01.03.2021 - * / In vigore
01.01.2020 - 28.02.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.02.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.01.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
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01.04.2000 - 31.01.2003
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1

Legge federale sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull'aiuto alle università, LAU) dell'8 ottobre 1999 (Stato 1° gennaio 2013) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 63a capoversi 2 e 4 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19982,3 decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Principi e scopi

1

La Confederazione collabora con i Cantoni nel settore della politica universitaria; può partecipare a istituzioni comuni delle università, se queste adempiono compiti di importanza nazionale.

2

Per promuovere la qualità dell'insegnamento e della ricerca, si impegna a favore; a. dell'istituzione di reti e di centri di competenze nel settore universitario; b. della competizione tra le università; c. dell'istituzione di condizioni quadro favorevoli alla cooperazione internazionale nel settore universitario;

d. della valorizzazione delle conoscenze acquisite nel settore della ricerca.


Art. 2

Obiettivi particolari di promovimento della Confederazione 1

La Confederazione promuove provvedimenti intesi a: a. consentire agli studenti di intraprendere gli studi di loro scelta, fatte salve le condizioni di immatricolazione e le relative disposizioni della convenzione universitaria intercantonale del 20 febbraio 19974; b. realizzare la parità di opportunità tra donne e uomini a tutti i livelli universitari;

c. facilitare il passaggio degli studenti tra le diverse università; RU 2000 948

1 RS

101

2 FF

1999 243

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5871; FF 2011 689).

4 RU

1999 1503

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Scuola universitaria 2

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d. favorire la garanzia della qualità; e. consentire la comparabilità dei costi, delle prestazioni e dei cicli di studio; f.5 rafforzare la cogestione degli studenti e del corpo intermedio.

2

Essa applica al riguardo il principio dell'unità dell'insegnamento e della ricerca.


Art. 3

Definizioni 1 Sono considerate scuole universitarie le università (università cantonali, politecnici federali [PF], istituti universitari che hanno diritto a un sussidio) e le scuole universitarie professionali.

2

I Cantoni che assumono l'onere principale di un'università che ha diritto al sussidio sono considerati Cantoni universitari.


Art. 4

Partecipazione della Confederazione alla politica universitaria La Confederazione partecipa alla politica universitaria assumendo l'onere dei PF e: a. versando aiuti finanziari sotto forma di sussidi di base, sussidi agli investimenti e sussidi subordinati a progetti a favore delle università cantonali e degli istituti riconosciuti;

b. prendendo, d'intesa con i Cantoni universitari e in virtù di una convenzione di cooperazione, provvedimenti per coordinare le attività nel settore universitario.

Capitolo 2: Organizzazione

Art. 5

Conferenza universitaria svizzera 1

Sulla base di una convenzione di cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni universitari, può essere istituito un organo comune della politica universitaria (Conferenza universitaria svizzera), incaricato di coordinare a livello nazionale le attività della Confederazione (compreso il settore dei PF) e dei Cantoni nel settore universitario. Il Consiglio federale è autorizzato a concludere questa convenzione.

2

La Conferenza universitaria svizzera si compone: a. di due rappresentanti della Confederazione; b. di un rappresentante per ogni Cantone universitario; c. di due rappresentanti dei Cantoni non universitari.

3

La convenzione di cooperazione stabilisce i principi del regolamento di gestione, le modalità di decisione nonché la ripartizione degli oneri finanziari.

5

Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 2013; FF 2003 2019).

Aiuto alle università - LF 3

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Art. 6

Competenze 1 La convenzione di cooperazione può dichiarare la Conferenza universitaria svizzera competente per:

a. emanare ordinamenti quadro sulla durata normale degli studi e il riconoscimento di unità di corsi e di diplomi finali che vincolano tutte le parti interessate;

b. accordare sussidi subordinati a progetti; c. valutare periodicamente l'attribuzione dei poli nazionali di ricerca nell'ottica della ripartizione a livello nazionale dei compiti tra le scuole universitarie; d. riconoscere istituti o cicli di studio; e. emanare direttive sulla valutazione dell'insegnamento e della ricerca; f.

emanare direttive per la valorizzazione delle conoscenze acquisite nel settore della ricerca.

2

La Conferenza universitaria svizzera formula raccomandazioni concernenti la collaborazione, la pianificazione pluriennale e una ripartizione equilibrata dei compiti nel settore universitario, all'attenzione della Confederazione e dei Cantoni universitari.


Art. 7

Accreditamento e garanzia della qualità 1

La Confederazione, i Cantoni universitari e le università garantiscono e sviluppano la qualità dell'insegnamento e della ricerca.

2

A tale scopo la Confederazione e i Cantoni universitari istituiscono un organo indipendente incaricato, a destinazione della Conferenza universitaria svizzera, di: a. definire le esigenze relative alla garanzia della qualità e verificare regolarmente la loro osservanza;

b. formulare proposte per attuare a livello nazionale una procedura che consenta di accreditare le istituzioni che intendono ottenere l'accreditamento per se stesse oppure per taluni dei loro cicli di studio;

c. verificare in base alle direttive stabilite dalla Conferenza universitaria la legittimità dell'accreditamento.

3

La convenzione di cooperazione stabilisce le modalità tecniche, in particolare quelle che concernono l'organizzazione e il finanziamento.

4

La Confederazione assume al massimo il 50 per cento delle spese relative alla sorveglianza della garanzia della qualità e all'accreditamento che danno diritto al sussidio.


Art. 8

Cooperazione con l'organo comune delle direzioni delle università svizzere La Conferenza universitaria svizzera collabora con l'organo comune delle direzioni delle università svizzere.

Scuola universitaria 4

414.20


Art. 9

Collaborazione con gli organi nazionali del settore delle scuole universitarie professionali La Conferenza universitaria svizzera collabora con gli organi nazionali del settore delle scuole universitarie professionali.


Art. 10

Consultazione Su questioni importanti della politica universitaria svizzera, la Conferenza universitaria svizzera consulta le cerchie interessate, in particolare: a. le direzioni delle università svizzere; b. il corpo insegnante, il corpo intermedio e gli studenti; c. le organizzazioni dell'economia.

Capitolo 3: Finanziamento Sezione 1: Diritto ai sussidi e forme di aiuti finanziari

Art. 11

Condizioni 1 Un'università cantonale può essere riconosciuta come avente diritto a un sussidio se:

a. ospita diverse facoltà o settori accademici; b. svolge attività d'insegnamento e di ricerca a un livello universitario, e c. assicura nella maggioranza delle facoltà o dei settori accademici una formazione completa conclusa con un esame finale.

2

Un istituto può essere riconosciuto come avente diritto a un sussidio se: a. adempie funzioni legate alla formazione o al perfezionamento universitari e alla ricerca, e

b. la sua integrazione in un'università cantonale non è opportuna.

3

Possono essere versati aiuti finanziari alle università o agli istituti che: a. forniscono prestazioni qualitativamente elevate, controllate dall'organo di garanzia della qualità e riconosciute dalla Conferenza universitaria svizzera; b. si integrano nella ripartizione dei compiti proposta dalla Conferenza universitaria svizzera;

c. dispongono di una regolamentazione per il riconoscimento reciproco di unità di corsi;

d. prendono provvedimenti per valorizzare i risultati scientifici e favorire la loro diffusione;

e. forniscono i dati statistici necessari in materia di formazione.

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Art. 12

Procedura 1 Il Consiglio federale decide in merito al diritto ai sussidi di università cantonali e istituti.

2

Consulta il Cantone interessato e la Conferenza universitaria svizzera.

Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 13

Forme di aiuti finanziari e procedura di autorizzazione 1

La Confederazione versa aiuti finanziari sotto forma di: a. sussidi di base; b. sussidi agli investimenti; c. sussidi supplementari subordinati a progetti.

2

Può versare aiuti finanziari a istituti comuni delle università quando tali istituti adempiono compiti di importanza nazionale. Questi aiuti rappresentano al massimo il 50 per cento delle spese di gestione.

3

L'Assemblea federale autorizza: a. il limite di spesa per i sussidi di base mediante un decreto federale semplice che copre un periodo pluriennale; b. i crediti d'impegno per i sussidi agli investimenti e per ulteriori sussidi legati a progetti.

Sezione 3: Sussidi di base

Art. 14

Principio 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa sussidi di base con i quali partecipa alle spese di gestione dei Cantoni universitari e degli istituti universitari che hanno diritto a un sussidio.

2

Ogni anno mette a disposizione un importo globale a tal fine.


Art. 15

Calcolo del

sussidio

1

L'importo globale annuale viene ripartito tra gli aventi diritto principalmente in funzione delle loro prestazioni in materia d'insegnamento e di ricerca.

2

Per la quota relativa all'insegnamento sono versati segnatamente contributi per studente. Questi contributi sono calcolati in particolare sulla base della durata regolamentare degli studi e dell'appartenenza degli studenti a determinate discipline accademiche.

Scuola universitaria 6

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3

Per il calcolo della quota relativa alla ricerca si tiene conto segnatamente di prestazioni nel campo della ricerca e dell'acquisizione di fondi di terzi (Fondo nazionale svizzero, fondi di progetti dell'Unione europea, fondi della Commissione della tecnologia e dell'innovazione, fondi privati e pubblici).

4

Al massimo il 10 per cento dell'importo globale annuo va ripartito in funzione del rapporto tra il numero di studenti stranieri immatricolati nelle singole università cantonali e il numero totale di studenti stranieri iscritti nelle università cantonali sussidiabili.

5

Il 6 per cento in media dei mezzi a disposizione durante l'intero periodo di sussidio può essere utilizzato per mantenere e rafforzare la competitività delle università cantonali piccole e medie al fine di facilitare loro il passaggio a un sistema di sussidi fondato sulle prestazioni. A tal fine possono essere versati importi fissi alle singole università cantonali.


Art. 16

Disposizioni d'esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Determina le basi di calcolo e definisce la ponderazione dei criteri di calcolo.

2

Consulta la Conferenza universitaria svizzera.


Art. 17


6

Contributi fissi agli istituti La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione 7 può concludere contratti di prestazioni con gli istituti che hanno diritto a un sussidio e versare loro un contributo fisso alle spese di gestione invece di un sussidio calcolato conformemente all'articolo 15. Questo contributo non deve superare il 45 per cento delle spese di gestione effettive.

Sezione 4: Sussidi agli investimenti

Art. 18

Principi 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, sono versati sussidi per investimenti destinati all'insegnamento, alla ricerca e ad altre installazioni universitarie.

2

I sussidi sono versati per: a. l'acquisto, la costruzione o la trasformazione di edifici che comportano una spesa superiore a 3 milioni di franchi per il singolo caso; 6

Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

7

Nuova espr. giusta il n. I 10 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).

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b. l'acquisto e l'installazione di apparecchi scientifici, macchine e attrezzature, come pure di mezzi informatici, che comportano una spesa superiore a 300 000 franchi per il singolo caso; 3

I sussidi sono concessi per progetti economici e conformi alle esigenze della ripartizione dei compiti e della collaborazione tra le scuole universitarie.

4

La quota finanziata dalla Confederazione ammonta al massimo al 30 per cento delle spese; ammonta al massimo al 45 per cento per gli istituti che hanno diritto a un sussidio.8 5 Non sono sussidiabili, in particolare: a. le spese d'acquisto e urbanizzazione di terreni; b. le spese di manutenzione di edifici; c. le contribuzioni pubbliche, gli ammortamenti e gli interessi sul capitale.


Art. 19

Criteri di calcolo e procedura di versamento 1

Il Consiglio federale disciplina i criteri di calcolo delle spese sussidiabili. Può adottare un sistema di calcolo globale per tutti i tipi di investimento. Per le costruzioni, i tassi massimi sono fissati per metro quadrato di superficie utile.

2

Disciplina la procedura di versamento.

3

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca9 statuisce sulle domande di sussidi agli investimenti. Può delegare la decisione all'ufficio federale competente se l'importo non supera 5 milioni di franchi.

Sezione 5: Sussidi subordinati a progetti

Art. 20

Principio Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione sostiene progetti di cooperazione e innovazioni di importanza nazionale. Può anche promuovere simili progetti e innovazioni.


Art. 21

Norme concernenti i sussidi e procedura 1

I sussidi sono versati per le spese di pianificazione, attuazione ed esecuzione di un progetto per un periodo determinato.

2

In linea di principio, i Cantoni universitari, le università cantonali o gli istituti che partecipano ai progetti devono fornire un proprio contributo adeguato.

8

Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

9

Nuova espr. giusta il n. I 10 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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3

Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle spese sussidiabili. Valuta il contributo che il beneficiario è tenuto a fornire conformemente al capoverso 2.

Capitolo 4: Competenza di concludere accordi internazionali

Art. 22

1 Nel settore delle scuole universitarie, il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi relativi alla:

a. cooperazione

internazionale;

b. promozione della mobilità transfrontaliera; c. partecipazione a programmi promozionali internazionali.

2

Tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne tutela gli interessi.

3

Prima di concludere un accordo, consulta i Cantoni, la Conferenza universitaria svizzera e le direzioni delle università interessate.

4

Su questioni importanti consulta anche gli studenti.

5

Può delegare al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca la competenza di concludere accordi quando questi sono di natura puramente tecnica.

6

L'Assemblea federale vota i crediti mediante decreto federale semplice.

Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione, abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 23

Esecuzione Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di applicazione.


Art. 24

Diritto previgente:

abrogazione

La legge federale del 22 marzo 199110 sull'aiuto alle università è abrogata.


Art. 25

Modifica del diritto vigente …11

10 [RU

1992 1027, 1993 2080 all. n. 8, 1994 1634 I 2, 1996 565] 11 La mod. può essere consultata alla RU 2000 948.

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Sezione 2: Disposizioni d'attuazione e transitorie

Art. 26

Costituzione e scioglimento della Conferenza universitaria svizzera 1

La Conferenza universitaria svizzera svolge i suoi compiti dal momento in cui e fintanto che più della metà dei possibili contraenti da parte dei Cantoni hanno aderito alla convenzione.

2

Se la Conferenza universitaria svizzera non può assumere o svolgere i suoi compiti, il Consiglio federale prende provvedimenti per versare gli aiuti finanziari.


Art. 27

e 2812 Sezione 3: Referendum, entrata in vigore e durata di validità

Art. 29

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

La presente legge rimane in vigore fino al 31 dicembre 2007.

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4

La validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2011.13 5

La validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2016.14 Data dell'entrata in vigore: dal 1° aprile 200015 12 Abgrogati dal n. II 18 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

13 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 307; FF 2007 1131).

14 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5871; FF 2011 689).

15 DCF del 13 mar. 2000

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