01.01.2019 - * / In vigore
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.12.2017
01.05.2014 - 31.12.2015
01.01.2014 - 30.04.2014
01.11.2012 - 31.12.2013
01.07.2011 - 31.10.2012
01.08.2008 - 30.06.2011
01.01.2008 - 31.07.2008
01.09.2007 - 31.12.2007
01.07.2007 - 31.08.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
01.06.2003 - 31.12.2006
01.09.2000 - 31.05.2003
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1

Legge federale
sulla pianificazione del territorio
(Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)
1 del 22 giugno 1979 (Stato 22 agosto 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22quater e 34sexies della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 19784, decreta:

Titolo primo: Introduzione

Art. 1

Scopi

1

Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura. Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle
condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.

2

Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a: a.

proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e
il paesaggio;

b.

creare e conservare insediamenti accoglienti e le premesse territoriali per le
attività economiche;

c.

promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del
Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia; d.

garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese; e.

garantire la difesa nazionale.


Art. 2

Obbligo di pianificare 1

Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale.

2

Essi tengono conto delle incidenze territoriali della loro altra attività.

RU 1979 1573 1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 965 966; FF 1994 III 971).

2

[CS 1 3; RU 1969 1265, 1972 1509]. A dette disposizioni corrispondono ora gli art. 41,
75, 108 e 147 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 965 966; FF 1994 III 971).

4

FF 1978 I 959 700

Sistemazione del territorio 2

700

3

Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti.


Art. 3

Principî pianificatori 1

Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principî qui appresso.

2

Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre: a.

mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee; b.

integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti; c.

tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e
percorso;

d.

conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi; e.

permettere che il bosco adempia le sue funzioni.

3

Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare: a.

ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e renderli
sufficientemente accessibili con una rete viaria pubblica; b.

preservare quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni
nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti; c.

mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali; d.

assicurare condizioni favorevoli per l'approvvigionamento in beni e servizi; e.

inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati.

4

Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un'ubicazione appropriata. Occorre in particolare:

a.

tener conto dei bisogni regionali e ridurre le disparità urtanti; b.

rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come
scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici; c.

evitare o ridurre generalmente al minimo le incidenze negative sulle basi
naturali della vita, sulla popolazione e sull'economia.


Art. 4

Informazione e partecipazione 1

Le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla presente legge.

2

Esse provvedono per un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio.

3

I piani previsti dalla presente legge sono pubblici.

Pianificazione del territorio - LF 3

700


Art. 5

Compensazione e indennizzo 1

Il diritto cantonale prevede un'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da pianificazioni secondo la presente legge.

2

Per le restrizioni della proprietà equivalenti a espropriazione, derivanti da pianificazioni secondo la presente legge, è dovuta piena indennità.

3

I Cantoni possono prescrivere che il pagamento di indennità per restrizioni della proprietà sia menzionato nel registro fondiario.

Titolo secondo: Misure pianificatorie Capitolo 1: Piani direttori dei Catoni

Art. 6

Fondamenti

1

In vista dell'allestimento dei loro piani direttori, i Cantoni determinano le grandi linee del proprio sviluppo territoriale.

2

Essi designano i territori che: a.

sono idonei all'agricoltura; b.

sono di particolare bellezza o valore, importanti ai fini della ricreazione o
quali basi naturali della vita; c.

sono minacciati in misura rilevante da pericoli naturali o da immissioni nocive.

3

Essi informano sullo stato e lo sviluppo auspicabile: a.

dell'insediamento;

b.

del traffico e dell'approvvigionamento, degli edifici e impianti pubblici.

4

Essi tengono conto delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione, dei piani direttori dei Cantoni vicini come pure dei programmi di sviluppo e piani regionali.


Art. 7

Collaborazione tra autorità 1

I Cantoni collaborano con le autorità federali e dei Cantoni vicini allorché i rispettivi compiti interferiscono.

2

Se i Cantoni non si accordano tra di loro, oppure con la Confederazione, sulla coordinazione delle loro attività d'incidenza territoriale, può essere richiesta la procedura di conciliazione prevista dall'articolo 12.

3

I Cantoni di frontiera si adoperano per collaborare con le autorità regionali dei Paesi limitrofi in quanto i loro provvedimenti possano ripercuotersi oltre confine.

Sistemazione del territorio 4

700


Art. 8

Contenuto minimo dei piani direttori I piani direttori indicano almeno: a.

le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista
dello sviluppo auspicabile; b.

i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione di questi compiti.


Art. 9

Obbligatorietà e adattamento 1

I piani direttori vincolano le autorità.

2

In caso di mutate condizioni o di nuovi compiti o quando sia possibile una soluzione complessivamente migliore, i piani direttori sono riesaminati e, se necessario,
adattati.

3

Di regola, i piani direttori sono riesaminati globalmente ogni 10 anni e, se necessario, rielaborati.


Art. 10

Competenza e procedura 1

I Cantoni disciplinano competenza e procedura.

2

Essi regolano, per l'elaborazione dei piani direttori, il modo di collaborazione dei Comuni e degli altri enti ai quali incombono compiti d'incidenza territoriale.


Art. 11

Approvazione del Consiglio federale 1

Il Consiglio federale approva i piani direttori e le loro modificazioni, se gli stessi sono conformi alla presente legge, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d'incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini.

2

I piani direttori vincolano la Confederazione e i Cantoni vicini soltanto dopo la loro approvazione da parte del Consiglio federale.


Art. 12

Conciliazione

1

Se non può approvare i piani direttori o parti di questi, il Consiglio federale, sentiti gli interessati, ordina una procedura di conciliazione.

2

Per la durata della procedura di conciliazione, il Consiglio federale vieta quanto possa influire negativamente sull'esito della stessa.

3

Mancando ogni accordo, il Consiglio federale decide il più tardi entro tre anni dal momento in cui ha ordinato la procedura di conciliazione.

Pianificazione del territorio - LF 5

700

Capitolo 2: Misure particolari della Confederazione

Art. 13

Concezioni e piani settoriali 1

La Confederazione elabora i fondamenti per poter adempiere i suoi compiti d'incidenza territoriale; essa definisce le concezioni e i piani settoriali necessari e li coordina tra di loro.

2

Essa collabora con i Cantoni e comunica loro per tempo le sue concezioni, i suoi piani settoriali e i suoi progetti edilizi.

Capitolo 3: Piani di utilizzazione Sezione 1: Scopo e contenuto

Art. 14

Definizione

1

I piani d'utilizzazione disciplinano l'uso ammissibile del suolo.

2

Essi delimitano in particolare le zone edificabili, agricole e protette.


Art. 15

Zone edificabili

Le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione: a.

già edificati in larga misura o b.

prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.


Art. 16


5

Zone agricole

1 Le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da
costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e comprendono: a.

i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b.

i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura.

2 Per quanto possibile, devono essere delimitate ampie superfici contigue.

3 Nelle loro pianificazioni, i Cantoni tengono conto in maniera adeguata delle diverse funzioni della zona agricola.

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000
2042 2046; FF 1996 III 457).

Sistemazione del territorio 6

700

a6 Edifici e impianti conformi alla zona agricola 1 Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla
coltivazione agricola o all'orticoltura. È fatta salva una descrizione più restrittiva
della conformità alla zona ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3.

2 Edifici e impianti che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola o
orticola produttiva rimangono in ogni caso conformi alla zona.

3 Edifici e impianti che vanno al di là di un ampliamento interno dell'azienda possono essere ammessi in quanto conformi alla zona se sono situati in un territorio che
il Cantone ha destinato a tal fine nella zona agricola mediante una procedura di pianificazione.

b7 Divieto d'utilizzazione Edifici e impianti che non sono più utilizzati in conformità alla zona di destinazione
e non possono essere destinati ad altro uso secondo gli articoli 24-24d non possono
più essere utilizzati. Il divieto d'utilizzazione decade non appena essi possono essere
utilizzati in modo conforme alla zona.


Art. 17

Zone protette

1

Le zone protette comprendono: a.

i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive; b.

i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storicoculturale; c.

i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali; d.

i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione.

2

Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte.


Art. 18

Altre zone e comprensori 1

Il diritto cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione.

2

Esso può contenere prescrizioni su comprensori non attribuiti o il cui azzonamento è differito.

3

L'area boschiva è definita e protetta dalla legislazione forestale.


Art. 19

Urbanizzazione

1

Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante.

6

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042
2046; FF 1996 III 457).

7

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042
2046; FF 1996 III 457).

Pianificazione del territorio - LF 7

700

2

Le zone edificabili sono equipaggiate dall'ente pubblico nei termini previsti dal programma di urbanizzazione.8 Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari.

3

Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all'urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati dall'ente pubblico oppure di anticipare le spese d'urbanizzazione giusta il diritto cantonale.9


Art. 20

Ricomposizione particellare La ricomposizione particellare può essere ordinata d'ufficio ed anche eseguita, se i
piani d'utilizzazione lo esigono.

Sezione 2: Effetti

Art. 21

Obbligatorietà e adattamento 1

I piani d'utilizzazione vincolano ognuno.

2

In caso di notevole cambiamento delle circostanze, i piani d'utilizzazione sono riesaminati e, se necessario, adattati.


Art. 22

Autorizzazione edilizia 1

Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità.

2

L'autorizzazione è rilasciata solo se: a.

gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona
d'utilizzazione e

b.

il fondo è urbanizzato.

3

Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.


Art. 23

Eccezioni nelle zone edificabili Il diritto cantonale disciplina le eccezioni nelle zone edificabili.


Art. 24


10

Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se: 8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° apr. 1996
(RU 1996 965 966; FF 1994 III 971).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° apr. 1996
(RU 1996 965 966; FF 1994 III 971).

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000
2042 2046; FF 1996 III 457).

Sistemazione del territorio 8

700

a.

la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile, e b.

non vi si oppongono interessi preponderanti.

a11 Cambiamenti di destinazione senza lavori di trasformazione
fuori delle zone edificabili 1 Quando il cambiamento di destinazione di un edificio o di un impianto fuori delle
zone edificabili non necessita lavori di trasformazione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata se: a.

non ne deriva alcuna nuova ripercussione sul territorio, sull'urbanizzazione e
sull'ambiente; e

b.

esso non contravviene ad alcun altro atto normativo federale.

2 L'autorizzazione eccezionale è rilasciata con la riserva di una nuova decisione,
presa d'ufficio, in caso di mutate condizioni.

b12 mAziende accessorie non agricole fuori delle zone edificabili 1 Se le aziende agricole non possono sussistere senza una fonte di reddito supplementare, è possibile autorizzare lavori di trasformazione degli edifici e impianti
esistenti per installare un'azienda accessoria affine non agricola. Il requisito giusta
l'articolo 24 lettera a non dev'essere soddisfatto.

2 L'azienda accessoria può essere utilizzata soltanto dal gestore dell'azienda agricola.

3 L'esistenza dell'azienda accessoria è menzionata nel registro fondiario.

4 Le aziende accessorie non agricole costituiscono parte integrante dell'azienda agricola e soggiacciono al divieto di divisione materiale e di frazionamento a tenore degli articoli 58-60 della legge federale del 4 ottobre 199113 sul diritto fondiario rurale.

5 Le disposizioni della legge federale sul diritto fondiario rurale concernenti le
aziende accessorie non agricole non sono applicabili alle aziende accessorie di cui al
presente articolo.

c14 Edifici e impianti esistenti fuori delle zone edificabili,
non conformi alla destinazione della zona 1 Fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti
nella propria situazione di fatto.

11

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042
2046; FF 1996 III 457).

12

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042
2046; FF 1996 III 457).

13

RS 211.412.11 14

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042
2046; FF 1996 III 457).

Pianificazione del territorio - LF 9

700

2 Con l'autorizzazione dell'autorità competente, tali edifici e impianti possono essere
rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché
siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità
con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.

d15 Eccezioni di diritto cantonale per edifici e impianti
fuori delle zone edificabili 1

In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, il diritto cantonale può autorizzare un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli.

2 Il diritto cantonale può inoltre autorizzare il cambiamento totale di destinazione di
edifici e impianti degni di protezione, se: a.

sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e b.

la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro
modo.

3 Le autorizzazioni secondo i capoversi 1 e 2 possono essere rilasciate soltanto se: a.

l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si
presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che
non sia necessario;

b.

l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati; c.

è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e
il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento
completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario; d.

la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata; e.

non vi si oppongono interessi preponderanti.

Sezione 3: Competenza e procedura

Art. 25

Competenze cantonali

1

I Cantoni disciplinano competenza e procedura.

1bis Essi stabiliscono i termini per le procedure necessarie a erigere, trasformare,
mutare di destinazione edifici e impianti e ne disciplinano gli effetti. 16 15

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042
2046; FF 1996 III 457).

16

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1995 (RU 1996 965; FF 1994 III 971). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042 2046;
FF 1996 III 457).

Sistemazione del territorio 10

700

2 Per tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili, l'autorità cantonale competente decide se siano conformi alla zona o se un'eccezione possa essere autorizzata.
17

a18 Principi della coordinazione 1

Qualora la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti decisioni di più autorità, occorre designare un'autorità responsabile di garantire una
coordinazione sufficiente.

2

L'autorità responsabile della coordinazione: a.

può prendere le disposizioni necessarie per dirigere le procedure; b.

vigila affinché tutti i documenti del fascicolo della domanda siano pubblicati
contemporaneamente;

c.

raccoglie pareri circostanziati in merito al progetto presso tutte le autorità
cantonali e federali che partecipano alla procedura; d.

provvede alla concordanza materiale e se possibile alla notificazione comune
o simultanea delle decisioni.

3

Le decisioni non devono contenere contraddizioni.

4

Questi principi sono applicabili per analogia alla procedura dei piani d'utilizzazione.


Art. 26

Approvazione dei piani d'utilizzazione da parte dell'autorità
cantonale

1

Un'autorità cantonale approva i piani d'utilizzazione e le loro modificazioni.

2

Essa esamina se sono conformi con i piani direttori cantonali approvati dal Consiglio federale.

3

I piani d'utilizzazione diventano vincolanti approvati che siano dall'autorità cantonale.


Art. 27

Zone di pianificazione 1

Se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati.
All'interno delle zone di pianificazione nulla può essere intrapreso che possa rendere
più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.

2

Le zone di pianificazione possono essere stabilite per cinque anni al massimo; il diritto cantonale può prevedere una proroga.

17

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000
2042 2046; FF 1996 III 457).

18

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 965 966;
FF 1994 III 971).

Pianificazione del territorio - LF 11

700

Titolo terzo: Sussidi federali

Art. 28


19

Partecipazione alle spese d'elaborazione dei piani direttori 1

La Confederazione sussidia, nei limiti dei crediti stanziati, fino al 30 per cento le spese per i piani direttori.

2

L'Assemblea federale stanzia i mezzi finanziari mediante un credito d'impegno pluriennale.


Art. 29

Sussidi per le indennità conseguenti a misure di protezione La Confederazione può sussidiare le indennità conseguenti a misure di protezione
particolarmente importanti giusta l'articolo 17.


Art. 30

Presupposto per altri sussidi I sussidi della Confederazione, previsti da altre leggi federali, per provvedimenti
d'incidenza territoriale sono subordinati alla congruenza di questi con i piani direttori approvati.

Titolo quarto: Organizzazione

Art. 31

Uffici cantonali

I Cantoni istituiscono un ufficio per la pianificazione del territorio.


Art. 32

Ufficio federale per lo sviluppo territoriale20 L'Ufficio federale per lo sviluppo territoriale è il servizio competente della Confederazione.

Titolo quinto: Protezione giuridica

Art. 33

Diritto cantonale

1

I piani d'utilizzazione sono pubblicati.

2

Il diritto cantonale prevede almeno un rimedio di diritto contro le decisioni e i piani di utilizzazione fondati sulla presente legge e sulle sue disposizioni di applicazione
cantonali e federali.

3

Il diritto cantonale garantisce: 19

Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal
1° apr. 1991 (RS 616.1).

20

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Sistemazione del territorio 12

700

a.

la legittimazione a ricorrere, per lo meno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; b.

il riesame completo da parte di almeno una istanza.

4

Per l'impugnazione di decisioni pronunciate da autorità cantonali e alle quali è applicabile l'articolo 25a capoverso 1, occorre prevedere autorità di ricorso uniche.21


Art. 34

Diritto federale

1 Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammesso contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti indennità per restrizioni della proprietà
(art. 5), conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona
edificabile nonché autorizzazioni ai sensi degli articoli 24-24d.22 2

Cantoni e Comuni sono legittimati a ricorrere.

3

Le altre decisioni cantonali di ultima istanza sono definitive; è riservato il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 35

Termini per i piani direttori e d'utilizzazione 1

I Cantoni provvedono affinché: a.

i piani direttori siano al più tardi presenti cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge; b.

i piani d'utilizzazione siano elaborati in tempo utile, o comunque presenti
otto anni dopo l'entrata in vigore della legge.

2

Il Consiglio federale può eccezionalmente prorogare il termine per i piani direttori.

3

I piani direttori e i piani d'utilizzazione cantonali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono validi secondo il diritto cantonale fintanto che
non saranno approvati dall'autorità competente.


Art. 36

Misure introduttive dei Cantoni 1

I Cantoni emanano le disposizioni necessarie all'applicazione della legge.

2

I governi cantonali sono autorizzati ad emanare ordinamenti provvisionali, in particolare a stabilire zone di pianificazione (art. 27) fintanto che il diritto cantonale non
avrà designato altre autorità.

3

In assenza di zone edificabili e salvo diversa disposizione del diritto cantonale, il comprensorio già largamente edificato vale quale zona edificabile provvisoria.

21

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 965 966;
FF 1994 III 971).

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000
2042 2046; FF 1996 III 457).

Pianificazione del territorio - LF 13

700


Art. 37

Zone d'utilizzazione transitorie 1

Ove territori agricoli particolarmente idonei, paesaggi o siti particolarmente significativi siano direttamente minacciati e ove entro un termine stabilito dal Consiglio
federale non siano presi i provvedimenti necessari, il Consiglio federale può stabilire
zone d'utilizzazione transitorie. Entro tali zone nulla può essere intrapreso che possa
influire negativamente sulla pianificazione dell'utilizzazione.

2

Appena i piani d'utilizzazione sono presenti, il Consiglio federale abroga le zone di utilizzazione transitorie.

a23 Edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali, esterni alla zona
edificabile e non conformi alla destinazione della zona Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di
destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del
1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d'utilizzazione.


Art. 38

Modificazione della legge federale contro l'inquinamento delle
acque

...

...


Art. 39

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 198025 23

Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042
2046; FF 1996 III 457).

24

[RU 1972 1120, 1980 1796, 1982 1961, 1984 1122 art. 66 n. 3, 1985 660 n. I 51, 1991
362 n. II 402 857 all. n. 19, 1992 288 all. n. 32. RU 1992 1860 art. 74] 25

DCF del 14 nov. 1979 (RU 1979 1582).

Sistemazione del territorio 14

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