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1

Legge sulle poste (LPO) del 30 aprile 1997 (Stato 13 giugno 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 36 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 19963, decreta: Sezione 1: Scopo e oggetto

Art. 1

1 La presente legge ha lo scopo di garantire la fornitura, in tutto il Paese, di prestazioni nei settori del servizio postale e del traffico dei pagamenti.

2

La presente legge disciplina le prestazioni offerte dall'azienda «La Posta Svizzera», denominata nel seguito «Posta», nei settori del servizio postale e del traffico dei pagamenti. Le prestazioni fornite dalla Posta nel campo del trasporto dei viaggiatori sottostanno alla legislazione sui trasporti pubblici.

Sezione 2: Servizio universale

Art. 2

Incarico della Posta

1

La Posta fornisce un servizio universale sufficiente, comprendente prestazioni del servizio postale e del traffico dei pagamenti. Le prestazioni del servizio postale includono l'accettazione, la presa in consegna, il trasporto e la distribuzione di invii, di regola tutti i giorni feriali, al minimo, però, durante cinque giorni alla settimana.

2

La Posta garantisce il libero accesso alle prestazioni del servizio universale.

Quest'ultimo deve essere di buona qualità e offerto in tutte le regioni del Paese secondo gli stessi principi e a prezzi equi.

RU 1997 2452 1 [CS

1 3]. Questa disposizione corrisponde all'art. 92 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

3 FF

1996 III 1141 783.0

Poste

2

783.0

3

La Posta gestisce in tutto il Paese una rete capillare di uffici postali e assicura che le prestazioni del servizio universale siano disponibili per tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni, a una distanza ragionevole. Il recapito a domicilio avviene per principio in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno.4

Art. 3

Servizi riservati

1

La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare gli invii della postalettere e i pacchi indirizzati fino a 2 chilogrammi. Essa può estendere questo diritto a terzi.

2

I servizi riservati non comprendono: a. il trasporto degli invii della posta rapida; b. il trasporto dei pacchi del servizio internazionale e degli invii della postalettere a destinazione dell'estero.

3

Il Consiglio federale può, tenendo conto segnatamente delle norme europee in materia, escludere altre prestazioni dai servizi riservati o abbassare il limite di peso di cui al capoverso 1, a condizione che il finanziamento di un servizio universale sufficiente rimanga assicurato.


Art. 4

Servizi non riservati 1

La Posta fornisce i servizi non riservati in concorrenza con gli operatori privati.

2

Il Consiglio federale definisce i servizi non riservati affinché sia garantito un servizio universale sufficiente. Esso tiene conto in questo caso dell'offerta degli operatori privati e delle conseguenze finanziarie per la Posta.

Sezione 3:

Operatori privati che forniscono servizi postali non riservati

Art. 5

Obbligo di concessione 1

Il Consiglio federale può prevedere che operatori privati forniscano determinati servizi postali non riservati solo in base a una concessione.

2

Chi vuol ottenere una concessione deve: a. offrire garanzia di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione, nonché la concessione; b. rispettare le norme del diritto del lavoro e garantire condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali nel settore.5 3

L'autorità concedente è il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni, denominato nel seguito «Dipartimento».

4

Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4297 4298; FF 2002 4581 4593).

5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4297 4298; FF 2002 4581 4593).

L sulle poste

3

783.0


Art. 6

Tasse di concessione

1

Se, nonostante una gestione del servizio universale conforme ai dettami dell'economia di mercato, la Posta prova che le spese non sono integralmente coperte, il Consiglio federale può stabilire che il Dipartimento riscuota delle tasse per i servizi postali per i quali è stata rilasciata una concessione.

2

Le tasse sono calcolate in base ai fatturati annui soggetti all'imposta sul valore aggiunto, realizzati nel settore dei servizi in cui è previsto l'obbligo di concessione.

3

Il ricavato delle tasse di concessione deve essere impiegato per il finanziamento dei servizi non riservati della Posta.

4

Gli operatori privati che garantiscono una distribuzione uniforme sull'intero territorio nazionale sono esonerati dalla tassa, purché applichino tariffe indipendenti dalla distanza.

5

Il Consiglio federale regola in dettaglio la riscossione delle tasse di concessione.


Art. 7

Tasse amministrative

1

Il Dipartimento riscuote le tasse amministrative per il rilascio, la modifica e la soppressione di concessioni.

2

Il Consiglio federale fissa le tasse amministrative.


Art. 8

Revoca e ritiro della concessione 1

Il Dipartimento può revocare o ritirare la concessione, quando l'azienda soggetta all'obbligo di concessione: a. non paga le tasse giusta l'articolo 6 o 7 o non le paga entro i termini; oppure b. non osserva le prescrizioni sulle concessioni.

2

...6

Sezione 4: Servizi liberi della Posta

Art. 9

1 Oltre al servizio universale e in concorrenza con gli operatori privati la Posta può offrire in Svizzera e all'estero: a. altre prestazioni e prodotti nell'ambito del servizio postale e del traffico dei pagamenti nonché prestazioni e prodotti direttamente complementari; b. prestazioni e prodotti su mandato di terzi, a condizione che possano essere assicurati nel quadro dell'impiego ordinario delle infrastrutture.

2

Il Consiglio federale definisce i servizi liberi della Posta.

6

Abrogato dal n. 85 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Poste

4

783.0

3

Nel settore dei servizi liberi, la Posta sottostà alle stesse norme degli operatori privati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

4

È vietato utilizzare gli utili del servizio universale per ridurre il prezzo dei servizi liberi. La Posta deve provare di aver osservato il divieto; dalla contabilità devono pertanto risultare chiaramente le spese e gli utili dei diversi ambiti d'attività.

Sezione 5: Prestazioni di servizio della Posta

Art. 10

Offerta La Posta fissa i particolari della sua offerta di prestazioni. Ciò facendo, tiene conto delle esigenze della popolazione e dell'economia e dei progressi della tecnica.


Art. 11

Condizioni generali

1

La Posta definisce le condizioni generali per l'utilizzazione dei suoi servizi.

2

Essa può in particolare: a. sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità derivante dal trasporto di invii postali non iscritti e a quella in cui incorre in caso di colpa lieve; e

b. emanare disposizioni particolari in materia di assegni postali.

3

Per il resto sono applicabili le disposizioni del diritto privato.


Art. 12

Garanzia della qualità La Posta fa controllare regolarmente la qualità dei suoi servizi riservati da un organo indipendente e pubblica i risultati di questi controlli.


Art. 13

Trattamento di dati

1

Il trattamento di dati personali da parte della Posta sottostà alle disposizioni degli articoli 12-15 della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati (LPD). La sorveglianza è esercitata conformemente alle disposizioni valevoli per gli organi federali (art. 23 cpv. 2 LPD).

2

Il Consiglio federale può disciplinare le condizioni per la trasmissione dei dati a terzi da parte della Posta.

Sezione 6: Prezzi della Posta

Art. 14

Determinazione dei prezzi da parte della Posta 1

La Posta stabilisce i prezzi delle sue prestazioni secondo principi commerciali.

7 RS

235.1

L sulle poste

5

783.0

2

I prezzi dei servizi riservati devono essere stabiliti secondo gli stessi principi, indipendentemente dalla distanza e in modo che coprano i costi. Devono essere sottoposti per approvazione al Dipartimento.

3

Con i grandi clienti la Posta può convenire i prezzi nei singoli casi, determinandoli prevalentemente in funzione dei relativi costi.


Art. 15

Prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici8 1

Allo scopo di salvaguardare una stampa diversificata, la Posta applica prezzi preferenziali ai giornali in abbonamento, segnatamente alle pubblicazioni regionali e locali, e ai periodici in abbonamento. Essa fissa i prezzi in base, soprattutto, alla frequenza di pubblicazione, al peso, alla tiratura, al formato e all'importanza della parte redazionale. Inoltre, tiene conto della quota della tiratura affidatale per il trasporto. I prezzi preferenziali devono essere approvati dal Dipartimento.

2

La Confederazione versa ogni anno alla Posta un'indennità pari a 80 milioni di franchi per i costi non coperti causati dalla concessione di prezzi preferenziali.9 Sezione 7: Utilizzo del suolo pubblico

Art. 16

La Posta può disporre gratuitamente del suolo pubblico al fine di installarvi buche delle lettere, distributori automatici di francobolli e altri equipaggiamenti necessari ad assicurare il servizio universale.

Sezione 8: Protezione giuridica

Art. 17

Principio

1

Le controversie tra la Posta e i suoi clienti sono giudicate dai tribunali civili.

2

...10

8

Leggere: «Prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici in abbonamento», conformemente alle versioni tedesca e francese il cui rispettivo tenore è: «Vorzugspreise für die Beförderung von abonnierten Zeitungen und Zeitschriften» e «Prix préférentiels pour le transport de journaux et de périodiques en abonnement».

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 ed al massimo fino al 31 dic. 2007 (RU 2003 784; FF 2002 6208).

10 Abrogato dal n. 23 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

Poste

6

783.0


Art. 18


11

Eccezioni

Le decisioni della Posta concernenti l'ubicazione di buche delle lettere di clienti o l'applicazione di prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Sezione 9: Disposizioni penali

Art. 19

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, trasporta invii dei servizi riservati senza esserne autorizzato o trasporta invii dei servizi non riservati senza la necessaria concessione, è punito con la multa.

2

Le infrazioni secondo il capoverso 1 sono perseguite e giudicate dal Dipartimento in base alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo.

Sezione 10: Servizio postale in situazioni straordinarie

Art. 20

1 Il Consiglio federale stabilisce le prestazioni di servizio che la Posta deve fornire in situazioni straordinarie. Esso disciplina il relativo indennizzo.

2

Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può obbligare il personale occorrente a prestare servizio.

3

Rimangono salve le disposizioni concernenti la facoltà del generale di disporre giusta l'articolo 91 della legge militare del 3 febbraio 199513.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 21

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

11 Nuovo testo giusta il n. 85 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

12 RS

313.0

13 RS

510.10

L sulle poste

7

783.0


Art. 22

Proseguimento e adeguamento dei rapporti giuridici 1

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i diritti e gli obblighi dell'azienda delle PTT risultanti dagli impegni di diritto pubblico convenuti in applicazione della legge del 2 ottobre 192414 sul servizio delle poste sono trasferiti alla Posta.

2

In caso di rapporto obbligatorio di durata, la Posta informa per tempo la clientela, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulle condizioni generali e fissa un congruo termine per sciogliere il rapporto giuridico. Se un cliente rifiuta per scritto la nuova regolamentazione, il rapporto giuridico termina a decorrere dalla scadenza del termine.

3

Le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge e i ricorsi pendenti al momento dell'entrata in vigore sottostanno alle disposizioni del diritto previgente.


Art. 23

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199815 14 [CS

7 698]

15 DCF del 29 ottobre 1997 (RU 1997 2457).

Poste

8

783.0

Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. La legge del 2 ottobre 192416 sul servizio delle poste è abrogata. 2. La legge del 14 marzo 195817 sulla responsabilità è modificata come segue:


Art. 14bis
cpv. 1 primo periodo
...

3. La legge federale del 28 marzo 190518 sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e delle poste è modificata come segue:

Titolo ...


4. Il Codice penale19 è modificato come segue: Art. 321ter

20 ...

5. La legge federale del 20 dicembre 195721 sulle ferrovie è modificata come segue:


Art. 88
cpv. 5 Abrogato
16 [CS

7 698; RU 1949 851, 1967 1527, 1969 1139, 1972 2500, 1974 1857 all. n. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170, 1986 1974, 1993 3128 art. 22, 1995 5489].

17 RS

170.32. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

18 RS

221.112.742. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

19 RS

311.0

20 Art. modificato dal n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10 ).

21 RS

742.101

L sulle poste

9

783.0

6. La legge federale del 18 giugno 199322 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada è modificata come segue:


Art. 2a

...


Art. 2b

...


Art. 2c

...

22 RS

744.10. Le modifiche qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

Poste

10

783.0