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811.21

Legge federale
sulle professioni sanitarie

(LPSan)

del 30 settembre 2016 (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 117a capoverso 2 lettera a della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20152,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge promuove, nell'interesse della sanità pubblica, la qualità:

a.
della formazione nelle professioni sanitarie impartita nelle scuole universitarie e in altri istituti accademici ai sensi della legge federale del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);
b.
dell'esercizio sotto la propria responsabilità professionale delle professioni di cui alla lettera a.
Art. 2 Oggetto

1 Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di:

a.
infermiere;
b.
fisioterapista;
c.
ergoterapista;
d.
levatrice;
e.
dietista;
f.
optometrista;
g.
osteopata.

2 Per tali professioni la presente legge disciplina segnatamente:

a.
le competenze di chi ha concluso i seguenti cicli di studio:
1.
bachelor in cure infermieristiche,
2.
bachelor in fisioterapia,
3.
bachelor in ergoterapia,
4.
bachelor di levatrice,
5.
bachelor in alimentazione e dietetica,
6.
bachelor in optometria,
7.
bachelor in osteopatia,
8.
master in osteopatia;
b.
l'accreditamento di tali cicli di studio;
c.
il riconoscimento dei titoli di studio esteri;
d.
l'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale;
e.
il registro delle professioni sanitarie (registro).

Capitolo 2: Competenze di chi ha concluso un ciclo di studio

Art. 3 Competenze generiche

1 I cicli di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a offrono prioritariamente una formazione pratica e incentrata sui pazienti.

2 Chi ha concluso un ciclo di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a deve possedere in particolare le seguenti conoscenze, attitudini e capacità:

a.
essere in grado di fornire, sotto la propria responsabilità professionale e in conformità con i principi della buona prassi professionale, servizi sanitari di qualità elevata;
b.
essere in grado, nell'esercizio della propria professione, di mettere in pratica nuove conoscenze scientifiche, di riconsiderare costantemente le proprie attitudini e capacità e di aggiornarle di continuo nell'ottica di un apprendimento permanente;
c.
essere in grado di valutare l'efficacia, l'adeguatezza e l'economicità delle proprie prestazioni e di agire di conseguenza;
d.
conoscere i fattori che contribuiscono a salvaguardare e promuovere la salute dell'individuo e di singoli gruppi della popolazione ed essere in grado di adottare provvedimenti atti a migliorare la qualità di vita;
e.
disporre delle conoscenze necessarie per adottare provvedimenti preventivi, diagnostici, terapeutici, riabilitativi e palliativi;
f.
conoscere i ragionamenti e i processi decisionali e operativi caratteristici del settore sanitario nonché l'interazione tra le varie professioni sanitarie e altri operatori dell'ambito curativo ed essere in grado di tenerne conto in modo ottimale al momento di adottare i propri provvedimenti;
g.
conoscere le basi legali del sistema svizzero di sicurezza sociale e del settore della sanità e sapere applicare tali conoscenze nella propria attività professionale;
h.
sapere spiegare il proprio operato in maniera attendibile e saperlo documentare in maniera dimostrabile;
i.
avere familiarità con i metodi di ricerca del settore della sanità e della prassi fondata su basi scientifiche ed essere in grado di partecipare a progetti di ricerca;
j.
essere in grado di sfruttare il potenziale degli strumenti di lavoro digitali nel settore della sanità.
Art. 4 Competenze sociali e personali

1 I cicli di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a concorrono a sviluppare le competenze sociali e personali degli studenti in modo che possano far fronte alle future esigenze professionali.

2 Nell'esercizio della professione, coloro che hanno concluso uno di tali cicli di studio devono essere in grado in particolare di:

a.
assumere le proprie responsabilità nei confronti dell'individuo, della società e dell'ambiente nel rispetto dei principi etici riconosciuti;
b.
riconoscere i propri punti forti e deboli e rispettare i limiti della propria attività;
c.
rispettare il diritto all'autodeterminazione delle persone in cura;
d.
instaurare con le persone in cura e i loro familiari un rapporto professionale e adeguato alle circostanze.
Art. 5 Competenze professionali specifiche

1 In collaborazione con le scuole universitarie interessate, gli altri istituti accademici interessati e le organizzazioni del mondo del lavoro interessate, il Consiglio federale disciplina le competenze professionali specifiche che devono possedere coloro che hanno concluso un ciclo di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a. Sente previamente il Consiglio delle scuole universitarie in conformità con la LPSU4.

2 Il Consiglio federale adatta periodicamente le competenze professionali specifiche all'evoluzione delle professioni sanitarie.

Capitolo 3: Accreditamento dei cicli di studio

Art. 6 Obbligo di accreditamento

1 I cicli di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a devono essere accreditati conformemente alla presente legge.

2 Se è nuovo ed è offerto da un istituto non ancora accreditato a livello istituzionale, il ciclo di studio deve essere accreditato entro un anno dall'accreditamento istituzionale dell'istituto offerente.

Art. 7 Condizioni per l'accreditamento

Un ciclo di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a è accreditato se:

a.
la scuola universitaria o un altro istituto accademico che offre tale ciclo di studio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale secondo l'articolo 30 LPSU5;
b.
è conforme, in termini di contenuti e struttura, alle condizioni di cui all'articolo 31 LPSU;
c.
trasmette agli studenti le competenze definite nella presente legge e prevede che l'acquisizione di tali competenze sia verificata.
Art. 9 Provvedimenti in caso di mancato rispetto dell'obbligo di accreditamento

1 Se una scuola universitaria o un altro istituto accademico ai sensi della LPSU7 offre un ciclo di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a che non è accreditato, il Cantone sede della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico adotta i necessari provvedimenti amministrativi.

2 Possono essere adottati in particolare i seguenti provvedimenti amministrativi:

a.
la diffida;
b.
il divieto di offrire e svolgere il ciclo di studio;
c.
una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi.

Capitolo 4: Riconoscimento di titoli di studio esteri

Art. 10

1 Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2:

a.
è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o
b.
è dimostrata nel singolo caso in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche contenutevi.

2 Un titolo di studio estero riconosciuto esplica, ai fini dell'esercizio della professione in Svizzera, i medesimi effetti del corrispondente titolo di studio svizzero.

3 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di studio esteri nel campo di applicazione della presente legge. Può delegare tale compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti.

4 Il Consiglio federale può subordinare il riconoscimento di titoli di studio esteri a provvedimenti di compensazione.

Capitolo 5:
Esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale

Sezione 1: Esercizio della professione

Art. 11 Obbligo di autorizzazione

L'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione del Cantone sul cui territorio è esercitata.

Art. 12 Condizioni per l'autorizzazione

1 L'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente:

a.
possiede il relativo titolo di studio di cui al capoverso 2 oppure un corrispondente titolo di studio estero riconosciuto;
b.
è degno di fiducia e offre la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione;
c.
padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione.

2 Per le professioni elencate qui appresso sono necessari i seguenti titoli di studio:

a.
infermiere: bachelor of science SUP/SU in cure infermieristiche oppure infermiere dipl. SSS;
b.
fisioterapista: bachelor of science SUP in fisioterapia;
c.
ergoterapista: bachelor of science SUP in ergoterapia;
d.
levatrice: bachelor of science SUP di levatrice;
e.
dietista: bachelor of science SUP in alimentazione e dietetica;
f.
optometrista: bachelor of science SUP in optometria;
g.
osteopata: master of science SUP in osteopatia.

3 Chi dispone dell'autorizzazione a esercitare la professione secondo la presente legge adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone.

Art. 13 Restrizione dell'autorizzazione e oneri

I Cantoni possono prevedere che l'autorizzazione all'esercizio della professione sia vincolata a determinate restrizioni di natura professionale, temporale o geografica oppure a oneri, sempre che questo sia necessario per garantire un'assistenza sanitaria di qualità elevata.

Art. 14 Revoca dell'autorizzazione

1 L'autorizzazione è revocata se le sue condizioni non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata.

2 Se una persona possiede un'autorizzazione anche in un altro Cantone, l'autorità competente per la revoca informa l'autorità di vigilanza di tale Cantone.

Art. 15 Obbligo di annunciarsi

1 I titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero che possono avvalersi dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19609 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, possono esercitare senza autorizzazione la loro professione sanitaria in qualità di prestatori di servizi sotto la propria responsabilità professionale. Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 201210 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L'autorità cantonale competente iscrive l'annuncio nel registro.

2 I titolari di un'autorizzazione cantonale possono esercitare in un altro Cantone la loro professione sanitaria, sotto la propria responsabilità professionale, durante un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile, senza essere tenuti a chiedere un'autorizzazione di tale Cantone. Le restrizioni e gli oneri vincolati alla loro autorizzazione si applicano pure a tale attività. Queste persone devono annunciarsi presso l'autorità cantonale competente. Quest'ultima iscrive l'annuncio nel registro.

Art. 16 Obblighi professionali

Chi esercita una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale deve osservare i seguenti obblighi professionali:

a.
esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso;
b.
approfondire ed estendere di continuo le proprie competenze attraverso l'apprendimento permanente;
c.
rispettare i limiti delle competenze acquisite nell'ambito dei cicli di studio e di quelle acquisite conformemente alla lettera b;
d.
tutelare i diritti delle persone in cura;
e.
praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all'in-teresse generale, non ingannevole né invadente;
f.
osservare il segreto professionale conformemente alle disposizioni pertinenti;
g.
concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all'entità dei rischi connessi alla propria attività o dimostrare di aver concluso una simile assicurazione, a meno che l'esercizio dell'attività non sia disciplinato dal diritto in materia di responsabilità dello Stato;
h.
tutelare, nel collaborare con membri di altre professioni sanitarie, esclusivamente gli interessi delle persone in cura e operare indipendentemente da vantaggi finanziari.
Art. 17 Autorità di vigilanza cantonale

1 Ogni Cantone designa un'autorità incaricata di vigilare sulle persone che esercitano sul territorio cantonale una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale (autorità di vigilanza).

2 L'autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali.

Art. 18 Assistenza amministrativa

Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali e le autorità federali annunciano senza indugio alla competente autorità di vigilanza i fatti che potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali.

Sezione 2: Misure disciplinari

Art. 19 Misure disciplinari

1 In caso di violazione delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione, l'autorità di vigilanza cantonale può ordinare le seguenti misure disciplinari:

a.
un avvertimento;
b.
un ammonimento;
c.
una multa sino a 20 000 franchi;
d.
un divieto temporaneo di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale per sei anni al massimo;
e.
un divieto definitivo di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale per l'intero campo di attività o per una parte di esso.

2 In caso di violazione degli obblighi professionali di cui all'articolo 16 lettere b ed e possono essere pronunciate soltanto le misure disciplinari di cui al capoverso 1 lettere a-c.

3 Il divieto di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale può essere cumulato con la multa.

4 Durante il procedimento disciplinare, l'autorità di vigilanza può imporre restrizioni all'autorizzazione all'esercizio della professione, vincolarla a oneri o sospenderla.

Art. 20 Procedimento disciplinare in un altro Cantone

1 L'autorità di vigilanza che avvia un procedimento disciplinare contro il titolare di un'autorizzazione rilasciata da un altro Cantone ne informa l'autorità di vigilanza di tale Cantone.

2 Se intende pronunciare nei confronti del titolare di un'autorizzazione rilasciata da un altro Cantone un divieto di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, l'autorità di vigilanza sente l'autorità di vigilanza di tale Cantone.

Art. 22 Prescrizione

1 Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui l'autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati.

2 Ogni atto d'inchiesta o atto processuale intrapreso dall'autorità di vigilanza, da un'autorità di perseguimento penale o da un tribunale in merito ai fatti contestati interrompe il termine di prescrizione.

3 Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dai fatti contestati.

4 Qualora la violazione degli obblighi costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale.

5 L'autorità di vigilanza può anche prendere in considerazione fatti caduti in prescrizione qualora si tratti di valutare i rischi per la salute pubblica dovuti a una persona oggetto di un procedimento disciplinare.

Capitolo 6: Registro

Art. 23 Competenza e scopo

1 L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tiene un registro delle professioni sanitarie (registro).

2 Il registro ha lo scopo di:

a.
informare e tutelare le persone in cura;
b.
garantire la qualità;
c.
fornire dati statistici;
d.
informare i servizi svizzeri ed esteri;
e.
semplificare le procedure di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione;
f.
consentire lo scambio intercantonale di informazioni sull'esistenza di misure disciplinari.

3 Il Consiglio federale può delegare a terzi il compito di tenere il registro. Questi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.

Art. 24 Contenuto

1 Devono essere registrati:

a.
i titolari di titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 e di titoli esteri riconosciuti;
b.
i titolari di un'autorizzazione all'esercizio della professione secondo l'articolo 11;
c.
le persone che si sono annunciate conformemente all'articolo 15.

2 Il registro contiene i dati necessari al raggiungimento dello scopo di cui all'articolo 23 capoverso 2. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati.

3 Nel registro si utilizza sistematicamente il numero AVS al fine di identificare in modo univoco le persone registrate e aggiornare i dati personali.12

4 Il Consiglio federale emana disposizioni più dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sulle relative modalità di trattamento.

11 RS 235.1

12 Nuovo testo giusta l'all. n. 24 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).

Art. 25 Obbligo di notifica

1 Le autorità cantonali competenti notificano senza indugio all'UFSP ogni rilascio, rifiuto, revoca o modifica di un'autorizzazione all'esercizio della professione, in particolare qualsiasi restrizione all'esercizio della professione, come pure qualsiasi misura disciplinare che ordinano sulla base dell'articolo 19 o del diritto cantonale nei confronti del personale sanitario soggetto alla presente legge.

2 Le scuole universitarie o altri istituti accademici e le scuole specializzate superiori notificano all'UFSP ogni titolo di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2.

3 L'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri comunica all'UFSP i titoli di studio riconosciuti.

Art. 26 Comunicazione dei dati

1 I dati relativi a misure disciplinari come pure i motivi di rifiuto o revoca di un'autorizzazione secondo l'articolo 14 sono a disposizione esclusivamente delle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione e delle autorità di vigilanza.

2 Su richiesta, l'UFSP comunica alle autorità cui compete un procedimento disciplinare in corso i dati relativi alle restrizioni soppresse e ai divieti temporanei di esercitare la professione ai quali è apposta la menzione «cancellato».

3 Il numero AVS non è accessibile al pubblico; è a disposizione unicamente del servizio incaricato di tenere il registro, nonché delle autorità cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.13

4 Tutti gli altri dati sono liberamente consultabili in rete.

5 Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano accessibili soltanto su domanda, se l'interesse della sanità pubblica non richiede che siano pubblicamente accessibili in rete.

13 Nuovo testo giusta l'all. n. 24 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).

Art. 27 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni dal registro

1 L'iscrizione di restrizioni è eliminata dal registro cinque anni dopo la loro soppressione.

2 L'iscrizione di avvertimenti, ammonimenti e multe è eliminata dal registro cinque anni dopo la loro pronuncia.

3 Il divieto temporaneo di esercitare la professione è annullato nel registro con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione.

4 La cancellazione e l'eliminazione di iscrizioni relative all'esistenza di misure disciplinari fondate sul diritto cantonale ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 sono effettuate analogamente ai capoversi 1-3.

5 Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena un'autorità ne annuncia il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici o scientifici.

Art. 28 Obbligo di pagare gli emolumenti e finanziamento

1 Per la propria registrazione, chi deve essere iscritto nel registro è soggetto al pagamento di un emolumento unico.

2 Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti, segnatamente il loro ammontare; tiene conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.

3 Se gli emolumenti riscossi non coprono i costi effettivi risultanti dalla tenuta del registro, la quota residua viene assunta in parti uguali da Confederazione e Cantoni. La quota sostenuta dai Cantoni è ripartita tra loro sulla base del numero di abitanti.

Capitolo 7: Aiuti finanziari

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 31 Vigilanza

Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge.

Art. 34 Disposizioni transitorie

1 Le autorizzazioni all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità nel relativo Cantone.

2 Chi prima dell'entrata in vigore della presente legge non necessitava, secondo il diritto cantonale, di un'autorizzazione all'esercizio della professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale deve disporre dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 entro al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, i titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore e i titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti sono equiparati ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i particolari. Può dichiarare i diplomi intercantonali in osteopatia rilasciati entro il 2023 dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità equivalenti ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera g.

4 I cicli di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a già offerti al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere accreditati entro al massimo sette anni dalla sua entrata in vigore.

5 Le scuole universitarie che secondo la legge dell'8 ottobre 199915 sull'aiuto alle università oppure la legge del 6 ottobre 199516 sulle scuole universitarie professionali erano riconosciute come aventi diritto a un sussidio possono far accreditare i propri cicli di studio entro il 31 dicembre 2022, anche qualora non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 7 lettera a.

6 ...17

15 RU 2000 948, 2003 187 all. cifra II 3, 2004 2013, 2007 5779 cifra II 5, 2008 307 3437 cifra II 18, 2011 5871, 2012 3655 cifra I 10, 2014 4103 all. cifra I 1

16 RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 cifra I 11, 2014 4103 all. cifra I 2

17 Entra in vigore in un secondo tempo (RU 2020 57; FF 2015 7125).

Art. 36 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 Gli articoli 29 e 30 sono applicabili per quattro anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 202019
Art. 29, 30 e 34 cpv 6: entrano in vigore in un secondo tempo.

19 DCF del 13 dic. 2019.

Allegato

(art. 33)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

....20

20 Le mod. possono essere consultate alla RU 2020 57.