contiene altresì un'analisi della situazione in base a tali indicatori. Fornisce inoltre un compendio di tutti i disegni di atti legislativi che il Consiglio federale prevede di sottoporre all'Assemblea federale nel corso della legislatura (programma legislativo).

4

Nel messaggio è illustrato anche il piano finanziario di legislatura. Questo stabilisce il fabbisogno finanziario per la legislatura e mostra in che modo si prevede di coprirlo. Gli obiettivi e i provvedimenti del programma di legislatura e il piano finanziario di legislatura sono coordinati quanto a materia e durata.


Art. 147


111

Trattazione del programma di legislatura 1

Le due Camere deliberano sul programma di legislatura in due sessioni consecutive.

2

I regolamenti delle Camere possono prevedere che: a. nel trattare il programma di legislatura, la Camera deliberi soltanto sulle proposte, unanimi o di maggioranza e di minoranza, della commissione incaricata dell'esame preliminare; e b. le altre proposte debbano essere presentate a tale commissione prima che questa inizi la deliberazione di dettaglio sul decreto federale.


Art. 148

Altre pianificazioni e rapporti 1

Oltre alle pianificazioni e ai rapporti previsti dalla legge, il Consiglio federale può sottoporre all'Assemblea federale, per informazione o perché ne prenda atto, altre pianificazioni e rapporti.

2

Può presentare all'Assemblea federale sotto forma di disegni di decreti federali, semplici o meno, gli obiettivi o le conclusioni di importanti pianificazioni o rapporti.

3

Il Consiglio federale sottopone periodicamente all'Assemblea federale un rapporto sulla politica estera della Svizzera.

3bis

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici fissati per le unità rese autonome di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 1997112 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. 113 4

Su altre pianificazioni e rapporti importanti l'Assemblea federale può prendere decisioni di principio e programmatiche mediante decreto federale semplice o meno.

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007 (Programma di legislatura), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5231; FF 2006 1715 1735).

112 RS

172.010

113 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 2933 2969).

Assemblea federale

52

171.10


Art. 149

Trasmissione di messaggi e rapporti del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale trasmette ai Servizi del Parlamento i suoi messaggi e rapporti il più tardi quattordici giorni prima della seduta della commissione incaricata dell'esame preliminare.

2

I Servizi del Parlamento inoltrano ai parlamentari la documentazione che il Consiglio federale e l'Amministrazione federale indirizzano all'Assemblea federale o alle sue commissioni.

Capitolo 2: Relazioni delle commissioni con il Consiglio federale

Art. 150

Diritti d'informazione generali 1

Le commissioni e le sottocommissioni da esse istituite sono autorizzate, per l'adempimento dei loro compiti, a: a. invitare il Consiglio federale alle proprie sedute per ottenere informazioni, ed esigere rapporti dal medesimo; b. esigere che il Consiglio federale metta a loro disposizione documenti; c. d'intesa con il Consiglio federale, interrogare persone al servizio della Confederazione.

2

Le commissioni e le sottocommissioni non hanno diritto di esigere informazioni: a. inerenti alle procedure di corapporto e alle deliberazioni delle sedute del Consiglio federale;

b. classificate come segrete nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.114

3

Esse prendono provvedimenti appropriati per tutelare il segreto. Possono in particolare prevedere che le informazioni sottostanti al segreto d'ufficio conformemente all'articolo 8 pervengano unicamente a una sottocommissione.

4

Se tra una commissione e il Consiglio federale non vi è unanimità di vedute circa l'estensione dei diritti d'informazione, la commissione può appellarsi alla presidenza della Camera cui appartiene. La presidenza cerca di mediare.

5

La presidenza della Camera decide definitivamente se tra la commissione e il Consiglio federale è controverso se le informazioni richieste servano all'adempimento dei compiti della commissione secondo il capoverso 1.

6

Qualora ritenga che la commissione non abbia diritto alle informazioni secondo il capoverso 2 e la mediazione della presidenza sia rimasta infruttuosa, il Consiglio federale, invece di consentire la consultazione dei documenti, può presentare alla commissione un rapporto.

114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 1683 1705).

L sul Parlamento

53

171.10

7

Per preparare la mediazione, la presidenza della Camera può prendere incondizionatamente visione dei documenti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale.


Art. 151

Consultazione in caso di emanazione di ordinanze 1

La commissione competente può esigere che le sia sottoposto per parere il disegno di un'importante ordinanza del Consiglio federale.

2

Se un'ordinanza dev'essere emanata o modificata immediatamente a complemento di un atto legislativo dell'Assemblea federale, nel voto sul complesso dell'atto legislativo la commissione decide se intenda essere consultata.

3

Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sulla preparazione di ordinanze.


Art. 152

Informazione e consultazione nell'ambito della politica estera 1

Le commissioni competenti per la politica estera e il Consiglio federale curano il contatto reciproco e lo scambio di opinioni.

2

Il Consiglio federale informa regolarmente, tempestivamente e in modo completo le presidenze delle Camere e le commissioni competenti per la politica estera sugli sviluppi importanti della politica estera. Le commissioni competenti per la politica estera trasmettono queste informazioni alle altre commissioni interessate.

3

In caso di progetti essenziali e di modifiche pianificate nella rete di rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero, nonché prima di stabilire o modificare le direttive e linee direttrici concernenti il mandato per negoziati internazionali importanti, il Consiglio federale consulta le commissioni competenti per la politica estera. Le informa altresì sullo stato di realizzazione dei progetti e sul proseguimento dei negoziati.115 3bis Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui approvazione è di competenza dell'Assemblea federale. Rinuncia all'applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.116 4 In casi urgenti il Consiglio federale consulta i presidenti delle commissioni competenti per la politica estera. I presidenti informano immediatamente le loro commissioni.

5

Le commissioni competenti per la politica estera o altre commissioni interessate possono esigere che il Consiglio federale le informi o consulti.

115 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'all. alla L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all'estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 1723 2379).

116 Introdotto dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 2004 sull'applicazione provvisoria di trattati internazionali (RU 2005 1245; FF 2004 665 883). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 969).

Assemblea federale

54

171.10


Art. 153


117

Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza 1

Oltre ai diritti d'informazione di cui all'articolo 150, le commissioni di vigilanza hanno il diritto di corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali, nonché di ottenere da essi, in applicazione dell'articolo 156, qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori. Esse possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti. 2 Possono raccogliere informazioni e ricevere documenti da persone e servizi esterni all'Amministrazione federale, sempreché ciò sia necessario all'esercizio dell'alta vigilanza. L'articolo 156 è parimenti applicabile alle persone esterne all'Amministrazione federale che sono state precedentemente al servizio della Confederazione.

È applicabile per analogia il diritto di rifiutare la testimonianza in virtù dell'articolo 42 della legge del 4 dicembre 1947118 di procedura civile federale.

3

In applicazione analogica degli articoli 49, 50 e 201-209 del Codice di procedura penale119, le commissioni di vigilanza possono citare, su decisione del presidente della Commissione, persone soggette all'obbligo di informare e, in caso di assenza ingiustificata, sottoporle ad accompagnamento coattivo da parte di organi di polizia federali e cantonali.

4

Le decisioni relative alle citazioni e all'accompagnamento coattivo possono essere impugnate mediante opposizione entro dieci giorni dinanzi al presidente della Camera a cui appartiene il presidente della Commissione che ha preso la decisione.

L'opposizione non ha effetto sospensivo. Se constata che la decisione è illegale o sproporzionata, il presidente della Camera può accordare all'opponente una riparazione. La decisione su opposizione è definitiva. 5 Prima di interrogare un membro del Consiglio federale, le commissioni di vigilanza lo informano esaurientemente sull'oggetto dell'interrogatorio. Informano preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono o gli erano subordinate. Sentono il Consiglio federale, a sua richiesta, prima di raccogliere informazioni presso persone o prima di farsi consegnare documenti.

6

Le commissioni di vigilanza decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione. Non hanno alcun diritto di farsi consegnare: a. i verbali delle sedute del Consiglio federale; b. i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.

7

Prendono provvedimenti appropriati a tutela del segreto giusta l'articolo 150 capoverso 3. A tale scopo, nonché per il caso in cui i loro diritti d'informazione non fossero sufficienti per esercitare l'alta vigilanza, possono incaricare le loro delegazioni di chiarire una questione concreta. Emanano istruzioni sulla tutela del segreto 117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 1683 1705).

118 RS 273

119 RS

312.0

L sul Parlamento

55

171.10

applicabili nel loro settore di competenza. A tal fine limitano in particolare l'accesso ai corapporti.


Art. 154

Diritti d'informazione delle delegazioni delle commissioni di vigilanza 1

Alle delegazioni delle commissioni di vigilanza non può essere sottaciuta alcuna informazione.

2

Per adempiere i loro compiti, le delegazioni delle commissioni di vigilanza hanno, oltre ai diritti d'informazione di cui agli articoli 150 e 153, il diritto di: a. farsi

consegnare:

1. i verbali delle sedute del Consiglio federale, 2. i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali;

b. interrogare persone in veste di testimoni; per la citazione e l'accompagnamento coattivo l'articolo 153 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia. 120

3

La Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione ricevono costantemente tutte le decisioni del Consiglio federale, proposte e corapporti inclusi. Stabiliscono congiuntamente i dettagli della loro trasmissione, consultazione e conservazione. 121
a122 Ripercussioni delle inchieste della Delegazione delle Commissioni della gestione su altri procedimenti o indagini 1

Inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o persone che sono oggetto di un'inchiesta della Delegazione delle Commissioni della gestione possono essere avviate o proseguite unicamente con l'autorizzazione di quest'ultima.

2

La Delegazione delle Commissioni della gestione decide sull'autorizzazione dopo aver sentito il Consiglio federale.

3

Se è controversa la necessità dell'autorizzazione, decide in merito, a maggioranza dei due terzi di tutti i membri, la Delegazione delle Commissioni della gestione.

4

Un'inchiesta della Delegazione delle Commissioni della gestione non impedisce l'esecuzione di procedimenti giudiziari civili e amministrativi né di istruzioni preparatorie e procedimenti giudiziari in materia penale.

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 1683 1705).

121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 1683 1705).

122 Introdotto dal I n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° mag. 2005 (RU 2005 4793; FF 2004 1271 1279).

Assemblea federale

56

171.10


Art. 155

Interrogatori e esame dei testimoni da parte delle delegazioni delle commissioni di vigilanza 1

Prima di qualsiasi interrogatorio, va accertato se una persona debba essere sentita a titolo di persona informata sui fatti o di testimone.

2

L'esame formale dei testimoni è ordinato soltanto se una fattispecie non può essere sufficientemente chiarita in altro modo. Ogni persona è tenuta a deporre.

3

Una persona contro cui è diretta interamente o prevalentemente un'inchiesta può essere interrogata soltanto in veste di persona informata sui fatti.

4

I testimoni devono essere resi attenti al loro obbligo di deporre e di dire la verità; le persone informate sui fatti, sul loro diritto di non rispondere. È fatto salvo il diritto di non deporre secondo l'articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 4 dicembre 1947123 di procedura civile federale.

5

Gli interrogatori sono registrati su un supporto del suono ai fini della verbalizzazione. I verbali sono presentati per firma alle persone interrogate.

6

Alla procedura e ai diritti degli interessati sono applicabili gli articoli 166-171.


Art. 156

Statuto delle persone al servizio della Confederazione 1

Le persone al servizio della Confederazione sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile.

2

È applicabile per analogia il diritto di non deporre secondo l'articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 4 dicembre 1947124 di procedura civile federale.

3

Alle persone al servizio della Confederazione non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una commissione. Possono essere oggetto di un procedimento in seguito alle dichiarazioni da loro fatte a una commissione soltanto previo parere della commissione medesima.

4

Sono persone al servizio della Confederazione a tenore della presente legge il personale federale nonché le persone direttamente incaricate di compiti federali di diritto pubblico. Il rapporto di impiego non è determinante.


Art. 157

Parere dell'autorità interessata All'autorità interessata è data la possibilità di esprimersi prima che una commissione di vigilanza o una sua delegazione riferisca su lacune nella gestione generale o finanziaria.


Art. 158

Raccomandazione all'autorità responsabile 1

Nell'ambito dell'alta vigilanza, una commissione di vigilanza o una sua delegazione può rivolgere raccomandazioni all'autorità responsabile.

123 RS

273

124 RS

273

L sul Parlamento

57

171.10

2

L'autorità responsabile informa la commissione di vigilanza o la sua delegazione sulla realizzazione di tali raccomandazioni.

3

Le raccomandazioni medesime e i pareri dell'autorità responsabile vengono pubblicati se non vi si oppongono interessi degni di protezione.

Capitolo 3:

Rappresentanza del Consiglio federale nell'Assemblea federale

Art. 159

Partecipazione del Consiglio federale ai dibattiti delle Camere 1

Ai dibattiti delle Camere partecipa di norma il capo del dipartimento competente per l'oggetto in deliberazione.

2

I consiglieri federali possono farsi accompagnare da persone al servizio della Confederazione o da specialisti. A richiesta del consigliere federale, può essere concessa loro la parola su questioni che implicano speciali conoscenze tecniche.


Art. 160

Partecipazione del Consiglio federale alle sedute delle commissioni 1

Un consigliere federale partecipa di norma alle sedute di commissione in cui vengono trattati oggetti in deliberazione proposti dal Consiglio federale o in merito ai quali il Consiglio federale ha dato il proprio parere.

2

D'intesa con il presidente della commissione, i consiglieri federali possono farsi rappresentare da persone al servizio della Confederazione.

3

I consiglieri federali e i loro rappresentanti possono farsi accompagnare da specialisti.


Art. 161

Partecipazione del cancelliere della Confederazione Il cancelliere della Confederazione difende gli affari della Cancelleria federale nelle Camere e nelle commissioni.

Titolo ottavo: Relazioni tra l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione nonché l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione 125

Art. 162

1 Le relazioni di servizio tra l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione sono rette per analogia dalle seguenti disposizioni concernenti le relazioni tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale: 125 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

Assemblea federale

58

171.10

a. preventivo e consuntivo della Confederazione (art. 142 cpv. 1); b. rapporto di gestione (art. 144 cpv. 2 e 145 cpv. 2); c. relazioni delle commissioni con il Consiglio federale (titolo settimo, capitolo 2);

d. commissione parlamentare d'inchiesta (titolo nono).

2

Il Tribunale federale designa un proprio membro per difendere dinnanzi alle Camere e alle loro commissioni il proprio progetto di preventivo, il consuntivo e il rapporto di gestione, nonché i propri pareri in merito a interventi che si riferiscono alla sua gestione generale o finanziaria.

3

Il membro del Tribunale federale può, nelle commissioni, farsi accompagnare o, d'intesa con il presidente della commissione, rappresentare da persone al servizio della Confederazione.

4

Le commissioni danno ai tribunali della Confederazione l'occasione di esprimersi su disegni di atti legislativi da esse esaminati e concernenti le competenze, l'organizzazione o l'amministrazione dei tribunali della Confederazione.

5

I capoversi 1-4 si applicano per analogia all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.126 Titolo nono: Commissione parlamentare d'inchiesta

Art. 163

Compiti e istituzione 1

Allorché occorra far luce su eventi di grande portata, l'Assemblea federale può, nell'ambito dell'alta vigilanza, istituire una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) delle due Camere per indagare su fatti e procurarsi altre basi di giudizio.

2

Sentito il Consiglio federale, la commissione d'inchiesta è istituita con decreto federale semplice. Questo ne stabilisce il mandato e i mezzi finanziari.


Art. 164

Organizzazione

1

La commissione d'inchiesta consta di un ugual numero di membri di ciascuna Camera.

2

Per la designazione dei membri e della presidenza si applica per analogia l'articolo 43 capoversi 1-3 e, per la procedura decisionale, l'articolo 92 capoversi 1 e 2.

3

La commissione d'inchiesta dispone di una propria segreteria. Il personale necessario è messo a disposizione dai Servizi del Parlamento. La commissione può assumere altro personale i cui rapporti di lavoro sono retti dal Codice delle obbligazioni127.

126 Introdotto dal n. II 2 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

127 RS

220

L sul Parlamento

59

171.10


Art. 165

Procedura

1

La Commissione d'inchiesta prende i provvedimenti procedurali necessari alle indagini in conformità del suo mandato e della presente legge.

2

Le autorità federali e cantonali sono tenute a prestare assistenza amministrativa e giudiziaria alla commissione d'inchiesta.

3

Sugli atti di procedura più importanti è steso processo verbale.


Art. 166

Diritti d'informazione 1

Nell'adempimento del suo mandato, stabilito nel decreto federale, la commissione d'inchiesta ha gli stessi diritti d'informazione delle delegazioni delle commissioni di vigilanza (art. 150 e 153-156).

2

La commissione d'inchiesta può, nel singolo caso, far capo a inquirenti per l'assunzione delle prove. Gli inquirenti operano conformemente al mandato e alle istruzioni della commissione.

3

La commissione d'inchiesta non può delegare agli inquirenti il diritto di esaminare testimoni.

4

Le persone interrogate dagli inquirenti hanno il diritto di non rispondere, nonché di rifiutarsi di consegnare documenti. In questo caso, vengono interrogate dalla commissione d'inchiesta.

5

All'assunzione delle prove si applicano per analogia gli articoli 42-48 e 51-54 della legge federale del 4 dicembre 1947128 di procedura civile federale, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.


Art. 167

Status del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale ha il diritto di assistere all'audizione di persone informate sui fatti e di testimoni, di porre domande completive e di esaminare i documenti esibiti, i pareri e i verbali d'interrogatorio della commissione d'inchiesta.

2

Può pronunciarsi sul risultato dell'inchiesta davanti alla commissione d'inchiesta e in un rapporto all'Assemblea federale.

3

Il Consiglio federale designa uno dei suoi membri quale rappresentante dinanzi alla commissione d'inchiesta. Il rappresentante del Consiglio federale può a sua volta incaricare un agente di collegamento idoneo di esercitare i diritti del Consiglio federale conformemente al capoverso 1.


Art. 168

Diritti degli interessati 1

La commissione d'inchiesta stabilisce quali persone sono direttamente toccate nei loro interessi dall'inchiesta e le informa immediatamente. Per quanto implicate, compete loro il diritto di cui all'articolo 167 capoverso 1.

128 RS

273

Assemblea federale

60

171.10

2

La commissione d'inchiesta può restringere o negare alle persone implicate il diritto di assistere alle audizioni e di consultare i documenti, qualora l'interesse dell'inchiesta ancora in corso o la protezione di altre persone lo esigano. In tal caso, ne comunica loro, a voce o per scritto, il contenuto essenziale e dà loro la possibilità di esprimersi e di proporre prove ulteriori.

3

Contro le persone implicate non si possono usare prove che non sono state loro comunicate.

4

La commissione d'inchiesta può consentire alle persone implicate, se ne fanno richiesta, di farsi patrocinare da un avvocato per l'intera procedura o per singole sedute, qualora la protezione dei loro interessi legittimi sembri richiederlo. Il patrocinatore può unicamente proporre prove e porre domande completive.

5

Chiuse le indagini e prima della presentazione del rapporto alle Camere, alle persone cui sono mossi rimproveri è data la possibilità di esaminare la parte del progetto di rapporto che le riguarda. Esse hanno la possibilità, entro un termine adeguato, di esprimersi a voce o per scritto davanti alla commissione d'inchiesta.

6

Il senso delle loro osservazioni, presentate a voce o per scritto, deve essere riportato fedelmente nel rapporto.


Art. 169

Obbligo del segreto

1

Tutte le persone partecipanti alle sedute e alle audizioni sono tenute al segreto fintanto che il rapporto della commissione d'inchiesta all'Assemblea federale non sia pubblicato. Le persone interrogate non sono in particolare autorizzate nei confronti dei loro superiori a rilasciare dichiarazioni sulle audizioni o sulle domande di documentazione.

2

Dopo la presentazione del rapporto, si applicano le disposizioni generali sulla natura confidenziale delle sedute di commissione.

3

Sulle domande di consultazione degli atti durante il termine di protezione secondo gli articoli 9-12 della legge sull'archiviazione del 26 giugno 1998129 decidono il presidente e il vicepresidente della commissione d'inchiesta o, se essi non fanno più parte della Camera, il presidente e il vicepresidente della Delegazione delle Commissioni della gestione.


Art. 170

Falsa testimonianza, falsa perizia 1

Chiunque, come testimone, fa una falsa deposizione o, come perito, fa un falso accertamento o fornisce una falsa perizia nella procedura davanti alla commissione d'inchiesta è punito in conformità dell'articolo 307 del Codice penale130.

2

Chiunque, senza un motivo previsto dalla legge, si rifiuta di fare una dichiarazione o di consegnare un documento è punito in conformità dell'articolo 292 del Codice penale.

129 RS

152.1

130 RS

311.0

L sul Parlamento

61

171.10

3

I reati, compresa la violazione del segreto conformemente all'articolo 169 capoverso 1, sottostanno alla giurisdizione federale.


Art. 171

Ripercussioni su altri procedimenti e indagini 1

L'istituzione di una commissione d'inchiesta da parte dell'Assemblea federale esclude che altre commissioni si occupino di chiarire ulteriormente i fatti menzionati nel mandato conferito alla commissione d'inchiesta.

2

L'istituzione di una commissione d'inchiesta non impedisce l'esecuzione di procedimenti giudiziari civili e amministrativi né di istruzioni preparatorie e procedimenti giudiziari in materia penale.

3

Inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o persone che sono o sono stati oggetto di un'inchiesta parlamentare possono essere avviate unicamente con l'autorizzazione della commissione d'inchiesta. Le procedure in corso devono essere sospese finché la commissione d'inchiesta non ne autorizzi il proseguimento.

4

Se è controversa la necessità dell'autorizzazione, decide in merito la commissione d'inchiesta. Se la commissione d'inchiesta è già stata sciolta, decidono il presidente e il vicepresidente della Delegazione delle Commissioni della gestione.

Titolo decimo: Disposizioni finali

Art. 172

Abrogazione e modificazione del diritto vigente L'abrogazione e la modificazione del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.


Art. 173

Disposizioni transitorie 1. Disposizione transitoria dell'art. 13 (Misure disciplinari) L'articolo 13 si applica alle infrazioni commesse dopo l'entrata in vigore della
presente legge.

2. Disposizione transitoria degli art. 14 e 15 (Incompatibilità) 1 Per i membri del Consiglio degli Stati il cui mandato si estende al di là del rinnovo integrale del Consiglio nazionale successivo all'entrata in vigore degli articoli 14 e 15, il regime anteriore delle incompatibilità si applica sino alla fine del loro mandato.

2

Se la presente legge entra in vigore dopo il 31 luglio dell'anno in cui si svolge un rinnovo integrale del Consiglio nazionale, gli articoli 14 e 15 entrano in vigore all'inizio della prima sessione dopo il successivo rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

3. Disposizione transitoria del titolo quinto (Procedura nell'Assemblea federale) Agli oggetti in deliberazione pendenti in una Camera al momento dell'entrata in
vigore della presente legge si applica ancora il diritto anteriore.

Assemblea federale

62

171.10

4. Disposizione transitoria del titolo nono (Commissione parlamentare d'inchiesta) Gli articoli 163-171 si applicano alle commissioni d'inchiesta istituite dopo l'entrata
in vigore della presente legge.

5.131 Disposizione transitoria dell'art. 40a (Commissione giudiziaria) 1

Alla Commissione giudiziaria compete la prima costituzione delle corti del Tribunale amministrativo federale.

2

In occasione della costituzione essa tiene adeguatamente conto della competenza tecnica dei giudici e delle lingue ufficiali.

6.132 Disposizione transitoria degli art. 86 cpv. 4, 97 cpv. 2 e 101 cpv. 2 e 3 (iniziative popolari) Le modifiche agli articoli 86 capoverso 4, 97 capoverso 2 e 101 capoversi 2 e 3 si
applicano alle iniziative popolari per le quali, al momento dell'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008, il Consiglio federale non ha ancora presentato all'Assemblea federale un disegno di decreto federale concernente l'iniziativa.

7.133 Disposizione transitoria dell'art. 105 cpv. 1bis secondo la modifica del 25 settembre 2009 (proroga del termine di trattazione di un'iniziativa popolare) Alle iniziative popolari federali pendenti al momento dell'entrata in vigore della
modifica del 25 settembre 2009 della presente legge si applica il nuovo diritto.


Art. 174

Entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

3

Gli articoli 14, 15 e 61 entrano in vigore all'inizio della prima sessione che segue il rinnovo integrale del Consiglio nazionale successivo all'entrata in vigore della presente legge134. Allo stesso momento è abrogato l'articolo 18 della legge federale del 17 dicembre 1976135 sui diritti politici (allegato n. II 1).

Data dell'entrata in vigore: 1° dicembre 2003136 131 Introdotto dall'art. 5 n. 1 della LF del 18 mar. 2005 sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° ott. 2005 e con effetto sino 31 dic. 2006 (RU 2005 4603;

FF 2004 4229).).

132 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

133 Introdotto dal n. II della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 271; FF 2009 3019 3037).

134 I° giorno della sessione invernale del 2007, il 3 dic. 2007.

135 RS

161.1

136 Dec. della Conferenza di coordinazione dell'AF del 16 set. 2002.

L sul Parlamento

63

171.10

Disposizione transitoria della modifica del 5 ottobre 2007137 Il nuovo articolo 122 si applica alle mozioni che, all'entrata in vigore della modifica
del 5 ottobre 2007, non sono state ancora accolte dalle due Camere.

Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011138 Alla trattazione delle richieste di soppressione dell'immunità e richieste analoghe
pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2011 della presente legge si applica il diritto anteriore.

Disposizione transitoria degli art. 109 cpv. 2 e 3bis e 116 cpv. 3bis secondo la modifica del 21 giugno 2013139
Le iniziative parlamentari e iniziative cantonali che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono già state attribuite a una commissione per esame preliminare sono rette dal diritto anteriore.

137 RU

2008 2113; FF 2007 1359 138 RU

2011 4627; FF 2010 6497 6537 139 RU

2013 3887; FF 2011 6049 6085

Assemblea federale

64

171.10

Allegato

(art. 172)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

Sono abrogate:

1. la legge federale del 26 marzo 1934140 sulle garanzie; 2. la risoluzione federale del 15 novembre 1848141 sul giuramento da prestarsi dalle supreme autorità federali; 3. la legge del 23 marzo 1962142 sui rapporti fra i Consigli. L'articolo 8septies conserva la sua vigenza fino all'entrata in vigore dell'articolo 61 della legge sul Parlamento (art. 174 cpv. 3).

II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue: …143 140 [CS

1 148; RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 n. I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. I 414 , 2003 2133 all. n.3].

141 [CS

1 431]

142 [RU

1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1, 1978 570 688 art. 88 n. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 all. n. 1 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4, 1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I 1, 2002 3371 all.

n. 1, 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3].

143 Le mod. possono essere consultate alla RU 2003 3543.