01.07.2023 - * / In vigore
01.01.2023 - 30.06.2023
15.04.2022 - 31.12.2022
15.04.2021 - 14.04.2022
01.01.2020 - 14.04.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.03.2017 - 31.12.2017
01.02.2017 - 28.02.2017
01.01.2017 - 31.01.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.03.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 28.02.2014
01.09.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 31.08.2013
01.10.2011 - 31.12.2012
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01.01.2011 - 30.09.2011
01.03.2010 - 31.12.2010
25.02.2008 - 28.02.2010
01.01.2007 - 24.02.2008
01.03.2004 - 31.12.2006
01.01.2004 - 29.02.2004
01.08.2000 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)1 del 7 ottobre 1983 (Stato 1° ottobre 2011) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 19814,5 decreta: Capitolo 1: In generale Sezione 1: Scopo e principi

Art. 1

Scopo Con la presente legge la Confederazione si prefigge di: a.6 promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione basata sulla scienza, come pure sostenere lo sfruttamento e la valorizzazione dei risultati della ricerca; b. vigilare sulla collaborazione tra gli organi della ricerca e se del caso disciplinarla;

c.7 garantire un impiego efficace dei fondi federali devoluti alla ricerca e all'innovazione.


Art. 2

Principi

1

Nella pianificazione della loro attività e nell'impiego dei mezzi finanziari della Confederazione, gli organi della ricerca fissano le priorità e determinano i punti nodali. Badano in particolare: a. alla qualità scientifica della ricerca; RU 1984 28

1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

2 RS

101

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

4

FF 1981 III 969 5

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858; FF 1999 243).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

420.1

Scienza e ricerca

2

420.1

b. al pluralismo di opinioni e metodi scientifici; c. a uno stretto vincolo tra insegnamento e ricerca; d.8 a un rapporto, adeguato ai rispettivi compiti, tra la ricerca fondamentale e la ricerca applicata e lo sviluppo; e. al

promozione9 delle nuove leve scientifiche e al mantenimento di un potenziale qualificato di ricerca;

f.10 ad assicurare un contributo all'uso sostenibile delle risorse; g.11 alla cooperazione internazionale nel campo della scienza, della tecnica e dell'innovazione.

2

Nella promozione dell'innovazione gli organi della ricerca badano inoltre ad assicurare un contributo alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all'occupazione in Svizzera.12


Art. 3

Libertà dell'insegnamento e della ricerca È salvaguardata la libertà dell'insegnamento e della ricerca.

Sezione 2: Campo d'applicazione e organi della ricerca

Art. 4


13

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica agli organi della ricerca in quanto essi impieghino, per la ricerca e l'innovazione, mezzi finanziari della Confederazione.

2

Le disposizioni sulla promozione dell'innovazione si applicano anche alle scuole universitarie che non sono organi della ricerca ai sensi dell'articolo 5 e ai centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali in quanto ricevano mezzi finanziari della Confederazione nell'ambito della promozione dell'innovazione.

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

9

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

11 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

12 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011(RU 2010 651; FF 2009 413).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

Promozione della ricerca e dell'innovazione 3

420.1


Art. 5

Organi della ricerca

Sono organi della ricerca: a.14 le istituzioni di promozione della ricerca: 1. il Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche (Fondo nazionale svizzero, FNS),

2. l'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze comprendente: l'Accademia svizzera di scienze naturali (ASSN)

l'Accademia svizzera delle scienze umane e sociali (ASSU)

l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM)

l'Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST);

b.15 gli organi incaricati della ricerca universitaria: 1. i Politecnici federali e gli istituti di ricerca del settore dei PF, 2. le università e le istituzioni universitarie che hanno diritto a un sussidio secondo la legge dell'8 ottobre 199916 sull'aiuto alle università, 3. le scuole universitarie professionali che hanno diritto a un sussidio secondo la legge federale del 6 ottobre 199517 sulle scuole universitarie professionali;

c. l'amministrazione federale in quanto: 1. esegua ricerche per l'adempimento dei propri compiti, 2. commissioni ricerche oppure le sostenga direttamente o attui altri provvedimenti di ricerca,

3.18 svolga compiti di promozione dell'innovazione; d.19 la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI, art. 16e).

Sezione 3:20 Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia
a 1 Il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia è l'organo consultivo del Consiglio federale per tutti i problemi riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia.

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433; FF 2007 1131).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433; FF 2007 1131).

16 RS

414.20

17 RS

414.71

18 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

19 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

20

Introdotta dall'art. 19 della LF del 22 mar. 1991 sull'aiuto alle università (RU 1992 1027; FF 1988 II 1149). Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago.

2000 (RU 2000 1858; FF 1999 243).

Scienza e ricerca

4

420.1

2

Esso raccoglie gli elementi che servono a orientare la politica nazionale della scienza, della ricerca e della tecnologia e li riesamina periodicamente, delinea concezioni globali a destinazione del Consiglio federale e gli propone i provvedimenti necessari per attuarle.

3

Di sua iniziativa o su mandato del Consiglio federale, del Dipartimento federale dell'interno o del Dipartimento federale dell'economia, si esprime su progetti o problemi specifici riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia.

4

...21

5

Il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio della scienza e della tecnologia e ne designa il presidente. Il Consiglio della scienza e della tecnologia adotta un regolamento organizzativo e di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.

Capitolo 2: Promozione della ricerca e dell'innovazione22 Sezione 1: Ripartizione dei compiti

Art. 6

Compiti della Confederazione 1

La Confederazione promuove la ricerca e l'innovazione secondo la presente legge, come pure secondo le leggi speciali, mediante:23 a. l'esercizio dei Politecnici federali e degli istituti di ricerca del settore dei PF; b. sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 199924 sull'aiuto alle università; c. sussidi secondo la legge del 6 ottobre 199525 sulle scuole universitarie professionali;

d. contributi a istituzioni di promozione della ricerca; e. contributi diretti e altre misure dell'Amministrazione federale; f.26 l'istituzione della CTI (art. 16e) e altri provvedimenti di promozione dell'innovazione ai sensi della sezione 4. 27 21 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2007, con effetto dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433; FF 2007 1131).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

24 RS

414.20

25 RS

414.71

26 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433; FF 2007 1131).

Promozione della ricerca e dell'innovazione 5

420.1

2

Il Consiglio federale può affidare al Fondo nazionale svizzero l'esecuzione di programmi di ricerca d'importanza nazionale (programmi nazionali di ricerca) e il sostegno di poli di ricerca nazionali.28 3 Il Consiglio federale può promuovere il dibattito pubblico sul ruolo e le finalità della scienza e della tecnologia nella società mediante contributi a istituzioni idonee.

Stabilisce i criteri di calcolo dei contributi e disciplina la procedura.29 4 Il Consiglio federale può promuovere la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie concludendo accordi di prestazioni con terzi. Esso stabilisce i criteri di calcolo dei sussidi e disciplina la procedura.30

Art. 7

Compiti delle istituzioni di promozione della ricerca 1

Le istituzioni di promozione della ricerca adempiono compiti che funzionalmente spettano agli scienziati, sotto la loro responsabilità, e che non servono direttamente a fini commerciali.

2

Esse promuovono la ricerca conformemente ai loro statuti e regolamenti, i quali, in quanto disciplinino compiti per cui sono impiegati mezzi finanziari della Confederazione, devono essere approvati dal Consiglio federale.

3

Le istituzioni di promozione della ricerca accordano particolare importanza al consolidamento della ricerca scientifica, nonché al trasferimento del sapere e della tecnologia da parte degli organi della ricerca universitaria.31 4 Promuovono la ricerca presso istituzioni private soltanto alle seguenti condizioni: a. l'istituzione non ha scopo di lucro; b. l'indipendenza scientifica delle persone incaricate della ricerca è garantita; c. la ricerca serve alla formazione e al perfezionamento delle nuove leve scientifiche;

d. i risultati sono resi disponibili al pubblico scientifico.32 28 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858; FF 1999 243).

29 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858; FF 1999 243).

30 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 4261; FF 2003 2019).

31 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433; FF 2007 1131).

32 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433; FF 2007 1131).

Scienza e ricerca

6

420.1

Sezione 2: Contributi alle istituzioni di promozione della ricerca

Art. 8


33

Fondo nazionale svizzero 1

Il Fondo nazionale svizzero impiega i contributi concessigli dalla Confederazione segnatamente per:

a. sostenere progetti di ricerca; b. promuovere le nuove leve scientifiche; c. sostenere le infrastrutture della ricerca che servono allo sviluppo di settori di specializzazione in Svizzera e non rientrano nella sfera di competenza degli organi della ricerca universitaria; d. promuovere la cooperazione scientifica internazionale.

2

Il Fondo nazionale svizzero realizza i programmi di ricerca orientata decisi dal Consiglio federale, segnatamente i programmi di ricerca nazionali e i poli di ricerca nazionali, e partecipa alle relative procedure decisionali.

3

Esso promuove e sorveglia con misure adeguate l'applicazione dei risultati della ricerca ottenuti con il suo sostegno, tra l'altro coordinando i suoi programmi di ricerca orientata con misure promozionali della CTI e procedendo a una verifica dei risultati.

4

Per garantire la continuità delle sue attività di promozione della ricerca, può impiegare una parte dei contributi della Confederazione per costituire un capitale proprio sotto forma di riserve. Nell'esercizio annuale il totale delle riserve non deve eccedere il 10 per cento del contributo federale annuo.

5

Nell'ambito delle sue attività promozionali il Fondo nazionale svizzero può concedere contributi per compensare i costi indiretti di ricerca (overhead) sostenuti dagli organi della ricerca universitaria e da altre istituzioni di ricerca sostenute con mezzi pubblici.


Art. 9


34

Accademie svizzere delle scienze 1

Le Accademie svizzere delle scienze impiegano i contributi accordati dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi:

a. assicurano e promuovono l'individuazione precoce di tematiche rilevanti dal profilo sociale nel settore della formazione, della ricerca e della tecnologia; b. si adoperano affinché chi acquisisce o applica le conoscenze scientifiche sia consapevole della propria responsabilità etica e si comporti di conseguenza; 33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433; FF 2007 1131).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433; FF 2007 1131).

Promozione della ricerca e dell'innovazione 7

420.1

c. contribuiscono in modo sostanziale al dialogo tra la scienza e la società al fine di promuovere la comprensione reciproca, segnatamente mediante studi per valutare le conseguenze delle scelte tecnologiche e mediante adeguate manifestazioni informative e aperte al dialogo con il pubblico.

2

Le Accademie svizzere delle scienze coordinano le loro attività promozionali nell'ambito dell'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze e garantiscono la cooperazione, segnatamente con gli organi della ricerca universitaria.

3

Esse promuovono la cooperazione tra scienziati ed esperti in seno a società specializzate, a commissioni e ad altre forme organizzative adeguate quali gruppi di lavoro, piattaforme e forum e si servono di tale cooperazione per adempiere i compiti di cui al capoverso 1.

4

Il Dipartimento federale dell'interno conclude con l'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze una convenzione sulle prestazioni. Può incaricare le Accademie svizzere delle scienze di effettuare valutazioni, dirigere progetti scientifici o svolgere altri incarichi speciali nell'ambito dei compiti di cui al capoverso 1.


Art. 10

Finanziamento e liberazione dei crediti 1

L'Assemblea federale, mediante decreto federale semplice, stabilisce l'ammontare massimo pluriennale dei mezzi finanziari.

2

I crediti di pagamento iscritti nel preventivo federale sono liberati in base ai piani di ripartizione presentati dalle istituzioni.


Art. 11

Restituzione

1

Le istituzioni di promozione della ricerca ripetono il pagamento delle somme versate a torto od il cui destinatario, nonostante diffida, disattenda gli obblighi imposti.

2

Il diritto alla restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui il finanziatore ne ha avuto conoscenza, in ogni caso però in cinque anni dal momento in cui tale diritto è sorto.

3

...35

a36 Buona prassi scientifica e sanzioni 1

Le istituzioni di promozione della ricerca vigilano affinché la ricerca da loro promossa sia eseguita secondo le regole della buona prassi scientifica.

2

Nei loro regolamenti possono prevedere sanzioni di diritto amministrativo per le infrazioni alla buona prassi scientifica in relazione all'acquisizione o all'impiego dei loro contributi. Rientrano segnatamente nelle sanzioni di diritto amministrativo e possono essere applicate singolarmente o cumulativamente le seguenti misure: 35

Abrogato dal n. 4 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al TF e al TFA (RU 1993 901).

36 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433; FF 2007 1131).

Scienza e ricerca

8

420.1

a. l'avvertimento

scritto;

b. l'ammonizione

scritta;

c. la riduzione, il blocco o la restituzione dei contributi; d. l'esclusione temporanea da altre procedure di domanda di contributi.

3

I reati di cui agli articoli 37 o 38 della legge del 5 ottobre 199037 sui sussidi commessi nell'ambito della ricerca sono perseguiti dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 197438 sul diritto penale amministrativo.39


Art. 12

Rimborso

1

Se i risultati di ricerche finanziate in tutto o in parte dalla Confederazione sono sfruttati commercialmente, le istituzioni di promozione della ricerca possono esigere il rimborso delle somme versate, proporzionato agli introiti realizzati, nonché un'adeguata partecipazione all'utile.

2

Le istituzioni destinano le somme rimborsate ai compiti loro assegnati dalla Confederazione. Ne riferiscono nel rapporto annuo.

3

...40


Art. 13

Rimedi giuridici

1

Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la propria procedura per l'assegnazione di sussidi.41 Tale procedura deve essere conforme alle esigenze degli articoli 10 e 26 a 38 della legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa.

2

Nella procedura di ricorso, il richiedente può far valere: a. la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;

b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.43 3

I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto con il loro consenso.44 37 RS

616.1

38 RS

313.0

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

40

Abrogato dal n. 4 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al TF e al TFA (RU 1993 901).

41

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al TF e al TFA, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901).

42

RS 172.021

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433; FF 2007 1131).

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433; FF 2007 1131).

Promozione della ricerca e dell'innovazione 9

420.1

4

Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalla disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.45 5 ...46


Art. 14


47

Sezione 3:

Contributi diretti e altri provvedimenti dell'amministrazione federale

Art. 15

Principio

1

L'amministrazione federale, in quanto esegua o promuova ricerche, si conforma alla presente legge come pure alle leggi speciali della cui esecuzione è responsabile (art. 6 cpv. 1 lett. d).

2

Essa in questo contesto, tiene conto delle università e dei rispettivi istituti di ricerca.


Art. 16

Competenze

1

Mediante ordinanza dell'Assemblea federale possono essere istituiti, o assunti completamente o parzialmente, centri di ricerca. Tali centri devono essere soppressi quando non ve ne è più il bisogno.48 2 Il Consiglio federale provvede affinché i centri di ricerca siano raggruppati amministrativamente e organizzati razionalmente e la sfera dei loro compiti adeguata alle circostanze.

3

Il Consiglio federale può, nel quadro dei crediti stanziati: a. ...49 b. decidere su contributi e altri provvedimenti per istituire e promuovere servizi scientifici ausiliari, segnatamente nel campo dell'informazione e della documentazione tecnica e scientifica; c. assegnare contributi a centri di ricerca e altri istituti che servono alla ricerca, esigendone, in compenso, il raggruppamento e la riorganizzazione; 45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433; FF 2007 1131).

46 Abrogato dal n. 39 dell'all. alla L del 17 giu. 2006 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069 art. 1 lett. b; FF 2001 3764).

47 Abrogato dal n. 39 dell'all. alla L del 17 giu. 2006 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069 art. 1 lett. b; FF 2001 3764).

48 Nuovo testo giusta l'art. 40 cpv. 2 n. 2 della LF del 4 ott. 1991 sui PF, nel testo della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265; FF 2002 3125).

49 Abrogata dal n. I della LF del 25 set. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

Scienza e ricerca

10

420.1

d.50 assegnare contributi agli organi della ricerca universitaria per la cooperazione scientifica bilaterale o multilaterale nell'ambito della ricerca; a tale riguardo, può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano prestazioni nell'interesse della politica estera scientifica della Svizzera.

4

Se i provvedimenti giusta i capoversi 1, 2 e 3 toccano compiti degli organi della ricerca o della Conferenza universitaria svizzera, questi enti devono previamente venir consultati.

5

I dipartimenti possono, per compiti d'interesse pubblico, assegnare mandati di ricerca o partecipare ai costi di progetti di ricerca.

6

Sono fatte salve le norme sulla competenza contenute nelle leggi speciali.

7

Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze di cui ai capoversi 2 e 3.51

Sezione 4:52 Promozione dell'innovazione
a Compiti e misure promozionali 1

La Confederazione sostiene la ricerca applicata e lo sviluppo.

2

Essa può inoltre sostenere: a. misure per promuovere l'imprenditorialità; b. misure in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese la cui attività è basata sulla scienza; c. la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l'economia.

3

La Confederazione promuove l'integrazione della Svizzera in programmi e progetti internazionali nel campo della tecnologia e dell'innovazione.

4

Elabora le basi per la promozione dell'innovazione.

5

Assicura la valutazione dell'attività di promozione.

b Promozione della ricerca applicata e dello sviluppo 1

La Confederazione può sostenere progetti di ricerca applicata e sviluppo accordando contributi alle scuole universitarie e ai centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

50 Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 25 feb. 2008 (RU 2008 433; FF 2007 1131).

51 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999 (RU 2000 1858; FF 1999 243). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

52 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

Promozione della ricerca e dell'innovazione 11

420.1

a. il progetto è condotto in collaborazione con partner privati o pubblici che ne assicurano la valorizzazione; b. i risultati della ricerca saranno presumibilmente sfruttati sul mercato; c. verosimilmente il progetto non può essere realizzato senza il sostegno della Confederazione;

d. il partner che assicura la valorizzazione del progetto si assume la metà del finanziamento di quest'ultimo. Il Consiglio federale può definire nell'ordinanza eccezioni a questa condizione; e. il progetto contribuisce alla formazione imperniata sulla pratica delle nuove leve nella ricerca.

2

La Confederazione può sostenere studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali, anche senza partner che assicurano la valorizzazione dei progetti, se tali studi, prototipi e impianti sono realizzati da scuole universitarie o centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali e se presentano un notevole potenziale innovativo.

3

Promuove in particolare i progetti di cui ai capoversi 1 e 2 che contribuiscono a un uso sostenibile delle risorse.

4

Gli articoli 8 capoverso 5 e 11a capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

c Promozione dell'innovazione secondo l'articolo 16a capoverso 2 1

La Confederazione può sostenere l'imprenditorialità basata sulla scienza mediante: a. la sensibilizzazione e la formazione di persone che intendono costituire o hanno appena costituito un'impresa; b. offerte di informazione e di consulenza.

2

Può sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è basata sulla scienza mediante:

a. l'assistenza, la consulenza e il sostegno destinati ai giovani imprenditori; b. l'aiuto nella ricerca di possibilità di finanziamento; c. offerte di informazione e di consulenza.

3

Il sostegno fornito al trasferimento di sapere e tecnologie nonché alla valorizzazione del sapere avviene mediante la promozione dello scambio di informazioni tra le scuole universitarie e l'economia.

d Programmi e progetti internazionali La Confederazione promuove la partecipazione a programmi e progetti internazionali di ricerca applicata e sviluppo mediante: a. la conclusione di accordi sull'integrazione della Svizzera nello spazio internazionale della ricerca e dell'innovazione;

b. la partecipazione, in seno a organi internazionali, alla concezione, pianificazione e realizzazione di attività di promozione;

Scienza e ricerca

12

420.1

c. la promozione delle informazioni su questi programmi; d. la consulenza e il sostegno in occasione dell'elaborazione e della presentazione delle domande.

e53 Commissione per la tecnologia e l'innovazione 1

La CTI è l'organo federale preposto alla promozione della ricerca applicata e dello sviluppo.

2

È composta di rappresentanti del mondo scientifico ed economico.

3

La CTI è articolata in settori di promozione con competenze decisionali.

4

Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza della CTI, composta del presidente e dei presidenti dei settori di promozione.

5

La CTI è indipendente dall'amministrazione e decide senza essere vincolata da istruzioni. Sul piano amministrativo è subordinata al Dipartimento federale dell'economia.

6

Emana un regolamento interno in cui disciplina i dettagli della sua organizzazione.

Il regolamento sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

f Compiti della CTI

1

La CTI prende misure e decisioni secondo l'articolo 16a capoversi 1 e 2 entro i limiti degli obiettivi e dei crediti stabiliti dal Parlamento e dal Consiglio federale.

2

Nei limiti delle sue competenze, la CTI prende misure e decisioni nell'ambito della promozione internazionale della ricerca e dell'innovazione.

3

Nella sua sfera di competenza, la CTI promuove l'informazione su programmi nazionali e internazionali nonché la presentazione di domande.

4

La CTI coordina le sue misure promozionali con il Fondo nazionale svizzero e le unità amministrative della Confederazione.

5

Presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. In questo rapporto può formulare raccomandazioni destinate alle unità amministrative attive nel campo della promozione dell'innovazione.

g54 Segreteria della

CTI

1

La CTI gestisce una segreteria. La segreteria prepara gli affari della CTI e ne esegue le decisioni. Tratta direttamente con le parti interessate, i terzi e le autorità. 2

Il Consiglio federale designa il direttore della segreteria. La presidenza della CTI designa i quadri. Il direttore designa il personale rimanente.

53 In vigore dal 1° mar. 2010.

54 In vigore dal 1° mar. 2010.

Promozione della ricerca e dell'innovazione 13

420.1

3

I rapporti di servizio sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione.

4

Il presidente della CTI vigila sull'attività della segreteria.

h Finanziamento L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice, per un periodo pluriennale, il credito d'impegno destinato alla promozione dell'innovazione ai sensi dell'articolo 16a capoversi 1-3.

i Procedura, tutela giurisdizionale e perseguimento penale 1

La procedura e la tutela giurisdizionale sono rette dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2

I reati di cui agli articoli 37 o 38 della legge del 5 ottobre 199055 sui sussidi commessi nell'ambito della promozione dell'innovazione sono perseguiti dal Dipartimento federale dell'economia conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 197456 sul diritto penale amministrativo.

Sezione 5:57 Accordi internazionali
j 1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla cooperazione scientifica internazionale nel campo della ricerca e dell'innovazione.

2

La competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali comprende anche gli accordi concernenti:

a. il controllo finanziario e gli audit; b. i controlli di sicurezza relativi alle persone; c. la protezione e l'attribuzione della proprietà intellettuale che è generata o è necessaria nel quadro della cooperazione scientifica; d. la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pubblico o privato;

e. l'adesione a organizzazioni internazionali; f.

le attività di controllo esercitate dai rappresentanti di Paesi terzi e di organizzazioni internazionali in istituzioni di ricerca e in altri organi della ricerca privati o pubblici.

55 RS

616.1

56 RS

313.0

57 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 651; FF 2009 413).

Scienza e ricerca

14

420.1

3

Se gli accordi tangono i loro compiti, gli organi della ricerca e la Conferenza universitaria svizzera sono previamente consultati.

Sezione 6:58 Indennità di compensazione per i partecipanti a programmi internazionali di ricerca
k 1 Ai partecipanti a programmi internazionali di ricerca sostenuti in virtù della presente legge può essere accordato, su domanda, un contributo per ridurre le perdite straordinarie dovute ai tassi di cambio.

2

Possono presentare domanda le istituzioni, i ricercatori e le imprese che: a. ricevono stanziamenti nel quadro: 1. dei Settimi programmi quadro di ricerca dell'UE, 2. dei programmi dell'Agenzia spaziale europea (ESA), o 3. di altri programmi internazionali di ricerca, sempreché il beneficiario o l'istituzione per la quale lavora riceva contributi dalla Confederazione conformemente all'articolo 16; b. svolgono attività di ricerca in Svizzera nell'ambito di contratti di promozione della ricerca espressi in una valuta diversa dal franco svizzero; e c. in virtù dei loro contratti di promozione della ricerca, hanno diritto a pagamenti che, per effetto dell'evoluzione dei tassi di cambio nel corso del 2011, risultano, al netto del potere d'acquisto, di oltre il 15 per cento (valore soglia) inferiori all'importo stabilito al momento della stipula del contratto e al tasso di cambio valido in quel momento.

3

La presentazione della domanda compete all'istituzione per la quale il beneficiario lavora. Ogni istituzione può presentare al massimo una domanda. In ogni domanda possono figurare richieste di riduzione delle perdite dovute ai tassi di cambio applicati ai contratti di promozione della ricerca, per i contributi versati a: a. singoli

ricercatori;

b. gruppi di ricercatori; c. imprese e ricercatori che collaborano allo stesso progetto con ricercatori o gruppi di ricercatori secondo le lettere a e b.

4

Le imprese e i ricercatori non contemplati nel capoverso 3 presentano direttamente la domanda; ciò vale anche per le imprese con contratti conclusi nel quadro di programmi dell'ESA.

58 Introdotta dal n. I 1 della LF del 30 set. 2011 sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività, in vigore dal 1° ott. 2011 al 30 set. 2012 (RU 2011 4497; FF 2011 6005).

Promozione della ricerca e dell'innovazione 15

420.1

5

Le domande devono essere presentate alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (Segreteria di Stato) entro il 30 ottobre 2011.

6

La Segreteria di Stato esamina le domande. Accerta in particolare: a. la legittimità della domanda; b. la perdita dovuta al tasso di cambio, tenendo conto di eventuali garanzie contro i rischi previste in sede di stipula del contratto o di eventuali indennità di compensazione versate da altri servizi pubblici.

7

In base all'esame svolto, la Segreteria di Stato stabilisce, nel quadro delle risorse disponibili e dedotto il valore soglia (cpv. 2 lett. c), l'importo dell'indennità di compensazione.

8

Le indennità di compensazione sono versamenti unici effettuati entro il 20 dicembre 2011.

Capitolo 3: Collaborazione tra gli organi della ricerca Sezione 1: Autocoordinamento

Art. 17


59

Coordinamento in seno agli organi della ricerca Ciascun organo della ricerca coordina le attività svolte sotto la sua responsabilità o con il suo sostegno.


Art. 18

Coordinamento tra gli organi della ricerca 1

Gli organi della ricerca coordinano le proprie attività mediante informazione e collaborazione tempestive.

2

All'uopo, tengono conto delle esigenze dell'insegnamento, della ricerca attuata senza l'aiuto della Confederazione, della ricerca all'estero nonché del coordinamento giusta la legge federale del 28 giugno 196860 sull'aiuto alle università.

Sezione 2: Coordinamento da parte del Consiglio federale

Art. 19

1 Il Consiglio federale vigila su un impiego efficace e coordinato dei mezzi finanziari che assegna alla ricerca e all'innovazione.61 59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

60

[RU 1968 1553, 1972 711, 1985 I 24 660, 1991 857 all. n. 5. RU 1992 1927 art. 20].

Vedi ora la LF dell'8 ott. 1999 sull'aiuto alle università (RS 414.20).

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

Scienza e ricerca

16

420.1

2

Esso prende i provvedimenti necessari ove l'autocoordinamento non basti per garantire la cooperazione tra gli organi della ricerca. Esso può, segnatamente, affidare taluni compiti di coordinamento a commissioni esistenti o appositamente istituite.

3

La Confederazione garantisce l'informazione sui progetti di ricerca e di sviluppo dell'amministrazione federale e del settore dei PF secondo l'articolo 1 della legge del 4 ottobre 199162 sui PF. Gestisce a tal fine una banca dati.63 Sezione 3: Politica di ricerca, pianificazione

Art. 20

Elementi pianificatori Sono elementi pianificatori: a. le finalità per una politica nazionale della ricerca; b. i programmi pluriennali; c. le linee direttive della politica di governo e la pianificazione finanziaria della Confederazione;

d. la pianificazione annua.


Art. 21

Finalità

1

Le finalità indicano le priorità e i punti nodali della politica nazionale della ricerca.

2

Esse tengono conto dei principali bisogni della nazione in materia di ricerca, dei compiti degli organi della ricerca e dei provvedimenti di ricerca necessari in applicazione delle leggi federali speciali.

3

Esse servono da fondamento ai programmi pluriennali, alle linee direttive della politica di governo e alla pianificazione finanziaria della Confederazione.


Art. 22

Elaborazione delle finalità 1

Il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia64 elabora, di concerto con le cerchie interessate, le proposte per il Consiglio federale riguardanti le finalità.

2

Il Consiglio federale, uditi la Conferenza universitaria svizzera, gli organi della ricerca e altri interessati, definisce le finalità.

3

Esso adegua le finalità alle circostanze.

62 RS

414.110

63 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858; FF 1999 243).

64 Nuova

espressione

giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858; FF 1999 243). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Promozione della ricerca e dell'innovazione 17

420.1


Art. 23

Programmi pluriennali 1

I programmi pluriennali informano in merito agli intenti degli organi della ricerca in materia di politica di ricerca e innovazione, nonché in merito alle priorità a medio termine e ai punti nodali.65 2 Essi servono al coordinamento e alla collaborazione fra gli organi della ricerca e recano le informazioni necessarie all'allestimento del messaggio sul decreto di cui in articolo 10 capoverso 1, all'elaborazione delle linee direttive della politica di governo e alla pianificazione finanziaria della Confederazione.


Art. 24

Obbligo d'allestimento dei programmi pluriennali 1

Devono allestire programmi pluriennali: a. le istituzioni di promozione della ricerca; b. i Politecnici federali e gli istituti annessi; c.66 gli organi dell'amministrazione federale designati dal Consiglio federale; d.67 la CTI.

2

I beneficiari dei sussidi disposti dalla legge federale del 28 giugno 196868 sull'aiuto alle università forniscono le necessarie informazioni riguardanti le loro ricerche, nell'ambito della pianificazione prevista da detta legge.


Art. 25

Procedura

1

I programmi pluriennali devono essere sottoposti al Consiglio federale e, se concernono la ricerca universitaria, alla Conferenza universitaria svizzera.

2

Il Consiglio federale può esigerne il riesame ove non rispondano alle finalità, non siano sintonizzati o domandino crediti superanti le risorse presumibilmente disponibili.

3

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, insieme al decreto secondo l'articolo 10, un rapporto sui programmi pluriennali di cui all'articolo 24.

4

Esso stabilisce le esigenze formali cui devono rispondere i programmi pluriennali.

5

I programmi pluriennali devono essere adeguati alle circostanze.

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

67 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

68

[RU 1968 1553, 1972 711, 1985 I 24 660, 1991 857 all. n. 5. RU 1992 1927 art. 20].

Vedi ora la LF dell'8 ott. 1999 sull'aiuto alle università (RS 414.20).

Scienza e ricerca

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420.1


Art. 26

Linee direttive della politica di governo e pianificazione finanziaria della Confederazione 1

Nelle linee direttive della politica di governo e nella pianificazione finanziaria della Confederazione, il Consiglio federale stabilisce: a. gli intenti essenziali della politica di ricerca per la durata della legislatura; b. i mezzi finanziari che la Confederazione deve mettere a disposizione degli organi della ricerca.

2

Esso tiene conto:

a. delle

finalità;

b. dei provvedimenti previsti dalla Confederazione e dai Cantoni riguardo all'insegnamento e alla ricerca nell'ambito universitario; c. dei programmi pluriennali; d. dei provvedimenti nel campo della ricerca, in applicazione di leggi speciali.


Art. 27

Pianificazione annua

1

L'amministrazione federale, i Politecnici e gli istituti annessi indicano, nelle loro domande di crediti, come intendano impiegare, nell'anno successivo, i mezzi finanziari previsti dai programmi pluriennali.

2

Le istituzioni di promozione della ricerca elaborano un piano di ripartizione annuale e lo sottopongono all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno. Il Dipartimento può delegarne l'approvazione ad un ufficio federale.69

Sezione 4: Disposizioni comuni per gli organi della ricerca

Art. 28

Pubblicazione, sfruttamento e valorizzazione dei risultati della ricerca70 1

Gli organi della ricerca provvedono affinché i risultati della ricerca siano accessibili al pubblico, in quanto la tutela del segreto od obblighi contrattuali non ostino alla divulgazione.

2

Essi promuovono inoltre lo sfruttamento e la valorizzazione dei lavori di ricerca.71 69

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 99; FF 1995 I 673).

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

Promozione della ricerca e dell'innovazione 19

420.1

a72 Valorizzazione dei risultati della ricerca 1

La Confederazione può vincolare lo stanziamento di aiuti finanziari alla condizione che:

a. la proprietà intellettuale o i diritti di godimento sui risultati di ricerche finanziate con questi aiuti siano trasferiti all'istituto per il quale il beneficiario lavora;

b. l'istituto interessato prenda provvedimenti in vista della valorizzazione di questi risultati, in particolare per promuoverne l'utilizzazione commerciale, e faccia partecipare in modo equo gli inventori ai redditi che ne derivano; c.73 il partner di ricerca e il partner che assicura la valorizzazione del progetto presentino una regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione.

2

Se l'istituto interessato omette di prendere i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b, gli inventori possono chiedere il ritrasferimento della proprietà intellettuale o dei diritti di utilizzazione.


Art. 29

Controllo

Gli organi della ricerca controllano l'esecuzione e i risultati delle ricerche che hanno finanziato o promosso e ne valutano l'importanza scientifica e generale. Per progetti di ricerca di una certa importanza, fanno capo a periti esterni.


Art. 30

Statistica

1

Il Consiglio federale ordina i rilevamenti statistici necessari all'applicazione della presente legge.

2

Esso sente dapprima gli organi della ricerca interessati e, per quanto tali rilevamenti concernano i beneficiari di sussidi alle università, la Conferenza universitaria svizzera.

3

...74


Art. 31

Rapporti

1

Gli organi della ricerca fanno periodicamente rapporto al Consiglio federale in merito alla loro attività e all'esecuzione dei programmi pluriennali; i beneficiari di sussidi alle università fanno rapporto, in merito alle ricerche sussidiate, giusta l'articolo 20 della legge federale del 28 giugno 196875 sull'aiuto alle università.

72 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858; FF 1999 243).

73 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 651; FF 2009 413).

74

Abrogato dal n. 9 dell'all. alla LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale (RU 1993 2080; FF 1992 I 321).

75

[RU 1968 1553, 1972 711, 1985 I 24 660, 1991 857 all. n. 5. RU 1992 1927 art. 20].

Vedi ora la LF dell'8 ott. 1999 sull'aiuto alle università (RS 414.20).

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2

Il Consiglio federale definisce la modalità e la tematica dei rapporti, nonché il momento della presentazione, e ne informa l'Assemblea federale.

a76 Esecuzione

I dipartimenti possono concludere con i beneficiari di sussidi federali contratti che specificano le prestazioni da fornire in contropartita. Possono delegare questa competenza a un ufficio federale.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 32

Esecuzione

1

Il Consiglio federale, uditi gli organi della ricerca interessati, emana le disposizioni d'esecuzione.

2

Il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia è l'organo consultivo del Consiglio federale per l'esecuzione della presente legge.77

Art. 33

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° gennaio 1984.

76 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1858; FF 1999 243).

77

Nuovo testo giusta l'art. 19 della LF del 22 mar. 1991 sull'aiuto alle università, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1927; FF 1988 II 1149).