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01.04.2020 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.03.2020
12.10.2014 - 31.12.2016
01.09.2014 - 11.10.2014
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1

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)1 del 1° luglio 1966 (Stato 1° gennaio 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 24sexies della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 19654, decreta:

Art. 1

5 La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 24sexies capoversi 2-5 della Costituzione federale6, intesa a:7 a. rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e a promuoverne la conservazione e la tutela; b. sostenere i Cantoni e assicurare la collaborazione con gli stessi nell'adempimento dei loro compiti di protezione della natura e del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici; c. sostenere gli sforzi delle associazioni che si occupano della protezione della natura, della protezione del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici; d.8 proteggere la fauna e la flora indigene, nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale; RU 1966 1679

1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

2 [CS

1 3; RU 1962 803, 1988 352]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 78 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

4

FF 1965 III 77 5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

6 [CS

1 3; RU 1962 803, 1988 352]. Questa disposizione corrisponde all'art. 78 cpv. 2-5 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

7

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

8

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

451

Scopo

Protezione della natura e del paesaggio 2

451

e. promuovere l'insegnamento e la ricerca nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici, nonché la formazione e il perfezionamento di specialisti.

Capo I:

Protezione della natura, protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici nell'adempimento dei compiti della Confederazione9

Art. 2

1 Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale10 s'intendono in particolare:11 a.12 l'elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione d'opere e d'impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali, come gli edifici e gli impianti dell'Amministrazione federale, le strade nazionali, gli edifici e gli impianti delle Ferrovie federali svizzere; b. il conferimento di concessioni e di permessi, ad esempio per la costruzione e l'esercizio d'impianti di trasporto e di comunicazione (compresa l'approvazione dei piani), di opere e impianti per il trasporto d'energie, liquidi, gas o per la trasmissione di notizie, come anche la concessione di permessi di dissodamento; c. l'assegnazione di sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti, come bonifiche fondiarie, risanamenti d'edifici agricoli, correzioni di corsi d'acqua, impianti idraulici di protezione e impianti di comunicazione.

2

Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi di cui al capoverso 1 lettera c sono equiparate all'adempimento di compiti della Confederazione.13

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

10 Questa

disposizione

corrisponde all'art. 78 cpv. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

11 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

12 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.11).

13 Introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Adempimento

dei compiti della

Confederazione

Legge federale

3

451


Art. 3

1 La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.15 2 Essi adempiono questo dovere: a. costruendo e mantenendo in maniera corrispondente i propri edifici e impianti, oppure rinunciando a costruirli (art. 2 lett. a); b. subordinando le concessioni e i permessi a condizioni o a oneri o negandoli (art. 2 lett. b); c. subordinando a condizioni la concessione di sussidi oppure negandola (art. 2 lett. c).

3

Questo dovere vige qualunque sia l'importanza dell'oggetto secondo l'articolo 4. Il provvedimento non deve eccedere quant'è necessario alla protezione dell'oggetto e delle sue adiacenze.

4


Le autorità federali sentono i Cantoni interessati prima di prendere una decisione. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)16, l'Ufficio federale della cultura (UFC), l'Ufficio federale delle strade (USTRA)17 nonché gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione della presente legge conformemente agli articoli 62a e 62b della legge federale sull'organizzazione del 21 marzo 199718 del Governo e dell'Amministrazione.19 Art. 4
Nel caso di paesaggi e abitati caratteristici, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali secondo l'articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale20, devonsi distinguere: 14 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

16 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

17 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

18 RS

172.010

19 Introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

20

[CS 1 3; RU 1962 803]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Obblighi della

Confederazione

e dei Cantoni14

Classificazione

degli oggetti

Protezione della natura e del paesaggio 4

451

a. gli oggetti d'importanza nazionale; b. gli oggetti d'importanza regionale e locale.


Art. 5

1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale; può fare capo a quelli d'istituzioni pubbliche e d'associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.21 Gl'inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti.

Devono inoltre contenere: a. la descrizione esatta degli oggetti; b. la ragione della loro importanza nazionale; c. i pericoli possibili; d. i provvedimenti di protezione già presi; e. la protezione cui devesi provvedere; f.

le proposte di miglioramento.

2

Gl'inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione d'oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame.


Art. 6

1 L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.22 2 Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale.

21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

22 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Inventari federali

degli oggetti

d'importanza

nazionale

Importanza

dell'inventario

Legge federale

5

451


Art. 7

23 1 Se l'adempimento del compito è di competenza della Confederazione, l'UFAM, l'UFC oppure, secondo competenza, l'USTRA decide se occorre la perizia della commissione secondo l'articolo 25 capoverso 1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui all'articolo 25 capoverso 2.

2

Se nell'adempimento di un compito della Confederazione un oggetto iscritto in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 può subire un danno rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale al riguardo, la commissione redige una perizia a destinazione dell'autorità cui spetta la decisione. La perizia indica se l'oggetto deve essere conservato intatto oppure la maniera per salvaguardarlo.


Art. 8

24 La commissione competente può, in casi gravi, dare di moto proprio e in qualsiasi fase della procedura un parere sulla maniera di rispettare o conservare intatto un oggetto. Il parere deve nondimeno essere dato il più presto possibile. A richiesta, le saranno forniti tutti i documenti necessari.


Art. 9

25
L'ufficio federale competente può chiedere una perizia anche al servizio tecnico cantonale (art. 25 cpv. 2), alla commissione cantonale di protezione della natura e del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici o ad altro organismo designato dal Cantone oppure chiedere il parere di associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.


Art. 10

26 Nei casi di cui agli articoli 7, 8 e 9 deve sempre essere chiesto il parere
dei governi cantonali. Questi invitano i Comuni interessati a presentare le loro osservazioni.

23 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

Perizia della

commissione

Perizia

facoltativa

Altre perizie

Parere dei

Cantoni

Protezione della natura e del paesaggio 6

451


Art. 11
Per le costruzioni e gli impianti militari esentati dall'obbligo d'autorizzazione giusta l'articolo 126 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 199527, l'autorità federale competente non è tenuta a chiedere una perizia.28 Nemmeno è tenuto a fornire documenti per le perizie facoltative.


Art. 12

29 1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali:

a. i

Comuni;

b. le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se: 1. sono attive a livello nazionale; 2. perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.

2

Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto.

3

Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

4

La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo su premo dell'organizzazione.

5

Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività.

a30 Il ricorso contro una decisione concernente la concessione di un sussidio federale non è ammissibile qualora la progettazione, le opere o gli impianti siano già stati altrimenti oggetto, nell'adempimento di compiti della Confederazione, di una decisione ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1.

27

RS 510.10

28

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10).

29

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2005 4777 4817)e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui alla lett. b n. 2 (n. III cpv. 3 di detta mod.).

30

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2005 4777 4817).

Riserva delle

opere militari

Diritto di ricorso

dei Comuni e

delle organizzazioni 1. Legittimazio-

ne a ricorrere

2. Inammissibilità del ricorso

contro decisioni

concernenti la

concessione di

sussidi federali

Legge federale

7

451

b31 1 L'autorità comunica ai Comuni e alle organizzazioni la propria decisione secondo l'articolo 12 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale del Cantone.

La pubblicazione dura di norma 30 giorni. 2 Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il capoverso 1.

c32 1 I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto un rimedio giuridico possono intervenire come parte nel seguito della procedura soltanto se la decisione è modificata in modo tale da arrecare loro un pregiudizio. Per le espropriazioni si applica la legge federale del 20 giugno 193033 sull'espropriazione.

2

I Comuni e le organizzazioni che non hanno partecipato a una procedura di opposizione prevista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso. 3

In materia di piani di utilizzazione con valenza di decisione formale le organizzazioni non possono far valere in una fase procedurale successiva le censure che nelle fasi procedurali precedenti hanno omesso di far valere o sono state respinte definitivamente.

4

In materia di piani di utilizzazione i capoversi 2 e 3 si applicano anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti secondo il diritto cantonale.

d34 1 Se il richiedente e l'organizzazione stipulano accordi in merito a impegni inerenti a questioni di diritto pubblico, tali accordi sono considerati esclusivamente come proposte congiunte a destinazione dell'autorità. L'autorità ne tiene conto nella sua decisione. Ne prescinde se sussistono vizi ai sensi dell'articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 196835 sulla procedura amministrativa.

2

Sono illeciti gli accordi fra i richiedenti e le organizzazioni relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a: 31

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 214; FF 1991 III 897). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2005 4777 4817).

32 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2005 4777 4817).

33 RS

711

34 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2005 4777 4817).

35 RS

172.021

3. Comunicazione della

decisione

4. Perdita della

legittimazione a

ricorrere

5. Accordi fra

richiedenti e

organizzazioni

Protezione della natura e del paesaggio 8

451

a. far applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare oneri imposti dalle autorità; b. realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto; c. compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento processuale.

3

L'autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l'organizzazione abbia chiesto prestazioni illecite ai sensi del capoverso 2.

e36 I lavori di costruzione possono essere cominciati prima della fine della
procedura, a condizione che il suo esito non possa influire su di essi.

f 37 Le spese della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali sono
a carico dell'organizzazione soccombente.

g38 1 I Cantoni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità federali conformemente all'articolo 12 capoverso 1.

2

L'Ufficio federale competente è legittimato a ricorrere contro le decisioni cantonali conformemente all'articolo 12 capoverso 1; può avvalersi dei rimedi giuridici del diritto federale e cantonale.

36 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2005 4777 4817).

37 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2005 4777 4817).

38 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2005 4777 4817).

6. Inizio

anticipato dei

lavori

7. Spese

procedurali

Diritto di ricorso

dei Cantoni e

dell'ufficio federale competente

Legge federale

9

451

Capo II:

Promovimento della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici da parte della Confederazione e provvedimenti federali39

Art. 13

40 1 La Confederazione può promuovere la protezione della natura e del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici assegnando ai Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, aiuti finanziari globali per la conservazione, l'acquisizione e la manutenzione di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali meritevoli di protezione, nonché per i relativi lavori d'esplorazione e di documentazione.

2

In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, aiuti finanziari a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

3

L'importo degli aiuti finanziari è determinato in funzione dell'importanza degli oggetti da proteggere e dell'efficacia dei provvedimenti.

4

Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.

5

I provvedimenti di protezione e di manutenzione prescritti costituiscono restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 702 CC41).

Essi vincolano i proprietari fondiari interessati e devono essere menzionati nel registro fondiario su notificazione del Cantone. Il Consiglio federale disciplina le deroghe all'obbligo della menzione.


Art. 14

42 La Confederazione può assegnare sussidi alle associazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici aventi un'importanza nazionale, per le spese cagionate dalla loro opera nell'interesse pubblico.

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

40 Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

41 RS

210

42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

Aiuti finanziari

per la conservazione d'oggetti

meritevoli

di protezione

Sussidi alle

associazioni

Protezione della natura e del paesaggio 10

451

a43 1 La Confederazione può accordare sussidi per: a. i progetti di ricerca; b. la formazione e il perfezionamento di specialisti; c. le relazioni pubbliche.

2

La Confederazione può svolgere direttamente queste attività o farle eseguire a sue spese se l'interesse nazionale lo richiede.


Art. 15

1 La Confederazione può, mediante contratto o, qualora ciò non sia possibile, mediante espropriazione, acquistare o tutelare siti naturali, luoghi storici oppure rarità naturali e monumenti d'importanza nazionale. Può affidarne l'amministrazione a Cantoni, Comuni o associazioni.44 2 Per l'espropriazione è applicabile la legge federale del 20 giugno 193045 sull'espropriazione.


Art. 16
Allorché un pericolo imminente minacci un sito naturale secondo l'articolo 15, un luogo storico o un monumento culturale d'importanza nazionale, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni oppure il Dipartimento federale dell'interno46 possono, con provvedimenti temporanei, sottoporlo alla protezione della Confederazione e far prendere le disposizioni conservative necessarie.47
a48 L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice crediti quadro di durata limitata per l'assegnazione di sussidi.

43

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

45

RS 711

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

47 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

48

Introdotto dal n. 9 dell'all. della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi (RS 616.1). Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

Ricerca,

formazione,

relazioni

pubbliche

Acquisto e tutela

d'oggetti

meritevoli di

protezione

Provvedimenti

conservativi

Stanziamento

dei sussidi

Legge federale

11

451


Art. 17

49 Se un oggetto non è più meritevole di protezione, può essere chiesta la
restituzione totale o parziale dei sussidi concessi.

a50 Il Consiglio federale fissa i casi nei quali la commissione competente
può effettuare una perizia di propria iniziativa o a richiesta di terzi, previo consenso dell'autorità cantonale competente.

Capo III: Protezione della fauna e della flora indigene

Art. 18

1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.

1bis

Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.51 1ter Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.52 2 Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.

3

La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera.

4

Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.

49

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1).

50

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

51

Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 814.01).

52

Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 814.01).

Restituzione di

sussidi

Perizie speciali

Protezione di

specie animali e

vegetali

Protezione della natura e del paesaggio 12

451

a53 1 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione.

2

I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione.

3

Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni54 può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi.

b55 1 I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza regionale e locale.

2

Nelle regioni sfruttate intensivamente all'interno e all'esterno degli insediamenti, i Cantoni provvedono a una compensazione ecologica con boschetti campestri, siepi, cespugli ripuali o altra vegetazione conforme alla natura e al sito. Deve essere tenuto conto degli interessi dell'utilizzazione agricola.

c56 1 La protezione e la manutenzione dei biotopi sono assicurati possibilmente in base ad accordi conclusi con i proprietari fondiari e i gestori e mediante un'adeguata utilizzazione agricola e forestale.

2

I proprietari fondiari e i gestori che, nell'interesse della protezione perseguita, limitano l'utilizzazione attuale oppure forniscono una prestazione senza ricavarne un reddito economico corrispondente hanno diritto a un equo compenso.

3

Se omette l'utilizzazione necessaria alla protezione perseguita, il proprietario fondiario deve tollerare l'utilizzazione da parte di terzi, ordinata dall'autorità.

53

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

54 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

55

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

56

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

Biotopi

d'importanza

nazionale

Biotopi d'importanza regionale e

locale e

compensazione

ecologica

Situazione dei

proprietari

fondiari e dei

gestori

Legge federale

13

451

4

Se per conseguire la protezione perseguita è necessario acquistare terreni, i Cantoni hanno la facoltà d'espropriare. Nelle loro disposizioni d'esecuzione, possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193057 sull'espropriazione, fermo stante che le opposizioni rimaste controverse sono decise dal governo cantonale. Se l'oggetto da proteggere si estende sul territorio di più Cantoni, è applicabile la legge federale sull'espropriazione.

d58 1 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale, nonché per la compensazione ecologica.

2

In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

3

L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'importanza degli oggetti da proteggere e dell'efficacia dei provvedimenti.

4

Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.

5

La Confederazione assume le spese per la designazione dei biotopi d'importanza nazionale.


Art. 19

La raccolta, a scopo di lucro, di piante selvatiche e la cattura d'animali
viventi in libertà è sottoposta all'obbligo d'un permesso della competente autorità cantonale. Questa può restringere il permesso a specie, luoghi, tempi e quantità determinati, o in altra maniera, vietare la raccolta o la cattura organizzate e la pubblicità a tale scopo. Sono riservati i prodotti agricoli e forestali ordinari, e la raccolta di funghi, bacche, erbe aromatiche e medicinali, nei limiti usuali, salvo non si tratti di specie protette.

57

RS 711

58

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

Finanziamento

Raccolta di

piante selvatiche

e cattura

d'animali;

obbligo d'un

permesso

Protezione della natura e del paesaggio 14

451


Art. 20

1 Il Consiglio federale può vietare in tutto o in parte la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, il trasporto, l'offerta in vendita, la vendita, la compera o la distruzione di piante rare. Può altresì prendere provvedimenti adeguati per proteggere specie animali minacciate o altrimenti meritevoli di protezione.59 2

I Cantoni possono stabilire analoghi divieti per altre specie.

3

Per motivi di protezione delle specie, il Consiglio federale può inoltre vincolare a condizioni, limitare o vietare la produzione, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito di piante o prodotti vegetali.60


Art. 21

61 1 La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev'essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.

2

Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita.62

Art. 22

1 L'autorità cantonale competente può, in determinati territori, permettere eccezioni per la raccolta e il dissotterramento di piante protette e la cattura d'animali a scopo scientifico, didattico o terapeutico.

2

Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legislazione sulla polizia delle opere idrauliche o da quella sulla protezione delle acque.63 59 Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

60

Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152 1153; FF 1995 IV 589).

61

Nuovo testo giusta l'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 814.01).

62

Introdotto dall'art 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

63

Nuovo testo giusta l'art. 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RS 814.20).

Protezione di

piante e animali

rari

Vegetazione

ripuale

Permessi

straordinari

Legge federale

15

451

3

Qualora un altro atto normativo federale fondi la competenza di un'autorità federale di decidere circa un progetto, l'autorizzazione è rilasciata da questa autorità....64.65

Art. 23

66 Per l'acclimazione di specie, sottospecie e razze animali e vegetali forestiere a un luogo o al Paese è necessario un permesso del Consiglio federale. Questa disposizione non concerne i chiusi, i giardini, i parchi né le aziende agricole e forestali.

Capo IIIa:67 Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale
a La protezione delle paludi di particolare bellezza e d'importanza
nazionale è retta dagli articoli 18a, 18c e 18d.

b 1 Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi.

2

Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se:

a. è unica nel suo genere, o b. in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate.

3

Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati.

4

La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale.

64 Per. abrogato dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

65

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10).

66

Nuovo testo giusta l'art. 27 n. 2 della LF del 20 giu. 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, in vigore dal 1° apr. 1988 (RS 922.0).

67

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

Specie animali e

vegetali estranee:

autorizzazione

obbligatoria

Protezione delle

paludi

Definizione e

delimitazione

delle zone

palustri

Protezione della natura e del paesaggio 16

451

c 1 Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri.

2

I Cantoni provvedono al concretamento e all'esecuzione degli scopi di protezione. Prendono per tempo i provvedimenti di protezione e manutenzione appropriati. Gli articoli 18a capoverso 3 e 18c si applicano per analogia.

3

Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti di protezione e manutenzione.68 4 In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.69 5 L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'efficacia dei provvedimenti.70 6

Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.71
d 1 Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime.

2

Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili:

a. l'utilizzazione agricola e forestale; b. la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente;

c. misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; 68 Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

69 Introdotto dal n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

70 Introdotto dal n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

71 Introdotto dal n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

Protezione delle

zone palustri

Interventi di

configurazione e

utilizzazione

delle zone

palustri

Legge federale

17

451

d. gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c.

Capo IIIb:72 Parchi d'importanza nazionale
e 1 I parchi d'importanza nazionale sono territori con elevati valori naturali e paesaggistici.

2

Si suddividono nelle seguenti categorie: a. parco

nazionale;

b. parco naturale regionale; c. parco naturale

periurbano.

f 1 Un parco nazionale è un vasto territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e promuove lo sviluppo naturale del paesaggio.

2

Nell'ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato: a. per scopi ricreativi; b. ai fini dell'educazione ambientale; c. ai fini della ricerca scientifica, in particolare per quanto concerne la fauna e la flora indigene, nonché lo sviluppo naturale del paesaggio.

3

Un parco nazionale è costituito da: a. una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;

b. una zona periferica, in cui il paesaggio rurale viene gestito in modo rispettoso della natura ed è protetto da interventi pregiudizievoli.

g 1 Un parco naturale regionale è un vasto territorio parzialmente urbanizzato, che si contraddistingue in particolare per le sue caratteristiche di paesaggio naturale e rurale e presenta costruzioni ed impianti che si integrano nel contesto paesaggistico ed insediativo.

72 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5237 5240; FF 2005 1945).

Definizione e

categorie

Parco nazionale

Parco naturale

regionale

Protezione della natura e del paesaggio 18

451

2

Il parco naturale regionale costituisce uno strumento per: a. salvaguardare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio;

b. rafforzare le attività economiche orientate allo sviluppo sostenibile ivi esercitate e promuovere la commercializzazione dei beni e servizi prodotti da dette attività.

h 1 Un parco naturale periurbano è un territorio situato in prossimità di un'area densamente urbanizzata, che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e consente al pubblico di vivere esperienze nella natura. 2 Nell'ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato ai fini dell'educazione ambientale.

3

Un parco naturale periurbano è costituito da: a. una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;

b. una zona di transizione, che offre la possibilità di vivere esperienze nella natura e funge da cuscinetto per la protezione della zona centrale da effetti pregiudizievoli.

i 1 I Cantoni sostengono le iniziative regionali volte all'istituzione e alla conservazione di parchi d'importanza nazionale.

2

Essi provvedono affinché la popolazione dei Comuni interessati possa partecipare in modo adeguato.

j 1 Su richiesta del Cantone, la Confederazione conferisce agli enti responsabili di un parco il marchio Parco se il parco: a. viene tutelato a lungo termine con misure adeguate; b. è conforme ai requisiti di cui agli articoli 23f, 23g o 23h e agli articoli 23e, 23i cpv. 2 e 23l lettere a e b.

2

Gli enti responsabili di un parco al quale è stato attribuito il marchio Parco conferiscono, su richiesta, alle persone e alle aziende che vi producono beni o vi forniscono servizi conformi ai principi dello sviluppo sostenibile un marchio Prodotto per contrassegnare tali beni e servizi.

3

Il marchio Parco e il marchio Prodotto sono conferiti a tempo determinato.

Parco naturale

periurbano

Sostegno delle

iniziative

regionali

Marchio Parco e

marchio Prodotto

Legge federale

19

451

k 1 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi programmatici, la Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale se: a. i parchi sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 23j capoverso 1 lettere a e b;

b. le misure d'autofinanziamento ragionevolmente esigibili e gli altri mezzi di finanziamento non sono sufficienti; c. le misure sono economiche e vengono eseguite con perizia.

2

L'entità degli aiuti finanziari dipende dall'efficacia delle misure.

l Il Consiglio federale emana prescrizioni per quanto concerne: a. i requisiti per il conferimento del marchio Parco e del marchio Prodotto ai parchi d'importanza nazionale, segnatamente le dimensioni del territorio, le utilizzazioni ammesse, le misure di protezione e la tutela del parco a lungo termine; b. il conferimento e l'impiego del marchio Parco e del marchio Prodotto;

c. la conclusione di accordi programmatici e il controllo dell'efficacia degli aiuti finanziari globali della Confederazione; d. il sostegno della ricerca scientifica in materia di parchi d'importanza nazionale.

m 1 Al parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni si applica la legge del 19 dicembre 198073 sul Parco nazionale.

2

La Confederazione può conferire il marchio Parco alla fondazione «Parco nazionale svizzero» già prima dell'eventuale ampliamento con una zona periferica secondo l'articolo 23f capoverso 3 lettera b.

3

L'eventuale ampliamento del parco con una zona periferica è incentivato sulla base dell'articolo 23k.

73 RS

454

Aiuti finanziari

Prescrizioni del

Consiglio

federale

Parco nazionale

già esistente nel

Cantone dei

Grigioni

Protezione della natura e del paesaggio 20

451

Capo IV:74 Disposizioni penali

Art. 24

75 1 È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza averne il diritto: a.76 distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o un monumento protetti giusta la presente legge, un luogo storico protetto, un paesaggio naturale protetto oppure un biotopo protetto; b. dissoda, sotterra o annienta altrimenti la vegetazione ripuale ai sensi dell'articolo 21.

c.77 distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o antichità sotterrate di pregio scientifico78 (art. 724 cpv. 1 Codice civile svizzero, CC79).

d.80 importa o esporta, fa transitare nel Paese o entra in possesso di piante o prodotti vegetali menzionati negli allegati I-III della Convenzione del 3 marzo 197381 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione violandone le disposizioni.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 40 000 franchi.

a82 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque: a. disattende una condizione o un onere che, richiamata la presente disposizione penale, gli sono imposti nell'assegnazione di un sussidio federale;

74 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

77

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 214; FF 1991 III 897). Nuovo testo giusta l'art. 32 n. 4 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RS 444.1).

78 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

79 RS

210

80

Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152 1153; FF 1995 IV 589) 81

RS 0.453

82

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

Delitti

Contravvenzioni

Legge federale

21

451

b.83 contravviene a una disposizione esecutiva emanata in virtù degli articoli 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d e 25a e la cui violazione è stata dichiarata punibile.

c. senza averne diritto compie un atto sottoposto all'obbligo di un permesso giusta gli articoli 19, 22 capoverso 1 o 23.

b84 Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197485 sul diritto penale amministrativo.

c86 È applicabile l'articolo 58 del Codice penale svizzero87 sulla confisca degli oggetti e dei vantaggi pecuniari illecitamente ottenuti.

d88 1 L'azione penale spetta ai Cantoni.

2

L'Ufficio federale di veterinaria89 persegue e punisce i reati di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettera d conformemente alla legge federale del 22 marzo 197490 sul diritto penale amministrativo. Se, nel contempo, vi è infrazione doganale, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione delle dogane che emana anche il decreto penale con procedura abbreviata.91
e92 Indipendentemente da un procedimento penale, chiunque danneggia una rarità naturale o un monumento protetti giusta la presente legge, 83

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152 1153; FF 1995 IV 589) 84

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

85

RS 313.0

86

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

87

RS 311.0. Ora: art. 69.

88

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

89 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

90

RS 313.0

91

Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152 1153; FF 1995 IV 589).

92

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

Applicazione a

persone

giuridiche e a

società

commerciali

Confisca

Azione penale

Ripristino

Protezione della natura e del paesaggio 22

451

un luogo storico protetto, un paesaggio naturale protetto, un biotopo o la vegetazione ripuale protetti può essere obbligato a: a. annullare i provvedimenti presi illecitamente; b. assumersi i costi per la riparazione dei danni; c. fornire un adeguato risarcimento se i danni non possono essere riparati.

Capo V: Organizzazione e informazione93

Art. 25

94 1 Il Consiglio federale designa una o più commissioni consultive per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.

2

I Cantoni designano i servizi incaricati della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

a96 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sull'importanza e sullo stato della natura e del paesaggio.

2

Essi raccomandano misure appropriate di protezione e conservazione.

Capo VI: Disposizioni finali
b97 1 I Cantoni designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 nelle paludi e nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale contrari agli scopi della protezione e non autorizzati con decisione passata in giudicata in base a zone d'utilizzazione corrispon93

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

94

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

95

Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

96

Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

97

Originariamente art. 25a. Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

Organizzazione95

Informazione e

consulenza

Ripristino di

paludi e zone

palustri

Legge federale

23

451

denti alla legge federale del 22 giugno 197998 sulla pianificazione del territorio.

2

Nella zona palustre di Rothenthurm i Cantoni di Svitto e Zugo designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 e rientranti nell'ambito d'applicazione della disposizione transitoria dell'articolo 24sexies capoverso 5 della Costituzione federale99.

3

Il ripristino dello stato originario è disposto dall'autorità cantonale o federale che sarebbe competente per decidere circa l'autorizzazione o l'esecuzione di corrispondenti progetti. In caso di ripristino dello stato originario dev'essere osservato il principio della proporzionalità.

c100

Art. 26

Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della
presente legge. Esso dà le disposizioni d'applicazione necessarie.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1967102 98

RS 700

99 [CS

1 3; RU 1962 803, 1988 352]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 5 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

100 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica (RS 814.91).

Abrogato dal n. 43 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

101 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

102 DCF del 27 dic. 1966 (RU 1966 1687) Entrata in

vigore101

Protezione della natura e del paesaggio 24

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