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783.0

Legge
sulle poste

(LPO)

del 17 dicembre 2010 (Stato 1° ottobre 2012)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 92 della Costituzione federale1 (Cost.);
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20092,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente legge disciplina:

a.
la fornitura a titolo professionale di servizi postali;
b.
il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti da parte della Posta Svizzera (Posta).

2 Essa si prefigge di offrire alla popolazione e all'economia un'ampia gamma di servizi postali convenienti e di alta qualità nonché il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.

3 Intende in particolare:

a.
garantire a tutti i gruppi della popolazione e in tutte le regioni del Paese un servizio universale sufficiente e a prezzi convenienti, fornendo:
1.
servizi postali,
2.
prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti;
b.
istituire le condizioni quadro per una concorrenza efficace in materia di servizi postali.
Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

a.
servizi postali: l'accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali;
b.
invii postali: invii indirizzati, nella forma definitiva al momento in cui vengono presi in consegna da un fornitore di servizi postali, segnatamente lettere, pacchi, giornali e periodici;
c.
lettere: invii postali di 2 cm di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 kg;
d.
pacchi: invii postali di oltre 2 cm di spessore e fino a 30 kg di peso;
e.
giornali e periodici: pubblicazioni, edite a scadenza regolare in forma cartacea e destinate a un largo pubblico di lettori;
f.
traffico dei pagamenti: versamenti, pagamenti e trasferimenti.
Art. 3 Rapporto di valutazione

1 Il Consiglio federale verifica periodicamente l'efficacia della presente legge. Esamina in particolare l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità:

a.
del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti;
b.
dei compiti della Commissione delle poste (PostCom).

2 Presenta un rapporto all'Assemblea federale ogni quattro anni. Se necessario, nel rapporto propone adeguamenti.

Capitolo 2: Servizi postali

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 4 Obbligo di notifica

1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali.

2 Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti
dall'obbligo di notifica in particolare le imprese che realizzano con i servizi postali una cifra d'affari economicamente modesta.

3 Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve:

a.
adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2;
b.
garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore;
c.
negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale;
d.
avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera.
Art. 6 Accesso alle caselle postali

1 I fornitori di caselle postali devono offrire, contro rimunerazione, ad altri fornitori di servizi postali un servizio di distribuzione per le loro caselle postali oppure accordare loro l'accesso in altro modo.

2 Le parti interessate disciplinano in un accordo le condizioni per l'accesso. Trasmettono alla PostCom una copia di tale accordo.

3 Se le parti interessate non concludono un accordo sull'accesso entro sei mesi dal ricevimento del primo invito a presentare un'offerta, la PostCom decide in merito alla conclusione del contratto su richiesta di una delle parti. Al riguardo tiene conto delle esigenze legate al finanziamento del servizio universale e al funzionamento del mercato postale.

4 La PostCom decide entro sette mesi dal ricevimento della richiesta. Su richiesta di una delle parti può adottare provvedimenti cautelari, sempreché il richiedente fornisca garanzie per gli investimenti che devono essere effettuati per soddisfare la sua richiesta. Il ricorso contro la decisione e i provvedimenti non ha effetto sospensivo.

5 Il Consiglio federale precisa le condizioni per l'accesso alle caselle postali, in particolare per quanto concerne la fissazione dei prezzi.

Art. 7 Scambio di indirizzi

1 Gli indirizzi possono essere trattati per garantire una corretta distribuzione degli invii postali.

2 I fornitori di servizi postali che trattano indirizzi per la rispedizione, la deviazione e il trattenimento di invii postali devono scambiare senza indugio questi dati con altri fornitori di servizi postali, contro rimunerazione.

3 Gli indirizzi possono essere trasmessi a terzi unicamente con il consenso della persona interessata.

4 Agli accordi e alle decisioni sullo scambio di indirizzi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 capoversi 2-4.

5 Il Consiglio federale precisa le condizioni per lo scambio, in particolare per quanto concerne la fissazione dei prezzi.

6 Rimane salva l'autorizzazione di trasmettere indirizzi conformemente alla legge del 23 giugno 20063 sull'armonizzazione dei registri.

Art. 8 Controversie

Le controversie relative ad accordi sull'accesso alle caselle postali o alla cessione di indirizzi sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

Art. 9 Obbligo d'informazione

1 I fornitori di servizi postali devono:

a.
garantire ai clienti la trasparenza dei prezzi;
b.
permettere ai clienti di identificarli quali fornitori di servizi postali;
c.
informare i clienti in modo adeguato sui loro diritti e obblighi, in particolare riguardo all'impiego dei dati che li concernono e ai loro diritti in materia di consenso.

2 I fornitori di servizi postali sono tenuti a pubblicare informazioni sulla qualità dei loro servizi, nonché sull'impatto ambientale e sulla fornitura socialmente sostenibile di prestazioni. Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma della pubblicazione.

Art. 11 Responsabilità

Nelle loro condizioni generali, i fornitori di servizi postali possono sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità derivante dal trasporto di invii postali non raccomandati.

Art. 12 Servizio postale in situazioni straordinarie

1 Il Consiglio federale stabilisce le situazioni in cui la fornitura di servizi postali può essere limitata o vietata e in cui i fornitori di servizi postali soggetti all'obbligo di notifica possono essere chiamati a fornire prestazioni. Disciplina l'indennizzo dei fornitori tenendo adeguatamente conto dei loro interessi.

2 Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può obbligare il personale occorrente a prestare servizio.

3 Rimangono salve le disposizioni concernenti la facoltà del generale di disporre giusta l'articolo 91 della legge militare del 3 febbraio 19954.

Sezione 2: Servizio universale

Art. 13 Mandato della Posta

1 La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17.

2 Nell'ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni generali le prestazioni che, per prevenire minacce, per motivi di igiene o per tutelare interessi legittimi, non fornisce o fornisce unicamente a determinate condizioni.

Art. 14 Portata

1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici.

2 Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii:

a.
lettere per la Svizzera e per l'estero;
b.
pacchi per la Svizzera e per l'estero.

3 La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà.

4 Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni.

5 La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende:

a.
una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole;
b.
cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località.

6 Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione.

7 I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare:

a.
i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie;
b.
gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto.

8 Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni.

Art. 15 Qualità

I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità.

Art. 16 Prezzi

1 I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 19855 sulla sorveglianza dei prezzi.

2 I prezzi delle lettere e dei pacchi del servizio universale in Svizzera sono stabiliti indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza.

3 I prezzi per la distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza. Corrispondono ai prezzi usuali praticati nei maggiori agglomerati.

4 Sono concesse riduzioni per la distribuzione di:

a.
quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale;
b.
giornali e periodici editi da organizzazioni senza scopo di lucro, distribuiti ai loro abbonati, membri o donatori (stampa associativa e delle fondazioni) e di cui viene assicurata la distribuzione regolare.

5 Non sono concesse riduzioni per la distribuzione di titoli appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata6 la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale può prevedere altri criteri; questi possono essere in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la parte redazionale, nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi.

6 Il Consiglio federale approva i prezzi ridotti.

7 La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi:

a.
30 milioni di franchi per la stampa regionale e locale;
b.
20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni.7

8 Il Consiglio federale può definire limiti massimi di prezzo applicabili al servizio universale o a parti di esso. Questi limiti massimi si applicano in modo uniforme e sono fissati secondo l'evoluzione del mercato. Il Consiglio federale può delegare alla PostCom l'emanazione e l'esecuzione di prescrizioni tecniche e amministrative.

5 RS 942.20

6 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

7 Cpv. in vigore dopo il 1° gen. 2012.

Art. 17 Altri diritti e obblighi della Posta

1 La Posta emette segni di valore postali; ha il diritto esclusivo di apporvi la scritta «Helvetia». Il Consiglio federale può stabilire che siano emessi segni di valore con sovrapprezzo.

2 La Posta può disporre gratuitamente del suolo pubblico al fine di installarvi cassette postali pubbliche e altri equipaggiamenti necessari per il servizio universale.

3 Può, nelle sue condizioni generali, sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità in cui incorre in caso di colpa lieve.

4 Nell'organizzare la sua impresa, la Posta tiene conto delle esigenze dei Cantoni.

Sezione 3: Finanziamento del servizio universale

Art. 18 Servizio riservato

1 La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare lettere fino a 50 g (servizio riservato).

2 Sono escluse dal servizio riservato:

a.
le lettere trasportate per un prezzo due volte e mezzo superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto più rapido di una lettera della prima categoria di peso e di formato; e
b.
le lettere a destinazione dell'estero.

3 La Posta stabilisce i prezzi delle lettere del servizio riservato imbucate in Svizzera indipendentemente dalla distanza, in modo da coprire i costi e secondo principi adeguati e uniformi; per i mittenti di invii di massa, può convenire prezzi determinati prevalentemente in funzione dei relativi costi. Il Consiglio federale fissa limiti massimi di prezzo. A tale proposito tiene conto dell'evoluzione del mercato.

Art. 19 Finanziamento, sovvenzionamento trasversale e presentazione dei conti

1 La Posta può utilizzare il ricavato del servizio riservato unicamente per coprire i costi del servizio universale secondo gli articoli 13-17 e gli articoli 32 e 33, ma non può utilizzarlo per accordare ribassi su prestazioni che non riguardano i due mandati di servizio universale (divieto di sovvenzionamento trasversale).

2 Essa presenta la propria contabilità in modo da poter documentare i costi e i ricavi delle singole prestazioni.

3 Comprova ogni anno il rispetto delle disposizioni del capoverso 1. La PostCom può, su denuncia o d'ufficio, obbligare la Posta a fornire la prova nel singolo caso.

4 Il Consiglio federale disciplina i particolari e delega alla PostCom l'emanazione delle necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

Sezione 4: Commissione delle poste (PostCom)

Art. 20 Organizzazione

1 Il Consiglio federale nomina la PostCom, composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti; non possono far parte degli organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore del mercato postale né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone giuridiche.

2 La PostCom è indipendente e per le sue decisioni non sottostà alle istruzioni del Consiglio federale o delle autorità amministrative.

3 Essa emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.

4 Emana obiettivi strategici e li sottopone per conoscenza al Consiglio federale.

Art. 21 Segretariato specializzato

1 La PostCom dispone di un segretariato specializzato. Esso prepara gli affari della PostCom, svolge le inchieste ed emana le necessarie decisioni di procedura d'intesa con la presidenza. Presenta proposte alla PostCom e ne esegue le decisioni. Tratta direttamente con gli interessati, i terzi e le autorità.

2 Il Consiglio federale può delegare altri compiti al segretariato specializzato nel settore della vigilanza sul mercato, dell'accesso secondo gli articoli 6 e 7, del servizio universale e della presentazione dei conti.

Art. 22 Compiti

1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione.

2 Essa ha i seguenti compiti:

a.
registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1);
b.
verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c);
c.
decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7);
d.
verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23);
e.
sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17);
f.
emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6);
g.
garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15);
h.
verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3);
i.
verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19);
j.
provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29);
k.
persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31);
l.
osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese;
m.
propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale.

3 La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale.

Art. 23 Obbligo di fornire informazioni

1 Chiunque sottostà alla presente legge deve fornire alla PostCom e al segretariato specializzato le informazioni di cui necessitano per adempiere i loro compiti.

2 I fornitori di servizi postali sono tenuti a presentare annualmente alla PostCom e al segretariato specializzato la documentazione necessaria per verificare l'adempimento dei requisiti legali e allestire una statistica dei servizi postali.

3 La Posta deve fornire alla PostCom e al segretariato specializzato in particolare le informazioni necessarie per verificare il rispetto del mandato legale di servizio universale e delle prescrizioni relative alla qualità, nonché per sorvegliare il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale secondo l'articolo 19.

Art. 24 Vigilanza e provvedimenti

1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati.

2 Se accerta una violazione del diritto, essa può:

a.
esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi;
b.
pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione;
c.
ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale;
d.
completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione;
e.
confiscare gli utili conseguiti illecitamente.

3 Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese.

Art. 25 Sanzioni amministrative

1 Il fornitore di servizi postali che viola la presente legge, le disposizioni d'esecuzione o una decisione passata in giudicato fondata sulla presente legge può essere tenuto a pagare un importo fino al 10 per cento della cifra d'affari media realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi con la fornitura di servizi postali.

2 Le infrazioni sono accertate e giudicate dalla PostCom. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.

3 Per calcolare l'importo della sanzione, la PostCom tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie del fornitore.

Art. 26 Assistenza amministrativa

1 La PostCom e le altre autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge trasmettono alle altre autorità federali e cantonali i dati di cui queste necessitano per adempiere i loro compiti legali. Sono inclusi anche i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi.

2 Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la PostCom può trasmettere dati alle autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore postale, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi, a condizione che queste autorità:

a.
utilizzino i dati esclusivamente per esercitare la vigilanza sui fornitori di servizi postali e osservare il mercato;
b.
siano vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale;
c.
trasmettano i dati ad autorità e organi incaricati di compiti di vigilanza nell'interesse pubblico, solo previa approvazione della PostCom, salvo che vi sia un'autorizzazione generale prevista da un trattato internazionale.

3 I servizi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della PostCom e a mettere a disposizione la necessaria documentazione. Sono inclusi anche i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi.

Art. 28 Trattamento di dati personali

Per adempiere i loro compiti legali, la PostCom e l'organo di conciliazione possono trattare profili della personalità e dati personali, inclusi i dati degni di particolare protezione, concernenti procedimenti e sanzioni penali.

Sezione 5: Organo di conciliazione

Art. 29

1 La PostCom istituisce un organo di conciliazione o affida tale incarico a terzi.

2 In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi postali, ogni parte può adire l'organo di conciliazione.

3 Chi adisce l'organo di conciliazione paga un emolumento per l'esame del caso. Il fornitore di servizi postali si assume le spese procedurali dedotto questo emolumento. Se la decisione dell'organo di conciliazione è favorevole al cliente, il fornitore di servizi postali gli restituisce l'emolumento.

4 Le parti non sono vincolate alla decisione dell'organo di conciliazione.

Sezione 6: Emolumenti e tasse di vigilanza

Art. 30

1 La PostCom riscuote tasse amministrative a copertura dei costi per le proprie decisioni e prestazioni. Inoltre, riscuote dagli assoggettati alla sua vigilanza una tassa annua per finanziare i costi di vigilanza non coperti dagli emolumenti.

2 La tassa di vigilanza è riscossa in base ai costi di vigilanza dell'anno precedente. L'importo è calcolato secondo l'entità dei servizi postali forniti, in particolare secondo il numero di invii postali.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può delegare all'autorità competente la fissazione degli emolumenti di importanza secondaria.

Sezione 7: Contravvenzioni

Art. 31

1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a.
viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 4 capoverso 1;
b.
trasporta, senza esserne autorizzato, invii postali nel settore del servizio riservato.

2 Se l'atto è commesso per negligenza, la multa ammonta al massimo a 20 000 franchi.

3 Il Consiglio federale può comminare multe sino a 10 000 franchi per le infrazioni alle disposizioni d'esecuzione.

4 Le contravvenzioni sono perseguite e giudicate dalla PostCom secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo.

Capitolo 3: Servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti

Art. 32 Servizio universale

1 La Posta assicura in tutto il Paese un servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.

2 Nell'ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni generali le prestazioni che, per prevenire minacce, per motivi di igiene o per tutelare interessi legittimi, non fornisce o fornisce unicamente a determinate condizioni.

3 Le prestazioni devono essere accessibili in modo adeguato a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese. La Posta organizza l'accesso in base alle esigenze della popolazione. Per le persone disabili, garantisce un accesso senza ostacoli al traffico elettronico dei pagamenti.

4 Il Consiglio federale definisce le prestazioni in dettaglio e determina le condizioni d'accesso dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni.

Art. 33 Rapporto

La Posta presenta periodicamente al Consiglio federale un rapporto sul rispetto degli obblighi legali.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 34 Esecuzione

1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2 Può delegare all'autorità competente l'emanazione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.

Art. 35 Valutazione e rapporto

1 Il Consiglio federale valuta le conseguenze della liberalizzazione del mercato fino a 50 g in Svizzera e della liberalizzazione completa in Europa.

2 Sottopone al Parlamento entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge un rapporto in cui presenta proposte per il seguito.

Art. 36 Accordi internazionali

1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

2 Esso può delegare la facoltà di concludere accordi dal contenuto tecnico e amministrativo:

a.
all'autorità competente; o
b.
a un fornitore di servizi del servizio universale da esso designato per quanto si tratti del settore del servizio universale in materia di servizi postali e di traffico dei pagamenti.

3 Può incaricare un fornitore di servizi del servizio universale di rappresentare gli interessi della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali e ai loro organi nel settore postale o del traffico dei pagamenti.

Art. 37 Concessioni secondo il diritto anteriore

1 Le concessioni rilasciate dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 5 della legge del 30 aprile 199710 sulle poste rimangono valide fino alla loro scadenza.

2 Le prescrizioni della presente legge si applicano alle concessioni secondo il diritto anteriore, per quanto non siano in contraddizione con queste ultime.

Art. 41 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 201211

L'articolo 16 capoverso 7 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2012.

11 DCF 29 ago. 2012

Allegato

(art. 39)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge del 30 aprile 199712 sulle poste è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

13

12 [RU 1997 2452, 2000 2355 all. n. 23, 2003 4297, 2006 2197 all. n. 85, 2007 5645]

13 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2012 4993.