01.01.2022 - * / In vigore
01.04.2020 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.03.2020
12.10.2014 - 31.12.2016
01.09.2014 - 11.10.2014
01.10.2013 - 31.08.2014
01.01.2012 - 30.09.2013
01.01.2008 - 31.12.2011
01.12.2007 - 31.12.2007
01.07.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
01.06.2005 - 31.12.2006
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2004 - 31.05.2005
01.01.2000 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)1 del 1° luglio 1966 (Stato 3 maggio 2005) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 24sexies della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 19654, decreta:

Art. 1

5 La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 24sexies capoversi 2-5 della Costituzione federale6, intesa a:7 a. rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e a promuoverne la conservazione e la tutela; b. sostenere i Cantoni e assicurare la collaborazione con gli stessi nell'adempimento dei loro compiti di protezione della natura e del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici; c. sostenere gli sforzi delle associazioni che si occupano della protezione della natura, della protezione del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici; d.8 proteggere la fauna e la flora indigene, nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale; RU 1966 1679

1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

2 [CS

1 3; RU 1962 803, 1988 352]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 78 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

4

FF 1965 III 77 5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

6 [CS

1 3; RU 1962 803, 1988 352]. Questa disposizione corrisponde all'art. 78 cpv. 2-5 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

7

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal

1° gen. 2004 (RS 814.91).

8

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

451

Scopo

Protezione della natura e del paesaggio 2

451

e. promuovere l'insegnamento e la ricerca nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici, nonché la formazione e il perfezionamento di specialisti.

Capo I:

Protezione della natura, protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici nell'adempimento dei compiti della Confederazione9

Art. 2

1 Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale10 s'intendono in particolare:11 a.12 l'elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione d'opere e d'impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali, come gli edifici e gli impianti dell'Amministrazione federale, le strade nazionali, gli edifici e gli impianti delle Ferrovie federali svizzere; b. il conferimento di concessioni e di permessi, ad esempio per la costruzione e l'esercizio d'impianti di trasporto e di comunicazione (compresa l'approvazione dei piani), di opere e impianti per il trasporto d'energie, liquidi, gas o per la trasmissione di notizie, come anche la concessione di permessi di dissodamento; c. l'assegnazione di sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti, come bonifiche fondiarie, risanamenti d'edifici agricoli, correzioni di corsi d'acqua, impianti idraulici di protezione e impianti di comunicazione.

2

Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi di cui al capoverso 1 lettera c sono equiparate all'adempimento di compiti della Confederazione.13

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

10 Questa

disposizione

corrisponde all'art. 78 cpv. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

11 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal

1° gen. 2004 (RS 814.91).

12 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.11).

13 Introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Adempimento

dei compiti della

Confederazione

Legge federale

3

451


Art. 3

1 La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.15 2 Essi adempiono questo dovere: a. costruendo e mantenendo in maniera corrispondente i propri edifici e impianti, oppure rinunciando a costruirli (art. 2 lett. a); b. subordinando le concessioni e i permessi a condizioni o a oneri o negandoli (art. 2 lett. b); c. subordinando a condizioni la concessione di sussidi oppure negandola (art. 2 lett. c).

3

Questo dovere vige qualunque sia l'importanza dell'oggetto secondo l'articolo 4. Il provvedimento non deve eccedere quant'è necessario alla protezione dell'oggetto e delle sue adiacenze.

4


Le autorità federali sentono i Cantoni interessati prima di prendere una decisione. L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), l'Ufficio federale della cultura (UFC), l'Ufficio federale delle strade (USTRA)16 nonché gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione della presente legge conformemente agli articoli 62a e 62b della legge federale sull'organizzazione del 21 marzo 199717 del Governo e dell'Amministrazione.18 Art. 4
Nel caso di paesaggi e abitati caratteristici, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali secondo l'articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale19, devonsi distinguere: a. gli oggetti d'importanza nazionale; b. gli oggetti d'importanza regionale e locale.

14 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

16 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

17 RS

172.010

18 Introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

19

[CS 1 3; RU 1962 803]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Obblighi della

Confederazione

e dei Cantoni14

Classificazione

degli oggetti

Protezione della natura e del paesaggio 4

451


Art. 5

1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale; può fare capo a quelli d'istituzioni pubbliche e d'associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.20 Gl'inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti.

Devono inoltre contenere: a. la descrizione esatta degli oggetti; b. la ragione della loro importanza nazionale; c. i pericoli possibili; d. i provvedimenti di protezione già presi; e. la protezione cui devesi provvedere; f.

le proposte di miglioramento.

2

Gl'inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione d'oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame.


Art. 6

1 L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.21 2 Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, semprechè non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale.


Art. 7

22 1 Se l'adempimento del compito è di competenza della Confederazione, l'UFAFP, l'UFC oppure, secondo competenza, l'USTRA decide se occorre la perizia della commissione secondo l'articolo 25 capoverso 1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui all'articolo 25 capoverso 2.

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

21 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

22 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Inventari federali

degli oggetti

d'importanza

nazionale

Importanza

dell'inventario

Perizia della

commissione

Legge federale

5

451

2

Se nell'adempimento di un compito della Confederazione un oggetto iscritto in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 può subire un danno rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale al riguardo, la commissione redige una perizia a destinazione dell'autorità cui spetta la decisione. La perizia indica se l'oggetto deve essere conservato intatto oppure la maniera per salvaguardarlo.


Art. 8

23 La commissione competente può, in casi gravi, dare di moto proprio e in qualsiasi fase della procedura un parere sulla maniera di rispettare o conservare intatto un oggetto. Il parere deve nondimeno essere dato il più presto possibile. A richiesta, le saranno forniti tutti i documenti necessari.


Art. 9

24
L'ufficio federale competente può chiedere una perizia anche al servizio tecnico cantonale (art. 25 cpv. 2), alla commissione cantonale di protezione della natura e del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici o ad altro organismo designato dal Cantone oppure chiedere il parere di associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.


Art. 10

25 Nei casi di cui agli articoli 7, 8 e 9 deve sempre essere chiesto il parere
dei governi cantonali. Questi invitano i Comuni interessati a presentare le loro osservazioni.


Art. 11
Per le costruzioni e gli impianti militari esentati dall'obbligo d'autorizzazione giusta l'articolo 126 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 199526, l'autorità federale competente non è tenuta a chiedere una perizia.27 Nemmeno è tenuto a fornire documenti per le perizie facoltative.

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

25

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

26

RS 510.10

27

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen.

1996 (RS 510.10).

Perizia

facoltativa

Altre perizie

Parere dei

Cantoni

Riserva delle

opere militari

Protezione della natura e del paesaggio 6

451


Art. 12

28 1 In quanto le decisioni dei Cantoni e le decisioni delle autorità federali siano impugnabili in ultima istanza mediante ricorso al Consiglio federale o ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, il diritto di ricorrere spetta ai Comuni e alle associazioni aventi un'importanza nazionale che esistano da più di dieci anni e si occupino per statuto della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.

2

Il Consiglio federale designa le associazioni che hanno diritto di ricorso.

3

I Comuni e le associazioni sono anche autorizzati: a. ad avvalersi dei mezzi giuridici cantonali; b. a presentare opposizioni e domande conformemente agli articoli 9, 35 e 55 della legge federale del 20 giugno 193029 sull'espropriazione.

4

Il ricorso contro una decisione concernente la concessione di un sussidio federale non è ammissibile qualora la progettazione, le installazioni o gli impianti siano già stati oggetto, nell'adempimento di compiti della Confederazione, di una decisione ai sensi del capoverso 1.

5

Il ricorso contro una decisione concernente la concessione di un sussidio federale non è inoltre ammissibile se nel corso di una procedura cantonale relativa alla progettazione, alle installazioni o all'impianto, i Comuni e le associazioni non hanno interposto rimedi giuridici, benché ne avessero la possibilità, contro la prima decisione comunicata conformemente all'articolo 12a capoverso 1.

a30 1 Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1, l'autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle associazioni tramite notifica scritta o pubblicazione sul Foglio federale o sull'organo ufficiale del Cantone. Di regola la pubblicazione dura 30 giorni.31 2

Se il diritto federale o cantonale prevede l'attuazione di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, Comuni e associazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato a

28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

29

RS 711

30

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

31 Per. 2 introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Mezzi giuridici

dei Comuni e

delle

associazioni

Comunicazione

della decisione e

intervento

Legge federale

7

451

questa procedura d'opposizione in qualità di parti. In tal caso la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 1.

3

I Comuni e le associazioni che non hanno interposto rimedi giuridici possono intervenire come parti nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione viene modificata a favore di un'altra parte ed esse ne risultano lese.

4

I capoversi 1 e 3 non sono applicabili se sul progetto si decide nell'ambito della procedura di cui alla legge federale del 20 giugno 193032 sull'espropriazione.

b33 1 I Cantoni possono ricorrere contro le decisioni di autorità federali ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1.

2

L'ufficio federale competente può ricorrere contro le decisioni cantonali ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1; può avvalersi dei mezzi giuridici del diritto federale e cantonale.

Capo II:

Promovimento della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici da parte della Confederazione e provvedimenti federali34

Art. 13

1 La Confederazione può promuovere la protezione della natura e del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici assegnando sussidi sino al 35 per cento delle spese per la conservazione e la manutenzione di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali meritevoli di protezione, nonché per le acquisizioni e i lavori d'esplorazione e di documentazione necessari.35 Il sussidio è assegnato solamente se anche il Cantone contribuisce equamente alle spese. L'aliquota del sussidio è determinata secondo l'importanza dell'oggetto da proteggere (art. 4), l'ammontare delle spese e la capacità finanziaria del Cantone.36 32

RS 711

33

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

36

Nuovo testo giusta il n. I 421 della LF del 5 mag. 1977 su provvedimenti per equilibrare le finanze, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2249; FF 1977 I 793).

Mezzi giuridici

dei Cantoni e

dell'ufficio

federale

competente

Sussidi per la

conservazione

d'oggetti

meritevoli di

protezione

Protezione della natura e del paesaggio 8

451

1bis

L'aliquota del sussidio può essere elevata al massimo fino al 45 per cento delle spese se è dimostrato che l'aliquota prevista al capoverso 1 non permette di finanziare i provvedimenti indispensabili.37 2 L'assegnazione del sussidio può essere subordinata a condizioni per la conservazione, manutenzione e cura dell'oggetto e delle sue adiacenze.

3

I provvedimenti di protezione e di manutenzione prescritti costituiscono restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 702 CC38).

Essi vincolano i proprietari fondiari interessati e devono essere menzionati nel registro fondiario su notificazione del Cantone. Il Consiglio federale disciplina le deroghe all'obbligo della menzione.39 4 I Cantoni esaminano e valutano i singoli progetti e li attuano per fasi.

Su questa base la Confederazione e i Cantoni stabiliscono un piano di finanziamento comune. Il Consiglio federale disciplina la procedura e la partecipazione dei Cantoni all'esecuzione dei suoi provvedimenti promozionali.40

Art. 14

41 La Confederazione può assegnare sussidi alle associazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici aventi un'importanza nazionale, per le spese cagionate dalla loro opera nell'interesse pubblico.

a42 1 La Confederazione può accordare sussidi per: a. i progetti di ricerca; b. la formazione e il perfezionamento di specialisti; c. le relazioni pubbliche.

2

La Confederazione può svolgere direttamente queste attività o farle eseguire a sue spese se l'interesse nazionale lo richiede.

37

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

38

RS 210

39

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

40

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

42

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

Sussidi alle

associazioni

Ricerca,

formazione,

relazioni

pubbliche

Legge federale

9

451


Art. 15

1 La Confederazione può, mediante contratto o, qualora ciò non sia possibile, mediante espropriazione, acquistare o tutelare siti naturali, luoghi storici oppure rarità naturali e monumenti d'importanza nazionale. Può affidarne l'amministrazione a Cantoni, Comuni o associazioni.43 2 Per l'espropriazione è applicabile la legge federale del 20 giugno 193044 sull'espropriazione.


Art. 16
Allorché un pericolo imminente minacci un sito naturale secondo l'articolo 15, un luogo storico o un monumento culturale d'importanza nazionale, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni oppure il Dipartimento federale dell'interno45 possono, con provvedimenti temporanei, sottoporlo alla protezione della Confederazione e far prendere le disposizioni conservative necessarie.46
a47 L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo.


Art. 17

48 Se un oggetto non è più meritevole di protezione, può essere chiesta la
restituzione totale o parziale dei sussidi concessi.

a49 Il Consiglio federale fissa i casi nei quali la commissione competente
può effettuare una perizia di propria iniziativa o a richiesta di terzi, previo consenso dell'autorità cantonale competente.

43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

44

RS 711

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

46 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

47

Introdotto dal n. 9 dell'all. della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1).

48

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1).

49

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

Acquisto e tutela

d'oggetti

meritevoli di

protezione

Provvedimenti

conservativi

Assegnazione di

sussidi

Restituzione di

sussidi

Perizie speciali

Protezione della natura e del paesaggio 10

451

Capo III: Protezione della fauna e della flora indigene

Art. 18

1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.

1bis

Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.50 1ter Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.51 2 Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.

3

La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera.

4

Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.

a52 1 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione.

2

I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione.

3

Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle

50

Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 814.01).

51

Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 814.01).

52

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

Protezione di

specie animali e

vegetali

Biotopi

d'importanza

nazionale

Legge federale

11

451

comunicazioni53 può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi.

b54 1 I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza regionale e locale.

2

Nelle regioni sfruttate intensivamente all'interno e all'esterno degli insediamenti, i Cantoni provvedono a una compensazione ecologica con boschetti campestri, siepi, cespugli ripuali o altra vegetazione conforme alla natura e al sito. Deve essere tenuto conto degli interessi dell'utilizzazione agricola.

c55 1 La protezione e la manutenzione dei biotopi sono assicurati possibilmente in base ad accordi conclusi con i proprietari fondiari e i gestori e mediante un'adeguata utilizzazione agricola e forestale.

2

I proprietari fondiari e i gestori che, nell'interesse della protezione perseguita, limitano l'utilizzazione attuale oppure forniscono una prestazione senza ricavarne un reddito economico corrispondente hanno diritto a un equo compenso.

3

Se omette l'utilizzazione necessaria alla protezione perseguita, il proprietario fondiario deve tollerare l'utilizzazione da parte di terzi, ordinata dall'autorità.

4

Se per conseguire la protezione perseguita è necessario acquistare terreni, i Cantoni hanno la facoltà d'espropriare. Nelle loro disposizioni d'esecuzione, possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193056 sull'espropriazione, fermo stante che le opposizioni rimaste controverse sono decise dal governo cantonale. Se l'oggetto da proteggere si estende sul territorio di più Cantoni, è applicabile la legge federale sull'espropriazione.

d57 1 La Confederazione finanzia gli inventari dei biotopi d'importanza nazionale e contribuisce al finanziamento dei provvedimenti di prote53 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del

17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

54

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

55

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

56

RS 711

57

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

Biotopi d'importanza regionale e

locale e

compensazione

ecologica

Situazione dei

proprietari

fondiari e dei

gestori

Finanziamento

Protezione della natura e del paesaggio 12

451

zione e di manutenzione accordando indennità che coprano il 60-90 per cento delle spese. In casi eccezionali può assumersi le spese complessive.

2

I Cantoni58 assumono le spese per la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza regionale o locale e per la compensazione ecologica. La Confederazione vi partecipa con indennità fino al 50 per cento.

3

Per la determinazione delle indennità secondo i capoversi 1 e 2, la Confederazione tiene conto della capacità finanziaria dei Cantoni e del loro onere globale per la protezione delle zone palustri e dei biotopi.


Art. 19

La raccolta, a scopo di lucro, di piante selvatiche e la cattura d'animali
viventi in libertà è sottoposta all'obbligo d'un permesso della competente autorità cantonale. Questa può restringere il permesso a specie, luoghi, tempi e quantità determinati, o in altra maniera, vietare la raccolta o la cattura organizzate e la pubblicità a tale scopo. Sono riservati i prodotti agricoli e forestali ordinari, e la raccolta di funghi, bacche, erbe aromatiche e medicinali, nei limiti usuali, salvo non si tratti di specie protette.


Art. 20

1 Il Consiglio federale può vietare in tutto o in parte la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, il trasporto, l'offerta in vendita, la vendita, la compera o la distruzione di piante rare. Può altresì prendere provvedimenti adeguati per proteggere specie animali minacciate o altrimenti meritevoli di protezione.59 2

I Cantoni possono stabilire analoghi divieti per altre specie.

3

Per motivi di protezione delle specie, il Consiglio federale può inoltre vincolare a condizioni, limitare o vietare la produzione, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito di piante o prodotti vegetali.60

58

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale. (art. 58, cpv. 1, LParl; RS 171.10).

59 Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

60

Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152 1153; FF 1995 IV 589).

Raccolta di

piante selvatiche

e cattura

d'animali;

obbligo d'un

permesso

Protezione di

piante e animali

rari

Legge federale

13

451


Art. 21

61 1 La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev'essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.

2

Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita.62

Art. 22

1 L'autorità cantonale competente può, in determinati territori, permettere eccezioni per la raccolta e il dissotterramento di piante protette e la cattura d'animali a scopo scientifico, didattico o terapeutico.

2

Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legislazione sulla polizia delle opere idrauliche o da quella sulla protezione delle acque.63 3 Qualora un altro atto normativo federale fondi la competenza di un'autorità federale di decidere circa un progetto, l'autorizzazione è rilasciata da questa autorità....64.65

Art. 23

66 Per l'acclimazione di specie, sottospecie e razze animali e vegetali forestiere a un luogo o al Paese è necessario un permesso del Consiglio federale. Questa disposizione non concerne i chiusi, i giardini, i parchi né le aziende agricole e forestali.

61

Nuovo testo giusta l'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 814.01).

62

Introdotto dall'art 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

63

Nuovo testo giusta l'art. 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RS 814.20).

64 Per. abrogato dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

65

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10).

66

Nuovo testo giusta l'art. 27 n. 2 della LF del 20 giu. 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, in vigore dal 1° apr. 1988 (RS 922.0).

Vegetazione

ripuale

Permessi

straordinari

Specie animali e

vegetali estranee:

autorizzazione

obbligatoria

Protezione della natura e del paesaggio 14

451

Capo IIIa:67 Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale
a La protezione delle paludi di particolare bellezza e d'importanza
nazionale è retta dagli articoli 18a, 18c e 18d.

b 1 Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi.

2

Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se:

a. è unica nel suo genere, o b. in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate.

3

Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati.

4

La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale.

c 1 Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri.

2

I Cantoni provvedono al concretamento e all'esecuzione degli scopi di protezione. Prendono per tempo i provvedimenti di protezione e manutenzione appropriati. Gli articoli 18a capoverso 3 e 18c si applicano per analogia.

3

La Confederazione accorda indennità pari al 60-90 per cento delle spese dei provvedimenti di protezione e manutenzione. Per determinare l'indennità tiene conto della capacità finanziaria dei Cantoni e del loro onere globale per la protezione delle zone palustri e dei biotopi.

67

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

Protezione delle

paludi

Definizione e

delimitazione

delle zone

palustri

Protezione delle

zone palustri

Legge federale

15

451

d 1 Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime.

2

Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili:

a. l'utilizzazione agricola e forestale; b. la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente;

c. misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; d. gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c.

Capo IV: Disposizioni penali

Art. 24

68 1 È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza averne il diritto: a.69 distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o un monumento protetti giusta la presente legge, un luogo storico protetto, un paesaggio naturale protetto oppure un biotopo protetto; b. dissoda, sotterra o annienta altrimenti la vegetazione ripuale ai sensi dell'articolo 21.

c.70 distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o antichità sotterrate di pregio scientifico71 (art. 724 cpv. 1 CC72).

d.73 importa o esporta, fa transitare nel Paese o entra in possesso di piante o prodotti vegetali menzionati negli allegati I-III della Convenzione del 3 marzo 197374 sul commercio internazionale 68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

69

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

70

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 214; FF 1991 III 897). Nuovo testo giusta l'art. 32 n. 4 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RS 444.1).

71 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale. (art. 58, cpv. 1, LParl; RS 171.10).

72 RS

210

73

Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152 1153; FF 1995 IV 589) 74

RS 0.453

Interventi di

configurazione e

utilizzazione

delle zone

palustri

Delitti

Protezione della natura e del paesaggio 16

451

delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione violandone le disposizioni.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 40 000 franchi.

a75 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque: a. disattende una condizione o un onere che, richiamata la presente disposizione penale, gli sono imposti nell'assegnazione di un sussidio federale;

b.76 contravviene a una disposizione esecutiva emanata in virtù degli articoli 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d e 25a e la cui violazione è stata dichiarata punibile.

c. senza averne diritto compie un atto sottoposto all'obbligo di un permesso giusta gli articoli 19, 22 capoverso 1 o 23.

b77 Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197478 sul diritto penale amministrativo.

c79 È applicabile l'articolo 58 del Codice penale svizzero80 sulla confisca degli oggetti e dei vantaggi pecuniari illecitamente ottenuti.

d81 1 L'azione penale spetta ai Cantoni.

2

L'Ufficio federale di veterinaria82 persegue e punisce i reati di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettera d conformemente alla legge federale del 22 marzo 197483 sul diritto penale amministrativo. Se, nel con75

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152 1153; FF 1995 IV 589) 77

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

78

RS 313.0

79

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

80

RS 311.0

81

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

82 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

83

RS 313.0

Contravvenzioni

Applicazione a

persone

giuridiche e a

società

commerciali

Confisca

Azione penale

Legge federale

17

451

tempo, vi è infrazione doganale, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione delle dogane che emana anche il decreto penale con procedura abbreviata.84
e85 Indipendentemente da un procedimento penale, chiunque danneggia una rarità naturale o un monumento protetti giusta la presente legge, un luogo storico protetto, un paesaggio naturale protetto, un biotopo o la vegetazione ripuale protetti può essere obbligato a: a. annullare i provvedimenti presi illecitamente; b. assumersi i costi per la riparazione dei danni; c. fornire un adeguato risarcimento se i danni non possono essere riparati.

Capo V: Organizzazione e informazione86

Art. 25

87 1 Il Consiglio federale designa una o più commissioni consultive per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.

2

I Cantoni designano i servizi incaricati della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

a89 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sull'importanza e sullo stato della natura e del paesaggio.

2

Essi raccomandano misure appropriate di protezione e conservazione.

84

Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152 1153; FF 1995 IV 589).

85

Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

86

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

87

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

88

Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

89

Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

Ripristino

Organizzazione88

Informazione e

consulenza

Protezione della natura e del paesaggio 18

451

Capo VI: Disposizioni finali
b90 1 I Cantoni designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 nelle paludi e nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale contrari agli scopi della protezione e non autorizzati con decisione passata in giudicata in base a zone d'utilizzazione corrispondenti alla legge federale del 22 giugno 197991 sulla pianificazione del territorio.

2

Nella zona palustre di Rothenthurm i Cantoni di Svitto e Zugo designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 e rientranti nell'ambito d'applicazione della disposizione transitoria dell'articolo 24sexies capoverso 5 della Costituzione federale92.

3

Il ripristino dello stato originario è disposto dall'autorità cantonale o federale che sarebbe competente per decidere circa l'autorizzazione o l'esecuzione di corrispondenti progetti. In caso di ripristino dello stato originario dev'essere osservato il principio della proporzionalità.

c93 1 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196894 sulla procedura amministrativa e da quella del 16 dicembre 194395 sull'organizzazione giudiziaria.

2

Le decisioni dell'UFAFP prese in applicazione della presente legge e le decisioni di terzi che svolgono compiti d'esecuzione per conto dell'UFAFP possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso del DATEC.

3

Prima di decidere, le autorità di ricorso di prima istanza consultano l'ufficio federale interessato.

90

Originariamente art. 25a. Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

91

RS 700

92 [CS

1 3; RU 1962 803, 1988 352]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 5 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

93

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

94 RS

172.021

95 RS

173.110

Ripristino di

paludi e zone

palustri

Rimedi

giuridici

Legge federale

19

451


Art. 26

Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della
presente legge. Esso dà le disposizioni d'applicazione necessarie.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 196797 96

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

97

DCF del 27 dic. 1966 (RU 1966 1687) Entrata in

vigore96

Protezione della natura e del paesaggio 20

451