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341

Legge federale
sulle prestazioni della Confederazione
nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure

del 5 ottobre 1984 (Stato 1° gennaio 2018)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 64bis della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 19812,

decreta:

1 RU 1986 1943 [CS 1 3]. Alla disp. menzionata corrisponde ora l'art. 123 cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 FF 1981 III 677

Sezione 1: Scopo

Art. 1

Le prestazioni previste nella presente legge devono contribuire:

a.3
a garantire l'applicazione uniforme delle prescrizioni e dei principi dell'esecuzione delle pene e delle misure;
b.
ad approntare le basi necessarie per futuri sviluppi in questo settore.

3 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Sezione 2: Sussidi di costruzione

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La Confederazione sussidia la costruzione, nei limiti dei crediti stanziati, l'ampliamento e la trasformazione dei seguenti istituti, pubblici e privati:4

a.
stabilimenti per l'esecuzione di pene di reclusione e di detenzione (art. 37 Codice penale, CP5);
b.
stabilimenti e sezioni di stabilimenti specializzate per l'esecuzione di pene privative della libertà di breve durata (art. 37bis e 39 CP);
c.
stabilimenti per misure di sicurezza sottoposti ad una autorità competente per l'esecuzione delle pene e delle misure (art. 42 a 44 CP);
d.
case d'educazione al lavoro per giovani adulti (art. 100bis CP);
e.
sezioni specializzate per persone penalmente collocate in stabilimenti non sottoposti ad un'autorità competente per l'esecuzione delle pene e delle misure (art. 40, 42 a 44 e 100bis CP);
f.
istituti specializzati per persone liberate condizionalmente o a titolo di prova o condannate con sospensione condizionale della pena (art. 38, 41 e 45 CP);
g.
case per fanciulli e adolescenti, nelle quali almeno un terzo dei giorni di permanenza riguardi persone penalmente collocate oppure quando tali case siano indispensabili all'esecuzione di misure penali (art. 82 segg. e 89 segg. CP).

2 La Confederazione può sussidiare la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di istituti specializzati per fanciulli, adolescenti e giovani adulti fino a 22 anni, il cui comportamento sociale è particolarmente turbato, purché questi istituti accolgano anche persone penalmente collocate.6

3 Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale accorda un credito d'impegno pluriennale per le assegnazioni di cui ai capoversi 1 e 2.7

4 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297).

5 RS 311.0

6 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del l7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).

7 Introdotto dal n. 3 dell'all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi (RU 1991 857; FF 1987 I 297). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017-2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).

Art. 3 Condizioni

1 I sussidi sono concessi alle seguenti condizioni:

a.8
una pianificazione cantonale o intercantonale dell'esecuzione delle pene e delle misure o dell'assistenza alla gioventù dimostra che l'istituto risponde a una necessità; il Consiglio federale fissa le esigenze in materia di prova della necessità;
abis.9
i progetti di costruzione di stabilimenti per l'esecuzione di sanzioni privative della libertà sono stati approvati dal pertinente concordato o dalla competente autorità cantonale;
b.
l'ampliamento o la trasformazione si inserisce nel piano generale di sviluppo dell'istituto;
c.
l'istituto è aperto a collocandi provenienti da diversi Cantoni;
d.
i progetti intendono realizzare miglioramenti nel senso dell'articolo 1 e non comportano spese sproporzionate;
e.
i criteri di gestione e l'ente responsabile dell'istituto garantiscono che lo scopo del medesimo sarà conseguito.

2 Se il committente dei lavori non è un Cantone, i sussidi sono subordinati alle seguenti condizioni supplementari:

a.
nel caso di istituti privati, l'ente responsabile è una persona giuridica di pubblica utilità ed uno dei suoi scopi principali è compreso nel campo d'applicazione della presente legge;
b.
l'autorità cantonale approva il progetto;
c.
il finanziamento del progetto e la copertura delle spese d'esercizio dell'istituto sono assicurati;
d.
la concessione di sussidi cantonali pari almeno al 40 per cento dei costi di costruzione riconosciuti è assicurata.

3 Se nel Cantone in cui il progetto di costruzione è realizzato non è garantita un'esecuzione conforme al diritto federale, i sussidi possono essere ridotti o negati. I sussidi che servono a rimediare a un'irregolarità non possono essere ridotti o negati.10

8 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

9 Introdotta dal n. II 3 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

10 Introdotto dal n. II 3 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Art. 411 Ammontare dei sussidi

1 Il sussidio della Confederazione ammonta al 35 per cento dei costi di costruzione riconosciuti.

2 I costi di costruzione riconosciuti sono di norma calcolati sulla base di importi forfettari; in questo caso si deve tener conto della dimensione e del tipo di istituto. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di calcolo.

3 Se l'istituto adempie solo in parte i compiti previsti dall'articolo 2, il sussidio della Confederazione è ridotto proporzionalmente.

4 Non sono versati sussidi federali inferiori a 100 000 franchi.

11 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Sezione 3: Sussidi d'esercizio

Art. 5 Campo d'applicazione

1 La Confederazione concede sussidi d'esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che:

a.
accolgono giovani adulti per educarli al lavoro (art. 100bis CP12);
b.13
s'impegnano ad accogliere in totale almeno un terzo di persone delle categorie seguenti:14
1.
fanciulli e adolescenti, giusta gli articoli 82 segg. e 89 segg. del Codice penale;
2.
fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è particolarmente turbato; oppure
3.
giovani adulti fino a 22 anni, in applicazione dell'articolo 397a del Codice civile15.

216

12 RS 311.0

13 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del l7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).

14 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

15 RS 210

16 Abrogato dal n. I 5 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° gen 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

Art. 6 Condizioni

1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il pagamento dei sussidi, conformemente all'articolo 3.

2 Esso può subordinare la concessione dei sussidi ad altre condizioni o vincolarla ad oneri.

Art. 7 Ammontare dei sussidi

1 Il sussidio ammonta al 30 per cento dei costi riconosciuti per il personale incaricato dell'educazione.17

2 Il Consiglio federale determina i costi sussidiabili e i criteri per il calcolo dei sussidi.

3 Nell'ambito di un accordo di prestazioni concluso con la competente autorità cantonale può essere concordato un indennizzo forfettario a favore di case di educazione sussidiabili. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni quadro e i criteri di calcolo.18

17 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 ( RU 1999 2374; FF 1999 3).

18 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Sezione 4: Sussidi per progetti sperimentali

Art. 8 Campo d'applicazione

1 La Confederazione può sussidiare lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi metodi e concezioni:

a.
nell'esecuzione delle pene e delle misure, compresa la sperimentazione di forme d'esecuzione non previste dal Codice penale svizzero19 (art. 397bis cpv. 4 CP);
b.
per istituti specializzati e per provvedimenti destinati a fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è particolarmente turbato.

2 I sussidi sono concessi per un periodo sperimentale di cinque anni al massimo.

3 Anche le spese per la valutazione di queste sperimentazioni possono essere sussidiate.

Art. 9 Condizioni

1 I sussidi sono concessi alle seguenti condizioni:

a.
l'ente responsabile, l'organizzazione e le persone incaricate dell'esecuzione offrono tutte le garanzie che il progetto sia attuato in modo conforme al suo scopo e i suoi risultati siano valutati in modo sistematico;
b.
il finanziamento del progetto e della sua valutazione è assicurato.

2 Il Consiglio federale può subordinare il sussidio ad ulteriori condizioni.

Art. 10 Ammontare dei sussidi

Il sussidio ammonta al massimo all'80 per cento dei costi riconosciuti del progetto; nel caso di istituti già esistenti, al massimo all'80 per cento dei costi supplementari occasionati dal progetto.

Sezione 4a:20
Sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale penitenziario
21

20 Introdotta dal n. II 3 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

21 Dal 25 apr. 2017 «Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali (CSCSP)».

Art. 10a

1 La Confederazione può accordare sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale penitenziario.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 11 Utilizzazione dei sussidi

L'Ufficio federale di giustizia (Ufficio federale) esamina se le condizioni per il sussidio siano adempite, se lo stabilimento sia gestito in modo conforme allo scopo o se il progetto sperimentale sia attuato correttamente.

Art. 12 Restituzione di sussidi

1 I sussidi devono essere restituiti se sono stati pagati a torto o se il beneficiario, nonostante diffida, persiste nell'utilizzarli in modo non conforme al loro scopo.

2 Se un istituto che ha ricevuto sussidi di costruzione sospende l'esercizio o viene utilizzato per un altro scopo entro 20 anni dal versamento finale, i sussidi devono essere restituiti in ragione del 5 per cento per ogni anno rimanente.

322

22 Abrogato dal n. 3 dell'all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, con effetto dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297).

Sezione 6: Organizzazione e procedura

Art. 13 Domande di sussidi

1 Le domande di sussidi delle autorità cantonali devono essere inoltrate all'Ufficio federale, unitamente ai documenti necessari, prima dell'inizio dei lavori di costruzione o della sperimentazione.

2 Le altre domande di sussidi devono essere inoltrate all'autorità cantonale, unitamente ai documenti necessari, prima dell'inizio dei lavori di costruzione o della sperimentazione. L'autorità cantonale esamina le domande e le trasmette all'Ufficio federale con il proprio preavviso. Le domande di sussidi previsti nell'articolo 8 devono essere inoltrate direttamente all'Ufficio federale se tendono soltanto allo sviluppo di nuove concezioni.

Art. 14 Decisione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide l'assegnazione, il versamento e la restituzione dei sussidi.

Art. 15 Modificazione delle circostanze

1 Se un progetto è considerevolmente modificato o ampliato, deve essere inoltrata una domanda complementare. Essa è inoltrata e trattata a norma dell'articolo 13.

2 Un sussidio già assegnato può essere aumentato in base al conteggio finale se, durante l'esecuzione della costruzione o della sperimentazione, sono sorti costi supplementari dovuti al rincaro o ad altre circostanze imprevedibili. Una domanda complementare non è necessaria.

Art. 16 Versamento dei sussidi non forfetari; anticipazioni23

1 L'Ufficio federale stabilisce l'ammontare definitivo del sussidio in base al conteggio finale e ne ordina il versamento:

a.
per le costruzioni, dopo la verifica della liquidazione e dei documenti giustificativi e dopo l'assegnazione dei sussidi cantonali;
b.
per i progetti sperimentali, dopo la verifica dei conteggi periodici e dei documenti giustificativi.

2 L'Ufficio federale può, a domanda, accordare anticipazioni fino all'80 per cento dei sussidi assegnati.

23 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 16a24 Versamento dei sussidi forfetari; anticipazioni

1 Il pagamento finale è effettuato nell'ambito dei crediti disponibili al collaudo, rispettivamente dopo la presentazione e approvazione dei piani di esecuzione.

2 Le maggiori o minori spese dovute al rincaro sono prese in considerazione all'atto del pagamento finale.

3 I sussidi forfetari possono essere versati sotto forma di anticipazioni (art. 16 cpv. 2) e al più presto allorché esistano spese imminenti.

24 Introdotto dal n. I 1 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

Sezione 7: Informazione, documentazione e statistica

Art. 17 Informazione e documentazione

Per sostenere gli sforzi intrapresi dalla Confederazione e dai Cantoni conformemente all'articolo 1, l'Ufficio federale raccoglie esperienze e conoscenze svizzere ed estere e le comunica ai competenti organi dei Cantoni e degli istituti e alle organizzazioni interessate. Esso può anche assumere mansioni di consulenza.

Art. 18 Statistica

1 Per i compiti previsti nell'articolo 1, il Consiglio federale fa allestire statistiche sugli istituti adibiti all'esecuzione delle pene e delle misure, sui detenuti e su altre persone sottoposte all'esecuzione di pene e misure. Esso può incaricare i Cantoni e gli istituti privati di procedere al rilevamento dei dati e obbligarli a mettere a disposizione i dati statistici raccolti di loro iniziativa.

2 I dati personali raccolti possono essere utilizzati solo per le statistiche di cui al capoverso 1; essi non possono essere divulgati.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 19 Esecuzione

Il Consiglio federale provvede all'esecuzione della presente legge e emana le disposizioni necessarie.

Art. 19a25 Moratoria in materia di riconoscimento secondo il programma di sgravio 2003

Nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 non possono essere presentate domande di sussidi d'esercizio ai sensi dell'articolo 5; sono eccettuate le domande per nuovi tipi di istituti da approntare secondo la legge federale del 20 giugno 200326 sul diritto penale minorile.

25 Introdotto dal n. I 5 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).

26 RS 311.1

Art. 2128 Disposizione transitoria concernente la modifica del 19 marzo 1999

1 I sussidi di costruzione sono assegnati in virtù del diritto anteriore, se:

a.
al termine dell'anno che precede l'entrata in vigore del nuovo diritto, le seguenti condizioni sono state adempite:
1.
è stata presentata una richiesta di sussidio;
2.
le spese di costruzione sono attestate da un preventivo; e
3.
le autorità cantonali competenti hanno autorizzato il finanziamento del progetto di costruzione; e
b.
i lavori sono iniziati o inizieranno al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 Per il calcolo dei sussidi d'esercizio il nuovo diritto si applica per la prima volta al periodo di sussidio dell'anno che segue l'entrata in vigore.

28 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, il cpv. 1 entra in vigore il 1° gen. 1999 e il cpv. 2 il 1° set. 1999 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 198729

29 DCF del 29 ott. 1986