01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.12.2019
01.02.2015 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.01.2015
01.01.2012 - 31.12.2014
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.12.2009
01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 30.06.2005
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 4 ottobre 2002 (Stato 1° gennaio 2012) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 61 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20012, decreta: Titolo primo: Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina: a. la collaborazione tra Confederazione e Cantoni nella protezione della popolazione;

b. la protezione civile.

Titolo secondo: Protezione della popolazione Capitolo 1: Collaborazione nella protezione della popolazione

Art. 2

Scopo La protezione della popolazione ha lo scopo di proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di catastrofe, in situazioni d'emergenza e in caso di conflitto armato nonché di contribuire a limitare e superare gli effetti di eventi dannosi.


Art. 3

Organizzazioni partner Nella protezione della popolazione collaborano le seguenti organizzazioni partner: a. la polizia, responsabile del mantenimento dell'ordine e della sicurezza; b. i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale;

RU 2003 4187 1 RS

101

2 FF

2002 1535

520.1

Protezione della popolazione e protezione civile 2

520.1

c. i servizi della sanità pubblica, compreso il soccorso d'urgenza, incaricati di fornire le prestazioni mediche alla popolazione; d. i servizi tecnici, responsabili del funzionamento dell'infrastruttura tecnica, in particolare dell'approvvigionamento di elettricità, acqua e gas, dello smaltimento dei rifiuti e della disponibilità delle vie di comunicazione e della telematica; e. la protezione civile, incaricata di proteggere la popolazione, assistere le persone in cerca di protezione, proteggere i beni culturali, sostenere gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner nonché di svolgere lavori di ripristino e di pubblica utilità.


Art. 4

Organi di condotta

Le autorità competenti istituiscono organi di condotta per lo svolgimento dei seguenti compiti: a. informare la popolazione in merito ai pericoli che la minacciano come pure alle possibilità e alle misure di protezione esistenti; b. avvertire, dare l'allarme e impartire alla popolazione istruzioni sul comportamento;

c. assicurare le attività di condotta; d. coordinare i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner; e. garantire, tempestivamente e in funzione della situazione, la disponibilità operativa e il rinforzo con personale e materiale della protezione della popolazione in vista di un conflitto armato.


Art. 5


3

Compiti della Confederazione 1

D'intesa con i Cantoni, la Confederazione può coordinare l'intervento o, all'occorrenza, assumere la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, l'intera Svizzera o zone limitrofe dei Paesi confinanti.

2

Essa sostiene i Cantoni con mezzi d'intervento specializzati.

3

Il Consiglio federale assicura il coordinamento della protezione della popolazione e il coordinamento di quest'ultima con altri strumenti della politica di sicurezza.

4

Esso controlla la collaborazione della protezione della popolazione con gli altri strumenti della politica di sicurezza e disciplina la collaborazione nel campo dell'istruzione.

5

Disciplina le modalità secondo cui le autorità e la popolazione sono allertate e allarmate in caso di pericolo imminente.

6

Adotta misure per rafforzare la protezione della popolazione in vista di conflitti armati.

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Legge federale

3

520.1


Art. 6

Compiti dei Cantoni

1

I Cantoni disciplinano in particolare l'istruzione, la condotta tempestiva e conforme alla situazione nonché l'intervento delle organizzazioni partner nella protezione della popolazione.

2

Essi disciplinano la collaborazione intercantonale.


Art. 7

Collaborazione tra Confederazione e Cantoni Nell'ambito delle loro competenze, Confederazione e Cantoni collaborano in particolare nei settori dello sviluppo concettuale della protezione della popolazione, dell'informazione e della collaborazione internazionale.


Art. 8

Ricerca e sviluppo

1

La Confederazione si occupa, in collaborazione con i Cantoni, della ricerca e dello sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi delle minacce, la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza e le minacce di carattere politico-militare.

2

Essa sostiene la collaborazione nazionale e internazionale nel campo della ricerca e dello sviluppo in materia di protezione della popolazione.

Capitolo 2: Istruzione nella protezione della popolazione

Art. 9

Istruzione degli organi di condotta 1

L'istruzione di base e il perfezionamento (istruzione) dei membri degli organi di condotta sono rette dalle prescrizioni cantonali.

2

Il Consiglio federale disciplina l'istruzione degli organi di condotta necessaria al rinforzo della protezione della popolazione in vista di conflitti armati.


Art. 10

Sostegno da parte della Confederazione La Confederazione:

a.4 coordina la collaborazione nel campo dell'istruzione tra: 1. le organizzazioni partner della protezione della popolazione, 2. la protezione della popolazione e l'esercito, 3. la protezione della popolazione e i terzi; b. sostiene i Cantoni nell'istruzione degli organi di condotta; c. organizza corsi d'istruzione destinati agli organi di condotta; 4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Protezione della popolazione e protezione civile 4

520.1

d. può accordarsi con i Cantoni in merito all'organizzazione di corsi d'istruzione; i costi dei corsi di competenza dei Cantoni sono a carico di questi ultimi;

e. assicura l'istruzione del personale responsabile della formazione degli organi di condotta;

f. permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di partecipare ai costi d'istruzione; g. gestisce un'infrastruttura d'istruzione.

Titolo terzo: Protezione civile Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile Sezione 1: Principi

Art. 11

Persone tenute a prestare servizio di protezione civile È tenuto a prestare servizio di protezione civile ogni cittadino svizzero di sesso maschile dichiarato abile a tale servizio.


Art. 12

Eccezioni

1

Le persone tenute a prestare servizio militare o servizio civile non sottostanno all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

2

Gli uomini congedati dal servizio militare non sono tenuti a prestare servizio di protezione civile se hanno prestato almeno 50 giorni di servizio militare.5 3 Chi è stato congedato dal servizio civile non è tenuto a prestare servizio di protezione civile.6

a7 Esenzione di membri di autorità Finché esercitano la loro funzione, le seguenti persone non sono tenute a prestare servizio di protezione civile: a. i membri del Consiglio federale; b. il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri; c. i membri dell'Assemblea federale; d. i membri dei Tribunali della Confederazione; e. i membri degli esecutivi cantonali; 5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

7

Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Legge federale

5

520.1

f.

i membri permanenti dei tribunali cantonali; g

i membri degli esecutivi comunali.


Art. 13

Durata 1 L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile inizia nell'anno in cui il milite compie i 20 anni e dura fino alla fine dell'anno in cui compie i 40 anni.

2

Il Consiglio federale può: a. prolungare l'obbligo di prestare servizio al massimo sino alla fine dell'anno in cui il milite compie i 50 anni; b. ridurre l'obbligo di prestare servizio al massimo sino alla fine dell'anno in cui il milite compie i 35 anni.


Art. 14

Estensione dell'obbligo di prestare servizio in caso di conflitto armato In caso di conflitto armato il Consiglio federale può inoltre obbligare a prestare servizio di protezione civile: a. gli uomini soggetti all'obbligo militare che sono stati prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile; b. gli uomini prosciolti dal servizio militare o civile.


Art. 15

Volontariato

1

Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile: a. gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile; b. gli uomini soggetti all'obbligo militare prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile; c. gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile; d. le cittadine svizzere, a partire dall'anno in cui compiono i 20 anni; e. gli stranieri domiciliati in Svizzera, a partire dall'anno in cui compiono i 20 anni.

2

I Cantoni decidono in merito all'ammissione dei volontari. Non vi è diritto all'ammissione.

3

Le persone che prestano volontariamente servizio nella protezione civile hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei militi della protezione civile.

4

I volontari sono prosciolti dall'obbligo di prestare servizio su domanda. Di regola devono tuttavia prestare almeno tre anni di servizio di protezione civile.


Art. 16

Reclutamento

L'esercito e la protezione civile procedono al reclutamento comune dei militi.

Protezione della popolazione e protezione civile 6

520.1


Art. 17

Incorporazione dei militi8 1

Di principio i militi della protezione civile sono a disposizione del loro Cantone di domicilio.

2

D'intesa con i Cantoni interessati, i militi possono essere incorporati al di fuori del Cantone di domicilio.9 3 Il Cantone di domicilio decide in merito all'incorporazione dei militi.10

Art. 18


11

Personale di riserva

1

I Cantoni possono incorporare militi nel personale di riserva.

2

I militi incorporati nel personale di riserva non devono essere formati e non hanno diritto di prestare servizio di protezione civile.


Art. 19


12



Art. 20

Proscioglimento anticipato 1

I militi necessari a un'organizzazione partner possono essere prosciolti anticipatamente dal servizio di protezione civile.

2

Il Consiglio federale disciplina la procedura.

3

I Cantoni decidono in merito al proscioglimento anticipato.


Art. 21


13

Esclusione

I militi condannati a una pena detentiva o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.

8

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

9

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

10 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

11 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

12 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Legge federale

7

520.1

Sezione 2: Diritti e doveri

Art. 22

Soldo, vitto, alloggio e trasporto 1

Chi presta servizio di protezione civile ha diritto a soldo e vitto gratuito.

2

Ha diritto inoltre: a. al trasporto gratuito, con mezzi pubblici, per l'entrata in servizio e il proscioglimento, nonché per gli spostamenti fra il luogo di servizio e il domicilio durante i congedi; b. all'alloggio gratuito, se non può alloggiare al proprio domicilio.


Art. 23

Indennità per perdita di guadagno Chi presta servizio di protezione civile ha diritto ad un'indennità per perdita di guadagno secondo le disposizioni della legge federale del 25 settembre 195214 sulle indennità di perdita di guadagno.


Art. 24

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare Nel calcolo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare secondo la legge federale del 12 giugno 195915 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare vengono computati tutti i servizi d'istruzione e gli interventi prestati per i quali è previsto il versamento del soldo e dell'indennità per perdita di guadagno.


Art. 25

Assicurazione

Chi presta servizio di protezione civile è assicurato secondo la legge federale del 19 giugno 199216 sull'assicurazione militare (LAM).

a17 Durata dei servizi di protezione civile La durata dei servizi di protezione civile secondo gli articoli 27a e 33-37 non può superare complessivamente 40 giorni all'anno.


Art. 26

Obblighi

1

I militi sono tenuti a eseguire gli ordini di servizio loro impartiti.

2

I militi possono essere obbligati ad assumere funzioni di quadro e a prestare i servizi corrispondenti. Essi devono adempiere anche compiti fuori servizio, in particolare quelli relativi ai preparativi dei servizi d'istruzione e degli interventi della protezione civile.

14 RS

834.1

15 RS

661

16 RS

833.1

17 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Protezione della popolazione e protezione civile 8

520.1

Sezione 3: Chiamata e controlli

Art. 27

Chiamata per interventi in caso di catastrofi o situazioni d'emergenza, in caso di conflitto armato o per lavori di ripristino18 1

Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi di protezione civile: a.19 in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono diversi Cantoni o l'intera Svizzera;

b. 20 in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono le zone limitrofe di Paesi confinanti;

c. in caso di conflitto armato; d. ...21 2

I Cantoni possono chiamare in servizio i militi di protezione civile: a.22 in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono il territorio cantonale, altri Cantoni o le zone limitrofe di Paesi confinanti;

b. per svolgere lavori di ripristino; c. ...23 3

I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.24
a25 Chiamata per interventi di pubblica utilità 1

I militi di protezione civile possono essere chiamati in servizio per interventi di pubblica utilità:

a. dal Consiglio federale, per interventi a livello nazionale; b. dai Cantoni, per interventi a livello cantonale, regionale o comunale.

2

La durata complessiva degli interventi non può superare 21 giorni all'anno.

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

21 Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

23 Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

25 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Legge federale

9

520.1

3

La convocazione è inviata ai militi almeno 42 giorni prima dell'inizio dell'intervento.

4

I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.


Art. 28

Controlli

I controlli relativi ai militi di protezione civile incombono ai Cantoni.

Capitolo 2: Doveri di terzi

Art. 29

Singoli 1 Ognuno è tenuto a rispettare le misure prescritte e le istruzioni sul comportamento diramate in caso d'allarme.

2

Chi presta aiuto nell'ambito di un intervento della protezione civile è assicurato secondo la LAM26.


Art. 30

Proprietari di edifici abitativi e locatari 1

I proprietari di edifici abitativi e i locatari provvedono alla preparazione e all'esecuzione delle misure loro prescritte.

2

Se viene ordinata l'occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione della protezione civile i posti protetti non utilizzati.


Art. 31

Uso di proprietà in tempo di pace I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari alla protezione civile. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.


Art. 32

Uso di proprietà in caso di catastrofi e in situazioni d'emergenza o in caso di conflitto armato In caso di catastrofi e in situazioni d'emergenza o in caso di conflitto armato, la protezione civile ha il diritto di requisire alle stesse condizioni dell'esercito.

Capitolo 3: Istruzione nella protezione civile

Art. 33


27

Istruzione di base

Al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono i 26 anni, i militi di protezione civile seguono un'istruzione di base di 14-21 giorni. Le persone cui si prevede di 26 RS

833.1

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Protezione della popolazione e protezione civile 10

520.1

affidare una funzione di specialista possono inoltre essere chiamate a seguire un'istruzione complementare di 7 giorni al massimo.


Art. 34


28

Istruzione dei quadri 1

I militi cui si prevede di affidare la funzione di comandante seguono un corso per comandanti di 21-28 giorni. Sono convocati dalla Confederazione per 14 giorni e dai Cantoni per 7-14 giorni. I Cantoni si assumono i propri costi.

2

I militi cui si prevede di affidare un'altra funzione di quadro seguono un corso per quadri di 7-14 giorni.


Art. 35

29 Perfezionamento 1 I militi con funzioni di quadro o di specialista possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di 14 giorni su un periodo di quattro anni.

2

Durante lo stesso periodo, i militi secondo l'articolo 39 capoverso 2 possono essere chiamati dai Cantoni a seguire corsi di perfezionamento della durata massima di sette giorni. I Cantoni si assumono i propri costi.


Art. 36


30

Corsi di ripetizione

1

Dopo l'istruzione di base, i militi sono convocati ogni anno a un corso di ripetizione di 2-7 giorni.

2

I comandanti e i loro sostituti possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 21 giorni di corso.

3

I militi che assumono altre funzioni di quadro o funzioni di specialista possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 14 giorni di corso.

4

I corsi di ripetizione possono essere effettuati anche in zone limitrofe di un Paese confinante.


Art. 37

Servizio nell'amministrazione della protezione civile 1

In caso di bisogno imperativo, i militi possono essere chiamati a prestare servizio nell'amministrazione della protezione civile.

2

Il servizio prestato in seno all'amministrazione della protezione civile vale come corso di ripetizione secondo l'articolo 36.

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Legge federale

11

520.1


Art. 38

Convocazione al servizio d'istruzione 1

I Cantoni disciplinano la convocazione per le prestazioni di servizio secondo gli articoli 33-37.

2

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) disciplina la convocazione ai servizi d'istruzione e di perfezionamento secondo l'articolo 39 capoverso 2.31 3

La convocazione al servizio d'istruzione è inviata ai militi almeno sei settimane prima dell'inizio del servizio.

4

Il milite della protezione civile inoltra la richiesta di differimento del servizio all'organo che lo ha convocato.


Art. 39

Sostegno da parte della Confederazione 1

La Confederazione istituisce, in collaborazione con i Cantoni, le basi per un'istruzione unificata.

2

Essa istruisce i comandanti e i loro sostituti nonché i quadri e determinati specialisti del sostegno alla condotta e della protezione dei beni culturali. 32 3

La Confederazione può convenire con i Cantoni l'organizzazione di corsi d'istruzione. I costi dei corsi di competenza dei Cantoni sono a carico di questi ultimi.


Art. 40

Istruzione di personale insegnante 1

La Confederazione assicura l'istruzione del personale insegnante della protezione civile.

2

Essa permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di partecipare a corsi d'istruzione.


Art. 41

Infrastruttura per l'istruzione La Confederazione gestisce un'infrastruttura per l'istruzione.


Art. 42

Soppressione di centri d'istruzione della protezione civile 1

In caso di soppressione di un centro d'istruzione della protezione civile, con conseguente cambiamento d'utilizzazione o alienazione, i sussidi federali devono essere rimborsati.

2

Se un centro della protezione civile viene soppresso in seguito a riforme o all'introduzione di nuove strutture organizzative, i sussidi federali non devono essere rimborsati. I sussidi federali versati per l'acquisto di terreni devono essere rimborsati per quanto il terreno sia alienato con utile.

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Protezione della popolazione e protezione civile 12

520.1

3

I Cantoni comunicano all'UFPP la soppressione di centri d'istruzione della protezione civile.33

Capitolo 4: Sistemi telematici e d'allarme, materiale34

Art. 43

Confederazione

1

La Confederazione è responsabile: a. dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione; b. dei sistemi telematici della protezione civile; c. dell'equipaggiamento e del materiale degli impianti di protezione; d. del materiale unificato della protezione civile.

2

Il Consiglio federale definisce il genere e l'entità del materiale unificato.35
a36 Cantoni 1 I Cantoni provvedono al materiale d'intervento e all'equipaggiamento personale dei militi di protezione civile.

2

D'intesa con i Cantoni, l'UFPP elabora raccomandazioni volte a garantire l'uniformità del materiale d'intervento e dell'equipaggiamento personale.

b37 Sistema d'allarme acqua 1

I proprietari di impianti d'accumulazione provvedono alla realizzazione, alla manutenzione e al rinnovamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema d'allarme acqua.

2

Il Consiglio federale definisce le esigenze tecniche per i sistemi d'allarme acqua e per le installazioni edilizie necessarie

Art. 44


38

33 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

35 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

36 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

37 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

38 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Legge federale

13

520.1

Capitolo 5: Costruzioni di protezione Sezione 1: Rifugi

Art. 45

Principio

Ogni abitante deve disporre di un posto protetto raggiungibile in tempo utile dalla sua abitazione.


Art. 46


39

Obbligo di costruire

1

Nei Comuni in cui il numero di posti protetti è insufficiente, il proprietario che costruisce un edificio abitativo deve realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se non è tenuto a realizzare un rifugio, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo.

2

Il

proprietario che costruisce un istituto o un ospedale deve realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se ciò non è possibile per motivi tecnici, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo.

3

I Comuni provvedono affinché le zone in cui il numero di posti protetti è insufficiente dispongano di sufficienti rifugi pubblici equipaggiati.

4

I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate a proteggere tali beni.


Art. 47


40

Gestione, contributi sostitutivi 1

Per garantire un'offerta equilibrata di posti protetti, i Cantoni gestiscono la costruzione dei rifugi.

2

I contributi sostitutivi di cui all'articolo 46 capoversi 1 e 2 sono in primo luogo destinati al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni e al rinnovamento dei rifugi privati. I contributi rimanenti possono essere utilizzati per altre misure di protezione civile.

3

I contributi sostitutivi spettano ai Cantoni.

4

Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, stabilisce l'importo minimo e l'importo massimo dei contributi sostitutivi e disciplina l'utilizzazione degli stessi.


Art. 48

Permessi di costruzione 1

I permessi di costruzione possono essere accordati solo quando gli organi competenti hanno deciso in merito all'obbligo di costruire un rifugio.

2

Per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di costruzione dei rifugi, i Cantoni possono esigere che il proprietario della costruzione fornisca una garanzia.

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Protezione della popolazione e protezione civile 14

520.1

a41 Manutenzione La manutenzione dei rifugi incombe ai proprietari.


Art. 49


42

Soppressione

1

I rifugi possono essere soppressi dai Cantoni.

2

Il Consiglio federale definisce le condizioni; disciplina il rimborso dei sussidi federali in caso di soppressione di rifugi pubblici.

Sezione 2: Impianti

Art. 50

Impianti di protezione Sono impianti di protezione: a. i posti di comando; b. gli impianti d'apprestamento; c. i centri sanitari protetti; d. gli ospedali protetti.


Art. 51

Confederazione

Per ottenere un'efficienza operativa uniforme, la Confederazione disciplina la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione, il rinnovamento e il cambiamento di utilizzazione degli impianti di protezione.


Art. 52

43 Cantoni 1 I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione.

2

Essi provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento dei posti di comando, degli impianti d'apprestamento e dei centri sanitari protetti.

3

Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno.

41 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Legge federale

15

520.1


Art. 53

44 Enti ospedalieri

1

Gli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento degli ospedali protetti. 2

Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno e le esigenze tecniche.


Art. 54


45



Art. 55

Soppressione

1

Gli impianti di protezione possono essere soppressi solo previa autorizzazione dell'UFPP46.

2

Se vengono soppressi impianti di protezione che soddisfano le esigenze minime (art. 56), i sussidi federali devono essere rimborsati. 3 Se gli impianti di protezione vengono soppressi in seguito a riforme o all'introduzione di nuove strutture organizzative, i sussidi federali non devono essere rimborsati.

4

Se vengono soppressi centri sanitari protetti od ospedali protetti, dev'essere garantito il numero minimo prescritto di posti letto.47

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 56

Esigenze minime

Il Consiglio federale determina le esigenze minime per le costruzioni di protezione.


Art. 57

Efficienza operativa

I proprietari e i possessori devono provvedere affinché, su ordine della Confederazione, le costruzioni di protezione possano essere rese operative.


Art. 58

Esecuzione sostitutiva Se le misure prescritte non vengono adottate, l'autorità federale o cantonale competente vi provvede a spese del proprietario o del possessore.

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

45 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

46 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

47 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Protezione della popolazione e protezione civile 16

520.1

Capitolo 6:

Distintivo internazionale e carta d'identità della protezione civile

Art. 59

1 Il personale e il materiale della protezione civile come pure le costruzioni di protezione sono contrassegnati con il distintivo internazionale della protezione civile.

2

Con il distintivo possono inoltre essere contrassegnate: a. singole persone che, rispondendo a un appello delle autorità competenti, adempiono compiti di protezione civile sotto la loro direzione; b. nello svolgimento della loro attività amministrativa, persone di uffici federali, cantonali e comunali con compiti attinenti alla protezione civile.

3

Ai militi della protezione civile è rilasciata la carta d'identità per il personale della protezione civile.

4

Il distintivo e la carta d'identità sono conformi ai modelli che figurano nel Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 197748 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali (Protocollo I).

Capitolo 7: Responsabilità per danni

Art. 60

Principi

1

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono responsabili di qualsiasi danno causato illecitamente a terzi durante i servizi d'istruzione o altre prestazioni di servizio da parte del personale insegnante o dei militi della protezione civile, per quanto non possano provare che il danno sia dovuto a forza maggiore o a colpa della parte lesa o di terzi.

2

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono solidalmente dei danni che devono risarcire. Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei costi tra le autorità tenute al risarcimento.

3

Le persone danneggiate non possono far valere alcun diritto nei confronti del personale insegnante o dei militi colpevoli.

4

In caso di esercizi della protezione civile cui partecipano organizzazioni partner e l'esercito, la responsabilità per danni è disciplinata dalle disposizioni del presente capitolo.

5

Se la protezione civile interviene in caso di conflitto armato, le disposizioni del presente capitolo relative alla responsabilità per danni non sono applicabili.

6

Se a una fattispecie sono applicabili altre disposizioni di responsabilità civile, queste ultime prevalgono sulla presente legge.

48 RS

0.518.521

Legge federale

17

520.1


Art. 61

Regresso e indennizzo49 1

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni che hanno risarcito il danno hanno diritto di regresso contro il personale insegnante o i militi della protezione civile che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

2

Chi chiede un intervento di pubblica utilità a livello nazionale deve indennizzare la Confederazione, i Cantoni e i Comuni per le prestazioni fornite a terzi in caso di sinistro e non può far valer pretese di risarcimento nei confronti di tali enti per i danni che gli sono stati direttamente arrecati. Sono fatte salve le pretese risultanti da danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.50

Art. 62

Responsabilità per danni nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni 1

Il personale insegnante e i militi della protezione civile sono responsabili per i danni causati direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o ai Comuni violando i propri doveri intenzionalmente o per negligenza grave.

2

Essi sono responsabili del materiale loro assegnato e rispondono dei danni e delle perdite arrecati intenzionalmente o per negligenza grave.

3

I contabili sono responsabili della contabilità, del denaro e dei mezzi loro affidati, nonché del loro impiego conforme alle prescrizioni. Essi rispondono dei danni arrecati intenzionalmente o per negligenza grave.

4

Gli organi di controllo incaricati della tenuta dei conti rispondono allo stesso modo in caso di violazione dei loro doveri.


Art. 63

Determinazione del risarcimento 1

L'ammontare del risarcimento è stabilito, per analogia, in base agli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45 a 47, 49, 50 capoverso 1 e 51 a 53 del Codice delle obbligazioni51.

2

In caso di responsabilità da parte del personale insegnante o di militi della protezione civile è inoltre tenuto debitamente conto del loro comportamento in servizio, delle loro condizioni finanziarie e del tipo di servizio.


Art. 64

Danneggiamento o perdita di oggetti personali 1

Il personale insegnante e i militi della protezione civile si assumono i costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento di oggetti di loro proprietà. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni versano un'equa indennità se il danno è causato da un incidente durante il servizio o costituisce la diretta conseguenza dell'esecuzione di un ordine.

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

50 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

51 RS

220

Protezione della popolazione e protezione civile 18

520.1

2

In caso di responsabilità del danneggiato, l'indennità può essere ridotta in misura adeguata. In tal caso, se l'uso dell'oggetto personale in questione era necessario per ragioni di servizio, se ne terrà debitamente conto.


Art. 65

Prescrizione

1

Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo gli articoli 60 e 64 si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, e in ogni caso in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il danno.

2

Il diritto di regresso della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo l'articolo 61 si prescrive in un anno dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno e dell'identità del responsabile, e in ogni caso in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il danno.

3

Se il diritto al risarcimento o il diritto di regresso risulta da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

4

Gli articoli 135 a 142 del Codice delle obbligazioni52 sono applicabili per analogia alla prescrizione e alla sua interruzione. È considerata azione anche la richiesta di risarcimento inviata per scritto alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni.

Capitolo 8: Protezione giuridica e procedimento Sezione 1: Pretese non pecuniarie53

Art. 66


54

Apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile 1

Contro le decisioni della Commissione per la visita sanitaria di reclutamento e delle altre commissioni per la visita sanitaria in merito all'apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile è ammesso il ricorso presso un'altra Commissione per la visita sanitaria. Quest'ultima decide definitivamente.

2

Hanno il diritto di ricorrere: a. la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale; b. l'assicurazione militare;

c. la direzione medica delle cliniche e degli ospedali psichiatrici, degli istituti per epilettici, degli istituti di cura per alcolizzati, nonché delle istituzioni per la terapia dei tossicomani; d. i medici del Servizio medico militare.

52 RS

220

53 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

54 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

Legge federale

19

520.1

3

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196855 sulla procedura amministrativa.

a56 Attribuzione a una funzione Chi non accetta l'attribuzione a una funzione nella protezione civile può interporre ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

b57 Diritto di ricorso del DDPS Il DDPS può impugnare le decisioni cantonali di ultima istanza con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Su richiesta, le autorità cantonali di ultima istanza notificano senza indugio e gratuitamente al DDPS le loro decisioni.

Sezione 2: Pretese pecuniarie58

Art. 67

Competenze e ricorso59 1

I Cantoni designano le autorità chiamate a decidere, a livello cantonale e comunale, sulle pretese di risarcimento e sulle azioni di regresso per danni occorsi durante i servizi di protezione civile cantonali e comunali. Contro la decisione di queste ultime è ammissibile il ricorso all'UFPP.

2

L'UFPP decide in merito alle pretese di risarcimento e alle azioni di regresso per i danni occorsi durante i servizi di protezione civile organizzati o svolti dalla Confederazione.

3

L'UFPP decide sulle pretese di natura pecuniaria della Confederazione o nei confronti di essa quando sono fondate sulla presente legge e non concernono la responsabilità per danni.

4

...60

55 RS

172.021

56 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

57 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

58 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

60 Abrogato dal n. 47 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Protezione della popolazione e protezione civile 20

520.1

a61 Opposizione

1

Se rifiuta di assumersi la totalità o parte dei costi supplementari di cui all'articolo 71 capoversi 2 e 2bis

o di versare il contributo forfettario di cui all'articolo 71 capoverso 3, l'UFPP deve motivarlo.

2

Contro la decisione di cui al capoverso 1 può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla notificazione.

Capitolo 9: Disposizioni penali

Art. 68


62

Infrazioni alla legge 1

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

a. in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un'assenza autorizzata, abusa di un congedo o si sottrae in altro modo all'obbligo di prestare servizio; b. disturba servizi d'istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola o mette in pericolo le persone che prestano servizio di protezione civile;

c. incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o di eseguire le misure ufficialmente ordinate.

2

Nei casi di cui al capoverso 1, la pena è della multa se l'autore ha agito per negligenza.

3

È punito con la multa chiunque intenzionalmente: a. in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli; b. in qualità di persona in servizio nella protezione civile viene meno agli ordini di servizio;

c. disattende ordini o regole di comportamento relativi all'allarme; d. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d'identità per il personale della protezione civile.

4

Nei casi di cui al capoverso 3, la pena è della multa sino a 5000 franchi se l'autore ha agito per negligenza.

5

Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale o ad avviare un procedimento penale; può ammonire l'interessato.

61 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Legge federale

21

520.1

6

Sono fatti salvi il perseguimento penale e l'azione civile in virtù di altre leggi.


Art. 69


63

Infrazioni alle prescrizioni esecutive 1

Chiunque viola intenzionalmente prescrizioni emanate in esecuzione della presente legge e la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione è punito con la multa. Nei casi gravi o in caso di recidiva l'autore può essere punito con la multa sino a 20 000 franchi.

2

La pena è della multa sino a 5000 franchi se l'autore ha agito per negligenza.

3

Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale o ad avviare un procedimento penale; può ammonire l'interessato.


Art. 70

Perseguimento penale

1

Il perseguimento e il giudizio degli atti per cui la presente legge commina una pena spettano ai Cantoni.

2

...64

Titolo quarto: Disposizioni comuni Capitolo 1: Finanziamento

Art. 71

1 La Confederazione si assume i costi derivanti: a. dal reclutamento dei militi di protezione civile; b. dall'istruzione da essa organizzata in virtù della presente legge e dall'infrastruttura necessaria a questo scopo;

c. dagli interventi dei militi di protezione civile in caso di chiamata da parte del Consiglio federale;

d. dalle attività di sua competenza nei settori di cui all'articolo 7; e. dalle attività di ricerca e sviluppo di sua competenza; f.

dalle misure secondo l'articolo 43; g. dal rinforzo della protezione civile in vista di conflitti armati; h. dagli interventi in caso di conflitto armato.

2

Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento, il rinnovamento e il cambiamento di utilizzazione degli impianti di prote-

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

64 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Protezione della popolazione e protezione civile 22

520.1

zione nonché, in caso di soppressione degli stessi, per lo smantellamento necessario delle installazioni tecniche di protezione. Se a seguito della soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto non è più raggiunto il numero minimo prescritto di posti letto, la Confederazione non si assume tali costi.65 2bis Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rinnovamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale e i costi per l'equipaggiamento dei rifugi per beni culturali degli archivi cantonali.66 3

Essa versa un contributo forfettario annuale per la manutenzione degli impianti di protezione al fine di garantirne l'efficienza operativa in caso di conflitto armato.

4

Essa può sostenere finanziariamente le attività svolte da organizzazioni pubbliche o private nel campo della protezione civile.

5

La Confederazione non si assume: a. i costi per l'acquisto di terreni e le indennità per l'utilizzazione di terreni pubblici e privati;

b. le tasse cantonali e comunali; c. i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione.

Capitolo 2: Trattamento di dati personali

Art. 72


67

Trattamento di dati

1

Per svolgere i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, l'UFPP tratta i dati personali riguardanti i militi della protezione civile nel sistema informatico centralizzato della protezione civile.68 Al riguardo può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità: a. dati concernenti la salute; b. profili della personalità: 1. per decisioni concernenti l'attribuzione della funzione di base, 2. per l'accertamento del potenziale per funzioni di quadro.

1bis

Per organizzare i servizi d'istruzione, esso tratta i dati personali dei partecipanti ai corsi in un apposito sistema di gestione. Al riguardo può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità: a. dati concernenti la salute; 65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

66 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

67 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).

68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Legge federale

23

520.1

b. profili della personalità per la valutazione del potenziale per funzioni di quadro o di specialista.69

2

I Cantoni possono trattare i dati riguardanti i militi della protezione civile se ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge. In particolare essi possono trattare i dati sanitari riguardanti i militi della protezione civile necessari per l'apprezzamento dell'idoneità a prestare servizio.

3

I dati di cui al capoverso 2 devono essere distrutti al più tardi un anno dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.70 4

L'UFPP ha accesso mediante procedura di richiamo ai dati del Sistema di gestione del personale dell'esercito riguardanti i militi della protezione civile.

5

L'UFPP e i Cantoni sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero di assicurato AVS per eseguire i controlli.71

Art. 73

Comunicazione di dati 1

Gli organi cantonali addetti ai controlli trasmettono all'UFPP i dati relativi ai militi della protezione civile, per quanto questi siano necessari all'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

2

Essi comunicano inoltre i dati all'assicurazione militare72, il quale li utilizza nello svolgimento dei suoi compiti secondo la LAM73.

2bis

L'UFPP può mettere a disposizione degli organi cantonali responsabili dell'istruzione le valutazioni del potenziale per funzioni di quadro o di specialista dei partecipanti ai servizi d'istruzione della Confederazione.74 3

L'UFPP può comunicare o rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema informatico centralizzato della protezione civile agli organi federali competenti nonché agli organi cantonali responsabili della protezione civile.75 69 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

71 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

72 Nuova espr. giusta in n. II cpv. 1 lett. c della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881; FF 2004 2493).

73 RS

833.1

74 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

Protezione della popolazione e protezione civile 24

520.1

Capitolo 3:76 Prestazioni commerciali
a 1 L'UFPP può fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni: a. sono in stretta relazione con i suoi compiti principali; b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono importanti mezzi materiali e risorse di personale supplementari.

2

Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta alcuna concorrenza per l'economia privata.

Capitolo 4:77 Disposizioni finali

Art. 74

Vigilanza Il Consiglio federale esercita la vigilanza.


Art. 75

Disposizioni esecutive 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

2

Esso può delegare competenze legislative all'UFPP.

3

Per il resto, l'esecuzione spetta ai Cantoni.


Art. 76

Diritto previgente:

abrogazione

Le seguenti leggi federali sono abrogate: 1. Legge federale del 17 giugno 199478 sulla protezione civile; 2. Legge federale del 4 ottobre 196379 sull'edilizia di protezione civile.


Art. 77

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200480 76 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

77 Originario

Cap.

3.

78 [RU

1994 2626, 1995 1227 all. n. 9, 1996 1445 all. n. 14] 79 [RU

1964 486, 1978 50 n. II, 1980 1786, 1985 1649 n. II, 1994 2667] 80 DCF del 30 ott. 2003.