01.01.2023 - * / In vigore
01.02.1996 - 31.12.2022
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704

Legge federale
sui percorsi pedonali ed i sentieri

(LPS)

del 4 ottobre 1985 (Stato 1° febbraio 1996)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 37quater della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 settembre 19832,

decreta:

1 [RU 1979 678]

2 FF 1983 IV l

Sezione 1: Scopo e definizioni

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è la pianificazione, la sistemazione e il mantenimento di reti comunicanti di percorsi pedonali e sentieri.

Art. 2 Reti di percorsi pedonali

1 Le reti di percorsi pedonali sono generalmente situate all'interno delle località.

2 Queste reti comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, vie residenziali e si­mili, tra loro opportunamente collegati. Marciapiedi e strisce pedonali possono ser­vire da raccordo.

3 I percorsi pedonali allacciano e collegano in particolare i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di ricreazione e d'acquisto.

Art. 3 Reti di sentieri

1 Le reti di sentieri, destinate soprattutto allo svago, sono generalmente situate all'e­sterno delle località.

2 Queste reti comprendono sentieri e passeggiate tra loro opportunamente collegati. Altri tracciati, segnatamente tratti di percorsi pedonali e strade poco frequentate, possono servire da raccordo. Per quanto possibile si includeranno tratti di percorsi storici.

3 I sentieri permettono di raggiungere in particolare le zone di distensione e svago, i siti panoramici (belvedere, rive, ecc.), i monumenti, le fermate dei trasporti pub­blici come pure le installazioni turistiche.

Sezione 2: Pianificazione, sistemazione e preservazione

Art. 4 Allestimento di piani

1 I Cantoni:

a.
allestiscono piani per le reti di percorsi pedonali e sentieri esistenti o previsti;
b.
rivedono periodicamente i piani ed all'occorrenza li modificano.

2 Essi determinano gli effetti giuridici dei piani e ne disciplinano la procedura d'al­lestimento e di modificazione.

3 Le persone, le organizzazioni e i servizi federali interessati partecipano alla pro­ce­dura.

Art. 5 Coordinamento

I Cantoni coordinano le loro reti di percorsi pedonali e sentieri con quelle dei Can­toni limitrofi, come pure con le attività d'incidenza territoriale dei Cantoni e della Confederazione.

Art. 6 Sistemazione e preservazione

1 I Cantoni:

a.
provvedono alla sistemazione, alla manutenzione ed alla segnalazione di per­corsi pedonali e sentieri;
b.
assicurano su questi percorsi e sentieri la libera circolazione, possibilmente senza pericoli;
c.
provvedono affinché ne sia assicurato giuridicamente il pubblico accesso.

2 Nell'adempimento degli altri compiti loro assegnati, tengono conto di percorsi pedonali e sentieri.

Art. 7 Sostituzione

1 I percorsi pedonali e sentieri indicati nei piani possono essere soppressi, integral­mente o parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti con percorsi o sentieri esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali.

2 Percorsi pedonali e sentieri vengono sostituiti in particolare se:

a.
non sono più liberamente accessibili;
b.
sono stati danneggiati da scavi, ricoperti o altrimenti interrotti;
c.
su lunghi tratti vi è un'intensa circolazione o vengono aperti alla circolazione dei veicoli; o
d.
lunghi tratti sono rivestiti con materiale inadeguato ai pedoni.

3 I Cantoni disciplinano, per il loro territorio, la procedura di soppressione e de­ter­minano gli obbligati alla sostituzione.

Art. 8 Collaborazione di organizzazioni private specializzate

1 Per la pianificazione, la sistemazione e la preservazione delle reti di percorsi pedo­nali e sentieri, Confederazione e Cantoni si rivolgono ad organizzazioni private che promuovono soprattutto percorsi pedonali e sentieri (organizzazioni private specia­lizzate).

2 Essi possono delegare a queste organizzazioni determinati compiti.

Art. 9 Considerazione di altri interessi

Confederazione e Cantoni tengono conto anche degli interessi dell'agricoltura, del­l'economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della difesa nazionale.

Sezione 3: Compiti speciali della Confederazione


Art. 10 Nell'ambito delle proprie competenze

1 Nell'adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri indicate nei piani, giusta l'articolo 4, o le sostituiscono adeguatamente. A tal fine:

a.
progettano e costruiscono di conseguenza le proprie opere ed installazioni;
b.
vincolano il rilascio di concessioni e di permessi a condizioni ed oneri, oppure lo negano;
c.
vincolano la concessione di sussidi a condizioni, oppure la negano.

2 Le spese dovute alla necessità di rispettare o di sostituire percorsi pedonali e sen­tieri o loro tratti sono addebitate al credito d'opera in questione oppure sussidiate nella medesima percentuale delle altre spese relative a tale opera.

Art. 11 Consulenza ai Cantoni

Per la pianificazione, la sistemazione, la preservazione e la sostituzione di reti di percorsi pedonali e sentieri la Confederazione può assistere i Cantoni fornendo loro consulenza tecnica e documentazione.

Sezione 4: Organizzazione e protezione giuridica


Art. 13 Servizi tecnici

I Cantoni designano i propri servizi tecnici preposti ai percorsi pedonali ed ai sen­tieri.

Art. 14 Legittimazione a ricorrere

1 Nelle procedure federali e cantonali, indipendentemente da altre disposizioni in materia, sono pure legittimati a ricorrere:

a.
i Comuni, se la decisione interessa il loro territorio;
b.
le organizzazioni specializzate d'importanza nazionale3, riconosciute dal Dipar­timento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni4.

2 Contro le decisioni dell'autorità federale hanno facoltà di ricorso anche i Cantoni.

3 Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l'au­torità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale del Cantone. I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un'altra parte ed esse ne risultano lese.5

4 Se il diritto federale o cantonale prevede l'attuazione di una procedura d'opposi­zione prima dell'emanazione della decisione, Comuni e organizzazioni sono legitti­mati al ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d'opposizione in qualità di parti. In tal caso la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 3.6

5 Il capoverso 3 non è applicabile se sul progetto si decide nell'ambito della proce­dura prevista dalla legge federale del 20 giugno 19307 sull'espropriazione.8

3 Vedi l'art. 1 dell'O del DATEC del 16 apr. 1993 (RS 704.5).

4 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata dall'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

5 Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

6 Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

7 RS 711

8 Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Termine per l'allestimento dei piani

1 I Cantoni provvedono affinché i piani, giusta l'articolo 4 capoverso 1, siano alle­stiti entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 Il Consiglio federale può differire questa scadenza in via eccezionale per singole regioni.

Art. 16 Disposizioni transitorie

1 I governi cantonali designano le reti di percorsi pedonali e sentieri alle quali la pre­sente legge è applicabile fino all'entrata in vigore dei piani, giusta l'articolo 4 capo­verso 1. La designazione è vincolante per tutte le autorità federali e cantonali.

2 I governi cantonali possono prendere altre disposizioni provvisorie fintantoché il diritto cantonale non designi le autorità competenti.

Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: il 1° gennaio 19879

9 DCF del 26 nov. 1986 (RU 1986 2510).