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451

Legge federale
sulla protezione della natura e del paesaggio

(LPN)1

del 1° luglio 1966 (Stato 1° gennaio 2022)

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 78 capoverso 4 della Costituzione federale2;
in esecuzione del Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 20103 sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro
utilizzazione, relativo alla Convenzione sulla diversità biologica
(Protocollo di Nagoya);
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 19654,5

decreta:

2 RS 101

3 RS 0.451.432

4 FF 1965 III 77

5 Nuovo testo giusta l'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531).

Art. 16

La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2-5 della Costituzione federale, intesa a:7

a.
rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e a promuoverne la conservazione e la tutela;
b.
sostenere i Cantoni e assicurare la collaborazione con gli stessi nell'adempimento dei loro compiti di protezione della natura e del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici;
c.
sostenere gli sforzi delle associazioni che si occupano della protezione della natura, della protezione del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;
d.8
proteggere la fauna e la flora indigene, nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale;
dbis.9
promuovere la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche;
e.10
promuovere l'insegnamento e la ricerca nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici, nonché la formazione e la formazione continua di specialisti.

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

7 Nuovo testo giusta l'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531).

8 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

9 Introdotta dall'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531).

10 Nuovo testo giusta l'all. n. 19 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Capo 1:
Protezione della natura, protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici nell'adempimento dei compiti della Confederazione
11

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

Art. 2

1 Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale12 s'intendono in particolare:13

a.14
l'elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione d'opere e d'impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali, come gli edifici e gli impianti dell'Amministrazione federale, le strade nazionali, gli edifici e gli impianti delle Ferrovie federali svizzere;
b.
il conferimento di concessioni e di permessi, ad esempio per la costruzione e l'esercizio d'impianti di trasporto e di comunicazione (compresa l'approvazione dei piani), di opere e impianti per il trasporto d'energie, liquidi, gas o per la trasmissione di notizie, come anche la concessione di permessi di dissodamento;
c.
l'assegnazione di sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti, come bonifiche fondiarie, risanamenti d'edifici agricoli, correzioni di corsi d'acqua, impianti idraulici di protezione e impianti di comunicazione.

2 Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi di cui al capoverso 1 lettera c sono equiparate all'adempimento di compiti della Confederazione.15

12 Questa disp. corrisponde all'art. 78 cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

13 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

14 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201).

15 Introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

16 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Art. 3

1 La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.17

2 Essi adempiono questo dovere:

a.
costruendo e mantenendo in maniera corrispondente i propri edifici e impianti, oppure rinunciando a costruirli (art. 2 lett. a);
b.
subordinando le concessioni e i permessi a condizioni o a oneri o negandoli (art. 2 lett. b);
c.
subordinando a condizioni la concessione di sussidi oppure negandola (art. 2 lett. c).

3 Questo dovere vige qualunque sia l'importanza dell'oggetto secondo l'articolo 4. Il provvedimento non deve eccedere quant'è necessario alla protezione dell'oggetto e delle sue adiacenze.

4 ...18

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

18 Introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Abrogato dall'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), con effetto dal 1° set. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531).

Art. 4

Nel caso di paesaggi e abitati caratteristici, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali secondo l'articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale19, devonsi distinguere:

a.
gli oggetti d'importanza nazionale;
b.
gli oggetti d'importanza regionale e locale.

19 [CS 1 3; RU 1962 803]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

Art. 5

1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale; può fare capo a quelli d'istituzioni pubbliche e d'associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.20 Gl'inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti. Devono inoltre contenere:

a.
la descrizione esatta degli oggetti;
b.
la ragione della loro importanza nazionale;
c.
i pericoli possibili;
d.
i provvedimenti di protezione già presi;
e.
la protezione cui devesi provvedere;
f.
le proposte di miglioramento.

2 Gl'inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione d'oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame.

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

Art. 6

1 L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.21

2 Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale.

21 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Art. 722

1 Se l'adempimento di un compito della Confederazione è di competenza della Confederazione, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale della cultura oppure l'Ufficio federale delle strade, secondo competenza, decide se occorre la perizia di una commissione di cui all'articolo 25 capoverso 1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui all'articolo 25 capoverso 2.23

2 Se nell'adempimento di un compito della Confederazione un oggetto iscritto in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 può subire un danno rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale al riguardo, la commissione redige una perizia a destinazione dell'autorità cui spetta la decisione. La perizia indica se l'oggetto deve essere conservato intatto oppure la maniera per salvaguardarlo.

3 La perizia costituisce uno degli elementi su cui l'autorità decisionale si basa per la ponderazione di tutti gli interessi.24

22 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

23 Nuovo testo giusta l'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531).

24 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1217; FF 2019 345 1201).

Art. 825

La commissione competente può, in casi gravi, dare di moto proprio e in qualsiasi fase della procedura un parere sulla maniera di rispettare o conservare intatto un oggetto. Il parere deve nondimeno essere dato il più presto possibile. A richiesta, le saranno forniti tutti i documenti necessari.

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

Art. 926

L'ufficio federale competente può chiedere una perizia anche al servizio tecnico cantonale (art. 25 cpv. 2), alla commissione cantonale di protezione della natura e del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici o ad altro organismo designato dal Cantone oppure chiedere il parere di associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

Art. 1027

Nei casi di cui agli articoli 7, 8 e 9 deve sempre essere chiesto il parere dei governi cantonali. Questi invitano i Comuni interessati a presentare le loro osservazioni.

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

Art. 11

Per le costruzioni e gli impianti militari esentati dall'obbligo d'autorizzazione giusta l'articolo 126 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 199528, l'autorità federale competente non è tenuta a chiedere una perizia.29 Nemmeno è tenuto a fornire documenti per le perizie facoltative.

28 RS 510.10

29 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Art. 1230

1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali:

a.
i Comuni;
b.
le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:
1.
sono attive a livello nazionale;
2.
perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.

2 Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto.

3 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

4 La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo su

premo dell'organizzazione.

5 Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività.

30 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui alla lett. b n. 2 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

Art. 12a31

Il ricorso contro una decisione concernente la concessione di un sussidio federale non è ammissibile qualora la progettazione, le opere o gli impianti siano già stati altrimenti oggetto, nell'adempimento di compiti della Confederazione, di una decisione ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1.

31 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007(RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

Art. 12b32

1 L'autorità comunica ai Comuni e alle organizzazioni la propria decisione secondo l'articolo 12 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale del Cantone. La pubblicazione dura di norma 30 giorni.

2 Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il capoverso 1.

32 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 214; FF 1991 III 897). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

Art. 12c33

1 I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto un rimedio giuridico possono intervenire come parte nel seguito della procedura soltanto se la decisione è modificata in modo tale da arrecare loro un pregiudizio. Per le espropriazioni si applica la legge federale del 20 giugno 193034 sull'espropriazione.

2 I Comuni e le organizzazioni che non hanno partecipato a una procedura di opposizione prevista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso.

3 In materia di piani di utilizzazione con valenza di decisione formale le organizzazioni non possono far valere in una fase procedurale successiva le censure che nelle fasi procedurali precedenti hanno omesso di far valere o sono state respinte definitivamente.

4 In materia di piani di utilizzazione i capoversi 2 e 3 si applicano anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti secondo il diritto cantonale.

33 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

34 RS 711

Art. 12d35

1 Se il richiedente e l'organizzazione stipulano accordi in merito a impegni inerenti a questioni di diritto pubblico, tali accordi sono considerati esclusivamente come proposte congiunte a destinazione dell'autorità. L'autorità ne tiene conto nella sua decisione. Ne prescinde se sussistono vizi ai sensi dell'articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 196836 sulla procedura amministrativa.

2 Sono illeciti gli accordi fra i richiedenti e le organizzazioni relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a:

a.
far applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare oneri imposti dalle autorità;
b.
realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto;
c.
compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento processuale.

3 L'autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l'organizzazione abbia chiesto prestazioni illecite ai sensi del capoverso 2.

35 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

36 RS 172.021

Art. 12e37

I lavori di costruzione possono essere cominciati prima della fine della procedura, a condizione che il suo esito non possa influire su di essi.

37 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

Art. 12f 38

Le spese della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali sono a carico dell'organizzazione soccombente.

38 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

Art. 12g39

1 I Cantoni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità federali conformemente all'articolo 12 capoverso 1.

2 L'Ufficio federale competente è legittimato a ricorrere contro le decisioni cantonali conformemente all'articolo 12 capoverso 1; può avvalersi dei rimedi giuridici del diritto federale e cantonale.

39 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

Capo 2:
Promovimento della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici da parte della Confederazione e provvedimenti federali
40

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

Art. 1341

1 La Confederazione può promuovere la protezione della natura e del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici assegnando ai Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, aiuti finanziari globali per la conservazione, l'acquisizione e la manutenzione di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali meritevoli di protezione, nonché per i relativi lavori d'esplorazione e di documentazione.

2 In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, aiuti finanziari a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

3 L'importo degli aiuti finanziari è determinato in funzione dell'importanza degli oggetti da proteggere e dell'efficacia dei provvedimenti.

4 Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.

5 I provvedimenti di protezione e di manutenzione prescritti costituiscono restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 702 CC42). Essi vincolano i proprietari fondiari interessati e devono essere menzionati nel registro fondiario su notificazione del Cantone. Il Consiglio federale disciplina le deroghe all'obbligo della menzione.

41 Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

42 RS 210

Art. 1443

La Confederazione può assegnare sussidi alle associazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici aventi un'importanza nazionale, per le spese cagionate dalla loro opera nell'interesse pubblico.

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

Art. 14a44

1 La Confederazione può accordare sussidi per:

a.
i progetti di ricerca;
b.45
la formazione e la formazione continua di specialisti;
c.
le relazioni pubbliche.

2 La Confederazione può svolgere direttamente queste attività o farle eseguire a sue spese se l'interesse nazionale lo richiede.

44 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

45 Nuovo testo giusta l'all. n. 19 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Art. 15

1 La Confederazione può, mediante contratto o, qualora ciò non sia possibile, mediante espropriazione, acquistare o tutelare siti naturali, luoghi storici oppure rarità naturali e monumenti d'importanza nazionale. Può affidarne l'amministrazione a Cantoni, Comuni o associazioni.46

2 Per l'espropriazione è applicabile la legge federale del 20 giugno 193047 sull'espropriazione.

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

47 RS 711

Art. 16

Allorché un pericolo imminente minacci un sito naturale secondo l'articolo 15, un luogo storico o un monumento culturale d'importanza nazionale, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni oppure il Dipartimento federale dell'interno48 possono, con provvedimenti temporanei, sottoporlo alla protezione della Confederazione e far prendere le disposizioni conservative necessarie.49

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261).

49 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

Art. 16a50

1 L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice crediti d'impegno51 di durata limitata per l'assegnazione di sussidi.

2 Il finanziamento dei settori della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 200952 sulla promozione della cultura.53

50 Introdotto dall'all. n. 9 della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi (RU 1991 857; FF 1987 I 297). Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

51 Nuova espr. giusta l'all. n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

52 RS 442.1

53 Introdotto dall'all. n. II 5 della LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 4421 4459).

Art. 1754

Se un oggetto non è più meritevole di protezione, può essere chiesta la restituzione totale o parziale dei sussidi concessi.

54 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297).

Art. 17a55

Il Consiglio federale fissa i casi nei quali la commissione competente può effettuare una perizia di propria iniziativa o a richiesta di terzi, previo consenso dell'autorità cantonale competente.

55 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

Capo 3: Protezione della fauna e della flora indigene
Art. 18

1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.

1bis Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.56

1ter Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.57

2 Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.

3 La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera.

4 Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.

56 Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).

57 Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).

Art. 18a58

1 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione.

2 I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione.

3 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni59 può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi.

58 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261).

59 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

Art. 18b60

1 I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza regionale e locale.

2 Nelle regioni sfruttate intensivamente all'interno e all'esterno degli insediamenti, i Cantoni provvedono a una compensazione ecologica con boschetti campestri, siepi, cespugli ripuali o altra vegetazione conforme alla natura e al sito. Deve essere tenuto conto degli interessi dell'utilizzazione agricola.

60 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261).

Art. 18c61

1 La protezione e la manutenzione dei biotopi sono assicurati possibilmente in base ad accordi conclusi con i proprietari fondiari e i gestori e mediante un'adeguata utilizzazione agricola e forestale.

2 I proprietari fondiari e i gestori che, nell'interesse della protezione perseguita, limitano l'utilizzazione attuale oppure forniscono una prestazione senza ricavarne un reddito economico corrispondente hanno diritto a un equo compenso.

3 Se omette l'utilizzazione necessaria alla protezione perseguita, il proprietario fondiario deve tollerare l'utilizzazione da parte di terzi, ordinata dall'autorità.

4 Se per conseguire la protezione perseguita è necessario acquistare terreni, i Cantoni hanno la facoltà d'espropriare. Nelle loro disposizioni d'esecuzione, possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193062 sull'espropriazione, fermo stante che le opposizioni rimaste controverse sono decise dal governo cantonale. Se l'oggetto da proteggere si estende sul territorio di più Cantoni, è applicabile la legge federale sull'espropriazione.

61 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261).

62 RS 711

Art. 18d63

1 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale, nonché per la compensazione ecologica.

2 In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

3 L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'importanza degli oggetti da proteggere e dell'efficacia dei provvedimenti.

4 Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.

5 La Confederazione assume le spese per la designazione dei biotopi d'importanza nazionale.

63 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Art. 19

La raccolta, a scopo di lucro, di piante selvatiche e la cattura d'animali viventi in libertà è sottoposta all'obbligo d'un permesso della competente autorità cantonale. Questa può restringere il permesso a specie, luoghi, tempi e quantità determinati, o in altra maniera, vietare la raccolta o la cattura organizzate e la pubblicità a tale scopo. Sono riservati i prodotti agricoli e forestali ordinari, e la raccolta di funghi, bacche, erbe aromatiche e medicinali, nei limiti usuali, salvo non si tratti di specie protette.

Art. 20

1 Il Consiglio federale può vietare in tutto o in parte la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, il trasporto, l'offerta in vendita, la vendita, la compera o la distruzione di piante rare. Può altresì prendere provvedimenti adeguati per proteggere specie animali minacciate o altrimenti meritevoli di protezione.64

2 I Cantoni possono stabilire analoghi divieti per altre specie.

3 Per motivi di protezione delle specie, il Consiglio federale può inoltre vincolare a condizioni, limitare o vietare la produzione, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito di piante o prodotti vegetali.65

64 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

65 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152; FF 1995 IV 589).

Art. 2166

1 La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev'essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.

2 Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita.67

66 Nuovo testo giusta l'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).

67 Introdotto dall'art 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RU 1992 1860; FF 1987 II 905). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

Art. 22

1 L'autorità cantonale competente può, in determinati territori, permettere eccezioni per la raccolta e il dissotterramento di piante protette e la cattura d'animali a scopo scientifico, didattico o terapeutico.

2 Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legislazione sulla polizia delle opere idrauliche o da quella sulla protezione delle acque.68

3 Qualora un altro atto normativo federale fondi la competenza di un'autorità federale di decidere circa un progetto, l'autorizzazione è rilasciata da questa autorità....69.70

68 Nuovo testo giusta l'art. 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RU 1992 1860; FF 1987 II 905).

69 Per. abrogato dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

70 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Art. 2371

Per l'acclimazione di specie, sottospecie e razze animali e vegetali forestiere a un luogo o al Paese è necessario un permesso del Consiglio federale. Questa disposizione non concerne i chiusi, i giardini, i parchi né le aziende agricole e forestali.

71 Nuovo testo giusta l'art. 27 n. 2 della LF del 20 giu. 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, in vigore dal 1° apr. 1988 (RU 1988 506; FF 1983 II 1169).

Capo 3a:72
Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale

72 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

Art. 23a

La protezione delle paludi di particolare bellezza e d'importanza nazionale è retta dagli articoli 18a, 18c e 18d.

Art. 23b

1 Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi.

2 Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se:

a.
è unica nel suo genere, o
b.
in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate.

3 Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati.

4 La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale.

Art. 23c

1 Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri.

2 I Cantoni provvedono al concretamento e all'esecuzione degli scopi di protezione. Prendono per tempo i provvedimenti di protezione e manutenzione appropriati. Gli articoli 18a capoverso 3 e 18c si applicano per analogia.

3 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti di protezione e manutenzione.73

4 In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.74

5 L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'efficacia dei provvedimenti.75

6 Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.76

73 Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

74 Introdotto dal n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

75 Introdotto dal n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

76 Introdotto dal n. II 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Art. 23d

1 Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime.

2 Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili:

a.
l'utilizzazione agricola e forestale;
b.
la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente;
c.
misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali;
d.
gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c.
Capo 3b:77 Parchi d'importanza nazionale

77 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5237; FF 2005 1945).

Art. 23e

1 I parchi d'importanza nazionale sono territori con elevati valori naturali e paesaggistici.

2 Si suddividono nelle seguenti categorie:

a.
parco nazionale;
b.
parco naturale regionale;
c.
parco naturale periurbano.
Art. 23f

1 Un parco nazionale è un vasto territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e promuove lo sviluppo naturale del paesaggio.

2 Nell'ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato:

a.
per scopi ricreativi;
b.
ai fini dell'educazione ambientale;
c.
ai fini della ricerca scientifica, in particolare per quanto concerne la fauna e la flora indigene, nonché lo sviluppo naturale del paesaggio.

3 Un parco nazionale è costituito da:

a.
una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;
b.
una zona periferica, in cui il paesaggio rurale viene gestito in modo rispettoso della natura ed è protetto da interventi pregiudizievoli.
Art. 23g

1 Un parco naturale regionale è un vasto territorio parzialmente urbanizzato, che si contraddistingue in particolare per le sue caratteristiche di paesaggio naturale e rurale e presenta costruzioni ed impianti che si integrano nel contesto paesaggistico ed insediativo.

2 Il parco naturale regionale costituisce uno strumento per:

a.
salvaguardare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio;
b.
rafforzare le attività economiche orientate allo sviluppo sostenibile ivi esercitate e promuovere la commercializzazione dei beni e servizi prodotti da dette attività.
Art. 23h

1 Un parco naturale periurbano è un territorio situato in prossimità di un'area densamente urbanizzata, che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e consente al pubblico di vivere esperienze nella natura.

2 Nell'ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato ai fini dell'educazione ambientale.

3 Un parco naturale periurbano è costituito da:

a.
una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;
b.
una zona di transizione, che offre la possibilità di vivere esperienze nella natura e funge da cuscinetto per la protezione della zona centrale da effetti pregiudizievoli.
Art. 23i

1 I Cantoni sostengono le iniziative regionali volte all'istituzione e alla conservazione di parchi d'importanza nazionale.

2 Essi provvedono affinché la popolazione dei Comuni interessati possa partecipare in modo adeguato.

Art. 23j

1 Su richiesta del Cantone, la Confederazione conferisce agli enti responsabili di un parco il marchio Parco se il parco:

a.
viene tutelato a lungo termine con misure adeguate;
b.
è conforme ai requisiti di cui agli articoli 23f, 23g o 23h e agli articoli 23e, 23i cpv. 2 e 23l lettere a e b.

2 Gli enti responsabili di un parco al quale è stato attribuito il marchio Parco conferiscono, su richiesta, alle persone e alle aziende che vi producono beni o vi forniscono servizi conformi ai principi dello sviluppo sostenibile un marchio Prodotto per contrassegnare tali beni e servizi.

3 Il marchio Parco e il marchio Prodotto sono conferiti a tempo determinato.

Art. 23k

1 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi programmatici, la Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale se:

a.
i parchi sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 23j capoverso 1 lettere a e b;
b.
le misure d'autofinanziamento ragionevolmente esigibili e gli altri mezzi di finanziamento non sono sufficienti;
c.
le misure sono economiche e vengono eseguite con perizia.

2 L'entità degli aiuti finanziari dipende dall'efficacia delle misure.

Art. 23l

Il Consiglio federale emana prescrizioni per quanto concerne:

a.
i requisiti per il conferimento del marchio Parco e del marchio Prodotto ai parchi d'importanza nazionale, segnatamente le dimensioni del territorio, le utilizzazioni ammesse, le misure di protezione e la tutela del parco a lungo termine;
b.
il conferimento e l'impiego del marchio Parco e del marchio Prodotto;
c.
la conclusione di accordi programmatici e il controllo dell'efficacia degli aiuti finanziari globali della Confederazione;
d.
il sostegno della ricerca scientifica in materia di parchi d'importanza nazionale.
Art. 23m

1 Al parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni si applica la legge del 19 dicembre 198078 sul Parco nazionale.

2 La Confederazione può conferire il marchio Parco alla fondazione «Parco nazionale svizzero» già prima dell'eventuale ampliamento con una zona periferica secondo l'articolo 23f capoverso 3 lettera b.

3 L'eventuale ampliamento del parco con una zona periferica è incentivato sulla base dell'articolo 23k.

Capo 3c:79 Risorse genetiche

79 Introdotto dall'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531).

Art. 23n80

1 Chi, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o trae direttamente benefici dalla loro utilizzazione (utente) deve usare la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire che:

a.
l'accesso alle risorse genetiche sia avvenuto legalmente; e
b.
siano state stabilite di comune accordo condizioni per la giusta ed equa condivisione di questi benefici.

2 Non sottostanno all'obbligo di diligenza le risorse genetiche:

a.
che provengono da un Paese che non è Parte del Protocollo di Nagoya;
b.
che provengono da un Paese che non prevede norme nazionali relative all'accesso e alla condivisione dei benefici;
c.
che provengono da un territorio situato al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale di una Parte del Protocollo di Nagoya;
d.
la cui utilizzazione specifica sottostà a uno strumento internazionale specifico secondo l'articolo 4 del Protocollo di Nagoya;
e.
che sono risorse genetiche umane;
f.
che in quanto merci o beni di consumo non sono utilizzate come risorse genetiche ai sensi del Protocollo di Nagoya.

3 Per utilizzazione delle risorse genetiche secondo il capoverso 1 s'intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia.

4 L'accesso di cui al capoverso 1 lettera a è legale se, conformemente al Protocollo di Nagoya, è in accordo con le norme nazionali relative all'accesso e alla condivisione dei benefici della Parte del Protocollo di Nagoya che mette a disposizione la risorsa.

5 Se i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono soddisfatti, l'utente deve provvedere al loro adempimento a posteriori oppure rinunciare a utilizzare le risorse genetiche in questione o a trarre direttamente benefici dalla loro utilizzazione. Il Consiglio federale può prevedere che in situazioni d'emergenza i requisiti relativi alle risorse genetiche che sono agenti patogeni od organismi nocivi possono essere adempiuti in un secondo tempo.

6 Il Consiglio federale definisce le informazioni sulle risorse genetiche utilizzate che devono essere registrate e trasmesse agli utenti successivi.

80 Vedi anche art. 25d.

Art. 23o81

1 Il rispetto dell'obbligo di diligenza deve essere notificato all'UFAM prima dell'ottenimento dell'autorizzazione di messa in commercio oppure, se non è necessaria un'autorizzazione, prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche.

2 Le informazioni relative al rispetto dell'obbligo di diligenza possono essere trasmesse al Centro di scambio d'informazioni di cui all'articolo 14 del Protocollo di Nagoya e alle autorità nazionali competenti delle Parti del Protocollo di Nagoya. Il nome della persona notificante, il prodotto da commercializzare, la risorsa genetica utilizzata, il momento dell'accesso alla stessa, nonché la sua fonte sono consultabili pubblicamente.

3 Il Consiglio federale designa i servizi cui compete la verifica del rispetto dell'obbligo di notifica. Può prevedere deroghe all'obbligo di notifica se la verifica o il rispetto dell'obbligo di diligenza sono garantiti in altro modo.

81 Vedi anche art. 25d.

Art. 23p

Gli articoli 23n e 23o si applicano anche alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e detenute dalle comunità indigene e locali, per quanto tali conoscenze non siano già di dominio pubblico.

Art. 23q

1 Il Consiglio federale può subordinare l'accesso alle risorse genetiche in Svizzera a una notifica o a un'autorizzazione nonché, a titolo complementare, a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.

2 La Confederazione può sostenere la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche.

Capo 4: Disposizioni penali
Art. 2482

1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e senza averne il diritto:83

a.84
distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o un monumento protetti giusta la presente legge, un luogo storico protetto, un paesaggio naturale protetto oppure un biotopo protetto;
b.
dissoda, sotterra o annienta altrimenti la vegetazione ripuale ai sensi dell'articolo 21.
c.85
distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o antichità sotterrate di pregio scientifico86 (art. 724 cpv. 1 Codice civile svizzero, CC87).
d.88
...

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 40 000 franchi.89

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261).

83 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RU 54 799, 57 1408 e CS 3 187; FF 1918 II 1), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

85 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 214; FF 1991 III 897). Nuovo testo giusta l'art. 32 n. 4 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).

86 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

87 RS 210

88 Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 1996 (RU 1997 1152; FF 1995 IV 589). Abrogata dall'all. 1 n. 1 della LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3095; FF 2011 6219).

89 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RU 54 799, 57 1408 e CS 3 187; FF 1918 II 1), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Art. 24a90

1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque:

a.
disattende una condizione o un onere che, richiamata la presente disposizione penale, gli sono imposti nell'assegnazione di un sussidio federale;
b.91
contravviene a una disposizione esecutiva emanata in virtù degli articoli 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d e 25a e la cui violazione è stata dichiarata punibile.
c.
senza averne diritto compie un atto sottoposto all'obbligo di un permesso giusta gli articoli 19, 22 capoverso 1 o 23.

2 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente non fornisce le indicazioni di cui all'articolo 23o o in merito fornisce indicazioni false; se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.92

90 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261).

91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152; FF 1995 IV 589)

92 Introdotto dall'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531).

Art. 24c95

È applicabile l'articolo 69 del Codice penale svizzero96 sulla confisca degli oggetti e dei vantaggi pecuniari illecitamente ottenuti.

95 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). Nuovo testo giusta l'art. 334 del Codice penale (RU 54 799, 57 1408 e CS 3 187; FF 1918 II 1), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

96 RS 311.0

Art. 24e99

Indipendentemente da un procedimento penale, chiunque danneggia una rarità naturale o un monumento protetti giusta la presente legge, un luogo storico protetto, un paesaggio naturale protetto, un biotopo o la vegetazione ripuale protetti può essere obbligato a:

a.
annullare i provvedimenti presi illecitamente;
b.
assumersi i costi per la riparazione dei danni;
c.
fornire un adeguato risarcimento se i danni non possono essere riparati.

99 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

Capo 5: Esecuzione, organizzazione e informazione100

100 Nuovo testo giusta l'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531).

Art. 24f101

I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto questa non deleghi l'esecuzione alla Confederazione. Emanano le disposizioni necessarie.

101 Introdotto dall'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531).

Art. 24g102

1 La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

2 Coordina le misure esecutive dei Cantoni e dei servizi federali interessati.

102 Introdotto dall'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531).

Art. 24h103

1 L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di tale compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L'UFAM, l'Ufficio federale della cultura, l'Ufficio federale delle strade e gli altri servizi federali interessati collaborano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997104 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2 Se la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

3 La Confederazione esegue le disposizioni concernenti le risorse genetiche (art. 23n−23q); per determinati compiti parziali può far capo ai Cantoni.

4 Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione della natura e del paesaggio previste dai Cantoni.

103 Introdotto dall'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 1° set. 2014, cpv. 3 in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531).

104 RS 172.010

105 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Art. 25106

1 Il Consiglio federale designa una o più commissioni consultive per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.

2 I Cantoni designano i servizi incaricati della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

Art. 25a107

1 La Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sull'importanza e sullo stato della natura e del paesaggio.

2 Essi raccomandano misure appropriate di protezione e conservazione.

107 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).

Capo 6: Disposizioni finali
Art. 25b108

1 I Cantoni designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 nelle paludi e nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale contrari agli scopi della protezione e non autorizzati con decisione passata in giudicata in base a zone d'utilizzazione corrispondenti alla legge federale del 22 giugno 1979109 sulla pianificazione del territorio.

2 Nella zona palustre di Rothenthurm i Cantoni di Svitto e Zugo designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 e rientranti nell'ambito d'applicazione della disposizione transitoria dell'articolo 24sexies capoverso 5 della Costituzione federale110.

3 Il ripristino dello stato originario è disposto dall'autorità cantonale o federale che sarebbe competente per decidere circa l'autorizzazione o l'esecuzione di corrispondenti progetti. In caso di ripristino dello stato originario dev'essere osservato il principio della proporzionalità.

108 Originario art. 25a. Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

109 RS 700

110 [CS 1 3; RU 1962 803, 1988 352]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 5 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

Gli articoli 23n e 23o si applicano ai fatti in relazione a un accesso a risorse genetiche avvenuto dopo la loro entrata in vigore.

113 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).

Art. 26

Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Esso dà le disposizioni d'applicazione necessarie.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1967114

114 DCF del 27 dic. 1966.