01.07.2032 - *
01.07.2020 - 30.06.2032 / In vigore
01.01.2017 - 30.06.2020
01.01.2011 - 31.12.2016
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1

Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) del 24 marzo 1995 (Stato 1° gennaio 2011) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 4 capoverso 2, 34ter capoverso 1 lettera a, 64 e 85 numero 3
della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19932, decreta: Sezione 1: Scopo

Art. 1

La presente legge mira a promuovere l'uguaglianza effettiva fra donna e uomo.

Sezione 2: Uguaglianza nella vita professionale

Art. 2

Principio Le disposizioni della presente sezione si applicano ai rapporti di lavoro disciplinati dal Codice delle obbligazioni3 e dal diritto pubblico federale, cantonale e comunale.


Art. 3

Divieto di

discriminazione

1

Nei rapporti di lavoro, uomini e donne non devono essere pregiudicati né direttamente né indirettamente a causa del loro sesso, segnatamente con riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza.

2

Il divieto si applica in particolare all'assunzione, all'attribuzione dei compiti, all'assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e al perfezionamento professionali, alla promozione e al licenziamento.

3

Non costituiscono una discriminazione adeguati provvedimenti per la realizzazione dell'uguaglianza effettiva.

RU 1996 1498 1 [CS

3 1; RU 1981 1243] 2

FF 1993 I 987 3

RS 220

151.1

Diritti fondamentali 2

151.1


Art. 4

Divieto di discriminazione in caso di molestia sessuale Per comportamento discriminante si intende qualsiasi comportamento molesto di natura sessuale o qualsivoglia altro comportamento connesso con il sesso, che leda la dignità della persona sul posto di lavoro, in particolare il proferire minacce, promettere vantaggi, imporre obblighi o esercitare pressioni di varia natura su un lavoratore per ottenerne favori di tipo sessuale.


Art. 5

Pretese giuridiche

1

In caso di discriminazione secondo gli articoli 3 e 4, l'interessato può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa: a. di proibire o far omettere una discriminazione imminente; b. di far cessare una discriminazione attuale; c. di accertare una discriminazione che continua a produrre effetti molesti; d. di ordinare il pagamento del salario dovuto.

2

Se la discriminazione consiste nel rifiuto di un'assunzione o nella disdetta di un rapporto di lavoro disciplinato dal Codice delle obbligazioni4, la persona lesa può pretendere soltanto un'indennità. Questa è stabilita tenuto conto di tutte le circostanze ed è calcolata in base al salario presumibile o effettivo.

3

Nel caso di discriminazione mediante molestia sessuale, il tribunale o l'autorità amministrativa può parimenti condannare il datore di lavoro ed assegnare al lavoratore un'indennità, a meno che lo stesso provi di aver adottato tutte le precauzioni richieste dall'esperienza e adeguate alle circostanze, che ragionevolmente si potevano pretendere da lui per evitare simili comportamenti o porvi fine. L'indennità è stabilita considerando tutte le circostanze, in base al salario medio svizzero.

4

Nel caso di discriminazione mediante rifiuto di assunzione, l'indennità prevista nel capoverso 2 non eccede l'equivalente di tre mesi di salario. Parimenti, la somma totale delle indennità versate non deve eccedere tale importo, qualora parecchie persone pretendano il versamento di un'indennità per rifiuto d'assunzione allo stesso posto di lavoro. Qualora la discriminazione avvenga mediante scioglimento di rapporti di lavoro disciplinati dal Codice delle obbligazioni5 o mediante molestie sessuali, l'indennità prevista ai capoversi 2 o 3 non eccede l'equivalente di sei mesi di salario.

5

Sono salve le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale, nonché le pretese contrattuali più estese.

4

RS 220

5

RS 220

Parità dei sessi

3

151.1


Art. 6

Alleviamento dell'onere della prova Si presume l'esistenza di una discriminazione per quanto la persona interessata la renda verosimile; questa norma si applica all'attribuzione dei compiti, all'assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e al perfezionamento professionali, alla promozione e al licenziamento.


Art. 7

Azioni e ricorsi delle organizzazioni 1

Le organizzazioni che esistono da almeno due anni e, secondo gli statuti, promuovono l'uguaglianza fra donna e uomo oppure tutelano gli interessi dei lavoratori possono, a proprio nome, far accertare in giudizio una discriminazione se l'esito della procedura avrà verosimilmente ripercussioni su un gran numero di rapporti di lavoro. Prima di avviare la procedura di consultazione o di intentare un'azione, tali organizzazioni devono dare al datore di lavoro l'opportunità di prendere posizione.

2

Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti le azioni e i ricorsi individuali.

Sezione 3:

Disposizioni speciali per i rapporti di lavoro disciplinati dal Codice delle obbligazioni6

Art. 8

Procedura in caso di discriminazione nell'assunzione 1

Le persone che, candidate a un posto di lavoro, pretendono di non essere state assunte per motivi discriminatori possono pretendere dal datore di lavoro una motivazione scritta.

2

La pretesa a un'indennità giusta l'articolo 5 capoverso 2 decade se l'azione non è proposta entro tre mesi dal momento in cui il datore di lavoro ha comunicato il rifiuto dell'assunzione.


Art. 9

Procedura in caso di disdetta discriminatoria In caso di discriminazione all'atto della disdetta del rapporto di lavoro, si applica l'articolo 336b del Codice delle obbligazioni7.

6

RS 220

7

RS 220

Diritti fondamentali 4

151.1


Art. 10

Protezione dal licenziamento 1

La disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro è impugnabile se, senza motivo giustificato, è data in seguito a un reclamo sollevato all'interno dell'azienda per presunta discriminazione o in seguito all'introduzione di una procedura di conciliazione o giudiziaria.

2

La protezione dal licenziamento vale finché dura la procedura di reclamo in seno all'azienda, la procedura di conciliazione o la procedura giudiziaria, nonché nei sei mesi successivi.

3

La disdetta deve essere impugnata in tribunale prima della scadenza del termine di disdetta. Il tribunale può ordinare la riassunzione provvisoria del lavoratore per la durata della procedura qualora le condizioni per annullare la disdetta siano verosimilmente adempiute.

4

Durante la procedura, il lavoratore può rinunciare alla continuazione del rapporto di lavoro e far valere in sua vece l'indennità giusta l'articolo 336a del Codice delle obbligazioni8.

5

Il presente articolo si applica per analogia alle disdette pronunciate a causa di un'azione intentata da un'organizzazione secondo l'articolo 7.


Art. 11

e 129 Sezione 4:

Protezione giuridica in caso di rapporti di lavoro di diritto pubblico

Art. 13

1 La protezione giuridica per i rapporti di lavoro di diritto pubblico è disciplinata dalle disposizioni generali sulla procedura giudiziaria federale. Ai ricorsi del personale federale si applica inoltre l'articolo 58 dell'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 192710.

2

Se una persona è discriminata dal fatto che la sua candidatura non è stata ammessa alla prima costituzione di un rapporto di lavoro, si applica l'articolo 5 capoverso 2.

L'indennità può essere chiesta direttamente con ricorso contro la decisione di non ammissione.

3

Gli impiegati della Confederazione possono rivolgersi a una commissione di conciliazione entro il termine di ricorso previsto dall'articolo 50 della legge federale del

8

RS 220

9

Abrogati dal n. II 1 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

10

[CS 1 453; RU 1958 1489 art. 27 lett. c, 1997 2465 allegato n. 4, 2000 411 n. II 1853, 2001 2197 art. 2 3292 art. 2. RU 2008 3437 n. I 1]. Vedi ora gli art. 35 e 36 della L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

Parità dei sessi

5

151.1

20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa. La commissione di conciliazione consiglia le parti e cerca di farle pervenire a un'intesa.12 4 …13

5

La procedura è gratuita; sono eccettuati i casi di ricorso temerario. Nei procedimenti dinanzi al Tribunale federale l'onere delle spese è disciplinato dalla legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale federale.15

Sezione 5: Aiuti finanziari

Art. 14

Programmi promozionali

1

La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o private che organizzano programmi per il promovimento dell'uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Essa stessa può organizzare programmi promozionali.

2

I programmi possono servire a: a. promuovere la formazione e il perfezionamento entro e fuori l'azienda; b. migliorare la rappresentanza dei sessi nelle differenti professioni, funzioni e livelli dirigenziali; c. migliorare la compatibilità tra compiti professionali e familiari; d. promuovere organizzazioni di lavoro e infrastrutture che favoriscono la parità dei sessi.

3

In primo luogo sono sostenuti programmi di carattere innovativo o esemplare.


Art. 15

Consultori La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni private per: a. la consulenza e l'informazione della donna nella vita professionale; b. il promovimento del reinserimento professionale di donne e uomini che hanno interrotto l'attività professionale per dedicarsi a compiti familiari.

11 RS

172.021

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1023; FF 2003 6785).

13 Abrogato dal n. 1 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205).

14 RS

173.110

15 Per. introdotto dal n. 1 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205).

Diritti fondamentali 6

151.1

Sezione 6: Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

Art. 16

1 L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo promuove la parità dei sessi in tutti gli ambiti della vita e si adopera per eliminare qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta.

2

Per tale scopo assume segnatamente i compiti seguenti: a. informa l'opinione pubblica; b. consiglia autorità e privati; c. effettua inchieste e raccomanda misure idonee ad autorità e a privati; d. può partecipare a progetti d'interesse nazionale; e. partecipa all'elaborazione di normative federali, nella misura in cui sono importanti per la parità dei sessi;

f.

decide in merito all'assegnazione di aiuti finanziari giusta gli articoli 14 e 15 e sorveglia l'esecuzione dei programmi promozionali.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 17

Disposizioni transitorie

Le pretese giusta l'articolo 5 capoverso 1 lettera d sono giudicate secondo il nuovo diritto, se l'azione civile è stata intentata dopo l'entrata in vigore della presente legge oppure se al momento dell'entrata in vigore l'autorità competente di prima istanza non aveva ancora preso una decisione.


Art. 18

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 199616 16

DCF del 25 ott. 1995.

Parità dei sessi

7

151.1

Allegato

Modifica di leggi federali …17 17 Le modifiche possono essere consultate alla RU 1996 1498.

Diritti fondamentali 8

151.1